Oggetto del Consiglio n. 422 del 26 ottobre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 422/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA DELLA REGIONE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

---

Con il progetto di legge in esame, in attesa dell'emanazione della legge regionale di disciplina organica in materia di contabilità, si intende formalizzare giuridicamente e con riferimento alle norme della contabilità di Stato e al contratto per la gestione del servizio di tesoreria, quanto in pratica avviene in ordine alle forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla Regione (articolo 1) e introdurre nuovi meccanismi che consentano il necessario snellimento delle procedure da espletare in sede di chiusura dell'esercizio finanziario (articolo 2).

Con l'articolo 1 si ribadisce la norma generale, in materia di pagamenti, desunta dalle disposizioni della contabilità generale dallo Stato e si ricalca il contenuto dell'articolo 3, sub 67 bis, del D.P.R. 30.6.1972, n. 627 per quanto riguarda l'estinzione, con versamento in conto corrente postale.

Per quanto riguarda il rilascio di quietanze su foglio a parte, la norma inserita nell'art. 1 sub 1) è analoga a quella già in vigore e contenuta nelle "Istituzioni generali sui servizi a denaro dell'Amministrazione delle poste".

L'articolo 2 regola le forme di estinzione d'ufficio, a cura del tesoriere, dei titoli di spesa che risultassero del tutto o in parte non pagati alla chiusura dell'esercizio finanziario mediante commutazione in un deposito su apposito c/c bancario di tutte le somme dovute ai beneficiari. L'articolo stesso prevede le modalità di gestione dei fondi depositati in c/c bancario con riferimento anche agli istituti della prescrizione e della perenzione amministrativa.

L'introduzione delle norme previste dall'articolo 2 comporta la riduzione dei residui passivi e lo sgravio di procedure in ordine alla riemissione dei titoli di spesa inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, con indubbio vantaggio per la contabilità regionale.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

---

L'Assessore alle Finanze FILLIÉTROZ illustra brevemente il disegno di legge alla luce della sopra riportata relazione.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge concernente: "Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione".

---

Disegno di legge regionale n. 8

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ....... : NORME RELATIVE ALLA ESTINZIONE DEI TITOLI DI SPESA DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:

1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo "status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della regione.

Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata da tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere. La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;

2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;

3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento.

ART. 2

I titoli di spesa non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio a cura del tesoriere regionale, con deposito su c/c aperto presso il tesoriere stesso che deve provvedere a tenere un aggiornato registro di carico e scarico, e le cui risultanze sono comunicate mensilmente alla ragioneria regionale.

Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.

Le somme non riscosse dagli intestatari o aventi causa entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di perenzione amministrativa, applicabili alla contabilità regionale, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nei pertinenti capitoli del bilancio.

La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

______