Oggetto del Consiglio n. 57 del 18 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 57/62 - MODIFICAZIONE ALL'ART. 15 (punto 8) DEL VIGENTE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEI GENERI CONTINGENTATI IN ESENZIONE FISCALE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione all'art. 15 (punto 8) del vigente regolamento regionale recante norme per l'assegnazione dei generi contingentati in esenzione fiscale, a' sensi delle leggi 3 agosto 1949 n. 623 e 5 maggio 1956 n. 525, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:

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Alla distribuzione del contingente annuo di ettolitri novemila di birra in esenzione fiscale, di cui all'art. 1 della legge 5.5.1956 n. 525, - concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale -, si provvede attualmente secondo le norme dell'art. 15 (punto 8) del vigente regolamento per l'applicazione della legge 3.8.1949 n. 623, secondo le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 44 del 7.4.1960.

Per effetto di dette norme il contingente annuo di birra, destinato alla vendita libera, viene assegnato alle aziende interessate nella seguente misura: 85% per le birre nazionali, 15% per l'importazione di birra estera.

Secondo le precedenti norme, tali percentuali erano del 94% per la birra nazionale e del 6% per la birra estera.

Con l'attuazione della ripartizione secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 44 precitata, l'Industria locale, come segnalato dalle istanze avanzate all'Assessorato Industria e Commercio, si è venuta a trovare in una situazione di particolare difficoltà in seguito alla maggior sua produzione e al notevole incremento nel consumo del proprio prodotto.

La Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio, esaminata la nuova situazione venutasi a creare e ritenuta l'opportunità di prendere in considerazione le necessità dell'Industria locale, nella seduta del 22.2.1962 ha proposto che il punto 8 (birra) dell'art. 15 del vigente regolamento per l'assegnazione e la distribuzione dei generi contingentati in esenzione fiscale, ai sensi delle leggi 3.8.1949 n. 623 e 5.5.1966 n. 525, venga modificato come segue:

"La vendita della birra del contingente annuo è libera. La Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, stabilisce le percentuali da assegnare per l'immissione al consumo della birra nazionale ed estera".

In tal modo la distribuzione della birra potrà avere luogo in relazione alle effettive e contingenti esigenze della produzione e del consumo. Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

di modificare, come segue, il primo comma del capoverso ottavo (Birra) dell'articolo 15 del vigente regolamento per l'assegnazione dei generi contingentati in esenzione fiscale, di cui in premessa, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 95 in data 22.6.1956, numero 57 in data 12 aprile 1957 e n. 92 in data 16 luglio 1958:

"La vendita della birra del contingente annuo è libera. La Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, stabilisce le percentuali da assegnare per l'immissione al consumo della birra nazionale ed estera".

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Sull'argomento prendono la parola i Consiglieri PALMAS e DUJANY.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- veduto il Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3.8.1949 n. 623, modificato con legge 5.5.1956 n. 525, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, regolamento provato dal Consiglio regionale nelle sedute del 22.6.1956, 12.4.1957 e 16.7.1958 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 44, in data 7 aprile 1960;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

di modificare, come segue, il primo comma del capoverso ottavo (birra) dell'articolo 15 del vigente regolamento per l'assegnazione dei generi contingentati in esenzione fiscale, di cui in premessa, approvato dal Consiglio con provvedimenti n. 95 in data 22 giugno 1956, n. 57 in data 12 aprile 1957 e n. 92 in data 16 luglio 1958 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 44, in data 7 aprile 1960:

"La vendita della birra del contingente annuo è libera. La Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione consiliare, stabilisce le percentuali da assegnare per l'immissione al consumo della birra nazionale ed estera".

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