Oggetto del Consiglio n. 1304 del 14 luglio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1304/XIII - Disegno di legge: "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale".
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI NELLA REGIONE
Articolo 1
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.
2. La disciplina dell'organizzazione delle strutture degli enti di cui al comma 1 e le disposizioni concernenti la dirigenza e i rapporti di lavoro sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, pari opportunità, responsabilità, semplificazione, partecipazione ai procedimenti amministrativi, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse e alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema amministrativo regionale, anche al fine di favorire il dialogo e la collaborazione con le altre istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
c) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, valorizzando la flessibilità nella gestione del lavoro;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale, prevedendo meccanismi che assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati e la valorizzazione del merito.
Articolo 2
(Fonti)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ordinati secondo le disposizioni della presente legge, nonché mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione degli organi di direzione politico-amministrativa e dei dirigenti;
b) atti di regolamentazione contrattuale, individuali e collettivi, dei rapporti di lavoro e di impiego.
2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle determinazioni afferenti all'organizzazione degli uffici, i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono dei poteri propri del datore di lavoro privato in conformità alla legge e ai provvedimenti di organizzazione e nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro.
3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e, in quanto applicabili, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti derivanti dalla presente legge.
4. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi regionali di lavoro sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III. I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 52, comma 1.
5. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi regionali di lavoro o, alle condizioni ivi previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi regionali di lavoro e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo 3
(Funzioni della direzione politico-amministrativa)
1. Gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite e l'andamento della performance organizzativa rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono, in particolare:
a) all'emanazione di direttive generali e di atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità;
c) alla definizione dei criteri generali per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri analoghi provvedimenti;
d) all'emanazione degli atti di nomina e designazione di rappresentanti in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina a dipendenti per incarichi esterni;
e) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
f) al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;
g) al controllo e alla verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, secondo le modalità previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;
h) al rilascio delle autorizzazioni a stare o a resistere in giudizio e al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;
i) all'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. In materia di organizzazione, gli organi di direzione politico-amministrativa provvedono, in particolare:
a) alla definizione delle competenze dei rami nei quali si articola l'ente o l'amministrazione;
b) all'istituzione, alla modificazione, alla soppressione e alla graduazione delle strutture organizzative dirigenziali, alla definizione delle relative competenze e all'individuazione dei requisiti oggettivi per ciascuna tipologia di incarico dirigenziale;
c) alla ripartizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma 1;
d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma 1, e all'adozione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale e ai suoi aggiornamenti annuali, su proposta dei dirigenti di primo livello, sentiti i dirigenti interessati o, in mancanza del primo livello dirigenziale, su proposta dei dirigenti competenti.
4. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi di direzione politico-amministrativa sono soggetti al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura competente e alle verifiche di regolarità contabile, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
5. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti.
6. Nell'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, agli assessori che la compongono e al Presidente della Regione spettano, secondo le attribuzioni previste dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), le funzioni di direzione politico-amministrativa; le funzioni e gli atti in materia di organizzazione di cui al comma 3 spettano alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
Articolo 4
(Funzioni della direzione amministrativa)
1. Spetta ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, spettano ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
3. In particolare, spetta ai dirigenti:
a) la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità e la direzione della struttura organizzativa assegnata, verificando periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale della struttura e le eventuali eccedenze di personale;
b) la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;
c) l'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti della struttura organizzativa cui sono preposti, nell'ambito delle risorse umane assegnate e l'articolazione della medesima in uffici;
d) la valutazione del personale assegnato alla propria struttura organizzativa, nel rispetto del principio del merito di cui all'articolo 37, ai fini della progressione economica o di carriera, nonché dell'attribuzione di indennità e premi incentivanti;
e) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità per le quali sono previste sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
f) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
g) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
h) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara;
i) la stipulazione dei contratti di competenza;
j) il rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;
k) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio;
l) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa in ordine all'avvio delle liti attive e passive, in collaborazione con la struttura competente in materia di contenzioso, ove istituita;
m) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa in ordine all'esercizio del potere di conciliare e transigere, in collaborazione con la struttura competente in materia di contenzioso, ove istituita;
n) l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa;
o) il concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura organizzativa cui sono preposti.
4. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, privi di dirigenti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, fermo restando quanto previsto, per gli enti locali, dagli articoli 23, comma 4, e 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
Articolo 5
(Struttura organizzativa)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono organizzarsi in:
a) strutture permanenti di primo livello e di secondo livello per funzioni ed attività di carattere stabile e continuativo;
b) strutture temporanee o di progetto di secondo livello per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente.
2. Le strutture di primo livello sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa e sono articolate in strutture di secondo livello. A ciascuna di esse è preposto un dirigente di primo livello, nominato con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 20 e 21.
3. Le strutture di secondo livello sono strutture organizzative stabili, temporanee o di progetto, articolazione di quelle di primo livello, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo, ivi compresi quelle di studio, ricerca e collaborazione, aventi continuità operativa e autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria. A ciascuna di esse è preposto un dirigente responsabile, nominato, su proposta del dirigente di primo livello interessato, laddove previsto, con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 20 e 22.
4. I provvedimenti di organizzazione che istituiscono le strutture di secondo livello temporanee o di progetto stabiliscono:
a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c) i tempi di completamento del progetto;
d) le modalità di condivisione delle risorse;
e) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile della struttura temporanea o di progetto.
5. Al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei singoli, in caso di funzioni di particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, particolari posizioni organizzative alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Tali posizioni organizzative sono individuate, nel rispetto delle relazioni sindacali, dagli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, all'atto dell'istituzione o modificazione delle strutture dirigenziali, con definizione delle relative competenze e della loro rilevanza verso l'esterno ed individuazione dei requisiti professionali richiesti per l'attribuzione dell'incarico, nonché dei criteri e delle modalità per il conferimento dello stesso, anche in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e misurazione delle performance. Ai predetti dipendenti i dirigenti responsabili possono delegare, per un periodo di tempo determinato, parte delle funzioni loro attribuite. La delega, che deve necessariamente risultare da atto scritto e motivato, individua puntualmente le funzioni delegate e, nel rispetto dei criteri generali definiti nei provvedimenti di organizzazione, le modalità di verifica delle attività delegate. Al conferimento e alla cessazione degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Resta fermo quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998.
6. Il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce il trattamento economico accessorio spettante per la durata dell'incarico ai titolari delle posizioni organizzative di cui al comma 5, da determinarsi in relazione alla complessità delle funzioni assegnate, alle responsabilità connesse e all'esercizio delegato di funzioni dirigenziali.
Articolo 6
(Individuazione delle strutture e determinazione delle dotazioni organiche)
1. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa istituiscono le strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto e ne definiscono contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni, le risorse e le responsabilità.
2. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono inoltre, sulla base dei principi organizzativi di cui all'articolo 1, comma 2, e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica, definita per quanto riguarda l'Amministrazione regionale con legge:
a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
b) la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale.
3. L'articolazione delle strutture organizzative dirigenziali è aggiornata ogniqualvolta siano messe in atto modificazioni rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 7
(Coordinamento e attività di direzione politico-amministrativa)
1. Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e l'esercizio dell'attività di direzione politico-amministrativa e di attuazione del programma di governo, dell'Ufficio di Gabinetto e del Segretario generale.
Articolo 8
(Ufficio di Gabinetto)
1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito l'Ufficio di Gabinetto, con funzioni di supporto del Presidente della Regione, in particolare:
a) nella cura e nel coordinamento delle attribuzioni prefettizie;
b) nel raccordo politico-amministrativo con le strutture organizzative dirigenziali, con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
c) nella cura e nel coordinamento dei rapporti istituzionali;
d) nella cura dei rapporti strategici con società, fondazioni, enti ed altri organismi a carattere locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.
2. All'Ufficio è preposto il Capo di Gabinetto, il quale è coadiuvato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dal Vice Capo di Gabinetto, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Agli incarichi dirigenziali di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20 comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4, fatto salvo per entrambi il possesso di laurea magistrale.
Articolo 9
(Segretario generale)
1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.
2. Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al Segretario generale:
a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti di primo livello;
b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa;
c) esercitare le ulteriori funzioni specificamente attribuitegli all'atto del conferimento dell'incarico dalla Giunta regionale.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello. La sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente di primo livello, individuato con l'atto di conferimento dell'incarico.
Articolo 10
(Conferimento dell'incarico di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice capo di Gabinetto)
1. Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
2. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.
4. Il rapporto di lavoro del Segretario generale, del Capo di Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta.
5. Il trattamento economico del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi.
6. Il trattamento economico del Vice Capo di Gabinetto è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi.
Articolo 11
(Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione)
1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Il Presidente della Regione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto fiduciario. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dai provvedimenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto sono regolati da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa; gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente della Regione.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 possono essere attribuiti anche a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di riconosciuta e comprovata professionalità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3, se regolati da un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale in misura superiore al 50 per cento della prestazione lavorativa a tempo pieno, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.
Articolo 12
(Segretari particolari)
1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.
3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.
Articolo 13
(Segreterie dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione si avvale di una segreteria composta, oltre che dal segretario particolare che ne è responsabile, da un massimo di cinque dipendenti regionali, appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.
2. Gli assessori regionali si avvalgono di una segreteria composta, oltre che dal segretario particolare che ne è responsabile, da un massimo di due dipendenti regionali appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.
3. Alle segreterie compete l'espletamento delle attività connesse alle funzioni attribuite al Presidente della Regione e agli assessori regionali, non riconducibili agli ambiti di competenza delle strutture organizzative dirigenziali.
4. Al termine dell'assegnazione, il personale appartenente alle categorie è ricollocato presso la struttura di provenienza; sono fatti salvi eventuali trasferimenti nel frattempo intervenuti in applicazione delle disposizioni regolanti la mobilità interna.
5. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnato alle segreterie del Presidente della Regione o degli assessori regionali può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.
Articolo 14
(Disposizioni particolari per il Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale al quale la presente legge si applica fino all'approvazione di una nuova disciplina sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale e sul personale assegnato all'organico del Consiglio stesso, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa;
b) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
c) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;
d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;
e) introduzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance;
f) coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro.
2. In attesa dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale, tenuto presente che:
a) le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al Presidente della Regione sono esercitate, rispettivamente, dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio regionale;
b) gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
c) l'incarico dirigenziale di primo livello è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;
d) gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del dirigente di primo livello;
e) presso la Presidenza del Consiglio regionale è previsto un Ufficio stampa, diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due; gli incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, con le modalità e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15;
f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale;
g) gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
h) le nomine e le designazioni in comitati, commissioni ed organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale sono effettuate d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
i) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è previamente consultato nelle diverse fasi e nei diversi livelli nei quali si articola la contrattazione collettiva regionale.
CAPO II
UFFICIO STAMPA
Articolo 15
(Ufficio stampa)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:
a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) alla cura della comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti;
c) all'illustrazione delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento;
d) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
e) alla promozione dell'immagine dell'ente;
f) alla redazione di servizi on-line.
2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento dagli organi che li hanno conferiti e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di questi ultimi.
3. L'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, in possesso di laurea, che assume la qualifica di Capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Nell'Amministrazione regionale, la responsabilità dell'Ufficio stampa della Giunta regionale è affidata al Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre al Capo Ufficio stampa, il numero degli addetti non può essere superiore a uno.
4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salve eventuali deroghe consentite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).
CAPO III
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE
Articolo 16
(Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata su due livelli, come di seguito indicato, in relazione alle scelte organizzative effettuate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative di primo livello;
b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative di secondo livello, ivi comprese quelle temporanee o di progetto.
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di primo livello spettano il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa, la proposta e l'attuazione degli obiettivi definiti dagli organi medesimi. I dirigenti preposti alle strutture di primo livello esercitano sui dirigenti di secondo livello compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, supervisione, anche ai fini della valutazione e verifica, in particolare sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati. I dirigenti preposti alle strutture di primo livello sono responsabili del funzionamento complessivo della struttura, esercitando a tal fine e previa diffida il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di secondo livello.
Articolo 17
(Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali)
1. Le strutture organizzative dirigenziali, anche temporanee o di progetto, sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) professionalità richiesta, complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
2. Ai fini della definizione della graduazione delle strutture organizzative dirigenziali, gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono supportati dalla Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36.
3. La graduazione delle strutture organizzative dirigenziali è aggiornata ogniqualvolta siano messe in atto modificazioni rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 18
(Accesso alla qualifica unica dirigenziale)
1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene per concorso per esami, cui possono partecipare:
a) i dipendenti a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche;
b) i soggetti, in possesso di laurea magistrale, con un'esperienza professionale almeno triennale, maturata nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in aziende o enti, pubblici e privati, con contratto di lavoro dirigenziale;
c) i liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale, con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.
Articolo 19
(Albo dei dirigenti)
1. I dirigenti della qualifica unica dirigenziale appartenenti agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono inseriti in un apposito albo dei dirigenti, tenuto dalla struttura competente in materia di personale di ciascun ente, che ne cura anche il costante aggiornamento.
Articolo 20
(Criteri generali per il conferimento degli incarichi)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura organizzativa interessata, delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze dirigenziali eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti all'incarico da conferire.
2. L'attribuzione degli incarichi è assicurata mediante l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, tenuto conto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture e delle competenze specialistiche richieste in relazione ai singoli incarichi da conferire. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano e delle risorse di cui il dirigente preposto può avvalersi.
4. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ente rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti dirigenziali che si rendono disponibili e le competenze richieste, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e le valuta.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a personale esterno all'ente nei casi di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.
6. Resta ferma la disciplina specificamente prevista per i segretari degli enti locali dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), ai quali le disposizioni del presente capo si applicano in quanto compatibili con l'ordinamento per essi previsti dalla predetta disciplina.
Articolo 21
(Incarichi dirigenziali di primo livello)
1. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti al personale della qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale, con un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale.
2. L'incarico di dirigente di primo livello può essere conferito, nel rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5, anche a soggetti esterni all'ente in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in aziende o enti, pubblici o privati, con contratto di lavoro dirigenziale ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.
3. Nel caso di conferimento dell'incarico a soggetti esterni, il rapporto di lavoro del dirigente di primo livello è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
4. Il conferimento dell'incarico di dirigente di primo livello a soggetti esterni è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali; il conferimento dell'incarico di dirigente di primo livello a dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, entro sessanta giorni dal suo insediamento e ad ogni vacanza di incarico, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha conferiti o proposti. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento d'ufficio a riposo dell'interessato.
6. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
7. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore regionale competente.
Articolo 22
(Incarichi dirigenziali di secondo livello)
1. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti al personale della qualifica unica dirigenziale.
2. Gli incarichi di dirigente di secondo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, su proposta del dirigente di primo livello laddove esistente, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. In caso di primo conferimento, la durata dell'incarico è pari a tre anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento d'ufficio a riposo dell'interessato.
3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
4. Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti a soggetti esterni all'ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18. Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti, nel rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5, anche a dipendenti dell'ente di categoria D, se in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), previo collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
5. Gli incarichi di cui al comma 4 sono regolati da contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato. Il conferimento degli incarichi a personale esterno all'ente è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali; il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello a dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
6. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente di primo livello della struttura organizzativa di riferimento.
Articolo 23
(Trattamento economico della dirigenza)
1. La retribuzione del personale dirigenziale è determinata dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale, il quale prevede che la retribuzione di posizione sia correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Il trattamento economico dei dirigenti esterni, definito dai contratti individuali di lavoro, non può eccedere quello determinato dal contratto collettivo regionale di lavoro per i dirigenti di pari livello appartenenti alla qualifica unica dirigenziale.
Articolo 24
(Assegnazione di quote del bilancio)
1. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio annuale, gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote del bilancio medesimo, individuando le corrispondenti unità previsionali di base.
2. Compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dall'organo di direzione politico-amministrativa alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti.
Articolo 25
(Formazione ed aggiornamento della dirigenza)
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e del più efficace e qualificato espletamento delle attività e costituiscono parametro per il sistema di misurazione e valutazione dell'attività dirigenziale di cui all'articolo 31.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano programmi e iniziative da attuarsi avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste o istituendo corsi in convenzione con enti di alta formazione specializzati in attività formative per la pubblica amministrazione.
Articolo 26
(Assenza, impedimento e vacanza)
1. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di secondo livello, le relative funzioni sono affidate al dirigente di primo livello sovraordinato o, in mancanza del primo livello dirigenziale, ad altro dirigente. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di primo livello, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente di secondo livello appartenente alla medesima struttura organizzativa, individuato dal dirigente di primo livello interessato. Per periodi di durata superiore a sessanta giorni, le relative funzioni dirigenziali possono essere assolte mediante l'attribuzione di altro incarico dirigenziale.
2. In caso di vacanza di un posto dirigenziale, le relative funzioni sono affidate al dirigente di primo livello sovraordinato o ad altro dirigente qualora la vacanza riguardi un posto di dirigente di primo livello o in mancanza del primo livello dirigenziale. Se le procedure per la copertura del posto non sono avviate entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza, si procede alla revisione organizzativa, mediante soppressione della struttura dirigenziale vacante.
3. Il contratto collettivo regionale di lavoro determina il trattamento economico cui i dirigenti reggenti o supplenti hanno diritto per il periodo di espletamento delle relative funzioni.
Articolo 27
(Assunzione di impieghi negli enti o nelle società partecipati)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 72, comma 1, il personale della qualifica unica dirigenziale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, può assumere a tempo determinato impieghi presso aziende, agenzie o società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. In tali casi, il dirigente interessato è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto di impiego, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
Articolo 28
(Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)
1. La revoca degli incarichi dirigenziali con destinazione ad altro incarico può essere disposta dagli organi che li hanno conferiti soltanto nei seguenti casi:
a) per motivate ragioni organizzative connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, anche in relazione al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;
b) per effetto dell'esito del procedimento di misurazione e valutazione dell'attività svolta dai dirigenti di cui all'articolo 31.
2. Gli effetti economici conseguenti alla revoca degli incarichi dirigenziali sono definiti dal contratto collettivo regionale di lavoro. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 29.
Articolo 29
(Responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti)
1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro attribuite, dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanati dagli organi di direzione politico-amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, imputabili ai dirigenti e risultanti in applicazione del sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 31, i provvedimenti conseguenti previsti dal contratto collettivo regionale di lavoro, ivi compresi, per i casi di maggiore gravità, il collocamento in disponibilità e il recesso dal rapporto di lavoro, sono adottati, previa contestazione e nel rispetto dei principi del contraddittorio, dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere conforme del Comitato dei garanti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti e nominato con decreto del Presidente della Regione.
3. Il Comitato dei garanti è presieduto da un esperto designato dalla Giunta regionale tra i magistrati della Corte dei conti o tra i docenti universitari con esperienza nel controllo sulla gestione o organizzazione aziendale. Di esso fanno parte un dirigente degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletto dai dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dei medesimi enti, con le modalità stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro ed un esperto designato dal Consiglio permanente degli enti locali, con specifica e comprovata esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti e i compensi spettanti ai componenti, da ripartirsi tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il Comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Il parere del Comitato dei garanti è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
CAPO IV
TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Articolo 30
(Interventi per la trasparenza)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Articolo 31
(Sistema di misurazione e valutazione della performance)
1. Al fine di valutare la performance organizzativa ed individuale, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione, nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Articolo 32
(Performance organizzativa)
1. La performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di piani e programmi e la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi e i riflessi in termini di soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
b) la rilevazione del livello di soddisfazione dei destinatari, diretti e indiretti, delle attività e dei servizi;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti e i destinatari delle attività e dei servizi, anche mediante lo sviluppo di forme di collaborazione e partecipazione;
e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, anche con riguardo al contenimento dei costi e al rispetto e alla riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi;
f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Articolo 33
(Performance individuale dei dirigenti)
1. La performance individuale dei dirigenti è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi alla propria struttura organizzativa;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
Articolo 34
(Performance individuale del personale)
1. La performance individuale del personale è misurata dai dirigenti sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance ed è collegata:
a) al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance della struttura organizzativa di appartenenza;
c) alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.
Articolo 35
(Trasparenza della performance)
1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentanza della performance e di garantire la massima trasparenza, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36:
a) un documento programmatico o piano della performance che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori;
b) un documento di relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.
2. Il piano della performance è costantemente aggiornato al fine dell'inserimento di eventuali variazioni intervenute nel periodo di riferimento nella definizione degli obiettivi o dei relativi indicatori.
3. Gli obiettivi, strategici e operativi, sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'ente; essi devono essere riferiti ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e della quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.
Articolo 36
(Commissione indipendente di valutazione della performance)
1. La Commissione indipendente di valutazione della performance è istituita presso la Presidenza della Regione ed è composta da tre membri; essa svolge, in particolare, riferendo direttamente agli organi di direzione politico-amministrativa, ai quali comunica le criticità riscontrate e suggerisce gli eventuali correttivi da adottare, le seguenti funzioni per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance;
b) convalidare la relazione sulla performance;
c) proporre annualmente la valutazione della dirigenza ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
d) controllare la corretta applicazione dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 37.
2. La Commissione indipendente di valutazione della performance è composta da esperti di elevata professionalità, esterni agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con comprovate competenze o esperienze maturate in Italia o all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, in materia di servizi pubblici, management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti della Commissione, di cui almeno uno con esperienza maturata nel settore pubblico, non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e in ogni caso non devono avere interessi in conflitto con i compiti della Commissione.
3. I componenti della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, che stabilisce anche l'ammontare dei compensi spettanti; i componenti della Commissione possono essere riconfermati.
4. La Commissione si avvale, per le attività funzionali, della struttura regionale competente in materia di personale; i costi di gestione della Commissione sono ripartiti, proporzionalmente, tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 37
(Merito e premi)
1. Al fine di favorire il merito e la produttività dei singoli, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti, secondo logiche meritocratiche che evitino la corresponsione di trattamenti economici indifferenziati e generalizzati, con le modalità stabilite nei provvedimenti di organizzazione e nel rispetto dei criteri generali definiti nel contratto collettivo regionale di lavoro; i sistemi premianti sono, in particolare, volti a valorizzare i dipendenti che conseguono i migliori risultati e quelli coinvolti in progetti innovativi che incrementano la qualità delle attività e dei servizi offerti con l'attribuzione di incentivi di sviluppo economico o di carriera.
Articolo 38
(Pubblicazione sul sito istituzionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione contenente:
a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;
b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;
c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;
d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;
e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a pubblicare una sezione specifica per la trasparenza della performance sul proprio sito istituzionale contenente:
a) il piano della performance e la relazione sulla performance;
b) l'ammontare complessivo dei premi stanziati legati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
c) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e il personale.
CAPO V
ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Articolo 39
(Istituzione degli organici)
1. Il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è inquadrato in un unico ruolo per ogni ente.
2. Il personale dell'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico regionale, è suddiviso nei seguenti organici:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) Corpo forestale della Valle d'Aosta;
d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione;
e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. La mobilità tra gli organici di cui al comma 2 è gestita mediante la mobilità interna di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3.
4. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici di cui al comma 2 a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, e a quello professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 40
(Assegnazione del personale alle strutture)
1. L'assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, è effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente, tenuto conto degli obiettivi assegnati ai dirigenti, delle proposte dei dirigenti di primo livello interessati o, in mancanza del primo livello dirigenziale, dei dirigenti competenti, e dei provvedimenti di organizzazione che istituiscono le strutture temporanee o di progetto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), ogni ente adotta un piano di programmazione triennale aggiornato annualmente nel quale è definito il fabbisogno di personale e dei relativi posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento.
Articolo 41
(Reclutamento)
1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante:
a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno;
b) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego per le figure professionali di categoria A. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29).
2. Le assunzioni obbligatorie da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono effettuate nei casi e con le modalità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere. L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge superstite e ai figli del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduto nell'espletamento del servizio.
3. Prima di procedere all'espletamento di procedure selettive pubbliche per la copertura di posti vacanti della dotazione organica, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano l'assenza di personale in disponibilità iscritto negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 2, utilmente ricollocabile.
4. L'impiego presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana.
5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche per la copertura dei posti disponibili anche negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il bando disciplina le modalità di utilizzazione della graduatoria unica, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 11.
6. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, approvano le graduatorie e dichiarano i vincitori del concorso. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, se esterni rispetto all'ente che ha avviato la procedura selettiva, è corrisposto un compenso determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa, in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il contratto individuale di lavoro deve stipularsi per iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell'effettiva ammissione in servizio.
8. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato è computato nell'anzianità di servizio. Il periodo di prova ha durata di tre mesi per le categorie A e B e di sei mesi per le restanti categorie e per la qualifica unica dirigenziale.
9. Il mancato superamento del periodo di prova è comunicato all'interessato, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza.
10. Il mancato superamento del periodo di prova del dirigente è comunicato all'interessato, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente sovraordinato o, in mancanza, dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente.
11. I requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale. Nelle more della sua approvazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).
12. Gli atti relativi all'assunzione ed ogni altro atto concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono iscritti nel foglio matricolare e conservati in un apposito fascicolo, al fine di poter assicurare in ogni momento ed in maniera completa ed integrale la valutazione della carriera e del comportamento professionale ed organizzativo.
13. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'ente di appartenenza ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio intervenuta durante il rapporto di lavoro.
14. Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche per l'accesso alle categorie e alle posizioni, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono destinare al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o dei requisiti di anzianità professionale stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 11, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fatto salvo quanto specificamente previsto per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e per quello professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo triennio costituisce titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso alla categoria o alla posizione superiore.
