Oggetto del Consiglio n. 426 del 26 ottobre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 426/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione per la prosecuzione della trattazione del disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione", trattazione iniziatasi nel corso della odierna seduta antimeridiana.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN, replicando ai Consiglieri intervenuti nel dibattito, fa tra l'altro osservare che è intendimento della Giunta operare un effettivo decentramento dei servizi sanitari e socio-assistenziali e che il disegno di legge in oggetto risponde a questa esigenza.
Contesta la tesi secondo la quale con l'istituzione dei distretti si intenda limitare e mortificare il ruolo delle Comunità Montane. Anzi ne esce rafforzata l'autonomia dei Comuni che hanno così la possibilità di gestire, tramite un processo di aggregazione, i servizi sanitari e socio-assistenziali.
Rispondendo alle osservazioni del Consigliere Péaquin, che nel suo intervento aveva sottolineato l'opportunità dell'istituzione di due Unità Sanitarie Locali, dichiara di non concordare con detta proposta in considerazione delle dimensioni estremamente ridotte del territorio della nostra regione.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 3
Il Consigliere NEBBIA, riferendosi al contenuto dell'emendamento presentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida Viglino, ritiene che esso dovrebbe essere formulato in modo tale da prevedere un collegamento tra assistenza sanitaria e servizi scolastici.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO ritiene inaccoglibile la proposta del Consigliere Nebbia tendente ad ottenere un collegamento tra assistenza sanitaria e servizi scolastici, essendo il servizio psico-medico-pedagogico di competenza dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.
Il Consigliere DUJANY dichiara l'astensione del Gruppo dei D.P. sulla votazione dell'emendamento presentato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, De Grandis, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Pollicini, Riccarand, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato con voti favorevoli trenta (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi e Pollicini).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
- da parte del Gruppo D.P.:
Art. 4, comma primo: dopo la parola "base" aggiungere ", coincidenti con le Comunità Montane";
- da parte del Gruppo P.C.I.:
Art. 4, secondo comma: togliere le parole "della Valle d'Aosta" e aggiungere "in Valle d'Aosta sono istituite due ULSSS di cui una comprendente i distretti numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'altra i distretti numero: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14".
Il Consigliere LANIVI fa rilevare che nelle Comunità Montane sono rappresentati tutti i Comuni, grandi e piccoli, che ne fanno parte territorialmente, e quindi è logico che vi siano divergenze; inoltre, alcune Comunità Montane come la quinta, la sesta e la settima sono composte da realtà sociali molto diverse tra loro (industriale, turistica, agricola, media montagna...) e ciò genera un dibattito e un primo confronto che dovrebbe invece essere considerato utile per la Regione.
Aggiunge che, non essendovi ancora stato il trasferimento di funzioni e di finanziamenti, è fuori luogo parlare di scontri e contrasti, perché al momento si è di fronte a Comunità Montane fantasma senza strumenti legislativi e senza risorse finanziarie.
Non concorda con il decentramento settoriale come descritto dall'Assessore, perché si tratta di una decisione che deve essere assunta come fatto caratterizzante di una maggioranza e di una linea politica e non condotta per settori o, peggio, per Assessorato, generando solo confusione. Cita gli esempi del settore urbanistico e dei distretti scolastici in cui non si è tenuto conto minimamente delle Comunità Montane, e del Sistema bibliotecario in cui, al contrario, ciò è stato fatto. Ritiene che attuando il decentramento per settori, come sta avvenendo per l'Assessorato della Sanità, se non si verificheranno le compatibilità con gli altri Assessorati, il rischio sarà l'immobilismo e la confusione.
Non comprende il riferimento alla strumentalizzazione politica fatta dall'Assessore, perché le Comunità Montane sono state istituite nel 1973 e dal 1974 rappresentano un problema centrale della Regione, intorno al quale ruota il discorso del decentramento, il riconoscimento delle autonomie degli Enti intermedi dei Comuni e delle Comunità Montane, e soprattutto il ruolo dell'Amministrazione regionale che, in questo momento, assorbe compiti e competenze che altri potrebbero svolgere ma non è in grado di affrontare i propri problemi.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN osserva che il compito delle Comunità Montane non è quello di creare un dibattito preventivo, ma di programmare e che la strumentalizzazione politica si riferiva al tentativo di creare in alcune comunità una maggioranza finalizzata a contrastare la maggioranza presente in Regione. Fa inoltre presente che il dibattito deve essere funzionale ed operativo, come sta avvenendo per i distretti sanitari, e che non compete alla Regione dare corpo alle Comunità Montane che sono state istituite con legge statale e fintanto che non saranno previsti i finanziamenti statali per il loro funzionamento, questo non deve ricadere sulla Regione.
