Oggetto del Consiglio n. 1190 del 12 maggio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1190/XIII - Proposta di regolamento: "Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12".
CAPO I
ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 1
(Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale)
1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado;
d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);
h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.
5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.
7. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.
Articolo 2
(Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 1, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.
5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.
6. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
8. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
9. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata ed analoga graduatoria per i candidati riservatari.
10. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
Articolo 3
(Assunzione a sovrintendente forestale)
1. L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove, scritte o teorico-pratiche, e una prova orale.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 25 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 5 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 10 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.
7. Ai fini dell'assunzione a sovrintendente forestale, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
8. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
9. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
10. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di sovrintendente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
11. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 6 e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
Articolo 4
(Assunzione ad ispettore forestale)
1. L'assunzione ad ispettore forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi i sovrintendenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 4 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite dell'8 per cento;
c) titoli vari, entro il limite dell'8 per cento.
5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.
Articolo 5
(Assunzione a funzionario forestale)
1. L'assunzione a funzionario forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo per i candidati di cui al comma 3;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
c) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;
d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della l. 230/1998;
h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di ispettore o nove anni nel profilo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;
b) idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
c) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
4. In considerazione dei particolari compiti attribuiti ai funzionari forestali del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale di appartenenza.
5. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.
6. Il bando di concorso specifica la tipologia di laurea richiesta per i posti messi a concorso.
7. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
8. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni.
Articolo 6
(Corso di formazione per l'assunzione a funzionario forestale)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, ad esclusione dei candidati appartenenti al Corpo forestale.
5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli aspiranti funzionari forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
9. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 5, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
Articolo 7
(Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale)
1. L'assunzione ad armiere del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) attestato di idoneità a svolgere l'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
e) licenza del Prefetto ad esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro a segno ai sensi dell'articolo 31 della l. 110/1975;
f) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
g) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rilasciata dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e dalla Polizia di Stato, come stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale);
h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. Il concorso ha ad oggetto almeno una prova scritta a carattere teorico-pratico, una o più prove pratiche di tiro e una prova orale.
4. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame.
Articolo 8
(Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale)
1. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti forestali e l'armiere sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a certificarne l'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:
a) accertamenti sanitari preliminari all'ammissione alle prove concorsuali per l'accesso al profilo di agente e di funzionario forestale;
b) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 2 e 6, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
c) accertamenti sanitari periodici o occasionali volti a verificare la permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;
d) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettere a) e b), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la non ammissione al concorso o la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 1, comma 7 e 5, comma 7.
4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo forestale, periodicamente con cadenza triennale, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e con cadenza biennale, dopo il quarantacinquesimo anno di età. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo forestale.
6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera d), sono eseguiti dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera c).
CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA PER I PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 9
(Assegnazione della sede di servizio)
1. Le assegnazioni del personale del Corpo forestale di cui al presente capo si intendono conferite per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11. Decorso detto periodo, il Comandante del Corpo forestale può disporre il trasferimento di sede, ad eccezione del personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età o l'anzianità contributiva massima nei successivi cinque anni.
2. Le assegnazioni degli agenti forestali di prima assunzione sono disposte presso le stazioni forestali con provvedimento del Comandante del Corpo forestale per un periodo minimo di sei anni. La scelta della sede avviene sulla base dell'ordine della graduatoria di concorso.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio disposti ai sensi degli articoli 10 e 11.
Articolo 10
(Mobilità volontaria)
1. Con circolare annuale del Comandante del Corpo forestale sono individuati i posti ai quali si intende dare copertura mediante la mobilità volontaria.
2. Gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali possono presentare domanda di mobilità al Comandante del Corpo forestale nei termini previsti dalla circolare di cui al comma 1.
3. La domanda di mobilità, vistata dal Comandante della stazione forestale di assegnazione, deve indicare:
a) i dati anagrafici;
b) la categoria, la posizione, il profilo professionale di appartenenza, la sede di assegnazione e la durata di relativa permanenza;
c) l'indicazione, secondo un ordine di preferenza, di non più di tre sedi corrispondenti a posti nella posizione e nel profilo professionale di appartenenza;
d) la situazione di famiglia.
4. Possono presentare domanda di mobilità coloro che, alla data di presentazione della medesima, hanno maturato nel Corpo forestale almeno sei anni di servizio dalla prima assegnazione o quattro anni nella sede di successiva assegnazione, ivi compresi i periodi di utilizzazione temporanea presso altre sedi o distacco disposto presso altri enti.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comandante del Corpo forestale redige la graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A. Tale allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
6. I posti individuati sono assegnati in base all'ordine della graduatoria.
7. Le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui il richiedente ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta, salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 6, il Comandante del Corpo forestale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di mobilità.
Articolo 11
(Mobilità d'ufficio e utilizzazione temporanea per esigenze organizzative)
1. La mobilità d'ufficio per esigenze organizzative è disposta dal Comandante del Corpo forestale, in particolare:
a) per la copertura dei posti individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e non coperti con la procedura di mobilità volontaria;
b) per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità ambientale o derivanti dalla presenza di soggetti, non collocati in aspettativa per mandato politico, che ricoprono una carica elettiva in un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione.
2. Il Comandante del Corpo forestale può disporre, per esigenze organizzative, l'utilizzazione temporanea del personale forestale in sede diversa da quella di assegnazione.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, non si applicano alle domande di mobilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), non si applicano, sino alla scadenza del relativo mandato, a chi ricopre una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione della sede di assegnazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 13
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di personale del ruolo unico regionale.
Articolo 14
(Abrogazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2002, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 8, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).
Allegato A
Sistema di punteggio per la formazione della graduatoria per la mobilità volontaria
(articolo 10, comma 5)
a) permanenza nell'ultima sede di servizio:
- per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;
b) situazione di famiglia:
1) coniugati o conviventi: 3 punti;
2) per ogni figlio convivente fino al diciottesimo anno di età: 2 punti;
3) vedovo, divorziato, separato o non coniugato con figli senza convivente:
per il primo figlio fino al diciottesimo anno di età: 4 punti;
per ogni altro figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età: 2 punti;
c) avvicinamento alla giurisdizione di origine o richiesta per comprovate esigenze familiari:
- per ogni 10 km, o ulteriore frazione pari o superiore a 1 km, di distanza dalla sede di servizio: 0,3 punti;
d) utilizzazione temporanea in una sede diversa da quella di appartenenza, ad eccezione delle assegnazioni disposte verso altre strutture del Dipartimento competente in materia di risorse naturali, o distacco presso altro ente:
- per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;
e) anzianità di servizio nel Corpo forestale della Valle d'Aosta:
- nel profilo professionale di appartenenza, per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti.
Le domande presentate da chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), precedono, in graduatoria, tutte le altre.
A parità di graduatoria, precede il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio nel Corpo forestale. Ad ulteriore parità precede il candidato più anziano di età.
Ai fini della formazione della graduatoria, sono da intendersi frazioni di mese i periodi superiori o pari a quindici giorni; i periodi inferiori non sono valutati.
Per il computo delle distanze chilometriche si fa riferimento all'elenco delle distanze chilometriche da Aosta, Piazza Deffeyes, sede dell'Amministrazione regionale, approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Crétaz.
Crétaz (UV) - Merci, M. le Président. Il primo atto concernente la nascita del Corpo forestale regionale risale al 1946 quando, con decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 532, si sancì il passaggio alla Regione Valle d'Aosta del Comando Gruppo del Corpo forestale di Aosta. L'istituzione vera e propria del Corpo forestale regionale dovrà tuttavia attendere l'anno 1968 quando, con legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, venne istituito il "Corpo forestale valdostano" posto alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, con l'attribuzione di compiti di tutela del patrimonio forestale, di protezione della fauna, di sorveglianza sulla caccia e sulla pesca e di supporto all'attività agricola. In varie fasi successive si ebbero delle revisioni dell'ordinamento e del funzionamento del Corpo forestale con l'emanazione della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 che affidava al Corpo, oltre a funzioni tecniche connesse alla gestione delle foreste e a importanti funzioni di sostegno alla nascente Protezione civile, compiti di polizia volti alla sorveglianza e tutela dell'ambiente naturale. Con la nuova normativa si attribuiva ai membri del Corpo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, oltre a quello di agenti di Polizia giudiziaria (guardie forestali) e di ufficiali di Polizia giudiziaria (brigadieri e marescialli). Attualmente il Corpo forestale fa riferimento alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale", che è stata di recente integrata con legge regionale 24 maggio 2007, n. 9.
La pianta organica del Corpo prevede: 24 ispettori, 35 sovrintendenti, 95 agenti, 1 armiere e 2 funzionari per un totale di 157 persone. A capo del Corpo, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2007, n. 9 è nominato un comandante (nominato ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) e un vicecomandante. Attualmente il Corpo si trova in situazione di carenza di personale. Devono essere integrati 11 posti di brigadiere (è in corso la preparazione al concorso) e 21 posti di agente, nonché 1 posto di ispettore e 2 posti di funzionario. La struttura del Corpo è composta dal 1° maggio 2010 da un comando centrale e da 14 stazioni forestali (prima dell'accorpamento di Pré-Saint-Didier e Morgex e di Pontboset e Pont-Saint-Martin erano 16) distribuite sul territorio regionale. Le stazioni sono: Pré-Saint-Didier, Arvier, Villeneuve, Aymavilles, Etroubles, Valpelline, Aosta, Nus, Châtillon, Antey-Saint-André, Verrès, Brusson, Pont-Saint-Martin, Gaby. Grazie ad una presenza capillare sul territorio, la struttura è particolarmente adatta ad un puntuale controllo del territorio, che si esplica mediante interventi di tutela, con l'applicazione di norme legislative regionali, statali e comunitarie, e di pronto intervento al verificarsi di eventi calamitosi, quali gli incendi boschivi, le frane, le valanghe, le alluvioni, i fenomeni di inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, e in qualsiasi altra situazione di emergenza ambientale.