Articolo 42
(Utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo di ferie. Le modalità per le assunzioni a tempo determinato sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 41, comma 11; nelle more dell'adozione del predetto regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolam. reg. 6/1996.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, di durata non superiore a nove mesi, anche per la realizzazione di interventi specifici e finalizzati, individuati nei provvedimenti di organizzazione.
3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego e di programmazione afferente alla politica di coesione comunitaria e nazionale; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni.
4. Gli interventi e i progetti di cui ai commi 2 e 3 devono prevedere:
a) la tipologia e la qualità dell'intervento o del progetto;
b) il numero di unità di personale e i profili professionali necessari;
c) la durata dell'intervento o del progetto.
Articolo 43
(Mobilità)
1. I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo pubblicità e trasparenza nelle relative procedure, definite da apposito accordo collettivo, anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi sanitari.
2. Il personale può essere trasferito nell'ambito della dotazione organica dell'ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell'ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo.
3. Per il soddisfacimento di esigenze organizzative temporanee e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono disporre, per periodi di tempo determinati, l'assegnazione temporanea di personale, il quale conserva la titolarità del posto di provenienza senza poter essere sostituito.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono ricoprire posti vacanti della dotazione organica mediante cessione del contratto individuale di lavoro di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria e posizione, in servizio presso altri enti del comparto unico regionale, in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo, secondo le modalità definite dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il trasferimento è disposto sulla base della professionalità del dipendente richiedente, in relazione al posto ricoperto e a quello da ricoprire, previo assenso dell'ente di appartenenza.
Articolo 44
(Gestione del personale in disponibilità)
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, le eccedenze di personale restano disciplinate dalla normativa statale vigente, ferma restando la titolarità delle prerogative ivi previste in capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Il personale in disponibilità degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
3. Alle strutture degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, incaricate di gestire gli elenchi di cui al comma 2, sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altri enti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto al trattamento economico in godimento, per la durata massima di due anni. La spesa relativa grava sul bilancio dell'ente di appartenenza sino al trasferimento ad altro ente ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'ente di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
Articolo 45
(Comando e distacco)
1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, da e verso altri enti pubblici, su richiesta motivata dell'ente e previo assenso del dipendente interessato.
2. Il comando è disposto per un tempo determinato e può essere rinnovato per esigenze di servizio.
3. Il personale comandato deve essere in possesso della categoria e posizione corrispondenti al posto per il quale è disposto il comando oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo.
4. L'onere per il personale comandato è posto a carico dell'ente presso il quale il dipendente interessato opera funzionalmente.
5. Il personale comandato presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, può richiedere, decorsi almeno due anni dall'inizio del periodo di comando, il trasferimento nei ruoli dell'ente presso cui presta servizio. Il trasferimento è disposto, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, da effettuarsi con le modalità stabilite per l'assunzione negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e mediante cessione del relativo contratto di lavoro con inquadramento nella categoria e posizione corrispondenti a quelle possedute nell'ente di provenienza.
6. Per motivate e comuni esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono inoltre disporre il distacco di proprio personale presso le amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici nazionali aventi sede nel territorio regionale. Il distacco non può superare il periodo di ventiquattro mesi continuativi e può essere revocato dall'ente che lo ha disposto in qualunque momento per le proprie preminenti esigenze organizzative. Il personale distaccato conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l'intera durata del periodo di distacco. L'onere per il personale distaccato è posto a carico dell'ente di appartenenza.
TITOLO III
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Articolo 46
(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva regionale di comparto, di settore e decentrata, al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie riservate alla legge, nonché, sulla base di questa, ai provvedimenti di organizzazione e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
Articolo 47
(Contratto collettivo di comparto, di settore e decentrato)
1. La contrattazione collettiva per il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è articolata su tre livelli: di comparto, di settore e decentrato.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'articolo 53, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54.
3. La contrattazione collettiva di comparto determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie relative alle relazioni sindacali, disciplinando gli istituti e le modalità della partecipazione. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e quelle afferenti alle attribuzioni dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori, della mobilità e delle progressioni economiche, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalla presente legge.
4. La contrattazione collettiva di comparto disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione e la durata dei contratti collettivi di comparto, di settore e decentrati.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva decentrata, la quale coincide con la contrattazione di settore nel caso in cui il settore è composto da un solo ente, assicura, in particolare, adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati programmati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità. La contrattazione collettiva decentrata e di settore si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata o di settore. Alla scadenza del termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
6. Al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato o di settore, l'ente o gli enti interessati possono provvedere, scaduto il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo della compatibilità economico-finanziaria.
7. Il contratto collettivo di comparto, per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, individua i criteri e i limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione decentrata o di settore.
8. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata o di settore contratti collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal contratto collettivo di comparto o che disciplinano materie non espressamente delegate a tali livelli negoziali. In caso contrario, le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma secondo, del codice civile.
9. A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate, per l'Amministrazione regionale, dalla struttura regionale competente in materia di bilancio e, per gli altri enti, dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
10. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato o di settore in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste degli utenti.
11. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a trasmettere all'ARRS, di norma per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con le allegate relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale, affinché l'ARRS possa verificarne, entro i quindici giorni successivi, la coerenza ed il rispetto dei criteri e dei limiti imposti dal contratto collettivo di comparto.
Articolo 48
(Procedimento di contrattazione di comparto)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARRS e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva di comparto mediante la partecipazione al Comitato regionale per le politiche contrattuali, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede o da un assessore suo delegato, da cinque componenti, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale designati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti appartenenti al comparto unico regionale. Il Comitato regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento.
3. Gli atti di indirizzo nei confronti dell'ARRS per la contrattazione collettiva di comparto sono emanati dal Comitato prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti indicano, tra l'altro:
a) i criteri generali della disciplina contrattuale e delle sue vicende modificative;
b) i criteri inerenti all'ordinamento professionale;
c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e il totale della spesa per le retribuzioni;
d) i criteri per la definizione, in sede di contrattazione collettiva decentrata o di settore, delle voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;
e) gli standard di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
4. Il Comitato invia appositi atti di indirizzo all'ARRS in tutti gli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale. L'ARRS informa costantemente il Comitato sullo svolgimento delle trattative.
5. L'ARRS, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Comitato l'ipotesi di accordo, corredata della relazione tecnica e dei prospetti contenenti la quantificazione complessiva dei costi contrattuali diretti ed indiretti, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
6. Il Comitato, entro venti giorni dal ricevimento dell'ipotesi di accordo, esprime il proprio parere su di essa, nonché sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto degli organi di controllo. L'ipotesi di accordo è sottoposta nei dieci giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale.
7. Acquisita l'approvazione sull'ipotesi di accordo, il Presidente dell'ARRS, nei cinque giorni successivi, sottoscrive con le organizzazioni sindacali il contratto collettivo di comparto. Prima della sottoscrizione, l'ARRS verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 54, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media ponderata tra il dato elettorale e quello associativo nel comparto o nell'area contrattuale di riferimento, calcolata con le proporzioni di cui all'articolo 54, comma 2. Tale ultima verifica è effettuata dalla delegazione trattante di parte pubblica anche ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi di settore.
8. I contratti e gli accordi collettivi di comparto sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito istituzionale dell'ARRS e degli enti interessati.
Articolo 49
(Tutela retributiva)
1. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo di comparto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta al personale, ivi compreso quello dirigenziale, degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto collettivo di comparto, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale.
Articolo 50
(Contrattazione per l'area dirigenziale)
1. Il personale della qualifica unica dirigenziale costituisce area autonoma e separata di contrattazione.
2. Il contratto collettivo di comparto dell'area dirigenziale è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54.
Articolo 51
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti o degli accordi collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure ordinarie di contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 52
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, è definito dal contratto collettivo di comparto. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale.
2. Il contratto collettivo di comparto definisce i trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'ente interessato nel suo complesso e alle strutture organizzative dirigenziali in cui esso si articola;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Articolo 53
(Agenzia regionale per le relazioni sindacali)
1. L'ARRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base degli indirizzi approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'uniforme applicazione dei contratti e degli accordi collettivi.
2. L'ARRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, l'ARRS presenta al Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, l'ARRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. L'ARRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
3. L'ARRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.
4. Sono organi dell'ARRS:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione. Il Presidente rappresenta l'ARRS ed è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento di appartenenza.
6. Il Comitato direttivo è costituito da quattro componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale, di cui due membri designati dall'Amministrazione regionale e due dal Consiglio permanente degli enti locali.
7. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Comitato direttivo coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato delibera a maggioranza, su proposta del Presidente. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
8. Non possono far parte del Comitato direttivo né ricoprire le funzioni di Presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
9. L'ARRS ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ricompresa tra gli enti del comparto unico regionale ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. L'ARRS definisce, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento e la gestione contabile e finanziaria.
10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARRS ed ogni loro successiva modificazione:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto;
c) la dotazione organica.
11. Al fine dell'approvazione, l'ARRS trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 10 alla struttura regionale competente in materia di personale entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione. L'atto si intende approvato se all'ARRS non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti.
12. L'ARRS può avvalersi di un contingente di personale di non più di otto dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dagli enti rappresentati, in mobilità o in posizione di comando. L'ARRS può, inoltre, avvalersi di non più di cinque esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.
13. Per la sua attività, l'ARRS si avvale delle risorse finanziarie derivanti da contributi posti a carico dei singoli enti di cui all'articolo 1, comma 1, corrisposti in misura fissa per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, su proposta dell'ARRS e sentito il Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
CAPO II
RAPPRESENTANZA E PREROGATIVE SINDACALI
Articolo 54
(Rappresentatività sindacale)
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva di comparto o di settore.
2. Sono rappresentative le organizzazioni sindacali che nel comparto o nell'area contrattuale separata della dirigenza abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media ponderata tra il dato associativo e il dato elettorale, in proporzione rispettivamente del 75 e del 25 per cento. Il dato associativo è espresso dalle adesioni, desunte dalle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti dell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali interne, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato.
3. La raccolta e la verifica dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali spetta all'ARRS, che vi provvede entro il 31 marzo di ogni anno, previa trasmissione dei medesimi dati da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Per garantire modalità certe di rilevazione, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l'ARRS, un Comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo Il Comitato paritetico verifica i dati e dirime le eventuali controversie.
5. Ai sensi degli articoli 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono inoltre rappresentative le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute.
Articolo 55
(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro)
1. La libertà e l'attività sindacale nei luoghi di lavoro restano regolate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. In ogni ente di cui all'articolo 1, comma 1, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54, è costituita, mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori, una rappresentanza sindacale interna del personale per ogni area contrattuale di riferimento.
3. Il diritto di presentare liste per le elezioni delle rappresentanze sindacali interne compete, congiuntamente o singolarmente, alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54 e alle altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito al contratto collettivo riguardante la disciplina delle modalità di costituzione, elezione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali interne.
4. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze interne spetta alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale interna uscente.
5. Il contratto collettivo di comparto stabilisce le modalità di costituzione e di elezione delle rappresentanze sindacali interne, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;
g) equa rappresentanza tra i candidati di lavoratrici e lavoratori.
6. Il contratto collettivo di comparto disciplina, inoltre, le modalità di funzionamento e i diritti delle rappresentanze sindacali interne.
7. Il contratto collettivo di comparto può prevedere che, ai fini dell'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata, la rappresentanza interna del personale sia integrata dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54 che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto, per i lavoratori dell'ente o degli enti cui fanno capo.
8. Il contratto collettivo di comparto può prevedere che siano costituite rappresentanze sindacali interne del personale comuni a due o più enti del comparto unico regionale. Esso può, inoltre, prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze sindacali interne del personale.
Articolo 56
(Diritti sindacali)
1. I distacchi, le aspettative, i permessi e le altre prerogative sindacali sono determinati con apposito accordo collettivo concluso tra l'ARRS e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 54, il quale ne definisce i limiti massimi e le modalità di esercizio.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 57
(Mansioni)
1. È compito dei dirigenti curare l'inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilità, delle mansioni assegnate e degli obiettivi della propria attività.
2. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito della categoria e posizione di inquadramento.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria o della posizione superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria o alla posizione di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.
Articolo 58
(Progressioni economiche)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno quattro categorie, distinte per posizioni. Le progressioni economiche all'interno della stessa posizione avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo triennio costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica.
Articolo 59
(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
1. Per oggettive esigenze di servizio possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori:
a) nel caso di vacanza di un posto della dotazione organica, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza, prorogabili di ulteriori sei mesi;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di durata dell'assenza, escluso il periodo di ferie.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori può essere disposta, nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari categoria o posizione, al personale prescelto, di norma, nell'ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:
a) di idoneità già conseguita in concorsi o selezioni precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori;
b) in via subordinata, dei requisiti richiesti per l'accesso al posto per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), le mansioni superiori possono essere attribuite a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto vacante e fino all'espletamento delle stesse.
4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla struttura organizzativa presso la quale il dipendente è destinato a svolgere le mansioni superiori e previo parere favorevole del dirigente della struttura di provenienza.
5. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale sono conferite le mansioni.
Articolo 60
(Incarichi aggiuntivi)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono conferire al proprio personale, ivi compreso quello dirigenziale, incarichi aggiuntivi non ricompresi nei compiti d'ufficio, la cui eventuale remunerazione è regolata dal contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Eventuali indennità e compensi attribuiti da terzi al personale di cui al comma 1 sono versati direttamente all'ente di appartenenza.
Articolo 61
(Identificazione del personale)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascun ente sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti.
Articolo 62
(Infermità per causa di servizio)
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvedono i competenti organi sanitari.
3. Le procedure per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e quelle dirette all'ottenimento di un equo indennizzo restano disciplinate dalla normativa statale vigente in materia.
Articolo 63
(Permanente inidoneità psicofisica)
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'ente interessato dispone la risoluzione del relativo rapporto di lavoro. Il contratto collettivo regionale di lavoro disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) la possibilità, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato o per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché, nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
b) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione disposta nei casi di cui alla lettera a), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'ente interessato in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
c) la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
2. L'ente di appartenenza può richiedere, per motivate ragioni, un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate, da effettuarsi a cura dei competenti organi sanitari.
Articolo 64
(Collocamento a riposo d'ufficio)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono collocati a riposo d'ufficio:
a) al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
b) al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di quarant'anni.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 65.
3. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 65
(Trattenimento in servizio oltre i limiti di età o di servizio)
1. Il collocamento a riposo può essere differito su richiesta dell'ente o del dipendente.
2. Nel caso di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), gli enti possono, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo, differire il collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali e organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. In caso di conferimento di incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 21, comma 5, e 22, comma 2, qualora l'ente non manifesti volontà contraria, il collocamento a riposo è differito nei confronti di incaricati prossimi alla maturazione del requisito di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), fatto comunque salvo il limite massimo di età.
3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di età oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima di quarant'anni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Nei casi di cui al comma 3, è data facoltà all'ente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la domanda in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata all'ente almeno nove mesi prima del verificarsi della condizione prevista.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro, i criteri generali sulla base dei quali disporre il differimento del collocamento a riposo o il trattenimento in servizio nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
Articolo 66
(Pari opportunità)
1. Al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare:
a) riservano ad ogni genere, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;
b) garantiscono la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al genere, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati di pari opportunità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
Articolo 67
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro dei dipendenti è, di norma, articolato su trentasei ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli uffici, di norma, sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.
3. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di dieci ore.
4. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo e di quanto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, la programmazione dell'orario di lavoro individuale e l'articolazione dello stesso sono definite dai dirigenti, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, rispettando i criteri di flessibilità e garantendo la migliore rispondenza alle esigenze dell'utenza.
5. Il personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che faccia parte di organizzazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), per poter espletare la relativa attività, ha diritto di usufruire di forme di flessibilità del proprio orario di lavoro o delle turnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ente di appartenenza.
Articolo 68
(Aspettativa per cariche pubbliche elettive)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza, che resta a carico del medesimo.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente.
3. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di proclamazione degli eletti.
4. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletti al Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).
5. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, chiamati a ricoprire cariche elettive negli enti locali, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17).
6. Il dipendente degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletto all'ufficio di difensore civico ai sensi della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l. 300/1970. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente.
Articolo 69
(Codice di comportamento)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono un Codice di comportamento per i propri dipendenti, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi resi agli utenti.
2. Il Codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito istituzionale ed è consegnato ad ogni dipendente al momento dell'assunzione.
3. Il Codice è recepito nel contratto collettivo regionale di lavoro al fine di rendere le sue previsioni coordinate e coerenti con quanto previsto in materia di responsabilità disciplinare.
4. Sull'applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzativa.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, organizzano attività di formazione del proprio personale finalizzata alla conoscenza e alla corretta applicazione del Codice.
CAPO II
ATTIVITÀ EXTRAIMPIEGO
Articolo 70
(Attività compatibili)
1. Il dipendente può svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione, le seguenti attività extraimpiego:
a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari e tenuta di singole lezioni presso università o istituzioni scolastiche;
d) attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Possono inoltre essere svolti, senza necessità di preventiva autorizzazione:
a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali è previsto il collocamento in aspettativa o comando;
b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o collocati in aspettativa senza assegni.
3. Il dipendente può assumere la qualità di socio in società di persone o di capitali a condizione che non vi presti attività lavorativa o non assuma cariche negli organi delle stesse, ancorché a titolo gratuito, salvo che si tratti di società cooperative.
Articolo 71
(Incarichi extraimpiego autorizzabili)
1. Il dipendente può assumere, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza:
a) incarichi esterni, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altri enti pubblici o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
c) cariche in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, o di società dagli stessi partecipate, anche indirettamente; in tali casi, il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata della carica.
2. Il dipendente può inoltre essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti pubblici o di soggetti privati.
3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza ed un impiego maggiore di cinquanta giornate calendariali.
4. Il provvedimento di autorizzazione, reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta del dipendente interessato, dichiara la conciliabilità dell'incarico, espressa con le modalità di cui al comma 5, ed evidenzia:
a) la natura dell'incarico;
b) la durata, i tempi e i modi di espletamento dell'incarico, da svolgersi comunque al di fuori dell'orario di lavoro;
c) l'entità del compenso previsto.
5. La conciliabilità dell'attività extraimpiego è effettuata dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il dipendente interessato presta servizio, sulla base dei seguenti criteri:
a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, al fine di escludere qualsivoglia conflitto di interesse;
b) assenza di pregiudizio per il regolare espletamento dei compiti di ufficio o per la funzionalità del servizio;
c) insussistenza di finanziamenti erogati dalla struttura presso la quale il dipendente presta servizio e connessi all'attività extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente richiede l'autorizzazione.
6. I dipendenti il cui rapporto di impiego a tempo parziale presso l'ente di appartenenza non sia superiore al 50 per cento della prestazione lavorativa a tempo pieno possono essere autorizzati, con le modalità di cui al presente articolo e nel rispetto di quanto stabilito dai provvedimenti di organizzazione, ad assumere cariche in società di persone o di capitali o impieghi presso soggetti privati o a svolgere attività di lavoro autonomo o libero-professionale con iscrizione al relativo albo, ove prevista, a favore di altri enti pubblici o di soggetti privati. Per i predetti dipendenti non trovano applicazione i limiti all'attività extraimpiego di cui al comma 3.
Articolo 72
(Attività incompatibili)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione o assumere impieghi alle dipendenze di enti pubblici o soggetti privati.
2. L'ente di appartenenza si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulle attività extraimpiego dei dipendenti. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo o che effettui attività extraimpiego in assenza di autorizzazione, ove dovuta, è diffidato dal dirigente competente a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine perentorio stabilito nell'atto di diffida, comunque non superiore a trenta giorni. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito nell'atto di diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente è dichiarato decaduto dall'impiego.
CAPO III
RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Articolo 73
(Responsabilità disciplinare. Rinvio)
1. Ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari di cui agli articoli da 55 a 55sexies del d.lgs. 165/2001, le quali, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del medesimo decreto legislativo, costituiscono norme non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi regionali di lavoro.
2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono individuare in forma associata l'ufficio per i procedimenti disciplinari cui spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato.
3. Al fine di orientare buone prassi ed agevolare l'adozione di comportamenti organizzativi e sanzionatori uniformi, gli uffici per i procedimenti disciplinari degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono messi in rete mediante la condivisione e lo scambio di informazioni, in forma anonima o comunque mediante l'adozione di accorgimenti e omissioni volti ad assicurare la riservatezza degli interessati o dei terzi, relativamente ai provvedimenti disciplinari adottati.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 74
(Modificazioni di leggi)
1. La rubrica dell'articolo 48 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituita dalla seguente: "Controllo di regolarità contabile sugli atti".
2. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dagli organi di direzione politico-ammistrativa o dai dirigenti regionali, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di gestione delle spese, che appongono il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.".
3. Alla rubrica dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), sono aggiunte le seguenti parole: "e indennità di trasferta".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 37/2009, è aggiunto il seguente:
"4bis. Con effetto dal 1° gennaio 2010, al personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 213bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).".
Articolo 75
(Disposizione di coordinamento)
1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e alle altre leggi, regolamenti e disposizioni di cui all'articolo 77 deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Articolo 76
(Disposizioni transitorie)
1. Gli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello, ivi compresi quelli fiduciari, in essere nell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Nelle more della graduazione delle strutture organizzative dirigenziali da effettuarsi nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 17, le strutture organizzative di primo livello e quelle di secondo e di terzo livello dirigenziale sono automaticamente inquadrate, rispettivamente, al primo e al secondo livello dirigenziale, con le attribuzioni in essere e fatto salvo, per i dirigenti preposti, il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento al momento dell'inquadramento fino al conferimento del nuovo incarico dirigenziale o alla nuova graduazione; per il caso dell'istituzione di nuove strutture organizzative dirigenziali, stabili, temporanee o di progetto, la graduazione è effettuata sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I requisiti professionali previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di primo livello ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si applicano ai dirigenti già appartenenti alla qualifica unica dirigenziale con un'anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno dieci anni nella predetta qualifica.
3. Il Comitato dei garanti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica sino alla naturale scadenza dell'incarico conferitogli.
4. La Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 è costituita entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto della predetta Commissione, provvedono a definire il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al capo IV del titolo II in modo da assicurarne la piena operatività a partire dal 1° gennaio 2012. Nelle more della definizione del predetto sistema, la valutazione dei dirigenti e del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti e dei modelli innovativi di valutazione eventualmente introdotti in via sperimentale e progressiva ai sensi dell'articolo 31. A far data dal 1° gennaio 2011, la valutazione del personale dirigenziale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata dai rispettivi organi di direzione politico-amministrativa, su proposta della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36.
5. Le disposizioni di cui al titolo III concernenti le riserve di materia e le procedure di contrattazione, di comparto, di settore e decentrata, si applicano a far data dalla tornata contrattuale successiva al 31 dicembre 2009.
6. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, è nominato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'ARRS in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla naturale scadenza dell'incarico loro conferito. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ARRS del proprio regolamento interno ai sensi dell'articolo 53, comma 9, continua a trovare applicazione il regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
7. Le elezioni di cui all'articolo 55 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali interne ai sensi dell'articolo 55, la rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 54 è determinata con riferimento al solo dato associativo; nelle more della costituzione delle rappresentanze sindacali interne, all'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata provvedono le organizzazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 54.
8. La definizione in sede contrattuale dei limiti massimi delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali e delle modalità di esercizio delle altre prerogative sindacali ai sensi dell'articolo 56 è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali a detta definizione si provvede con legge regionale. Nelle more dell'approvazione dell'accordo collettivo di cui al primo periodo o dell'emanazione della legge regionale da approvarsi in assenza dell'accordo collettivo, la materia resta disciplinata dagli articoli 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale).
9. Restano ferme, sino alla scadenza prevista nel relativo provvedimento, le autorizzazioni allo svolgimento di attività extraimpiego già rilasciate ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, ed in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure selettive di passaggio interno per il personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviate ai sensi dell'articolo 30bis della l.r. 45/1995, e delle relative disposizioni attuative, i cui bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Qualora la notizia dell'infrazione disciplinarmente rilevante sia stata acquisita dall'ente interessato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il relativo procedimento disciplinare è condotto e portato a conclusione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti alla medesima data.
Articolo 77
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) la legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2;
c) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13;
d) la legge regionale 7 maggio 1975, n. 19;
e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 44;
f) la legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
g) la legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;
h) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, ad eccezione dell'articolo 39;
i) la legge regionale 11 luglio 1980, n. 27;
j) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;
k) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;
l) la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;
m) la legge regionale 26 aprile 1984, n. 12;
n) la legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
o) la legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, ad eccezione degli articoli 5, 6 e 7;
p) la legge regionale 12 maggio 1986, n. 23;
q) la legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;
r) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;
s) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;
t) la legge regionale 16 maggio 1988, n. 36;
u) la legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;
v) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 42, ad eccezione degli articoli 2 e 5;
w) la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;
x) la legge regionale 12 luglio 1996, n. 17;
y) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 38;
z) l'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41;
aa) la legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
bb) la legge regionale 19 marzo 1999, n. 7;
cc) la legge regionale 22 marzo 2000, n. 9;
dd) l'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
ee) il regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 4;
ff) l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12;
gg) l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;
hh) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;
ii) l'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
jj) l'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 19;
kk) l'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
ll) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20;
mm) l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
nn) l'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
oo) l'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
pp) l'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 9;
qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;
rr) l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
ss) l'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;
tt) gli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5;
uu) l'articolo 13 e i commi 10 e 11 dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Crétaz.
