Oggetto del Consiglio n. 598 del 10 giugno 2009 - Verbale
OGGETTO N. 598/XIII - PROMOZIONE DEL POPOLAMENTO DELL'AREA AUTOPORTUALE DI POLLEIN-BRISSOGNE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 2883/XII DELL'11 LUGLIO 2007
Il Vicepresidente André LANIÈCE dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Regione ROLLANDIN.
Interviene il Consigliere LATTANZI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri DONZEL (voto favorevole del gruppo Partito Democratico), CHATRIAN (voto contrario del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau) e il Presidente della Regione ROLLANDIN (voto favorevole dei gruppi della maggioranza).
IL CONSIGLIO
a. richiamata la propria deliberazione n. 4463/IX del 13 aprile 1993, di ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 26 febbraio 1993, concernente l'approvazione degli elaborati fondamentali del Piano di ristrutturazione e riconversione dell'area autoportuale nei comuni di Pollein e Brissogne, articolato nei seguenti stralci funzionali:
a.1 realizzazione delle opere infrastrutturali;
a.2 costruzione dell'edificio modulare denominato "Serpentone";
a.3 costruzione dell'edificio denominato "Direzionale";
a.4 costruzione dell'edificio denominato "Torre della comunicazione";
b. vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7874 del 17 settembre 1993, con la quale la finanziaria regionale Finaosta è stata autorizzata - ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni - ad acquisire il capitale della società "Autoporto Valle d'Aosta Spa", al fine di dare attuazione - per il tramite di detta società - al Piano di ristrutturazione e riconversione;
c. considerato che gli interventi previsti dal Piano presentano il seguente stato di realizzazione:
c.1 gli interventi di cui in a.1) sono ultimati e sono stati finanziati nell'ambito dei programmi INTERREG Italia-Francia (Alpi) 1991/93 e INTERREG Italia-Svizzera 1991/93 (sottoprogramma Valle d'Aosta) approvati, rispettivamente, con proprie deliberazioni n. 3493/IX del 29 giugno 1992 e n. 3957/IX del 25 novembre 1992, con le quali sono state ratificate rispettivamente le deliberazioni di Giunta n. 2414 del 9 marzo 1992 e n. 8340 del 18 settembre 1992;
c.2 gli interventi di cui in a.2) sono ultimati e sono stati finanziati nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia (Alpi) 1994/99, approvato con propria deliberazione n. 2000/X del 26 giugno 1996, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta n. 2370 del 24 maggio 1996, e nell'ambito degli interventi statali in favore delle aree depresse, ai sensi delle leggi n. 641 del 1996 e n. 208 del 1998, a seguito di due richieste di finanziamento formulate dalla Regione e approvate dal CIPE, rispettivamente, con deliberazioni 18 dicembre 1996 (in GURI, serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1997) e n. 135/99 del 6 agosto 1999;
c.3 gli interventi di cui in a.3) sono ultimati e sono stati finanziati nell'ambito del citato programma INTERREG Italia-Francia (Alpi) 1994/99;
c.4 gli interventi di cui in a.4), con l'aggiunta della costruzione del "Modulo di raccordo" tra gli edifici "Serpentone" e "Direzionale", sono stati finanziati nell'ambito del Docup Obiettivo 2 2000/06, approvato con propria deliberazione n. 1744/XI del 20 dicembre 2000, con la quale è stata ratificata la delibera di Giunta n. 3948 del 20 novembre 2000, e risultano ultimati per quanto concerne l'edificio "Modulo di raccordo" e da ultimare, per quanto concerne l'edificio "Torre della comunicazione", limitatamente agli interventi di completamento funzionali alle attività da insediare effettivamente;
d. richiamata la propria deliberazione n. 1187/X del 22 febbraio 1995, integrata con successive proprie deliberazioni n. 2198/XI del 19 settembre 2001, n. 3142/XI del 2 aprile 2003, n. 192/XII del 5 novembre 2003 e n. 2883/XII dell'11 luglio 2007, con cui:
d.1 sono state individuate, con apposito schema basato sulla classificazione ISTAT, le tipologie di attività insediabili nelle strutture edilizie realizzate, riferendole ai singoli edifici di cui in a.2), a.3) (ivi compreso il "Modulo di raccordo") e a.4) e alla relativa superficie disponibile nonché alle tre aree settoriali ('commercio', 'merci', 'comunicazione') previste dal Piano di ristrutturazione e riconversione;
d.2 sono stati approvati i criteri di selezione delle richieste di insediamento;
d.3 è stato demandato, alla società Autoporto Valle d'Aosta SpA, il compito di selezionare le proposte imprenditoriali, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio regionale e dei corrispondenti parametri definiti dalla Giunta regionale;
d.4 è stato stabilito, che, in tutti gli edifici dell'area, possa essere destinato fino ad un massimo del 20% della superficie utile locabile del singolo edificio alle tipologie di attività comunque insediabili nell'area autoportuale, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo regionale degli artigiani per le attività che presentano domanda di insediamento nella galleria denominata "Botteghe artigiane";