In particolare spettano al Corpo forestale la sorveglianza, la tutela e la gestione del patrimonio forestale (circa 100.000 ettari di bosco di cui circa il 50 per cento di proprietà pubblica, ossia di Comuni e consorterie), la tutela della flora e della fauna inferiore, la sorveglianza, la tutela e la gestione della fauna e del patrimonio ittico, la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali protette, la prevenzione e la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, il rilievo dei dati climatici e nivologici, finalizzato alle previsioni di eventi meteorici critici e dei fenomeni valanghivi, il monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie, la partecipazione alle attività di protezione civile, il monitoraggio della rete dei sentieri, la sorveglianza e la prevenzione degli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo, i controlli delle certificazioni CITES, in stretto rapporto con il Corpo forestale dello Stato (ossia il controllo e la repressione della commercializzazione di piante e animali in via di estinzione, compresi nelle liste della Convenzione internazionale di Washington), l'applicazione del vincolo idrogeologico (ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), la didattica forestale e le attività di polizia forestale ed ambientale.
II Corpo forestale è inoltre coinvolto nell'applicazione di normative di legge in collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione regionale. Si ricordano le ultime normative sulle cave, miniere, acque minerali naturali, di sorgente e termali (legge regionale 13 marzo 2008, n. 5), le disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi (legge regionale 18 aprile 2008, n. 12), le disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione (legge regionale 15 aprile 2008, n. 10), le disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico (legge regionale 29 marzo 2006, n. 9), le disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (legge regionale 18 novembre 2005, n. 29). Dal mese di settembre 2009 il Corpo forestale ha degli operatori nell'ambito della Centrale unica di soccorso che collaborano con i colleghi del Soccorso alpino valdostano, della Protezione civile, del 118 dei vigili del fuoco.
Il Corpo svolge altresì un'importante funzione di pubblica sicurezza partecipando a molteplici manifestazioni in ambito regionale, nonché funzioni di polizia giudiziaria in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Aosta (tre ispettori sono distaccati presso la Procura).
Tenuto conto dei numerosi e impegnativi compiti affidati dall'Amministrazione regionale al Corpo forestale, era indispensabile provvedere alla redazione di un nuovo regolamento che dettasse disposizioni in materia di accesso e di mobilità nell'ambito dell'organizzazione del Corpo forestale. Era necessario infatti riconoscere le accresciute professionalità degli operatori forestali e migliorare sotto il profilo organizzativo il funzionamento della struttura complessiva del Corpo forestale con l'obiettivo di garantire un'uniformità ed efficacia di azione sull'intero territorio regionale.
Va precisato che fino all'approvazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 il Corpo forestale per gli aspetti di funzionamento e organizzazione doveva fare riferimento alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 e in particolare ai seguenti articoli: articolo 8: requisiti per l'ammissione alle prove di selezione di agenti; articolo 11: nomina a ruolo e modalità di nomina; articoli 12 e 13: avanzamento alla qualifica di brigadiere e di maresciallo; articoli 27, 28, 29: trasferimenti di sede del personale.
La materia dei trasferimenti veniva disciplinata con deliberazione del Consiglio regionale in data 2 dicembre 1987 n. 3315/VIII con il seguente oggetto: "Criteri generali per assegnazioni e trasferimenti del personale del Corpo forestale valdostano". La suddetta deliberazione, piuttosto "datata", in assenza del regolamento previsto agli articoli 5, comma 3 e, 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, è stata utilizzata fino ad oggi per regolare i trasferimenti del personale. Le principali novità introdotte riconoscono le accresciute professionalità degli operatori forestali e riflettono la necessità di migliorare, sotto il profilo organizzativo, il funzionamento della struttura complessiva del Corpo forestale, anche al fine di garantire uniformità ed effettività di azione sull'intero territorio regionale. La stesura e l'approvazione di un regolamento che definisse nuove disposizioni in materia di accesso e di mobilità nell'ambito dell'organizzazione del Corpo forestale è pertanto urgente e non differibile. Grazie.
Président - J'ouvre la discussion générale.
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, spero di non andare fuori tema parlando della proposta di regolamento regionale e non della storia del Corpo forestale della Valle d'Aosta, perché mi pare che l'oggetto non sia tanto la storia di tale Corpo, quanto un regolamento che ne consenta il funzionamento. Intanto vorrei precisare che, per quanto ci risulta, nonostante siano state fatte le audizioni di rito e gli incontri necessari, molte delle sollecitazioni che venivano dalle associazioni che rappresentavano il Corpo forestale non sono state recepite. Abbiamo l'impressione che si continui con il dialogo, ma non con l'ascolto, c'è una certa preoccupazione in questo modo di fare, perché alle volte c'è la sensazione di "lasciamoli dire - come fa un po' Calderoli - e poi facciamo quel che puntini vogliamo", perché è importante dialogare, ma poi è importante anche assumere alcune questioni che, secondo me, sono molto pertinenti: intanto la sollecitazione rispetto a questioni che vengono sollevate - e che ritengo molto importanti - riguardanti, ad esempio, l'età pensionistica, che continua a rimanere a 65 anni, mentre per corpi di questo tipo, che hanno funzioni anche di polizia, sarebbe più opportuno guardare anche all'esterno dove l'età è più bassa (57 anni). Questo è un fatto che contrasta palesemente con i commi 3 e 4 dell'articolo 1, laddove si richiede a tale personale la destrezza nell'uso delle armi e anche il fatto che per entrare devono dare dimostrazione di superare prove ginnico-sportive e voi capite che ad una certa età probabilmente queste attitudini vengono meno.
Un'altra questione piuttosto rilevante è quella riguardante il fatto che noi facciamo queste leggi in una condizione di autonomia speciale, pertanto esse devono proprio caratterizzarsi per essere migliorative rispetto a quelle nazionali. L'associazione dice: "provate ad introdurre il criterio dell'innalzamento del titolo di studio" e cosa fa la Regione Valle d'Aosta?, va avanti sullo stesso piano del livello nazionale e quindi richiede un titolo di qualifica di primo grado, che è quello che succede nel resto d'Italia; in questo caso quindi si capisce poco in che senso l'autonomia dovrebbe essere migliorativa.
Altra questione: laddove si fa riferimento all'età minima di entrata nel Corpo, si prevede un'età minima piuttosto bassa, che è in contrasto invece con il principio che in Valle d'Aosta si va in pensione tardi. Quanto più si va in pensione tardi, tanto più ha senso innalzare l'età minima di entrata nel Corpo forestale: se noi avessimo un'età pensionabile di 57 anni, sarebbe sensato tenere bassa l'entrata nel Corpo forestale, ma se abbiamo un'età pensionabile a 65 anni, non capisco perché bisogna forzare e tenere bassa l'età di entrata nel Corpo forestale.
Un'ultima questione: visto che stamani si è parlato di Consulta femminile, anche tale organismo avrebbe - se fosse perfettamente funzionante - avuto qualcosa da dire rispetto ad una questione che apparentemente sembra banale, ma che discrimina assolutamente le donne: la questione dell'altezza uomo-donna. Stante alla differenza media delle altezze a livello nazionale, esiste nella media delle altezze maschili rispetto alla media delle altezze femminili una differenza di 12 centimetri. Anche facendo una media ponderata, perché ovviamente andiamo ad abbassare l'altezza dei maschietti... ossia il fatto di ridurre a 5 centimetri la differenza di altezza fra uomo e donna vuol dire che vanno bene gli omini nanetti nella forestale, invece le donne, fra virgolette, le vogliamo stangone; francamente è una cosa che non si riesce a capire: perché gli uomini vanno bene piccolini e invece le donne devono essere mediamente più alte rispetto alla media ponderata fatta sulle altezze nazionali. È una cosa che, come al solito, nell'aula fa ridere, perché come ridiamo della Consulta, che è un carrozzone, ridiamo sempre delle donne: quando parli in modo serio delle donne, in modo di metterle alla pari, di dare loro gli stessi diritti degli uomini, fa ridere, diventa una barzelletta! Non ci sto che si rida su queste cose, perché sono cose serie che riguardano le pari opportunità! Mentre allora posso accettare che qualche volta mi si dica che le donne brave, capaci riescono ad affermarsi nella società, e lo posso accettare, mi disturba un po' quando invece le pari opportunità non sono applicate a questioni di tipo genetico, perché l'altezza non è una questione di bravura, ma è un dono di madre natura. Se per gli uomini possiamo accettare il principio che siano un po' bassini, dobbiamo accettare che anche le donne siano proporzionalmente più basse secondo quelle che sono le medie ponderate nazionali, queste non sono cose di poco conto e, se avessimo una consulta in funzione, magari qualcuno le farebbe pure notare, perché ogni legge dovrebbe essere oggetto di attenzione rispetto a questioni come questa. Il nostro atteggiamento pertanto è che il regolamento di per sé è un regolamento importante, necessario... forse un'ultima questione di una certa rilevanza attiene alle questioni che riguardano la mobilità del personale: essendo un Corpo che ha caratteristiche di polizia, sempre in caso di necessità, deve esserci la disponibilità del personale ad essere spostato. Parliamoci chiaro: è un Corpo che può richiedere la necessità del personale di essere allocato in certe situazioni, però devono esserci delle motivazioni per spostare il personale, non può essere che, a capocchia, uno muove il personale tanto perché dice: "devo rimescolare le carte". Sono quindi dell'avviso che deve esserci la mobilità del personale, ci mancherebbe!, se devo coprire un territorio, devo farlo funzionare al meglio, ma sempre, visto che siamo in uno Stato di democrazia, queste cose devono essere ampiamente motivate.
