Oggetto del Consiglio n. 425 del 26 ottobre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 425/78 - DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 13 CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione generale sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il presente disegno di legge trae origine dal documento presentato dalla Giunta regionale, riguardante "le linee generali per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari della Valle d'Aosta", nonché, in particolare, da quanto deliberato dal Consiglio regionale nel conseguente ordine del giorno approvato nell'adunanza del 4 gennaio 1978.

L'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali che viene proposta è diretta essenzialmente a due obiettivi:

a) in primo luogo, collocare l'attuale stato di transitorietà dell'avvio della riforma sanitaria iniziata con la legge 386/1974, in un quadro organizzativo dei servizi sanitari e sociali che affronti le più macroscopiche disfunzioni dell'attuale sistema di servizi improntato a funzioni essenzialmente riparatrici e superi le inadeguatezze dovute alla pregiudiziale separazione fra il momento sanitario e quello assistenziale;

b) in secondo luogo, preparare nell'ambito regionale un tessuto istituzionale ed organizzativo idoneo a recepire nella loro globalità e nel rispetto delle peculiarità della Regione, non appena varati, gli istituti ed i principi della riforma sanitaria o della costituzione del servizio sanitario nazionale.

Viene così proposto nell'ambito della Regione la realizzazione di un modello strutturale di servizi i cui elementi fondamentali sono la riunificazione degli interventi per carattere (curativi riabilitativi-preventivi) e settore (sanitario e sociale), nonché l'attribuzione alla prevenzione di un ruolo trainante, ed i cui principi base possono essere così sintetizzati nei seguenti punti:

a) superamento dell'attuale settorializzazione delle attività socio-sanitarie mediante la riappropriazione da parte della collettività in quanto tale di tutte le funzioni di tutela della salute, siano esse di natura preventiva, curativa o riabilitativa;

b) riorganizzazione dei servizi su basi strettamente territoriali, facendo perno sull'ente locale come momento centrale di una struttura partecipata e intersettoriale che trova nel territorio e non nella patologia o nella specifica situazione di bisogno la propria identità ed i propri obiettivi;

c) uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, mediante il superamento delle disfunzioni oggi esistenti tra classi sociali e categoria professionale di appartenenza;

d) riconoscimento dell'importanza della prevenzione concepita come sforzo di identificazione delle cause di malattia e di logoramento delle condizioni fisiche e psichiche della popolazione e come lotta alle stesse;

e) consapevolezza dell'importanza che la partecipazione attiva della popolazione riveste ai fini della costruzione e conduzione del nuovo sistema sanitario.

È chiaro che solo la legge di riforma a livello nazionale potrà realizzare un'impostazione siffatta e dare compiuta attuazione agli obiettivi proposti, ma è altrettanto chiaro, però, che fin da ora la Regione può e deve muoversi in questa direzione tenuto conto di tutto il processo in atto di avvio della riforma sanitaria iniziatosi a partire dalla legge 17.8.1974, n. 386, e che oltre a tale legge riguarda anche:

- la legge 12 dicembre 1975, n. 685 sulle tossicodipendenze;

- la legge 29 luglio 1975, n. 405 sui consultori familiari;

- la legge 23 dicembre 1975, n. 698 sullo scioglimento dell'ONMI;

- la legge 18 aprile 1975, n. 148 con la normativa integrativa sul servizio del personale medico, sul dipartimento e sul tempo pieno;

- la legge 12 febbraio 1968, n. 132 sull'applicazione degli articoli 43 - 47 e 133 del DPR 130/1969 sulle incompatibilità dei medici ospedalieri;

- la legge 20 marzo 1975, n. 70 relativa alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici;

- il decreto ministeriale 8 novembre 1976 relativo agli orientamenti per l'attuazione delle strutture dipartimentali;

- la legge 22 luglio 1975, n. 382 sull'ordinamento regionale;

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della legge 382/75;

- la legge 29 giugno 1977, n. 349 sul trasferimento delle competenze degli enti mutualistici alle regioni e l'avvio della relativa fase di liquidazione di quest'ultimi;

- la legge 13 maggio 1978, n. 180 sulla riforma dell'assistenza psichiatrica;

- la legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza.

