Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1446 del 3 novembre 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1446/XIII - Interpellanza: "Espropriazione dei terreni per la realizzazione della funivia del Monte Bianco".

Interpellanza

Vista la gara d'appalto "bis" di 111 ML di euro per la realizzazione della funivia del Monte Bianco;

Considerato che la società sta valutando l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista l'importanza e la complessità dell'opera;

Visto il ricorso in essere promosso dai proprietari dei terreni espropriati che ospiteranno la stazione di partenza della funivia;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

il Presidente della Regione per sapere:

1) quali sono stati i criteri di valutazione perseguiti per determinare l'indennità di esproprio dei terreni sopra indicati;

2) quali sono le intenzioni dell'amministrazione regionale nei confronti dei ricorrenti, tenuto conto delle motivazioni alla base del loro ricorso e del relativo percorso in essere per la costruzione del nuovo impianto;

F.to: Chatrian - Giuseppe Cerise - Louvin

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Quest'anno più volte abbiamo discusso dell'importanza di tale opera che dovrà essere realizzata nel prossimo quinquennio. Vorremmo conoscere lo stato dell'arte, non del bando e delle aperture delle buste, visto che siamo in fase di appalto, ma della procedura che si è messa in campo in questi ultimi due anni. Ad inizio 2009 l'Amministrazione regionale inizia il suo iter espropriativo e lo scorso anno, i 36 proprietari di questi terreni che dovranno ospitare la stazione di partenza di tale funivia, presentano un atto di citazione, perché non condividono gli indennizzi proposti dall'Amministrazione regionale. Nel nostro quesito si chiede, dal punto di vista in primis procedurale, "quali sono i criteri di valutazione perseguiti per determinare l'indennità...", stiamo parlando di circa 16.000 metri quadri. Più volte abbiamo potuto constatare che nella stessa zona erano stati espropriati non dall'ente pubblico, ma dalla società Autostrada in questi ultimi anni altri terreni simili, ecco perché chiediamo al primo punto i criteri di valutazione, e pagati quasi 60 euro al metro quadro. Quest'area di stazione di partenza sarà proprio quella che ospiterà le infrastrutture più grandi, legate all'arroccamento dell'impianto, ai pullman, alle auto, ai parcheggi, quindi presupponiamo che ci sia stato un intervento pubblico per creare le condizioni per poter edificare... indubbiamente legato a questa nuova struttura. Al punto n. 2 si chiede quali sono le intenzioni dell'Amministrazione regionale nei confronti dei proprietari dei terreni. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie Presidente.

L'iniziativa del collega Chatrian e del gruppo ALPE offre la possibilità per aggiornare il Consiglio della situazione e delle procedure seguite per determinare l'indennità di esproprio dei terreni oggetto dell'interpellanza. Ai fini della determinazione delle indennità di esproprio, si deve considerare la destinazione urbanistica della zona ed i relativi vincoli. La zona oggetto di esproprio è un'area acquitrinosa al di sotto dell'ultima curva prima dell'ingresso al tunnel, è situata in zona C8/4, ma risulta inserita già dalla prima applicazione del PTP, quindi dal 1998, nelle aree di interesse paesaggistico, per le quali valgono le prescrizioni di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP stesso, comma 2, lettere a) e b). Più precisamente queste norme specificano: "a) non sono consentite edificazioni, né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree; b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ru, filari...) - eccetera - escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti...", questa è una norma di carattere generale, di cui riporto i due punti. Queste prescrizioni escludono per i privati ogni possibilità di nuove edificazioni nella zona - fra l'altro, già soggetta a PUD - e limitano gli interventi al mantenimento e al ripristino del sistema agrario; pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa espropriativa, costituiscono un vincolo di carattere conformativo analogo a quelli derivanti dalla delimitazione degli ambiti inedificabili, di cui alla legge n. 11/1998, articoli che il collega Chatrian conosce bene: il 33 e il 37. Questo vincolo dà l'obbligo all'ente pubblico di corrispondere gli indennizzi previsti per le aree non edificabili, quindi fra indennità e contributo circa 10 euro al metro quadro. Tale impostazione valutativa trova poi conferma nel fatto che la Giunta regionale, per poter approvare il progetto relativo alla costruzione del complesso funiviario, ha dovuto ricorrere alla deroga alle prescrizioni del PTP, deroga prevista dall'articolo 8 della legge n. 11, riconoscendo, a seguito del parere positivo espresso dall'apposita conferenza dei servizi, il carattere eccezionale, nonché l'interesse generale e la particolare rilevanza economica dell'intervento proposto. A maggior ragione si perviene a tale conclusione se si considera che la data del decreto di esproprio è del 2009, momento ablativo a cui si deve far riferimento per la determinazione del criterio indennitario. Il Consiglio comunale di Courmayeur aveva adottato il testo definitivo di variante sostanziale del piano regolatore generale, in adeguamento lo stesso al PTP e alla legge regionale n. 11, e i terreni in questione sono stati inseriti in zona F, sotto zona FA 14, normata dall'articolo 21 delle norme tecniche di attuazione, servizi, impianti e attrezzature di interesse generale regionale, non suscettibili di edificazione di tipo privato, ad eccezione della manutenzione di eventuali fabbricati esistenti. La valutazione dei terreni riferita al momento ablativo porta così ad abundantiam ai parametri indennitari delle aree non edificabili già con la sola considerazione della destinazione urbanistica, indipendentemente dall'aggravio del vincolo conformativo dell'articolo 40. È indubbio che tale criterio può apparire incongruo se si considera che le aree rientrano in un comune di forte valenza turistica come Courmayeur, ma l'attuale sistema indennitario a cui si deve attenere l'ente pubblico fonda la valutazione in funzione del solo parametro dell'edificabilità ed esclude che possa configurarsi un terzo genere fra aree edificabili e aree agricole, nel quale inserire terreni che, pur privi di suscettività edificatoria, possono comunque avere una buona potenzialità reddituale. A tal fine la stessa Corte costituzionale ha confermato l'impossibilità di far ricorso ad un terzo genere di valutazione, questo per sottolineare che l'ente pubblico ha dei binari precisi dai quali non può uscire.

