Oggetto del Consiglio n. 1186 del 12 maggio 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1186/XIII - Interpellanza: "Ridefinizione delle disposizioni in materia di pubblico impiego regionale a seguito della sentenza della Corte costituzionale".
Interpellanza
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima buona parte della legge regionale n. 5 del 2009 ("Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale") che ha modificato l'applicazione in Valle d'Aosta della cd "legge Brunetta" contro l'assenteismo.
L'incostituzionalità - ampiamente prevedibile - del provvedimento riguarda sia l'obbligatorietà della visita fiscale per le assenze per malattia sin dal primo giorno, sia il possibile esonero dal lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.
Ricordato come, da più parti, perfino all'interno della sua stessa maggioranza, il governo regionale fosse stato messo in guardia dal promuovere iniziative azzardate sotto il profilo della loro legalità costituzionale;
Rilevato come il Ministro Brunetta abbia sottolineato vivacemente la propria "grande soddisfazione per la bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, della legge regionale della Valle d'Aosta in materia di assenteismo dai pubblici uffici" ed abbia affermato: "la mia disciplina di contrasto alle assenze per malattia di tipo opportunistico deve essere applicata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, Regioni a statuto speciale comprese";
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
il Presidente della Regione per sapere:
1) quali effetti produrrà la sentenza della Corte costituzionale nell'immediato e come saranno regolati i rapporti definiti fino ad oggi sulla base della legge regionale dichiarata illegittima.
F.to: Louvin - Giuseppe Cerise - Chatrian
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie, Presidente. Non c'è bisogno di illustrazione, credo che il Presidente della Regione conosca fin troppo bene l'argomento! La sentenza della Corte costituzionale n. 151 apre un problema di applicabilità o di non applicabilità, meglio, delle norme relative alla legge n. 5/2009 e la sentenza è stata accolta con gaudio e tripudio dal Ministro Brunetta, non altrettanto in sede regionale, ma avremmo piacere in questa sede di commentare con lei, Presidente, quali effetti produce la sentenza sulle situazioni pregresse che si sono manifestate finora. Grazie.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. In effetti, la sentenza a cui si fa riferimento ha già fatto oggetto di un'analisi approfondita. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 sui tre commi che lo interessano e dell'articolo 3 della legge n. 5 discende dalla riconduzione effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151 alla disciplina del pubblico impiego nella materia "ordinamento civile", riservata in via esclusiva alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117. Da ciò consegue l'obbligo per l'Amministrazione regionale di non più applicare le disposizioni regionali delle quali è stata ritenuta l'illegittimità ai sensi del combinato disposto degli articoli 136 della Costituzione e 30 della legge n. 87/1953 e di considerare nella regolamentazione della materia la disciplina recata dalla normativa statale vigente, quindi l'articolo 71 del decreto legge n. 112, poi convertito nella legge n. 133, l'articolo 55 del decreto n. 165 e il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 18 dicembre 2009 n. 206.
Le conseguenze pratiche della sentenza, illustrate a tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale con circolare del Dipartimento personale e organizzazione del 3 maggio, previamente esaminata con le organizzazioni sindacali, sono le seguenti. A partire dal 10 aprile 2010, giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente verrà effettuato anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative così come previsto dalla normativa statale, segnatamente dall'articolo 55 septies; questo è un aggravio che non so quanti benefici porterà, ma tant'è. Per le assenze per malattie effettuate a partire dal 30 aprile 2010 la determinazione del trattamento economico spettante sarà effettuata in applicazione della disciplina statale di cui all'articolo 71 del decreto legge n. 112, convertito nella legge n. 133, ossia una decurtazione del trattamento accessorio dovuto, da effettuarsi sui primi 10 giorni di assenza, anziché sui primi 5 giorni, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale, dichiarato illegittimo. Relativamente alle assenze per malattie riguardanti il periodo pregresso: dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto n. 112, alla data di pubblicazione della sentenza n. 151 della Corte costituzionale, sarà cura del Servizio stato giuridico e trattamento economico determinare l'effettuazione dei conguagli sul trattamento economico in relazione al debito maturato da ciascun dipendente interessato. A questo riguardo va evidenziato come nel comparto unico regionale i periodi di assenza per malattia di durata compresa fra 1 e 5 giorni sono quelli in assoluto più ricorrenti, pari ad una media dell'85 per cento delle assenze. Era la ragione per cui avevamo fatto quel dispositivo, che ci sembrava di buon senso; per fortuna, anche qui le ricadute saranno molto marginali in quanto sono rari i casi di assenza per più di 5 giorni. Sempre al punto n. 3, a partire dal 30 aprile 2010 le fasce di reperibilità - che era il terzo comma dell'articolo 2 - al fine dell'effettuazione delle visite mediche di controllo sono quelle stabilite recentemente dal decreto ministeriale del 2009, in particolare le seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, di tutti i giorni, compresi i giorni festivi e quelli non lavorativi. L'orario complessivo della reperibilità non cambia, perché sono comunque le 7 ore, cambia solo l'articolazione della fascia pomeridiana: 15.00-18.00, anziché 17.00-20.00, perché la fascia precedente che anche il Ministro Brunetta aveva modificato... perché all'inizio era più ristretta, poi ha modificato, tanto che pensavamo di dover comunque modificare la nostra, in quanto riservava un numero di ore superiore. Restano esonerati dall'obbligo della reperibilità i dipendenti assenti per patologie di particolare gravità individuate dall'articolo 2.