Crétaz (UV) - Merci, M. le Président.
Il presente disegno di legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, a dire dell'intero comparto unico regionale, e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. La disciplina ivi contenuta, la quale costituisce attuazione di uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di governo per la XIII legislatura, sostituisce, abrogandole, le numerose leggi adottate dalla Regione, tra cui la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli uffici propri e degli enti dipendenti e in materia di stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, ex articolo 2, comma primo, lettera a), dello Statuto speciale di autonomia.
Il presente disegno di legge consegue alle recenti ed importanti riforme approvate a livello statale, con particolare riferimento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2009, n. 206, relativo al tema ampiamente discusso delle assenze per malattia.
Gli obiettivi che si pone il nuovo disegno di legge si possono così sintetizzare:
- migliorare l'organizzazione del lavoro assicurando contestualmente il progressivo aumento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, ponendo al centro dell'azione amministrativa il cittadino;
- ottenere adeguati livelli di produttività favorendo il riconoscimento del merito del personale dipendente degli enti pubblici regionali attraverso nuovi strumenti di premialità;
- adeguare la normativa agli indirizzi derivanti dalla normativa nazionale;
- definire un quadro normativo da applicarsi a tutto il comparto degli enti pubblici regionali.
Il disegno di legge, frutto di un lavoro partecipato tra organi di governo, commissione consiliare, dirigenti e sindacati, sia di parte pubblica, sia della stampa, è il risultato di un procedimento che ha coinvolto parte della legislatura scorsa e parte di quella attuale e che si è sviluppato sulla base dell'analisi del contesto e delle sue criticità, nonché dell'evoluzione della normativa nazionale e delle innovazioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Nel disegno di legge sono individuati le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, evidenziando le fonti normative rilevanti nelle materie oggetto della disciplina, alla luce del processo di privatizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, avviato fin dal 1992. La disciplina chiarisce, inoltre, che nella gestione dei rapporti di lavoro e nelle determinazioni inerenti all'organizzazione degli uffici, i dirigenti, cui compete la gestione delle risorse umane assegnate, si avvalgono dei poteri propri del datore di lavoro privato, nel rispetto della legge e dei provvedimenti di organizzazione e delle relazioni sindacali, ove previste dalla contrattazione collettiva. Inoltre, si definiscono le funzioni della direzione politico-amministrativa e quelle della direzione amministrativa, nel rispetto del principio ormai consolidato della separazione dei rispettivi ambiti di attività. L'attività dei dirigenti viene esplicata attraverso il funzionamento della struttura organizzativa, articolata in strutture permanenti (di primo e secondo livello) e strutture temporanee o di progetto (di secondo livello). La struttura organizzativa è caratterizzata dall'introduzione di particolari posizioni organizzative, appartenenti alla categoria D, individuate dagli organi di direzione politico-amministrativa nell'ambito del disegno macro-organizzativo e tese a valorizzare le professionalità interne agli enti; per tali figure si concretizza anche l'introduzione della delega di funzioni dirigenziali.
La seconda parte del testo reca disposizioni in materia di organizzazione, attraverso la definizione degli organi dei quali il Presidente della Regione si avvale per il coordinamento e l'esercizio delle attività di direzione politico-amministrativa e di attuazione del programma di governo. Tali organi sono l'Ufficio di Gabinetto, costituito dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto, e il Segretario generale. Mentre la disciplina di quest'ultima figura ricalca quella introdotta dalla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20, di modificazione alla legge regionale n. 45/1995, la regolamentazione per il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto costituisce una novità assoluta, la quale trova ragion d'essere nell'esigenza di definire al meglio e con maggior compiutezza compiti e requisiti professionali dei vertici di raccordo tra amministrazione e direzione politica. Per il Consiglio regionale viene mantenuta una disciplina particolare, in ragione dell'autonomia organizzativa che connota detto organo. La disciplina degli Uffici stampa costituiti presso l'Amministrazione regionale e gli altri enti del comparto unico prescrive precisi requisiti professionali in capo ai soggetti chiamati a svolgere attività giornalistiche e di informazione. La norma stabilisce che il numero degli addetti non può essere complessivamente superiore a cinque nell'Amministrazione regionale e a due in tutti gli altri enti.
La Commissione indipendente di valutazione della performance, unica per il comparto unico regionale e costituita da esperti di elevata professionalità, propone annualmente la valutazione della dirigenza ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato e supporta gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti nella graduazione delle posizioni dirigenziali. Le posizioni dirigenziali, articolate su due livelli, sono graduate secondo parametri connessi alla professionalità, alle risorse e alle interrelazioni, interne ed esterne, dell'attività delle singole strutture dirigenziali. Per il conferimento degli incarichi, l'ente ha l'obbligo di rendere conoscibili i posti disponibili, al fine di valutare le disponibilità dei dirigenti interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale esterno all'ente, in possesso di comprovata professionalità, entro il limite complessivo massimo del 15 percento della dotazione organica dirigenziale.
Le disposizioni relative alla trasparenza e alla valutazione della performance degli enti sono definite in armonia con le novità introdotte a livello statale dalla legge regionale n. 15/2009 e dal decreto legislativo n. 150/2009, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali di tutte le informazioni concernenti la propria organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse e i risultati dell'attività. Gli enti adottano un sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale, individuando i parametri di valutazione attraverso un documento programmatico o piano della performance e una relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse.
Il personale dell'Amministrazione regionale, suddiviso, come già attualmente, in cinque organici (Giunta regionale, Consiglio regionale, Corpo forestale della Valle d'Aosta, istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) è assegnato alle strutture organizzative dagli organi di direzione politico-amministrativa, tenuto conto anche degli obiettivi assegnati ai dirigenti; al fine di definire l'effettivo fabbisogno di personale, è inoltre previsto che ogni singolo ente adotti un piano triennale di programmazione, da aggiornarsi annualmente.
In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali, all'assunzione del personale a tempo indeterminato si provvede mediante procedure selettive pubbliche oppure, per la sola categoria A, mediante l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche per tutti gli enti del comparto unico. Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche gli enti possono destinare al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto o, in alternativa e in assenza di questo, dei requisiti di anzianità stabiliti con regolamento regionale, una riserva di posti non superiore al 50 percento di quelli messi a concorso.
In materia di contrattazione collettiva regionale e di relazioni sindacali nell'ambito del comparto unico regionale viene definita la struttura della contrattazione collettiva, individuandone i tre livelli: comparto, settore e decentrato. Vengono inoltre definite le materie di competenza della contrattazione e quelle riservate alla legge o ai provvedimenti di organizzazione, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione della struttura contrattuale, dei rapporti tra i diversi livelli di contrattazione e della durata dei contratti collettivi.
Si istituisce il Comitato regionale per le politiche contrattuali, presieduto dal Presidente della Regione e composto dai rappresentanti dei diversi enti del comparto, al quale compete il potere di indirizzo contrattuale nei confronti dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS). All'ARRS, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, compete, nell'ambito delle relazioni sindacali e delle procedure di contrattazione collettiva, la rappresentanza degli enti del comparto unico. Viene disciplinata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, fissandone le condizioni minime e assicurando la rappresentatività per le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche. Vengono istituite le rappresentanze sindacali interne del personale per ogni area contrattuale di riferimento e per ogni ente del comparto, facendo salva la possibilità per il contratto collettivo di comparto di prevedere rappresentanze sindacali interne comuni a più enti del comparto unico. Viene demandata ad un apposito accordo collettivo concluso tra l'ARRS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative la determinazione dei distacchi, delle aspettative e delle altre prerogative sindacali, stabilendone limiti massimi e modalità di esercizio.
Per la disciplina della responsabilità disciplinare dei dipendenti si rinvia alla disciplina statale vigente che contempla la possibilità, per gli enti del comparto, di costituire in forma associata gli uffici per i procedimenti disciplinari ai quali spetta la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità.
L'intervento legislativo odierno, frutto di tanti anni di lavoro complesso, è finalizzato alla valorizzazione e riaffermazione del ruolo da sempre esercitato dalla Regione nella disciplina dell'organizzazione degli uffici e nella regolamentazione del lavoro alle dipendenze degli enti del comparto unico regionale. Attraverso più efficaci criteri di organizzazione, gestione e valutazione, l'attuale legislatura si pone quale obiettivo primario delle inefficienze e delle improduttività, anche mediante l'incentivazione e la valorizzazione del merito dei singoli, in un'ottica di considerazione della pubblica amministrazione sempre più al servizio della collettività e dei bisogni che essa esprime.
Merci.
Président - La discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente.
Era una riforma molto attesa. Ho avuto il piacere, nella scorsa legislatura, di partecipare ad alcune commissioni nelle quali si auspicava l'accelerazione su processi di riforma dell'organizzazione del lavoro del pubblico impiego in Valle d'Aosta, alla luce di una serie di condivise esigenze, dettate, da una parte, da mutate e in via di mutamento condizioni esterne dell'economia e, dall'altra, da un'altrettanto condivisa necessità di dare alla pubblica amministrazione un'impostazione più privatistica per poter meglio venire incontro alle aumentate richieste di qualità del servizio da parte degli utenti.
Vorrei partire da questo condiviso obiettivo, perché si ritiene necessario mettere mano ad una legge esistente e quindi procedere ad un procedimento di riforma sull'organizzazione della macchina, in questo caso non più solo regionale, ma del comparto unico, cioè l'obiettivo di essere efficienti, efficaci, trasparenti, meno costosi e quindi più coerenti con le aspettative dei cittadini che ormai da qualche decennio in maniera sempre più palese, in forma più o meno istituzionale o regolamentata, attraverso le forme più disparate: da quelle sindacali a quelle associative, a quelle delle libere associazioni, hanno più volte espresso la volontà di avere un'interfaccia burocratico-amministrativa più costruita intorno all'utente. Uso questo termine che è stato più volte evocato, anche dal relatore: un'amministrazione in grado di mettere il cittadino al centro delle proprie attenzioni, magari anche ricordando a questa pubblica amministrazione che andiamo a riformare che la centralità del cittadino è la centralità a chi paga lo stipendio a questa amministrazione, a questi funzionari, a questi dirigenti che quotidianamente producono un servizio che dovrebbe essere - non sempre purtroppo è - al servizio del cittadino che paga il loro stipendio. Questo concetto nella civiltà moderna ha trovato grandi ambiti di discussione: ricordo che il dibattito politico e istituzionale su queste riforme è iniziato addirittura nel 1992, quando si è cominciato a percepire da parte del cittadino, del popolo, questa pressante necessità.
Siccome la politica è sensibile a queste richieste, dall'altra parte però è altrettanto sensibile a non stravolgere organizzazioni che durano magari da decenni con tutta una serie di incrostazioni che si portano dietro le organizzazioni che durano per molto tempo; vediamo i costi del cambiamento addirittura nelle grandi imprese private, quando vengono acquisite da nuove aziende il costo emotivo e culturale di chi viene acquisito... l'accettazione di un cambiamento è dura nel privato... immaginiamoci quanto è stato duro e lungo il percorso prima che la politica ottenesse il consenso sufficiente a portare al centro della propria attenzione la necessità di una riforma!
Noi, come partito, in questi ultimi anni abbiamo più volte sollecitato questa riforma; ricordo le indimenticabili discussioni... quasi sempre si parlava di bilancio sui costi dell'amministrazione pubblica, sulle mutate necessità, sulla necessità di essere flessibili, trasparenti, meno costosi, più efficienti, quindi i nostri ripetuti atti amministrativi, ispettivi, di promozione dell'azione politica proprio a quell'indirizzo. E abbiamo sempre dovuto prendere atto della necessità di maggior tempo, di negoziazione, quindi di un percorso molto complesso che con oggi - uso un verbo che sarà significativo della nostra posizione - avrebbe dovuto portarci ad una soluzione. Perché dico "avrebbe"? Perché intanto ci sia permessa una riflessione sul metodo: ci aspettavamo - in questi anni lo abbiamo più volte suggerito - che un processo di riforma su questa legge così centrale sulla riorganizzazione della macchina pubblica, che di fatto è il braccio operativo della volontà politica e popolare, vedesse partecipare alla discussione certamente la politica, cioè chi ha ricevuto il consenso, le commissioni, il Consiglio e gli organi istituzionali, certamente le parti in causa, i dipendenti, le rappresentanze sindacali, certamente i dirigenti e le loro rappresentanze, le associazioni, tutte quelle forze politiche, istituzionali e sociali coinvolte da questa riforma.
Noi avevamo suggerito anche altri metodi: innanzitutto di avvalersi anche di aziende che per esperienza, professionalità, operano nell'ambito della riforma dell'apparato pubblico; abbiamo in Europa centinaia di aziende professionali che suggeriscono alle pubbliche imprese e alle pubbliche aziende le necessarie e doverose riforme, suggeriscono indirizzi, propongono soluzioni.
Allora una riflessione su questo metodo è che noi, dopo 10 anni in cui si parla della riforma della "45", tanto attesa da tutti, dai cittadini innanzitutto, dalla politica che ha il mandato dai cittadini e dai dirigenti e dai dipendenti stessi... perché non possiamo non registrare che anche l'apparato stesso sentiva la necessità di un maggior riconoscimento premiante delle proprie qualità e del proprio lavoro, certamente quello più attivo, più impegnato, le persone di maggior buona volontà. Credo che queste si aspettino da questa riforma un maggiore riconoscimento dei loro sforzi.
Noi avevamo suggerito di utilizzare nello studio e nell'analisi della proposizione anche professionalità, conoscenze e culture magari che, nel nostro piccolo, non siamo in grado di produrre, ma che potevano esserci di aiuto. Quale è stato il metodo che abbiamo in commissione, prima, ma poi anche nel dibattito politico, evidenziato? Abbiamo affidato un indirizzo politico molto preciso, perché gli obiettivi me li ricordo bene: regolare il comparto unico, creare i due livelli di qualifica dirigenziale per renderli più flessibili e veloci, disciplinare le figure apicali, dare maggiore puntualità sugli affidi e revoche agli incarichi disciplinari, quindi dare maggiore manovrabilità anche al conduttore della macchina politica che deve utilizzare la macchina burocratica per dare risposte ai cittadini, creare nuove disposizioni di performance, mettere in condizioni l'amministrativo, il dipendente pubblico di poter essere premiato in base alle sue capacità. Quindi sotto l'aspetto delle indicazioni politiche della riforma credo che gli obiettivi fossero assolutamente molto chiari; ci permettiamo però di rilevare un processo. Abbiamo affidato ai dipendenti ed ai dirigenti il compito di formulare una proposta, abbiamo dato loro un indirizzo, abbiamo aspettato questa proposta, è stata negoziata ed abbiamo ascoltato in commissione le varie componenti che hanno partecipato, sostanzialmente due, poiché si sono presentati i sindacati e i dirigenti. Le due dirigenti che hanno seguito con grande attenzione, puntualità, esprimendo tutte le loro professionalità, ci hanno formulato questa proposta.
Noi facciamo una prima riflessione: se vogliamo riformare il comparto pubblico, voi a chi affidereste il compito di riformare? A chi deve essere riformato? Se chiediamo ai dirigenti di riformarsi... secondo voi, cosa può venire fuori? O se chiediamo ai dipendenti di autoriformarsi... cosa può venir fuori? Può venire fuori un'intellettualmente onesta proposta di riforma che prende atto delle avvenute modifiche del comparto pubblico nazionale, internazionale, comunitario, delle regole già modificate e superate, che procede in maniera precisa ad un adeguamento normativo di tutte le regole regionali alla luce delle modificazioni di legge nazionali ed europee, che rende la normativa regionale innanzitutto aggiornata almeno al testo vigente delle materie, del rapporto, della relazione del comparto unico del pubblico impiego. Questo è stato in maniera assolutamente molto competente, e mi permetto in questo senso di sottolineare che l'aspetto più rivoluzionario - al di là del dibattito politico, favorevoli o contrari, dell'attualizzazione delle norme regionali - è l'applicazione della legge n. 112, "legge Brunetta", all'interno della regolamentazione del comparto unico. Questa è una delle innovazioni che in questo caso non abbiamo prodotto, ma abbiamo subito; quante volte su questo tema ci siamo detti che sarebbe stato bello che la Valle d'Aosta, in materia di norme per l'organizzazione del pubblico impiego, materia in cui abbiamo potestà esclusiva, avesse fatto un passo avanti rispetto alle norme comunitarie e addirittura due passi avanti rispetto alle norme nazionali che, a fronte di bilanci che sono magri per tutti, necessariamente sono norme - al di là dei governi che ci sono, perché Bersani non ha scherzato neanche lui in termini di riforme - più avanzate rispetto alle norme regionali, che poi semplicemente si adeguano... Noi rileviamo che sotto questo aspetto uno degli argomenti di maggiore innovazione, ahimè, non è un'innovazione regionale, ma è un'acquisizione di normativa nazionale della "112", della "Brunetta".
Abbiamo cercato, in questo disegno di legge, alla luce delle lunghe audizioni che abbiamo ascoltato, tracce di come possa fare un Presidente della Giunta, chiunque esso sia, con questa nuova norma... cioè: qual è la convinzione che la maggioranza su questo testo mette? Su quali basi fonda la convinzione che con questa nuova normativa la politica possa riorganizzare la macchina pubblica per raggiungere quegli obiettivi di centralità dell'utente-cliente che paga, che è il cittadino, e quindi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza che questa norma vorrebbe perseguire? A noi sinceramente sfugge! Noi abbiamo fatto fatica, con tanta buona volontà e molta disponibilità anche alla proposta e al confronto, abbiamo fatto fatica, dovendoci confrontare con i sindacati, a cui tutto si può chiedere meno che ad un tacchino stabilire la data del Natale o di anticiparla addirittura... è chiaro che i sindacati, nella loro massima buona volontà, non è che abbiano potuto perseguire l'obiettivo di razionalizzazione di maggiore efficacia ed efficienza, perché a parole sono stati assolutamente coerenti, nei fatti un po' meno, ma questa è la parte che loro spetta e legittimamente a loro noi riconosciamo che, se devono fare una resistenza, questo era un momento in cui, visto che si andava verso una maggiore produttività, un maggior impegno, un maggior incastro, una maggiore richiesta di competizione, una maggiore richiesta di competitività, un maggior riconoscimento premiante vero, reale, dell'attività del pubblico impiego, loro cosa potevano fare se non difendere uno straordinario privilegio che nel comparto pubblico esiste, cioè che tu puoi fare anche niente per 40 anni e la pensione non te la toglie nessuno! Forse di un anno, vai a 41, ma nessuno viene a sindacare la qualità del singolo o dei gruppi di lavoro, che nel pubblico impiego è un tabù sul quale i sindacati ancora oggi, al di là delle chiacchiere, non hanno squarciato il velo!
Così come non possiamo chiedere ai dirigenti di autoriformarsi per distinguere chi, fra di loro, pur non timbrando un cartellino, si guadagna la ricca "pagnotta" che è più ricca di quella che guadagniamo noi, quella della politica di cui tanto si parla, ma ai quali non si può chiedere fra chi, di loro, lavora realmente... e ce ne sono tanti, dei 150 dirigenti che abbiamo, che con onore e onestà intellettuale si guadagnano senza timbrare il cartellino, perché arrivano prima dell'orario previsto e se ne vanno dopo l'orario culturalmente previsto, ma che hanno a che fare con una maggioranza che questa cosa non la può accettare, perché il privilegio di fare quello che si vuole senza essere controllati, ma addirittura premiati... e se andate a vedere gli ultimi premi di risultato, è qualcosa che urla vendetta in un mercato del lavoro, perché ci sono persone che hanno preso dei soldi e sono sempre assenti, o per permessi di studio, o per permessi di cariche amministrative, o per permessi sindacali, o per permessi di qualunque genere, o perché fanno mini part-time, part-time verticali, part-time orizzontali, non ci sono mai... non hanno prodotto assolutamente nulla che giustifichi un euro più del loro stipendio, ma che hanno ricevuto un lauto compenso per la performance della presenza nel pubblico impiego!
Queste cose ce le siamo dette in questi 10 anni, ma ogni volta che abbiamo dovuto affrontare la questione delle spese correnti, dell'efficacia del pubblico impiego... e qualche volta siamo stati accusati di essere i persecutori dei dipendenti pubblici, qualche volta invece abbiamo ricevuto attestati di stima da parte di quei dipendenti pubblici che dicono che è ora di finirla di mantenere i fannulloni che devastano l'onorabilità e l'economicità di un lavoro che potrebbe essere meglio pagato, se fosse orientato su quelli che hanno voglia di fare e di portare un risultato al cliente che è il cittadino che paga questi servizi, purtroppo, in Italia in maniera troppo salata! E non ci si rende conto mai abbastanza che quando il cittadino si presenta allo sportello con il suo stipendio di dipendente privato, di dipendente pubblico, di pensionato, di lavoratore autonomo o di imprenditore, deve spendere metà del suo stipendio o del suo reddito per mantenere questo apparato! Questa cultura non solo dal '90 in avanti non è passata, ma non si ha voglia di farla passare! Cosa può fare la politica? La politica, a nostro avviso, avrebbe potuto e dovrebbe fare molto di più... cosa, ad esempio? Magari lavorare sui progetti di riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego del comparto unico, con processi e mentalità un po' più privatistiche, al di là di quello che si dice, di quanto, oggi, questa nuova "94" (ex "45") non sia e non possa diventare.
Non vogliamo disconoscere il lavoro dei dirigenti, dei dipendenti che hanno lavorato a questa riforma, ma vi chiedo: secondo voi, serenamente e onestamente, è possibile chiedere a due dirigenti di lavorare ad un processo di riforma avvalendosi delle interfacce dei sindacati, dell'associazione dei dirigenti, senza tenere in considerazione che un progetto di questo tipo andava affidato a chi non ha conflitto di interessi, di cui tanto si parla, e magari quel disegno di legge arrivava con degli articoli che davano un'impostazione più orientata all'obiettivo che a nostro avviso difficilmente... non vogliamo dire non... ma difficilmente verrà raggiunto? Come ci potranno convincere oggi, con quali argomentazioni, gli interlocutori della maggioranza che con questa legge, da domani mattina, il Presidente della Giunta, gli Assessori, il Governo democraticamente eletto dal popolo, con il mandato di governare e di dare una risposta a questa esigenza, cioè di un'amministrazione più efficace, più efficiente e più al servizio del cittadino, tale risposta possa ottenersi con questo disegno di legge?
Cari amici della maggioranza, noi non ci crediamo che voi con questa legge possiate minimamente scalfire l'andamento dell'efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione, addirittura del comparto unico. Certo, questa legge prende atto che non si può riformare solo il comparto regionale, bisogna riformare il comparto unico; ci abbiamo messo qualche anno, ma ci siamo arrivati! Potevamo fare un articolo sei anni fa e avremmo ottenuto lo stesso risultato; abbiamo, con questa legge, preso atto che il comparto unico esiste e che va riorganizzato. Abbiamo preso atto che vogliamo essere più efficaci e più efficienti, ma la qualità delle premialità trova una risposta in una commissione che dovrà determinare la qualità e la quantità dei premi, a chi verrà data e a chi non verrà data.
Guardate, siamo già qua che ci sganasciamo dalle risate, perché non vediamo l'ora di vedere qualcuno che dirà: tu no! Perché? Perché tu non hai prodotto un euro oltre il tuo stipendio, che è già interessante, garantito a vita e inattaccabile, perché mentre nel privato se il mercato va in crisi, si va in mobilità e poi si viene licenziati, nel pubblico impiego non esiste crisi! Esiste eventualmente per quei precari, perché dagli incontri che abbiamo avuto "sembrerebbero" - uso il condizionale - i precari, in questa Regione, quelli che tengono in piedi il sistema! Sembrerebbe - siamo dell'idea di credere a questa versione - che mentre il pubblico impiego a tempo indeterminato ormai ha raggiunto la soglia dell'Eden e si guarda bene dal mettersi in condizioni di competitività, quelli che alla fine devono fare il lavoro nella sanità, nella scuola, nel pubblico impiego, negli uffici, negli organi operativi sono i precari, perché senza i precari si blocca tutto! 8.700 persone assunte, di cui 2.000 precari: se mandiamo a casa i 2.000 gli altri 6.700 non ce la fanno a gestire 100.000 abitanti! Voi comprenderete che noi, a quei 2.000 precari, non solo dobbiamo far finta di parlare di stabilizzazione, perché questo abbiamo fatto finora, non solo non ci saranno i soldi per farlo per cui bisognerà che qualcuno prima o poi lo dica loro che i soldi non ci sono, ma bisogna anche spiegare a quei dirigenti e a quegli apparati che senza quei precari devono funzionare lo stesso, e che non è possibile che se non ci sono 200 precari nella sanità si aprano le braccia e si dica: la macchina non può funzionare perché non c'è chi fa la parte amministrativa, il back office, l'organizzazione del lavoro... perché sono tutti dirigenti, tutti primari, tutti medici, tutti infermieri del massimo livello e non c'è nessuno che fa quello che si ha da fare!