Si è ormai di fronte, cioè, ad un progetto irreversibile di riforma verso cui è necessario porsi consapevoli che da un lato bisogna mantenere le distanze da quelle posizioni demagogistiche e falsamente popolari che ritengono possibile realizzare immediatamente tutta la impostazione nuova che si vuole conseguire, dall'altro che la riforma stessa già nella sua fase di avvio non può essere del tutto indolore ma dovrà necessariamente e decisamente sacrificare alcuni interessi in gioco di parti politiche e sociali che costituiscono un freno al processo di riforma e nei cui confronti, peraltro, la volontà unanime delle principali forze politiche si pone in termini di superamento. Emerge pertanto da questo quadro la proposta di una legge i cui punti nodali sono la definizione del livello locale, la determinazione dei livelli funzionali di servizio, le deleghe.

Quanto al primo punto vanno sottolineati i seguenti aspetti:

a) la coincidenza tra il territorio della Regione e l'ambito territoriale della ULSSS della Valle d'Aosta. Una coincidenza, i cui motivi determinanti vanno ricercati nella realtà istituzionale e particolare della Valle d'Aosta, oltreché nella necessità di conseguire il massimo di funzionalità e di efficacia nell'attuazione del nuovo modello di servizi, ed i cui contenuti politico-istituzionali ed organizzativi incidono in maniera decisa a livello dell'Amministrazione regionale e di quello dell'ente locale modificando sia il quadro attuale delle attribuzioni di competenze che le relative modalità di esercizio;

b) l'individuazione di ambiti territoriali che in relazione all'intera gamma delle funzioni e dei compiti da esercitare in attuazione della riforma si presentano in genere non coincidenti con gli ambiti delle comunità montane individuati con la legge regionale 5 aprile 1973, n. 13;

c) l'attribuzione al Comune o Ente Locale, nel rispetto della sua storia e della coscienza di appartenenza comunitaria delle collettività locali, della capacità di gestione globale di un sistema di servizi che si struttura sulla base dei bisogni che la stessa collettività esprime come prodotto storico-sociale, individuando altresì scale di priorità che le sono proprie.

È da notare che nell'ambito di questo punto si pone il problema del ruolo delle Comunità Montane nel quadro regionale e, più in particolare, tenuto conto del carattere istituzionale del suddetto Ente, del significato dell'Ente intermedio nella realtà della Valle d'Aosta. Ciò soprattutto in ragione della diversità del processo di aggregazione degli enti locali a seconda che avvenga per associazione o unione di comuni sul piano amministrativo-funzionale ovvero attraverso la formazione di nuovi enti o realtà istituzionali.

Quanto alla determinazione dei livelli funzionali di servizio o di esercizio delle prestazioni, è da sottolineare la loro ripartizione in tre fasce funzionali a seconda che si tratti di esercizio di attività di medicina generica o di assistenza di base, di esercizio di attività di consulenza specialistica, di attività di assistenza ospedaliera o di interesse di tutto l'ambito regionale.

In tale quadro di articolazione delle funzioni è da sottolineare altresì come tutta la sfera gestionale dei servizi è attribuita all'ente locale il quale la esercita in forma consortile, nell'ambito di ciascun distretto, ed in forma collegiale unitamente agli altri distretti ed al coinvolgimento della Regione, per quanto riguarda l'attività pluridistrettuale o di livello regionale.

La delega è lo strumento principale a disposizione della Regione per conferire agli enti locali nuovi poteri decisionali in modo da escludere di norma lo svolgimento concorrente di compiti da parte della Regione.

Quale strumento di distribuzione del potere decisionale a livelli di governo diversi, la delega nel garantire l'autonomia dell'Ente delegato costituisce altresì importante strumento di collaborazione fra Regione ed Enti locali con esclusione di qualsiasi rapporto di gerarchizzazione fermi restando, comunque, i rispettivi livelli di competenza.

Le linee essenziali del disegno di legge sono indicati nei diversi titoli che caratterizzano l'impostazione della legge, in particolare:

Gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità e gli obiettivi che la Regione si propone di raggiungere.

L'articolo 3 indica la materia oggetto del riordinamento dei servizi.

L'articolo 4 prevede che l'esercizio delle funzioni riordinate venga affidato - mediante il meccanismo della delega - ai comuni perché lo esercitino in forma associata nell'ambito di zone definite distretti sanitari e socio-assistenziali di base.