Presidente - Collega Donzel, mi permetto, in quanto la Consulta dipende da questo ufficio, di farle presente che non esiste una nuova consulta, perché non si è insediata, ma la Consulta esiste e può funzionare ed è nel pieno dell'esercizio delle proprie funzioni, per cui ha ricevuto la legge e avrebbe potuto benissimo esprimere un parere...
(interruzione del Consigliere Donzel, fuori microfono)
Presidente - ...così va meglio. Grazie.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. La relazione del collega Crétaz ci ha dato un quadro interessante di rivisitazione delle funzioni e della storia di questo nostro Corpo forestale, ma - non me ne vorrà il collega - è stata quanto meno un po' reticente sui contenuti della lunga discussione che c'è stata su questo regolamento nel corso dei lavori della commissione. Abbiamo quasi 40 pagine di verbalizzazione, di lunghi ed approfonditi ragionamenti su diversi punti, alcuni dei quali già evocati dal collega Donzel poco fa e che danno conto di un quadro intanto di elevata attenzione del nostro Consiglio e della commissione rispetto a questa problematica per un regolamento che arriva a ben 8 anni di distanza dalla legge che lo aveva previsto e a 12 anni dall'ultimo concorso che si è svolto per guardia forestale, stando a quanto ci è stato ricordato durante la commissione: elementi non trascurabili, soprattutto il secondo, che ha fatto emergere un problema di lento rinnovamento, di scarsa alimentazione del Corpo attraverso nuova linfa. Il testo che ci è arrivato ha avuto molte osservazioni non solo da parte dei commissari, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali, dell'Associazione rappresentativa della categoria, l'ASCOFOR e devo dire che si è trattato in generale di osservazioni molto pertinenti, rispetto alle quali abbiamo registrato un atteggiamento di forte chiusura, perché, al di fuori di poche e limitate questioni, la Giunta non si è fatta carico di un accoglimento di suggerimenti che credo venissero in modo abbastanza generale dalla commissione. Si è ritenuto più opportuno tenere la barra ferma nella direzione già individuata ed è emerso un quadro anche nella relazione che ha svolto in commissione il Comandante del Corpo di una certa preoccupazione complessiva per l'organizzazione e la funzionalità di questo Corpo. Collega Crétaz mi permetta di dirle che riteniamo che vi sia una certa incoerenza fra le osservazioni giuste svolte nella sua relazione sulla necessità di dare corpo ad un'organizzazione più professionale, più performante, più in grado di rispondere alle necessità di accresciuta professionalità degli operatori del Corpo forestale, di migliorare sotto il profilo organizzativo il funzionamento della struttura... tutto questo non lo ritroviamo, se non in una certa misura, nel testo che ci è sottoposto: in particolare, non sono stati accolti alcuni suggerimenti di tarare meglio le richieste sia in ordine ai requisiti fisici, sia in ordine ai requisiti di formazione di base del personale reclutato per il Corpo, sia poi nel dettaglio anche per altre questioni di non secondaria importanza. Questioni, per quanto ci riguarda, in merito alla mobilità in ordine alle incompatibilità che si possono manifestare, anche di natura ambientale, come si è potuto registrare in tempi non lontani, incompatibilità per mandato politico, questioni relative ai rimborsi, ai criteri di priorità nelle assegnazioni legate alle condizioni familiari; altrettanti punti sui quali abbiamo purtroppo registrato una certa sordità, questa è la ragione per la quale abbiamo presentato un numero abbastanza elevato di emendamenti, non in termini strumentali o di rallentamento dei lavori, saranno - credo -discussi e approfonditi piuttosto rapidamente: si tratta di questioni chiare e nette, ma comunque tali, a nostro modo di vedere, da poter consentire un miglioramento sensibile del testo; se si richiede professionalità, bisogna fare scelte conseguenti. Se si chiede un Corpo che possa - come dice il relatore - fare fronte in modo adeguato alle normative su cave, miniere, acque minerali naturali, sorgenti termali, valorizzazione dei minerari, tutela dei fossili, tutela dell'inquinamento acustico - e sappiamo quale complessità, anche tecnica, richiedano queste materie, quali cognizioni di fisica, di diritto, di carattere informatico, di carattere biologico per quanto riguarda le materie di coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche - credo che difficilmente si possa immaginare, senza partire da uno "zoccolo" minimo un po' più elevato di formazione, che si possa addivenire rapidamente ad un livello di competenza professionale tale da far sì - e questa è stata una preoccupazione messa in avanti anche dallo stesso Comandante del Corpo forestale - che quelle unità assegnate alle funzioni di polizia giudiziaria possano svolgere la loro attività con la dovuta autonomia legata alle competenze che sono loro assegnate in quella sede, ma con elevata professionalità e anche - mi permetto di dirlo per un po' di conoscenza lavorativa delle questioni - con quella cognizione tecnica in materia urbanistica di tutela dei beni architettonici, paesaggistici ed ambientali che è richiesta oggi ad un funzionario che svolga attività non solo di pubblica sicurezza, ma di polizia giudiziaria. Queste sono delle preoccupazioni che abbiamo trovato condivise in buona misura anche dalle stesse organizzazioni sindacali, credo con una grande apertura mentale, e che invece hanno trovato delle ragioni piuttosto oscure di volontà di non migliorare sotto questo profilo l'efficacia del Corpo. Noi insistiamo su questo aspetto, crediamo proprio che ci sia attraverso tale regolamento un'opportunità migliorativa della funzionalità di questo Corpo, al quale la legge n. 12/2002 ha dato delle competenze di particolare importanza, che devono quindi trovare adeguato risalto. Riserverei, Presidente, poi allo svolgimento delle votazioni l'illustrazione più di dettaglio degli emendamenti, per evitare di "mettere troppa carne al fuoco" e di avere qui qualcosa di diverso da quello che deve essere in sede di discussione generale un primo approccio generale, un'impressione complessiva e una richiesta che rinnoviamo anche alla maggioranza e al Governo regionale di maggiore attenzione su queste tematiche.
Presidente - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Nell'introdurre in commissione questo disegno di legge, lasciando la parola al Comandante, l'Assessore ha espresso la necessità di dare al Corpo forestale della Valle d'Aosta le giuste indicazioni per poter meglio operare in un contesto che diventa sempre più difficile e complesso in termini di norme e di responsabilità. Non posso non riportare in Consiglio regionale l'imbarazzo e anche la preoccupazione di tutti i commissari - posso permettermi di dirlo, con grande onestà intellettuale - quando, alla fine della relazione introduttiva del Comandante del Corpo forestale, il panorama dello stato dell'arte di questo Corpo era disegnato... un commento fuori microfono che abbiamo fatto è stato: "dopo questa relazione introduttiva, ci dovevano solo comunicare che il Corpo forestale della Valle d'Aosta stava tentando un colpo di Stato". Ci è stata descritta un'organizzazione allo sbando - parole testuali -, ci è stato descritto un Corpo che a macchia di leopardo risponde alle direttive del comandante, ci è stato detto che alcuni elementi non hanno ben compreso il loro nuovo ruolo in un'organizzazione, che è di fatto civile, ma militare se consideriamo che portano armi. Ci è stata espressa una preoccupazione dal Comandante sullo stato dell'arte del Corpo forestale della Valle d'Aosta - credo che i colleghi possano confermare questa preoccupazione -, quindi si giustificava la necessità di dare una regolamentazione, affinché attraverso tale legge si potesse immaginare di riprendere in mano le briglie della direzione e dell'organizzazione del Corpo forestale. Devo dirvi la verità: abbiamo una grande perplessità che questo disegno di legge possa sopperire intanto ad una carenza di leadership del comando che, a nostro avviso, si è palesata anche nelle consultazioni che abbiamo avuto in commissione. A nostro avviso, questo Comandante non è in condizioni di governare il Corpo forestale: non lo è per le complessità, per le connivenze, per le relazioni, per i rapporti, per la totale assenza di competenza dimostrata anche nel rapportarsi alla commissione (almeno per quanto riguarda il nostro gruppo). Solleviamo quindi anzitutto una perplessità sul fatto che questo disegno di legge possa risolvere i problemi di conduzione del Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Entrando nel merito, tralascio quelle che possono essere sembrate delle supposizioni, delle proposizioni, delle opposizioni pretestuose che, come in tutte le trattative politiche, ci possono stare riferite alla mobilità interna, perché è evidente che i sindacati hanno sollevato delle perplessità, seppure condividendo poi a grandi linee il concetto. Abbiamo ascoltato le rappresentanze, ma soprattutto abbiamo ascoltato attentamente proprio il Comandante, che in una seconda consultazione ci ha spiegato che i miglioramenti - a parte qualche marginale ritocco - erano per un motivo o per l'altro tutti non accettabili. Noi rimaniamo fermi su tre convinzioni: che un Corpo forestale e agenti di pubblica sicurezza anche giudiziaria che portano armi non possano, a nostro avviso, accedere a questo Corpo senza visite mediche specifiche per il porto d'armi, cosa che non è, perché, pur essendo specificato nell'articolo di competenza, le visite sono a carico dell'USL, ma non si fa nessuna specifica richiesta di visite psicoattitudinali per il porto d'armi. Siccome di disgrazie ne abbiamo già abbastanza - mi pare che anche ultimamente qualcuno del Corpo forestale della Valle d'Aosta con le armi abbia avuto qualche problema -, riteniamo che sia requisito necessario superare una visita specifica per il porto d'armi e per l'utilizzo di armi e di fucili. Le competenze che oggi vengono richieste a Corpi di questa levatura, anche alla luce delle nuove norme, crediamo rendano necessario un livello di competenza e di cultura sufficientemente indicato almeno nel titolo di studio di scuola media superiore. Non pensiamo che nel 2010 si possa ancora immaginare che sia sufficiente saper correre veloci per essere un buon agente del Corpo forestale, pur essendo in buone condizioni... perché le tecnologie, la normativa, il diritto, la giurisprudenza devono essere materie almeno "premasticate" in termini di cultura generale. Non pensiamo che il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Vicecomandante debbano essere esclusi dagli accertamenti alle visite mediche per il porto d'armi, perché, anche se nel quotidiano non le portano, hanno in dotazione armi e le potrebbero usare. Non riteniamo che la mobilità, seppure conseguente a straordinarietà, non debba trovare rimborsi specifici essendo mobilità di tipo temporaneo o straordinario e soprattutto non si possa accettare in qualunque organo del pubblico impiego mobilità temporanea che diventa sine die, perché nella legge non si mette un limite. Era una richiesta che era stata fatta dai forestali stessi, ci era sembrata anche una proposta di buon senso, mantenendo la consapevolezza che in una regione come la nostra, estesa per circa 100 chilometri, la disponibilità del Corpo forestale al trasferimento debba essere necessaria, anzi dovuta, ma che non si possa assolutamente immaginare che una persona parta temporaneamente per 6 o 12, o 18 mesi da Pont-Saint-Martin a Courmayeur e non gli venga riconosciuta almeno la benzina per l'auto, a meno che non gli venga dato un mezzo del Corpo; questo la legge non lo prevede, non lo riconosce.
