Oggetto del Consiglio n. 610 del 11 giugno 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 610/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)". (Approvazione di un ordine del giorno)
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. L'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:
"Art. 33
(Aree boscate)
1. É vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;
b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;
c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;
d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;
e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;
f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.
4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.
5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l'espressione del parere di cui al comma 3 e per l'approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.
6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).
7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).".
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 33, comma 5, della legge regionale 11/1998, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
(Inserimento dell'articolo 90bis)
1. Dopo l'articolo 90 della legge regionale 11/1998 è inserito il seguente:
"Articolo 90bis
(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:
a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della legge regionale 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso;
b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla legge regionale 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50 percento dei parametri urbanistici medesimi.
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
2. I comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis della legge regionale 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
Articolo 3
(Inserimento dell'articolo 90ter)
1. Dopo l'articolo 90bis della legge regionale 11/1998, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:
"Articolo 90ter
(Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)
1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.
2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7bis della medesima legge.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla legge regionale 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
Articolo 4
(Abrogazione e disposizione transitoria)
1. L'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
2. L'articolo 27 della legge regionale 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.
Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Nous discutons maintenant sur le nouveau texte approuvé à l'unanimité en IIIe Commission. Ont été déposés trois amendements de la part de l'Assesseur Pastoret et un amendement de la part du Parti Démocratique.
La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.
Prola (UV) - Merci, M. le Président. Il disegno di legge che viene presentato è frutto di un ampio confronto scaturito a livello di commissione consiliare con tutte le parti interessate: gli assessorati competenti in materia di turismo e urbanistica, le associazioni di rappresentanza e gli enti locali.
In sede di commissione consiliare, dopo aver sentito tutti gli attori coinvolti, si è provveduto a modificare il testo licenziato dalla Giunta regionale in seguito a 14 emendamenti presentati dall'Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, in relazione ad alcune problematiche connesse con gli ampliamenti degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere. Nel contempo, si è provveduto a modificare la formulazione dell'articolo 33 della legge regionale 11/1998 concernente le aree boscate con l'introduzione di una serie di modifiche sostanziali alla luce dei dati delle superfici boscate presenti nel nostro territorio e nell'ottica della semplificazione amministrativa delle procedure.
Le motivazioni che stanno alla base di tale modifica possono essere ricondotte ad alcuni elementi che vengono di seguito descritti. In primo luogo, negli ultimi trent'anni, in Valle d'Aosta le foreste sono aumentate progressivamente passando dai 75.000 ettari del 1974 (dati ISTAT) agli 86.550 ettari (dati 1996 dell'inventario forestale regionale), ovvero il 26,5 percento della superficie regionale. Gli ultimi dati dell'Inventario Forestale Nazionale (anno 2005) indicano una superficie boscata pari a 105.928 ettari; seppure questo dato non sia confrontabile con il precedente, in quanto presenta una significatività statistica valida a livello nazionale, denota comunque un ulteriore incremento della superficie forestale, essenzialmente a scapito delle superfici agricole, tenuto peraltro conto che nell'ultimo decennio i rimboschimenti effettuati sono stati pressoché pari a zero. La proposta di modifica della definizione di area boscata di elevare l'età dei popolamenti a dieci anni (rispetto ai cinque precedenti) è conseguente al ritmo di espansione nella colonizzazione degli incolti e delle aree marginali.
Nelle ristrutturazioni edilizie si è previsto un ampliamento sino ad un massimo del 20 percento del volume esistente (prima era consentito solo l'aumento del volume in elevazione) per consentire adeguate razionalizzazioni dei fabbricati (civili e rurali).
L'approvazione delle cartografie delle aree boscate dei comuni non viene più ratificata con deliberazione della Giunta regionale ma viene approvata dal Consiglio comunale previo parere vincolante della struttura competente. Questo consente di semplificare notevolmente le procedure. Si tenga conto che, ad oggi, tutti i comuni regionali possiedono la cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione delle aree boscate: 29 hanno una revisione alla cartografia precedentemente approvata e sei una variante. Attualmente sono in corso di approvazione una richiesta di variante e due di revisione.
Sempre nell'ottica di semplificazione delle procedure è stata proposta un'ulteriore modifica per quanto concerne le deroghe per la realizzazione di interventi in area boscata di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 33. Attualmente la deroga ad alcuni tipi di intervento viene concessa dalla Giunta regionale previa Conferenza di pianificazione indetta dalla direzione competente in materia di foreste, ai sensi dell'articolo 15 della 11/1998. Si tratta di circa 300 procedimenti all'anno che comportano l'istituzione di circa 15 Conferenze di pianificazione a cui sono invitati a partecipare sei strutture dirigenziali della Regione, che producono 30 deliberazioni all'anno. La proposta consisterebbe nell'affidare direttamente alla Direzione foreste e infrastrutture la concessione delle deroghe con atto del dirigente, con conseguente sgravio dei procedimenti a carico della Giunta regionale.
Per quanto riguarda il settore turistico, riteniamo che questo disegno di legge possa rappresentare un'iniziativa significativa volta al mantenimento e miglioramento della competitività del settore in un momento in cui la crisi economica affligge tutti gli ambiti del tessuto produttivo. Alberghi e servizi della ristorazione sono per la Valle d'Aosta un settore economico importante e strategico, per il quale dobbiamo assolutamente prestare un'attenzione particolare.
Per capire le ragioni di questo intervento legislativo dobbiamo fare una premessa di tipo normativo. Fino alla data del 29 dicembre 2006, gli alberghi erano considerati beni ai quali era riconosciuto un interesse pubblico con possibilità di beneficiare delle deroghe ai piani regolatori. Con deliberazione della Giunta regionale n. 4243 concernente disposizioni attuative della legge 11/1998, relative all'applicazione dell'articolo 88 della medesima legge, ai fini del rilascio delle deroghe ai piani regolatori si è stabilito che: "Il concetto di interesse pubblico va inteso non nel senso lato di interesse collettivo o generale, bensì in quello specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dalla pubblica amministrazione". Tale nuova formale interpretazione del concetto d'interesse pubblico ha comportato l'esclusione degli alberghi dai beni ai quali è riconosciuto un interesse pubblico e pertanto l'impossibilità per i medesimi di beneficiare delle deroghe ai piani regolatori.
Considerato che l'interpretazione di cui sopra ha comportato un forte limite alle possibilità di riqualificazione ed al potenziamento delle strutture alberghiere esistenti e, nell'attesa che i Comuni potessero dare una risposta definitiva al problema con l'adeguamento dei piani regolatori previsto dalla legge 11/1998 ed in corso di perfezionamento da parte di tutti i Comuni, è stata adottata una soluzione temporanea attraverso l'approvazione dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 34 (Omnibus), che ha recato disciplina transitoria anche in merito agli esercizi di ristorazione.