Per quanto riguarda l'articolo 3 della legge regionale n. 5, concernente gli esoneri anticipati dal servizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, che nel tempo della sua vigenza non ha trovato concreta applicazione. Avevo qui risposto in aula che non c'era stata rispetto ai 5 casi segnalati l'adesione da parte della Regione, quindi non c'è nessuna ricaduta. Si precisa al riguardo che la disciplina dell'esonero dal servizio prevista dall'articolo 72 del decreto n. 112 non è comunque applicabile al personale della Regione e degli enti locali, in quanto riferita al solo personale dipendente dell'Amministrazione dello Stato, quindi non ha nessuna conseguenza sui dipendenti regionali. Questa è una notizia che è stata data in modo errato per ben 2 volte da parte degli organi di informazione: la prima volta si è detto che non era più applicabile perché si aprirà..., la seconda volta si è detto che questo avrebbe avuto degli effetti sulla parte retroattiva e l'altro aspetto che è stato detto inopinatamente è che ci saranno problemi anche per quelli che sono andati in quiescenza in base alla normativa della legge regionale. Come è evidente, non c'è nessun riferimento nella legge in quanto non è stato impugnato, quindi rimane legittima la norma all'articolo 4, che prevedeva la quiescenza, quindi non c'è nessuna ricaduta.
Credo di aver risposto puntualmente, se il collega vuole, darò copia delle risposte, comunque nella sostanza si darà attuazione ai tre commi dell'articolo 2 prevedendo questi adeguamenti. Per l'orario è una situazione molto parziale, per il resto si tratterà di adottare tali misure che prima ho citato.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Questa è cronaca di una sentenza annunciata, perché già nel lungo ed approfondito lavoro che avevamo fatto in commissione, il Presidente lo ricorda, ma lo ricordano ancora meglio i colleghi che hanno seguito la discussione sulla cosiddetta "Brunettina regionale", la Giunta regionale era stata messa in guardia dal rischio a nostro avviso molto evidente di un'impugnativa da parte del Governo. L'impugnativa puntualmente è arrivata e la sentenza puntualmente è arrivata a confermare una posizione che aveva già avuto la Corte costituzionale in questa materia, guarda caso, viene citata nella sentenza della Corte la stessa pronuncia che già aveva riguardato la Valle d'Aosta qualche anno prima in materia di trasferte, che già ci aveva visti soccombenti. Devo dire che la Giunta è stata sorda a questi richiami, la maggioranza è sorda a tali sottolineature, chi fa le spese... si dirà marginalmente... ma non credo che questo sia così marginale nel piccolo bilancio familiare di tanti dipendenti, che hanno avuto casualmente delle assenze che rientrano in quel 15 per cento, se non faccio male i conti, perché il Presidente parla di un 85 per cento delle assenze che non sarebbero soggette a recupero e quindi a conguaglio, ma ci sarà un 15 per cento di assenze che verranno penalizzate attraverso il recupero, quindi buste paghe più leggere nel prossimo futuro per quanto riguarda il recupero che dovrà promuovere l'Ufficio del personale per il recupero di queste somme. È un peccato francamente che si sia arrivati a questo, mentre sappiamo che altre Regioni continuano a marciare su un altro binario. Non il Friuli, che ha scelto di adeguarsi alla normativa brunettiana, ma stanno procedendo sempre sul binario di una propria gestione autonoma del regime di controllo e del regime di trattenuta per malattia sia la Sicilia, sia Trento che Bolzano. La Sicilia fa testo e purtroppo fa anche notizia sui giornali in questi giorni, ma per altre vicende.
Il dato politico che registriamo, oltre al rammarico per i dipendenti regionali che hanno, credo, incolpevolmente avuto delle assenze di questa durata nel periodo in questione, è un dato negativo nel rapporto con il Governo nazionale, non tanto per il fatto che abbia impugnato una legge, ma ci sono i toni, i modi anche. Il gaudio, l'entusiasmo manifestato dal Ministro della funzione pubblica per una sberla data alla Regione Valle d'Aosta è ormai cosa abituale; ho l'impressione che vi sia un certo accanimento e anche un voler mettere in riga, un voler "tagliare le unghie" all'autonomia regionale. Avremo modo nel pomeriggio di tornare su argomenti di questa natura, ma penso che, al di là di una politica - che si può condividere o meno - da parte del Governo di tenere un quadro generale di riferimento sia della spesa pubblica che delle norme di ordinamento civile, noi possiamo dissentire e dissentiamo da tale interpretazione della Corte costituzionale, saremmo stati per una lettura diversa, ma sappiamo ormai essersi consolidato tale orientamento, vediamo marciare molto, molto pesantemente il Governo nazionale su questa linea e lo vediamo anche esprimere una particolare gioia quando può rimettere in riga le Regioni come la nostra. Di questo ci rammarichiamo, non fa parte di una dialettica piana tra Regione e Stato, fra Governo regionale e Governo nazionale, ma tant'è, prendiamo atto che questo è il clima, questa è la nuova stagione e in questa ci è dato di vivere. Presidente, sappiamo che l'Amministrazione procederà, dovrà farlo, al recupero di queste somme. Per il resto la ringraziamo anche per la puntualità delle sue annotazioni sulle fasce orarie, sulla non applicazione dell'articolo 3, come abbiamo visto, non ha interferito con altre vicende, ma vi è il pesante rammarico che lei e la sua Giunta non abbiate voluto dare ascolto a quelle voci, anche della stessa maggioranza, che in commissione non avevano fatto mancare la sottolineatura sulla natura un po' suicida di questa procedura legislativa. Grazie.
Président - Collègues, je crois qu'il est judicieux de suspendre les travaux de cette séance du Conseil et les travaux reprendront à quinze heures trente.
La séance est levée.
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La séance se termine à douze heures et cinquante-trois minutes.