Oggetto del Consiglio n. 236 del 8 dicembre 1947 - Verbale
OGGETTO N. 236/47 - PROGETTO DI STATUTO PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA. PROGETTO DI LEGGE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELLA VALLE D'AOSTA. ORDINI DEL GIORNO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI STATUTO REGIONALE E DI LEGGE ELETTORALE APPROVATI DAL CONSIGLIO.
Il Presidente Avv. Caveri, richiamandosi alla deliberazione 7 febbraio 1947, con la quale il Consiglio della Valle aveva approvato un progetto di decreto per l'elezione dei Consiglieri della Valle, fa presente che tale progetto di decreto è stato, a suo tempo, trasmesso alle autorità governative, le quali non hanno mai fatto rilievi circa tale progetto. Comunica che nei giorni scorsi gli è pervenuta dal Ministero dell'Interno una lettera alla quale era allegato uno schema di decreto per la prima elezione dei Consiglieri della Valle d'Aosta, nonché una breve premessa esplicativa. Rileva che nell'inoltrare tale schema di decreto si è seguita una procedura diversa da quella concordata precedentemente nei vari colloqui avuti a Roma, anche in quanto lo schema di decreto risulterebbe elaborato da un funzionario del Ministero dell'Interno, anziché dall'apposita Commissione degli undici. Aggiunge che nella lettera del Ministero dell'Interno si precisa che il progetto di legge verrà sottoposto all'esame dell'Assemblea Costituente e che, pertanto, eventuali osservazioni o rilievi della Presidenza del Consiglio della Valle dovranno essere trasmessi direttamente al Presidente dell'Assemblea Costituente.
Il Presidente Avv. Caveri comunica che, avendo i membri della Giunta stabilito di recarsi a Roma per sollecitare l'approvazione dello Statuto a suo tempo predisposto dal Consiglio, si è ritenuto opportuno di convocare d'urgenza il Consiglio e di sentirne il parere in merito allo schema di legge elettorale trasmesso dal Ministero dell'Interno, in modo che i membri della Giunta della Valle possano esporre a Roma il punto di vista del Consiglio. Il Presidente Avv. Caveri rileva che i due punti più importanti del progetto di legge elettorale predisposto dal Ministero dell'Interno sono quelli di cui agli articoli 1 e 16 del progetto stesso, che fissano le linee fondamentali del progetto. Aggiunge che l'art. 1 non si richiama alla legge elettorale amministrativa bensì alle disposizioni del D.L. 10 marzo 1946 n. 74, concernente le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. Dà quindi lettura dei due capoversi dell'art. 45 del succitato decreto legge, i quali stabiliscono: "Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due, se i deputati da eleggere sono fino a quindici; di tre, da sedici in poi". Precisa che, in sostanza i due succitati capoversi stabiliscono l'adozione, per l'elezione dei Consiglieri della Valle, del sistema proporzionale a liste bloccate, per il quale, l'elettore può manifestare la sua preferenza esclusivamente per n. 3 candidati da scegliersi nella lista prescelta. Fa presente che tale sistema è applicato per la Valle in base al sistema stabilito dall'art. 16 del progetto di legge che è del tenore seguente: "L'art. 57 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Non più tardi delle ore otto del giorno successivo a quello dello scrutinio, l'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta, procede, con l'assistenza del cancelliere e di due esperti nominati dal presidente del Tribunale, alle operazioni seguenti:
1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni ai termini dell'art. 55, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50,52, 53, 54 e 56;
2°) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
La cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.
La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di liste e dei voti di preferenza, riportati da ciascun candidato.
La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.
La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista.
A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.
L'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
Se per l'assegnazione dell'ultimo seggio si abbiano due o più quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti."
Il Presidente Avv. Caveri dà quindi un esempio esplicativo del calcolo della cifra individuale dei candidati e della cifra elettorale delle liste nonché delle varie operazioni da eseguirsi per l'elezione dei venticinque Consiglieri della Valle. Aggiunge che, in confronto del sistema adottato dal Ministero, il sistema suggerito dal Consigliere Sig. Thomasset, approvato dal Consiglio della Valle per l'elezione dei Consiglieri, è molto più semplice.
Il Consigliere Avv. Chanu fa rilevare che il sistema adottato dal Ministero dell'Interno per l'elezione dei Consiglieri della Valle è simile al sistema della legge elettorale del 1919.
