Oggetto del Consiglio n. 47 del 18 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 47/62 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ IDROELETTRICA S.I.P. DI DERIVARE E DI UTILIZZARE ACQUE DELLA DORA BALTEA NEL TRATTO TRA CHATILLON E MONTJOVET. - MODIFICA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 14 DELL'11 GENNAIO 1962.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione della parte dispositiva del provvedimento deliberativo n. 14 in data 11.1.1962, concernente la subconcessione alla Società Idroelettrica Piemonte, S.I.P. di derivare e utilizzare acque della Dora Baltea nel tratto tra Châtillon e Montjovet, nonché alla proposta di modificazione del relativo allegato disciplinare di subconcessione.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul disciplinare di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:

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Il Consiglio regionale con deliberazione n. 14 in data 11.1.1962, approvava la subconcessione alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) di derivare acqua ad uso idroelettrico dalla Dora Baltea nel tratto tra i Comuni di Chatillon e Montjovet, approvando altresì lo schema del relativo disciplinare di subconcessione.

La Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) con lettera in data 2.2.1962, che si allega in copia, ha comunicato rilievi e riserve in merito alle clausole del disciplinare.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento con nota prot. n. 52 in data 6.2.1962 restituiva vistata la sopracitata deliberazione "con che, salvo l'integrazione dei pagamenti di cui alla legge 21.12.1961, n. 1501, siano soppresse o rettificate nel disciplinare le clausole contrastanti con il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 18 dicembre 1959".

In effetti, con legge 21.12.1961 n. 1501 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 in data 31.1.62), recante: "Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti Locali ai sensi della legge 21.1.1948 n. 8", l'ammontare di tali canoni e sovracanoni è stato duplicato a decorrere dalla data del 1.2.1962.

Sentita l'apposita competente Commissione consiliare permanente, si propone che, a modificazione di quanto stabilito con precedente provvedimento deliberativo n. 14 in data 11 gennaio 1962, il Consiglio regionale

Deliberi

di modificare, come segue, la parte dispositiva della deliberazione sopraindicata ed il relativo allegato disciplinare di subconcessione di cui in premessa:

"1°) di subconcedere alla Soc. Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), con sede in Torino, via Bertola n. 40, di derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della centrale di St.Clair della stessa Società S.I.P., in Comune di Châtillon, i seguenti quantitativi d'acqua:

a)- Mod. max 800 e mod. medi 349,90 sino al 31.1.1977

b)- Mod. max 1100 e mod. medi 591,90 a partire dal 1.2.1977

sino al termine della subconcessione per produrre nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet", sul salto di mt. 52,80, rispettivamente nei due sopracitati periodi la potenza nominale media di Kw. 18.112 e di Kw. 30.639, alle condizioni del sottoriportato disciplinare.

I quantitativi d'acqua subconcessi fino al 31.1.1977 sono in aggiunta ai mod. max 300 e medi 242 che attualmente vengono derivati nell'esistente impianto idroelettrico Châtillon-Montjovet concesso con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179 e con scadenza al 31.1.1977;

2°) di autorizzare l'emanazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.);

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Lire 4.248.256, pari a mezza annualità del maggior canone dovuto allo Stato per la maggior potenza di Kw. 425 producibili con le acque già concesse con il Decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179, in dipendenza dell'aumento di salto da mt. 51,01 a mt. 52,80, ed in applicazione dell'articolo 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti al termine della concessione medesima;

b) deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) della somma di Lire 11.881.472, pari a mezza annualità del canone di Lire 23.762.944 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31 gennaio 1977 sulla potenza subconcessa di Kw. 18.112.

Tale deposito cauzionale sarà integrato alla data 1 febbraio 1977 della somma ulteriore di Lire 8.217.712, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuto dalla subconcessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw. (30.639 - 18.112) = 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.

I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima;

c) pagamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale o Ufficio del Registro di Aosta, della somma di Lire 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, alla data di presentazione della domanda di subconcessione giusta il n. 2 dell'art. 13 del disciplinare a termini dell'art. 7 del Testo Unico modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8;

d) versamento presso la predetta Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di Lire 11.881.472, dovuto alla Regione della Valle d'Aosta dalla subconcessionaria alla data di presentazione della domanda di subconcessione, a termini del secondo comma dell'art. 7 del T. U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21.1 1949 n. 8.