Noi non abbiamo avuto l'opportunità di poter dialogare... devo dire che l'Assessore è stato molto disponibile e che in termini dialettici e umani è stato certamente all'altezza di rapporti di confronto politico - questo gli va riconosciuto -, ma noi abbiamo trovato nel Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta una rigidità inspiegabile, che non comprendiamo, e in questa legge una norma, che certo non risolverà i problemi che ci sono stati comunicati, che immaginavamo, ma della cui gravità non eravamo consci.
Président - Est-ce qu' il y a d'autres Conseillers qui souhaitent intervenir en discussion générale? Je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare il collega relatore Crétaz per aver presentato la finalità e le motivazioni che hanno portato alla proposta al Consiglio regionale di questo nuovo regolamento in merito alla disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, che fa riferimento alla legge n. 12/2002. Innanzitutto è importante dire che il riferimento è alla legge n. 12/2002, ma bisogna ricordare che nel frattempo è intervenuta un'integrazione a questa legge, che data 24 maggio 2007, n. 9: dico questo non per interruzione dei termini per quello che riguarda la proposta e l'approvazione successiva del regolamento, ma perché già in quella sede era intervenuta una discussione che andava a vertere anche su quello che poteva essere il recepimento del regolamento, di quanto era previsto in queste modifiche. Non si parla quindi di 8 anni di gestazione, bensì di 3 anni; probabilmente è sempre un tempo lungo, comunque è un tempo che ha portato non a far piovere questa proposta di regolamento come un fulmine a ciel sereno, ma che - come sappiamo, perché c'è stato un momento in cui ha avuto anche l'eco delle cronache - è stata discussa in questi anni per quelli che potevano essere i temi più importanti che il regolamento doveva contenere. Mi ricordo che già a fine della scorsa legislatura c'era stata una proposta che era stata già dibattuta sia con le rappresentanze sindacali, sia con la rappresentanza dell'ASCOFOR. Sicuramente quindi è un regolamento che già nella fase preparatoria ha avuto l'occasione di essere considerato e anche dibattuto proprio con chi più direttamente può essere interessato dalla sua applicazione. Questo per dire che gli ultimi lavori che la commissione si è trovata a sviluppare sono stati comunque preceduti già in altre sedi da un confronto con le rappresentanze, che poi non tutto sia stato recepito e ci siano state ancora delle osservazioni che sono pervenute... questo fa parte dell'iter di approvazione di un regolamento che va ad incidere sull'organizzazione, che a volte si è consolidata negli anni, ma che può avere necessità di revisione anche alla luce dell'evoluzione che c'è stata in questi anni, come ha ricordato il relatore, per quel che riguarda non solo gli aspetti normativi e legislativi, ma anche le competenze stesse del Corpo forestale, perché qui non sto a ripetere un'evoluzione in questo senso, ma - è stato anche in parte ricordato dai Consiglieri che sono intervenuti - sicuramente tale evoluzione ha portato ad avere un ampliamento di competenze e a volte una necessità di avere nuove competenze per quel che riguarda il Corpo forestale, questo fa parte della storia di tale Corpo, che negli anni ha avuto tale tipo di evoluzione. In ogni caso, il lavoro della commissione, che ringrazio, ha portato ad approfondire la proposta di regolamento, esaminando nel frattempo anche le osservazioni e ha portato a due audizioni. Mi spiace che ci sia stato questo momento che è stato rilevato dal collega Lattanzi forse di interpretazione... non ero presente in quella seduta, ma non vorrei neanche che venissero enfatizzate, diciamo così, con scenari apocalittici delle affermazioni che magari in quella sede di dibattimento ci possono essere state, noi riteniamo che ci sia da garantire la massima fiducia a chi è stato incaricato in questo caso di predisporre la bozza di regolamento, perché sicuramente il confronto in questi ultimi tempi c'è stato. È stato un confronto credo proficuo con gli altri settori dell'Amministrazione, perché spesso certe proposte di modifica sono state esaminate anche dall'Ufficio legislativo e dall'Ufficio personale per la ricaduta di certe modifiche, che devono essere viste anche in un contesto globale per quel che riguarda sia gli aspetti di giurisprudenza in merito ad alcuni temi che sono anche oggetto di alcune proposte ulteriori di emendamento, sia l'aspetto legato ad alcune scelte che sono state proposte. In ogni caso, nella seconda seduta abbiamo individuato alcuni emendamenti che sono stati ritenuti accoglibili sulla base di queste osservazioni e questi sono già integrati nel testo di commissione.
Per quanto riguarda le varie osservazioni, quando andremo ad esaminare l'articolato, alcune sono già contenute nelle risposte che daremo puntualmente alle singole proposte di emendamento. Dico fin d'ora che un'ulteriore proposta di emendamento sarà accoglibile proprio perché va a specificare meglio un passaggio che, pur rimanendo contenuto nell'articolato, magari con una migliore esplicitazione può essere ancora letto meglio: mi riferisco all'emendamento n. 8, che riguarda il comma 1 dell'articolo 9; per quel che riguarda gli altri, avremo modo di dare delle risposte puntuali.
Il Consigliere Donzel parlava di dialogo, ma non di ascolto, credo che dobbiamo tornare indietro, perché il dialogo c'è stato e non ci dobbiamo riferire solo agli ultimi passaggi, come dicevo prima; quindi, in riferimento al dialogo, non è detto che, affinché si possa parlare di ascolto, debba essere necessariamente e sempre tutto accolto, altrimenti sarebbe ancora un dialogo a senso unico, ossia bisogna intendersi su cosa significa. Ritengo che il mancato accoglimento di certe proposte non significhi una mancanza di dialogo e di ascolto, probabilmente non si ascolta del tutto, forse bisogna intendersi sui termini.
Per quel che riguarda i punti legati al titolo di studio, all'età minima, alla statura, le discriminazioni, questi passaggi vedremo di affrontarli man mano che andiamo avanti nell'articolato. Altri aspetti più generali credo non ci siano; il tema delle visite mediche è un tema che è stato approfondito, si ritiene che l'articolato sia sufficientemente garantista per quel che è la verifica delle sufficienti caratteristiche di chi poi accede al Corpo forestale, oppure all'interno dello stesso cambia di mansione. Per finire, la preoccupazione per quel che riguarda l'attività fino ad un'età pensionistica abbastanza in là negli anni credo sia un aspetto che può essere considerato positivamente, nel senso che noi nel Corpo forestale abbiamo diverse mansioni, non ultima la possibilità di spostare delle figure che sono meno attive dal punto di vista della prestanza fisica, ma magari hanno un bagaglio di esperienza che hanno maturato in campo, che può essere molto utile con dei compiti diversi a livello magari di ufficio o di organizzazione per quello che possono dare e sarebbe forse negativo non usufruirne per tutto il tempo che può essere necessario; quindi c'è anche questa opportunità.
Concludo qui il mio intervento, per quel che riguarda gli aspetti puntuali, avremo modo di affrontarli durante l'esame dei singoli emendamenti.
Président - On peut passer à l'examen article par article. Je vous rappelle que nous discutons sur le nouveau texte approuvé par la IIe Commission. A l'article 1er nous avons 3 amendements du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Se lei me lo consente, illustrerei separatamente questi diversi emendamenti, dando poi corso alle singole votazioni con maggior tranquillità. Ci sono problematiche alquanto distanti le une dalle altre, che richiedono, a nostro avviso, un po' di attenzione.