Il Consigliere Geom. Bionaz fa rilevare che il sistema di cui alla legge elettorale del 1919 permetteva ai candidati di dare dei voti preferenziali a candidati di varie liste, ciò che invece non è consentito dal sistema di cui allo schema di decreto predisposto dal Ministero dell'Interno.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che il sistema adottato dal Ministero dell'Interno è simile al sistema in uso nella Danimarca, e che nel progetto di legge ministeriale si riscontrano alcune incongruenze e lacune; cita, ad esempio, i casi di incompatibilità, rileva, inoltre, che in base al progetto ministeriale potrebbero essere eletti Consiglieri della Valle gli impiegati dell'Amministrazione della Valle e dei Comuni, mentre invece non potrebbero essere eletti i Sindaci dei Comuni. Rileva che non è stata accolta la richiesta dell'Amministrazione della Valle di stabilire in 31 il numero dei Consiglieri della Valle; aggiunge che tale richiesta era legittima e motivata in quanto nel progetto di Statuto il numero dei Consiglieri risulta appunto di trentuno, ed in quanto, contando il Consiglio Comunale di Aosta n. 40 Consiglieri, era logico che il Consiglio della Valle, il quale tratta problemi che interessano tutta la popolazione della Valle, abbia almeno trentun componenti. Richiamandosi a quanto riferito precedentemente l'Avv. Caveri fa presente che nei colloqui avuti a Roma era stata data assicurazione che la legge elettorale e lo Statuto della Valle, per la loro stretta connessione di materia sarebbero stati esaminati entrambi dalla stessa Commissione parlamentare.
Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara che è da presumersi che il funzionario che ha redatto il progetto di legge elettorale della Valle d'Aosta non avesse la minima conoscenza del progetto di Statuto approvato a suo tempo dal Consiglio della Valle ed inoltrato al Ministero, in quanto non sussiste alcun motivo plausibile per non elevare il numero dei Consiglieri da 25 a 31, come richiesto dalla Valle. Aggiunge di ritenere comprensibile che certi punti della proposta valdostana di legge elettorale possano non essere bene accolti dal Ministero dell'Interno, ma che non è da ritenersi ammissibile il rigetto completo della proposta stessa.
Il Consigliere Avv. Torrione rileva l'opportunità che sia fatta presente al Ministero la necessità che nel progetto di Statuto sia previsto oltre al Presidente, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso d'assenza o d'impedimento e che si proceda alle elezioni dei Consiglieri della Valle non appena sarà varato lo Statuto. Aggiunge che, in base alla bozza di decreto predisposta dal Ministero dell'Interno, sembrerebbe che la ratifica delle nomine dei Consiglieri eletti debba essere fatta dalla Costituente anziché dal Consiglio della Valle.
Il Presidente Avv. Caveri aggiunge che è questione di interpretazione e che, trattandosi di componenti del Consiglio dovrebbe spettare al Consiglio di ratificare la nomina dei Consiglieri.
Il Consigliere Geom. Bionaz esprime il suo dubbio al riguardo.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che il progetto di legge elettorale elaborato a suo tempo dal Consiglio della Valle lasciava all'elettore una certa libertà di scelta dei candidati, mentre, invece, col sistema di cui al disegno di legge elettorale predisposto dal Ministero le liste sono bloccate e, cioè, l'elettore potrà votare soltanto i candidati compresi nella lista che avrà prescelto e non potrà dare voti di preferenza a candidati di altre liste; ritiene che ne potrà conseguire un grande assenteismo nelle elezioni nelle quali aumenterà la lotta fra partiti.
Il Consigliere Geom. Vesan, richiamandosi a quanto già esposto da altri Consiglieri, rileva che nello schema di legge elettorale predisposto dal Ministero e nella relativa relazione non si fa alcun accenno allo schema di legge elettorale approvato e trasmesso a suo tempo dal Consiglio della Valle.
Il Presidente Avv. Caveri constata che l'unica norma, conservata nello schema di legge elettorale predisposto dal Ministero, è quella che stabilisce un collegio elettorale unico per la Valle d'Aosta. Invita quindi i Signori Consiglieri ad esporre il proprio parere in merito allo schema ministeriale di legge elettorale in discussione. I Consiglieri Geom. Cuaz e Geom. Bionaz sostengono che il Consiglio della Valle debba insistere, per questione di principio, per l'approvazione dello schema di decreto di legge elettorale elaborato a suo tempo dalla Valle.