Dopo un certo periodo di applicazione dell'articolo 27 della legge 34/2007, si sono evidenziate criticità interpretative ed alcune difficoltà applicative. In particolare, è emerso il problema delle strutture alberghiere che, avendo ottenuto la concessione edilizia antecedentemente alla data del 29 dicembre 2006, ed essendo ancora in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge 34/2007, avevano l'aspettativa, in virtù del riconoscimento della pubblica utilità e ricorrendo tutte le condizioni di legge, di poter in seguito beneficiare della deroga al piano regolatore di cui all'articolo 88 della 11/1998 per realizzare ampliamenti volumetrici necessari ad una maggiore e più completa qualificazione dell'offerta. Tale aspettativa veniva di fatto vanificata per effetto della delibera di giunta regionale 4243/2006 e per la contestuale insussistenza dei requisiti per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 34/2007, in quanto il problema concerne aziende alberghiere non classificate e non autorizzate alla data di entrata in vigore della legge medesima.
In un contesto di mercato estremamente competitivo, quale quello dell'ospitalità turistico-ricettiva alberghiera, la cui domanda richiede sempre più strutture con standard qualitativi elevati e un'offerta sempre più differenziata, gli operatori valdostani del settore hanno rappresentato l'esigenza di un quadro normativo urbanistico connotato da minori vincoli e in grado di assicurare maggiore impulso alle operazioni di investimento necessarie ad una vera riqualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere esistenti. L'opinione è stata ribadita con forza in sede di commissione consiliare con l'intervento del presidente dell'ADAVA, dove sono state evidenziate le attuali esigenze di spazi da adibire ad attività diverse per ampliare, diversificare e qualificare l'offerta nel tentativo di intercettare nuovi flussi di mercato (turismo congressuale, delle famiglie, della terza età). Quindi servono spazi per ampliare le camere, spazi comuni per i servizi di ristorazione, locali per aprire centri benessere o baby club. Analoga esigenza di riqualificazione e potenziamento è stata rappresentata per tutti gli esercizi di ristorazione e non solo per quelli ubicati lungo le piste da sci o a servizio di infrastrutture sportive.
Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale rappresenta una risposta significativa a tali criticità ed istanze. É stata ravvisata l'opportunità, innanzitutto, di abrogare l'articolo 27 della legge 34/2007 e di trasferire il suo corpus modificato ed integrato all'interno della legge regionale 11/1998, in quanto sede naturale per accogliere disposizioni che hanno natura prevalentemente urbanistica ancorché destinate ad esercizi di ristorazione o a strutture ricettive alberghiere.
In secondo luogo, è stata individuata la possibilità di ampliamento di una struttura, mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino un incremento volumetrico fino ad un limite massimo del 40 percento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, introducendo altresì un vincolo di destinazione di natura urbanistica sull'immobile oggetto di intervento di durata pari a cinque anni per le strutture che non abbiano alcun vincolo di destinazione o che l'abbiano di durata residua inferiore a cinque anni.
Vengono superati i parametri di natura urbanistica, ivi compresi quelli previsti per le strutture ubicate in zone territoriali di tipo A, sottratti alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG e viene stabilita la prevalenza e sostituzione di dette disposizioni sulle norme dei piani e dei regolamenti. Ad eccezione delle strutture ubicate nelle zone territoriali di tipo A, rimane la richiesta di una dotazione di posti auto in misura pari ad almeno il 50 percento dei parametri urbanistici stabiliti dal piano regolatore o dal regolamento edilizio in relazione agli incrementi di capienza o capacità ricettiva conseguenti all'ampliamento.
I centri benessere sono da considerarsi quale atout competitivo imprescindibile per un'offerta con standard qualitativamente elevati e connotata da servizi differenziati. Al fine di incentivare gli investimenti per la realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive viene prevista la non assoggettabilità alla verifica degli indici urbanistici delle superfici e dei volumi a ciò destinati. Tale disposizione si applica anche per le strutture ricettive ricadenti nelle zone territoriali di tipo A.
Passando ad un esame più puntuale del disegno di legge, che si compone di cinque articoli, l'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 33 della legge 11/1998 che disciplina la materia delle aree boscate. Vengono previsti l'aumento dell'età dei popolamenti a dieci anni, un aumento del 20 percento del volume esistente nelle ristrutturazioni edilizie; si evita la ratificazione da paste della Giunta regionale dell'approvazione delle aree boscate dei comuni e, per quanto riguarda le deroghe per la realizzazione in area boscata, vengono direttamente affidate alla direzione competente in materia di foreste evitando il passaggio alla conferenza di pianificazione e alla Giunta regionale.
L'articolo 2, comma 1, inserisce l'articolo 90bis alla legge regionale 11/1998 e disciplina l'ampliamento degli esercizi di ristorazione e degli alberghi. Si può rilevare, innanzitutto, come la natura temporanea della norma sia esplicitata in maniera molto più chiara rispetto alla configurazione precedente, attraverso l'individuazione di un temine oggettivo del periodo che identifica "le more di adeguamento dei piani regolatori" (data di pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale e della delibera di Giunta regionale di approvazione della variante o data di dichiarazione del segretario del Comune interessato che attesta l'accoglimento, da parte del consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa). Quindi, si tratta di una norma che possiamo definire "ponte" nell'attesa che i Comuni, con l'adeguamento dei piani regolatori, definiscano i propri obiettivi di sviluppo turistico del territorio. Le disposizioni contenute in questo articolo, in attesa dell'approvazione delle varianti dei piani regolatosi, prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.
Queste disposizioni consentono agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dal regolamento regionale n. 2 dell'11 ottobre 2007, l'ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico. Tale ampliamento è limitato e non può essere superiore al 40 percento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009. Al comma 2, viene delegato ai Comuni, attraverso un atto di programmazione da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di individuare gli esercizi che potranno beneficiare degli ampliamenti. Nelle more di approvazione di tali atti, gli esercenti potranno formulare apposita istanza al Comune il quale dovrà esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, l'istanza sarà considerata come accolta. Inoltre, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti e all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, il comma 1 dell'articolo 2 prevede anche l'ampliamento degli alberghi esistenti fino al misura massima del 40 percento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009. La disposizione esplica i suoi effetti anche nei confronti degli esercizi ricadenti in zona A e delle strutture che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della legge regionale 33/1984 e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso, nonché delle strutture alberghiere che erano ancora in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009 e in possesso di concessione edilizia a destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
Come già accennato, agli incrementi volumetrici si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sulla "struttura madre" purché di durata residua non inferiore a cinque anni. Qualora sulla "struttura madre" non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a cinque anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a cinque anni a decorrere dalla predetta data.