Il primo emendamento riguarda la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, precisamente la previsione secondo cui, per partecipare al concorso, occorre essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, del requisito dell'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, con esclusione di ogni elevazione. A questo proposito, abbiamo fatto una valutazione che in termini generali si ricollega ad un problema occupazionale, che è quello di poter consentire una maggiore possibilità di accesso anche a fasce che oggi sono oggettivamente più in difficoltà, sono maggiormente sottoposte a quel fuoco di fila della disoccupazione di cui si parlava approfonditamente questa mattina. Vi è anche un'altra ragione che ci apre la prospettiva per almeno una minima elevazione, qui non abbiamo proposto uno stravolgimento, anzi ci siamo tenuti in linea con la previsione della legge n. 37/2009 in materia di servizi antincendi della Regione, che per il reclutamento dei funzionari tecnici predispone la soglia dei 35 anni. Poco fa nell'intervento generale abbiamo fatto riferimento al tempo intercorso dall'ultimo concorso: ben 12 anni! Sappiamo tutti che oggi il posto di lavoro in forestale è un posto ambito perché prestigioso, nella nostra comunità comunque fortemente valutato e anche interessante per ragazzi e ragazze che abbiano un titolo di studio già elevato. Abbiamo dei laureati che, anche per la tipologia di studi fatti, in materia forestale e ambientale, ambiscono poter entrare nel Corpo forestale. Ora, se noi teniamo ferma la previsione che è contenuta in questo regolamento, ossia della soglia dei 32 anni, c'è una generazione bruciata, una generazione che era a scuola, anzi all'inizio dell'università o nel corso dell'università quando è stato fatto l'ultimo concorso e che oggi si trova ad avere 33, 34, 35 anni. In un recente suo libro dal titolo "Contro i giovani" un economista di vaglia, Tito Boeri, ha scritto tutta la difficoltà di una generazione che si trova in forte affanno rispetto alle generazioni che l'hanno preceduta e che necessita di interventi di riequilibratura. Noi riteniamo che questo sia un piccolo segnale, un segnale credo intelligente di maggiore elasticità in un momento nel quale la stessa Amministrazione si è messa in questa condizione di non particolare sollecitudine nel tenere le "valvole" aperte per l'ingresso nel Corpo forestale. Un piccolo emendamento quindi, ma che attribuisce un'opportunità in più ad alcuni giovani che possono ambire - e devo dire nell'età fra i 33 e i 35 anni anche con una prestanza fisica che può consentire agevolmente lo svolgimento di questo lavoro - di poter entrare nel Corpo forestale.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Entrando nel merito puntuale degli emendamenti: il primo si riferisce ad un limite individuato dal regolamento per quel che è della possibilità di ingresso nel Corpo forestale. Per andare a proporre come età 32 anni, che sono indicati nella lettera a), comma 2 dell'articolo 1, si è fatta una ricognizione dell'età che permette l'accesso in altre situazioni, in particolare i bandi del Corpo forestale dello Stato, come di altre Regioni. Segnalo che, per esempio, il regolamento della Provincia autonoma di Trento fissa a 30 anni l'età massima, come per quel che riguarda i bandi del Corpo forestale dello Stato. Si è tenuto anche conto del fatto che si pensa ad un percorso lavorativo e quindi questo è stato ricordato anche prima da qualcuno che parlava di limiti per l'età pensionabile, ossia bisogna trovare un giusto equilibrio fra tutto; quindi si è proposta un'età che riteniamo sia adeguata. Con questo non si pensa di andare a risolvere tutti i problemi occupazionali e naturalmente ci si limita all'argomento in discussione; se poi andiamo a vedere i saggi ed altri riferimenti del genere, purtroppo ci sono molte situazioni di difficoltà, ma anche possibilità lavorative possono essercene di diverso tipo. Qui si è fatto un riferimento molto pratico a delle regole esistenti presso altri enti, quindi si propone di mantenere l'età che è stata fissata nella proposta di regolamento e di respingere l'emendamento.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Voteremo a favore di questo emendamento perché, proprio in virtù di quello che ci ha detto l'Assessore Isabellon, andando a guardare fuori cosa fanno gli altri, lo Stato, bisogna tenere conto che - l'ho spiegato prima - se abbiamo un'età pensionabile più alta di quello che dovrebbe prevedere un corpo di polizia... a parte che non condivido l'idea di trasformare le persone che devono avere il compito di usare armi tutti in impiegati dietro una scrivania, è un'idea buttata lì, ma avrei dei dubbi a mettere... è in palese contraddizione il fatto che, se teniamo alta la soglia pensionabile, 65 anni - questo per volontà sua, lo ha detto lei -, non seguiamo quello che veramente avviene fuori: si sono aperti addirittura dei concorsi pubblici fino ai quarantenni! Più è alta l'età pensionabile, più quindi tendo ad innalzare l'età di accesso ad una determinata funzione, adesso 32 o 33 anni non è quello... ma il principio espresso dai colleghi di ALPE è un principio molto valido che meritava di essere tenuto in conto, soprattutto perché adesso molti giovani che compiono degli studi si affacciano molto tardi al mercato del lavoro e non è da trovare strano che dopo i 30 anni ci siano tanti giovani e voi, che avete un elenco piuttosto alto di persone che sono precarie nella pubblica amministrazione, dovreste sapere che sono molte le persone con più di 35 anni che sono in attesa di un concorso pubblico per entrare nell'amministrazione pubblica. Bisogna quindi tener conto dei cambiamenti sociali in atto, pertanto lo spirito dell'emendamento è più che valido.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la parola: "trentadue" è sostituita dalla seguente: "trentacinque".
Conseillers présents: 35
Votants: 31
Pour: 8
Contre: 23
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 2.
Louvin (ALPE) - L'articolo di qualche anno fa su La Repubblica parlava di un'atleta molto nota, quasi una russa per la sua capacità di macinare chilometri fra i boschi nelle sue 5 partecipazioni ai giochi e tanti titoli: 2 ori olimpici, Albertville 1992 e Salt Lake City 2002, 4 mondiali, 24 gare vinte in Coppa del mondo, "una collezione di medaglie capace di fare invidia a una federazione intera, una delle tante donne capaci di alzare la testa - ma si dice anche in questo articolo - uno scoiattolino di 37 anni, un affarino, altezza 1,60 metri per 45 chili". Si tratta di Stefania Belmondo, un'atleta invidiata, e non mi pare neanche particolarmente dileggiata per la sua altezza, ma che non avrebbe mai potuto, stante queste regole che vorremmo fissare, entrare nel Corpo forestale della Regione. Abbiamo avuto a questo proposito un approfondimento intanto per vedere se ci fossero state o meno delle regole nazionali da rispettare per tale materia e il riferimento, colleghi, ce lo dobbiamo annotare, è a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1987, n. 411, ma il DPCM è un atto amministrativo che riguarda il Corpo forestale dello Stato, come riguarda altre categorie per le quali introduce anche delle altezze diverse. Per fare il capostazione basta 1,55 metri nel Corpo ferroviario, per fare invece il militare di truppa nel gruppo squadrone Carabinieri, bisogna essere alti 1,90 metri; ci sono delle necessità e ci sono degli adeguamenti che vanno fatti. Noi siamo andati ad approfondire, ma lo abbiamo fatto non in modo segreto, riservato, bensì in commissione, dove ci siamo confrontati su questo e, come già ricordava anche il collega Donzel, abbiamo dei dati di riferimento, abbiamo delle statistiche che individuano l'altezza considerata media per un uomo in Italia: da 1,63 metri a 1,87 metri e per una donna da 1,51 metri (quindi ben 10 centimetri al di sotto di quella che fissiamo come altezza minima!) fino a 1,74 metri, ripeto: queste sono altezze considerate medie. Ora, se questi sono i criteri generali statistici e a questa statistica si rifà anche la giurisprudenza per dire che devono essere differenziate le altezze, devono essere regolate per uomini e donne in modo separato, crediamo che abbiamo il dovere di tarare nel nostro interesse al meglio questa possibilità di accesso. Se poi non ci sarà una condizione psicofisica adeguata, naturalmente questo potrà essere dirimente e sarà stabilito dalla commissione medica, ma se ci troviamo ad avere - e credo che abbiamo fra gli skyrunner, piuttosto che fra altri grandi atleti che abbiamo in questo momento nelle fila dei nostri giovani sportivi - delle ragazzi e delle ragazze che non hanno questa statura minima che qui, credo, Assessore, per una semplice riproduzione, un desiderio di fotocopiare delle norme dello Stato, delle norme neanche di legge, delle regole amministrative dello Stato... stacchiamoci un poco da questa rigidità, andiamo ad introdurre quello che, a nostro avviso, è un riferimento più di buon senso! Noi abbiamo preso nel formulare questo emendamento a riferimento puramente e semplicemente il lato statistico generale, che è quello riferito alla soglia minima oltre la quale si è considerati di altezza media, quindi statura non inferiore a 1,63 metri per gli uomini e a 1,51 metri per la donna, invece di 1,65 metri per gli uomini e 1,61 metri per le donne, come prevede il testo presentato dalla Giunta.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. L'argomento è stato ampiamente dibattuto già in commissione e anche in occasione di confronti specifici preparatori con le rappresentanze sia sindacali, sia dell'ASCOFOR; sicuramente, quando si vanno a fissare dei parametri, credo che ci siano due strade: o si fissano in maniera un po' casuale, oppure si fa riferimento a dei parametri che presentano similitudini per le attività previste, o per le caratteristiche per quel che riguarda l'operatività di chi accede ad una certa attività lavorativa. Non è una cosa negativa fare riferimento anche a quello che può fare il Corpo forestale dello Stato, piuttosto che il Corpo di polizia, perché non è detto che si debba farvi riferimento per forza, ma neanche che non si debba per forza non farvi riferimento. Le strade percorse quindi sono state due, lo avevamo detto in commissione: una è stata quella di andare a fare una disamina delle osservazioni in merito alla giurisprudenza, soprattutto per quel che riguarda delle citazioni di sentenze che erano state riportate in queste osservazioni, che sono state presentate dalle rappresentanze e nello specifico si è addivenuti ad una conclusione, che riguardava non tanto l'aspetto specifico di misure, quanto la differenziazione delle misure. Per quel che è del riferimento - e arrivo alla conclusione -, la previsione nel regolamento in esame di una misura minima di statura differenziata fra uomini e donne per l'accesso al Corpo riprende semplicemente le misure fissate per l'assunzione nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato, pertanto è del tutto legale. Si ricorda che il Corpo forestale della Valle d'Aosta sostituisce in tutte le funzioni il Corpo forestale dello Stato ed è anche una forza di polizia, per cui non è fuori luogo questo tipo di riferimento. È indispensabile avere certe caratteristiche fisiche, è innegabile che ci debba essere, per azioni sul territorio, in particolare per l'attività di pubblica sicurezza. I limiti di altezza sono naturalmente fissati anche per l'accesso alla funzione di armiere e di funzionario forestale.