Il Presidente Avv. Caveri dà lettura della lettera ministeriale di trasmissione del disegno di legge e propone che la Giunta si rechi a Roma per insistere presso la Presidenza del Consiglio affinché il progetto di legge elettorale sia riesaminato in relazione alle osservazioni del Consiglio della Valle d'Aosta prima di essere inoltrato alla Costituente.
Il Consigliere Geom. Bionaz fa presente l'opportunità che, quanto meno, la legge elettorale sia stilata tenendo come base la legge per le elezioni amministrative ad esprime viva sorpresa e meraviglia per il fatto che no siano stati accolti alcuni principi della proposta di legge elettorale approvata dal Consiglio della Valle; dichiara che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che a Roma si intenda stabilire norme elettorali uniformi per le Regioni alle quali è stata concessa una autonomia particolare. Rileva però che la Sicilia e la Sardegna sono Regioni molto più vaste della Valle d'Aosta, per cui diversi criteri possono essere giustificati per la Valle d'Aosta.
Il Presidente Avv. Caveri dichiara che tale fatto sta a dimostrare la non conoscenza dei principi dell'autonomia concessa alle varie Regioni, ognuna delle quali ha esigenze sue particolari; rileva che effettivamente a Roma vi è la tendenza di uniformare i quattro Statuti delle Regioni Autonome su una stessa falsariga e che con tale metodo si ritorna al sistema accentratore. Aggiunge che mentre si può comprendere che si stabiliscano eguali norme statutarie ed elettorale per la Sicilia e la Sardegna, che contano un numero considerevole di abitanti, non si può accettare tale principio per la Valle d'Aosta, che ha in tutto circa centomila abitanti.
Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara che, qualora la legge elettorale per la nomina dei Consiglieri della Valle fosse approvata definitivamente secondo lo schema di decreto proposto dal Ministero, schema che fa richiamo alla legge elettorale politica anziché alla legge elettorale amministrativa, potrebbe verificarsi l'assurdo che un reggimento di soldati inviati in Valle d'Aosta, non avvenendo le elezioni contemporaneamente nelle varie Regioni, potrebbe votare in Valle d'Aosta, in Sicilia, in Sardegna, nel Trentino e in altre Regioni. Insiste, pertanto, per far pressione a Roma affinché lo schema di legge elettorale sia rifatto tenendo come base le norme della legge per le elezioni amministrative e non già quelle della legge per le elezioni politiche.
L'Assessore Sig. Nouchy rileva che il disegno ministeriale di legge elettorale è stato stilato non già da una Commissione apposita ma solo da un funzionario del Ministero dell'Interno.
Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara che, pur rendendosi conto che alcuni articoli della proposta di legge elettorale a suo tempo approvata dal Consiglio della Valle potevano non essere accettati, il Ministero avrebbe dovuto quanto meno esaminarla ed eliminare o modificare gli articoli ritenuti non accettabili; aggiunge che il Ministero non accenna allo schema di legge predisposto dal Consiglio della Valle per cui deve dedursi che tale schema non sia stato nemmeno esaminato.
Il Presidente Avv. Caveri fa presente l'opportunità che sia redatto un memoriale sulle osservazioni che il Consiglio della Valle intende fare in merito allo schema di decreto inviato dal Ministero.
Il Consigliere Geom. Bionaz fa presente l'opportunità che il memoriale sia dalla Presidenza trasmesso al Consiglio dei Ministri per l'esame, sempre che lo schema di legge elettorale non sia già stato inviato all'Assemblea Costituente.
I Consiglieri Col. Ferrein e Avv. Torrione dichiarano che si debba insistere a Roma affinché sia preso in esame e discusso lo schema di legge elettorale approvato dal Consiglio della Valle e non sia esaminato invece lo schema predisposto dal Ministero.
L'Avv. Torrione dichiara che il Ministero dell'Interno è incorso in un grave errore nell'aver preso come base, per la redazione dello schema di legge elettorale della Valle d'Aosta, la legge elettorale politica anziché la legge elettorale amministrativa; propone, quindi, che si insista a Roma per la modifica dello schema ministeriale di legge elettorale al fine: a) di lasciare libertà di scelta dei candidati all'elettore, che non dovrebbe essere obbligato a votare una lista bloccata; b) di prendere come base per la legge elettorale le norme della legge elettorale amministrativa. Il Consigliere Avv. Torrione definisce il progetto di legge elettorale predisposto dal Ministero "una presa in giro" per la Valle d'Aosta. Fa ancora rilevare che nello schema della legge elettorale non sono stati previsti i vari casi di incompatibilità.