Noi abbiamo questa visione: noi abbiamo la visione che con questa legge, ed è la nostra perplessità, non è la nostra contrarietà... vorrei esprimere il nostro sentimento politico: non è la nostra contrarietà, ma è che quando tu crei un'aspettativa e su questa aspettativa ci lavori per anni, e per anni senti parlare di comitati di studio, riunioni, incontri, negoziazione, mediazione, e poi questa riforma si spostava sempre all'anno dopo, perché bisognava vedere la finanziaria che arrivava cosa ci dava, e c'era sempre una giustificazione... voi comprenderete che chi ha, come noi, per molti anni seguito questo processo e ha atteso questa riforma... un po' di delusione noi la esprimiamo! Ce lo consentirete, ripeto, non è una contrarietà, è un pizzico di delusione, perché abbiamo il sospetto che alcune innovazioni ci siano, i due livelli dirigenziali, qualcuno mi diceva che invece che due livelli bisognerebbe farne cinque di livelli dirigenziali, così li facciamo scendere e salire a livello meritocratico secondo i meriti, perché anche mettere solo due livelli, sono tutti a due adesso, non c'è più il terzo, il quarto e il quinto, c'è una graduatoria dove sono tutti primo e secondo! Però ci saranno gli incarichi speciali, ci saranno le deleghe particolari, quindi ci sarà lo strumento di flessibilità organizzativa da mandato politico per mettere insieme un'organizzazione di lavoro che produca un risultato!
Noi torniamo alla domanda: qual è il risultato che ci aspettiamo dalla riforma della "45", detta oggi "94"? È che da lunedì la Giunta regionale, la maggioranza e la minoranza che chiaramente spinge e ottiene dei cambiamenti, possano vedere una vera evoluzione di efficienza e di efficacia che noi oggi facciamo fatica a vedere. Non ci crediamo, non perché vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma perché il bicchiere pieno a metà è pur sempre un bicchiere mezzo pieno, quindi vuol dire mezzo! Ci aspettavamo, dopo 10 anni di dibattito, che si potesse arrivare ad alcuni punti fondamentali; ne cito uno: possiamo costruire un sistema premiante vero che esca dalla logica del ricatto sindacale, per cui il premio è per tutti e solo qualche particolare testa viene colpita e affondata, ma sotto l'aspetto generale in questa Regione tutti sono bravi, efficienti, efficaci e i cittadini si lamentano? Ma vogliamo uscire da questa incongruenza? Perché o i cittadini li dobbiamo educare ad accettare che questa è l'efficienza premiata e quindi: "Perché ti lamenti? Li abbiamo anche premiati!", oppure c'è qualcosa che non quadra nel nostro sistema premiante!
Questo nuovo sistema... ma siete convinti che ci risolve il problema dell'identificazione del parametro della qualità del lavoro? Guardate che i processi premianti nelle strutture operative di lavoro già nelle aziende private sono di una difficoltà estrema, ma lì vige la regola che io che sono il padrone dell'azienda o chi mi rappresenta decide e tu prendi o lasci... qua non è così! Qui non si riesce a creare un processo culturale per il quale dall'ultimo degli uscieri entrato al primo dei dirigenti in carica si comprenda che quando si vede un cittadino, si vede un padrone, un datore di lavoro, si vede uno che ti paga lo stipendio! Non solo non ti salutano, e quando lo fanno, lo fanno con aria distaccata, ma i cittadini percepiscono la necessità di essere sudditi, altrimenti non ottengono le risposte!
Abbiamo delle gravissime carenze, perché da anni avremmo dovuto fare i centri unici del servizio nei Comuni; ad Aosta se ne sta parlando, e spero sia presto attuato lo sportello unico per dare tutte le risposte ai cittadini. In Regione, dove si è ragionato su questo, si è messa in piedi una serie di servizi... io vedo ancora sotto il palazzo, intorno ai palazzi dell'Amministrazione regionale, persone che per fare una pratica hanno sei moduli e devono andare in sette uffici! E questo fa parte sempre dello stesso ragionamento, cioè: che la politica ha un problema, rendere le promesse elettorali obiettivi programmatici e quindi strategia operativa, passando sopra - attraverso la negoziazione - ai privilegi, che alcune "castine" si sono create in alcune zone del pubblico impiego, che sono scandalosi alla luce di chi, pagandogli lo stipendio, va a lavorare per avere quel servizio! Questo è il nodo culturale.
In questa riforma di un'evoluzione culturale non c'è traccia, c'è un "copia-incolla" di una serie di norme in evoluzione, c'è l'inserimento di alcune idee politiche che questa Giunta ha voluto mettere, ma la riforma, cioè cambiare la forma ad una pubblica amministrazione, di quello, qui, a nostro avviso, alle ore 16,17 di mercoledì 14 luglio, non c'è traccia! Può darsi che fra un'ora anche alla luce di questo invito ci si possa ricredere, dopo tante commissioni alle quali abbiamo fatto delle domande, abbiamo ottenuto mezze risposte, alcune evanescenti, alcune fuorvianti, altre anche puntuali e, in questo, i dirigenti sono stati assolutamente professionali; noi, di sistema premiante reale, di cittadino al centro in questa organizzazione, non ne vediamo traccia se non nella prefazione, che è pura filosofia... in termini applicativi non c'è e non è certo colpa del relatore!
Dopo sei anni di lavoro ci pare che chiamare questa una "riforma" sia una parola un po' grossa, possiamo chiamarla aggiornamento: abbiamo aggiornato la "45" alle norme attuali, abbiamo creato un testo vigente attualizzato, ma non chiamatela riforma, perché il nostro gruppo non vede l'ora - ed è pronto a contribuire - di vedere una riforma vera che metta il cittadino al centro dell'attenzione della pubblica amministrazione! Questo comporta dei costi politici, fra cui probabilmente il fatto che in un periodo di crisi - e i dati recentemente pubblicati dall'Agenzia del lavoro confermano che la crisi economica c'è -, che anche se ci sono timidi segnali di ripresa siamo in una fase difficile per l'economia italiana e anche per quella valdostana, fortemente legata a quella per il turismo, per la competitività... però, negli ultimi due anni, l'unico comparto che è cresciuto di 200 unità di occupati è il pubblico impiego!
La domanda sorge spontanea: siete veramente convinti di poter andare davanti ai cittadini e spiegare che mentre le aziende in Bassa Valle licenziavano, mentre le aziende del turismo cercavano di competere, mentre giustamente il Presidente della Giunta sollevava i tassi di interesse bancari, mentre le imprese lottano con un sistema bancario che per le sue inefficienze cerca di sfruttare situazioni di disagio per poter portare a casa gli spread più favorevoli, siamo sicuri che possiamo andare a dire ai cittadini che negli ultimi due anni di crisi tutti i comparti hanno perso dipendenti e l'unico comparto cresciuto di 200 unità è il pubblico impiego? Ma come lo spieghiamo? L'unico modo con cui possiamo giustificare questa situazione è che il pubblico impiego è l'ammortizzatore sociale, cioè che nei momenti di "vacche magre" assorbe la disoccupazione privata, la traduce in opportunità di reddito pubblica, magari precaria, in attesa che il comparto privato decolli.
C'è un piccolo problema: se sottraiamo risorse al mercato del lavoro, creiamo falsa competizione, "droghiamo" la competizione, diventa difficile per i commercianti, gli artigiani, le piccole imprese nel momento di andare a lavorare sulle assunzioni, trovare chi abbia voglia in Valle d'Aosta di mettersi nel mondo del lavoro, quello vero, competitivo, dove se sei bravo ti premiano, altrimenti vai a casa! Questa è un'altra delle cose che abbiamo sentito dagli industriali essere una delle tematiche, cioè la concorrenza sleale del comparto pubblico rispetto ai privati, i quali, se non vanno a prendere extracomunitari o stranieri, non riescono a sopperire, perché quelli che sono qui sanno che anche in tempi di crisi si riesce a trovare un lavoro nel pubblico impiego. Poi saremo qui, fra qualche giorno, a dirci della nostra disponibilità sulla manovra finanziaria, sul taglio delle spese inutili... ma noi abbiamo 8.700 persone alle quali possiamo aggiungere altre 8.000 persone del comparto pubblico indiretto, cioè di aziende che vivono esclusivamente con un unico cliente, che è la Regione, o il comparto pubblico regionale, quindi abbiamo un patrimonio di popolazione di 17.000 famiglie che vivono solo se entrano IRPEF, IVA ai 9/10 e se noi questi soldi li facciamo bastare per fare tutto!
Oggi discuteremo il consuntivo 2009 che parla di avanzi di amministrazione, siamo qui a dirci che siamo ancora una Regione virtuosa perché riusciamo a rispettare i patti di stabilità, non abbiamo degenerato, e questo è ottimo, anzi avanzano proprio perché li spendiamo bene; ci avanzano, ma non possiamo spenderli perché ci impongono di non spendere di più, questi vanno a Roma e dobbiamo fare le lotte per portarceli a casa con il federalismo fiscale, staremo a parlarci di questo, ma dobbiamo affrontare il tema centrale del costo diretto e indiretto nella vita dei cittadini di un comparto del pubblico impiego regionale che è dominante, pesante, inefficace, inefficiente e che questa leggina dovrebbe incentivare ad essere al servizio dei cittadini e delle imprese!
A voi risulta che negli ultimi anni da parte della popolazione, dei cittadini e delle imprese ci sia stato un percepito di maggiore efficacia ed efficienza? Ho sentito un dato solo: la velocità dei pagamenti, questo va detto! Non credo che sia tutto merito dell'assessorato, ma credo che ci sia stato un processo che ha portato a quello; oggi chi ha in Valle d'Aosta un credito con il pubblico impiego lo riceve in tempi relativamente positivi rispetto al resto del mercato: questo è un dato reale che non vogliamo disconoscere. Ma a voi risulta che ci siano altre attività che le imprese, nel momento in cui si relazionano con il pubblico impiego, abbiano visto diminuire in maniera drastica? Noi continuiamo a percepire il disagio di chi, dovendo affrontare pratiche amministrative nella Regione, nei Comuni e nelle Comunità montane, in Finaosta, nelle partecipate, di un muro di burocrazia che disincentiva chi ha voglia di fare, incentiva chi non ha voglia di fare all'interno della burocrazia creando un conflitto sociale senza precedenti e che creerà una protesta per cui ci saranno i privilegiati, pagati, che non rischiano nulla, che stanno bene e che si autoriformano, rispetto a quelli che privilegiati non sono perché sono sul mercato e devono da questi avere gli strumenti per competere! E non li hanno!
Siamo qui a rappresentare questo disagio; ci permettiamo di cantare fuori dal coro, non ci preoccupiamo se qualcuno ci chiamerà demagoghi, ci dirà che vogliamo cavalcare il bicchiere mezzo vuoto, perché non è così; abbiamo la volontà di riconoscere le cose che si stanno migliorando, abbiamo il dovere politico, morale di evidenziare che i processi di riforma in questa Regione sono ancora troppo lenti! La casta dei privilegi e le paratie di difesa di questo sistema non si scalfiscono e chi è stato con me, in commissione, li ha visti, ma non per cattiveria, per un muro culturale che li identifica come "noi siamo così, siamo sempre stati così, adesso ci chiedete anche di dimostrarvi che quando siamo ammalati siamo ammalati veramente"... ma vi rendete conto! È un processo culturale devastante in una piccola regione che deve fare della competitività della sua economia turistica ed industriale il punto di forza.
L'altro giorno il Presidente della Regione ha firmato un accordo, ho sentito le critiche, mentre io mi permetto di sottolineare l'importanza di quell'intesa che è un passo iniziale, ma quelle grandi opere, se abbiamo anche solo una possibilità di averle... era giusto firmare quell'accordo e poi vedremo se saremo capaci di fare i passi successivi per portare a casa tutte o parte di quelle opere che sono state scritte su un pezzo di carta e siglate, senza il quale pezzo di carta non si sarebbe potuto fare il secondo passo... il primo passo è fatto. Ma ammesso e non concesso che quel passo lo facciamo, con quale velocità e quali tempistiche possiamo oggi garantire ai cittadini che gli appalti, i lavori, l'assegnazione, la produzione del ritorno del valore del servizio economico a questa regione sarà nei tempi dovuti e non nei tempi che depauperano l'investimento stesso?
Rischiamo, e questo succede ormai sistematicamente, di essere un passo dopo l'Europa e la nazione e non è possibile: se siamo più piccoli dovremmo essere più flessibili, rapidi e veloci; se abbiamo capacità impositiva e abbiamo capacità legislativa e abbiamo anche le garanzie costituzionali per poterlo fare dovremmo essere veloci, così come tutte le organizzazioni più piccole dovrebbero esserlo rispetto a quelle più grandi! Ma è possibile che ce lo deve dire Brunetta come si organizza il pubblico impiego per renderlo efficace? Qualcuno ha sorriso sul fatto che i cittadini possono assegnare le faccine ai pubblici dipendenti nel momento in cui interloquiscono... va bene, sorridiamo, ma qual è la proposta alternativa? Qual è il potere che diamo ai cittadini per giudicare un dipendente pubblico, quando, se uno deve fare una protesta su un dirigente, su un dipendente della Regione o sull'ultimo degli uscieri, prende gli schiaffi morali!
Noi siamo in difficoltà a riconoscere, questa, una riforma, che dovrebbe dare una nuova forma ad una cosa che esiste; questa non dà nessuna nuova forma, fa un maquillage di alcune competenze, le uniche vere innovazioni purtroppo non arrivano a noi, ne riconosciamo appena un paio non determinanti per il funzionamento della macchina pubblica, come gli uffici stampa che si vogliono impostare in una certa maniera. Possiamo anche capirlo lo spoil system sulla fiduciarietà, adesso il collega Tibaldi avrà come giornalista più informazioni per illustrarci quali sono le oggettive difficoltà che produce quel tipo di scelta, ma al di là di questo... dov'è l'opportunità per il cittadino? Spiegatelo ai cittadini e convincete chi, anche in quest'aula, rappresenta una parte di questi cittadini, che fino a stamattina negli uffici della Regione o hanno trovato assenze ingiustificate o assenze coperte o per i pochi presenti che lavoravano magari senza un condizionatore hanno trovato una persona in difficoltà, perché faceva il lavoro di tre con tre che avevano timbrato! Di questo parliamo: di una cultura nuova all'interno del pubblico impiego che riconosca e premi realmente chi è al servizio del cittadino, che è l'unico padrone di questa azienda che noi, a volte, neanche poi tanto degnamente rappresentiamo.
Questo siamo a chiedere: spiegateci dov'è la profonda novità di questa legge. Noi, con grande onestà, ascolteremo e se ci convincerete la voteremo; così com'è, per quanto ci riguarda, dopo 10 anni di attesa non vediamo novità e noi, in assenza di novità, non partecipiamo ad un'innovazione che per noi non esiste.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente.
L'argomento è molto importante, non demagogico, assolutamente in prospettiva. Non vorrei affrontare un dibattito pubblico o privato, assolutamente non ci interessa, come gruppo, parlare di clienti; sicuramente come gruppo ci interessa parlare di cittadini e soprattutto fruitori di servizi con una funzione diversa, così come lo dice in maniera esplicita il titolo del disegno di legge: "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale".
Un gran merito, Presidente, a lei, principalmente di aver portato in Consiglio comunque, con una modifica, piccola o grande che sia... cercherò poi di motivare e dettagliare meglio questa riforma presentata dal Governo regionale. Dico "lei", perché in commissione ho avuto l'onore di seguire questa legge, ho dovuto perfino dare un piccolo contributo affinché questo provvedimento potesse essere approvato. Il nostro voto è stato negativo dal punto di vista strutturale, ma per dire quanto questo argomento interessi al Consiglio. E mi dispiace, Presidente, ma capisco perfettamente che probabilmente lei ha concentrato il suo peso politico - glielo riconosciamo e glielo hanno riconosciuto i valdostani - per affrontare di peso, con una certa grinta e con una certa capitalizzazione la volontà di portare in aula questa modifica.
In questi giorni leggiamo sugli organi di stampa - dei quali del resto non avevamo neanche bisogno - che questo è considerato uno dei punti fondamentali del programma di legislatura. Lei, Presidente, ne ha fatto un cavallo di battaglia due anni fa: l'organizzazione di questa lenta macchina amministrativa; anticipo e premetto che ho ricoperto ruoli di dirigente di terzo livello in una struttura operativa nel passato quinquennio, quindi mi sono occupato di un certo domaine, ma ho avuto anche la possibilità di conoscere dal di dentro questa macchina così interessante e al tempo stesso così volutamente complessa e complicata, come lei ben sa, indubbiamente ha più esperienza di me e una carriera politica alle spalle di altissimo livello.
Detto questo, due anni fa lei iniziò questa tredicesima legislatura con due botti fortissimi, mi ricordo nel primo Consiglio, da neofita: Giunta Rollandin, meno incarichi fiduciari, cura dimagrante all'Amministrazione regionale, 300.000 euro, risparmio secco nella Giunta Rollandin... questi sono stati i primi botti di riorganizzazione di questa macchina amministrativa. Ripeto, non voglio mettere sul tavolo pubblico o privato perché non mi sembra interessante e non siamo qui a voler fare della demagogia tanto per farla; invece ci piacerebbe dare un nostro apporto, come è stato fatto in commissione, su un'analisi di questa nostra macchina e soprattutto quali prospettive. Lei, in quest'anno e mezzo, visto il ruolo e il peso che ha, ha interloquito con gli attori principali che sono i rappresentanti sindacali, i rappresentanti dei dirigenti e soprattutto ha dato un'impostazione della nuova riforma, di questa nuova riorganizzazione.
Cerchiamo di fare un passo indietro, mettiamo al centro il cittadino quale fruitore di servizi e soprattutto utente, che soprattutto in questi anni si aspettava una razionalizzazione, utilizziamo un'altra parola, una "semplificazione", perché vedeva questa macchina crescere, diventare sempre più complicata, non solo nelle sedi, ma nelle strutture; lo vedeva perché queste strutture non si parlavano, lo vedeva perché non è un problema di dirigenti, un problema di più strutture, più competenze, difficoltà di parlarsi fra di loro, risorse umane da una parte e risorse finanziarie dall'altra. Alla fine il cittadino, al centro di tutto, aveva dei tempi più lunghi... inutile dirlo! Anche dal settore produttivo arrivavano queste richieste, non tanto forse legate allo spread. Questa mattina si è parlato del costo del lavoro, della difficoltà delle aperture di credito e di avere liquidità, ma sovente in commissione audivamo gli imprenditori che ci chiedevano risposte più veloci ed una semplificazione della macchina amministrativa.
Dopo due anni lei, oggi, porta sul tavolo questa proposta. In questi ultimi 10 anni la sua Giunta è quella che ha più strutture degli ultimi 14 anni, quindi una frammentazione voluta perché probabilmente riteneva di farlo, se il suo Governo lo ha fatto, e... dove si va con questo provvedimento? Chapeau al lavoro fatto dietro le quinte, perché in commissione i sindacati ci hanno detto che loro sono soddisfatti; i dirigenti eventualmente qualche piccola modifica o integrazione o che va a ritoccare l'impostazione a queste modifiche... e allora ci chiediamo: noi, chi rappresentiamo? Ci siamo guardati in commissione, ma non solo l'opposizione, anche la maggioranza: chi rappresentiamo? Il tavolo di lavoro è stato fatto, le risposte sono positive, dalle parti sindacali c'è stato l'aplomb più totale, da parte dirigenziale anche. Ci siamo guardati indietro e abbiamo detto: forse rappresentiamo quanto meno i cittadini, dato che i cittadini hanno chiesto soprattutto a lei, perché lei ha un ruolo diverso dal nostro, di semplificare il quadro. E questo ci da un po' di vivacità nel discutere oggi questo argomento interessante e difficile, ma non impossibile, e su questo vorrei soffermarmi, perché devo dirle che lei è un ottimo sarto, ha saputo ricucire bene questa "45" che per diversi dirigenti doveva essere modificata, abrogata, integrata. I ritocchi sono stati fatti bene, magari con qualche centimetro in più da una parte e qualche centimetro in meno dall'altra, ma la cucitura mi sembra di alto livello.
Cerchiamo però di fare un po' di sintesi; indubbiamente il nostro ruolo è diverso, è di tipo politico, non è né dirigenziale, né con il fucile puntato sui dipendenti pubblici, bravi o meno bravi. Non è il nostro ruolo e non ci piace fare delle boutade gratuite. Quindi, più parcellizzazione, più frammentazione con questo nuovo impianto, ce lo passi come prima sintesi. Si potrà - sarà la Giunta a deciderlo - frammentare ancora di più l'Amministrazione regionale, più fiduciari... quando due anni fa con il primo comunicato stampa del 3 luglio 2008 si diceva: meno incarichi fiduciari.
Ho cercato di essere puntuale perché su queste cose bisogna essere veritieri, Presidente. Ho chiesto ai suoi uffici, e ad oggi, luglio 2010, l'Amministrazione ha 21 fiduciari; non è un problema sui fiduciari... con il nuovo impianto, se sarà approvato senza modifiche, noi abbiamo presentato i nostri piccoli emendamenti, che oltretutto non sono stati neanche discussi in commissione, e me ne rammarico, perché le ultime volte ci avete bastonato in aula dicendo che gli emendamenti dovevano essere portati in commissione. Abbiamo cercato di predisporre emendamenti strutturali non semplici, perché siamo un po' all'arma bianca come minoranza, non abbiamo 149 strutture che lavorano per noi, ne abbiamo due o tre e noi, quanto meno, dobbiamo provare a mettere sul tavolo degli emendamenti che abbiano un senso politico. In commissione mi è stato detto: la volontà del Presidente è quella di portare il provvedimento a metà luglio, ci asteniamo, discuteremo in aula. Mah, diciamo che probabilmente non dobbiamo mai discutere, né in aula, né in commissione; noi cercheremo di portare il nostro contributo in fase di discussione sui singoli articoli.
Tornando a qual è la prospettiva di questa manovra, più fiduciari, più discrezionalità da parte sua in questo caso, da parte vostra nel Governo e un domani in un altro Governo... non è quello, ma ci sembrava che i suoi annunci andassero nella direzione opposta. La percentuale dei dirigenti esterni, che sono sempre legati al numero delle strutture interne, viene mantenuta, il 15 percento, quando a livello nazionale si chiede una riduzione dei dirigenti esterni, non tanto di primo e secondo livello distinguendo, ma comunque la direzione è un'altra, ovvero si mantiene la percentuale degli esterni. Poi si vanno a creare degli eventuali... si dice in legge: "favorire la crescita di"... per favorire la crescita potevate farlo all'interno dell'Amministrazione, dove ci sono professionalità che bisogna premiare e soprattutto valorizzare, non solo perché conoscono i vari dossier, ma perché hanno una professionalità che hanno acquisito in questi anni. Queste funzioni eventualmente dirigenziali a nostro avviso sono poco chiare; non vorremmo che non modificando il numero delle strutture e quindi della parcellizzazione di questa nuova riorganizzazione, si andasse a frammentare ulteriormente con dei piccoli "super D" - così sono definiti in legge -, frammentando ancora di più le competenze e soprattutto le funzioni. Premetto che ci sono competenze all'interno dell'Amministrazione che vanno valorizzate; parlando anche con dei colleghi che hanno fatto lo stesso mestiere, forse diminuendo la frammentazione delle strutture dirigenziali si potevano creare delle valorizzazioni di funzioni per quanto riguarda le professionalità interne.
È una riforma; sì, è una riforma perché modifica. Chiamarla piccola riforma: recepisce le novità degli ultimi anni a livello nazionale e ritocca in maniera molto discrezionale ambiti di intervento molto specifici e mirati. Il domani, Presidente: oltretutto avrà i suoi tempi da come abbiamo potuto capire dal disegno di legge, quindi i tempi probabilmente saranno abbastanza lunghi.
Giudizio politico: non va, ce lo lasci dire, nella direzione da lei auspicata e secondo quanto lei aveva annunciato due anni fa; a nostro avviso, non semplificherà questa macchina organizzativa, non darà delle risposte più tempestive al cittadino, che sia cittadino normale o ente locale, e per quanto riguarda i soldi, i costi, non dico nulla, perché non sono riuscito a capire - in questo senso chiederei anche delucidazioni - se ci saranno costi in più o costi in meno. Però, con i tempi che corrono, con la manovra finanziaria in essere, con l'eventuale federalismo fiscale che dovrà approdare nei prossimi mesi alla Camera e al Senato, forse un rigore maggiore, un utilizzo maggiore delle risorse interne all'Amministrazione regionale si poteva e si doveva fare!
Non illustro gli emendamenti perché discuteremo successivamente in dettaglio. Posso dire che il suo peso, se è un merito aver portato la riforma in aula... un grande demerito, perché questa piccolissima riforma va in una direzione, in questo momento, contraria ai nostri auspici, ma di più (perché rappresentiamo una piccola parte della popolazione valdostana): va in controtendenza alla richiesta che i cittadini hanno fatto soprattutto a lei per una semplificazione della macchina organizzativa dell'Amministrazione regionale. Mi ricordo che nel primo e nel secondo Consiglio avevo presentato delle iniziative proprio su questo e lei si era preso l'impegno dicendo: dove si può si riduce. Il risultato è che non si riduce, ma si aumenta in maniera discrezionale e soprattutto senza rammarico per le giovani generazioni. Questo è il rammarico che le faccio, Presidente, come giovane valdostano; rammarico che ci sarà più discrezionalità, ma senza requisiti.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, siccome rappresento una componente della minoranza non volevamo soffocare la maggioranza con interventi a ripetizione e consentire anche qualche replica, perché mi pare che le critiche fatte dai colleghi siano piuttosto pesanti. Probabilmente la maggioranza si affida alla controreplica del Presidente e a lui affida l'unica voce in risposta su un tema così complesso e delicato, che dovrebbe vederci tutti coinvolti in questo che è un punto nevralgico del nostro sistema. È stato detto con chiarezza: l'amministrazione pubblica della Valle d'Aosta ha un quid in più rispetto ad altri territori; è funzionale in qualsiasi sistema, senza amministrazione pubblica non esiste sistema moderno che possa reggere, però è evidente che nella nostra Regione, in rapporto agli altri settori, alle altre realtà, non faccio neanche il rapporto rispetto alla popolazione, mi limito a parlare in rapporto agli altri settori, è il settore dominante. Quindi avere un'amministrazione che funziona vuol dire dare una risposta quasi alla maggioranza dei problemi che potremmo avere nel nostro territorio.