Afferma che non corrisponde al vero che la Regione ha svuotato di contenuti le Comunità Montane perché contraria ad esse, ma che tale considerazione è utilizzata come comodo paravento per mantenere la sperequazione tra montagna e pianura, a cui la Regione con l'approvazione delle leggi sull'agricoltura, che sono state bocciate, intendeva porre rimedio.
Precisa che l'istituzione dei distretti, di fatto, è un decentramento, corrisponde ad esigenze determinate ed alla volontà della Regione e non ad una politica assessorile.
Il Consigliere POLLICINI precisa che le Comunità Montane non sono un ente esclusivamente di programmazione e dà lettura della definizione prevista dall'articolo della legge nazionale e dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile del 1973.
Ritiene che non si possa ricondurre tutto ad una questione di finanziamenti quando è invece mancata la volontà di decentramento, e che ora è indispensabile scegliere se abolire le Comunità Montane o mantenere fede all'impegno preso dal Presidente Andrione, nel suo discorso di insediamento modificando, se necessario, l'attuale impostazione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE riassume quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale del 5 aprile 1973, sottolineando che disciplina l'istituzione e l'attività delle Comunità Montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le cui disposizioni sono rivolte a promuovere la valorizzazione delle zone montane, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale.
Precisa inoltre che non si possono attribuire alle Comunità Montane ruoli di politica amministrativa che la legge regionale non attribuisce a questi enti, il cui compito consiste nell'eliminazione dello squilibrio economico con riferimento ai criteri previsti dalla legge regionale, sui quali c'è stata una discussione approfondita in aula, in quanto la definizione di "montagna" non poteva accomunare località come Courmayeur, Ayas, Cogne, Verrayes o Brissogne, e sono stati inseriti idonei parametri per adattare la legge nazionale alle esigenze della nostra Regione.
Il Presidente ANDRIONE afferma quindi che i finanziamenti regionali o statali giungeranno quando saranno predisposti i piani di sviluppo.
Il Consigliere LANIVI interviene per sottolineare che effettivamente la legge regionale ha attuato le linee dettate dalla legge statale adattandole alle condizioni particolari della Valle d'Aosta nel cui ambito è però indispensabile riequilibrare principalmente il potere regionale, perché l'apparato regionale, come ribadito più volte, sta aumentando a vista d'occhio e i dipendenti stanno diventando duemila, con il rischio che l'Amministrazione regionale diventi un elefante che assorbe le migliori energie sia economiche che umane. Ritiene che il riequilibrio si potrà ottenere solo attraverso una forte politica di decentramento e che il suo partito si pone in tale ottica. Si chiede, al di là di polemiche personali nei confronti del Presidente o degli Assessori, come una maggioranza, che si forma senza un programma e che non possiede un piano di sviluppo per la regione che intende amministrare, possa accusare le Comunità Montane di non predisporre i piani di sviluppo. Termina ribadendo che le sue affermazioni non hanno carattere polemico e che il tono sostenuto deriva dalla convinzione riposta nella politica di decentramento.
Il Presidente DOLCHI ricorda ai Consiglieri di intervenire per esprimersi rispetto all'emendamento depositato dai Democratici Popolari, che considera il distretto socio-assistenziale di base coincidente o meno con il territorio delle Comunità Montane.
Il Consigliere PÉAQUIN dichiara l'astensione del proprio Partito sull'emendamento e sugli altri che seguiranno. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi sanitari condivide la proposta che corrisponde ai distretti, ma pensa che i compiti delle Comunità Montane siano altri e ricorda che il Gruppo del P.C.I. ha presentato un emendamento all'articolo 5 in tal senso.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, essendosi fatto portare copia della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dà lettura degli articoli 1 e 2.
Il Consigliere POLLICINI puntualizza che in Valle d'Aosta è in vigore una legge regionale.
Il Presidente ANDRIONE dà lettura del titolo della legge regionale ed il Consigliere POLLICINI precisa che si riferiva all'articolo 3.