Il Presidente Avv. Caveri rileva a tale proposito che è stata inoltre completamente trascurata la proposta dei requisiti speciale per la eleggibilità.
Il Consigliere Avv. Torrione fa presente che non è neanche richiesto che il candidato sappia leggere e scrivere; aggiunge che la proposta di progetto di legge elettorale approvata dal Consiglio della Valle, se pur presenta imperfezioni e lacune dal lato giuridico, è indubbiamente migliore del disegno di legge elettorale predisposto dal Ministero dell'Interno; fa presente l'opportunità che si insista affinché sia elevato da 25 a 31 il numero dei Consiglieri della Valle e sia aggiunto un Vice-Presidente, il quale possa supplire validamente il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, specialmente per quanto si riferisce alle attribuzioni ex prefettizie di rappresentanza del Governo.
Il Presidente Avv. Caveri precisa che, nei colloqui avuti a Roma, gli era stata data assicurazione che il progetto di Statuto della Valle, ed il progetto di legge elettorale, sarebbero stati sottoposti all'esame della Commissione degli undici; su richiesta del Consigliere Geom. Bionaz informa, poi, di aver inviato un telegramma al Deputato valdostano, On. Bordon, per sollecitare l'esame del progetto di Statuto e precisa che la Commissione parlamentare degli undici sta attualmente esaminando il progetto dello Statuto della Sardegna e che l'On. Bordon avviserà tempestivamente la Presidenza del Consiglio della Valle non appena la Commissione avrà stabilito di esaminare lo Statuto della Valle; su richiesta del Consigliere Avv. Torrione informa che è pure stato interessato varie volte il Consigliere di Stato Dr. Sorrentino, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione dello Statuto della Valle.
Il Consigliere Col. Ferrein fa presente l'opportunità che nel caso lo schema ministeriale di decreto per la legge elettorale sia stato già trasmesso alla Assemblea Costituente, si preghi l'On. Terracini, Presidente dell'Assemblea Costituente, di trasmettere lo schema di decreto all'esame della Commissione degli undici, prima di sottoporlo all'Assemblea Costituente.
Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Col. Ferrein ed aggiunge che dovrebbero essere specificati in un memoriale o ordine del giorno da trasmettersi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente dell'Assemblea Costituente i seguente punti fondamentali:
1°) per questione di principio, si chiede che sia esaminato e discusso lo schema di legge elettorale approvato dal Consiglio della Valle e trasmesso, a suo tempo, alle autorità governative.
2°) si chiede l'adozione di un sistema di votazione a liste non bloccate allo scopo di garantire libertà di scelta dei candidati da parte degli elettori, possibilmente in base al sistema proposto dal Consiglio della Valle.
3°) in via subordinata, si chiede che la legge elettorale richiami e tenga per base le norme della legge elettorale amministrativa e non già le norme di quella politica.
4°) si chiede che siano specificati i casi di incompatibilità agli effetti della eleggibilità.
5°) si chiede che sia riconosciuto e stabilite il principio del requisito di un certo periodo minimo di residenza in Valle d'Aosta agli effetti dell'elettorato attivo e dell'eleggibilità.
Il Presidente Avv. Caveri, richiamandosi ai periodo minimi di residenza stabiliti nel progetto di legge elettorale approvato dal Consiglio, fa presente che nella votazione della norma del progetto di Costituzione dello Stato relativa alla questione della residenza nella Regione da stabilirsi per i deputati il principio della residenza anche nelle elezioni politiche non è stato approvato per un solo voto di minoranza, per cui deve dedursi che i limiti di residenza proposti dal Consiglio della Valle non costituiscono una assurdità.
Il Consigliere Geom. Bionaz, richiamandosi alle norme della legge elettorale amministrativa, fa presente che nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti le elezioni avvengono secondo il sistema della proporzione e nei Comuni con meno di 30.000 abitanti secondo il sistema maggioritario; rileva l'opportunità che si faccia presente a Roma che la Valle d'Aosta ha una limitata estensione territoriale per cui i candidati sono conosciuti dagli elettori ed è quindi logico che sia lasciata all'elettore la facoltà di scelta dei candidati nelle varie liste.