Allora l'impressione che si trae di fronte a un provvedimento di questo tipo, che non avviene a ridosso di un'elezione per cui si dice la maggioranza appena insediata è costretta a rincorrere un provvedimento, perché eredita un'amministrazione abbandonata a sé stessa - a parte che è sempre la stessa amministrazione che governa... - e invece no, la maggioranza si è presa due anni di tempo per riflettere su un provvedimento che era oggetto già di ampia riflessione, e la mia sorpresa attiene a tre questioni che in parte sono state anche espresse da altri prima di me, ma che in alcuni aspetti vorrei riepilogare in modo più chiaro ed esplicito.
Intanto se si vuol parlare di "riforma", perché questa è l'ambizione espressa dal relatore, bisogna che ci sia un qualche modello di riferimento, cioè per forza una riforma deve avere un modello di riferimento, un modello teorico a cui ci si affida per muovere qualche passo. Se non esiste questo modello teorico lo si inventerà, ma le amministrazioni nel mondo hanno dei riferimenti teorici; qui semplifico per esigenze di tempo, ma sicuramente esiste un modello anglosassone e - se vogliamo - in contrapposizione, o in parallelo, può esistere un modello transalpino. Non credo sia un modello il modello mediterraneo, quello lo lasciamo da parte, e prendiamo ad esempio i modelli degli altri. Quindi da una parte l'idea che devo avere una macchina snella ed efficace, dove ai vertici posso anche attingere dalla società civile, ecco i concetti di spoil system, posso prendere delle persone in base alla loro capacità, ma non certo per intervenire su tutta la macchina, solo per intervenire sui vertici, con dei criteri rigidi di professionalità e qualità espressi con chiarezza; quindi persone che hanno ipertitoli, docenti universitari, esperti, gente che ha dato professionalità.
Qui introduciamo per alcune figure spazi per cui si dice già da subito il tema di sempre delle riforme valdostane per alcune figure, che siano anch'esse segretari particolari, eccetera, ma fanno parte di questa macchina, non citiamo titoli di studio, non citiamo professionalità, come per dire: in questa macchina può entrarci chiunque, e introduciamo già in questo modello, che mira a cercare nella società il meglio, ma un meglio certificato, non un meglio basato sull'intuizione del politico... c'è anche l'intuizione del politico, ma all'interno di un quadro definito di qualità... qui si dice già che per certe figure si prende quello che passa il convento. Oppure c'è un modello transalpino, fatto di una macchina in cui c'è una fidelizzazione, ci sono dei percorsi durissimi di formazione per accedere a questi incarichi - altro che spoil system! -, con preparazione e formazione e chi arriva lì, dedica la sua vita a questa macchina, crede profondamente in essa, non è lì di passaggio e poi va via!
Leggendo questa proposta che di fatto fa un restyling della "45" e probabilmente arriva con urgenza semplicemente perché c'è un input nazionale, cioè questo lo devo riconoscere... se non c'era Brunetta, qua passavano altri mesi senza uno straccio di idea di dove andare a mettere qualcosa di innovativo. Ma anche qui, nonostante l'accordo con il PdL, nonostante le simpatie ormai forti che fanno sì che ci sia questa sinergia, si fa finta di prendere qualcosa, ma solo ciò che conviene; mai lo spirito, mai l'impianto, come dire?, un pezzettino tanto per tener buono l'amico a Roma e non ricevere una bastonata! Di fatto si aprono delle falle incredibili, come per esempio l'incompatibilità prevista nella "150" per i dirigenti che si occupano di personale di avere altri incarichi, che qua io non ritrovo. Come dire: vediamo di fare le cose, ma cuciniamole un po' alla valdostana! E questo per quanto attiene ai modelli teorici.
Poi c'è una questione: c'era una volta... iniziano sempre così le fiabe e credo che stiamo diventando una fiaba, la Regione autonoma Valle d'Aosta... quindi l'obiettivo vero ovviamente ribadisco non è una riforma, lo spiegherò meglio, perché l'obiettivo vero di andare a modificare la "45" era di dire che, in un momento in cui tutto il dibattito nazionale verte sulla questione del federalismo, verte sulla questione delle potestà delle singole Regioni, c'è un confronto anche legittimo, non legittimo, comunque interessante dal punto di vista politico... voglio uscire dalla questione manovra economica, non ne voglio parlare... ma è molto interessante per chi è federalista, per chi ci crede, questo scontro Regioni-Stato che si stanno contendendo del potere. Per un federalista è qualcosa di interesse, naturalmente l'esito è quello che deve comporsi a livello istituzionale in modo corretto, ma è molto interessante. Qual è l'input che dà la Valle d'Aosta a questa cosa? Qual è l'accento che mettiamo in questo dibattito federalista? Perché dobbiamo in più sottolineare che vogliamo rivendicare una specialità, la nostra "Autonomia speciale" e la vogliamo rivendicare con forza, per arrivare a dire che siamo anche artefici di legislazione speciale, senza nessun timore.
Certamente poi ci sarà il confronto e anche lo scontro politico con il livello nazionale, sia esso il centro-sinistra sia esso il centro-destra, ma dobbiamo avere la capacità di dire che abbiamo fatto questa riforma, non collima perfettamente in tutto con la "riforma Brunetta", ma abbiamo il coraggio di portarla avanti perché questa cosa fa funzionare l'amministrazione in Valle d'Aosta. C'è traccia di qualcosa del genere? Se c'è traccia di qualcosa del genere è perché introduciamo delle cose che neanche Brunetta si sarebbe sognato di immaginare, ma in senso peggiorativo, come per quanto riguarda gli uffici stampa. In senso peggiorativo ci discostiamo dal livello nazionale e quindi uno si chiede se è possibile che in anni di dibattito sull'Amministrazione regionale non possiamo dire nei confronti delle altre Regioni d'Italia: guardate, questo è il modello valdostano, il fatidico modello valdostano che era stato evocato in tutte le elezioni, salvo dire: il modello valdostano è quello che prende tanti soldi da Roma; quindi, cittadini, votate noi perché siamo bravi a portare soldi da Roma, a livello di efficienza non si capisce cosa esporteremmo noi all'esterno, quale sarebbe il modello valdostano che stiamo dando alle altre Regioni che timidamente si affacciano al federalismo e vorrebbero diventare anche loro degli enti che provano a camminare da sole, pertanto imparano da quelli più capaci come la Valle d'Aosta. Qual è il modello che stiamo dando loro? Verranno a studiare la nostra "94"? Verranno qui a dire: ecco bisogna provare a fare così? Ho qualche perplessità!
E poi vengo ai rapporti che deve avere giustamente la politica con tutti gli altri soggetti, che sono giustamente stati coinvolti e chiamati ad essere concausa di un processo che teoricamente doveva essere importante. Ho avuto, per esperienza lavorativa, la possibilità di seguire con attenzione una riforma, che è stata la riforma della scuola, e ho visto un ministro che si è messo di buzzo buono e ha provato a fare una riforma seria: è stato liquidato dalla sua stessa maggioranza... era il Ministro Berlinguer. Al che ne è arrivato un altro, il Ministro De Mauro, ha già cominciato a mettere qualche taccone e ad arrancare. Poi ne è arrivato un altro, che anche questo aveva un modello di riferimento e ci ha provato sul serio, è stato il Ministro Moratti e anche lì, dopo i primi sforzi, ci siamo seduti. Poi c'è stato il Ministro Fioroni, adesso abbiamo la Gelmini; sta di fatto che quando si attua un vero processo riformatore, non è che si ha il plauso di tutti, perché qualcosa il riformatore smuove, ci deve essere uno che dice: ma mi hai spostato di un centimetro, perché se non cambia nulla... dov'è la riforma?
Non esiste una riforma che è lo status quo, anzi è la conferma di quello che c'è, la riconferma della situazione attuale; non si può chiamare riforma una cosa di questo tipo! Non dico che si debba procedere a tagliare le barbe a tutti i boiari, però qualche barba, qualche shampoo, qualche spazzolatina... nulla! E anche questo è indice di un percorso che non indicava con chiarezza il punto dove si voleva arrivare.
Quanto a chi ha svolto questo encomiabile lavoro, i tecnici... ma io non me la prenderei con i tecnici, non me la prenderei con la pubblica amministrazione, perché ho fatto espressamente in commissione la domanda: tutto qui? E la risposta è stata: questo era il compito che ci è stato assegnato; quindi nulla da dire ai tecnici, hanno fatto il compitino assegnato. Naturalmente quando si presenta un documento di questo tipo, che raddoppia in termini numerici, la "45" diventa "94", si indicano degli obiettivi, ma - se mi è consentito - nessuno di questi obiettivi è raggiunto da questo provvedimento; anzi, direi che è appena accarezzato e qua e là è disatteso.
Il tema più forte di tutto il provvedimento è un aumento sostanziale della discrezionalità che avrà la Giunta nell'ambito della dirigenza, perché si attua, sì, un'apparente semplificazione gerarchica, cioè si passa dai precedenti tre livelli che potremmo dire quattro: coordinatore, direttore, caposervizio più il collaboratore, al livello coordinatore più gli altri dirigenti. È qui che viene il bello, è in quei pezzi di dirigenti dove si procede per ognuno alla definizione degli incarichi, e fin qui sarebbe tutto molto interessante, sennonché dalla definizione di determinati incarichi si procede alla determinazione del compenso di posizione. Questo vuol dire che si va a determinare fino al 40-50 percento di uno stipendio dirigenziale. Andate a vedere nel contratto a quanto ammonta la retribuzione di posizione e vedrete cosa vuol dire dare ad una persona qualche incarico o delega in più! E cosa accade nel momento in cui il dirigente che ha ricevuto determinati compiti, provvede, egli stesso, a delegarli a figure come quelle che vengono chiamate le PPO... cosa succede? Ha un'automatica riduzione dello stipendio? Anche qui andiamo in un terreno che è quello della discrezionalità, che diventa minato là dove andiamo ad occuparci dei pezzi che riguardano gli uffici stampa.
Abbiamo cercato di guardare cosa succede nel resto del mondo. Nell'ufficio stampa, non mi riferisco tanto a quello della Presidenza della Giunta, ma in particolare a quello della Presidenza del Consiglio - che avrebbe l'obiettivo di rappresentare il Consiglio -, introduciamo concetti in cui noi andiamo a consentire, con l'apparente introduzione di un criterio condivisibile, cioè l'individuazione di figure che siano riconosciute come giornalisti, una scelta fiduciaria. Altrove, nel mondo, queste figure si chiamano portavoci; non sono dei neutri amministratori, si chiamano portavoci, portano la voce di qualcuno.
Perché non individuare la figura del portavoce? Almeno sappiamo che quella persona è quella che porta la voce di quell'altra. Facciamo finta che porta la voce dell'istituzione; ma non porta la voce dell'istituzione, porta la voce del potere, questo è... perché dobbiamo mascherare? Diciamo le cose come stanno! Quindi da questo punto di vista la cosa è particolarmente inaccettabile, perché non è che in Valle d'Aosta, l'ho anche scritto su Le Travail, brilliamo come soggetti che consentono a tutte le forze di esprimere liberamente la propria posizione politica. C'è un controllo rigido che entra anche all'interno delle istituzioni e che ci preoccupa, perché il tema dell'informazione lo vediamo caldo a livello nazionale, tanto da attirare addirittura l'attenzione dell'ONU; quindi vuol dire che un paese, quando comincia ad avere qualche problema nell'ambito dell'informazione, cominciano a guardarlo in modo strano.
Non vorrei che qualcuno cominciasse a guardare in modo strano la Valle d'Aosta, perché è giusto che ci sia una dialettica, c'è qualcuno che governa e fa le scelte, c'è qualcuno che le sostiene, è giusto che la gente sappia; ma è giusto anche che la gente sappia che qualcuno non le condivide, qualcuno che la pensa in modo diverso. Non si sta dicendo: non dobbiamo consentire alla maggioranza di dire la sua, ma che lo dica, però che non impedisca in tutte le salse almeno l'espressione di un dissenso. Questi sono i ragionamenti che facciamo intorno a questo provvedimento, che ci lascia con l'amaro in bocca, perché in un momento di massima assunzione di responsabilità in cui stamani, in quest'aula, si è parlato di 20 posti della Scott di Gignod, di 50 posti della Verrès in difficoltà, serviva un segnale forte da parte dell'Amministrazione sulle parole che erano echeggiate nelle campagne elettorali, quali: snellimento, efficienza, efficacia, funzionalità, professionalità, meritocrazia e poi quella che mi sta più cara, la parola "prossimità". Allora la prossimità non è quella che avvicina il dirigente al potere, è quella che avvicina il dirigente al cittadino, cioè questa è una riforma ribaltata dal punto di vista dell'osservazione, è tutta fatta in funzione del potere e non in funzione del cittadino, pertanto non risponde alle finalità che lo stesso relatore diceva che erano le finalità con cui doveva muoversi chi voleva andare a modificare la "45".
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Grazie, Presidente.
Stiamo affrontando sicuramente un argomento importante, molto complesso, molto difficile; una riforma da tempo attesa e dibattuta, come è stato detto poc'anzi. Allora provo anch'io a fare alcune considerazioni, fra le altre una che mi appassiona, una problematica ancora sotto traccia a livello italiano e non solo valdostano, ma che inevitabilmente sarà indispensabile nel prossimo futuro, anche in relazione ad una vita lavorativa che si allungherà sempre più: nel prossimo futuro dovremo, con grande capacità innovativa, affrontare il tema della conciliazione lavoro-famiglia.
È indubbio che gli indicatori rilevati da grandi organizzazioni internazionali, ancorché non sempre accurati e attendibili, indicano nella qualità media delle prestazioni dei servizi delle amministrazioni pubbliche e nel livello dei costi burocratici uno dei fattori rilevanti del declino della competitività italiana. Più che una risorsa per crescere e competere, il nostro sistema amministrativo sembra essere un handicap, una palla al piede; l'ammodernamento del sistema amministrativo italiano rappresenta dunque una fra le priorità programmatiche meno discutibili. Non meno necessario esso appare peraltro se il problema della ripresa della crescita e del rilancio della competitività del paese viene affrontato dal punto di vista delle azioni necessarie per risolverlo. Nessuno dubita della necessità, a tal fine, di forti ed efficaci politiche pubbliche, ma nessuna politica pubblica può essere concretamente realizzata se mancano amministrazioni capaci di farlo.
La politica può e deve definire indirizzi e strategie, ma non può supplire alla carenza di progettualità, efficienza ed efficacia di una macchina per troppi versi ancora inadeguata. Una legge può avere elementi di efficacia e di innovazione, ma se poi non si riesce ad applicarla risulta vana ed improduttiva. Anche sotto questo profilo emerge dunque la necessità di un grande progetto di ammodernamento del sistema amministrativo. Non conosco se ci sono indicatori specifici per la macchina amministrativa della Regione, ma il sentire comune mi fa dire che i mali italiani sono anche i nostri, aggravati forse da una nostra insita timidezza provinciale. Nelle attuali condizioni della finanza pubblica, poi, anche le pubbliche amministrazioni devono essere chiamate a dare il loro contributo al risanamento finanziario del paese; il tema quindi dell'ammodernamento dell'Amministrazione regionale - e non poteva che essere così - è parte sostanziale del programma comune per la tredicesima legislatura, ovvero razionalizzazione dell'Amministrazione.
Orbene, fatta questa premessa, ho cercato di leggere il disegno di legge non con gli occhi del sindacalista o del Consigliere di opposizione, ma di una persona che sperava di trovare un grande piano di modernizzazione, innovazione e rinnovamento della macchina regionale. Avevo in mente, leggendo qua e là, alcune esperienze introdotte nelle amministrazioni pubbliche di alcune realtà regionali, pochissime, o europee, molte di più, tre obiettivi prioritari. Il primo, un chiaro segnale visibile, non solo scritto, consistente, in merito al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni dalle quali dipende la coesione sociale, la qualità ambientale, la sicurezza, l'istruzione, l'esercizio dei diritti costituzionali delle donne e degli uomini che vivono in Valle d'Aosta; secondo, la creazione di un ambiente più favorevole agli investimenti, alla crescita, alla competitività del nostro sistema produttivo con migliori servizi alle imprese. A questo riguardo, penso all'audizione di lunedì scorso in commissione sul disegno di legge relativo agli interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, un incontro poco produttivo e sinceramente sconcertante; anche il collega Lattanzi credo ne abbia accennato nel suo intervento. Il terzo, una riduzione dei costi della macchina amministrativa.
Più che ad una riscrittura di una legge, pensavo ad un complesso di azioni per incidere sulla cultura prima di tutto e poi sull'organizzazione, sugli strumenti, sui processi e sui prodotti della Regione stessa. Cosa significa, questo, in sintesi? Mettere al centro la qualità dei servizi e delle prestazioni, qualità che deve diventare la priorità strategica e insieme il parametro per misurare successi o insuccessi, per premiare il merito e punire l'incompetenza, l'incapacità, il disimpegno. Conseguentemente, sostituire alla cultura burocratica la cultura dei risultati e della valutazione dei risultati, delle performance, e della loro misurazione al servizio dei cittadini e della soddisfazione del cittadino utente.
Valorizzare il lavoro pubblico e la sua qualità con un forte investimento sul capitale umano, sulla sua formazione e professionalizzazione, non solo quella dei dirigenti, e su un sistema chiaro e trasparente di incentivi adeguato a premiare il merito, l'innovazione, la produttività e i risultati. Adeguare la macchina amministrativa alle esigenze peraltro espresse nel programma di legislatura di un sistema decentrato che richiede forte capacità gestionale dalle amministrazioni locali; una Regione che non si ritira, ma si riconverte dalla gestione centralizzata della produzione di beni e servizi, all'esercizio incisivo della funzione necessaria ad assicurare il coordinamento e l'efficienza di un sistema a rete. In ultimo, perché è quello che a mio modo di vedere potrà garantire una vera riforma dello stato sociale, il problema della conciliazione fra responsabilità familiare e lavorativa, una cartina di tornasole per la costituzione sociale dell'Europa. Al centro del problema stanno due istituzioni dell'Europa che in passato ne hanno fatto la fortuna: il sistema della famiglia, da una parte, e quello del lavoro, due fondamentali valori dell'Occidente. Questi due valori sono però oggi gerarchizzati in modo peculiare, cioè sono posti in una particolare relazione di valorizzazione o meno reciproca.
Le riflessioni di oggi a livello nazionale ed europeo stanno evidenziando la centralità delle politiche di conciliazione come strumenti atti a favorire una più equa redistribuzione delle risorse, anche se - ne comprendo l'importanza - è difficile e complesso attivare politiche effettive di conciliazione fra responsabilità genitoriale e lavoro professionale, ma guardandoci attorno, ci sono indicazioni preziose, suggerimenti, iniziative che potrebbero interessare anche la nostra Regione, anche come sperimentazione.
In questi mesi sono sul tavolo della Commissione lavoro della Camera alcune proposte bipartisan che prevedono alcuni giorni per quanto riguarda il congedo di paternità; in maniera diversa, ma tutte puntano a questo concetto. Sempre alla Camera sono state approvate, a maggio, le norme innovative in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, oppure sperimentazioni locali in Toscana, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Veneto ed in Lombardia, in progetti per facilitare la conciliazione lavoro e famiglia e facilitare il rientro post-maternità. Lo Stato garantiva finanziamenti a progetti sperimentali, finanziamenti ahimè terminati, che non hanno purtroppo trovato un seguito nei documenti applicativi della Conferenza Stato-Regioni. La Südtiroler Volkspartei ha avviato un'iniziativa a livello regionale e parlamentare per rivalutare il ruolo dei lavori di cura, almeno all'interno della famiglia, e ad ottenere un maggiore riconoscimento per la pensione dei periodi dedicati ai figli e all'assistenza di familiari non autosufficienti. Altre iniziative promosse sono l'allungamento del periodo del congedo parentale, una possibilità di orario flessibile per il periodo estivo, una banca delle ore per esigenze interne alle strutture, per le esigenze di flessibilità individuale.
Come mai ci sono iniziative, proposte, sperimentazioni in altre Regioni e da noi questa cultura fatica ad affermarsi? Tra l'altro non abbiamo potestà regolamentare rispetto alla contrattazione locale? La Corte costituzionale dichiarando illegittima la cosiddetta "Brunettina" regionale, ha affermato un principio di carattere generale di assoluta delicatezza, là dove ribadisce che il rapporto contrattuale che lega il dipendente con l'ente pubblico appartiene alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale. Ed allora i nostri spazi di autonomia dove cominciano e dove finiscono? Questo è il vero nocciolo della questione che con iniziative specifiche va esplorato. Mi sarebbe piaciuto trovare questo impianto nel disegno di legge alla nostra attenzione, e se poi all'interno ci fossero state - come in questo caso - alcune specifiche suggestioni anche fiduciarie, ci sarei passato sopra perché queste non avrebbero inciso sulla riforma di modernizzazione complessiva della macchina burocratica della Regione.
In sostanza, un disegno di legge di riscrittura, certo con capacità come ha sviluppato bene il collega Lattanzi, un disegno di legge di riscrittura dell'organizzazione delle strutture dell'Amministrazione, inserendo limitate modifiche interne alle strutture stesse, con l'inserimento di commissioni e strumenti già presenti nei provvedimenti nazionali. Un disegno di legge che non risponde, a mio modo di vedere, alle stesse sollecitazioni, alle indicazioni già contenute nel programma comune di legislatura approvato da questa maggioranza; un disegno di legge che non riesce a dare una visione ai cambiamenti della società valdostana, al profondo mutamento dei modelli familiari, che non è in grado di dare risposte adeguate per il momento alla complessità sociale del nostro tempo. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Bertin.
Bertin (ALPE) - Visto che dalla maggioranza non interviene nessuno, faccio un piccolo intervento molto sintetico, due considerazioni.
Nel 1995 con la legge n. 45 si è fatta, per la prima volta, una riforma piuttosto strutturale dell'Amministrazione regionale, si è voluto introdurre un meccanismo di spoil system anche in Valle d'Aosta; in effetti si è tradotto in uno spoil system alla valdostana, dimenticandosi che in America si fa uno spoil system integrale e che l'amministrazione americana ha una struttura molto leggera, che riguarda alcune migliaia di persone per tutti gli Stati Uniti, mentre da noi, come tutte le tradizioni europee di amministrazione, ci sono delle strutture pesanti che hanno, al loro interno, moltissimi dipendenti.
Con questo sistema si voleva aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione, magari rinunciando ad una certa neutralità compensata con una maggiore efficienza ed efficacia, nominando tutti i livelli dirigenziali da parte del potere politico.
Una riforma che dopo 15 anni non ha prodotto quell'efficacia e quell'efficienza nell'Amministrazione che le aspettative dell'epoca avevano prodotto: in effetti siamo qui a modificarla ulteriormente.
Queste nomine di tutti i livelli dirigenziali, questa maggiore dipendenza dalla politica della struttura burocratica non ha poi prodotto quello che ci si aspettava. Comprensibile, a mio avviso, che ci sia un rapporto di collegamento fra la politica e la struttura burocratica, che però dovrebbe essere limitato ad un solo livello di dirigenza, mentre oggi e domani riguarderà tutti i livelli di dirigenza, aumentando l'ingerenza della politica e la dipendenza della struttura burocratica al volere della politica. Tutto questo senza una compensazione data da una maggiore efficacia ed efficienza del sistema.
Oggi si reinterviene e, diversamente da come ci si poteva aspettare, non si va a cambiare praticamente niente, al contrario, aumenterà ancora il numero dei fiduciari, non si semplificherà la struttura e la filosofia alla base della legge n. 45 viene confermata, anzi aggravata da un certo punto di vista. Come diceva anche il collega Lattanzi, nella migliore delle ipotesi questa legge non produrrà niente ed è francamente invotabile.
Président - Pas d'autres interventions? Je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie, Presidente.
Naturalmente mi sembra giusto ringraziare il relatore, le commissioni che hanno esaminato il disegno di legge, sicuramente complesso e delicato, i responsabili dell'Ufficio legislativo e legale, le dott.sse Fanizzi e Menzio, il responsabile del personale Badery, come il consulente dott. Confalonieri che ha seguito questa procedura e che ha dato un contributo alla stesura di questo testo di riforma. Un testo di riforma, quello della "45", che - come è stato ricordato dal relatore - partiva da alcuni obiettivi molto seri, che erano quelli di un riordino della macchina amministrativa, di una valorizzazione delle competenze e della possibilità di far crescere chi, all'interno dell'Amministrazione ha avuto, con il tempo e anche con assegnazioni provvisorie di particolari posizioni, la possibilità di dimostrare quanto e come ha potuto esercitare già con competenza in alcuni settori e, nel contempo, cercare di semplificare la macchina amministrativa.
Si è citato che c'è il parere favorevole dei sindacati e dei dirigenti: lo si è detto da una parte quasi sottotono; dall'altra, dicendo: siccome hanno partecipato anche loro, figurarsi se non sono d'accordo! Vorrei dire che non è proprio così; di norma a qualsiasi progetto di legge c'è la macchina amministrativa che vi partecipa, ma abbiamo avuto su alcuni progetti di legge regionale delle fiere opposizioni da parte dei sindacati o dei dirigenti. Non voglio amplificare il fatto che siano d'accordo, né minimizzare; prendo atto che c'è un accordo, ma che non nasce né da un'adesione asettica, né dal fatto che hanno dovuto prendere atto che si va in una certa direzione. Ricordo che su questo, al di là dell'impostazione precedente, si è lavorato fin dal primo giorno con riunioni a cadenze quasi settimanali per cercare di dare alla strutturazione di questa riforma una serie di obiettivi, che sono stati fissati e che si sono voluti raggiungere con questo progetto.