Al di fuori delle zone territoriali di tipo A, qualora gli incrementi volumetrici comportino aumento di capienza nei ristoranti o di capacità ricettiva negli alberghi, dovrà essere assicurata la creazione di posti auto aggiuntivi, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento, purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50 percento dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di parcheggi stabilita dal piano regolatore. Mi pare importante evidenziare che gli incrementi volumetrici, che eccedono quelli assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal piano regolatore e sono assentiti dai Comuni, nelle forme diverse dalla DIA, previo parere favorevole, a seconda dei casi, delle strutture regionali competenti in materia di turismo e di beni culturali e di tutela del paesaggio.
L'articolo 3 inserisce l'articolo 90ter e le relative disposizioni, anche in questo caso, prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono. In alcune tipologie di strutture ricettive ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, le superfici e i relativi volumi destinati a "centro benessere", le cui attività e modalità d'esercizio sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici.
Nel caso delle RTA, permane il vincolo di non frazionabilità della proprietà di cui all'articolo 7bis della legge 33/1984. Anche gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, nelle forme diverse dalla DIA, previo parere favorevole, a seconda dei casi, delle strutture regionali competenti in materia di turismo e di beni culturali e di tutela del paesaggio.
L'articolo 4 reca l'abrogazione dell'articolo 27 della 34/2007 e una norma di salvaguardia con cui sono fatti salvi gli interventi di ampliamento previsti dall'articolo 27 medesimo, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del titolo abilitativo già avviato non si sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La legge si conclude con l'articolo 5 che reca la dichiarazione d'urgenza.
Concludendo, con questo disegno di legge si ritiene di intervenire in un momento estremamente delicato, in settori, quelli della ristorazione ed alberghiero, che risentono fortemente della crisi economica in atto con alcune modifiche di una normativa che presentava di fatto una forte limitazione alla possibilità di effettuare investimenti che, al contrario, sono estremamente necessari per ridare competitività al sistema che riteniamo per il nostro territorio strategico ed essenziale. Nel contempo, si effettuano una serie di modifiche sostanziali per la definizione di area boscata e alcune modifiche alle procedure e alle deroghe che permettono di dare risposte in tempi brevi, diminuendo inoltre i costi di istruttoria a carico dell'amministrazione.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità dimostrata per arrivare ad avere un testo condiviso tutti i membri della commissione, gli Assessori competenti e il Consiglio permanente degli enti locali.
Président - A été déposé à la présidence une proposition d'un ordre du jour qui sera discutée avant d'examiner article par article le dessein de loi.
La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Siamo di fronte a un disegno di legge che è soggetto a continue evoluzioni, è un testo vivo, è un testo in continua trasformazione, un testo preceduto da una tentata spallata al momento della discussione della finanziaria del 2009, che aveva già introdotto questi argomenti in modo alquanto disarmonico rispetto a quel provvedimento legislativo, che ha fatto oggetto di un apposito (di questo ci rallegriamo) disegno di legge regionale, che ha perfino dovuto cambiare il nome tanto è evoluta la stessa materia che viene affrontata; evoluzione che è ancora in corso. È magmatico questo disegno di legge 28, perché lo stesso emendamento, che è stato presentato ieri mattina dalla Giunta regionale, introduce ancora una nuova problematica, pur sempre connessa alla normativa urbanistica di pianificazione territoriale, ma vi innesta la questione degli impianti di energia eolica.
Direi che dal punto di vista del metodo di lavoro siamo esattamente agli antipodi di quello che consideriamo un modo di procedere fruttuoso anche rispetto alla possibilità delle commissioni e dello stesso consorzio degli enti locali, anzi, dello stesso Conseil permanent des collectivités locales, di poter interloquire correttamente con noi su queste problematiche. Per inciso, sarei a richiedere la precisazione circa il fatto se sia stata sottoposta questa ultima problematica degli impianti di energia eolica all'opinione del Conseil permanent: non ho colto nell'introduzione del presidente riferimento ad un eventuale parere, ma sarebbe sorprendente, alquanto improprio che si introducesse una modifica della legislazione urbanistica, che poi tocca il territorio dei comuni, senza avere acquisito il parere del consiglio degli enti locali. Forse è in itinere anch'esso, ci dirà forse gentilmente l'Assessore Pastoret qualcosa a questo proposito.
Procederemo ad alcune osservazioni di carattere generale, poi eventualmente i colleghi integreranno meglio il punto di vista generale del gruppo.
Rispetto alla questione degli impianti di energia eolica - partirei da qui perché nella denominazione articolo 01 introduciamo un primo passaggio - credo che sia positiva questa attribuzione di una competenza ai Comuni di individuare ambiti di realizzazione di questi impianti. Siamo naturalmente in termini generali favorevoli allo sfruttamento e alla individuazione di fonti di energia alternativa, ma sappiamo anche che gli impianti eolici sono estremamente impattanti e che possono risentire in Valle d'Aosta anche di condizioni climatiche molto particolari per la non costanza del vento e quindi il rischio che vengano realizzati impianti tutto sommato poco produttivi e ad alta incidenza invece sull'assetto paesaggistico. Quindi ben venga, dal nostro punto di vista, una regolazione dell'argomento, siamo sicuramente favorevoli. Mi pare che il fatto di innestare questa definizione degli ambiti di realizzazione degli impianti di energia eolica nella procedura di rivisitazione dei piani regolatori, perché così - pur nella fretta dell'esame dell'articolato - ci pare sia stato il volere della Giunta regionale e in questo senso vada la proposta, mi pare giusto che si individuino e si localizzino puntualmente questi insediamenti, per evitare quello che nella legislazione urbanistica a volte è consentito a livello nazionale, e cioè che la decisione di realizzare determinati impianti abbia possibilità di deroga automatica rispetto ai piani regolatori generali.
Ben venga anche la sospensione relativa ai procedimenti in corso, non so quanti siano, ma mi risulta che qualche procedimento sia stato avviato e sia già all'esame degli organi amministrativi della Regione, quindi questa normativa dell'emendamento n. 3, che è una moratoria se non capisco male rispetto ai procedimenti in corso, mi pare che si innesti correttamente nella logica in cui noi stessi ci poniamo.
