Oggetto del Consiglio n. 423 del 26 ottobre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 423/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il commercio. Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il Presidente della Commissione di coordinamento ha rinviato non vistata la legge regionale concernente "Provvidenze per il commercio. Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali" approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 maggio 1978, con le seguenti osservazioni:

1) L'art. 1 in base al quale codesta Regione concede contributi in conto interessi a favore di iniziative commerciali in modo che a carico dei beneficiari resti il tasso agevolato nella misura dell'8% - anziché prevedere rinvio alle norme statali in materia - determina la misura del tasso agevolato stesso riservata alla esclusiva competenza dello Stato.

A tale proposito si precisa che la legge 10.10.1975, n. 517, stabilisce che nel centro-nord il tasso agevolato per finanziamenti a favore del settore terziario debba ragguagliarsi al 65% del tasso di riferimento.

2) L'art. 9, primo comma, nel prevedere che la concessione dei contributi sia disciplinata con direttive del Consiglio regionale adottate mediante deliberazioni contrasta con il disposto dell'art. 26 dello Statuto speciale secondo cui il Consiglio stesso esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre attribuitegli dallo Statuto stesso e dalle leggi dello Stato.

3) La disposizione del 2° comma del medesimo art. 9 con la quale si stabilisce che ai finanziamenti disposti dall'atto in esame si applicano le agevolazioni fiscali relative al settore del credito di cui all'art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, è illegittima in quanto codesta Regione non ha competenza a legiferare in materia di tributi erariali, relative esenzioni e agevolazioni fiscali.

Con il presente disegno di legge si propongono le conseguenti opportune modifiche al testo dei due precitati articoli.

Tali modifiche consistono nel porre a carico delle imprese commerciali che beneficiano degli interessi regionali proposti, un tasso annuo di interesse non inferiore al 65% del tasso di riferimento, come previsto dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

È stato inoltre riformulato l'art. 9, sopprimendo il riferimento alle direttive del Consiglio e alle agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale e precisando che le direttive del Consiglio regionale si limiteranno alle modalità di presentazione e di istruzione delle domande per l'ottenimento dei contributi regionali.

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Disegno di legge regionale n. 9

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ....... : "PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI."

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali, individuali e societarie, aventi sede ed esercizi in Valle d'Aosta, contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dalla Regione, da erogare da Istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non sarà inferiore al 65% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

I contributi a carico della Regione saranno commisurati alla differenza tra l'ammontare del tasso posto a carico dei beneficiari in conformità di quanto previsto dal comma precedente ed il tasso che sarà concordato con le Banche convenzionate.

L'ammontare dei contributi regionali non potrà, in ogni caso, superare la misura corrispondente al tasso annuo dell'8%.

Art. 2

I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del 20% dell'ammontare complessivo ammesso al contributo.

Art. 3

Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi e i gruppi di acquisto, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali.

Art. 4

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a dieci anni e per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della presente legge l'ammontare di L. 20.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di L. 100.000.000 e, per le imprese di cui al paragrafo 4), l'ammontare di L. 150.000.000.

I programmi d'investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 5

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 6

Il Consiglio regionale autorizza la Giunta a concedere garanzia fideiussoria agli Istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.

La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80% del finanziamento.

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 9

Il Consiglio regionale provvederà a regolamentare, con direttive adottate mediante deliberazioni, le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24.6.1967.

Art. 10

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4893 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato F della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Capitolo 2745

-

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

L.

200.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 2610

-

Oneri derivanti dalla garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7)

L.

30.000.000

Capitolo 4893

-

di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale .................................)"

L.

170.000.000

Totale

L.

200.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale ................................... 197.., n....

"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore degli operatori commerciali".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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Il Consigliere DUJANY, nel commentare il fatto che siano pervenuti in questi ultimi mesi all'esame delle competenti Commissioni consiliari numerosi disegni di legge aventi tutti carattere d'urgenza, rendendo così particolarmente difficile un loro approfondimento in tale sede, chiede che la discussione del disegno di legge in oggetto venga rinviata alla prossima adunanza consiliare, al fine di consentire un suo esame da parte della Commissione consiliare permanente per gli Affari generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

L'Assessore all'Industria e Commercio CHABOD sostiene la necessità di una urgente riapprovazione da parte del Consiglio del disegno di legge in oggetto non vistato dall'organo di controllo, che è particolarmente atteso dalle categorie esercenti attività commerciale.