La possibilità è quella di un riordino del sistema "Regione", con un'ottica diversa con cui si guarda al personale, sia come dirigenti sia tutte le altre categorie dell'Amministrazione regionale, sapendo di avere, come interlocutore, il cittadino nelle sue vesti multiple. Il cittadino può essere l'impresario, che chiede di avere una risposta ad una pratica, il fruitore di un servizio che vuole vedere soddisfatte le proprie esigenze e in base alle risposte delle leggi regionali, dare risposte alle varie categorie che si rivolgono all'Amministrazione. È stato detto che l'Amministrazione regionale ha un peso importante, ma lo ha non in funzione di una legge, bensì in funzione di un apparato di leggi che sicuramente ha dato e dà la possibilità a tutte le categorie di avere un riferimento preciso nell'Amministrazione regionale come nelle amministrazioni comunali. Questo credo sia un punto positivo, abbiamo visto che anche in questo periodo di crisi questa organizzazione ha dato la possibilità di reggere meglio che da altre parti ad un momento difficile.
Tra gli obiettivi c'è anche quello di, attraverso questa organizzazione, una riduzione dei costi ed una migliore verifica dei risultati: questo è collegato anche con il comparto unico, che non è una sommatoria di componenti, questa volta è stato analizzato nel dettaglio, perché nel comparto unico - così come è strutturato - porterà una serie di opportunità operative semplificate nell'ambito della possibilità di passare da un ente all'altro, tenendo conto che ci sarà un'omologazione di caratteristiche per ogni singola categoria. Quindi passare da un Comune alla Regione e dalla Regione al Comune potrà essere visto come una possibilità che oggi già esiste, ma che alle volte richiede un percorso difficile... perché? Ad esempio, oggi, per ogni categoria, ogni Comune fa il proprio concorso; domani, con il comparto unico la speranza è che ci sia un concorso con una lista a cui possono attingere tutti i posti vacanti, e questo con una premialità organizzativa e di possibili trasferimenti per un utilizzo ottimale del personale che oggi lavora in Regione, che domani potrà andare in Comune e viceversa, cercando di evitare quella mobilità forzata oggi legata all'attività della Regione che ha sede principale ad Aosta: questo è uno degli elementi importanti che emerge con questa nuova ristrutturazione. Spicca anche il discorso del decentramento possibile del personale, già usato quest'anno con la possibilità di trasferire il personale scolastico delle scuole primarie ai Comuni, è stata un'operazione che già con la "45" è stata possibile e che adesso, con il comparto unico, porterà ad ulteriori implementi.
Questa riorganizzazione avviene tenendo conto dei limiti della legislazione nazionale ed europea, questo vorrei ricordarlo, perché soprattutto ultimamente, quando abbiamo toccato la riorganizzazione del personale, ci sono state sentenze della Corte costituzionale - che qualcuno ricordava in questa sede - che non sono andate nella direzione di riconoscere più aperture dell'autonomia, a livello regionale, di gestire e organizzare il personale. Quindi un conto è dire: facciamo degli esperimenti, un altro è vedere cosa succede quando si fanno gli esperimenti che regolarmente trovano in questa materia la Corte costituzionale che ci dice regolarmente no... si è espressa sulle situazioni di trasferte, quindi su cose marginali, sulla legge per l'adeguamento della "Brunetta". Vorrei si considerassero anche questi aspetti nel quadro in cui noi abbiamo dovuto operare per fare questa riforma.
Una riforma che tiene conto di un aspetto sostanziale per quanto riguarda il personale, perché se la riorganizzazione della macchina è flessibile, e noi... perché abbiamo detto che questo viene interpretato come se non ci fossero delle idee chiare sull'organizzazione della macchina, su quelli che sono i dipartimenti e su quella che può essere l'organizzazione? Perché oggi, sempre più, rispetto a nuove esigenze o ad esigenze che fino ad oggi c'erano e non ci sono più, ci deve essere la duttilità per modificare... quindi in funzione della nuova capacità organizzativa della macchina stessa.
Sul personale tutti hanno ricordato che auspichiamo efficacia ed efficienza... mi permetto di dire che non ci sarà mai alcuna legge che ci garantisce l'efficacia e l'efficienza; la legge fissa dei parametri, è uno strumento che fissa come l'organizzazione può migliorare l'efficacia e l'efficienza. Sul personale, il problema... siamo partiti, da una parte, con il controllo delle presenze, che una volta era uno degli aspetti cruciali... ricordo le prime richieste fatte in quest'aula in cui ci si chiedeva: ma ci sono i controlli delle presenze? Abbiamo previsto un passaggio graduale - che oggi si sta affinando come sistema - dei badge, non più il controllo a cartellino. Ricordo che a oggi per il personale abbiamo quasi 30 persone che controllano i cartellini... la prospettiva è quella di andare verso un'organizzazione dell'orario - lo si sta vedendo a livello regionale - che porti ad un miglioramento ottimale della risposta al cittadino; si pensa ad un orario 9-14 per tutti, poi il resto dell'orario flessibile, in modo che con il dirigente ci sia un'organizzazione tale che renda la possibilità... e qui si inserisce il discorso famiglia, per dire che l'organizzazione è conseguente anche a queste risposte. E poi naturalmente il controllo della presenza, ma il controllo della presenza in proporzione all'efficacia è ridotto allo zero virgola... l'efficacia di chi è al lavoro... io non faccio commenti, ognuno può essere al lavoro e, se è corretto, come credo nella stramaggioranza delle persone che lavorano in Amministrazione, fa il suo lavoro; se è scorretto, può essere puntuale al lavoro e poi i risultati non vanno in quella direzione di efficacia ed efficienza.
Qual è il tentativo che si mette in questa legge per smuovere questo processo? Di fissare degli obiettivi... attenzione! gli obiettivi con la premialità, ma non è così scontato, perché fissare l'obiettivo vuol dire che la parte politica assieme alla parte dirigenziale va a dire cosa vuole ottenere ogni anno. Voglio ricordare che questo finora non era scontato e ponendo questo come obiettivo, la premialità la valuto solo se tu hai partecipato al convegno, sei andato a quella riunione, eri presente, quindi se hai il 100 prendi il premio, ma subordino il premio ai risultati conseguiti e che ho posto all'inizio dell'anno, non a fine anno, per cui a consuntivo dirò che sei stato bravo. Bisogna essere onesti e riconoscere che c'è la duplice interpretazione del ruolo del politico rispetto al raggiungimento degli obiettivi; c'è anche una parte di valutazione politica del lavoro svolto dai dirigenti piuttosto che dall'organizzazione nel suo insieme? Questo è un aspetto che non va sottovalutato, perché un minimo di riflessione anche politica deve essere fatta: ecco perché abbiamo dato un'organizzazione politico-amministrativa dell'insieme della macchina; avendo gli obiettivi e il premio, altro per rendere efficiente la macchina non c'è!
Oggi si è parlato giustamente della voglia di creare le premesse, però quello che mi permetto di dire è che non ci sarà mai una legge che risolve il problema. La legge è lo strumento che, se utilizzato bene, può dare dei risultati; se, invece, viene lasciata ad un'interpretazione è chiaro che risultati non ne vengono! Credo che la legge in sé ha i contenuti per raggiungere i risultati che tutti auspichiamo, sottolineando alcuni aspetti che nel contempo abbiamo portato avanti e che fanno da pendant con la legge n. 45.
La semplificazione della macchina amministrativa: fra poco faremo una relazione anche in Consiglio per illustrare i risultati ottenuti in questi due anni, per vedere come è cambiata anche la risposta al cittadino; ma nel comparto unico abbiamo voluto significare come la collaborazione Regione-Comune porti ad avere, in tutti i Comuni, dei front office e gli sportelli unici che già funzionano. Qualcuno si dimentica che gli sportelli unici ci sono già, lo ripeto perché sotto questo profilo c'è un aspetto organizzativo oltre quella che è l'informatizzazione sempre più avanzata e soprattutto l'interconnessione fra uffici che porterà ad avere la possibilità di evitare - cosa che è ancora rarità - la duplicazione dei documenti. Oggi abbiamo una serie di documenti che vengono chiesti - lo ripeto, altri lo hanno detto - più volte da un ufficio all'altro, anche dello stesso assessorato, perché non c'è interscambio. Una volta che il documento è depositato in un ufficio, quello deve valere per tutta l'Amministrazione, cosa che non è ancora realtà! Però solo gradualmente e obbligando tutti a fare un passo avanti si potrà arrivare ad una risoluzione. Nel contempo, credo che l'altro aspetto importante per rendere possibile il funzionamento della macchina è quello di arrivare, a livello legislativo, a dei testi unici, perché ci sia sempre meno la tentazione di interpretare le leggi o di avere delle leggi contrarie agli interessi del cittadino.
Non ultimo, vorrei dire che tutta la macchina poi si concentra su un altro elemento che è stato ricordato: quanto costa? Perché questa sarà sempre più una domanda che verrà fatta, premettendo che i dipendenti regionali a tempo indeterminato nel 2008 erano 3.088, nel 2009 erano 2.948; il totale dei dipendenti fra tempo indeterminato e determinato nel 2008 erano 3.939, nel 2009 erano 3.896... parlo della Regione. Se parliamo anche del comparto sanitario, della scuola e degli altri, la cosa porta ad una valutazione non congrua. Vorrei anche dire che il blocco delle assunzioni e il patto di stabilità sono derogati per la sanità, ma non a caso, perché certi servizi... tutti i giorni c'è un servizio nuovo, aumentano i costi, ma aumenta anche il personale. Sicuramente ci sono altri settori che - e condivido - devono essere ridimensionati quanto a numero di persone che oggi sono in forza.
Con questo credo di poter dire che abbinato... sempre riferito ai costi, ai centri di costo su cui a livello di gestione di bilancio si sta facendo uno sforzo non indifferente per abbinare una lettura molto attenta da parte delle Amministrazioni comunali e regionale su come si spendono i soldi... perché il centro di costo evidenzia come spendo i soldi e come posso valorizzarli. Questo è un lavoro difficile a cui ci si sta avvicinando gradualmente, che evidenzia come molti degli aspetti sottovalutati nell'ambito del costo del personale potranno essere rivisti a beneficio di tutti risparmiando.
Il testo di legge presentato ha visto come critica quella della discrezionalità... l'unico punto discrezionale è riferito alla parte degli uffici stampa e alle tre persone; voglio dire che questo in tutte le Regioni esiste; anzi, in alcune non fissano neppure i limiti, mentre qui li abbiamo messi proprio per dire che quello è il massimo. Non vuol dire che devono essere utilizzati tutti, lo preciso, perché qui si è detto che aumenta il discorso dei fiduciari... allora intendiamoci su cosa andiamo a dire! Andiamo a dire, nell'ottica della parte Presidenza della Giunta, che ci sono tre persone che possono essere eventualmente chiamate fiduciariamente per espletare a termine determinate incombenze e ne dico una: ci sarà o c'è una Presidenza dell'Euroregione, sono impegni in più, come quando c'è la Presidenza del Consiglio che è Presidente di turno di tutti i Consigli regionali: sono incombenze che devono essere adottate in funzione di quel periodo. Credo sia giusto e corretto utilizzarle, ma abbiamo messo dei limiti; sono tre persone, il fatto che sia fiduciario dell'ufficio stampa... credo che in tutte le leggi di tutte le Regioni c'è questa proposta.
Penso che sia quindi un testo di riforma equilibrato, un testo che dà la possibilità di operare nel modo in cui è stato sollecitato da tutti; non voglio dire nulla di più, perché gli effetti si vedranno nell'ambito applicativo. Molto sarà legato a come si applicano questi principi, perché non è il principio in sé che mi risolve il problema. La strutturazione di questa legge è uno strumento valido per cercare di ottimizzare il lavoro della pubblica amministrazione, con difficoltà, dando risposte puntuali che hanno ancora delle piccole e grandi carenze che sono state ricordate. Non vogliamo esaltare o dire che questa è la panacea, questo è uno strumento che, se usato bene, può dare dei risultati. Io me lo auguro, mi auguro che ci sia l'atteggiamento positivo anche del personale, perché molto dipenderà da questo; non dimentichiamo che chi lavora in Amministrazione o trova delle motivazioni valide, altrimenti non è né l'orario di lavoro, né la presenza o non presenza che mi risolve il problema! Questo è il vero problema da risolvere, non lo si risolve dal punto di vista legislativo, lo si risolve facendo il possibile per avere dei dirigenti bravi che sappiano motivare il proprio personale, che sappiamo gestirlo nel modo più adeguato e sappiano trovare il modo di far lavorare la gente nell'interesse del cittadino. Grazie.
Président - Nous pouvons passer à l'examen, article par article.
La parole au Conseiller Lattanzi sur l'article 1er.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente.
Per dichiarazione di voto sul primo articolo, che contraddistinguerà il voto sull'intera norma, anche perché il primo articolo è quello più significativo perché definisce le finalità e gli ambiti di applicazione di questa legge. Su questo articolo penso che possiamo ottenere l'unanimità, siamo tutti convinti che questa legge dovrebbe perseguire le finalità e gli obiettivi dell'articolo 1, ce lo siamo detti.
A me ha fatto piacere, ma non è una sorpresa, ascoltare il Presidente della Giunta, peraltro unico paladino di questa norma; c'è un silenzio assordante da parte della maggioranza, Presidente, che le ha affidato la responsabilità, forse, anche come capo del personale, di fare pubbliche le ragioni di un'intera maggioranza molto compatta e numerosa, ma altrettanto silenziosa in maniera anche sorprendente, perché credo che questo sia un provvedimento di legge che oggettivamente avrebbe avuto anche la necessità di sentire delle argomentazioni nel dibattito generale che, di fatto, non c'è stato. C'è stata l'esternazione di chi in maggioranza non c'è e devo dire che ascoltare il Presidente della Giunta perlomeno ci ha permesso di ascoltare le ragioni.
Presidente, della sua onestà intellettuale non dubitiamo, e delle sue convinzioni, che lei ha appena esternato, possiamo anche non dubitare; ci permettiamo sommessamente di ribadire le nostre perplessità. Lei ha detto una cosa giusta: non sarà mai un disegno di legge, parole scritte su un pezzo di carta, che potranno indurre ad un cambiamento, però è anche vero che se non facciamo dei disegni di legge che inducano dei cambiamenti, i cambiamenti non si producono e non avrebbe neanche senso parlare di riforma.... allora non cambiano nulla!
Io voglio fare una domanda provocatoria: proviamo a fare un sondaggio fra i dipendenti regionali che in questo momento ci stanno assistendo e provate a chiedere a loro, alla luce di questa nuova norma, cosa cambierà nel loro lavoro da domattina: nulla! Questa è la nostra impressione dell'applicazione; però, siccome siamo tutti galantuomini e da qui ad un anno avremo l'opportunità di vedere sperimentata e applicata la legge che viene all'approvazione del Consiglio, noi solleviamo qui, in tempi non sospetti, nel momento e nella sede giusta le nostre perplessità sul fatto che l'applicazione di questa norma possa indurre - la parola che lei ha usato è perfetta - un cambiamento che, ancor prima che operativo, è un cambiamento di tipo culturale.
Cosa avremmo dovuto fare per indurre un cambiamento culturale? Molto di più di questo articolato, questa è la nostra posizione e quindi questa posizione ci spinge non ad essere contrari ad un miglioramento, perché non saremmo coerenti con la nostra filosofia; possiamo anche prendere atto che questa legge migliora quella nata nel 1995... è successo talmente tanto nel mondo che 15 anni fa sono il paleolitico della politica e dell'amministrazione pubblica! Però, per tutte le perplessità che abbiamo espresso nel dibattito generale, noi questo provvedimento di legge non lo possiamo sostenere con il nostro voto di fiducia, perché non ci fidiamo che questa norma possa indurre quel cambiamento strategico operativo, questa razionalizzazione, questa maggiore efficienza, per cui il cittadino da qui ad un anno possa dire: ma sapete che con la "94" siamo andati negli sportelli della pubblica amministrazione e abbiamo visto un cambiamento?
Noi a questa cosa non crediamo; quindi, siccome non crediamo, non perché vogliamo vedere mezzo vuoto, ma perché vediamo un mezzo pieno, cioè un mezzo bicchiere, noi auspicavamo una riforma più importante. Prendiamo atto che non è stato possibile, prendiamo atto che le volontà politiche si sono dovute mediare con chi ha in mano realmente la struttura operativa, che sono i dirigenti e le maestranze, che oggi sono la lobby più potente della volontà dei cittadini, che sono la maggioranza di questa Regione. Prendiamo atto che una piccola parte all'interno del comparto unico, una casta di privilegiati interna al grande comparto unico di 8.000 dipendenti - non 3.200 della Regione, ma 8.000 dipendenti - ancora una volta ha frenato il cambiamento, perché non ha nella mente alcuna voglia di cambiare.
Mandiamo un saluto a tutti i precari che tengono in piedi il sistema; a loro tutta la nostra solidarietà, perché saranno quelli che pagheranno più caramente di tutti questo momento difficile dell'economia e delle manovre finanziarie; auspichiamo che la Regione autonoma Valle d'Aosta, con i suoi avanzi di amministrazione e con la sua illuminata gestione, possa evitare a questi precari il disastro economico del personale, non solo per un servizio di assistenza sociale o di ammortizzatore sociale, ma perché sono realmente utili! Questo è un esercito, un corpo d'armata fatto di tanti generali, tanti colonnelli, tanti marescialli, ma i soldati sono solo precari: tutti gli altri sono professionisti, chi va a lottare sul fronte sono i precari.
Con questo sistema, secondo noi, la macchina non può muoversi, perché in questo disegno di legge non ci sono le norme che inducono il cambiamento che io so... perché lei, Presidente, lo ha dichiarato pubblicamente... il cambiamento di riforma di cui questa Regione necessita. Ne hanno bisogno i cittadini, le imprese, tutte quelle persone che si relazionano con l'immenso comparto pubblico di questa regione, che oggi può diventare o una pietra al piede di questa regione in termini economico-sociali o la sua opportunità. Speravamo che questo fosse il turbo... prendiamo atto che siamo su una cinquecento e andremo alla velocità che una cinquecento, pur Abarth, può ottimizzare in un mondo in cui sfrecciano tutti a 300 all'ora!
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente.
Riteniamo, Presidente, sinceramente un'occasione persa. Poc'anzi le abbiamo riconosciuto il merito di aver portato questa piccola modifica in aula; dall'altra, condividiamo quello che lei prima ha detto: le modifiche o una nuova legge sono solo degli strumenti. Condividiamo in toto, in quanto questo nuovo strumento ci pare che non inverta la rotta o non crei - perché si vedrà fra un anno o due - l'inversione di rotta da lei auspicata, ma anche da noi auspicata, perché non crea le vere condizioni. Quindi non realizza, già nell'articolo 1, la semplificazione dell'organizzazione, non crea le condizioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia, non crea, non crea, non crea...
Prima lei ha citato Brunetta, e ha detto che in tutte le altre Regioni creano queste piccole finestre, sono poche, sono tre, più due, ci dice che le altre Regioni le hanno già, noi non le abbiamo. Potevamo dare un segnale, Presidente... perché crearle in questo momento? Noi le chiediamo questo: in questo momento dovevamo creare nuove caselle, dovevamo creare un appesantimento? Lei ha citato un eventuale carico di lavoro in più, non riusciamo all'interno di 3.000 dipendenti a trovare una sintesi per...? Lei ha citato, legato al blocco di assunzioni 2008-2009, che il comparto è più piccolo; ma non per merito suo, penso che dall'altro ci sia un blocco di assunzioni. Quindi è un'occasione persa, questa, perché non inverte la rotta, non semplifica, ma soprattutto frammenta di più.
Lei ha citato in maniera maniacale assessorati che non si parlano piuttosto che uffici che non si parlano, ma quando andiamo a creare caselle nuove, strutture nuove, piccoli dirigenti nuovi, ma... si parleranno di più? Vedo degli ex colleghi dirigenti... si parleranno di più, si darà una risposta puntuale e tempestiva ai nostri cittadini, non solo agli imprenditori, agli artigiani e ai commercianti, ma anche al semplice utente cittadino fruitore di semplicissimi servizi? Pensiamo anche a lui, Presidente, perché forse se lo merita, perché forse ha una sua dignità di avere in toto una sua risposta tempestiva e di qualità. Ecco perché, con grande rammarico, diciamo che questa è un'occasione persa, è uno strumento che non inverte la rotta; prendiamo atto di questa grande delega in bianco che oggi - come altre volte - la maggioranza le ha messo sul tavolo. All'inizio di questo lavoro indubbiamente c'è stato un lavoro di preparazione importante dietro le quinte - dirigenti, suoi collaboratori - per arrivare oggi, in aula, ma dal punto di vista politico mi sembra che oggi la sintesi sia una vera e totale delega in bianco! Sicuramente il comparto, l'organizzazione è della Presidenza della Regione, ma dal punto di vista politico oggi si scrive, nero su bianco: "delega in bianco al Presidente Rollandin"... delega in bianco in quanto occasione persa, a nostro avviso!
In terza battuta, complichiamo ulteriormente questa macchina pesante con nuove funzioni, con nuove difficoltà, con complicazione, tutto vero, Presidente, ma d'altra parte, se al centro - come ha detto molto bene il relatore - ci doveva essere non il cliente, bensì il cittadino valdostano... al centro di questo provvedimento non c'è il cittadino valdostano! Abbiamo colto che gli emendamenti da noi proposti che miravano ad invertire la direzione non saranno accettati; di conseguenza voteremo contro con rammarico, perché dal punto di vista politico oggi si è persa un'occasione importante di invertire la rotta e di semplificare l'organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, non proviamo noi, del Partito Democratico, alcun piacere particolare ad evidenziare lacune e cose che non soddisfano in questo testo legislativo. Peraltro la serietà che abbiamo cercato di mettere nel cercare di capire la complessità dello stesso, dimostra l'interesse che nutriamo per dare un piccolo contributo a processi che, secondo noi, sono indispensabili; intanto, perché a differenza di coloro che sono intervenuti... che poi sono intervenuti in questo dialogo un po' strano fra forze di minoranza e Presidente, quindi non ce ne voglia se qualche volta le chiediamo di venire in commissione, perché poi sembra che il dialogo sia questo, cioè non ci sono altri interlocutori, e magari qualcuno sarà anche infastidito di certe convocazioni in commissione in continuazione, ma se l'interlocutore che parla è il Presidente della Giunta, per forza è lui che bisogna convocare per capire cosa succede!
Stavo dicendo, rispetto a questo provvedimento legislativo, c'era davvero la volontà di capire se i processi innovatori potevano essere messi in atto e noi, rispetto ad alcune considerazioni, non condividiamo questa lettura così negativa che viene data del personale regionale. Qui sembra che il problema da risolvere sia l'assenteismo dilagante, sia che tutti i dipendenti non hanno voglia di lavorare, non fanno il loro lavoro, i dirigenti dormono, bisogna mettere uno di fiducia sennò non fa... Ma guardate che non è questo, perché allora capisco perché la riforma non c'è ed è sbagliata, perché anche nelle moderne aziende giapponesi uno dei processi riformatori non è stato quello di una gerarchizzazione fiduciaria degli incarichi, sono processi che si chiamano "di responsabilizzazione dal basso", quindi l'antitesi di questi processi che ho sentito enunciare qui. Cioè se non ho fiducia nel dipendente, meglio aprire una vertenza con i sindacati rispetto al fatto di come mobilitare, di come spostare, di come liberarsi di certi dipendenti che non lavorano; bisogna essere leali, piuttosto che far finta di dire: li faremo lavorare se abbiamo un dirigente che li farà lavorare! Ma non è così che funziona in alcun posto di lavoro, neanche nell'edilizia funziona così: c'è la responsabilizzazione, cioè se il responsabile del cantiere gira la testa, i muri devono continuare a salire, e non che deve stare lì 24 ore su 24 perché il muro venga costruito! Non so che percezione avete voi della società, ma io non ho la percezione di questo controllo, di questa mentalità così; ecco perché non scatta un meccanismo di fiducia, di collaborazione, di condivisione degli obiettivi da parte dell'Amministrazione... se l'Amministrazione è nemica, è ostile, non credo che se ne venga da nessuna parte!
Poi, rispetto agli incarichi fiduciari, noi abbiamo ragionato in questi termini... siccome ci risultano essere incarichi fiduciari quali il Segretario generale, il Capo di Gabinetto, il Vice Capo di Gabinetto, il Segretario particolare, dirigenti di primo e secondo livello per un limite percentuale, Capo Ufficio rapporti istituzionali, Capo Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, abbiamo detto: ce n'è già un tot. E certamente, visto che a me è cara l'Euroregione e l'ALP-MED mi viene da dire: ma abbiamo bisogno di un incarico fiduciario per presenziare l'ALP-MED, o possiamo rinunciare con qualche Assessore ad una sagra popolare e mandare un vicepresidente della Giunta a presiedere l'ALP-MED? Non è che abbiamo bisogno di creare una figura ad hoc, altrimenti davvero dovranno nascere tantissimi altri incarichi fiduciari negli anni a venire! Ma non è nel merito di queste piccole questioni, che sono più un tentativo di rispondere sul fatto che si vuole minimizzare la portata di certe questioni, andando a scegliere di ingrandire con la lente di ingrandimento dei piccoli aspetti... Di nuovo, ancora in un provvedimento, si enunciano più fatti di speranza che non fatti di concretezza e di realtà; si dice "di nuovo" e si parla all'esterno, naturalmente con l'eco che si può avere dal suo ruolo... concorsi per tutti, graduatorie per tutti, sicurezza per tutti, ma... è questo lo scenario che abbiamo davanti? Io non credo e non credo che sia questa la legge che può garantire queste cose.