Viene anche chiarito esplicitamente che l'insieme dei distretti di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta.

L'articolo 5 prevede la determinazione delle zone di distretto di base.

L'articolo 6 prende in specifica considerazione la situazione del Comune di Aosta il quale partecipa al consorzio dei comuni di cui fa parte attraverso l'articolazione interna del proprio territorio.

Gli articoli 7-8 e 9 disciplinano la costituzione dei consorzi indicando i principi fondamentali che devono presiedere nell'attività regolamentare di applicazione della legge.

L'articolo 10 indica i tre livelli, zonale, interzonale e regionale nei quali dovrà essere distribuita l'attività di promozione, mantenimento e recupero della salute psico-fisica della popolazione.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano il secondo livello di gestione dei servizi, prevedendo la formazione di un organismo collegiale il quale deve assicurare essenzialmente la continuità ed il coordinamento tra i vari livelli di articolazione delle funzioni sanitarie e socio assistenziali.

Gli articoli 13 e 14 indicano le funzioni delegate e le relative modalità di esercizio.

L'articolo 15 disciplina le modalità di finanziamento della legge.

Con decisione della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, in data 19 giugno 1978, nota prot. n. 3317, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione, il presente disegno di legge veniva rinviato non vistato per i seguenti motivi essenziali:

1) agli articoli 4 e 5 per esigenza di coordinamento con la legge 16.5.1978, n. 196, di attuazione dello Statuto Speciale della Regione ed il D.P.R. n. 616/1977;

2) all'articolo 11 per una presumibile possibilità di contrasto con la legge 12.2.1968, n. 132, concernente l'ordinamento giuridico degli ospedali;

3) agli articoli 13 e 15 per esigenze di maggior puntualizzazione.

In ordine al primo punto va osservato innanzitutto come la carenza di coordinamento evidenziata sia da imputarsi a motivi di ordine temporale connessi alle date di approvazione del presente disegno di legge e di entrata in vigore della legge n. 196/1978. In data 4 maggio c.a., infatti, il Consiglio regionale approvava tale d.d.l., in data 16 maggio il Parlamento approvava definitivamente le norme di attuazione dello Statuto della Regione, il 23 maggio tale legge veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed l'8 giugno tali norme entravano in vigore.

Atteso quanto sopra, pertanto, gli articoli 4 e 5 di tale disegno di legge sono stati coordinati con le norme della legge 196/1978 e dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616/1977.

In particolare è stato sostituito il primo comma dell'articolo 4 ed all'articolo 5 sono state apportate le modifiche necessarie per l'applicazione dell'articolo 25 del D.P.R. n. 616. Al riguardo in proposito è da evidenziare che la procedura di delimitazione oltre che ai fini della presente legge risponde alle immediate esigenze della Regione per l'applicazione dell'accordo nazionale tipo per le convenzioni uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri.

Sempre per esigenze di coordinamento, con l'occasione si è modificato altresì l'articolo 6, eliminando un inciso che appariva ridondante.

Sul piano strettamente formale, con l'occasione è stato modificato l'articolo 10 al fine di rendere più chiara la lettura della norma.

Quanto all'articolo 11, è da ritenersi eccessiva la preoccupazione manifestata in sede di approvazione governativa. Sul piano formale, comunque, viene chiarito che l'applicazione della norma relativa alla soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero è connessa alla legge di istituzione del servizio sanitario nazionale.

Anche per quanto riguarda l'articolo 13, è ovvio che la Regione non può che operare nel quadro delle disposizioni che disciplinano la materia di cui ai punti 1) e 4) di tale articolo. Sul piano formale comunque tale principio viene esplicitamente espresso.

Circa l'articolo 15, nel rilevare che obiettivamente una legge quadro quale è la presente non può che essere generica sul piano delle disposizioni finanziarie, dovendo trovare tali disposizioni puntale e precisa indicazione nelle leggi di applicazione, viene sostituito sottolineando nel contempo come la formulazione normativa adottata sia comune a disposizioni analoghe adottate da altre regioni (ad esempio legge Regione Piemonte n. 39, del 8.8.1977 articoli 14 e 15).