Il Consigliere FAVAL, dopo aver ricordato che il disegno di legge in oggetto è stato inserito nell'ordine del giorno a termine di Regolamento, fa osservare che i Consiglieri posso richiedere comunque un rinvio della trattazione di oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consigliere MANGANONE, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente per gli Affari generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica, si dichiara favorevole al proseguimento della discussione sul disegno di legge in oggetto, mentre sollecita il rinvio della trattazione di altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Il Consigliere BERTI si dichiara contrario alla proposta di rinvio della discussione del disegno di legge testé avanzata dal Consigliere Dujany.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta di rinvio della trattazione del disegno di legge n. 9, avanzata dal Consigliere Dujany, la pone ai voti.

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari trenta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Dujany) non ha approvato la proposta di rinvio della trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 15 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio prende atto.

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Il Consigliere TONINO, nel dare un giudizio di massima positivo sul contenuto del disegno di legge, fa rilevare che però manca in esso qualsiasi criterio di priorità nella corresponsione delle provvidenze alle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, per cui potrebbero verificarsi casi di simultanee richieste di contributi da parte di grosse società commerciali, con il conseguente pericolo di esaurire i fondi previsti in bilancio e di privare di dette provvidenze i piccoli esercizi commerciali.

Dà quindi lettura dei seguenti emendamenti:

- Art. 9

Sostituire il primo comma con i seguenti:

"Il Consiglio regionale provvederà ogni anno a regolamentare, con direttive adottate mediante deliberazione, i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge ai soggetti di cui all'art. 3.

La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di riferimento regionale sulla localizzazione dei centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati".

Il Consigliere NEBBIA, nel concordare con le osservazioni testé fatte dal Consigliere Tonino, annuncia la presentazione dei seguenti emendamenti, a nome del Gruppo del P.S.I.:

- Art. 2: sopprimere il punto c)

- Art. 4: aggiungere il seguente terzo comma:

"I criteri secondo cui verranno ripartiti i finanziamenti tra le imprese di cui all'art. 3 saranno conseguenti alle indicazioni di un piano regionale per il commercio che verrà approntato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".

Conclude auspicando che la Giunta regionale prenda in considerazione l'eventualità di procedere alla realizzazione di attrezzature pubbliche per il commercio che già in altre città hanno dato esiti positivi ed hanno incrementato il settore commerciale.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE si dichiara perplesso sul contenuto degli emendamenti presentati dal Gruppo del P.C.I. per quanto attiene ai criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi previsti dal disegno di legge ai soggetti di cui all'art. 3, ritenendo estremamente difficile al momento stabilire detti criteri di priorità.

Dichiara pertanto di impegnarsi a presentare, per la prossima adunanza consiliare, una deliberazione di Giunta nella quale si stabilisca, in analogia a quanto avviene per i fondi di rotazione, che l'esame delle domande di ammissione al contributo avvengano trimestralmente o comparativamente al fine di contemperare le aspettative delle varie categorie esercenti attività commerciali.

Nel mese successivo alla chiusura del trimestre in cui devono essere presentate le domande, la Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio potrebbe prendere in esame l'intero ammontare delle domande presentate e stabilire l'ordine di presentazione.

Il Consigliere LANIVI ravvisa una diversità di indirizzo tra il contenuto degli emendamenti presentati dai Gruppi del P.C.I. e del P.S.I., che si prefiggono l'obiettivo della realizzazione di una politica di programmazione nel settore delle attività commerciali, e le dichiarazioni del Presidente della Giunta testé effettuate, improntate ad un certo pessimismo sulla possibilità concreta di stabilire dei criteri prioritari d'intervento.

Chiede ai Consiglieri proponenti se, alla luce delle dichiarazioni del Presidente della Giunta, intendono mantenere gli emendamenti nell'analizzare il contenuto dell'articolo 2 concernente le disposizioni per l'assegnazione delle provvidenze; auspica che venga privilegiata la sistemazione di locali adibiti all'esercizio di attività commerciali aventi una struttura architettonica valdostana.

Il Consigliere NEBBIA dichiara di mantenere gli emendamenti presentati dal Gruppo del P.S.I. che consentono la realizzazione di una politica di programmazione nel settore commerciale.

Il Consigliere TONINO, pur apprezzando il contenuto delle proposte testé avanzate dal Presidente della Giunta che possono dare senz'altro garanzie sul metodo di erogazione dei contributi previsti, dichiara che il Gruppo del P.C.I. manterrà gli emendamenti presentati che cercano di introdurre alcuni collegamenti tra l'erogazione dei contributi ed alcune scelte politiche e programmatiche nel settore delle attività commerciali.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, ricollegandosi all'intervento svolto testé dal Consigliere Lanivi, manifesta perplessità sulla possibilità concreta di realizzare un piano programmatico per il commercio, alla luce soprattutto di una situazione secondaria alquanto aleatoria.