Vorrei solo dire che nel ripetersi degli emendamenti vale lo stesso tipo di ragionamento anche per quelli che si riferiscono alla stessa problematica. Alla luce delle considerazioni soprattutto sviluppate ampiamente in commissione, la proposta di respingere l'emendamento è la logica conseguenza del ragionamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"b) statura non inferiore a metri 1,63 per gli uomini e a metri 1,51 per le donne;".
Conseillers présents: 35
Votants: 25
Pour: 8
Contre: 17
Abstentions: 10 (Benin, Comé, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Salzone, Tibaldi, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 3.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. La formazione, la preparazione di base, come abbiamo rilevato da più parti nel corso del dibattito poco fa, non è ininfluente per il tipo di lavoro che si svolgerà, non è ininfluente per la qualità del prodotto di lavoro che si riuscirà ad esprimere. Già in altre circostanze, anche in tempi recenti, abbiamo avuto modo di confrontarci su queste problematiche e arrivare a delle diverse conclusioni qui fra le forze politiche presenti in quest'aula sulla necessità di tenere un poco più alto, almeno di adeguare il livello di formazione o la specificità della formazione di chi è introdotto in un determinato sistema amministrativo, tecnico, eccetera.
La relazione introduttiva non è stata avara di considerazioni sulla qualità e sulla delicatezza del lavoro da svolgere e anche il lavoro fatto in commissione i colleghi non possono non ricordarlo, le stesse sollecitazioni che ci sono venute dalle rappresentanze di categoria, che forse avrebbero tutto l'interesse a dire: "facciamo in modo di poter raccogliere maggiori disponibilità...", invece no, sono loro stessi a segnalare tutta l'importanza di avere questo titolo di studio un poco più qualificante. Oggi questo è un titolo di studio che raggiunge una larga parte della nostra gioventù e che anche chi non avesse avuto l'opportunità nella sua prima gioventù di arrivare al titolo di studio di scuola media superiore, lo può poi raggiungere agevolmente attraverso altri canali: attraverso le 150 ore, ci sono delle opportunità che oggi sono riconosciute. Sul titolo di studio le rappresentanze di categoria, dell'ASCOFOR in particolare, hanno sottolineato come, seppur non contemplato come requisito espresso per il Corpo forestale dello Stato, si tratti qui di un giusto adeguamento alle competenze che ci vengono richieste. Gli stessi forestali dicono che non si può non avere dei riferimenti precisi quando si utilizzano strumenti informatici, si utilizza il GPS, l'internet, per cui è richiesta una competenza normativa, una competenza tecnica di un certo livello, l'adeguamento che noi proponiamo - e lo proponiamo con forza - è che si salga leggermente di livello: dal livello di istruzione secondaria di primo grado, dalla scuola media alla scuola media superiore come soglia di ingresso per il Corpo forestale. Vogliamo un Corpo forestale qualificato? Diamoci gli strumenti, diamoci l'opportunità, non credo che si tratti di una manovra discriminatoria e devo dire che le argomentazioni sul punto che ha fornito il Corpo forestale nella persona del suo Comandante sono state particolarmente deludenti e prive di consistenza.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Ricordo che, anche per quel che riguarda questo tema, in commissione e negli incontri preparatori per la predisposizione del regolamento si è dibattuto ampiamente con tutte le considerazioni del caso. Evidentemente questi sono dei requisiti per poter accedere, per poter partecipare, poi le selezioni possono portare a dei risultati che magari favoriscono chi ha una maggiore scolarità, però non è sempre detto. In ogni caso, si è ritenuto di valutare anche l'aspetto di quello che può essere l'inquadramento per quel che riguarda il resto del personale, quindi si è consultato il Dipartimento personale che, verificata anche l'attuale piattaforma del contratto collettivo di lavoro e di inquadramento del personale, ricorda che i forestali sono inquadrati nel modo seguente: agente B3, sovrintendente C1, ispettore C2, di conseguenza la richiesta di un diploma di scuola superiore provocherebbe uno spostamento verso l'alto dell'inquadramento dei forestali: agente C1, sovrintendente C2, ispettore D, questa è una delle considerazioni che sono state fatte per quel che riguarda il parere del personale. In ogni caso, si ritiene che per l'accesso al Corpo si debba mantenere il diploma di scuola media inferiore, oltre che per le motivazioni espresse dal Dipartimento personale, anche per fornire un'opportunità a coloro che, dotati magari di passione per il lavoro e attaccamento al territorio, possono dimostrare delle conoscenze anche superiori a quelle fornite da un qualsiasi diploma di scuola media superiore. Sarà il successivo corso, superato il concorso, che potrà formare il personale nelle particolari conoscenze - che sono state anche richiamate dal Consigliere Louvin - richieste dal mestiere di forestale, perché non pensiamo che ci siano dei tuttologi che sono a conoscenza di tutto, è poi anche sul campo che si maturano delle esperienze specifiche, in particolare quello che è importante è il corso di formazione che segue il concorso. Se qualcuno che non ha il diploma di scuola secondaria riesce ad accedere, è perché ha i numeri per accedere, perché precludergli la possibilità? Si propone di mantenere l'impostazione per quanto riguarda il titolo di studio al diploma di primo grado e si propone di respingere l'emendamento.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 3.
Louvin (ALPE) - Non replicheremo alla mozione degli affetti dell'Assessore Isabellon, chiediamo semplicemente lo svolgimento della votazione in forma segreta a nome dei gruppi Partito Democratico e ALPE.
Président - Je soumets au vote, par votation secrète, l'amendement n° 3 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la parola: "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".
Conseillers présents: 35
Votants: 34
Pour: 18
Contre: 16
Abstentions: 1
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente, mi scuso per l'intempestività. Intervengo intanto per esprimere l'apprezzamento del Partito Democratico e di ALPE per l'accoglimento di questo emendamento, che riteniamo significativo e qualificante del progetto di regolamento. Abbiamo peraltro una determinazione di astensione sui singoli articoli del regolamento, perché riteniamo che altri punti qualificanti dovessero essere accolti, quindi manterremo su tutti gli articoli successivi questa votazione, pur continuando a contribuire nel senso migliorativo attraverso la formulazione degli ulteriori emendamenti ma, affinché non ci siano equivoci sulla natura del voto, ribadiamo il voto di astensione su questo articolo e sui successivi. Grazie.
Président - Je soumets au vote l'article 1er dans le texte ainsi amendé:
CAPO I
ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 1
(Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale)
1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado;
d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);
h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.
5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.
7. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.
Conseillers présents: 33
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 2 nous avons l'amendement n° 4 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Presidente, mi pare che ci sia un problema di consequenzialità rispetto alla reiezione dell'emendamento n. 1, siccome non è stata innalzata la soglia di età a 35 anni per l'accesso al corso, questo nostro emendamento non può avere corso, sarebbe incongruente con il resto. Ci terrei comunque a spiegare che il senso di questo emendamento era quello di consentire la possibilità di partecipare a tale corso qualora fosse avviato non solo entro il triennio di validità, ma anche in un periodo ulteriore nell'eventualità che un candidato fosse stato escluso per aver accumulato assenze per un periodo di giornate superiore al 20 per cento per motivi non dipendenti dalla sua volontà. Questo emendamento quindi è ritirato per contraddittorietà rispetto alle votazioni precedenti.
Président - L'amendement n° 4 du groupe ALPE est déchu, j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Al comma 11 dell'articolo 2, le parole: "detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso" sono sostituite dalle seguenti: "i candidati non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di avvio di detto corso".
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. A l'article 5 nous avons l'amendement n° 5 du groupe ALPE, qui est déchu suite au fait que n'a pas été approuvé l'amendement n° 2; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"b) statura non inferiore a metri 1,63 per gli uomini e a metri 1,51 per le donne;".
Article 5: même résultat. Article 6: même résultat.
A l'article 7 nous avons les amendements n° 6 et n° 7 du groupe ALPE, l'amendement n° 6 est déchu, j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
"b) statura non inferiore a metri 1,63 per gli uomini e a metri 1,51 per le donne;".
La parole au Conseiller Louvin sur l'amendement n° 7.
Louvin (ALPE) - Presidente, pochi minuti fa il Consiglio ha accolto il principio e quindi l'orientamento contenuto nell'emendamento n. 3, per cui il titolo di studio richiesto è quello...
Presidente - Per cortesia, possiamo evitare di fare commenti ad alta voce? Altrimenti questo genere di interventi rischia di ingenerare della confusione. Grazie. Prego, continui pure collega Louvin.
Louvin (ALPE) - ... grazie, Presidente. Ripeto: è stato accolto il principio che, per poter partecipare al concorso per diventare agente del Corpo forestale, è richiesto il titolo di scuola secondaria di secondo grado. All'articolo 7 è in discussione l'assunzione della figura particolare dell'armiere, credo sia conseguente e coerente con la votazione che ha fatto il Consiglio nella fase precedente essere in omogeneità. Nulla vieterebbe in teoria di discostarsi, però mi rimetterei alla valutazione che può fare il Governo regionale sull'utilità di accogliere l'indicazione proveniente dal Consiglio e di adeguarsi anche per la figura dell'armiere; questo lo chiedo anche ai fini delle modalità di votazione conseguente. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Chiedo una sospensione per verificare la possibilità di accesso indipendentemente dall'accesso esterno.
Président - Le Conseil est suspendu pendant quinze minutes.
Si dà atto che i lavori, su richiesta dell'Assessore Isabellon, sono sospesi dalle ore 17,16 alle ore 17,38.