Per quanto mi riguarda, sono almeno 15 anni che lotto perché delle persone che ripetono biennalmente dei concorsi, dopo 10 anni di acquisita professionalità, non siano espulse dall'Amministrazione regionale perché sbagliano una prova... dopo 10 anni di acquisita professionalità! Ben venga il giorno in cui finisce questa cosa! Ma non è in questa norma che c'è scritto! Bisogna ancora farlo, quel passo lì; quando verrà fatto quel passo lì, sarò il primo a votarlo qui, affinché la gente che lavora da 10-15 anni non debba rifare regolarmente un concorso da cui rischia di essere espulsa! Dopodiché il personale diminuisce, è vero, ma vorrei avere i dati del personale dell'INVA, delle consulenze che chiamo "improprie", cioè di quelle consulenze che sono consulenze, ma di fatto la persona svolge la sua attività all'interno di un ufficio pubblico, quindi non nel suo ufficio privato, va a svolgere il lavoro lì, si chiama consulenza, ma non è una consulenza! Sono tutte forme di assunzione precaria che tamponano il fatto che è necessario più personale.
Non sono contrario che sia necessario più personale, ma che questo personale sia messo in condizioni operative di efficacia e che questo poi si traduca nel fatto che riusciamo a veder ripartire l'economia, che non ci siano problemi per gli operatori economici, le piccole aziende... le piccole imprese, soprattutto, che trovino nell'Amministrazione un rapporto di fiducia ed un ausilio a superare le difficoltà che hanno.
Abbiamo la percezione che la società valdostana non viva così l'Amministrazione, semmai sia disposta a lasciare l'attività imprenditoriale, magari per trovare un incarico fiduciario da qualche parte, questo può darsi, ma non è questa la percezione che vorremmo ci fosse della nostra Amministrazione che, a mio avviso, in passato e anche nell'oggi, ha dimostrato in molti settori di essere capace di funzionare; bisogna che ci sia un altro modo di inquadrarla e di percepirla, e non è questo che viene fuori da questa norma.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 2: même résultat.
Sur l'article 3 nous avons l'amendement n° 1 du groupe ALPE et du Partito Democratico.
La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Il nostro primo emendamento cercava di esplicitare meglio, di chiarire meglio la distinzione fra direzione politico-amministrativa e direzione politica. Nell'articolo 4 si esplicitano bene le funzioni della direzione amministrativa, quindi riguardante la parte dirigenziale. L'articolo 3 esplicita la funzione della direzione politico-amministrativa. Ci sembrava importante rimarcare bene la differenza: direzione politica e non, invece, direzione politico-amministrativa.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per sottolineare come il discorso politico-amministrativo è stato inserito non per sottovalutare quello che successivamente viene riportato nella parte politica, ma ci sono (e sono enunciate nell'articolo 3) queste funzioni che hanno sia una valenza politica che amministrativa, tant'è che anche nella legge n. 165 di riferimento si parla proprio di indirizzo politico-amministrativo, funzioni di responsabilità e, al comma 1, si dice che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, perché una parte ha un indirizzo politico e amministrativo insieme: è questa la ragione per cui non accettiamo questo emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe ALPE et du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
All'articolo 3, le parole: "direzione politico-amministrativa" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "direzione politica".
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 7
Contre: 23
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat.
Sur l'article 11 nous avons les amendements n° 2, n° 3 et n° 4 du groupe ALPE et du Partito Democratico.
La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente. Illustrerò i tre emendamenti insieme.
Poc'anzi abbiamo ribadito che in questo momento, ma probabilmente non solo in questo momento, la nostra intenzione, il nostro piccolo modello era quello di non andare ad appesantire ulteriormente questo impianto. Non vediamo in questi commi la novità, anzi vediamo una non novità, quasi un tornare indietro forse di 20 anni. Ecco perché ci siamo permessi di presentare questi tre emendamenti, che chiedono di sopprimere il comma 3: il Presidente della Regione può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni del supporto di collaboratori in numero non superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto totalmente fiduciario. Nel comma 4, il collocamento in aspettativa, la stessa cosa e, per quanto riguarda il comma 5, solo in parte con un'eventuale modifica, però il ragionamento è, a nostro avviso, di ulteriori fiduciari collaboratori... forse su questo nuovo impianto potevamo farne a meno!
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Come avevo già detto durante la relazione rispetto a questa impostazione, premesso che rispetto alla "45" sono state eliminate posizioni che prima erano fiduciarie, come il Capo Osservatorio economico o il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, che sono state soppresse, e riguardo questa posizione riteniamo necessario avere un margine ridotto, specificando i limiti con cui si agisce nell'ambito del rapporto fiduciario.
Non siamo d'accordo su questi tre emendamenti.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Non possiamo che prendere atto, Presidente, con grande rammarico, perché forse su queste piccole cose potevamo... a lei piace sovente utilizzare il termine: "fermare la pallina"... si poteva fermare in centro la pallina e mettere al centro... perché no? les citoyens!
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe ALPE et du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 11 è soppresso.
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 7
Contre: 23
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Puisque l'amendement n° 2 a été repoussé, chutent les amendements n° 3 et n° 4, dont je donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 11 è soppresso.
Emendamento
Il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di riconosciuta e comprovata professionalità.".
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 12: même résultat. Article 13: même résultat.
A l'article 14 nous avons les amendements n° 5 et n° 6 du groupe ALPE et du Partito Democratico. Puisque l'amendement n° 2 a été repoussé, chute l'amendement n° 5, dont je donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è soppressa.
La parole au Vice-président Chatrian sur l'amendement n° 6.
Chatrian (ALPE) - Il principio è lo stesso, in quanto ad oggi il Consiglio ha a disposizione una figura fiduciaria per quanto riguarda l'Ufficio stampa e abbiamo riscritto nell'emendamento n. 6 la posizione della legge n. 45. Quindi non si ritiene, a nostro avviso, di aumentare un ulteriore posto fiduciario per quanto riguarda anche il Consiglio regionale, visto che abbiamo un ufficio stampa che lavora, che adempie al suo lavoro e non ci sembra, come per le competenze della Giunta, necessario creare ulteriori spazi ed eventualità, sia per quanto riguarda il Vice Capo Ufficio stampa e l'altro, anche se non è stato accettato.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Su questo credo che le valutazioni che sono state fatte, con la parte che riguarda il Consiglio, portino ad esprimere una sollecitazione in tal senso che manteniamo, di avere una disponibilità in questo settore che credo possa essere di utilità per l'insieme di quello che rappresenta l'organizzazione dell'Ufficio stampa.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, prendo atto, Presidente, delle sue dichiarazioni in quanto necessarie, da una parte; se necessarie, avremmo auspicato eventualmente un posizionamento non fiduciario, ma con le procedure normali e la creazione eventualmente di una struttura per il Consiglio, che andasse in una direzione diversa.
Prendiamo atto delle necessità... dall'altra parte, prendendone atto, magari si poteva prenderne atto in maniera diversa!
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 du groupe ALPE et du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
"e) presso la Presidenza del Consiglio regionale è previsto un Ufficio stampa, diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa; l'incarico è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, con le modalità e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15;".
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 7
Contre: 23
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 15 nous avons 7 amendements proposés par le Président de la Région et la majorité; l'amendement n° 7 du groupe ALPE et du Partito Democratico chute, puisque l'amendement précédent a été repoussé.
La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Chiedo la possibilità di una brevissima sospensione dei lavori del Consiglio, per un esame congiunto dei gruppi ALPE e PD sugli emendamenti presentati stamani dalla maggioranza su questo articolo, per stabilire l'intenzione di voto unitaria. Non abbiamo avuto prima la possibilità di un confronto.
Président - Le Conseil est suspendu pendant dix minutes.
Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 18,29 alle ore 18,38.
Président - Chers collègues, nous pouvons reprendre les travaux.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Merci, M. le Président.
Pour illustrer les amendements qui ont été présentés à l'article 15, qui vont dans la direction d'améliorer le Bureau de presse. A ce sujet je dois remercier avant tout les collègues Caveri et Rosset, qui ont suivi avec le responsable de l'ordre des journalistes, M. Boccarella, les problèmes qui ont toujours donné des difficultés pour comprendre comment on doit sauvegarder à juste titre une responsabilité d'un bureau important de l'Administration régionale, tout en soulignant les compétences de ceux qui en font partie. Je crois que les amendements présentés vont dans cette direction.
Comme vous pouvez voir, à l'amendement n° 1, là c'est une pratique qui avait été soulignée de la part de tous les commissaires à la commission compétente. Praticamente il punto b) e il punto c) vengono eliminati, si porta solo il punto b), "alla diffusione delle informazioni sull'attività degli organi regionali", in modo da evitare che ci siano interpretazioni non corrette. Al comma 2 viene eliminato il riferimento all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 che limitava la possibilità di accesso ai giornalisti non di lingua italiana. Nel contempo viene tolto all'ultimo paragrafo del secondo comma: "gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento dagli organi che li hanno conferiti e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di questi ultimi". Siccome era stato sottolineato che poteva essere interpretato come un eccesso di disponibilità a revocare in qualsiasi momento, si è tolto questo comma, così per tutti rimane il quinquennio della legislatura, cioè per tutti quelli che sono chiamati a questi incarichi.
L'emendamento successivo è al terzo comma, che viene rivisto, voi lo vedete riscritto, comunque le parole sostanziali... è l'incipit che è nell'Amministrazione regionale; poi viene inserito là dove si diceva: "in possesso di laurea", o "di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti" (questo per tutela di chi prende questo incarico). A metà del punto terzo viene detto: "dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione", per evitare che ci sia una dispersione di incarichi, come succede adesso per le varie testate, ma tutto viene in capo all'Ufficio stampa in modo che non ci sono ulteriori sottolineature. All'ultimo paragrafo, là dove si precisa come vengono dati gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa, sono revocabili dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due. Questo è uno dei punti sollevati dal Comune di Aosta per l'Ufficio stampa e negli altri casi analoghi.
Per quanto riguarda il comma 4, dopo le parole del giornalismo, della stampa, delle relazioni pubbliche, vengono tolte le parole: "salve eventuali deroghe consentite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico" e sono sostituite dalle parole: "salva autorizzazione dell'ente di appartenenza" nelle more dell'attuazione di quanto previsto, cioè quello del contratto che sarà da venire. Questa è una correlazione che meglio giustifica l'intendimento espresso in commissione anche dai commissari.
Questi sono gli emendamenti che sono il frutto di una sollecitazione venuta da più parti, espressa anche in commissione da più commissari. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Per quanto attiene ad alcuni emendamenti, e precisamente i numeri 1, 2, 3, 4, questi attestano sicuramente la volontà di migliorare il testo. Particolare apprezzamento per l'emendamento n. 4, che è in linea con il sentire che abbiamo più volte espresso. In questo senso gli emendamenti vanno recepiti; al di là della non condivisione complessiva dell'articolo, si riconosce il tentativo di migliorarne la qualità, soprattutto per quanto riguarda l'emendamento 4.
Per quanto attiene all'emendamento 5 si rileva una certa idiosincrasia che ha la nostra Amministrazione verso i titoli di studio. Non che non si capisca la necessità di costruire delle deroghe, ma il tipo di stesura ci lascia perplessi rispetto al fatto che l'indicazione che diamo alle nuove generazioni è che qui, con incarico fiduciario, si va senza titolo di studio dove vuoi, quando vuoi, senza problema. Non possiamo, da una parte, continuare a spendere in istruzione pubblica e dall'altra fare leggi che disattendono questo! Si capisce l'intento di questo articolo, rivolto a persone che hanno una certa età, che hanno già una lunga esperienza giornalistica, che hanno vissuto in epoche in cui il titolo di studio comune non era quello. Ma allora proviamo a scriverli meglio questi articoli, proviamo a fare un articolo in cui si dica che per quelli che nacquero in un'età in cui la laurea era un obiettivo incommensurabile...
(interruzione del Presidente della Regione, senza microfono)
...ho capito, ma per quelli che sono nati dopo il 1989 diremo: ragazzi, dovete andare a scuola e dovete studiare, e non che "qui c'è una Regione che vi farà sempre una legge che vi consentirà di piazzarvi in incarichi...", e stiamo parlando di incarichi dirigenziali!
Allora capisco il giornalista che si è fatto la gavetta, che ha lavorato per tanti anni, ho visto anch'io i film di Clark Gable e di come si diventava giornalista scrivendo l'articolo di cronaca nera... ma infatti non nego questo fatto, però dico che parallelamente bisognerebbe scriverlo meglio e dire che per chi arriva dopo, deve esserci quel requisito, altrimenti le nuove generazioni dicono: qua viviamo nel paese dei balocchi, e non viviamo in un posto dove siamo spinti a lavorare di più per raggiungere certi obiettivi. In questo senso questo emendamento non può essere accolto. Grazie.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente.
Per illustrare brevemente il nostro emendamento n. 7. Apprezziamo le modifiche del Governo con i quattro emendamenti da voi proposti che vanno in una direzione che condividiamo. Presidente, faccio un passo indietro. Qui c'è di nuovo l'inserimento, la casellina confezionata, ben cucita da buon sarto per eventuali nuove tre figure esterne, mi sembra, da un numero di addetti ad attività giornalistiche e di informazioni non superiore a tre. Non condividiamo l'impianto e neppure il fatto di inserire in una riforma, a maggior ragione in questo momento, questa possibilità. Come è stato detto dal mio collega, discrezionalità, mancanza di requisiti e non solo, quindi riteniamo non positivo l'inserimento di questa apertura, vista la riforma messa in campo e soprattutto la prospettiva.
Il nostro emendamento va nella direzione di sopprimere la possibilità di creare nuove ulteriori tre figure fiduciarie all'interno dell'Ufficio stampa della Presidente della Regione, visto che ad oggi ci sono già due figure apicali, dirigenziali, mi pare fiduciarie, già adesso. Quindi ci sono già due figure fiduciarie dove il Presidente, che ha avuto il mandato dai valdostani di governare la Regione, può scegliersi direttamente le due strutture apicali del suo Ufficio stampa; riteniamo in questo momento non solo non interessante, ma va in verso contrario al fatto di scegliere ulteriori tre addetti che collaboreranno con l'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.
Pongo una domanda ai colleghi di maggioranza: in questo momento ha senso creare le condizioni per...? Lascio a voi la risposta.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Grazie, Presidente.
Pur comprendendo lo sforzo che è stato fatto dal Presidente Rollandin nel presentare sette emendamenti all'articolo 15, che testimoniamo che non c'era una completa convinzione sull'impalcatura del medesimo articolo, riteniamo che nella sostanza l'articolo non migliori, o perlomeno le migliorie siano insignificanti rispetto all'oggetto di cui stiamo parlando. Non dimentichiamo che l'articolo 15 è l'articolo che è caratterizzato da un elemento forte, la fiduciarietà; in questo articolo si vede come si vuole esponenzializzare il livello di fiduciarietà.
Per certi versi la fiduciarietà è giusto che venga esponenzializzata, perché qua si tratta di individuare delle persone esperte a divulgare nel miglior modo possibile l'informazione che proviene dai centri istituzionali, fra cui anche la Regione. Allora va bene, secondo la logica dello spoil system, che qualunque amministratore apicale di turno individui un capo ufficio stampa e, se volete, anche un vice capo ufficio stampa di nomina fiduciaria, perché ci deve essere un legame stretto fra il politico che rappresenta l'istituzione e chi è il megafono di ciò che questa Amministrazione sta realizzando.
Sicuramente non ci piace il fatto che anche i cosiddetti "addetti" (così sono denominati) ovvero i giornalisti, ancorché sia stato precisato che devono essere iscritti all'albo, vengano nominati fiduciariamente, per due ragioni.
La prima, ci sembra che la logica dell'accesso nella pubblica amministrazione e quindi anche nel comparto unico sia quella del concorso, una procedura selettiva che stabilisca, sulla base di un concorso per titoli o esami, chi ha i meriti per accedervi, e anche perché non è necessario che ci sia una fiduciarietà estesa a tutta la squadra, quando c'è un capo e un vice capo che sono in grado di impartire degli ordini e di fungere da cinghia di trasmissione fra il politico e gli addetti, coloro che devono redigere i testi e, di conseguenza, i messaggi che verranno visionati, corretti e divulgati dal capo ufficio stampa.
La seconda, perché si fa riferimento anche al fatto che si possa attingere da personale esterno. È vero, lo riconosce anche la legge n. 150, alla quale si tenta di fare riferimento, si tenta perché ci sono alcune improprietà, e la legge n. 150 dice che si può attingere a personale esterno. Bene, lo si può fare, ma ci piacerebbe che questo momento in cui si attinge fosse almeno evidenziato da una verifica che sia il concorso, una valutazione di titoli, di requisiti, non semplicemente un'iscrizione, e poi vale il criterio di un'appartenenza, di una vicinanza, di una simpatia, eccetera.
Poi, terza ragione, non riusciamo a capire come mai in questa norma non si tiene in considerazione il personale che già svolge certe funzioni, non si fa cenno alcuno di cosa si intende fare del personale che già svolge determinate funzioni a livello di Consiglio regionale e di Giunta regionale. L'articolo 6 della legge n. 150 dice che ciascuna amministrazione definisce nell'ambito del proprio ordinamento, degli uffici e del personale nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione, comunicazione e al loro coordinamento, confermando in sede di prima applicazione, come nel nostro caso, le funzioni di comunicazione e informazione al personale che già le svolge. Qui non si fa cenno, quindi il personale che è stato formato in questi anni... e io lo posso dire come co-amministratore nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, visto che ho partecipato nel quinquennio precedente in qualità di Segretario e anche di Vicepresidente alla Presidenza di Ego Perron, sono state investite delle risorse e del tempo per formare delle persone e per farle raggiungere determinati titoli utili all'iscrizione dell'albo... di questo non si fa cenno alcuno!
Non vogliamo, Presidente, che gli uffici stampa siano uffici di portavoce, perché il portavoce è un ruolo, una funzione, è effettivamente un megafono al politico di turno, penso a Bonaiuti che parla per Berlusconi in televisione, penso a Capezzone che parla per il gruppo del PdL: sono dei politici, sono persone che appartengono ad un gruppo, hanno un'identità chiara, non sono professionisti dell'informazione in senso stretto, ma sono persone dedicate a portare la voce della figura politica.
Non vorremmo che questa impostazione che lei ha voluto dare, Presidente, eluda la norma della legge n. 150, ovvero tenda ad istituire tanti portavoce nell'ambito degli enti che costituiscono il comparto unico regionale. E gli enti che costituiscono il comparto unico regionale non sono solo la Regione con la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio, il Comune di Aosta, gli altri 73 Comuni, le 10 Comunità montane, ci sono anche gli enti pubblici non economici, cioè se facciamo la somma di tutti questi enti, circa 85-90, e lo moltiplichiamo per la possibilità di individuare per ciascuno fino a due addetti, potenzialmente fiduciariamente si potrebbero immettere nella pubblica amministrazione valdostana fino a 160-170 persone.
Avete quantificato quali sono gli enti locali che possono nominare addetti stampa? Il Comune di Pontboset non potrebbe nominare due addetti stampa? Certo che può farlo, perché fino a due addetti stampa anche il Comune di Pontboset o il Comune di Chamois potrebbero farlo; di conseguenza un sindaco che ha un particolare livello di vanità o ci tiene a potenziare piuttosto che un servizio di messo comunale o un altro servizio di carattere sociale, istituisce un ufficio stampa efficace ed efficiente e divulga il suo verbo, che viene reso noto alla popolazione attraverso i media e i canali consueti.
Crediamo anche noi, Presidente, che quanto lei sosteneva cinque anni fa quando ha partecipato ad un convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio... all'epoca era Presidente Ego Perron, che adesso è Presidente del suo movimento... il titolo era: "Comunicazione e informazione, legge n. 150 nella pubblica amministrazione", era il 12 novembre 2005; per l'occasione intervenne il Senatore Rollandin e rilasciò alcune dichiarazioni, lei fece alcuni passaggi che oggi sono in sintonia con quello che sto dicendo, ma in distonia completa con quello che lei porta avanti a livello di maggioranza: "Se comunicare diventa un obbligo e un interesse del pubblico, chi fa comunicazione, il responsabile dell'Ufficio stampa - lei sosteneva - deve essere in grado di garantire che quello che viene proposto è effettivamente informazione e non pubblicità. Quella è la parte di informazione dovuta per tutta una serie di collegamenti con il cittadino, che si sente a questo punto tutelato e si riconosce anche nell'Ufficio stampa. Oggi non è così. Dobbiamo dircelo, non è così. Eventualmente l'Ufficio stampa è il corrispettivo di quello che deve essere qualcuno che sa dire bene dell'amministratore di turno". Questa è una bozza non corretta, ma rende molto bene l'idea del messaggio; anche lei, cinque anni fa, era del mio stesso avviso, ovvero creiamo delle strutture che facciano informazione e che non facciano propaganda per l'organo politico pro tempore rappresentato da qualcuno.
Sulla base di queste rapide considerazioni ci viene difficile oggi credere a quello che lei ha sostenuto, infatti abbiamo colto un po' di voce tremula nel suo passaggio nell'illustrare l'emendamento, perché non c'era questa convinzione. Sicuramente c'è la convenienza, perché indubbiamente ci sono dei vantaggi, ma non c'è convinzione. Mi fermo qui, e sull'articolo reintervengo. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Dovrò anzitutto fare attenzione al tono di voce, perché non vorrei essere equivocato da Tibaldi, che adesso interpreta i pensieri anche attraverso il tremore della voce...
A parte gli scherzi, credo che questo sia un argomento significativo e importante, perché si tratta di partire dal fallimento di una legge nazionale, cioè la legge n. 150/2000 che avrebbe dovuto regolamentare la materia degli uffici stampa, dei portavoce, eccetera, è una legge rimasta sulla carta. Sarebbe molto interessante vedere perché, ma la realtà dei fatti è che oggi questo famoso contratto per gli uffici stampa e i regolamenti applicativi della legge n. 150 non ci sono mai stati.
Devo dire che non è la prima volta che l'Amministrazione regionale si pone il problema di regolamentare i propri uffici stampa, ma per molti anni c'è stata un'attesa messianica perché ogni volta veniva detto: fra qualche settimana, fra qualche mese, fra qualche anno arriverà il regolamento applicativo e i contratti specifici per il personale degli uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni. Questo non è mai avvenuto e credo che, pur con tutti i limiti che sempre ci sono nelle norme di legge che fotografano in un certo momento la realtà, penso che il testo che noi - appositamente emendato - andremo ad approvare dell'articolo 15 è una fotografia onesta di un tentativo di mettere ordine in una situazione che fino ad oggi era legata alla prassi, alle consuetudini e non alle norme di legge. Mi riferisco in particolare al fatto che agli addetti, al Capo Ufficio stampa e al Vice Capo Ufficio stampa viene applicato il contratto giornalistico, si precisa di conseguenza che vengono pagati i contributi all'INPGI, Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti; fino ad oggi questo non avveniva o avveniva in maniera sporadica a seconda delle necessità: mi riferisco esclusivamente al pagamento all'INPGI, perché il contratto giornalistico non è mai stato applicato. Quindi credo che si debba riconoscere che il passo in avanti per chi è giornalista, come il sottoscritto, ci sia stato.
È del tutto evidente che tutto è migliorabile, ma oggi ci troviamo di fronte ad una fotografia dell'Ufficio stampa che viene effettuata, fra l'altro, in attesa del contratto - come specificato nell'emendamento - in cui il Capo Ufficio stampa è capo redattore, il Vice Capo Ufficio stampa è capo servizio, gli addetti (tre e due, Giunta e Consiglio) che fotografano in realtà, forse con la differenza per la Giunta di una unità, l'esistente.
È chiaro, Tibaldi, che immagino che nell'applicazione della norma ci sarà buon senso e si terrà conto della situazione esistente; sarebbe stato molto imbarazzante e molto rischioso rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale mettere delle norme transitorie, che non piacciono quando si fanno delle norme a regime al giudice delle leggi...
(interruzione del Consigliere Segretario Tibaldi, fuori microfono)
...la legge n. 150/2000 è rimasta una legge sulla carta, perché non ci sono amministrazioni pubbliche, basta andare a vedere - io l'ho fatto, ne abbiamo anche discusso riservatamente fra di noi alla ricerca di una soluzione ragionevole - la situazione, e l'applicazione della legge è un'applicazione a macchia di leopardo e i primi a non avere applicato, tant'è che tu hai citato Capezzone... che io trovo uno dei momenti di maggiore divertissement nel guardare i telegiornali, perché lui e Bonaiuti cercano, in 10 secondi, di dire delle spiritosaggini che smontino le tesi degli avversari politici, ma Capezzone è la dimostrazione che il portavoce non è stato applicato nella pubblica amministrazione, neppure nello Stato! Allora essendo che all'epoca ero deputato, considero, avendo seguito questa legge che è scritta male, che questa legge sia rimasta sulla carta per la semplice ragione che per tutta una serie di motivi non si è voluto applicarla, compresa la debolezza del sindacato dei giornalisti, cioè della Federazione nazionale della stampa.