Ritiene, al momento attuale, opportuno provvedere alla verifica della rispondenza delle categorie economiche interessate all'erogazione delle provvidenze fissate dal disegno di legge in questione.

Il Consigliere LANIVI esprime dubbi sulla validità degli emendamenti predisposti dai Gruppi del P.C.I. e del P.S.I. che si scostano notevolmente dalla logica a cui si ispira il disegno di legge in oggetto.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Il Consigliere DUJANY propone il seguente emendamento:

- 1° comma, 4° rigo, dopo le parole "aventi sede" aggiungere: "fiscale".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 1, emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).

Articolo 2

Il Presidente della Giunta ANDRIONE si dichiara contrario all'accoglimento dell'emendamento soppressivo del punto c), presentato dal Consigliere Nebbia.

Si dà atto che l'emendamento soppressivo del punto c) non è approvato con voti contrari ventisette e favorevoli uno (Consiglieri presenti: trentaquattro; votanti: ventotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz Pollicini, Riccarand e Tripodi).

Si dà atto che l'articolo 2, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli trentatré (Consiglieri presenti: trentaquattro; votanti: trentatré; astenutosi dalla votazione il Consigliere Nebbia).

Articolo 3

Il Consigliere BERTI prospetta l'opportunità di prevedere un periodo di anni di residenza in Valle da parte delle imprese esercenti attività commerciali per l'ammissione alle provvidenze di cui al presente disegno di legge.

L'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato CHABOD esprime perplessità sulla concreta applicazione della proposta avanzata dal Consigliere Berti.

Si dà atto che l'articolo 3, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro).

Articolo 4

Il Consigliere NEBBIA, alla luce delle dichiarazioni testé fatte dal Presidente della Giunta Andrione, manifesta la propria disponibilità a prolungare i termini per la elaborazione del Piano regionale per il commercio.

Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Nebbia non è approvato con voti contrari ventuno e favorevoli dodici (Consiglieri presenti: trentaquattro; votanti: trentatré; astenutosi dalla votazione il Consigliere Tripodi).

Si dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: trentaquattro; votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, De Grandis, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Nebbia, Péaquin, Riccarand e Tonino).

Articoli 5, 6, 7 e 8

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro).

Articolo 9

Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato da parte della Commissione consiliare permanente per l'Industria, Commercio e Artigianato il seguente emendamento:

- Articolo 9: sopprimere il primo comma.

Si dà atto che l'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria, Commercio e Artigianato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque).

Si dà atto che l'emendamento presentato dai Consiglieri del Gruppo del P.C.I. non è approvato con voti contrari ventidue e favorevoli dodici (Consiglieri presenti: trentacinque; votanti: trentaquattro; astenutosi dalla votazione il Consigliere Tripodi).

Si dà atto che l'articolo 9, emendato, è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentacinque; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Dujany, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Péaquin, Pollicini, Riccarand e Tonino).

Articoli 10 e 11

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque).

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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per il commercio. Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali".

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Disegno di legge regionale n. 9

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............................. n. ....... : "PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali, individuali e societarie, aventi sede fiscale ed esercizi in Valle d'Aosta, contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dalla Regione, da erogare da Istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non sarà inferiore al 65% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

I contributi a carico della Regione saranno commisurati alla differenza tra l'ammontare del tasso posto a carico dei beneficiari in conformità di quanto previsto dal comma precedente ed il tasso che sarà concordato con le Banche convenzionate.

L'ammontare dei contributi regionali non potrà, in ogni caso, superare la misura corrispondente al tasso annuo dell'8%.

Art. 2

I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del 20% dell'ammontare complessivo ammesso al contributo.

Art. 3

Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi e i gruppi di acquisto, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali.

Art. 4

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a dieci anni e per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della presente legge l'ammontare di L. 20.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di L. 100.000.000 e, per le imprese di cui al paragrafo 4), l'ammontare di L. 150.000.000.

I programmi d'investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 5

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 6

Il Consiglio regionale autorizza la Giunta a concedere garanzia fideiussoria agli Istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.

La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80% del finanziamento.

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 9

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24.6.1967.

Art. 10

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4893 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato F della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Capitolo 2745

-

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

L.

200.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 2610

-

Oneri derivanti dalla garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7)

L.

30.000.000

Capitolo 4893

-

di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale ...........................................)"

L.

170.000.000

Totale

L.

200.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale ......................... 197..., n. ...

"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore degli operatori commerciali".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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