Président - Nous reprenons nos travaux.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. L'articolo 7 si riferisce ad un ruolo specifico, che è quello dell'armiere del Corpo forestale e, per quel che riguarda la richiesta di emendamento, si tratta della sostituzione delle parole "primo grado" con le parole "secondo grado". In questo caso ricordo che l'armiere attualmente è assunto al livello di studi di scuola media inferiore, ma per un discorso di futuro sicuramente ci può essere la possibilità di un accesso esterno quanto della partecipazione di un interno, un interno quindi può essere uno che non è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ma che può partecipare e può essere un buon armiere. Proponiamo di respingere l'emendamento.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Non comprendo molto questa pervicacia nel voler mantenere la norma, credo per una questione di puntiglio più che per le ragioni che ha esposto l'Assessore. In ogni caso, diamo l'opportunità ai colleghi che lo ritengano di esprimersi in votazione segreta, questa è la richiesta dei gruppi Partito Democratico e ALPE. Ritengo che l'eventualità di un'asimmetria in questo senso renderebbe alquanto singolare il nostro regolamento per l'accesso e la mobilità del Corpo forestale. Ripeto: il fatto che attualmente ci sia un armiere che non è in possesso di questo titolo non subisce nessun contraccolpo per quanto riguarda la prospettiva futura, disciplinata da tale regolamento, quindi chiediamo che si svolga la votazione in forma segreta. Grazie.
Président - Je soumets au vote, par votation secrète, l'amendement n° 7 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7, la parola: "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".
Conseillers présents: 35
Votants: 34
Pour: 17
Contre: 17
Abstentions: 1
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 35
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 12 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 8: même résultat.
A l'article 9 il y a l'amendement n° 8 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Se non ho capito male dall'intervento dell'Assessore Isabellon, questo emendamento sarebbe stato indicato come un emendamento sul quale il Governo regionale conviene e sollecita un accoglimento. Per comodità e chiarezza, spieghiamo che si tratta semplicemente, per quanto riguarda la procedura di assegnazione della sede di servizio, della possibilità riconosciuta al Comandante del Corpo forestale di disporre il trasferimento di sede trascorso il periodo decennale di prima nomina. Abbiamo ritenuto utile, ma questo mi pare recepisse anche un orientamento della stessa commissione, precisare che questa possibilità di disporre il trasferimento di sede avvenisse con provvedimento motivato e, d'altra parte, ci siamo anche detti in commissione che questo è già quanto viene ritenuto necessario anche dalla giurisprudenza amministrativa, quindi si tratta più che altro di una chiarificazione del contenuto dell'articolo 9. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Solo per ribadire che, per quel che riguarda l'accoglibilità dell'emendamento n. 8, come ricordato dal Consigliere Louvin, è stato dibattuto in sede di audizione in commissione e, pur essendo già implicito che il provvedimento deve essere motivato, in quanto un provvedimento non motivato non è previsto, con questa ulteriore specificazione non si fa altro che ribadire il concetto.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 8 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: "il Comandante del Corpo forestale" sono inserite le seguenti: ", con provvedimento motivato,".
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9 dans le texte ainsi amendé:
CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA PER I PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 9
(Assegnazione della sede di servizio)
1. Le assegnazioni del personale del Corpo forestale di cui al presente capo si intendono conferite per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11. Decorso detto periodo, il Comandante del Corpo forestale, con provvedimento motivato, può disporre il trasferimento di sede, ad eccezione del personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età o l'anzianità contributiva massima nei successivi cinque anni.
2. Le assegnazioni degli agenti forestali di prima assunzione sono disposte presso le stazioni forestali con provvedimento del Comandante del Corpo forestale per un periodo minimo di sei anni. La scelta della sede avviene sulla base dell'ordine della graduatoria di concorso.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio disposti ai sensi degli articoli 10 e 11.
Conseillers présents: 33
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 11 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 10 il y a l'amendement n° 9 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Questo emendamento n. 9 si ricollega anche ad una successiva proposta emendativa: la n. 11 e ha ad oggetto una situazione sulla quale ci siamo confrontati anche durante i lavori di commissione, dedicandole la dovuta attenzione. Il problema è molto semplice: succede, ed è un diritto naturalmente, che alcuni appartenenti al Corpo forestale siano candidati o eletti in amministrazioni locali, mentre, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, scatta d'ufficio un sistema di aspettativa, questo non avviene sempre a livello locale, può non avvenire per le funzioni di vertice dell'amministrazione locale, come quelle di sindaco, in genere non avviene per quelle di consigliere comunale o assessore. Scatta allora il problema della sostanziale compatibilità dell'esercizio di funzioni amministrative, quando si svolge un'attività di tipo amministrativo, in questo caso di polizia, con una giurisdizione che incide sull'ente locale del quale si è amministratori. È un problema che deve essere risolto, ma il modo in cui viene risolto con questa proposta di regolamento non ci convince molto, perché sostanzialmente fa sì che sia incompatibile e che quindi venga rimosso o non possa essere trasferito verso quel Comune dove il forestale svolge attività amministrativa se appartiene alla fascia bassa, quindi di consigliere o di assessore, mentre, qualora svolga le funzioni di sindaco, o comunque sia in regime di aspettativa, non scatta questa incompatibilità e la posizione viene congelata, o addirittura - ed è il caso di questo comma 7 - il sindaco in aspettativa ha una posizione più vantaggiosa, perché lui può farsi trasferire lì presso il comune dove svolge la sua attività. Il comma 7 prevede: "le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui il richiedente - appartenente al Corpo forestale - ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta...", ossia se io chiedo di andare in quella sede, dove sono, ad esempio, consigliere comunale di uno dei Comuni che fanno parte di quella giurisdizione, lì non posso andare, lì il comandante non mi trasferirà mai; se invece sono sindaco di uno di quei Comuni, con questa previsione: "salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico", ci posso essere trasferito. Si può immaginare che questo sia legato al fatto che in quel periodo non sto svolgendo le funzioni di polizia in quella giurisdizione e quindi nulla osterebbe a farmici trasferire nel frattempo; peccato che intanto vado lì, amministro e il giorno in cui cesso di svolgere quella funzione politica ho giurisdizione e quindi mi trovo ad esaminare tutte le pratiche riguardanti anche l'attività edilizia che io ho assentito come amministratore. La nostra proposta è quella di eliminare questa contraddizione esistente nel regolamento, sopprimendo la deroga "salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico"; se sono sindaco di uno di quei Comuni verso la cui giurisdizione chiedo di essere trasferito, semplicemente non viene accolta la mia domanda di mobilità fin quando questa situazione non sarà definitivamente cessata. Crediamo, avendo approfondito la questione con molta serenità, che questa sia la soluzione più logica e che non ci si debba attenere a tale discriminazione aspettativa o non aspettativa, perché questo crea in prospettiva, per il lavoro successivo soprattutto che andrà a svolgere quella guardia forestale in quella giurisdizione, dei problemi di non poco conto, tenuto in evidenza la discrezionalità, anche la riservatezza, la complessità delle analisi che deve svolgere sullo stesso mandato amministrativo.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. L'articolo 10 al comma 7 prevede la regolamentazione della mobilità volontaria e riguarda i forestali che hanno un mandato politico. Dall'esame dell'emendamento emerge la necessità comunque di mantenere quanto previsto nell'impostazione del regolamento, perché, accettando l'emendamento, si andrebbe a precludere un'opportunità per chi si trova collocato in aspettativa per mandato politico e non può usufruire di questa mobilità volontaria. Si propone di respingere l'emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Al comma 7 dell'articolo 10, le parole: ", salvo the non sia collocato in aspettativa per mandato politico" sono soppresse.
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 8
Contre: 23
Abstentions: 3 (Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 34
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 11 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 11 il y a les amendements n° 10, n° 11 - qui est déchu suite au fait que l'amendement n° 9 n'a pas été approuvé - et n° 12 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Si tratta di due aspetti distinti, comunque cercheremo di illustrarli contestualmente. Il primo è un profilo che è stato fortemente evidenziato dal Corpo forestale, dalle rappresentanze sindacali come un problema reale, avvertito, ossia quello che solo a fronte di situazioni oggettivamente e pesantemente di conflitto ambientale, si faccia luogo ad una possibile rimozione, ad una mobilità d'ufficio da parte del Comandante del Corpo forestale. Senza stravolgere il senso della proposta, né il contenuto, la precisazione che solo a fronte di "situazioni di grave incompatibilità ambientale o derivanti dalla presenza di soggetti...", eccetera, consentirebbe di restringere in modo più preciso ai soli casi di effettiva e di rilevante incompatibilità ambientale la possibilità di rimozione da una stazione di un appartenente al Corpo.
Il secondo aspetto, relativo all'emendamento n. 12, riguarda invece un dato che è stato ricordato dal collega Lattanzi nel suo intervento in discussione generale, ossia l'aspetto dei rimborsi a fronte della decisione assunta discrezionalmente da parte del Comandante del Corpo forestale di disporre per esigenze organizzative l'utilizzo del personale su una sede diversa. A questo proposito, riteniamo che, seppure nel modo che potrà valutare la Giunta regionale, si debba indennizzare il forestale che viene assegnato per esigenze temporanee ad un'altra sede. La sede può essere abbastanza distante, può comportare un disagio rilevante; non entriamo nel merito dell'assegnazione o meno in via temporanea dell'alloggio, del come, del quanto, del rimborso chilometrico, oppure no, ma diamo mandato con l'emendamento alla Giunta regionale di definire con propria delibera "i criteri per la compensazione economica del personale così utilizzato, sotto forma di rimborso chilometrico o di indennità economica". Una misura quindi che potrà essere stabilita nel modo ritenuto più congruo da parte della Giunta regionale, ma un segnale di attenzione nei confronti del personale che viene assegnato temporaneamente a sedi diverse da quella di normale svolgimento della propria attività.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Gli emendamenti sono due: per quanto riguarda l'emendamento n. 10, che è quello che propone l'inserimento della parola "grave" al comma 1, punto b), dove si dice: "per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità ambientale o derivanti...", eccetera, le situazioni di incompatibilità ambientale, come abbiamo già avuto modo di dibattere in sede di audizione, devono essere comunque motivate, non è un discorso discrezionale. Riteniamo sia difficile valutare se si tratta o meno di grave incompatibilità ambientale, considerato che l'eventuale incompatibilità ambientale deve essere motivata, reputiamo che sia sufficiente questa dicitura e proponiamo di respingere l'emendamento n. 10.