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Disegno di legge regionale n. 13

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ....... : ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1

Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma dell'assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.

Art. 2

L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:

a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio-assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;

c) l'adeguata articolazione territoriale dell'attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;

d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;

e) il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.

L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:

1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extraospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità dell'organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;

3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio-assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;

4) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, l'occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3

Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguarda le seguenti materie:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, pronto intervento ed assistenza sociale;

b) profilassi delle malattie infettive;

c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;

e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;

g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e dell'infanzia ed assistenza ai minori;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica e tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;

l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

m) tutela della salute degli anziani;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;

q) educazione sanitaria;

r) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio;

s) raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano.

Art. 4

La Regione persegue le finalità della presente legge articolando il proprio territorio in distretti sanitari e socio-assistenziali di base ed attribuendo le funzioni amministrative in materia di igiene, assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 3 di tale legge e dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi funzionalmente articolati nei distretti sanitari e socio-assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (ULSSS) della Valle d'Aosta.

TITOLI II

ZONIZZAZIONE E CONSORZI

Art. 5

I distretti di cui al precedente articolo sono delimitati avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, alla continuità degli interventi ed al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche e di distribuzione della popolazione sul territorio.

Ai fini della determinazione dei distretti il territorio della Regione è articolato secondo l'allegata proposta di suddivisione che costituisce parte integrante della presente legge. Tale proposta all'atto dell'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è immediatamente trasmessa a cura dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza sociale ai Comuni i quali, entro venti giorni dalla data di trasmissione, esprimono il loro parere e possono presentare eventuali motivate proposte di modifica.

La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto è approvata dal Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale e tenuto conto anche dei pareri espressi dai comuni - nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori modificazioni alle zone delimitate ai sensi della presente legge possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati, tenuto conto delle esigenze di adeguamento dell'assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio-economica, delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali delle zone.

Art. 6

Il Comune di Aosta, ai fini della presente legge, articola funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio-sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 7

Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del Consiglio regionale, i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.

Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una comunità montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto-tipo a tal fine predisposto dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio-assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.

Art. 9

Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:

a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;

d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre forze sociali presenti sul territorio;

e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;

g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;

h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO LIVELLO DI GESTIONE

Art. 10

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:

1° livello, corrispondente all'espletamento delle seguenti attività:

a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;

b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;

c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio-assistenziale;

d) distribuzione dei farmaci;

e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;

f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;

2° livello suddiviso in:

a) ambito multizonale o territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base;

b) ambito regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonché di quegli interventi socio-assistenziali, di assistenza sanitaria, di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio-sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati in precedenza.

Art. 11

Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo livello di cui al precedente articolo, nonché al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuati a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi specialistici e di assistenza ospedaliera costituito presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Tale Comitato, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, che ha voto consultivo, ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base e da due rappresentanti per il Comune di Aosta.

I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale stabilita dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 12

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonché in particolare:

a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;

b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;

c) la disciplina amministrativo-contabile della gestione.

TITOLO IV

DELEGHE

Art. 13

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;

c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;

e) le autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché all'autorizzazione alla vendita;

f) l'attuazione del sistema regionale informativo socio-sanitario;

g) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;

h) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:

1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;

3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;

4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonché di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;

6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio-assistenziali;

7) il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Art. 14

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 15

Le norme di cui alla presente legge sono immediatamente applicabili nelle parti che non comportano oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed alle modalità di riparto della spesa si provvederà con successive leggi regionali.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A

AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI DI BASE

DISTRETTO n. 1

Comuni di Courmayeur, La-Salle, La-Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier.

DISTRETTO n. 2

Comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche.

DISTRETTO n. 3

Comuni di Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve.

DISTRETTO n. 4

Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline.

DISTRETTO n. 5

Comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre.

DISTRETTO n. 6

Comuni di Brissogne, Nus, Quart, Saint-Marcel.

DISTRETTO n. 7

Comuni di Antey-Saint-André, Chamois, La-Magdeleine, Torgnon, Valtournenche.

DISTRETTO n. 8

Comuni di Fénis, Chambave, Pontey, Saint-Denis, Verrayes.

DISTRETTO n. 9

Comuni di Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse.

DISTRETTO n. 10

Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor.