Dicevo, nel susseguirsi un po' caotico e creativo del provvedimento a cui l'assessore Marguerettaz ha dato un contributo notevole attraverso 14 emendamenti sulla stessa proposta della Giunta, è emerso questo nuovo articolo 33 sulle aree boscate, che ha come principale effetto quello di responsabilizzare in modo decisivo i Comuni rispetto all'adattamento delle loro cartografie. Qui è un aspetto sempre molto delicato, questo della delimitazione delle aree boscate e dell'identificazione degli interventi edilizi consentiti. Anche qui credo che se procedessimo comunque come ci invitava a farlo questa mattina il collega Lattanzi, ad un'adozione di normative armoniche per settore, faceva riferimento il collega a testi unici, quale che sia la denominazione, comunque questo sarebbe sicuramente più opportuno che continuare ad intervenire per tronconi.
La legge urbanistica 11 è una delle leggi più martirizzate di questa regione: credo che con la 45 sia fra quelle che detengono il record delle modifiche, in parte omnibus e in parte - come dicevo - a spot, attraverso interventi legislativi successivi e questo è un modo di procedere che rende problematica l'adozione di una normativa coerente.
Abbiamo espresso in sede di commissione una sostanziale adesione alla riscrittura complessiva di questo disegno di legge, perché ci pare che abbia nel fondo una validità operativa oggettiva, che è quella di consentire degli ampliamenti volumetrici ad attività di natura turistico-ricettiva e collegata, di cui in questo momento l'economia regionale ha particolarmente bisogno. Saremmo stati favorevoli a salvaguardie più incisive, soprattutto in ordine alla durata dei vincoli a cui sottomettere questo tipo di ampliamenti, ma ci rendiamo conto che in questa fase già il fatto stesso di operare economicamente, intervenendo su immobili esistenti, con margini operativi molto ristretti quanto ha oggi il settore alberghiero, sia oggettivamente problematico, quindi è da prendere in considerazione il rischio che la pianificazione dell'intervento sul numero di anni molto, molto elevato possa far desistere da questi orientamenti. Nondimeno non possiamo non rilevare come questi interventi non devono avere una natura puramente volumetrica e di incremento di superficie a scopo speculativo. Si deve trattare a nostro modo di vedere di interventi qualitativamente adeguati, idonei, anche pensando che proprio in questi giorni entrano in vigore normative generali. Mi riferisco in particolare al DPR 192/2005 relativo agli impianti centralizzati di riscaldamento, che devono far ritenere questi interventi utilmente collocabili in una ottica di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.
Questo è lo scopo per il quale abbiamo ritenuto giusto sottoporre al Consiglio regionale un impegno che, a nostro modo di vedere, va nella direzione di mettere in linea questo provvedimento con quello che andremo, presumo, ad approvare fra qualche settimana o qualche mese in relazione all'intesa raggiunta fra lo Stato e le Regioni in materia di piano casa. É a questo che ci riferiamo indicando genericamente il prossimo provvedimento, relativo all'edilizia residenziale; credo che i colleghi abbiano colto perfettamente a cosa ci riferiamo.
Noi andiamo ad ampliare il nostro patrimonio edilizio: chi lo potrà e chi sarà in condizioni di farlo, chi lo potrà fare, chi ne avrà i requisiti a livello residenziale, a livello di prima o seconda abitazione. Nel momento in cui consentiamo degli ampliamenti ad altre strutture che siano alberghiere o di somministrazione di alimenti, bevande, eccetera, crediamo che a tutti questi interventi debbano essere richiesti dei canoni di sostenibilità ambientale, dei canoni di qualità anche in termini di efficienza energetica, eventualmente di utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, che siano omogenei, altrimenti corriamo il rischio che ci siano degli interventi posticci, che vengono fatti soltanto per acquisire un tot di volumetria in più da utilizzare successivamente anche per altre destinazioni, ma soprattutto da continuare ad utilizzare come colabrodi ambientali, come colabrodi nel risparmio energetico. Questa nostra indicazione di principio credo che possa avere una qualche utilità di permetterci di raccordare questo provvedimento con quello che successivamente verrà adottato e permettere che tutti questi miglioramenti che danno una grossa mano a chi intende oggi ampliare la propria attività, inserirvi centri di benessere e quant'altro, possano essere fatti ma lo siano alle condizioni opportune. Siccome in questa parte del nostro intervento legislativo, con questo disegno di legge 28 non demandiamo alla Giunta regionale delle specifiche tecniche particolari, credo che a breve questo collegamento potrà essere fatto e l'impegno che chiederemmo ai colleghi di assumere va esattamente in questa direzione prospettica, cioè di avere poi una normativa omogenea, altrimenti diamo agli albergatori o ad alcune categorie commerciali delle condizioni di qualità energetica, di sostenibilità decisamente inferiori a quello che chiederemo a tutti i proprietari di un'abitazione nel prosieguo. Quindi mi pare che sia un impegno assolutamente normale, in linea, ragionevole con quello che è l'orientamento che dobbiamo oggi assumere, altrimenti forse a questo risultato si arriverebbe attraverso la normativa nazionale, ma è un peccato che non sia la Regione stessa a darsi questo obiettivo e ad essere sufficientemente precisa in questa direzione.
Ci sono naturalmente, in un provvedimento che ha avuto questa genesi un po' alluvionale, alcune altre osservazioni che dovrebbero essere fatte e che ci dovrebbero portare a considerare delle piccole discrasie e delle piccole anomalie. Crediamo che in questo momento faccia premio la necessità di aprire questa porta e di rimettere a un momento successivo, che auspichiamo abbastanza ravvicinato, un momento di normalizzazione, di rivisitazione di tutta la legislazione. Qui ci sono alcuni paradossi che dovrebbero essere individuati ed essere opportunamente colti. Ci sono ad esempio delle differenze per quanto riguarda gli ampliamenti fra la ristorazione e la struttura ricettiva, alcuni dei quali sono subordinati al parere del consiglio comunale, altri invece ne vengono esonerati rimettendoli semplicemente alla commissione edilizia. Credo che vada in prospettiva e molto rapidamente trovata una uniformità di legislazione su questo.
Noi ci fermiamo qui, sostenendo questo provvedimento prevalentemente per la necessità economica di questo momento, ma con un impegno per parte nostra e ci auguriamo anche per parte dei colleghi di questo Consiglio, a rimettere mano alla materia in modo più armonico in occasione di un prossimo intervento legislativo. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, care colleghe e cari colleghi. Il giudizio che noi diamo su questo provvedimento è certamente legato alla condizione che stiamo vivendo, quindi in parte legato anche al dibattito che è stato tenuto in questo Consiglio in questa seduta, nel senso che l'economia, le difficoltà che viviamo necessitano di provvedimenti che rilancino le attività che sono per noi quelle trainanti, come quella turistica. Quindi, dare un segnale di attenzione al settore del turismo è assolutamente fondamentale, soprattutto quando ci riferiamo alla ricettività alberghiera e a quello che ne consegue in termini di reddito che riesce a portare all'intero tessuto regionale.
