Oggetto del Consiglio n. 19 del 9 marzo 1962 - Verbale

OGGETTO N. 19/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA "SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.p.A." E LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ STESSA.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a discutere e a decidere in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A." e la sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, - con apposita relazione -, con lettera di convocazione del Consiglio, prot. n. 38 in data 26 febbraio 1962:

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Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE................. N....: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA "SOCIETÀ' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A." E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETA' STESSA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane S.p.A.", Società con sede legale e fiscale in Aosta avente per scopo e per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade che congiungano i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo ed i valichi alpini, attraverso la Valle d'Aosta, alla rete autostradale nazionale.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Statuti Sociale e Convenzione costitutiva approvati preventivamente dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dai competenti organi degli altri enti pubblici, Istituti di credito e Società che parteciperanno alla costituenda predetta Società Autostradale.

Art. 2

È autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della predetta costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.P.A.", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di Lire quattrocento ottanta milioni.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Variazioni in aumento alla parte I^ - ENTRATA, per un complessivo importo di Lire 480 milioni di maggiori previsioni di entrata:

- è aumentato di Lire ottanta milioni lo stanziamento del capitolo 21 (Provento dei 9/10 dei canoni statali per concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ecc.) -

- è aumentato di Lire cento milioni lo stanziamento del capitolo 22 (Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29.XI.1955 n. 1179 sull'ordinamento finanziario della Regione) -

- è ulteriormente aumentato di Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent), stanziamento già aumentato di Lire centotre milioni con l'articolo 1 della legge regionale 30.1.1962 numero 1 e di Lire quarantasette milioni con l'articolo 4 della legge regionale 30.1.1962 n. 2.

Variazione in aumento alla parte II^ - SPESA:

- lo stanziamento del capitolo 190 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali") è aumentato di Lire 480 milioni.

Art. 4

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, previsto in complessive Lire 480 milioni, graveranno sull'apposito sopracitato capitolo 190 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Le spese di cui al precedente comma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li.......

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

L'Assessore FOSSON propone di depennare dal primo coma del l'articolo in discussione le seguenti parole: "aventi per scopo e per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade che congiungano i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e i valichi alpini attraverso la Valle d'Aosta alla rete autostradale nazionale", onde non più ripetere la discussione già fatta circa gli scopi sociali della costituenda Società S.A.V.

Il Consigliere TREVES dichiara di non essere favorevole all'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson, perché si verrebbe a modificare l'oggetto sociale della costituenda Società.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di non concordare sulla proposta dell'Assessore Fosson perché ritiene che nella legge in discussione non si possa discostarsi dal contenuto dell'oggetto sociale della Società S.A.V. come previsto nella bozza di statuto e nella bozza di convenzione.

Il Presidente, FILLIETROZ, osserva che l'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson non muta nulla della sostanza della bozza di statuto sociale e della bozza di convenzione testé approvate.

Osserva che la frase che l'Assessore Fosson propone di depennare non rappresenta che una inutile ripetizione che si può evitare.

Il Consigliere PALMAS ritiene che sia possibile accogliere l'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson perché chi esamina la legge in discussione può benissimo prendere visione dell'oggetto sociale dello Statuto e della convenzione per la costituzione della Società S.A.V.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiari menti o formulare osservazioni sull'articolo in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica che l'emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson è approvato con voti favorevoli sedici e con voti contrari tredici (Consiglieri presenti: trenta; voti favorevoli: sedici; voti contrari: tredici; astenutosi dalla votazione l'Assessore Chantel).

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo in discussione nel seguente testo:

"È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A.", Società con sede legale e fiscale in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Statuto sociale e Convenzione costitutiva approvati preventivamente dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Istituti di credito e Società che parteciperanno alla costituenda predetta Società Autostradale".

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica che l'articolo 1 è stato approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri votanti e favorevoli: sedici; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Aillon, Berthet, Berthod, Bondaz, Bordon, Chantel, Dujany, Guglielminetti, Lucat, Machet, Maschio, Montesano, Petigat e Trevès).

Articoli 2 - 3 - 4 e 5

Si dà atto che gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori MACHET, DUJANY e VALLINO, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, con voti favorevoli ventotto e voti contrari tre, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la partecipazione. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A." e la sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

Disegno di legge regionale n. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA "SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A." E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETA' STESSA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda "Società Autostrade Valdostane S.p.A.", Società con sede legale e fiscale in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Statuto sociale e Convenzione costitutiva approvati preventivamente dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Istituti di credito e Società che parteciperanno alla costituenda predetta Società Autostradale.

Art. 2

autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della predetta costituenda "Società Autostrade Valdostane - S.p.A.", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di Lire quattrocentoottanta milioni.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962:

Variazioni in aumento alla parte I^ - ENTRATA, per un complessivo importo di Lire 480 milioni di maggiori previsioni di entrata:

- è aumentato di Lire ottanta milioni lo stanziamento del capitolo 21 (Provento dei 9/10 dei canoni statali per concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ecc.) -

- è aumentato di Lire cento milioni lo stanziamento del capitolo 22 (Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 19.XI.1955 n. 1179 sull'ordinamento finanziario della Regione) -

- è ulteriormente aumentato di Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent), stanziamento già aumentato di Lire cento tre milioni con l'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 1 e di Lire quarantasette milioni con l'articolo 4 della legge regionale 30.1.1962 n. 2.

Variazione in aumento alla parte II^ - SPESA:

- lo stanziamento del capitolo 190 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali) è aumentato di Lire 480 milioni.

Art. 4

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, previste in complessive Lire 480 milioni, graveranno sull'apposito sopracitato capitolo 190 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Le spese di cui al precedente coma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì......

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore ventuno.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Fillietroz Avv. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Chabod Augusto)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dr Attilio)