Tale versamento, alla data 1° febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione regionale con la somma di Lire 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione alla data di presentazione della domanda di subconcessione sulla maggior potenza di Kw. 12.527 che risulterà subconcessa a tale data;

e) versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino), della somma di Lire 200.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione;

f) continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero alla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 15.877.824 - afferente alla potenza nominale media di Kw. 12.012 oggetto della concessione prorogata con decreto presidenziale 30.5.1953 numero 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

g) corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per l'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 16.435.424, in ragione di Lire 1.312 per chilowatt, sulla potenza di kw. 12.527, che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

h) versare alla predetta Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'articolo 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di Lire 23.762.944, in ragione di Lire 1312 per Kw. sulla potenza di Kw. 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare;

i) versare alla predetta Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di Lire 40.198.368, in ragione di Lire 1312 per Kw sulla potenza di Kw 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare;

4°) di introitare come segue le somme sottoindicate da versare alla Regione e di cui ai precedenti capoversi:

- Lire 297.036,80 al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

- Lire 205.443, alla data dell'1.2.1977, all'istituendo capitolo di entrata del bilancio del corrispondente esercizio finanziario 1976/1977 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

- Lire 200.000 al capitolo 56 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere";

- Lire 23.762.944 annue, dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

- Lire 40.198.368 annue, dalla data del 1°.2.1977, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e sub concessioni di acque pubbliche e di miniere";

5°) di dare delega alla Giunta regionale di autorizzare in seguito, per determinati periodi dell'anno, una eventuale possibile riduzione del quantitativo di acqua (moduli cinque) che la Società S.I.P. deve lasciare defluire a valle dello sbarramento della Dora Baltea a' sensi del terzultimo e del penultimo comma dell'art. 9 del disciplinare di subconcessione qualora, ad avvenuta esecuzione delle due vasche di decantazione e delle altre opere concordate tra la Società S.I.P., la Regione e il Comune di Saint Vincent, l'apposita Commissione tecnico-sanitaria ritenga possibile assicurare il normale funzionamento della fognatura comunale di St.Vincent con saltuari scarichi e con una minore riserva d'acqua di deflusso a valle dello sbarramento della Dora Baltea.

Della suddetta Commissione tecnico-sanitaria verrà chiamato a far parte come membro anche un rappresentante della SIP.

(SEGUE disciplinare di subconcessione)

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Sull'argomento prende la parola il Consigliere VESAN, il quale dichiara di concordare sulla modifica proposta dalla Giunta.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta stessa.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori pubblici, MANGANONI, e concordando sulle proposte della Giunta;

richiamate le deliberazioni consiliari n. 161 in data 22.12.1961 e n. 14 in data 11 gennaio 1962 ed a parziale modificazione di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 14 in data 11.1.1962;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

1°) di subconcedere alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), con sede in Torino, via Bertola n. 40, di derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della centrale di St.Clair della stessa Società S.I.P., in Comune di Châtillon, i seguenti quantitativi d'acqua;

a) - mod. max 800 e mod. medi 349,90 sino al 31.1.1977

b) - mod. max 1100 e mod. medi 591,90 a partire dal 1.2.1977

sino al termine della subconcessione per produrre nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet", sul salto di mt. 52,80, rispettivamente nei due sopracitati periodi la potenza nominale media di Kw. 18.112 e di Kw. 30.639, alle condizioni del sottoriportato disciplinare.