Il Presidente DOLCHI invita i Consiglieri a rinviare la discussione sulle Comunità Montane ad altra occasione e a riportare il dibattito sull'articolo 4 del disegno di legge in esame.
Il Consigliere DUJANY, ritenendo più opportuno tralasciare la lettura dei testi legislativi, chiede come si troveranno quelle Comunità Montane che diligentemente hanno elaborato e proposto alla Regione il loro piano-socio-sanitario che è stato approvato dalla Giunta regionale.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN risponde che non c'è contrasto, che ci sono stati incontri con le Comunità Montane, e che i piani sono stati analizzati perché era necessario darvi attuazione per usufruire dei fondi statali.
Si dà atto che l'emendamento presentato dai Democratici Popolari all'articolo 4 non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Il Consigliere PÉAQUIN illustra brevemente l'emendamento all'articolo 4 che prevede l'istituzione di due Unità Sanitarie Locali sul territorio regionale.
Il Consigliere LANIVI dichiara l'astensione del proprio Gruppo.
Il Consigliere TRIPODI dichiara l'astensione dalla votazione su tutti gli emendamenti presentati.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN precisa che il concetto di Unità Sanitaria Locale unica è legato alla presenza di un solo Ospedale regionale ed alla necessità di gestire a livello generale il territorio suddiviso nei vari distretti.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Partito Comunista all'articolo 4 non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli nove (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Pollicini e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari undici (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenuto dalla votazione il Consigliere Nebbia).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 sono stati depositati i seguenti emendamenti:
- da parte del Gruppo Democratici Popolari:
Art. 5 - sopprimere il testo proposto dalla Giunta e sostituirlo con il seguente: "le Comunità Montane eretta in distretti sanitari e socio-assistenziali, nel loro ambito territoriale possono organizzarsi in sub-distretti sanitari e socio-assistenziali, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi ed alla continuità degli interventi e tenuto conto altresì delle caratteristiche del territorio, delle esigenze delle popolazioni interessate e del conseguimento delle finalità della presente legge";
- da parte del Gruppo Partito Socialista Italiano:
Art. 5 - sostituire il testo con: "I distretti di cui al precedente articolo, sono coincidenti con la Comunità Montana, con la aggiunta del Comune di Aosta, che forma un distretto a sé stante. Ciascun distretto, ai fini della presente legge, può dividere il proprio territorio in circoscrizioni sanitarie. Per il Comune di Aosta tali circoscrizioni dovranno coincidere con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della L. 8.4.1976 n. 278";
- da parte del Gruppo Partito Comunista Italiano:
Art. 5
- secondo comma, sesta riga: Ai Comuni "ed alle Comunità Montane i quali entro 60 gg.";
- terzo comma, quarta riga: di Comuni "ed alle Comunità Montane".
Il Consigliere POLLICINI illustra brevemente l'emendamento presentato dal proprio Gruppo e ne dà lettura.
Il Consigliere NEBBIA illustra l'emendamento evidenziando che, per quanto riguarda le Comunità Montane, il Consiglio regionale deve affermare la propria volontà politica e sostenere l'autonomia decisionale della Regione, come avvenuto per leggi nazionali in altri settori.
Il Consigliere RICCARAND fa rilevare che le affermazioni del Presidente della Giunta e dell'Assessore Rollandin rappresentano una volontà esplicita di barricarsi dietro a un giuridicismo per non fare la scelta politica. Ribadisce considerazioni già espresse in sede di dibattito generale riguardanti l'intento di sminuire il ruolo delle Comunità Montane.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN risponde che nella stesura del testo sono state osservate le norme statali previste e che le Comunità Montane sono state coinvolte dove espressamente richiesto.
Il Consigliere POLLICINI fa rilevare che la legge prevede che dove il territorio del distretto coincide con la Comunità Montana, questa viene eretta in distretto e che non si tratta pertanto di una gentile concessione della Giunta o dell'Assessore.
