Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1278 del 23 giugno 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1278/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea)".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"1bis. Gli enti di cui al comma 1 provvedono alla copertura economica dell'intero costo dei servizi organizzati e gestiti.".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997, le parole: ", con preferenza per le società concessionarie dei relativi sub-bacini," sono soppresse.

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 6)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolazione e l'organizzazione del sistema del trasporto pubblico locale nel territorio regionale;".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) l'indicazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità degli utenti, i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, e le modalità con cui devono essere erogati;".

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"c) l'individuazione delle tipologie e delle modalità di sviluppo dei servizi integrativi;".

4. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997, le parole: "non superiori al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori al 4 per cento".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 24)

1. L'alinea del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, di concerto con le parti sociali, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, può concedere, con oneri a carico della Regione, la gratuità per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV o degli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale, come individuati dal piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6, e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:".

2. Il comma 5bis dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogato.

Articolo 5

(Modificazione al titolo del capo V)

1. Il titolo del capo V della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: "SERVIZI INTEGRATIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 53)

1. L'articolo 53 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

(Definizione)

1. Al fine di soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai servizi minimi, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di persone, di migliorare le condizioni del traffico e di disincentivare l'uso del mezzo privato, la Regione, anche su iniziativa o proposta degli enti locali, in forma singola o associata, di aziende, di poli scolastici o di altri soggetti interessati, definisce, coordina e autorizza servizi di trasporto integrativi del trasporto pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione dei poli scolastici, possono partecipare, eventualmente anche in via totalitaria, al costo dei servizi di cui al presente capo con finalità di sostegno alla mobilità pubblica.

3. I servizi integrativi del trasporto pubblico sono distinti in:

a) servizi integrativi di linea;

b) servizi integrativi non di linea;

c) servizi integrativi a chiamata.

4. I servizi integrativi di linea e i servizi integrativi a chiamata, come definiti nel piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6, sono affidati con le procedure di cui all'articolo 10, nell'ambito delle concessioni di cui all'articolo 7.".

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 54)

1. La rubrica dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente: "Servizi integrativi di linea".

2. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997, le parole: "i nuovi servizi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi integrativi di linea".

4. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 29/1997 è abrogato.

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 54bis)

1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 29/1997, come modificato dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Articolo 54bis

(Tipologia di servizi integrativi di linea)

1. I servizi integrativi di linea, comunque rivolti alla totalità degli utenti, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) servizi specifici effettuati con autobus e creati per specifiche esigenze di mobilità di lavoratori e studenti;

b) servizi a spola effettuati con autobus che collegano con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, eventualmente conseguenti ad interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a tre mesi;

c) servizi occasionali effettuati con autobus e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, di durata comunque non superiore a tre mesi;

d) servizi di ski-bus effettuati con autobus all'interno di un comprensorio turistico e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci;

e) servizi in assuntoria effettuati con autovetture o con piccoli autobus, su percorsi e con orari prestabiliti, per soddisfare le esigenze di trasporto di scolari e studenti da luoghi disagiati di residenza al luogo di studio e viceversa;

f) servizi turistici effettuati con autobus all'interno di un comprensorio turistico per esigenze di mobilità turistica e per collegamenti con le aree circostanti, aventi carattere di stagionalità;

g) servizi sperimentali effettuati con autobus o con autovetture e finalizzati all'accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a dodici mesi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi di linea.".

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 54ter)

1. Dopo l'articolo 54bis della l.r. 29/1997, inserito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Articolo 54ter

(Definizione del corrispettivo)

1. Per i servizi integrativi di linea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può erogare un corrispettivo complessivo pari al massimo di quello chilometrico previsto dal contratto di servizio, maggiorabile fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 54bis, comma 1, lettera e), per i quali l'importo può essere superiore al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio.".

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 54quater)

1. Dopo l'articolo 54ter della l.r. 29/1997, inserito dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 54quater

(Partecipazione economica per i servizi di ski-bus e servizi in assuntoria)

1. I servizi di ski-bus e i servizi in assuntoria di cui all'articolo 54bis, comma 1, lettere d) ed e), possono essere richiesti dagli enti locali e da altri soggetti interessati mediante istanza alla struttura regionale competente in materia di trasporti, con l'impegno di coprire il 50 per cento del corrispettivo per l'espletamento del servizio proposto.

2. Le tariffe applicate agli utenti sono equiparate alle tariffe del servizio di linea.

3. Il corrispettivo per i servizi in assuntoria è determinato, nell'ambito delle procedure di gara di cui all'articolo 10, quale multiplo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario individuato.

4. Il transito degli autoveicoli relativi al servizio in assuntoria è autorizzato anche su strade non classificate come regionali o comunali ai sensi di legge, purché dichiarate agibili e con il consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.".