Il Presidente Avv. Caveri richiama a tale proposito il comma 2^ del commento dell'art. 4 del progetto di legge predisposto dal Ministero del tenore seguente "L'art. 4 espressamente sancisce che sono eleggibili a Consiglieri della Valle soltanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle. Ovvia è la "ratio" della disposizione, trattandosi qui di tutelare gli interessi che, pur inquadrandosi nel più vasto piano delle esigenze del paese, concernono una circoscritta sfera di territorio e di persone" e rileva l'incoerenza che traspare da tale commento, in quanto, in base al citato art. 4 del disegno di legge, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle possono votare ed esservi eletti anche dopo pochi giorni di residenza.
Il Consigliere Sig. Chabloz rileva che non è esatta l'asserzione del Consigliere Geom. Bionaz secondo cui in Valle d'Aosta tutti gli abitanti si conoscano, al che il Consigliere Geom. Bionaz risponde precisando che in Valle sono conosciuti da tutti gli abitanti le non numerose persone che presumibilmente possono essere elette a Consiglieri e che in tutti i Comuni eccettuato solo quello di Aosta, gli elettori hanno facoltà di scelta dei candidati nelle elezioni amministrative comunali.
Il Presidente Avv. Caveri fa presente che non è più il caso di nuovamente aprire la discussione in merito al sistema della legge elettorale, in quanto il Consiglio si trova ora di fronte a due progetti di legge elettorale, di cui uno approvato dal Consiglio, l'altro elaborato dal Ministero; si tratta ora sostanzialmente di deliberare in ordine al secondo progetto; ritiene che non possano sussistere dubbi circa la scelta del progetto già approvato dal Consiglio della Valle.
Il Consigliere Sig. Manganoni prende atto della dichiarazione del Presidente Avv. Caveri e comunica che, pur non intendendo di riprendere la discussione in merito al sistema di elezione dei Consiglieri della Valle, desidera precisare che qualora a Roma non fosse approvato il sistema misto Thomasset adottato dal Consiglio della Valle, sarebbe contrario all'adozione del sistema maggioritario per le elezioni dei Consiglieri della Valle.
Il Consigliere Geom. Bionaz chiarisce che egli ha inteso precisare che, come il Ministero dell'Interno, nell'elaborazione del disegno di legge elettorale per il Consiglio della Valle d'Aosta, ha preso per base le norme della legge elettorale politica, con l'adozione del sistema di Hondt, così il Consiglio della Valle d'Aosta nell'elaborazione del progetto di disegno di legge elettorale per la Valle d'Aosta, ha preso per base le norme della legge elettorale amministrativa che concernono l'elezione dei Consiglieri Comunali nei Comuni aventi popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, con l'adozione del sistema misto proposto dal Consigliere Thomasset.
L'Assessore Geom. Nicco propone che per la elezione dei Consiglieri della Valle sia richiesto un periodo minimo di residenza nella Valle, e propone di far decorrere tale periodo dal 25 aprile 1945.
Il Consigliere Geom. Bionaz ritiene non opportuno di fissare una data di decorrenza per stabilire il periodo minimo di residenza, in quanto è più opportuno stabilire un periodo minimo determinato, che potrebbe essere di tre anni, periodo che rimanga fissato anche nelle successive elezioni del Consiglio della Valle.
L'Assessore Ing. Fresia comunica che il Dr. Sorrentino, di Roma, l'ha informato che non poteva essere accettata dalla Commissione la proposta del Consiglio della Valle di fissare in anni dieci la durata della residenza in Valle d'Aosta da prescriversi per poter essere elettori, e che la Commissione era tuttavia propensa ad accettare tale principio, fissando però in misura ridotta la durata della residenza in Valle.
Il Consigliere Avv. Torrione esprime il parere che il Ministero dell'Interno abbia redatto questo primo progetto di legge elettorale per poter effettuare le elezioni nel mese di gennaio prossimo, il che ritiene ormai non più possibile.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che il disegno di legge elettorale in discussione deve essere stato redatto da molto tempo in quanto riduce a 50 giorni il termine che deve decorrere fra la data della pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali e la data delle elezioni; aggiunge che sarebbe opportuno che le elezioni potessero avvenire verso la fine del mese di febbraio p.v..