Il Consigliere DUJANY, riferendosi al comportamento dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, osserva che la preoccupazione di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa statale va a scapito dell'autonomia di scelta della nostra Regione nel trovare soluzioni specifiche per la realtà del territorio valdostano.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN sottolinea che non si tratta di scelte personali, ma di ottemperare alle norme previste per non incappare nei rinvii da parte della Commissione di Coordinamento.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo Democratici Popolari all'articolo 5 non è approvato con voti contrari diciotto e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventidue; astenuti dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Nebbia all'articolo 5 non è approvato con voti contrari diciotto e voti favorevoli cinque (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che gli emendamenti all'articolo 5 presentati dal Gruppo Partito Comunista sono posti in votazione congiuntamente e non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli dodici (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 5, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari cinque (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati depositati i seguenti emendamenti:
- da parte del Gruppo Democratici Popolari:
Art. 6 - sopprimere l'articolo e sostituirlo con il seguente: "Ai fini della presente legge il territorio della città di Aosta è compreso nella Comunità Montana n. 4. La Comunità Montana n. 4 tenuto conto della peculiarità socio-economica e della popolazione del Comune di Aosta, provvede, d'intesa con detto Comune, all'ulteriore decentramento dei servizi oggetto della legge presente";
- da parte del Gruppo Partito Socialista:
Art. 6 - sopprimerlo.
Il Consigliere NEBBIA, visto l'esito della votazione dell'articolo 5, dichiara di ritirare gli emendamenti depositati all'articolo 6 e all'articolo 7.
Si dà atto che l'emendamento all'articolo 6, presentato dal Gruppo Democratici Popolari, non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino, Nebbia e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 6, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventinove e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Articolo 7
Si dà atto che all'articolo 7 è stato depositato il seguente emendamento da parte del Gruppo Democratici Popolari:
Art. 7 - sopprimerlo e sostituirlo con il seguente: "Le funzioni del distretto sanitario e socio-assistenziale sono esercitate dagli organi della Comunità Montana i quali vi provvedono nei modi e ai sensi della presente legge. Funzioni ed organi dei sub-distretti sono disciplinati da regolamenti appositamente predisposti dalla rispettiva Comunità Montana.".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli cinque (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 7, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventotto e voti contrari quattro (Consiglieri presenti: trentatré; votanti trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere Nebbia).
Articolo 8
Si dà atto che all'articolo 8 sono stati depositati i seguenti emendamenti dal Gruppo Democratici Popolari:
Art. 8
- Comma primo, rigo terzo: sopprimere la frase "ciascun consorzio" con la seguente: "ciascuna Comunità Montana";
- Comma secondo, rigo due: sopprimere la frase "la costituzione del consorzio ed il relativo statuto" con la seguente: "lo statuto dei singoli distretti";
- Comma terzo, rigo due: sopprimere la frase dopo la parola "data" e aggiungere la seguente frase: "della prima riunione della Comunità Montana eretta in distretto sanitario e socio-assistenziale";
- Comma quarto, rigo uno: sostituire la parola "consorzi" con "distretti";
- Comma quarto, rigo due e tre: sopprimere la frase "in forma consortile".
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Gruppo Democratici Popolari all'articolo 8 non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 8, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventotto e voti contrari quattro (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenuto dalla votazione il Consigliere Nebbia).
Articolo 9
Si dà atto che all'articolo 9 sono stati depositati i seguenti emendamenti:
- dalla Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale:
Art. 9: all'alinea d) del 1° comma, dopo le parole "delle organizzazioni sindacali dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "dipendenti e autonomi";
- dal Gruppo Democratici Popolari:
Art. 9
- Comma primo, rigo uno: sostituire la parola "consorzi" con "distretti";
- Comma b: sopprimerlo in quanto nella Comunità Montana è già garantito il principio della rappresentanza delle minoranze;
- Comma g, rigo uno: sostituire la parola "consorzio" con "distretto";
- Comma h, rigo uno: sostituire la parola "consorziati" con la frase: "della Comunità Montana".
Si dà atto che l'emendamento all'articolo 9 proposto dalla Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale, è approvato all'unanimità con voti favorevoli trentatré (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Si dà atto che gli emendamenti all'articolo 9 presentati dal Gruppo Democratici Popolari sono posti in votazione congiuntamente e non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli cinque (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato, nel testo emendato, con voti favorevoli ventinove e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Articolo 10
Il Consigliere DUJANY chiede chiarimenti sulle funzioni attribuite al secondo livello, nel punto in cui si fa riferimento a "...ambito multizonale o territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento assistenziale di consulenza specialistica ecc...". Ritiene che la definizione comporterà difficoltà nell'applicazione concreta e chiede inoltre chi gestirà di fatto questi ambiti di secondo livello.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN precisa che il primo livello gestirà essenzialmente la medicina generica ed il secondo livello la medicina specialistica; la gestione sarà affidata a rappresentanti dei singoli distretti e in merito devono ancora essere predisposti i regolamenti come previsto dalla legge.