e. vista la deliberazione n. 4653 del 30 dicembre 2000, con cui la Giunta regionale ha provveduto all'individuazione dei parametri di cui in d.3);
f. preso atto delle seguenti problematiche, rilevate da Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., alle quali si rende necessario fornire adeguate risposte nell'immediato:
f.1 necessità di completamento dei lavori (cablaggi e finiture rimasti in sospeso nell'attesa della puntuale definizione dell'utilizzo degli spazi interni) dell'edificio "Torre della comunicazione", nonché obbligo di garantirne la piena operatività entro due anni dalla rendicontazione del Programma comunitario che ha contribuito al suo finanziamento, pena la perdita dei contributi comunitari e statali assegnati all'intervento;
f.2 esigenza di procedere ad un'ottimizzazione dei flussi interni all'area, per dare risposta ad una insufficiente frequentazione di alcune parti dell'area stessa, con particolare riferimento alla galleria commerciale "Les Corbeilles" nel "Modulo di raccordo" e alla galleria delle "Botteghe artigiane" adiacente all'ipermercato;
f.3 necessità di applicare una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei criteri di selezione delle domande di insediamento di imprese che, pur non incluse nel novero delle attività previste dai codici ISTAT individuati dalle precedenti deliberazioni del Consiglio regionale, non presentano esternalità negative e propongono attività economicamente valide;
g. preso atto che il livello di popolamento degli edifici è ritenuto soddisfacente per il "Serpentone" e il "Direzionale" (con percentuali di superfici occupate nei singoli edifici superiori al 90%) e non soddisfacente per il "Modulo di raccordo" e per la galleria delle "Botteghe artigiane" (con percentuali di superfici occupate, rispettivamente, del 48% e del 69%);
h. preso atto che le attività di marketing realizzate da Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., finalizzate a promuovere l'edificio "Torre della comunicazione", non hanno dato luogo ad una pluralità di domande di insediamento da parte di imprese appartenenti ai diversi settori di attività previsti in origine;
i. preso atto della circostanza che Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. ha, per contro, ricevuto la domanda di insediamento da parte di INVA S.p.A., società in house partecipata dalla Regione e operante nel settore informatico, che andrebbe ad occupare la maggior parte della superficie dell'edificio di cui in a.4);
j. preso atto della opportunità, rilevata dalla Giunta regionale, di insediare, nei rimanenti spazi dell'edificio, fino ad un massimo del 25% della superficie totale, il Dipartimento innovazione e tecnologia (DIT) della Regione, quale struttura che svolge attività sinergiche e complementari a quelle di INVA S.p.A.. In particolare, secondo quanto stabilito dalla l.r. 12 luglio 1996, n. 16 e s.m.i. in tema di programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale, il DIT provvede a:
· promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale ai fini del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita, favorendo la piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
· favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
· sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi informativi nell'ambito dell'Amministrazione pubblica;
k. preso atto che le predette ipotesi di insediamento sono state sottoposte all'esame della Direzione programmi per lo sviluppo regionale della Regione, in qualità di Autorità di gestione del Docup Ob. 2 2000/06, richiamato in c.4), per una verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di Fondi strutturali e i documenti di programma (Docup e Complemento di programmazione) oltre che con i pertinenti atti amministrativi del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
l. preso atto che, dal predetto esame, che ha comportato anche una specifica consultazione dei competenti Servizi della Commissione europea, è emerso che:
l.1 la qualificazione "in house" di una società della Regione non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione di ammissibilità dell'insediamento di tale società nell'edificio denominato "Torre della comunicazione", sempre che tale insediamento avvenga alle condizioni previste per le altre imprese e che sia compatibile e coerente con gli obiettivi, i contenuti e i criteri del Docup e del Complemento di programmazione;
l.2 l'insediamento del Dipartimento innovazione e tecnologia (DIT) nella parte restante dell'edifìcio è possibile a condizione che la Regione assuma interamente a proprio carico la quota parte dei costi di realizzazione dell'edificio corrispondenti agli spazi destinati al DIT stesso e alle relative aree comuni;