Le statistiche, almeno quelle di cui dispongo io, ci dicono che la Valle d'Aosta è in testa a livello regionale e nei confronti anche con le province per la costruzione di seconde case; paga poi a caro prezzo questo tipo di sua caratterizzazione in termini di capacità di acquisire visitatori e persone che vengono negli esercizi alberghieri. É quindi necessario che si ponga fine a un certo tipo di percorso e se ne immagini un altro. Penso che questo provvedimento, anche se arriva forse in maniera non così organica, come hanno detto alcuni, potrebbe segnare l'inizio di una svolta, l'inizio di un'attenzione di tipo diverso al modo di affrontare il tema del turismo in Valle d'Aosta. É in questo senso che guardiamo con attenzione a questo provvedimento, non nascondendo che esistono delle preoccupazioni che questi interventi siano il più qualificati possibile, che questi interventi tengano conto non solo del rispetto di norme di carattere tecnico, che siano adeguati alle normative, ma che siano anche apprezzabili dal punto di vista estetico. Questo è assolutamente indispensabile: che non siano la generazione di brutture. Dobbiamo essere coscienti da questo punto di vista che se facciamo un intervento di questo tipo, lo facciamo perché vogliamo qualificare meglio la Valle d'Aosta e quindi non vedere funghi che spuntano dappertutto, ma vedere strutture che siano anche belle, moderne, adeguate ai tempi, oltre che rispettose di norme, perché si possono rispettare le norme sanitarie e tutte le norme e i vincoli che ci sono, e creare delle brutture. Quindi da questo punto di vista serve che ci sia un segnale anche in quella direzione, che ci sia attenzione da quel punto di vista.
Noi abbiamo voluto segnalare con un emendamento il fatto che riteniamo che questo tipo di provvedimento vada nella direzione di puntare sull'imprenditoria vera, l'impresa vera, quindi abbiamo proposto che all'articolo 90bis della legge regionale 11/1998 introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 28, alla lettera a) del comma 2, siano aggiunte queste parole, alla fine: "purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori". Cosa significa? Che esistono strutture che non sono in questo momento attive. Certamente ci sono i vincoli di destinazione, però: io ho una struttura inattiva, decido di fare un ampliamento; ma ha senso, se decido di fare un ampliamento, perché voglio rimettere in moto quella attività, non per lasciarla lì di nuovo ferma cinque anni in attesa che decorrano i vincoli di destinazione. Questo sta a significare quello che abbiamo tentato di scrivere, cioè vogliamo dire: promuoviamo l'impresa vera, chi vuole fare attività turistica vera, non promuoviamo chi ha del denaro, lo vuole investire, meglio un mattone che lasciarli in banca, e lascerà poi per cinque anni ferma una struttura; non avrebbe alcun senso.
Ecco perché diciamo che là dove non esiste una attività che è già in essere, perché se l'attività è in essere è evidente che l'ampliamento sarà seguito da uno sviluppo dell'attività, ma là dove l'attività non è in essere, è importante che ci sia un segnale, un impegno da parte di chi decide di fare l'ampliamento di rimettere in moto l'attività, perché se questo non è, vuol dire che costruisce, cioè ingrandisce un edificio e aspetta cinque anni che finisca il vincolo di destinazione, che pure è importante che sia stato inserito e condivido al fare troppo alta l'asticella del vincolo di destinazione avrebbe forse frenato in questo momento una voglia di impresa che già di per sé non cresce spontanea in modo naturale.
Una battuta rispetto alle norme, alla nota in emendamento fornita rispetto alla questione dell'eolico. Noi non possiamo che rallegrarci dopo tante sollecitazioni che si prenda in considerazione la questione dell'energia eolica e apprezziamo anche, vediamo con favore che sia stato dato un ruolo ai Comuni in questo percorso. La Regione aveva tutta la potestà di individuare e di decidere i siti dove localizzare lo sfruttamento della energia eolica, ma il riconoscere un ruolo ai Comuni è una cosa che giudichiamo positivamente.
In questo senso esprimeremo un parere favorevole a questo tipo di provvedimento.
Président - Pas d'autres? Je ferme la discussion générale. La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Merci, M. le Président. Innanzitutto vorrei ringraziare la commissione e il presidente, il relatore, tutti i commissari, quelli che compongono la commissione e quelli che hanno voluto partecipare, perché ritengo che questo tema sia stato trasversalmente un tema che ha visto un atteggiamento positivo, nel senso che il confronto è stato in un dibattito che non aveva dei pregiudizi, ma aveva come finalità quella di predisporre un testo che era funzionale a dare delle risposte a un settore assolutamente importante.
É chiaro che tutto questo percorso ha portato a delle modifiche e a delle integrazioni, quindi sicuramente gli emendamenti sono stati il frutto di un lavoro corale, collegiale. Fa quasi specie dire che questo è un testo confuso, nel senso che se la maggioranza, il governo accettano gli emendamenti e i suggerimenti, è pasticcione, se non li accetta è troppo rigido, quindi delle due l'una. Personalmente, al di là delle dichiarazioni mi ritengo soddisfatto per il dibattito e per il clima e alla fine ritengo che il risultato finale sia di grande equilibrio. Un confronto importante è stato fatto con tutti i nostri interlocutori, in primis il consorzio permanente degli enti locali, poi con tutti i rappresentanti economici delle varie categorie, per cui oggi come oggi credo che questo provvedimento possa dare il là a un rilancio delle nostre strutture. Da questo punto di vista abbiamo la necessità in alcune zone, soprattutto nei centri storici e là dove i vincoli sono stati più pesanti, di dare una accelerazione all'ammodernamento e alla qualificazione delle strutture.
Quando abbiamo avuto modo di confrontarci con il settore, con Buy Valle d'Aosta, abbiamo trovato tutta una serie di tour operator che hanno mosso alcuni rilievi alle strutture che potevano essere messe a disposizione. Rispetto a questo credo che il Consiglio regionale e i vari interlocutori abbiano fatto il loro lavoro. Io non la farò più lunga, perché ringrazio Prola: ha fatto una relazione molto importante. Avremo modo di vedere nel corso del dibattito anche l'emendamento presentato riguardo a quanto descritto dal collega Donzel, credo che possa essere anche questo accolto, perché non abbiamo nessuna preclusione nell'immaginare dei piani di impresa, dei piani di azienda, perché è anche verosimile che di fronte a una struttura chiusa, al di là dell'aspetto strutturale, dell'aspetto degli investimenti, ci sia anche un progetto imprenditoriale, un progetto industriale. Quindi da questo punto di vista ritengo che non leda la finalità del nostro provvedimento.