Si dà atto che l'articolo 10 è approvato all'unanimità con voti favorevoli trentadue (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 sono stati depositati i seguenti emendamenti:
- da parte del Gruppo Democratici Popolari:
Art. 11 - comma secondo, rigo due: sopprimere il comma dopo la parola "regionale" e aggiungere "è composto da due rappresentanti per ciascun distretto, ad eccezione del distretto n. 4 che avrà diritto a cinque rappresentanti di cui due, espressione della Comunità Montana n. 4, e tre espressi dal Comune di Aosta. Il Comitato eleggerà nel suo interno un Presidente".
- da parte del Gruppo Partito Comunista Italiano:
Art. 11 - secondo comma: dopo la parola "regionale", togliere tutto fino alla parola "composto". Verrebbe così riformulato: "Tale Comitato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale è composto da un rappresentante per ciascuno..."
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo Democratici Popolari all'articolo 11 non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventitré; astenuti dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Tonino e Tripodi).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo Partito Comunista Italiano all'articolo 11 non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventisette; astenuti dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Nebbia, Pollicini e Tripodi).
Si dà atto che l'articolo 11, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari dodici (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventuno).
Articolo 12
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventinove; astenuti dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Pollicini e Riccarand).
Articolo 13
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato con voti favorevoli trentadue (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere Riccarand).
Articolo 14
Si dà atto che l'articolo 14 è approvato con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Pollicini e Riccarand).
Articolo 15
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato con voti favorevoli ventinove e voti contrari uno (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi e Pollicini).
Articolo 16
Si dà atto che l'articolo 16 è approvato all'unanimità con voti favorevoli trentatré (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Allegato A
Si dà atto che la Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale ha presentato il seguente emendamento all'Allegato A:
ALLEGATO A: la suddivisione degli ambiti territoriali dei distretti di base è modificata come segue:
- il Comune di Fénis passa dal distretto n. 8 al distretto n. 6;
- il Comune di Pontey passa dal distretto n. 8 al distretto n. 9;
- il Comune di Challand-Saint-Victor passa dal distretto n. 10 al distretto n. 11.
Pertanto gli ambiti territoriali dei distretti nn. 6-8-9-10 e 11 risultano i seguenti:
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DISTRETTO N. 6 |
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Comuni di Brissogne, Fénis, Nus, Quart, Saint-Marcel. |
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DISTRETTO N. 8 |
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Comuni di Chambave, Saint-Denis, Verrayes. |
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DISTRETTO N. 9 |
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Comuni di Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse, Pontey |
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DISTRETTO N. 10 |
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Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme. |
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DISTRETTO N. 11 |
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Comuni di Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès. |
Si dà atto che l'emendamento all'Allegato A proposto dalla Commissione consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale è approvato con voti favorevoli ventotto (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Nebbia, Riccarand e Pollicini).
Si dà atto che l'Allegato A è approvato, nel testo emendato, con voti favorevoli ventotto e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Il Consigliere TONINO osserva che la legge presenta degli aspetti positivi, ma anche numerose inadeguatezze da cui emerge la mancanza di volontà da parte della Maggioranza di creare un sistema socio-sanitario basato sul concetto di decentramento. Esprime preoccupazione per la poca disponibilità ad affrontare tale aspetto da un nuovo punto di vista, perché assumerà sempre maggiore rilevanza anche alla luce dell'attuazione del D.P.R. 616 ed al trasferimento di nuove funzioni ai Comuni. Dichiara che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione sul complesso della legge.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sedici articoli e l'allegato A del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Lanièce, Péaquin e Voyat, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentatré;
- Consiglieri votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: venti;
- Voti contrari: sei;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 13
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................................ n. ..... : ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI
Art. 1
Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma dell'assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.
Art. 2
L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:
a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;
b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio-assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;
c) l'adeguata articolazione territoriale dell'attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;
d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;
e) il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;
f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.
L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:
1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;
2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità dell'organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;
3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio-assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;
4) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, l'occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 3
Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguarda le seguenti materie:
a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, pronto intervento ed assistenza sociale;
b) profilassi delle malattie infettive;
c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;
d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;
e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;
g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e dell'infanzia ed assistenza ai minori;
h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica, salvo quanto di competenza dei servizi scolastici, e tutela sanitaria dell'attività sportiva;
i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;
l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;
m) tutela della salute degli anziani;
n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;
o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;
p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;
q) educazione sanitaria;
r) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio;
s) raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano.