Articolo 11

(Inserimento dell'articolo 55bis)

1. Dopo l'articolo 55 della l.r. 29/1997, abrogato dall'articolo 16, è inserito il seguente:

"Articolo 55bis

(Tipologia di servizi integrativi non di linea)

1. I servizi integrativi non di linea si suddividono in:

a) servizi per disabili;

b) servizi di taxi-bus;

c) servizi di car-sharing;

d) servizi di car-pool.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi non di linea.

3. I servizi integrativi non di linea sono assegnati a soggetti individuati sulla base della normativa comunitaria e statale vigente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri.".

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 56)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, dopo la parola: "invalido" è inserita la seguente: "civile".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, dopo la parola: "invalido" è inserita la seguente: "civile".

3. Al comma 1bis dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, le parole: "di particolare gravità, anche derivanti da una temporanea condizione di" sono sostituite dalle seguenti: "di temporanea".

4. Il comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio medesimo.".

Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 59)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, anche sulla base delle richieste di enti locali o di altri soggetti interessati, le aree non incluse nel piano di bacino di traffico in cui sono attivabili servizi integrativi a chiamata.".

2. Il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"3. Le tariffe dei servizi integrativi a chiamata sono determinate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tariffe dei servizi di linea incrementabili in rapporto alla specificità e alla periodicità del servizio.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3bis. Per i servizi integrativi a chiamata il costo unitario orario è definito con deliberazione della Giunta regionale sulla base del corrispettivo unitario risultante dall'aggiudicazione al concessionario individuato per il sub-bacino territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di gara di cui all'articolo 10.".

Articolo 14

(Modificazioni all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Sono definiti di taxi-bus i servizi convenzionati con la Regione, con enti locali e con altri soggetti interessati, finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano, suburbano, rurale o turistico in periodi temporali o aree territoriali non servite adeguatamente dal trasporto pubblico di linea.".

2. Il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'onere a carico della Regione nell'ambito di convenzioni stipulate da enti locali o da altri enti interessati con i titolari dei servizi di cui al comma 2. Il predetto onere non può comunque superare il 30 per cento del costo complessivo del servizio.".

Articolo 15

(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

(Servizi di car-pool)

1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro luogo, ottimizzando l'occupazione e l'impiego dell'automobile.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono i servizi di car-pool anche mediante apposite convenzioni con aziende operanti nel territorio regionale, definendo apposite misure di sostegno quali, in particolare, la riserva di aree gratuite di sosta e di parcheggio.".

Articolo 16

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 55, 57, 58, 61 e 64 della l.r. 29/1997 sono abrogati.

Articolo 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Prima di passare all'esame del disegno di legge articolo per articolo, volevo comunicarvi che è stata depositata alla Presidenza l'ultima versione della risoluzione, la cui prima edizione è uscita questa mattina, e porta la firma dei componenti della II Commissione e di tutti i Capigruppo, verrà discussa come punto n. 24.1.

Passiamo ora all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 90.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 35

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 7 (Benin, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Article 2: même résultat.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 35

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 35

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat.

A l'article 8 il y a l'amendement proposé par le PD et le groupe ALPE.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. L'emendamento è il seguente: "Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 54bis, inserito dall'articolo 8 del disegno di legge n. 90, è inserita la seguente: "bbis) servizi effettuati con autobus che collegano i principali centri abitati della Regione con gli aeroporti più vicini". Più volte abbiamo chiesto all'Assessore di potenziare i servizi con l'aeroporto di Torino, perché già non abbiamo l'aeroporto qui, in più mi sembra che l'Assessore mi avesse detto che era stata tolta anche l'unica corsa esistente, chiediamo gentilmente se sia fattibile invece rimetterla e potenziarla. Grazie.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Due considerazioni, la prima: dal punto di vista giuridico, è un emendamento non accoglibile, perché questo tipo di proposta esula le competenze dell'Amministrazione regionale, perché sicuramente sull'aeroporto di Torino potremmo immaginare... ma la dizione è: "gli aeroporti più vicini". C'è un plurale, quindi Torino forse sì, Milano e Ginevra sicuramente no, perché sono tutte concessioni a livello statale. Quando ci sono tre Regioni, sono delle concessioni statali, quando ci sono più Stati, sono internazionali, quindi anche queste concessionabili dallo Stato, quindi, dal punto di vista formale, è inaccoglibile.

Dal punto di vista pratico, la risposta non è nel fare un servizio che abbiamo visto, abbiamo avuto modo di parlarne qua, scontenta tutti; per fare un servizio che accontenti la popolazione, dovremmo aumentare il costo di milioni e di milioni di euro, non credo sia possibile fare oggi una scelta di questo tipo. La scelta è sicuramente valorizzare dei collegamenti con della logica di noleggio, con una logica puntuale per poter dare delle risposte soprattutto al sistema turistico. Questo emendamento quindi non è accoglibile, ma nell'ambito del piano per quel che è dei collegamenti aeroportuali c'è, da un lato, l'entrata in funzione dell'aeroporto di Aosta che darà delle risposte per quel che è del collegamento con Roma, per quelle che sono le esigenze turistiche la soluzione del noleggio, quindi voto contrario.