Pertanto ringrazio e credo che anche i vari suggerimenti che vengono dati in corso d'opera, si possa in futuro vedere le modifiche, i raccordi che possono esserci per creare un'armonia e un'omogeneità, quindi sotto questo aspetto in futuro si potrà ritornare, ma adesso è importante dare un segnale e darlo subito, in modo tempestivo.
Président - Avant de passer à l'examen article par article de la proposition de loi, nous devons discuter la proposition d'ordre du jour, présentée par le groupe du Partito Democratico et le groupe de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:
Ordine del giorno
Considerata l'importanza economica degli interventi edilizi assentiti con la presente legge;
Ritenuto indispensabile che gli ampliamenti di superfici e volumi siano attuati garantendo il miglioramento delle prestazioni energetiche, igienico-sanitarie e la compatibilità ambientale delle unità immobiliari oggetto dell'intervento e assicurando l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili;
Il Consiglio regionale
Si impegna
ad armonizzare, in occasione del prossimo provvedimento relativo all'edilizia residenziale, i criteri di intervento per tutte le opere ampliative, comprese quelle oggetto della presente legge, definendo criteri uniformi e vincolanti, parametri e condizioni che determinino il miglioramento della qualità dell'edificio, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz sur l'ordre du jour.
Marguerettaz (UV) - Adesso non vorrei intervenire in un dominio non espressamente di competenza dell'assessorato, ma nell'ordine del giorno si vuole impegnare il Consiglio regionale ad armonizzare i criteri in occasione del prossimo provvedimento relativo all'edilizia residenziale.
Noi abbiamo, nella legge che abbiamo approvato l'8 aprile 2008, l'articolo 3 primo comma lettera b), dove diciamo che l'ampliamento superiore al 20 percento del volume preesistente fa ricadere quegli interventi negli interventi che sono quelli delle disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Quindi abbiamo approvato l'8 aprile una legge che dà delle norme in materia di rendimento energetico dell'edilizia. In quella norma abbiamo scritto in modo indistinto che tutti gli ampliamenti superiori al 20 percento del volume preesistente ricadono in questa normativa. Quindi se facciamo degli interventi con degli ampliamenti fino al 40 percento (dal 20 al 40), di fatto dobbiamo sottostare a questo provvedimento. É la legge 21, quella approvata l'8 aprile 2008, la certificazione...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...da zero a 20 non c'è nessun vincolo, ma capite... era questo che volevo dire, quindi vi chiederemmo di soprassedere, perché abbiamo già un riferimento normativo dove per degli ampliamenti significativi che giustificano un irrobustimento della progettazione degli interventi per il risparmio energetico, abbiamo una norma che è vigente perché indistinta, dice: gli ampliamenti ... del 20 percento.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Fatto salvo l'esame un po' più dettagliato di questa norma, Assessore, se il principio è condiviso, non vedo la difficoltà. Qui si tratta di coprire un arco che è da zero a 40 percento, cioè di andare a coprire l'insieme di questi interventi ampliativi; credo che nessuno si metta a fare un intervento ampliativo del 2, del 3 percento. Ci sono interventi già significativi a partire dal 5, dal 10, al 15 percento trattandosi di immobili non di piccolo momento, stiamo parlando di alberghi, stiamo parlando di realtà che possono avere migliaia e migliaia di metri quadrati, quindi chiedere, anzi per il momento semplicemente impegnarsi, a fare il raccordo con la normativa che adotteremmo, mi pare di assoluta tranquillità. Si tratta di un problema di armonia di legislazione: tanto facciamo per il privato e faremo per il privato, anche se fa un 1 percento di incremento volumetrico, tanto facciamo anche per l'albeghiero e per il ristorativo e l'accessorio.
Credo che questa sia una indicazione di principio, che sia una linea tracciata che non possiamo che condividere. Mi parrebbe un gesto di buona volontà e di serietà da parte di questo Consiglio: credo che ce ne siano tutti i presupposti. Mi auguro di aver interpretato correttamente anche l'opinione dei colleghi del Partito Democratico che hanno sottoscritto con noi questo intendimento. Quindi manteniamo questa richiesta e chiediamo alla Giunta, alla maggioranza, di valutare l'opportunità di aderire a questo impegno, che sottolineo è di semplice armonizzazione di legislazione.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Grazie anche all'Assessore Marguerettaz, che si è occupato di rispondere a quella questione alla quale forse avrei dovuto porre parola io.
In effetti, quanto è richiesto in questo ordine del giorno è già stato previsto nella legge 21, che questo Consiglio approvò alla fine della scorsa legislatura. Una legge che fu proposta dall'assessore, ma condivisa, discussa e firmata anche da un nutrito gruppo di consiglieri, per cui ci fu - come chi era presente in quella assemblea allora ricorderà - un'ampia convergenza su questa legge.
Non siamo pregiudizialmente contrari alla richiesta che è stata avanzata, chiederei però la cortesia ai proponenti di poter valutare quanto segue. Ho in atto in questo momento una modifica della legge 21, sono quelle modifiche che si fanno sulle leggi per rimetterle in sesto, per aggiornarne alcuni aspetti. Una di queste modifiche prevede l'eliminazione di questa quota del 20 percento. Chiederei pertanto ai proponenti la disponibilità ad accettare che la modifica che essi hanno presentato venga messa nella 21 e non faccia oggetto di una modifica da inserire nella prossima legge sulla casa che verrà presentata, come era già stato annunciato dalla Giunta, perché ci troveremmo ad avere una disposizione inserita in un provvedimento e che invece dovrebbe omogeneamente far parte dell'altra.
Per correttezza devo anche dire che queste modifiche prevediamo di presentarle all'inizio dell'autunno, pertanto non saranno così immediate. Però chiederei la cortesia di venire incontro a questa richiesta, nel qual caso noi accetteremmo volentieri l'approvazione di questo ordine del giorno.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Non so se l'elasticità del Presidente e della procedura consiliare lo consente: un piccolo ritocco al testo anche con la soppressione dell'inciso "in occasione del prossimo provvedimento relativo alla edilizia residenziale" in modo da consentire la dovuta elasticità. Qui c'è un impegno serio, preso dal governo di fronte all'assemblea, di fronte alla cittadinanza, quindi crediamo che questo possa essere più che sufficiente. Con l'interpretazione autentica dell'Assessore Pastoret siamo dell'opinione che questo possa avere il suo valore, per quanto ci interessa, che è quello di fare una rete complessiva di normativa che sia adeguata e che garantisca prestazioni energetiche oltre che igienico sanitarie e di compatibilità ambientale adeguate per tutti gli immobili, compresi quelli oggetto di questo provvedimento legislativo.