I quantitativi d'acqua subconcessi fino al 31.1.1977 sono in aggiunta ai mod. max 300 e medi 242 che attualmente vengono derivati nell'esistente impianto idroelettrico Châtillon-Montjovet concesso con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179 e con scadenza al 31.1.1977;

2°) di autorizzare l'emanazione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.);

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma di Lire 4.248.256, pari a mezza annualità del maggior canone dovuto allo Stato per la maggior potenza di Kw. 425 producibili con le acque già concesse con il Decreto presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179 in dipendenza dell'aumento di salto da mt. 51,01 a mt. 52,80, ed in applicazione dell'art. 5 della legge 21.12.1961, n. 1501, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima;

b) deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) della somma di L. 11.881.472, pari a mezza annualità del canone di Lire 23.762.944 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31 gennaio 1977 sulla potenza subconcessa di Kw. 18.112.

Tale deposito cauzionale sarà integrato alla data 1° febbraio 1977 della somma ulteriore di Lire 8.217.712, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuto dalla sub concessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw (30.639 - 18.112) = 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.

I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima;

c) pagamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale o Ufficio del Registro di Aosta, della somma di Lire 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, alla data di presentazione della domanda di subconcessione giusta il n. 2 dell'articolo 13 del disciplinare a termini dell'art. 7 del Testo Unico modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8;

d) versamento presso la predetta Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di Lire 11.881.472, dovuto alla Regione della Valle d'Aosta dalla subconcessionaria alla data di presentazione della domanda di subconcessione, a termini del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8.

Tale versamento, alla data 1 febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione regionale con la somma di Lire 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione alla data di presentazione della domanda di subconcessione sulla maggior potenza di Kw 12.527 che risulterà subconcessa a tale data;

e) versamento presso la Tesoreria dell'Amm.ne regionale (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino), della somma di Lire 200.000 per le spese di sorveglianza esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione;

f) continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero alla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 15.877.824 - afferente alla potenza nominale media di Kw 12.012 oggetto della concessione prorogata con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

g) corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977 a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con l'art. 10 del disciplinare per l'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 16.435.424, in ragione di Lire 1.312 per chilowatt, sulla potenza di Kw 12.527, che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

h) versare alla predetta Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di Lire 23.762.944, in ragione di Lire 1.312 per Kw sulla potenza di Kw 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare;

i) versare alla predetta Tesoreria della Regione Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di Lire 40.198.368, in ragione di Lire 1.312 per Kw. sulla potenza di Kw. 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del disciplinare;

4°) di introitare come segue le somme sottoindicate da versare alla Regione e di cui ai precedenti capoversi:

- Lire 297.036,80 al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

- Lire 205.443, alla data dell'1.2.1977, all'istituendo capitolo di entrata del bilancio del corrispondente esercizio finanziario 1976/1977 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

- Lire 200.000 al capitolo 56 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere";

- Lire 23.762.944 annue: dalla data fissata dall'art. 10 del disciplinare, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

- Lire 40.198.368 annue: dalla data del 1°.2.1977, agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e sub concessioni di acque pubbliche e di miniere";

5°) di dare delega alla Giunta regionale di autorizzare in seguito, per determinati periodi dell'anno, una eventuale possibile riduzione del quantitativo di acqua (moduli cinque) che la Società SIP deve lasciare defluire a valle dello sbarramento della Dora Baltea a' sensi del terzultimo e del penultimo comma dell'art. 9 del disciplinare di subconcessione qualora, ad avvenuta esecuzione delle due vasche di decantazione e delle altre opere concordate tra la Società S.I.P., la Regione e il Comune di St. Vincent, l'apposita Commissione tecnico-sanitaria ritenga possibile assicurare il normale funzionamento della fognatura comunale di St.Vincent con saltuari scarichi e con una minore riserva di acqua di deflusso a valle dello sbarramento della Dora Baltea.

Della suddetta Commissione tecnico-sanitaria verrà chiamato a far parte come membro anche un rappresentante della S.I.P..

(SEGUE: disciplinare di subconcessione)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

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SCHEMA DI DISCIPLINARE

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione della derivazione d'acqua dalla Dora Baltea chiesta dalla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) con le istanze 18 giugno 1955 e 25 luglio 1958.