DISTRETTO n. 11

Comuni di Arnad, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès.

DISTRETTO n. 12

Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Hône, Pontboset.

DISTRETTO n. 13

Comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore, Pont-Saint-Martin.

DISTRETTO n. 14

Comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime.

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L'Assessore alla Sanità ed assistenza sociale ROLLANDIN illustra brevemente il disegno di legge alla luce della sopra riportata relazione.

Il Consigliere POLLICINI esordisce esprimendo un giudizio negativo sull'impostazione del disegno di legge che trae origine dal documento presentato dalla Giunta regionale concernente le "linee generali per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari", nonché da quanto deliberato nell'ordine del giorno approvato nel corso dell'adunanza consiliare in data 4 gennaio 1978, con il voto contrario del Gruppo dei Democratici Popolari.

A suo giudizio il disegno di legge in questione tende a ignorare e mortificare il ruolo delle Comunità Montane consentendo il mantenimento - nella sostanza - del potere dell'Ente Regione in materia di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Critica il sistema seguito nella ripartizione della Valle in quattordici distretti, ritenendo che sarebbe stato più logico prevedere un numero di distretti eguale a quello delle Comunità Montane.

Il Consigliere RICCARAND esprime un giudizio negativo del disegno di legge in questione che sminuisce il ruolo delle Comunità Montane e che si prefigge l'obiettivo del mantenimento del potere da parte dell'Ente Regione in materia di gestione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Esprime inoltre perplessità sui criteri seguiti per la realizzazione dell'Unità Sanitaria Locale, la zonizzazione.

Il Consigliere FOSSON esordisce facendo osservare che il Gruppo della D.C. attribuisce un ruolo di primaria importanza alle Comunità Montane che devono essere messe nelle condizioni di poter funzionare.

Soffermandosi ad analizzare il contenuto del 2° alinea dell'articolo 5, ritiene sia troppo breve il periodo di tempo di 20 giorni concesso ai Comuni per l'espressione del loro parere sulla delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto e propone che detto periodo di tempo venga elevato a giorni sessanta.

Conclude auspicando un rinvio dell'esame del disegno di legge in oggetto alla Commissione consiliare permanente per gli Affari generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica.

Il Consigliere PÉAQUIN, nel ribadire le perplessità del Gruppo del P.C.I. manifestate nel corso dell'adunanza consiliare del 4 gennaio 1978, nel corso della quale venne approvato, anche con il voto favorevole del P.C.I., il documento presentato dalla Giunta regionale riguardante "le linee generali per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari della Valle d'Aosta", ritiene che sarebbe stato più opportuno, al fine di una maggiore funzionalità, prevedere l'istituzione di due Unità Sanitarie nel territorio della nostra Regione; annuncia quindi la presentazione di emendamenti agli articoli 4, 5 e 11.

Il Consigliere NEBBIA esprime riserve e perplessità sul contenuto del disegno di legge che, a suo giudizio, contraddice sotto molti aspetti il progetto di riforma sanitaria in campo nazionale.

L'aver previsto una sola Unità Sanitaria pone dei limiti ad un effettivo processo di decentramento della gestione dei servizi socio-sanitari e pertanto, al fine di consentire un effettivo decentramento, sarebbe stato più opportuno prevedere l'istituzione di due Unità Sanitarie Locali.

Ritiene eccessivamente alto il numero dei distretti che, non identificandosi con altre entità democratiche della Regione quali le sette Comunità Montane, portano come conseguenza alla creazione di nuovi organi per la gestione dei medesimi.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3, lettera h).

- Aggiungere, dopo le parole: "tutela sanitaria dell'attività sportiva" le seguenti: ", salvo quanto di competenza dei servizi scolastici".

Il Consigliere MINUZZO, pur dando un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in questione, esprime alcune perplessità sulla zonizzazione relativamente alla suddivisione dei distretti e alla conseguente necessità di creare nuovi organi per la gestione dei medesimi.

Concorda con la proposta testé avanzata dal Consigliere Fosson di aumentare i termini di tempo a disposizione dei Comuni e delle Comunità Montane per esprimere un parere sulla zonizzazione.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore dodici e minuti trentaquattro e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e minuti trenta.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Giulio Dolchi)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pietro Minuzzo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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