Il Consigliere Sig. Manganoni ritiene opportuno che le elezioni per la nomina dei Consiglieri della Valle avvengano contemporaneamente con le elezioni politiche.
Il Consigliere Geom. Bionaz concorda sull'opportunità che le prime elezioni per la nomina del Consiglio della Valle siano fatte entro il più breve tempo possibile, ritiene però che la riduzione del succitato termine a 50 giorni non sia molto opportuna.
Il Consigliere Col. Ferrein esprime parere che la legge elettorale, come pure lo Statuto della Valle debbano essere esaminati contemporaneamente dalla stessa Commissione.
Il Presidente Avv. Caveri precisa che da Rome si è avuta, a suo tempo, assicurazione in tal senso. Su richiesta del Consigliere Geom. Cuaz il Presidente Avv. Caveri riconosce la necessità per l'Amministrazione della Valle di avere a Roma una persona che tuteli gli interessi e solleciti il disbrigo delle pratiche della Valle; fa però presente che a tutt'oggi non si è potuto trovare una persona che potesse assolvere convenientemente a tale compito.
Riepilogando la discussione, il Presidente Avv. Caveri rileva che occorre insistere a Roma per l'accoglimento dei seguenti punti, sui quali ritiene che tutti i Consiglieri siano concordi:
1°) sia esaminato e discusso, per questione di principio, lo schema di legge elettorale approvato a suo tempo dal Consiglio della Valle e siano fatte le debite osservazioni in merito.
2°) sia lasciata agli elettori libertà di scelta dei candidati, con l'adozione del sistema misto Thomasset approvato dal Consiglio della Valle.
3°) siano stabiliti i casi di incompatibilità e di ineleggibilità.
4°) sia fissato un periodo di residenza per l'elettorato e per l'eleggibilità.
5°) sia aumentato da 25 a 31 il numero dei Consiglieri e sia previsto un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che il punto 5°) (Vice Presidente e numero dei Consiglieri) forma già oggetto di un articolo apposito del progetto di Statuto della Valle.
Il Consigliere Ing. Binel insiste affinché la discussione dello Statuto avvenga contemporaneamente alla discussione della legge elettorale.
Il Consigliere Avv. Torrione rileva che il Funzionario del Ministero dell'Interno, nell'elaborare il disegno di legge elettorale, si è basato sul decreto 7 settembre 1945 n. 545 istitutivo dell'Autonomia della Valle d'Aosta il quale fissa in 25 il numero dei Consiglieri; aggiunge che tale decreto potrebbe essere variato con altro decreto del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, occorre far notare che il numero di 25 Consiglieri non è sufficiente.
Il Presidente Avv. Caveri rileva che, qualora rimanesse fissato in 25 il numero dei Consiglieri, ne deriverebbero difficoltà varie in sede di deliberazioni di importanti atti amministrativi (bilancio, conto, ecc.).
Il Consigliere Geom. Bionaz richiama l'attenzione del Consiglio sull'art. 17 dello schema ministeriale di legge elettorale, in base al quale, entro un anno dalla data dell'elezione "il posto di Consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta per ineleggibilità preesistente alle elezioni o per morte, viene attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri", nonché sul successivo comma in cui è stabilito che "quando per qualsiasi causa, esclude le ipotesi previste dal 1^ comma, il numero dei Consiglieri della Valle si sia ridotto a meno di 4/5 si procede, con le norme stabilite dalla presente legge, a nuove elezioni per i seggi vacanti, semprechè manchino più di sei mesi alla scadenza del quinquennio".
Il Consigliere Geom. Bionaz rileva che, in poco più di un anno, nell'attuale Consiglio sono stati sostituiti sei Consiglieri della Valle e che, stando all'art. 17 del succitato disegno di legge si sarebbe dovuto procedere alle elezioni per la nomina dei Consiglieri da sostituire, con forti spese per la Valle. Propone, al riguardo, che si richieda la modifica del 2^ comma dell'articolo succitato, nel senso che si proceda alle elezioni suppletive soltanto allorché il numero dei Consiglieri della Valle si sia ridotto a 2/3.
Il Consigliere Avv. Torrione suggerisce che i posti rimasti vacanti siano ricoperti dai candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
Il Presidente Avv. Caveri fa presente che il 1^ comma dell'art. 17 debba essere modificato elevando a tre anni il termine di un anno fissato per la sostituzione dei Consiglieri.