Président - Je soumets au vote l'amendement proposé par le groupe PD:

Conseillers présents: 35

Votants: 31

Pour: 8

Contre: 23

Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 35

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat. Article 12: même résultat. A l'article 13 il y a l'amendement proposé par les groupes ALPE et PD.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Il nostro emendamento va nella direzione da noi auspicata precedentemente. Come vedete, l'emendamento va ad abrogare il sub-bacino territorialmente competente, quindi individuare all'aggiudicazione un concessionario.

Vorrei fare qualche considerazione, anche se le considerazioni di merito e di sostanza le ho fatte poc'anzi. Non ci interessano le barriere, non ci interessano le sollecitazioni sia ben chiaro: ci interessa un piano del traffico che funzioni bene, un piano del traffico dove ci sia un concessionario unico, riteniamo importante un referente unico, una semplificazione per il controllo e per l'integrazione. Reputiamo anche di far crescere le nostre aziende piccole o grandi che siano, perché il mondo va nella direzione di creare le condizioni per consorziarsi, non siamo noi a sollecitare e ad indirizzare sia ben chiaro, ma non utilizziamo per favore terminologie di "multinazionali" o quant'altro, quando proprio oggi è stato utilizzato più volte il termine "criteri" da 6 a 3, perché riteniamo più... allora perché non da 6 a 1, perché le motivazioni... perché non le motivazioni... A nostro avviso, questo è un punto di forza e di chiarezza, non scientifico, come ho detto prima, e non mi attacco alle perplessità del collega Donzel legate alla media, bassa o alta Valle, ma scientificamente programmato sulla carta. Questo emendamento va in quella direzione per creare le condizioni di avere un concessionario unico per il nostro piccolo bacino.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Solo una battuta, perché, visto il confronto serio in quest'aula, dove si sono ascoltati ragionamenti corretti, penso che tutti qui si parli in buona fede... quindi questo tentativo di strumentalizzare la messa in discussione dell'organizzazione dei bacini riferendo come al solito: "noi siamo i campioni degli interessi delle imprese locali valdostane", quindi qua qualcuno sta danneggiando, questo non lo accetto, non è così che è impostata la cosa, perché mi stupirebbe alquanto se i bacini, i tre, fossero disegnati specificamente per qualche azienda. È proprio quello che le ho chiesto: non è che ha disegnato questi bacini in funzione delle aziende? Lei mi risponde, Assessore: "non vogliamo aprire alle multinazionali", ma allora li ha disegnati ad hoc? Noi invece pensiamo che proprio il bacino unico risponda ancora di più ad una necessità di liberare la possibilità che le aziende locali si organizzino loro certi servizi e siano forse più liberi, ossia dipende da come la si prende dal punto di vista con cui si guarda a questa cosa, anzi probabilmente, almeno dal punto di vista del PD, mi sembra che dare la possibilità a queste aziende di consorziarsi e di razionalizzare fra di loro certi servizi era venire incontro ad un'esigenza delle aziende valdostane. Qui tutti si lavora nell'ottica di difendere il lavoro in Valle d'Aosta e le imprese valdostane, magari si hanno punti di vista diversi, in questo momento la maggioranza ritiene dal suo punto di vista che sia quello prevalente, però intendiamoci: non facciamo della demagogia spicciola, altrimenti da qui in avanti ce ne sarà da dire sull'intervento delle multinazionali.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Solo nell'ambito del confronto, perché non ci siano dei dubbi. I numeri hanno una chiarezza esemplare, abbiamo semplicemente detto che non vorremmo creare le condizioni perché possano partecipare solo le multinazionali e lo ribadisco, caro Donzel, nel senso che mettendo 3 sub-bacini possono partecipare tutti. Dal punto di vista matematico e lessicale, quindi c'è una differenza enorme, nessuna demagogia, nel più ci sta il meno; quindi, creando 3 sub-bacini, si può aprire un ventaglio infinito. Se andiamo verso altre direzioni, mettiamo dei limiti che, stante i numeri attuali, scenari che vedete voi, io non li vedo, però sicuramente potete vedere oltre, ma ad oggi sicuramente creiamo delle barriere che per tutta una serie di aziende sono insormontabili, semplicemente questo. Questa scelta non impedisce a nessuno di partecipare, quindi votiamo contro.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Chiedo la votazione segreta, Presidente, a nome del gruppo ALPE.

Président - Je soumets au vote, par votation secrète, l'amendement proposé par les groupes ALPE et PD, qui récite:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della 1.r. 29/1997, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3bis. Per i servizi integrativi a chiamata il costo unitario orario è definito con deliberazione della Giunta regionale sulla base del corrispettivo unitario risultante dall'aggiudicazione al concessionario, nell'ambito delle procedure di gara di cui all'articolo 10.".

Conseillers présents: 35

Votants: 33

Pour: 12

Contre: 21

Abstentions: 2

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 35

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.

Président - Article 14: même résultat. Article 15: même résultat. Article 16: même résultat. Article 17: même résultat.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 35

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil approuve.