Oggetto del Consiglio n. 403 del 20 ottobre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 403/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO 1978".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1978", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 ottobre 1978:
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Per gli oneri derivanti a carico della Regione dall'applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, previste in lire cinquantamilioni annui, vennero istituiti i seguenti capitoli della parte spesa:
- 713 (ora 7891) ("Spese per la costruzione ed il funzionamento di unità di dialisi extra-ospedaliera"), con uno stanziamento di lire 15 milioni;
- 727 (ora 8079) ("Spese per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e per l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera"), con uno stanziamento di lire 25 milioni;
- 761 (ora 8644) ("Spese per attrezzature necessarie all'esercizio delle unità di dialisi extra-ospedaliera"), con uno stanziamento di lire 10 milioni.
Il II comma dell'articolo 10 della predetta legge regionale prevede che, in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la somma di lire cinquantamilioni può essere ripartita tra i tre capitoli di spesa sopracitati, in relazione alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale.
Poiché lo stanziamento di lire 25 milioni del capitolo di spesa 8079 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1978, sul quale capitolo gravano le spese per l'assistenza ai nefropatici cronici dializzati e, soprattutto, le spese per il trasporto degli stessi presso i centri di dialisi ospedalieri, è stato esaurito, si rende necessario trasferire su detto capitolo i fondi finora inutilizzati e perciò disponibili dei capitoli di spesa 7891 e 8644, dotati di complessive lire 25 milioni.
La Giunta regionale propone, quindi, al Consiglio regionale la approvazione dell'allegato conforme disegno di legge regionale, di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1978, il quale non comporta maggiori oneri a carico del bilancio medesimo".
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere PÉAQUIN invita la Giunta a voler esaminare la possibilità di istituire presso l'Ospedale regionale una sezione di dialisi al fine di evitare ai nefropatici di affrontare continui spostamenti per sottoporsi alle cure del caso.
Il Consigliere POLLICINI, nel sottolineare l'inderogabile necessità di dotare l'Ospedale regionale di un servizio di dialisi, auspica che si proceda con sollecitudine alla formazione del personale necessario per far funzionare detto servizio.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN fa osservare che il problema dell'istituzione di una sezione di dialisi presso l'Ospedale regionale, la cui ubicazione è prevista nei locali attualmente occupati dalla divisione di psichiatria, si potrà concretizzare non appena la divisione di psichiatria verrà spostata nei locali del brefotrofio.
Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: trentuno;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1978":
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Disegno di legge n. 6
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................................... n. ..... : "PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Spesa (Allegato B) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978:
IN DIMINUZIONE
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Cap. 7891 |
Spese per la costituzione e funzionamento di unità dialisi extra ospedaliera (legge regionale 20 agosto 1976, n. 43) |
L. |
15.000.000 |
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Cap. 8644 |
Spese per attrezzature necessarie all'esercizio dell'unità di dialisi extra-ospedaliera (legge regionale 20 agosto 1976, n. 43) |
L. |
10.000.000 |
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TOTALE |
L. |
25.000.000 |
IN AUMENTO
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Cap. 8079 |
Spese per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e per l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera (legge regionale 20 agosto 1976, n. 43). |
L. |
25.000.000 |
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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