Su richiesta dell'Assessore Geom. Nicco, il Consigliere Sig. Manganoni riferisce che nello scorso mese di maggio ha conferito con i rappresentanti dei partiti e non già con la Commissione degli undici in merito al disegno di legge elettorale approvato dal Consiglio della Valle e aggiunge che il disegno di legge elettorale inviato dal Ministero è stato compilato da un funzionario del Ministero stesso e non è stato ancora esaminato dall'Assemblea Costituente. Il Dr. Paolo Alfonso Farinet propone che si richieda all'On.le Terracini, nel caso che il progetto di legge elettorale sia già stato inoltrato alla Costituente, che il progetto stesso, prima della discussione da parte dell'Assemblea, sia sottoposto all'esame della Commissione che esamina lo Statuto.
Il Consigliere Sig. Manganoni rileva l'opportunità che il progetto di Statuto della Valle sia esaminato dalla Costituente prima della sua scadenza, che è stata fissata al 31 dicembre.
Il Dr. Farinet dichiara che con tutta probabilità sarà prorogato il termine della scadenza dell'Assemblea Costituente.
Il Presidente Avv. Caveri comunica che già è stata decisa la proroga della Costituente, ma, a quanto pare, non con poteri costituzionali, per cui l'esame del progetto potrebbe avvenire anche dopo il 31 dicembre ma senza la garanzia costituzionale della Costituente. Rileva che, per aversi la garanzia costituzionale, occorre che lo Statuto sia sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Costituente.
Il Consigliere Avv. Torrione rileva la necessità che l'Assemblea Costituente stabilisca che i suoi atti e le sue deliberazioni avranno valore costituzionale anche nelle sedute che saranno tenute dopo il 1° gennaio 1948.
Il Consigliere Sig. Manganoni dichiara che la Valle ha sempre avuto da Roma l'assicurazione che lo Statuto della Valle e la legge elettorale sarebbero stati approvati dall'Assemblea Costituente in sede di approvazione della Costituzione.
Il Consigliere Sig. Bionaz esprime il timore che lo Statuto della Valle non abbia più garanzia e carattere di legge costituzionale ove non sia discusso ed approvato dall'Assemblea Costituente.
Il Consigliere avvocato Torrione dichiara che, affinché gli atti e i provvedimenti che saranno adottati dall'Assemblea Costituente dopo il 1° gennaio abbiano valore costituzionale, occorre che ciò sia espressamente stabilito dall'Assemblea stessa.
Il Consigliere Geom. Bionaz rileva l'opportunità che si richieda l'interessamento dei vari partiti a Roma per l'approvazione, da parte dell'Assemblea Costituente, dello Statuto e della legge elettorale della Valle con leggi aventi valore costituzionale; il Presidente Avv. Caveri comunica che nella giornata di sabato u.sc. sono stati convocati i rappresentanti dei singoli partiti della Valle d'Aosta, i quali hanno stabilito di inviare a Roma, alle Direzioni dei rispettivi partiti, un ordine del giorno in tal senso. L'assessore Geom. Nicco fa presente l'opportunità che il Consiglio della Valle approvi un ordine del giorno con il quale si chieda che il progetto di Statuto sia discusso ed approvato dall'Assemblea Costituente ed abbia valore di legge costituzionale.
Il Consigliere Sig. Chabloz concorda con l'Assessore Geom. Nicco e propone, inoltre, che si protesti presso il Ministero dell'Interno perché in regime di democrazia, è stato affidato ad un funzionario anziché a una apposita Commissione l'incarico di redigere il progetto di legge elettorale.
Il Presidente Avv. Caveri esprime il parere che sia necessario approvare due ordini del giorno: uno per chiedere che il progetto di Statuto sia sottoposto all'esame dell'Assemblea Costituente e l'altro per respingere il disegno di legge elettorale inviato dal Ministero.
Il Consigliere Avv. Chanu, concordando con il Presidente Avv. Caveri, ritiene che nell'ordine del giorno nel quale si richiede l'approvazione dello Statuto, siano citati gli articoli del progetto di Statuto proposto dal Consiglio della Valle che si desidera siano approvati.
Il Presidente Avv. Caveri ritiene, invece, che negli ordini del giorno debbano essere stabiliti soltanto i principi che si desidera siano approvati.