Vorrei dire che forse si sarebbe potuto scegliere la procedura concorsuale, ma l'eventuale scelta della procedura concorsuale avrebbe ridotto ulteriormente il periodo di servizio di queste persone, perché un eventuale concorso avrebbe ridotto a tre gli anni di servizio, naturalmente nella tesi che il tempo indeterminato è altra cosa e non è un tema di cui stiamo discutendo adesso, i cinque anni non revocabili per gli addetti rappresentano una garanzia.
Vorrei fare un'osservazione al collega Donzel che dice: noi facciamo studiare i nostri figli e poi questi si laureano e noi infiliamo negli uffici stampa delle persone che non sono laureate. Non so allo stato attuale quanti sono i giovani valdostani che si sono laureati in giornalismo, perché credo di questo parliamo... non credo che la logica sia: metto un laureato in egittologia, in etruscologia, ma credo che in un ufficio stampa, a maggior ragione, dopo aver limato le parti relazioni pubbliche, questa diventa un'attività giornalistica. Poi si dice: un'attività giornalistica con padrone, che è la pubblica amministrazione, come se i giornalisti non avessero un padrone! Qualunque giornalista è sotto un editore, se scrive su Il Giornale ha un padrone, se scrive per L'Unità ha un padrone, se è un giornalista della RAI ha un padrone; allora cerchiamo di non essere ipocriti, cioè non è che il giornalista è una specie di persone che vive in una specie di bolla di massima libertà, non è così! E potrei citare dei casi molto illustri.
Quello che vorrei dire al collega Donzel è che la riscrittura del comma 3 ha una serie di aspetti migliorativi di cui tenere conto; la questione della laurea, comparata ai 10 anni di attività... posso assicurargli che ci sono bravissimi giornalisti in Valle d'Aosta o fuori dalla Valle d'Aosta che non sono laureati. E non sono laureati perché hanno cominciato a fare i giornalisti da giovani e non hanno ritenuto di laurearsi successivamente... io sono laureato, quindi non è un caso personale... ci sono direttori di giornale che non lo sono, il famoso Enrico Mentana, che è un bravissimo giornalista, non è laureato. Quello che voglio dire è che qui si è cercato di fare una fotografia che è migliorativa, perché si dice: laurea o esperienza. Credo quindi che questa sia una norma condivisibile che migliora lo status degli Uffici stampa del Consiglio e della Giunta; poi, vorrei ripeterlo ancora, è perfettibile come tutte le norme. Magari il giorno in cui la "150" dovesse mai essere applicata, a quel punto si potrà creare un problema successivo di miglioramento.
Allo stato attuale, credo che per i colleghi che saranno impegnati in questo lavoro, la contrattualizzazione con il contratto giornalistico è un risultato importante e devo dire, perché lo ha già fatto il Presidente, che il Presidente dell'Ordine, Massimo Boccarella, è stato subito sulla palla nel tentativo di trovare una soluzione migliorativa. Sono contento se oggi l'aula darà conto di un lavoro rapidissimo che aveva come unico scopo quello di rendere migliore la norma.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Finalmente c'è un dibattito! Riconosco che sicuramente il collega Caveri deve aver messo mano all'emendamento, per difenderlo con questa passione, ma ha certamente eluso il problema che sollevava il Partito Democratico.
Intanto si cercava di stigmatizzare la questione dell'incarico fiduciario; visto che si vuole fotografare una realtà, torniamo a dire che, eccettuate le figure apicali, torniamo a parlare di Capo Ufficio stampa, Vice Capo Ufficio stampa, due figure fiduciarie di rilievo, riteniamo profondamente sbagliato che si debba procedere. Se poi vogliamo tradurlo, siamo assolutamente contrari alla lottizzazione dell'Union Valdôtaine e di tutti i posti che sono a disposizione nell'amministrazione pubblica, non so come dirglielo: se vuole glielo dico con il nome e cognome, tanto per parlarci chiaro! Riteniamo che ci debbano essere degli spazi di libertà di accesso ai posti di lavoro, anche di qualità, come quelli offerti da un ufficio stampa della Regione che sono posti di qualità, di prestigio. Qualsiasi cittadino senza la tessera in tasca di nessun partito ha diritto di fare un concorso pubblico e di accedere a quei posti e dimostrare di saper fare bene quel lavoro.
Quanto alla seconda questione, quella del titolo di studio, non mi sono mai permesso di dire che ci siano persone che non sanno fare meglio dei laureati; ma, come è avvenuto per quel bravissimo avvocato napoletano che dopo 10 anni di esercizio nobile della sua attività è stato scoperto non in possesso della laurea e gli è stato detto che non poteva fare l'avvocato, così va che in una società si cerca di mettere dei paletti, non tanto per quelli che hanno già acquisito esperienze in passato, ma per motivare quella parte di società che non è più motivata a fare alcunché, preferisce fare altro, finché si trova ad una certa età senza aver fatto un normale percorso scolastico.
Se i messaggi che arrivano sono quelli che non devi superare un concorso, quindi hai fatto tanta esperienza e ti cimenti anche con un laureato, cioè sei un Leonardo da Vinci, sei un Leopardi, sei un autodidatta, c'è un concorso pubblico difficilissimo, sfidi il laureato e vinci la gara... no, qui si dice che tu sei uno che è amico del potere e il potere di nomina è una cosa diversa. Si dice che la laurea è uno stimolo per quei giovani che stanno fuori, perché dicono: se voglio accedere a quegli incarichi devo per forza essere motivato a fare qualcosa. In passato era sufficiente la quinta elementare, abbiamo istituito l'obbligo della terza media, adesso stiamo cercando di innalzare l'obbligo scolastico, l'Europa ci parla di obblighi scolastici elevati fino a 18 anni, e noi continuiamo a far accedere ad importanti ruoli delle persone che sono prive di titoli; quindi non creiamo quell'emotività sociale per raggiungere certi traguardi. Questa è la nostra opinione... vogliamo tenerci i nostri giovani tranquilli e beati nei bar? Teniamoceli tranquilli e beati nei bar!
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente.
Due considerazioni ulteriori, prendendo atto dei miglioramenti che i primi quattro emendamenti portano all'articolo 15; però vorrei fare solo chiarezza, ogni tanto facendo un po' di confusione si perde lo stato dell'arte. Ad oggi le figure dirigenziali sono già direttamente scelte dal Presidente della Regione: direttore e capo servizio. Il collega Caveri prima citava i giornalisti che hanno tutti un padrone; la nostra perplessità fondata è che quanto meno le professionalità interne all'Amministrazione, le risorse che hanno maturato delle professionalità all'interno degli Uffici stampa della Presidenza della Regione e del Consiglio, abbiano la possibilità di essere valorizzate, quindi non andare a cercare delle risorse fuori, ecco perché siamo contrari ai tre addetti ulteriormente inseriti in questo articolo; è lì che non sono d'accordo sui padroni. Non li vogliamo i padroni sugli addetti, perché abbiamo all'interno delle professionalità: ecco perché, da una parte, capiamo le migliorie che avete portato sull'articolo 15 per quanto riguarda la forma, ma le modifiche di sostanza rimangono, oltre le due figure apicali, le due figure dirigenziali, cioè alla scelta discrezionale da padrone sugli addetti, a scapito delle figure interne che in questi anni hanno acquisito delle professionalità.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
"b) alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;".
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 è soppressa.
Même résultat.
Je soumets au vote l'amendement n° 3 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Al comma 2 dell'articolo 15, le parole: "di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69".
Même résultat.
Je soumets au vote l'amendement n° 4 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. L' ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 è soppresso.
Même résultat.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe ALPE et du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 15 le parole: ", e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre" sono soppresse.
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 7
Contre: 23
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. II responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.".
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Al comma 4 dell'articolo 15, le parole: "salve eventuali deroghe consentite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico" sono sostituite dalle seguenti: "salva autorizzazione dell'ente di appartenenza".
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Al comma 4 dell'articolo 15, come modificato dall'emendamento n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.".
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi sur l'article 15.
Tibaldi (PdL) - L'articolo 15, nonostante le modifiche adesso approvate a maggioranza, non recepisce la legge n. 150; è una miscellanea di situazioni e di interessi che sono stati composti e ricomposti a seconda di certe convenienze, cioè la convenienza è quella di avere delle persone che più che la loro professionalità nel campo dell'informazione esprimono la fedeltà ad un principio e ad un'idea. È questa per noi la ragione fondamentale per la quale non possiamo votare favorevolmente questa norma, e non possiamo votarla non perché - come dice il collega Caveri - la legge n. 150 è sulla carta; la legge n. 150 magari l'ha votata anche lei nel 2000, l'ha anche emendata, l'ha vissuta se era presente nel suo ruolo alla Camera, magari è stato protagonista, non dico in prima persona... la legge n. 150 come la vituperata legge n. 133/2009, meglio conosciuta come "Brunetta", mi sembra che sia quasi snobbata in quest'aula da qualcuno! E poi abbiamo visto la fine che ha fatto la "Brunettina", che è stata falcidiata perché non aveva il supporto giuridico per sostenerne la validità e la vigenza!
Quello che lei diceva prima, Caveri, che penso ci sarà il buon senso nel confermare... qui non si ragiona per buon senso, per confermare una posizione, qui si ragiona sulla base di norme e io rileggo la norma n. 6 della "150" che parla di conferme vere e proprie, che parla di amministrazioni che definiscono nell'ambito del proprio ordinamento gli uffici, il personale e i limiti delle risorse disponibili. Queste sono voci di spesa, Caveri; di conseguenza, entreranno in quel budget al quale dovranno far fronte non solo l'Amministrazione regionale, che è ricca, opulenta e quindi ha risorse disponibili, ma anche le piccole comunità locali se vorranno dotarsi, in forma singola o associata, di queste strutture. Mettiamoci in testa che se c'è una legge che fissa dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in qualche maniera dovranno essere rispettati. Ho apprezzato l'elogio che ha fatto della "Brunetta" il collega Donzel, perché pone dei principi di efficacia e di efficienza e cerca di chiudere delle storture all'interno della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda la selezione preventiva, è naturale che ci sia una selezione preventiva per gli addetti giornalisti. Penso - forse di nuovo Donzel lo citava perché mi ha ricordato un'interpellanza che il nostro gruppo ha presentato qualche mese fa - ai precari, la stabilizzazione dei precari nei vari settori: quante volte devono sottoporsi a prove selettive per essere riconfermati nello svolgere la medesima attività che ormai conoscono a menadito, di cui hanno acquisito tutte le procedure... questi qua no, i giornalisti possono essere pescati dall'albo nazionale e contrattualizzati per cinque anni e così ci rimangono fino alla fine del loro periodo. È stata tolta la possibilità di revoca con l'emendamento n. 4. Ci sono delle incongruenze che sono macroscopiche, Caveri, lei che è giornalista professionista l'avrà aggiustata in qualche maniera, ma di fatto certe volte il taccone viene fuori peggiore del buco! Ha fatto riferimento all'INPGI: non è che improvvisamente il legislatore valdostano si sia accorto che è bene contrattualizzare i giornalisti presenti secondo i canoni di quell'istituto di previdenza specifico, ma perché abbiamo avuto una visita ispettiva dell'INPGI che ci ha anche sanzionato come Regione. Questo dobbiamo dirlo, cioè come sosteneva il collega Lattanzi, noi inseguiamo gli eventi che ci superano, così abbiamo fatto con la "Brunetta", adesso l'INPGI entra perché siamo in una situazione di sanzione e cerchiamo di tacconare per quanto possibile, non perseguendo quei quattro termini che mi sono segnato quando parlavate in dibattito generale di centralità, trasparenza, efficienza ed economicità, ma semplicemente di opportunità! Quindi non è sostenibile, Presidente Rollandin e colleghi consiglieri, che questo articolo che è un solo articolo, ma veramente denso di importanza politica, passi con queste finte modifiche quasi... non dico nell'indifferenza, ma come se fosse uno dei 77 articoli contenuti in questa legge.
La legge n. 150 è stata recepita da alcune Regioni e realtà locali, cito Trento; è vero, a macchia di leopardo, è vero quello che diceva anche il Presidente, qualcuno ha esagerato, non fissando dei limiti al numero degli addetti; la Sicilia è un esempio deteriore, ma noi cerchiamo di non guardare gli esempi deteriori, guardiamo agli esempi più virtuosi - lo si fa anche con la manovra economica -, cerchiamo di guardare a chi è più virtuoso di noi, non a chi ha più difficoltà ad applicare le norme in senso corretto e anche proficuo nel vero senso della parola. Trento ha previsto procedure concorsuali e per gli addetti e per il capo ufficio stampa, perché il capo ufficio stampa, come quello di Palazzo Chigi...va bè, quello di Palazzo Chigi è fiduciario, ma tutta la struttura sottostante non è che viene trascinata via con Berlusconi o Prodi che cambiano! Caveri, lei sa meglio di me che non funziona così, ci sono i livelli apicali, lo ha anche riconosciuto una sentenza della Corte costituzionale, ha modificato la "legge Frattini" che ha introdotto lo spoil system, che i livelli apicali possono essere cambiati, ma i livelli sottostanti, ovvero i dipendenti autentici, normalmente sono inseriti nell'organico della pubblica amministrazione e vi accedono secondo una norma generale, salvo deroghe, elusioni o addirittura violazioni che poi vengono represse tramite pubblico concorso.
Noi abbiamo fatto una miscellanea tutta valdostana sulla quale le criticità le abbiamo evidenziate e le manteniamo nonostante il suo autorevole intervento.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Credo che chi è intervenuto prima di me, il collega Caveri, abbia già spiegato tutto di questa legge; vorrei solo ricordare due aspetti. L'alternativa alla scelta fiduciaria era quella concorsuale o comunque se doveva essere per un certo periodo, dovevi fare una selezione per tre anni e poi rinnovare la selezione come avviene per tutti i precari. Ricordo che alcune leggi, non della Sicilia, parlano espressamente: il numero dei giornalisti di cui al comma 2 non può essere superiore a tre per la Giunta e per il Consiglio; detta individuazione può essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta da parte rispettivamente della Giunta e del Consiglio. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al comma 1 la Giunta può assumere non più di 12 giornalisti iscritti all'ordine, e così via, senza nessun concorso. Questa è la Regione Lombardia. Non abbiamo citato il profondo sud, la Regione Lombardia, e non è in violazione della "150".
Capisco che ci siano delle giuste perplessità; riconfermo tutto quello che ho detto sul ruolo dell'Ufficio stampa, che deve essere il più possibile legato ad un'informazione corretta, ma con questa logica siamo andati ad individuare quello che era possibile, tenendo conto di un mandato che è fiduciario e dura cinque anni. Di più, obiettivamente, era difficile fare in questo momento.
Président - Je soumets au vote l'article 15 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 15
(Ufficio stampa)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:
a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
d) alla promozione dell'immagine dell'ente;
e) alla redazione di servizi on-line.
2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale.
3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. II responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.
4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.
5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 17: même résultat. Article 18: même résultat. Article 19: même résultat.
A l'article 20 il y a l'amendement n° 8 proposé par le Président de la Région et la majorité qui est presque égal à l'amendement n° 8 du groupe ALPE et du Partito Democratico. Puis nous avons l'amendement n° 9 du groupe ALPE et du Partito Democratico.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per dire che in effetti abbiamo, con questo emendamento, accolto le sollecitazioni presentate in commissione da parte del collega Chatrian ed altri, quindi riprende pari pari quella che era una preoccupazione per il fatto della carenza di criteri, perciò abbiamo inserito i criteri. Sull'altro emendamento del collega Chatrian, invece, annuncio che non lo voteremo.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie, Presidente.
Sono simili, adesso, criteri di valutazione delle candidature e richiesta di criteri di scelta, ma decidiamo solo quali dei due... nella sostanza, diciamo, sintetizzano la volontà di inserire nel nostro emendamento n. 8... l'emendamento n. 8 del Presidente della Regione è più completo, forse, ma nella sostanza non modifica; quindi ritiriamo il nostro emendamento n. 8 e votiamo la modifica proposta dal Governo regionale.
Per quanto riguarda l'altro nostro emendamento, mi ripeto per l'ennesima volta per chi ha ancora voglia di ascoltarci, questa modifica avrebbe creato le condizioni per modificare, e non è così buttato sul tavolo tanto per introdurlo, in quanto prende recepimento dalla "165/2001" a livello nazionale, dove l'indirizzo sugli incarichi di funzioni dirigenziali nel comma 5 bis suddivide molto bene, e anche a ragion veduta, una percentuale più alta legata al primo livello, quello più vicino agli obiettivi dell'amministratore, del politico eletto, quindi di trait d'union fra direzione politica e direzione applicativa e amministrativa; ecco perché la percentuale è più alta, e invece è inferiore la percentuale di incarichi esterni sul secondo livello, perché si presume che all'interno del blocco dell'organizzazione chi per concorso lavora all'interno del comparto unico dell'Amministrazione regionale può ricoprire la carica di secondo livello.
In sintesi, il nostro emendamento andava nella direzione di avere una percentuale inferiore sugli incarichi esterni, invece l'intenzione dell'impianto della "94" è quella di mantenere il 15 percento sul blocco dei dirigenti, e ci sembrava non solo interessante, ma doveroso, in un'ottica di direzione diversa rispetto a quella preconfezionata dal Governo regionale.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Solo per chiarire che la "165" prevede il 10 percento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 percento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Noi, come molte altre Regioni, abbiamo messo il 15 percento senza specificare fra prima e seconda fascia, perché questa rigidità può creare dei problemi nell'ambito delle esigenze organizzative. Posso benissimo avere nella prima fascia la non copertura del 10... non ho bisogno del 10 perché ho all'interno tutte le competenze e non ricorro all'esterno, ma magari ho bisogno della seconda fascia. Quindi se metto fisso 10 e 5, o 10 come dice la legge nazionale e 8, che è ancora superiore, mi trovo con questa rigidità. Solo per spiegare che non c'è un motivo diverso, se non organizzativo, che impedirebbe una gestione ottimale delle risorse esterne. Grazie.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Solo per chiarezza, Presidente. Il 15 percento, come inserito da voi nel disegno di legge, dà la possibilità di incaricare esternamente, quindi non sono fiduciari, sono dirigenti esterni, 17-18-19 figure circa, mi passi la percentuale.
L'incarico di funzioni dirigenziali ai sensi della "165/2001" cosa indica? Il 10 percento del primo livello sono circa due persone, perché di primo livello ce ne sono circa una ventina; per quanto riguarda il secondo livello sono molti di più, un centinaio e il 5 percento di 100 sono 5; la sommatoria, così come abbiamo presentato l'emendamento, andava nella direzione di circa 8 persone esterne. La direzione proposta dal Presidente Rollandin è più del doppio... questa è la sintesi!
Mi spiace, noi abbiamo una copia della "165", ma parla del 10 percento del primo livello e del 5 del secondo, ma 8 che sia anche del secondo cambia poco, però la ricaduta è molto diversa. La vostra proposta dà la possibilità di incaricare 18 fiduciari esterni, la nostra proposta dà la possibilità di incaricare 8-9 figure.
Président - L'amendement n° 8 du groupe ALPE et du Partito Democratico est retiré; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Al comma 4 dell'articolo 20 le parole: "e le competenze richieste" sono sostituite dalle seguenti: ", le competenze richieste e i criteri di valutazione delle candidature".
Je soumets au vote l'amendement n° 8 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Al comma 4 dell'articolo 20, le parole: "e le competenze richieste" sono sostituite dalle seguenti: ", le competenze richieste e i criteri di scelta".
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Benin, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe ALPE et du Partito Democratico, qui récite:
Emendamento
Il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a personale esterno all'ente nei casi di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale di primo livello, e del 5 per cento della dotazione organica dirigenziale di secondo livello.".
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 7
Contre: 23
Abstentions: 3 (Benin, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 20 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 20
(Criteri generali per il conferimento degli incarichi)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura organizzativa interessata, delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze dirigenziali eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti all'incarico da conferire.
2. L'attribuzione degli incarichi è assicurata mediante l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, tenuto conto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture e delle competenze specialistiche richieste in relazione ai singoli incarichi da conferire. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano e delle risorse di cui il dirigente preposto può avvalersi.
4. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ente rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti dirigenziali che si rendono disponibili, le competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e le valuta.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a personale esterno all'ente nei casi di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.
6. Resta ferma la disciplina specificamente prevista per i segretari degli enti locali dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), ai quali le disposizioni del presente capo si applicano in quanto compatibili con l'ordinamento per essi previsti dalla predetta disciplina.
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 3 (Benin, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 21: même résultat. Article 22: même résultat. Article 23: même résultat. Article 24: même résultat. Article 25: même résultat. Article 26: même résultat. Article 27: même résultat. Article 28: même résultat. Article 29: même résultat. Article 30: même résultat. Article 31: même résultat. Article 32: même résultat. Article 33: même résultat. Article 34: même résultat.
Sur l'article 35 il y a une correction parce qu'il est écrit: "Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentanza", en réalité c'est: "di rappresentazione"; c'est une correction formelle, donc seulement pour en prendre acte, comme ça, quand on votera la loi, l'approbation sera déjà comprise. Article 35: même résultat.
Article 36: même résultat. Article 37: même résultat. Article 38: même résultat. Article 39: même résultat. Article 40: même résultat. Article 41: même résultat. Article 42: même résultat. Article 43: même résultat. Article 44: même résultat. Article 45: même résultat. Article 46: même résultat. Article 47: même résultat. Article 48: même résultat. Article 49: même résultat. Article 50: même résultat. Article 51: même résultat. Article 52: même résultat. Article 53: même résultat. Article 54: même résultat. Article 55: même résultat. Article 56: même résultat. Article 57: même résultat. Article 58: même résultat. Article 59: même résultat. Article 60: même résultat. Article 61: même résultat. Article 62: même résultat. Article 63: même résultat. Article 64: même résultat. Article 65: même résultat. Article 66: même résultat. Article 67: même résultat. Article 68: même résultat. Article 69: même résultat. Article 70: même résultat. Article 71: même résultat. Article 72: même résultat. Article 73: même résultat. Article 74: même résultat. Article 75: même résultat.
A l'article 76 il y a l'amendement n° 9 proposé par le Président de la Région et la majorité, qui récite:
Emendamento
1. Al comma 1 dell'articolo 76, le parole: "ivi compresi quelli fiduciari" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'incarico di Segretario generale e quelli fiduciari".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 76 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 76
(Disposizioni transitorie)
1. Gli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello, ivi compreso l'incarico di Segretario generale e quelli fiduciari in essere nell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Nelle more della graduazione delle strutture organizzative dirigenziali da effettuarsi nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 17, le strutture organizzative di primo livello e quelle di secondo e di terzo livello dirigenziale sono automaticamente inquadrate, rispettivamente, al primo e al secondo livello dirigenziale, con le attribuzioni in essere e fatto salvo, per i dirigenti preposti, il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento al momento dell'inquadramento fino al conferimento del nuovo incarico dirigenziale o alla nuova graduazione; per il caso dell'istituzione di nuove strutture organizzative dirigenziali, stabili, temporanee o di progetto, la graduazione è effettuata sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I requisiti professionali previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di primo livello ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si applicano ai dirigenti già appartenenti alla qualifica unica dirigenziale con un'anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno dieci anni nella predetta qualifica.
3. Il Comitato dei garanti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica sino alla naturale scadenza dell'incarico conferitogli.
4. La Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 è costituita entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto della predetta Commissione, provvedono a definire il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al capo IV del titolo II in modo da assicurarne la piena operatività a partire dal 1° gennaio 2012. Nelle more della definizione del predetto sistema, la valutazione dei dirigenti e del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti e dei modelli innovativi di valutazione eventualmente introdotti in via sperimentale e progressiva ai sensi dell'articolo 31. A far data dal 1° gennaio 2011, la valutazione del personale dirigenziale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata dai rispettivi organi di direzione politico-amministrativa, su proposta della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36.
5. Le disposizioni di cui al titolo III concernenti le riserve di materia e le procedure di contrattazione, di comparto, di settore e decentrata, si applicano a far data dalla tornata contrattuale successiva al 31 dicembre 2009.
6. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, è nominato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'ARRS in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla naturale scadenza dell'incarico loro conferito. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ARRS del proprio regolamento interno ai sensi dell'articolo 53, comma 9, continua a trovare applicazione il regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
7. Le elezioni di cui all'articolo 55 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali interne ai sensi dell'articolo 55, la rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 54 è determinata con riferimento al solo dato associativo; nelle more della costituzione delle rappresentanze sindacali interne, all'esercizio delle relazioni sindacali in sede decentrata provvedono le organizzazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 54.
8. La definizione in sede contrattuale dei limiti massimi delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali e delle modalità di esercizio delle altre prerogative sindacali ai sensi dell'articolo 56 è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali a detta definizione si provvede con legge regionale. Nelle more dell'approvazione dell'accordo collettivo di cui al primo periodo o dell'emanazione della legge regionale da approvarsi in assenza dell'accordo collettivo, la materia resta disciplinata dagli articoli 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale).
9. Restano ferme, sino alla scadenza prevista nel relativo provvedimento, le autorizzazioni allo svolgimento di attività extraimpiego già rilasciate ai dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, ed in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure selettive di passaggio interno per il personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviate ai sensi dell'articolo 30bis della l.r. 45/1995, e delle relative disposizioni attuative, i cui bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Qualora la notizia dell'infrazione disciplinarmente rilevante sia stata acquisita dall'ente interessato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il relativo procedimento disciplinare è condotto e portato a conclusione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti alla medesima data.
Conseillers présents: 33
Votants: 29
Pour: 22
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 77: même résultat.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 23
Contre: 7
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.