Oggetto del Consiglio n. 464 del 28 novembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 464/78 - APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEGLI ARTICOLI 90 E 107 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA". (Interrogazione con risposta scritta del Consigliere Minuzzo)

Il Presidente DOLCHI annuncia che l'ordine del giorno prevede lo svolgimento della seguente interrogazione con risposta scritta del Consigliere Minuzzo concernente: "Applicazione in Valle d'Aosta degli articoli 90 e 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" ", interrogazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Ill.mo Signor PRESIDENTE

del Consiglio regionale

SEDE

Il sottoscritto Consigliere regionale chiede alla S.V. di voler inserire all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale la seguente

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Chiede al Presidente della Giunta regionale il motivo del ritardo dell'applicazione dell'articolo 90 della legge 22.12.1975, n. 685, sulla "Disciplina degli stupefacenti, prevenzioni, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e della istituzione di centri medici e di Assistenza sociale la cui creazione secondo l'articolo 107 della legge 685 doveva avvenire entro 6 mesi; nonostante sia stata assegnata alla Regione Valle d'Aosta per gli anni 1975 - 1976 - 1977 la somma di lire 11.524.665.

Nel richiedere risposta scritta si ringrazia.

Aosta, 26 ottobre 1978

F.to: Piero Minuzzo

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Il Presidente DOLCHI annuncia che l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ha fornito, con lettera prot. n. 1353 del 13 novembre 1978, la seguente risposta:

Con riferimento all'oggetto si precisa che la Regione non ha ottemperato alla costituzione dei centri medici e di assistenza sociale previsti all'art. 90 della legge n. 685 per i seguenti motivi:

- innanzitutto, perché la costituzione di una struttura così specifica per i tossicodipendenti e non integrata con l'insieme dei servizi sanitari e socio-assistenziali regionali, rappresenta sul piano organizzativo un ulteriore aspetto di quella settorializzazione così caratteristica dell'attuale situazione dei servizi nei cui confronti tutti chiedono ormai da tempo un'inversione di tendenza in termini di integrazione e unificazione.

- in secondo luogo, perché sul piano dell'efficacia dell'intervento si ritiene che la costituzione di un servizio specifico per i tossicodipendenti abbia il difetto della pubblicizzazione dei casi per la facile individuazione degli assistiti, nonché della emarginazione delle condizioni di trattamento.

- in terzo luogo perché tali condizioni di emarginazione e situazione di pubblicizzazione si sarebbero ulteriormente accentuate vista la situazione di carenza di servizi esistenti sul territorio.

- quarto, ma non ultimo in termini di importanza, perché ammesso che la Regione volesse procedere ad una pedissequa ed osservante applicazione della legge, sembra davvero impossibile intervenire come si dovrebbe con una disponibilità irrisoria di fondi di circa 4 milioni annui.

Atteso quanto sopra, pertanto, la Regione, nell'attesa di poter intervenire in termini globali nei settori della sanità e dell'assistenza e non solo ai fini della legge 685, avvalendosi del 4° comma dell'art. 107 della sopraccitata legge, ha disposto perché in via transitoria l'assistenza ai tossicodipendenti venga data per il tramite dei servizi dell'Ente ospedaliero regionale.

Appunto in questa direzione vanno le prime disposizioni emanate dalla Regione con la propria circolare n. 0259, del 26/3/1976, nonché i successivi interventi tesi a migliorare le condizioni di servizio dell'E.O.R..

Distinti saluti.

F.to: L'Assessore Dr. Augusto Rollandin

Il Consiglio prende atto.

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