Per quanto concerne l'emendamento n. 12, bisogna premettere che l'utilizzazione temporanea di personale in altra sede è fatta con criterio e con giudizio, nel senso che si utilizzano possibilmente degli spostamenti meno impattanti per quel che riguarda il disagio, ma bisogna riconoscere, da una verifica che abbiamo fatto, per quel che è normalmente dell'utilizzazione del personale regionale, quando si assegna anche per un certo periodo una sede diversa, quella per quel periodo risulta essere la sede di appartenenza. Evidentemente andare a creare questo tipo di interpretazione metterebbe in discussione anche delle altre situazioni che si hanno per l'altro comparto; di conseguenza, riteniamo non accoglibile neanche l'emendamento n. 12.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 10 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: "situazioni di" è inserita la seguente: "grave".
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 8
Contre: 22
Abstentions: 2 (Lattanzi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - L'amendement n° 11 du groupe ALPE est déchu, j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: ", non collocati in aspettativa per mandato politico," sono soppresse.
Je soumets au vote l'amendement n° 12 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la compensazione economica del personale cosi utilizzato, sotto forma di rimborso chilometrico o di indennità economica.".
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 8
Contre: 22
Abstentions: 2 (Lattanzi, Zucchi)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 32
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat.
A l'annexe A il y a l'amendement n° 13 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Vorrei che i colleghi prestassero, se possono, un secondo di attenzione ancora a quest'ultimo aspetto, non per la verità di travolgente importanza, però, a nostro avviso, significativo: stiamo parlando del punteggio per la formazione della graduatoria di mobilità volontaria, ossia le condizioni che portano ad avere una priorità dei forestali nel trasferimento a seconda della condizione familiare o di anzianità di servizio di cui sono portatori. C'è un punto che è balzato agli occhi di tutti, lo ricordano i colleghi, in modo quasi automatico: è il punto indicato al n. 2, ossia che il punteggio per ogni figlio convivente è assegnato soltanto fino al 18° anno di età. Credo che nessuno dei colleghi consiglieri che era presente alla discussione in commissione abbia capito perché al 19° anno, se continuo ad avere un figlio a carico, devo considerare che viene meno una mia condizione di priorità quando questa situazione può permanere ancora nel corso del tempo - e a volte permane anche per svariati anni oltre il 18° anno di età -, non sempre, anzi quasi mai per volontà delle persone. Ora, se questa condizione di famiglia numerosa, anche con degli ultradiciottenni, è una condizione che dobbiamo tenere presente e la teniamo presente nella normalità dei casi. Onestamente non abbiamo capito perché tale rigidità, questo non voler accogliere tale minuscola modificazione che era stata sollecitata dall'intera commissione, noi l'abbiamo formulata nei termini più semplici: sostituire le parole "fino al diciottesimo anno di età" con "a carico", molto semplicemente ne chiediamo conseguentemente l'accoglimento. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Volevo solo ricordare che l'allegato A riguarda un sistema di punteggio per la formazione della graduatoria per la mobilità volontaria, quindi le considerazioni che sono state fatte per arrivare a formulare l'attribuzione dei punteggi riguardano sia le famiglie che hanno figli, sia quelle che non li hanno e quello che è emerso non solo nell'ultima audizione, ma anche nei passaggi precedenti è stato quello di trovare un punto di equilibrio fra le esigenze di famiglie con figli o le esigenze di coloro che non hanno figli. Si ritiene pertanto che la situazione di equilibrio poteva essere di considerare i figli fino a 18 anni, che non ha nulla a che vedere con le considerazioni legate alla fiscalità e ad altri aspetti, ma era per non penalizzare neanche eccessivamente coloro che non hanno dei figli, in quanto i 18 anni sono stati considerati come un punto di equilibrio fra le due situazioni. Lei poi ha citato il caso di famiglie numerose con più figli, evidentemente può esserci il caso di famiglie con figli che hanno superato i 18 anni che ne hanno meno, esse rimangono comunque in considerazione. È stata questa la considerazione che ha portato all'individuazione di tale linea di demarcazione: per non penalizzare eccessivamente neanche chi si trova nella situazione di non avere dei figli. Si propone la non accettazione dell'emendamento.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Credo che questo sia proprio un abbaglio, Assessore, quando parliamo di principi politici e di valori a cui i partiti e questo Consiglio si devono rifare... si è abusato delle parole: "sostegno alla famiglia", "le famiglie al centro delle scelte della politica". Questo è un caso nel quale, se una famiglia ha voglia di fare i sacrifici per fare studiare un figlio, in questa legge è penalizzata, se a 21-22 anni io vado a lavorare facendo il forestale, se mando a studiare all'Università della Valle d'Aosta la figlia a 22 anni, qui sono penalizzato. Allora o di questa parola "famiglia" ce ne riempiamo solo la bocca, oppure, quando è il momento, facciamo le scelte politiche coerenti! Siccome il costo è irrisorio, perché non credo che su 140-150 forestali abbiamo tutti i figli che studiano fino a 40 anni, pertanto stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro che sono convinto la nostra Regione saprà trovare nei suoi bilanci, credo sia un dovere di questo Consiglio rispettare un valore su cui tutte le forze politiche hanno espresso attenzione: il valore del riconoscimento della famiglia come cellula fondamentale di questa società. Chi ha figli che studiano a 23-24 anni in forestale viene penalizzato, io la trovo una discriminazione.
Président - La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie, Presidente. Era solo per puntualizzare, qui forse non ci capiamo, io avrò preso un abbaglio ma qui si tratta del sistema di punteggio per la formazione della graduatoria per la mobilità volontaria, non c'è penalizzazione economica...
(interruzione del Consigliere Lattanzi, fuori microfono)
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Effettivamente qui non è una questione di maggiore o minore esborso, ma, come dice il collega Lattanzi, è una questione di principio. Chi sostiene il gravame di una famiglia numerosa - e può essere uno, o anche più di un figlio ultradiciottenne ancora a carico - non deve vedersi in condizioni deteriori rispetto a chi non ha dei figli a carico. Quello che lei indica, Assessore, come un punto di equilibrio, è in realtà un equilibrismo che non ha significato, che non ha nessun punto di riferimento possibile. Qui è in gioco una questione fondamentale di principio, pur minuscola, che è quella di sostenere la priorità di chi ha famiglia numerosa a carico, dandogli la possibilità di avvicinarsi alla sede richiesta con condizioni di priorità rispetto ad altri. Chiediamo che la votazione abbia luogo in forma segreta.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Solo per un chiarimento: la qualità dell'esborso io l'ho immaginata pensando che se si limitano le persone che si possono trasferire, è probabile che ci siano dei costi. Ho messo quindi anche in preventivo che questo Consiglio debba affrontare anche qualche migliaio di euro di costi per far fronte a tale limitazione dei trasferimenti, perché è evidente che chi ha anche figli è meno disponibile ad essere trasferito, cosa che questa legge purtroppo sancisce, perché chi ha più figli a carico corre come gli altri, ma non ha senso! Assessore, mi consenta, è il momento di fare riferimento a dei principi: vogliamo difendere la famiglia in tutte le forme di questa legge, la famiglia va difesa! In questo caso, sotto l'aspetto economico, non c'è nulla: è una questione proprio di attenzione.
Président - Je soumets au vote, par votation secrète, l'amendement n° 13 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Al numero 2) della lettera b) dell'allegato A della p.r., le parole: "fino al diciottesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "a carico".
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 12
Contre: 18
Abstentions: 2
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'annexe A:
Conseillers présents: 32
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 10 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Louvin, pour déclaration de vote.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Quello che poteva essere un normale atto, direi quasi di routine, ha assunto un significato particolare sotto due profili: uno sotto la qualità e l'impegno, la serietà del lavoro che ha svolto il Consiglio in sede di commissione e poi in aula e direi anche facendosi carico di problemi sostanziali che non erano emersi in modo sufficientemente approfondito nel lavoro di predisposizione da parte del Governo regionale. La Giunta ha enunciato determinati propositi di professionalità, di miglioramento qualitativo, ma non ha dato seguito con delle norme di contenuto idoneo a questi suoi propositi e credo che si sia risentito e profondamente il malessere nel passaggio dalla commissione all'aula di tale provvedimento. Ne sono testimonianza 3 votazioni in cui numerosi colleghi della maggioranza non hanno ritenuto di aderire alla proposta, in un caso addirittura portando all'accoglimento... e ne siamo felici nel merito (non solo nella forma), perché questo qualifica un poco di più tale provvedimento e fa sì che il forestale valdostano abbia qualcosa di diverso e di più adeguato di quanto non fosse richiesto da parte del Governo regionale. Il dato anche politico è, Presidente Rollandin, lo dobbiamo registrare, quello che a volte a tenere troppo la pressione non si consente un adeguato svolgimento del lavoro di approfondimento, di miglioramento qualitativo, quello al quale lei all'inizio di legislatura si riferiva con molta enfasi.
Ci asterremo su questo provvedimento nel suo complesso, analogamente a quanto abbiamo fatto sui singoli articoli a cui abbiamo portato, crediamo utilmente, come gruppo ALPE, un contributo di miglioramento tecnico e sostanziale. Ci rammarichiamo però che su molti di questi, su aspetti assolutamente condivisi - crediamo - da parte dei singoli componenti di questa Assemblea, non si sia raggiunta la possibilità migliorativa, perché si è tenuto la briglia troppo corta e il morso troppo stretto. In sede di votazione ci asterremo.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 31
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 9 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)
Le Conseil approuve.