Oggetto del Consiglio n. 70 del 14 febbraio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 70/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI REGIONALI PER LA ZONA TURISTICA DI SAINT­-VINCENT".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per la zona turistica di Saint-Vincent", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il presente disegno di legge regionale ha lo scopo di consentire la sollecita realizzazione di infrastrutture e di opere ritenute strategiche per incrementare la produttività della Casa da gioco di Saint-Vincent con gli immediati riflessi positivi sia sul piano logistico della zona direttamente interessata sia su quello più vasto delle risorse finanziarie regionali.

Due erano le condizioni rilevanti ai fini di un motivato intervento regionale volto a far decollare l'economia turistica del comprensorio di Saint-Vincent, incrementando altresì le entrate spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

La prima, riguardava la ormai raggiunta normalità urbanistica del territorio in questione dopo anni di rinvii che avevano reso inefficaci il contratto ed alcune clausole del capitolato regolanti l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent da parte della concessionaria Società SITAV con scadenza al 31.3.1966, procrastinata al 31.12.1977 proprio per consentire alla SITAV l'adempimento degli oneri, la costruzione e l'ampliamento delle opere e degli impianti previsti dalle clausole introdotte nell'atto n. 2482 di rep. a seguito della delibera consiliare del 23.10.1965.

La seconda, afferiva alla necessità di provvedere al previsto ampliamento dello stabilimento di proprietà regionale al fine di garantire la regolare esecuzione della nuova convenzione in essere tra Regione e SITAV, approvata con delibera n. 448 del 6.12.1977 e modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 320 del 14.6.1979, assicurando l'incremento del gettito proveniente dall'attività stessa della Casa da gioco.

Il presente disegno di legge è, dunque, finalizzato a concretizzare gli impegni contrattuali assunti con le deliberazioni consiliari nn. 448 del 6.12.1977 e 320 del 14.6.1979 regolanti l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, riqualificando l'offerta turistica in conseguenza della parallela realizzazione di iniziative, già definite per incrementare la capacità ricettiva alberghiera di Saint-Vincent, il cui onere è a carico della Società concessionaria SITAV in rispondenza degli impegni contrattuali precisati in sede di rinnovo della concessione.

Non a caso le prime indicazioni in merito al piano regionale di sviluppo ipotizzano la creazione di almeno 300 posti di lavoro per consentire il funzionamento delle opere previste dall'articolo 3 della citata convenzione Regione-SITAV, sulla base di un aumento, rispetto al totale, dell'incidenza percentuale della ricettività alberghiera dell'attuale 18% circa a non meno del 30%, di un miglioramento nella distribuzione mensile dei flussi alberghieri portando l'indice di utilizzo, presenze per 100 posti letto per 365 giorni, dall'attuale 25% ad un possibile 35% ed infine di una sostanziale crescita dell'offerta di infrastrutture e di servizi complementari al turismo.

In conclusione, trattasi di una spesa di investimento finanziata completamente con i proventi derivanti alla Regione dall'esercizio della Casa da gioco ripartiti secondo minimi garantiti nell'arco di 36 mesi, come meglio specificato nell'articolato del disegno di legge illustrato, per gli esercizi finanziari del 1980, 1981 e 1982.

Al di là della motivazione specifica riguardante la portata e la progressione stessa dell'intervento regionale in favore della promozione socio-turistica della zona di Saint-Vincent, previste in modo tale da accelerare l'esecuzione dei lavori ancorandola ad un puntuale finanziamento, va evidenziata l'ottica del generale pubblico interesse cui è rivolto il presente disegno di legge essendo i proventi della Casa da gioco destinati a finanziare opere di edilizia scolastica e spese per la pubblica istruzione, nonché infrastrutture socio-economiche che interessano tutto l'ambito regionale.

A tale proposito appare significativo sottolineare che la Regione Valle d'Aosta, unica in Italia, sostiene da sola le spese per l'insegnamento scolastico con oneri che superano i trenta miliardi del corrente anno, e che senza le entrate provenienti dall'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent sarebbe assai difficile porre in essere azioni e leve economiche suscettibili di migliorare la congiuntura regionale.

Come si è evidenziato precedentemente tutto l'intervento previsto dall'allegato disegno di legge è finanziato con le entrate derivanti dalla Casa da gioco di Saint-Vincent, rivalutando lo stanziamento iscritto a bilancio sulla base delle seguenti prudenziali e corrette valutazioni:

A) accertamenti

1976 L. 14.969.449.225

1977 L. 16.303.263.984

1978 L. 21.355.472.655

1979 L. 25.235.495.165

B) Variazioni rispetto agli anni precedenti:

Anno 1977 + L. 1.333.814.729 = 8,9%

Anno 1978 + L. 5.052.208.671 = 30,9%

Anno 1979 + L. 3.880.022.510 = 18,2%

C) L'incremento alle entrate applicato con il presente disegno di legge è stato prudenzialmente contenuto al 15% rispetto ai valori dell'anno precedente anche se è ipotizzabile una valutazione dello stesso intorno al 18% annuo.

