Oggetto del Consiglio n. 2 del 11 gennaio 1962 - Verbale
OGGETTO N. 2/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21/22 dicembre 1961:
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Con Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257, entrato in vigore il 5 maggio 1961, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della Sanità e dell'Ufficio medico legale, sono state modificate le attribuzioni e la composizione dei Consigli Provinciali di Sanità.
La composizione del Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del Decreto Legislativo C.P.S. 23.12.1946 n. 532, è attualmente regolata dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 4, di cui si propone la modificazione al fine di adeguare la composizione del Consiglio Regionale di Sanità alle recenti citate norme legislative statali.
Ai sensi dell'art. 3 - lettera l) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione ha la potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali.
Si sottopone all'esame del Consiglio l'allegata proposta di disegno di legge regionale per modificare la composizione del Consiglio di Sanità in relazione alle norme dell'art. 12 del citato Decreto Presidenziale n. 257.
Si rileva che l'articolo 12 del Decreto Presidenziale n. 257, prevede un eccessivo numero di componenti dei Consigli Provinciali di Sanità. Nell'allegato disegno di legge non sono stati previsti fra i membri del Consiglio di Sanità l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta, in relazione all'art. 4 del Decreto Leg. C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532, e il Sovraintendente di Ospedale, non esistendo in Aosta un in carico simile".
(SEGUE disegno di legge)
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Il Presidente FILLIETROZ, rilevato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta.
Si dà atto che i tre articoli del disegno di legge in esame sono approvati dal Consiglio, senza alcun emendamento, con tre separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente FILLIETROZ, dopo avere accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate tre votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente FILLIETROZ accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, con voti favorevoli venticinque e un voto contrario, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta:
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del Decreto Leg. C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni ed è composto dai seguenti membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257 e a modifica di quanto già previsto dalla legge regionale 28 settembre 1951 n. 4:
- il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
- il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta, o un suo delegato;
- il Medico Regionale;
- il Veterinario Regionale;
- l'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- il Dirigente del Servizio Controllo Comuni;
- un esperto in Scienze Agrarie, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
- il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;
- l'Ufficiale Medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;
- un Medico condotto, designato dall'Associazione dei Medici condotti;
- il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;
- il Presidente del locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato;
- il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato;
- il Presidente del locale Collegio delle Ostetriche o un suo delegato;
- i Direttori dei Reparti Medico-Micrografico e Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi;
- un Primario medico e un Primario chirurgo ospedaliero, residenti in Aosta;
- un Direttore sanitario di ospedale avente sede in Aosta;
- due Dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul lavoro;
- il rappresentante locale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.
Art. 2
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore regionale alla Sanità.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, addì
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