Il Consigliere Avv. Torrione concorda con il presidente Avv. Caveri e suggerisce che, per facilitare l'esame da parte delle personalità alle quali saranno inviati gli ordini del giorno, siano indicati gli articoli a fianco dei principi che si chiede siano approvati. Il Dr. Farinet propone che negli ordini del giorno sia richiesto che siano esaminati e discussi tutti i progetti di legge proposti dal Consiglio della Valle.
Il Presidente Avv. Caveri propone la sospensione dell'adunanza per la redazione degli ordini del giorno. Il Consiglio delega per la redazione degli ordini del giorno il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Avv. Page ed i Consiglieri Avv. Torrione, Avv. Chanu e Sig. Manganoni.
Si dà atto che, su proposta del Presidente Avv. Caveri, l'adunanza viene sospesa alle ore undici, per la redazione degli ordini del giorno, e riaperta alle ore dodici e minuti cinque.
Il Presidente Avv. Caveri comunica al Consiglio che la Commissione ha redatto due ordini del giorno di cui il primo concerne lo Statuto particolare della Valle d'Aosta ed il secondo il progetto di legge per la elezione dei Consiglieri della Valle; dà lettura dei due ordini del giorno al Consiglio, per l'approvazione.
IL CONSIGLIO
esaminati gli ordini del giorno concernenti lo Statuto particolare della Valle d'Aosta ed il progetto di legge per la elezione dei Consiglieri della Valle;
dopo breve discussione e dopo aver apportato lievi varianti agli ordini del giorno stessi;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di approvare nei testi seguenti gli ordini del giorno concernenti lo Statuto particolare della Valle ed il progetto di Legge per la elezione dei Consiglieri della Valle:
"""ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA NELL'ADUNANZA STRAORDINARIA DELL'8 DICEMBRE 1947.
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IL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA
nella seduta straordinaria dellì 8 dicembre 1947
Insiste
affinché lo Statuto particolare della Valle, in ossequio a quanto già stabilito e approvato dall'Assemblea Costituente (ex articolo 108 del Progetto di Costituzione), abbia carattere di Legge Costituzionale della Repubblica Italiana, e faccia parte integrante della Costituzione.
fa voti
affinché l'Assemblea Costituente voglia provvedere in conformità, accogliendo i più ardenti voti e la profonda aspirazione della popolazione valdostana,
sia prorogando oltre il 31 dicembre 1947 i poteri costituenti, per quanto concerne lo Statuto particolare della Valle d'Aosta,
sia delegando i poteri stessi al Governo della Repubblica."""
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"""IL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA
nella seduta straordinaria dell'8 dicembre 1947
Preso in esame il progetto ministeriale per la elezione dei Consiglieri della Valle
Chiede
che - come si addice ad un regime democratico:
1°) il progetto redatto ed approvato dal Consiglio della Valle sia preso in considerazione e serva di base alla discussione -
2°) le eventuali obiezioni tecniche e giuridiche alle disposizioni del progetto stesso siano comunicate al Consiglio della Valle -
3°) la Commissione degli Undici sia investita dell'esame del progetto di cui sopra, da effettuarsi contemporaneamente all'esame dello Statuto regionale (dato il rapporto di interdipendenza e di stretta connessione tra i medesimi)
Domanda
che, quanto meno, si prenda come base per l'elaborazione del nuovo progetto il D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1, con le modifiche inserite nel progetto di legge elettorale redatto dal Consiglio della Valle, e cioè:
a) motivi di incapacità (art. 8 progetto C.V.), di ineleggibilità (art. 10), di incompatibilità (art. 11) -
b) libertà di scelta dell'elettore (art. 20), abbinata al sistema proporzionale di cui all'articolo 22.
c) limitazione dell'elettorato e dell'eleggibilità, secondo un minimo di residenza da stabilirsi (art. 1 e 9 del progetto Consiglio Valle) -
d) numero di trentun Consiglieri -
e) mantenimento dei termini di cui alle generali in materia elettorale.
f) attribuzione a nuovi Consiglieri dei posti che si rendono vacanti nei primi tre anni, fino ad un terzo del numero complessivo dei posti stessi."""
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2°) di dare mandato alla Giunta di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza dell'Assemblea Costituente gli ordini del giorno surriportati e di insistere presso le autorità governative e gli organi competenti affinché siano accolte le richieste del Consiglio della Valle d'Aosta.
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