In merito alle spese per il pagamento del mutuo è stata computata, rispetto alle singole autorizzazioni annuali, una semestralità di ammortamento in quanto si ricorrerà all'indebitamento solo dopo aver provveduto al pagamento delle somme derivanti da risorse proprie regionali.

Pertanto, la rata d'ammortamento dei mutui determinata secondo le condizioni di mercato attuale, sono state, agli effetti della spesa regionale, così conteggiate:

1980 1 semestralità

1981 2 semestralità mutuo 1980 + 1 semestralità mutuo 1981

1982 2 semestralità mutuo 1980 e 1981 e 1 semestralità mutuo 1982.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nell'illustrare il disegno di legge, sottolinea la necessità di una sua sollecita approvazione al fine di consentire quanto prima l'inizio dei lavori di costruzione delle opere.

Detti interventi devono essere attuati per dar seguito agli impegni assunti dalla Regione nella convenzione Regione-SITAV, approvata con deliberazione consiliare n. 448 del 6 dicembre 1977 e modificata con deliberazione consiliare n. 320 del 14.6.1979. L'unico ostacolo che si frapponeva all'attuazione di queste opere è caduto, avendo il Comune di Saint-Vincent provveduto, nel mese di gennaio dell'anno in corso, al rilascio della concessione edilizia.

Nel frattempo sono state perfezionate le trattative con gli istituti di credito per l'accensione di mutui per la realizzazione degli interventi.

Fa ancora presente che l'intervento finanziario è stato calcolato in lire 18 miliardi in parte finanziabili nel limite del possibile con i proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent e in parte tramite il ricorso a mutui o all'emissione di un prestito obbligazionario.

È intenzione della Giunta procedere al pagamento delle opere a stati di avanzamento, al massimo trimestrali, nella misura dell'80-85% dell'intero importo, al fine di evitare maggiori esborsi di denaro imputabili ad eventuali aumenti dei costi di realizzazione.

Il Consigliere NEBBIA esordisce esprimendo alcune riserve su come sono stati realizzati i progetti che, a suo giudizio, prevedono la realizzazione di opere che non soddisferebbero pienamente la necessità di dotare il Comune di Saint-Vincent di infrastrutture in grado di consentire un incremento dell'economia del comprensorio.

Richiamandosi al parere espresso in sede di Commissione Consiliare Permanente per gli Affari Generali, favorevole all'aspetto finanziario della proposta, dichiara di condividere il ricorso al finanziamento obbligazionario per la parte di spesa non coperta dalle entrate dei proventi della Casa da gioco, ritenendo che analoga procedura dovrebbe essere seguita per interventi nei settori dell'edilizia, dei trasporti.

Conclude richiedendo chiarimenti sulla modalità di controllo, da parte della Regione, dei lavori eseguiti e sulla revisione prezzi.

Il Consigliere RICCARAND dà un giudizio negativo sul disegno di legge in questione che costituisce una prima ponderosa applicazione di quanto previsto nella convenzione Regione-SITAV approvata con provvedimento consiliare n. 448 del 6 dicembre 1977 e modificata con deliberazione consiliare n. 320 del 14 giugno 1979, che avvantaggia la Società SITAV, concessionaria della gestione della Casa da gioco, e non la Regione che vede diminuita la percentuale degli introiti.

Chiede inoltre delucidazioni sugli adempimenti previsti nella convenzione.

Il Consigliere MAFRICA, premesso che le modificazioni alla convenzione per la gestione della Casa da gioco, approvate nel 1979 con il voto contrario del Gruppo consiliare comunista, sono da ritenere gravemente lesive degli interessi della Regione, perché, oltre all'abolizione di una clausola della precedente convenzione che poneva a carico della SITAV un contributo del 4% sulle opere, ed una riduzione di circa 10.000 mq. della superficie delle aree da cedere da parte della SITAV, è stato approvato un nuovo accordo di riparto degli introiti della Casa da gioco che, benché per alcune fasce di introito possa apparire vantaggioso per la Regione, in realtà prevede consistenti diminuzioni delle quote regionali, nella previsione di un sempre maggiore volume delle entrate della Casa da gioco. Infatti nel nuovo riparto è prevista, per incassi superiori ai 55 miliardi annui, una diminuzione della quota percentuale spettante alla Regione che, tradotta in cifre corrisponde a circa 250 milioni ogni 15 miliardi di incremento.