m. preso atto che l'assunzione a carico della Regione della quota parte dei costi di realizzazione dell'edificio corrispondenti agli spazi destinati al DIT e alle relative aree comuni non comporta alcuna perdita di contributi comunitari e statali destinati al Docup ob. 2 2000/06, avendo la Regione, già in origine, attribuito al medesimo e poi impiegato, risorse proprie finanziarie aggiuntive rispetto a quelle minime necessarie di cofinanziamento;
n. ritenuto, pertanto, opportuno ampliare, limitatamente al codice ISTAT (Ateco 1991) riferito a "Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali", le tipologie di attività insediabili nell'edificio "Torre della comunicazione", al fine di permettere l'insediamento di strutture dell'Amministrazione regionale;
o. rilevata la necessità di derogare, per il caso di specie, dall'applicazione dei criteri di selezione approvati con propria deliberazione n. 1187/X del 22 febbraio 1995, stante la non pertinenza dei medesimi, consentendo l'insediamento diretto delle strutture di cui al precedente punto n);
p. preso atto delle valutazioni effettuate da Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., la quale richiede di prevedere la possibilità di insediare, in tutti gli edifici dell'area, fino ad un massimo del 20% della superficie utile locabile, oltre che tutte le tipologie di attività comunque insediabili nell'area, anche le attività che, pur non essendo previste dalla propria deliberazione n. 1187/X del 22 febbraio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, non producano esternalità negative nei confronti delle altre attività, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo regionale degli artigiani per almeno l'80% delle attività che si insediano nella galleria denominata "Botteghe artigiane";
q. ritenuto opportuno aderire alla richiesta di cui alla precedente lettera p), al fine di massimizzare il popolamento dell'area;
r. preso atto che Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., al fine di ovviare alla scarsa frequentazione di alcune zone dell'area, ha ipotizzato la realizzazione dei seguenti principali interventi: realizzazione di un agevole ingresso diretto al primo piano del lato ovest dell'edificio "Serpentone" da parte di chi proviene dai parcheggi scoperti (viabilità autostradale e ordinaria) e indirizzamento dei fruitori del parcheggio coperto verso una delle due gallerie; rivisitazione della viabilità stradale e dei percorsi pedonali; creazione di un collegamento diretto tra l'ipermercato e il primo piano della galleria delle "Botteghe artigiane"; evidenziazione degli ingressi degli edifici e realizzazione di insegne;
s. tenuto conto dell'opportunità, ravvisata dalla Giunta regionale, di studiare la fattibilità della costruzione, nell'area autoportuale, di un edificio per ospitare stabilmente eventi fieristici, considerata la carenza di tali spazi dedicati a livello regionale;
t. ritenuto di condividere l'opportunità di studiare la predetta fattibilità;
u. vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 del 30 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
v. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Direzione programmi per lo sviluppo regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: venticinque e voti contrari: cinque (presenti e votanti: trenta);
DELIBERA
1. di ampliare le tipologie di attività insediabili nell'edificio "Torre della comunicazione" - indicate nello "Schema delle tipologie di attività economiche insediabili nell'area oggetto del piano di ristrutturazione e riconversione", allegato alla deliberazione consiliare n. 1187/X del 22 febbraio 1995 ed integrata, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 2883/XII dell'11 luglio 2007 - mediante l'aggiunta del codice ISTAT (Ateco 1991) 75.11.1 "Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali", stabilendo che le attività riferibili a tale nuovo codice non occupino più del 25% della superficie dell'edificio "Torre della comunicazione";
2. di derogare dall'applicazione dei criteri di selezione approvati con propria deliberazione n. 1187/X del 22 febbraio 1995, per il caso dell'insediamento di strutture dell'Amministrazione regionale nell'edificio "Torre della comunicazione";
3. di consentire l'insediamento, in tutti gli edifici dell'area, fino ad un massimo del 20% della superficie utile locabile, oltre che di tutte le tipologie di attività comunque insediabili nell'area, anche delle attività che, pur non essendo previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1187/X del 22 febbraio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, non producano esternalità negative nei confronti delle altre attività, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo regionale degli artigiani per almeno l'80% delle attività che si insediano nella galleria denominata "Botteghe artigiane";
4. di demandare alla Giunta regionale l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la costruzione, nell'area autoportuale, di un edificio destinato ad ospitare stabilmente eventi fieristici.
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