Se il Presidente è d'accordo, con l'eliminazione dell'inciso alla prima riga dell'impegnativa, "in occasione del prossimo provvedimento relativo all'edilizia residenziale", il resto del testo rimarrebbe immutato. Grazie.
Presidente - Rimarrebbe: "ad armonizzare i criteri di intervento per tutte le opere ampliative...". Va bene? Tout le monde est d'accord? Je soumets au vote la proposition d'ordre du jour dans le texte ainsi amendée:
Ordine del giorno
Considerata l'importanza economica degli interventi edilizi assentiti con la presente legge;
Ritenuto indispensabile che gli ampliamenti di superfici e volumi siano attuati garantendo il miglioramento delle prestazioni energetiche, igienico-sanitarie e la compatibilità ambientale delle unità immobiliari oggetto dell'intervento e assicurando l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili;
Il Consiglio regionale
Si impegna
ad armonizzare i criteri di intervento per tutte le opere ampliative, comprese quelle oggetto della presente legge, definendo criteri uniformi e vincolanti, parametri e condizioni che determinino il miglioramento della qualità dell'edificio, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili.
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Nous passons maintenant à l'examen article par article du projet de loi.
Sur l'article 1er nous avons l'amendement n° 1 de l'Assesseur Pastoret qui introduit un nouveau article et l'amendement n° 2 de l'Assesseur Pastoret.
Emendamento
Prima dell'articolo 1 del disegno di legge 28, è inserito il seguente:
Art. 01
(Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA".
Emendamento
Dopo l'articolo 01 del disegno di legge n. 28, è inserito il seguente:
"Art. 02
(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. Inserimento dell'articolo 32bis)
1. Dopo l'articolo 32 della 1.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"Art. 32bis
(Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)
1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. I Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.".
La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Sì, vorrei illustrarli tutti insieme.
Gli emendamenti presentati concernono lo stesso tema, gli impianti eolici. Abbiamo ritenuto importante con l'occasione di questa modifica della legge 11 introdurre alcune disposizioni utili a consentire ai Comuni di potersi dotare degli strumenti necessari per poter avere un opportuno governo del territorio, in relazione alla realizzazione di questi impianti.
Vorrei dire in premessa che riteniamo sia assolutamente importante sviluppare quanto più possibile la produzione di energia anche attraverso le fonti rinnovabili; sosteniamo questa intenzione peraltro con strumenti legislativi, la legge 3/2006 di questa Regione che è in vigore, e finanziari. Riteniamo anche, però, che tutto ciò vada fatto nell'ottica di avere il massimo rendimento degli interventi attraverso una razionalizzazione degli stessi, perché spesso ci è già accaduto di assistere al fatto che entusiasmi momentanei conducessero all'assunzione di decisioni e di scelte, che poi hanno prestato il fianco a molte contraddizioni e a volte a conseguenze negative.
Ad oggi sulle fonti rinnovabili, che ci vedono fortemente favorevoli al loro sviluppo, è però necessario intervenire per regolamentare - per l'eolico in particolare - alcuni processi. Ad oggi le procedure di installazione di impianti eolici sono sottratte di fatto ai soggetti che abitudinariamente sono deputati in tutti gli altri casi a governare il territorio, cioè gli enti locali, i Comuni. Vorrei ricordare brevissimamente che il decreto legislativo dello Stato del 2003, il 387, prevede che per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici sotto i 60 chilowattora di potenza si applichi la disciplina di denuncia di inizio attività; al di sopra di questa dimensione sono le Regioni che decidono, rilasciando una autorizzazione, che costituisce ove occorra addirittura variante allo strumento urbanistico con una procedura di carattere unilaterale.
Ci sembrava quindi opportuno, per tutto quello che abbiamo sempre detto in quest'aula e non solo, per il dovuto rispetto che abbiamo dei Comuni e della loro capacità e della loro prerogativa di governare il territorio, che senza cedere nei tempi necessari, rapidi da assolvere per andare verso le fasi autorizzative, ad essi fosse riportata la potestà di governare il loro territorio con delle indicazioni da fare proprie sia nei piani regolatori, sia nelle norme tecniche di attuazione.
Peraltro abbiamo già cercato quando abbiamo discusso della legge VIA/VAS in questo Consiglio di introdurre qualche disposizione, là dove abbiamo detto che per gli impianti dai 100 chilowattora in su, questi dovevano essere sottoposti a procedura di impatto ambientale e dove abbiamo anche detto che quelli per una potenza compresa fra 20 a 100 chilowattora dovevano essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità.
Tutto questo quindi lo abbiamo proposto perché le attuali procedure sfuggono e si sottraggono a quei principi fondamentali che sono alla base del nostro sistema amministrativo, il governo del territorio. Approfittiamo quindi di questa occasione della modifica della legge 11 e del fatto che i Comuni siano anche in fase di modifica dei loro piani regolatori: per presentare questi emendamenti, affinché vengano individuati e regolati nei piani regolatori gli ambiti di insediamento degli impianti eolici.
Prevediamo poi al comma 2 che, per i Comuni che già hanno superato la fase di approvazione del piano regolatore vigente, si possa porre rimedio a questo, mettendo in funzione le procedure che prevediamo con gli emendamenti attraverso una variante non sostanziale, quindi in tempi molto rapidi, integrando in tal modo il loro piano regolatore.
Ovviamente su questa fase e proprio per evitare fughe in avanti, con l'emendamento 3 sospendiamo le richieste di installazione e stabiliamo una moratoria che però vogliamo anche rendere breve. É questa la ragione per cui fissiamo dei tempi di un anno per la modifica di quei piani regolatori attraverso una procedura di revisione non sostanziale del piano.
Ovviamente non possiamo pensare che i Comuni da soli, senza avere le competenze del caso su una materia così intricata e complessa, debbano affrontare questi temi in solitudine, ed è perciò che sono previste delle linee guida, al fine di poter fornire ai Comuni chiare e precise indicazioni in merito, sulla base delle esigenze che avranno di sviluppare non tanto la individuazione delle zonizzazioni, perché questa è una competenza che sta a loro, ma gli elementi tecnici da poter inserire nelle norme di piano che sono un elemento che dobbiamo essere in grado di fornire loro.