Pertanto se si calcola l'andamento delle entrate regionali per il periodo decennale di durata della convenzione, con una previsione di un tasso di inflazione, a dire il vero non molto realistica, del 10% annuo, senza la realizzazione delle infrastrutture previste nel presente disegno di legge, ci sarà, per la Regione, una perdita valutabile intorno ai quattro miliardi di lire.

Mentre, nel caso che si calcoli l'andamento delle entrate regionali per tutto il periodo di durata della convenzione, sempre con una previsione di un tasso di inflazione del 10% e si realizzino le infrastrutture che, a partire dal 1983, producano un aumento di introiti del 30%, ci sarà per la Regione una perdita valutabile intorno a sei miliardi di lire.

Se, invece, si suppone, cosa più prevedibile, che il tasso di inflazione sia intorno al 15% annuo, le perdite per la Regione si aggireranno, nel primo caso, intorno ai sei miliardi e, nel secondo caso, intorno ai dieci miliardi.

Da questa analisi evince la necessità di una revisione del contratto integrativo e approvato nel giugno del 1979, al fine di correggere gli svantaggi che alla Regione sono derivati.

Conclude dichiarando pertanto il voto contrario del gruppo Comunista al disegno di legge in esame.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, in sede di replica ai Consiglieri intervenuti nel dibattito, fa rilevare, in risposta alle richieste di chiarimento del Consigliere Nebbia, che l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori sarà demandata ad una apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta dal Presidente o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo e da un altro ingegnere dell'Assessorato LL.PP., dal Ragioniere Capo dell'Assessorato Finanze e da un consulente finanziario.

Precisa che il pagamento delle opere eseguite avverrà per stati di avanzamento trimestrali. Ogni eventuale revisione prezzi che potrebbe essere richiesta, in seguito all'incremento del costo delle costruzioni, riguarderà soltanto la parte di importi non ancora pagata.

Dichiara quindi di non condividere le argomentazioni del Consigliere Mafrica, ritenendole puramente teoriche, non aderenti alla realtà che, allo stato attuale consente un aumento degli introiti regionali rispetto al passato, mentre il meccanismo di riduzione delle aliquote per introiti maggiori può servire da stimolo alla Società ad aumentare gli incassi.

Ritiene indispensabile la realizzazione delle opere previste nel presente disegno di legge, al fine di rendere più competitiva la Casa da gioco di Saint-Vincent, anche nell'eventualità che altre Regioni italiane possano ottenere l'autorizzazione per l'apertura di Casa da gioco.

L'Assessore alle Finanze RAMERA premette di non essere, al momento, preparato per ridiscutere la convenzione Regione-SITAV sulla quale il Consiglio regionale si e già pronunciato a larga maggioranza nel dicembre 1977, dopo che una apposita Commissione consiliare aveva, nel corso di 52 sedute, avuto già modo di sviscerare a sufficienza il problema.

Ritiene pertanto fuori luogo un riesame della convenzione già approvata con deliberazione consiliare n. 448 del 6 dicembre 1977 e modificata con successiva deliberazione n. 320 in data 14 giugno 1979.

Osserva, riguardo al D.L. in discussione, che con esso si concretizzano i precisi impegni assunti dalla Regione, realizzando gli interventi necessari per rendere competitiva la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli diciotto e voti contrari otto (Consiglieri presenti ventotto, votanti ventisei, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Nebbia e Tripodi).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari otto (Consiglieri presenti ventinove, votanti ventisette, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Nebbia e Tripodi).

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciotto e voti contrari otto (Consiglieri presenti ventotto, votanti ventisei, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Nebbia e Tripodi).

Il Consigliere MAFRICA annuncia il voto contrario del Gruppo comunista al disegno di legge in questione.

Il Consigliere RICCARAND nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Democrazia Proletaria Nuova Sinistra al disegno di legge, critica il comportamento del Gruppo dei Democratici Popolari che, pur avendo espresso voto contrario al contratto aggiuntivo, oggi accettano supinamente il disegno di legge proposto dalla Giunta.

Il Consigliere NEBBIA annuncia l'astensione del Gruppo socialista.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Manganone e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: trenta;

Consiglieri votanti: ventotto;

Voti favorevoli: venti;

Voti contrari: otto;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Nebbia e Tripodi.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per la zona turistica di Saint-Vincent".