Art. 4
La Regione persegue le finalità della presente legge articolando il proprio territorio in distretti sanitari e socio-assistenziali di base ed attribuendo le funzioni amministrative in materia di igiene, assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 3 di tale legge e dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi funzionalmente articolati nei distretti sanitari e socio-assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (ULSSS) della Valle d'Aosta.
TITOLO II
ZONIZZAZIONE E CONSORZI
Art. 5
I distretti di cui al precedente articolo sono delimitati avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, alla continuità degli interventi ed al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche e di distribuzione della popolazione sul territorio.
Ai fini della determinazione dei distretti il territorio della Regione è articolato secondo l'allegata proposta di suddivisione che costituisce parte integrante della presente legge. Tale proposta all'atto dell'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è immediatamente trasmessa a cura dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale ai Comuni i quali, entro venti giorni dalla data di trasmissione, esprimono il loro parere e possono presentare eventuali motivate proposte di modifica.
La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto è approvata dal Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale e tenuto conto anche dei pareri espressi dai comuni - nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Ulteriori modificazioni alle zone delimitate ai sensi della presente legge possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati, tenuto conto delle esigenze di adeguamento dell'assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio-economica, delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali delle zone.
Art. 6
Il Comune di Aosta, ai fini della presente legge, articola funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio-sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.
Art. 7
Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del Consiglio regionale, i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.
Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.
Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una Comunità Montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.
Art. 8
L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto-tipo a tal fine predisposto dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del Consorzio regionale.
Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.
Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio-assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.
Art. 9
Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:
a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;
c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;
d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle altre forze sociali presenti sul territorio;
e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;
f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;
g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;
h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.
TITOLO III
ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO LIVELLO DI GESTIONE
Art. 10
L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:
1° livello, corrispondente all'espletamento delle seguenti attività:
a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;
b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;
c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio-assistenziale;
d) distribuzione dei farmaci;
e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;
f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;
2° livello suddiviso in:
a) ambito multizonale o territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base;
b) ambito regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonché di quegli interventi socio-assistenziali, di assistenza sanitaria, di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio-sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati in precedenza.
Art. 11
Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo livello di cui al precedente articolo, nonché al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuati a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi specialistici e di assistenza ospedaliera costituito presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Tale Comitato, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, che ha voto consultivo, ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base e da due rappresentanti per il Comune di Aosta.
I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale stabilita dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.
Art. 12
Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonché in particolare:
a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;
b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;
c) la disciplina amministrativo-contabile della gestione.
TITOLO IV
DELEGHE
Art. 13
Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;
b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;
c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;
d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;
e) le autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;
f) l'attuazione del sistema regionale informativo socio-sanitario;
g) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;
h) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:
1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;
3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;
4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonché di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;
6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio-assistenziali;
7) il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.
Art. 14
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 15
Le norme di cui alla presente legge sono immediatamente applicabili nelle parti che non comportano oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed alle modalità di riparto della spesa si provvederà con successive leggi regionali.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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ALLEGATO A
AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI DI BASE
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DISTRETTO n. 1 |
Comuni di Courmayeur, La-Salle, La-Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier. |
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DISTRETTO n. 2 |
Comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche. |
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DISTRETTO n. 3 |
Comuni di Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve. |
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DISTRETTO n. 4 |
Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline. |
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DISTRETTO n. 5 |
Comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre. |
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DISTRETTO n. 6 |
Comuni di Brissogne, Fénis, Nus, Quart, Saint-Marcel. |
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DISTRETTO n. 7 |
Comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La-Magdeleine, Torgnon, Valtournenche. |
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DISTRETTO n. 8 |
Comuni di Chambave, Saint-Denis, Verrayes. |
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DISTRETTO n. 9 |
Comuni di Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse, Pontey. |
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DISTRETTO n. 10 |
Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme. |
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DISTRETTO n. 11 |
Comuni di Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès. |
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DISTRETTO n. 12 |
Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Hône, Pontboset. |
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DISTRETTO n. 13 |
Comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont-Saint-Martin. |
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DISTRETTO n. 14 |
Comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime. |
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