I ricorrenti lamentano una differenza di trattamento rispetto a quanto concesso da RAV per terreni siti nella stessa zona per i lavori di costruzione del secondo lotto del tronco del traforo del Monte Bianco a Morgex. Occorre precisare che nel mese di marzo 2000 il tecnico incaricato da RAV ha presentato una perizia concernente le valutazioni specifiche di terreni situati nelle diverse zone omogenee interessate, F8/3, S8/1, S8/2, tranne che per la sola zona omogenea C8/4, per cui la RAV ha proceduto per analogia con una valutazione dei terreni siti in zona limitrofa, ma non sottoposta a vincolo paesaggistico (di cui all'articolo 40 del PTP). Vi è stata quindi un'analogia di valutazione, ma questa invece è una zona vincolata, allora non possiamo prendere tale tipo di valutazione come parametro per l'ente pubblico.

Questa cronistoria era per illustrare al Consiglio il modo con cui si è proceduto, che è stato corretto; come è stato detto, tale valutazione è oggetto di ricorsi, ci sono dibattimenti e appuntamenti in atto in questi giorni; però, per rispondere al secondo quesito, la valutazione rapportata ai terreni non edificabili è stata a suo tempo stimata, con le motivazioni che abbiamo detto, dal tecnico incaricato della redazione del piano particellare espropriativo. È stata ritenuta congrua da parte della Direzione espropriazioni e rideterminata in tal senso da parte della Commissione regionale per le espropriazioni, questo è il motivo per cui la Regione si è costituita in giudizio, quindi noi manteniamo sia la valutazione sia l'impostazione dell'iter avviato.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

È una materia complessa, quindi ho cercato di stare molto attento soprattutto ascoltando la risposta al punto n. 1, i criteri di valutazione, perché l'elemento più importante era legato non solo alla procedura, ma ai criteri che hanno determinato quei valori. È curioso, come diceva lei, che nel 2000 la RAV, di cui la pubblica amministrazione ha il 42 percento, aveva valutato tutti quei terreni limitrofi e non solo, ai valori che abbiamo citato oggi in aula. Senza entrare nel dettaglio della procedura che lei ha ben illustrato o nei criteri di valutazione, giustamente a monte c'è l'interesse generale, c'è la volontà pubblica di derogare, altrimenti non si potrebbe edificare su quel terreno, edificare l'attrezzatura... l'edificabilità per la stazione di partenza della funivia, mi passi questo termine... ma, per permettere tale edificabilità, la mano pubblica ha fatto una scelta. Lei ci ha detto che l'Amministrazione regionale ha dovuto procedere in questa maniera, le valutazioni sono congrue a livello sia di direzione, sia di commissione; ci sembrano due pesi diversi: quello che è stato concesso pochi anni fa dalla stessa società pubblica e quello che si sta instradando per quanto riguarda questi 16.000 metri quadro. Prendiamo atto delle intenzioni dell'Amministrazione regionale, ma c'è qualcosa che, a nostro avviso, cloche a livello di valutazioni; sarà un'altra aula che dovrà mettere nero su bianco la veridicità o meno della procedura, ma in merito ai valori, ci sembra che, dal punto di vista generale, - visto che due settimane fa parlavamo proprio di un intervento del pubblico inerente l'acquisto dei 509 posti auto -, nel momento in cui interviene la mano pubblica, si modificano le potenzialità urbanistiche. A nostro avviso, qui un punto interrogativo va messo, forse persino due, aspetteremo gli esiti diretti sul dossier. Grazie.