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Disegno di legge regionale n. 151

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...... n. ......: "INTERVENTI REGIONALI PER LA ZONA TURISTICA DI SAINT-VINCENT".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel quadro delle linee di sviluppo economico-turistico della zona di Saint-Vincent è autorizzato l'intervento regionale per la realizzazione delle seguenti opere e infrastrutture di interesse regionale:

- ampliamento dello stabilimento speciale di Saint-Vincent;

- realizzazione di parcheggi.

La Giunta regionale è delegata alla realizzazione delle opere indicate al precedente comma, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva regionale di lire 18.567 milioni, da ripartire come segue:

lire 7.199 milioni a carico dell'esercizio 1980;

lire 9.033 milioni a carico dell'esercizio 1981;

lire 2.335 milioni a carico dell'esercizio 1982.

Art. 3

Il finanziamento delle spese indicate al precedente articolo 2 è assicurato da:

per l'esercizio 1980:

a) contrazione di uno o più mutui per complessive lire 5.106 milioni;

b) accertamento di maggiori entrate per lire 2.093 milioni;

per l'esercizio 1981:

a) contrazione di uno o più mutui passivi e/o emissione di un prestito obbligazionario per un complesso di lire 6.857 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint-Vincent per lire 2.176 milioni;

per l'esercizio 1982:

a) contrazione di un mutuo passivo di lire 235 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint-Vincent per lire 2.100 milioni.

Art. 4

Gli oneri derivanti a carico della Regione ai sensi del precedente articolo 3, sono valutati:

- per l'esercizio 1980 in lire 2.635.000.000, di cui lire 542.000.000 per l'ammortamento dei mutui passivi;

- per l'esercizio 1981 in lire 4.025.000.000, di cui lire 1.849.000.000 per l'ammortamento dei mutui passivi;

- per l'esercizio 1982 in lire 4.742.000.000, di cui lire 2.642.000.000 per l'ammortamento di mutui passivi.

Le spese indicate al precedente comma graveranno:

1) sui capitoli 50650 e 50700 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1980 e su i corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri per la parte di spesa relativa ai mutui passivi;

2) sul capitolo 37560 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 (spese per lo sviluppo economico-turistico della zona di Saint-Vincent).

Art. 5

La copertura delle maggiori spese di cui al precedente articolo 4, valutate in lire 11.402.000.000 nel triennio 1980-1982, è assicurata da una maggiore entrata accertata sul capitolo 00300 del bilancio della Regione per il periodo stesso, così ripartita:

esercizio 1980 - L. 2.635.000.000

esercizio 1981 - L. 4.025.000.000

esercizio 1982 - L. 4.742.000.000.

Art. 6

Al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, sono apportate le seguenti variazioni:

esercizio 1980

PARTE ENTRATA

variazioni in aumento:

cap. 00300 Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent L. 2.635.000.000

cap. 11150 Contrazione mutui per spese d'investimento L. 5.106.000.000

Totale L. 7.741.000.000

PARTE SPESA

variazioni in aumento

cap. 50650

quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre

L. 427.000.000

cap. 50700

quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre

L. 115.000.000

cap. 37560

(di nuova istituzione) Spese per lo sviluppo economico turistico della zona di Saint Vincent (legge regionale)

L. 7.199.000.000

Totale

L. 7.741.000.000

Esercizi 1981 e 1982

PARTE ENTRATA

titolo 1 categoria 1 in aumento

1981

L. 4.025.000.000

1982

L. 4.742.000.000

titolo 5 categoria 18 in aumento

1981

L. 6.857.000.000+

1982

L. 235.000.000=

Totale

L. 15.859.000.000

PARTE SPESA

sviluppo economico, settore 2.2.2.13 in aumento

1981

L. 9.033.000.000

1982

L. 2.335.000.000

oneri non ripartibili (3.2.) in aumento

1981

L. 1.849.000.000

1982

L. 2.642.000.000

Totale

L. 15.859.000.000

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui passivi con Istituti di Credito a ciò abilitati alle seguenti condizioni:

- per le opere finanziabili dalle sezioni di credito per opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: tasso del 15% per un periodo di ammortamento di anni 7;

- per altri interventi: tasso del 18% per un periodo di ammortamento di anni 15.

Eventuali variazioni alla spesa a carico della Regione per la contrazione dei mutui, derivanti dalla variazione del costo del denaro del sistema bancario, oppure per la emissione del prestito obbligazionario, saranno approvate con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 7.12.1979, n. 68, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti o assumere obbligazioni nel limite dell'intera somma di cui al precedente articolo 2, fermo restando il limite di stanziamento di ciascun bilancio al fine dell'assunzione degli impegni corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso di ciascun esercizio.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

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