Per questo sono previste delle linee guida: su queste ho già avuto modo in passato, soprattutto discutendone con il Consigliere Donzel già in questo Consiglio, di dire qual è il nostro orientamento. Ovviamente dei tecnici, dei professionisti hanno lavorato su queste linee guida, esse sono sostanzialmente pronte; questo è un elemento importante per poi dare seguito a quello che prevediamo con gli emendamenti. Tutto ciò senza favorire delle inerzie che poi non consentono alle cose di muoversi, perché poi le risposte bisogna darle ai cittadini, e a coloro che hanno già investito denaro per progettare e immaginare di poter realizzare impianti eolici. Ho preso un impegno qui già con il Consigliere Donzel e non ho difficoltà a ribadirlo: queste linee guida verranno presentate alla competente commissione anche se saranno approvate dalla Giunta, ma desidero che questo percorso, questi temi e queste conoscenze siano condivise quanto più possibile.
Per quanto riguarda alcuni altri aspetti che riguardano i Comuni, voglio dare risposta a quanto ha richiesto nel suo intervento il Consigliere Louvin. Sul parere degli enti locali, gli emendamenti per la loro natura non sono sottoposti né sottoponibili a parere preventivo, quindi dal punto di vista formale non è partita una richiesta in questo senso presso gli enti locali. Ma siccome già di linee guida si parlava e già si era affrontato questo argomento sul come e in quale modo governare questi processi legati all'eolico sul territorio, questa questione non è nuova. Già eravamo rimasti intesi che avremmo fatto alcuni passaggi presso il consorzio degli enti locali, per presentare l'eolico e presentare le linee guida. Ciò nonostante, siccome la decisione di presentare questi emendamenti è stata subitanea, visto che facendo il conto di cosa succedeva è cresciuto il miraggio dell'eolico e molti, alcuni a ragione, crediamo molti altri sulle ali di un entusiasmo un po' esagerato, tendono a voler cercare di inseguire questa nuova chimera, abbiamo ritenuto che non si dovessero frapporre troppi indugi e fermare questa cosa prima che partisse con effetti negativi. Per cui ho informato verbalmente il presidente del CELVA di questa nostra intenzione, garantendo e confermando l'impegno a presentarci con loro per presentare le linee guida e individuare anche gli strumenti di sostegno ai Comuni, soprattutto per gli aspetti tecnici delle norme di attuazione, per fare in modo che possano con il minor disagio possibile procedere a dotarsi, anche dal punto di vista normativo e non solo delle zonizzazioni, degli strumenti idonei per poter poi governare la questione dell'eolico.
Mi rendo conto che questo tema avrebbe dovuto avere un approfondimento più ampio e preliminare, mi si potrà dire che non era il caso di giungere qui con questo strumento; lo capisco però c'era da un lato la necessità di intervenire per fare il punto della situazione, e questo andava fatto in tempi rapidi perché le situazioni stanno precipitando. Non sottrarrò ai consiglieri la possibilità di dibattere e di approfondire questo tema e per questo verrò volentieri in commissione con i tecnici ad illustrare l'iter successivo del tutto, nonché gli indirizzi contenuti nelle linee guida.
Sottolineo in chiusura che non siamo i soli che hanno scelto questa strada, perlomeno noi abbiamo scelto questa strada che è stata quella di rapportarci al territorio, ai Comuni, agli strumenti urbanistici. Altre Regioni dopo gli eccessi di entusiasmo e di zelo iniziali, sono intervenute con dei provvedimenti tampone, proprio per bloccare l'installazione e la realizzazione di parchi eolici in modo un po' disordinato ed esagerato ed è il caso della regione Puglia e della regione Basilicata.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Pastoret:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Pastoret:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 1er dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 2 il y a l'amendement du Partito Democratico qui récite:
Emendamento
Al disegno di legge regionale n. 28 l'articolo 90bis della legge regionale 11/98, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge regionale n. 28, alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori"
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie. Gradiremmo soltanto capire meglio, collega Donzel, la natura di questo piano di ripresa dell'attività, perché piano di ripresa non è uno strumento codificato in nessun modo. Solo capire se c'è una idea che debba essere un piano finanziario, presentato da chi, con dei requisiti o se è una semplice dichiarazione che si considera utile, perché condividiamo sicuramente la necessità che si tratti di riattivazioni reali e non fittizie ed effettivamente l'articolo in sé e per sé è debole nelle prescrizioni, ma volevo solo capire meglio cosa si intende per piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori e quale efficacia ritiene che debba avere questo atto.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Se andiamo a guardare l'efficacia del provvedimento del vincolo quinquennale - lo spiegavo prima - effettivamente il vincolo quinquennale ha quella efficacia zero, nel senso che la persona in questione si mette a costruire, aspetta cinque anni, dopo di che decade il vincolo.
L'idea di presentare un piano significa presentare all'assessorato una idea con cui si vuole rilanciare e riaprire l'attività, quindi a conclusione dei lavori ci si prende un impegno pubblico di rimettere in piedi l'attività imprenditoriale, qualificando che tipo di attività imprenditoriale, quindi definendo in modo ancora più dettagliato, e non solo nella pianificazione di tipo urbanistico, il tipo di attività che si intende riprendere collegato con l'attività preesistente che era stata abbandonata o lasciata in sospeso già da diversi anni, in alcuni casi.
Quindi non è semplicemente un vincolo, è un impegno a un vero e proprio piano di attività imprenditoriale che segnala l'esigenza di questa volontà di rifare impresa in quel settore. Io lo giudico una cosa...
Louvin (fuori microfono) ...del proprietario?
Donzel (PD) - ...si, del proprietario. Lo ritengo una cosa estremamente importante.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Per comunicare la nostra astensione su questo emendamento, in quanto è un impegno e "ça suffit". I vincoli e gli inserimenti legislativi sono legati da un lato alla parte urbanistica e dall'altro alla parte di concessione. E quindi è un impegno che vorremmo non andasse a creare ulteriore documentazione e ulteriori piani finanziari che a monte probabilmente ci sono nel momento in cui uno inizia l'iter vero e proprio di un ampliamento. Dato l'argomento così importante, delicato e - ahimé impegnativo - in questo periodo, andiamo pure a premiare chi ha voglia di mettersi in discussione fino in fondo senza gravare con ulteriori richieste!
Président - Je soumets au vote l'amendement du Partito Democratico:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:
Articolo2
(Inserimento dell'articolo 90bis)
1. Dopo l'articolo 90 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:
"Art. 90bis
(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purchè in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:
a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;
b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
2. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 3 de l'Assesseur Pastoret, qui récite:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 28, è inserito il seguente:
"2bis. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei comuni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 32bis della 1.r. 11/1998. come introdotto dall'articolo 02".
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Abrogazione e disposizione transitoria)
1. L'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
2. L'articolo 27 della l.r. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.
2bis. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 32bis della 1.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 2.
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.