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare in sponda destra della Dora Baltea, subito a valle della Centrale di St. Clair della stessa SIP, in Comune di Châtillon, sarà di mod. max 800 e medi 349,90 sino al 31 gennaio 1977 e di moduli max 1100 (litri secondo centodiecimila) e medi mod. 591,90 (litri secondo cinquantanovemilacentonovanta) a partire dal 1° febbraio 1977 sino alla fine della subconcessione.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia nella centrale detta "La Nouvelle Montjovet".

Art. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello medio del pelo d'acqua tra la presa della Dora a Châtillon e la restituzione in essa a Montjovet sarà di mt. 56,20.

Art. 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE QUALE E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, cioè fra la quota 436,80 del livello delle acque alla vasca di carico e la quota 384, 1ivello delle acque allo scarico sarà di mt. 52,80. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale sarà da corrispondere il canone fino al 31 gennaio 1977 sarà pari a 34990 x 52,80/ 102 = 18.112 Kw.

A partire dal 1° febbraio 1977 la potenza nominale, in base alla quale sarà da corrispondere il canone sarà pari a 59.190 x 52,80/ 102 = 30.639 Kw.

Art. 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Come diga di presa sulla Dora Baltea, subito a valle dello scarico della centrale di St.Clair in Comune di Châtillon della stessa SIP, verrà mantenuto il vecchio sbarramento costituito da una incastellatura di quattro paratoie piane, ognuna di ml. 12,50, con quota di ritenuta a mt. 440,20 e soglia a mt. 435,20, sormontata da una passerella per la manovra delle paratoie stesse avente il piano a quota 445,80.

Per effetto dello sbarramento le acque passeranno, attraverso 10 luci di metri 4,00 x 3,00, provviste di griglie, allo esistente bacinetto in destra, al cui termine passeranno ancora, attraverso le otto esistenti paratoie di presa di mt. 2,70 x 3,00 nell'esistente bacino di calma dell'impianto che misura, in lunghezza metri 95 circa, dall'inizio sino all'imbocco della galleria di derivazione del vecchio impianto di Montjovet, che sarà mantenuta, ed in larghezza mt. 24 circa. Dal bacino di calma le acque passeranno nei due canali o gallerie di derivazione.

Tali opere dovranno essere mantenute in conformità al progetto luglio 1958, a firma ingg. Riccio e Gentile costituito da una relazione tecnica in data 25 luglio 1958 e da n. 11 tavole di disegni in data luglio 1958 portanti progressivamente il numero da 10994 a 11004, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere proposte col progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo art. 10, e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5

CANALI O GALLERIE DI DERIVAZIONE

Al termine della vasca di calma di cui al precedente articolo si dipartiranno i due canali o gallerie di derivazione.

La galleria con imbocco più a valle, a sezione policentrica con soglia a quota 435,90, è ancora la galleria di derivazione del vecchio impianto di Montjovet che dovrà per altro funzionare in pressione sotto un modesto carico variabile da mt. 0,50 circa al l'inizio a mt. 1,80 circa allo sbocco nel bacino di carico. Per questo canale derivatore si dovrà perciò rialzare le sponde di circa metri 1,20, tanto quanto risulterà più alto il pelo delle acque della galleria, nel tratto in cui la galleria di derivazione esce all'aperto, all'attraversamento del torrente Moriola, per un breve tratto di circa 300 metri.

Il nuovo canale o galleria di derivazione con l'imbocco a soglia 434,00, da costruirsi più a monte, ma sempre nella vasca di calma del vecchio canale o galleria di derivazione esistente, resterà in destra di questi. Avrà sezione policentrica e la massima altezza d'acqua in esso scorrente a pelo libero sarà di mt. 5,70 con un franco disponibile di mt. 0,60. Sarà rivestita con conglomerato cementizio, in genere non armato, di spessore variabile a seconda della resistenza della roccia.

I due canali derivatori procederanno, parallelamente fra di loro, dall'imbocco fino alla finestra esistente del torrente Moriola, restando fra di loro distanti di circa 25 metri. Poi, pur continuando a procedere parallelamente, resteranno distanziati fra di loro di circa 250 metri fino all'incirca al sottopassaggio del torrente Rhodo, dopo di che convergeranno verso la vasca di carico dove sboccheranno separatamente.

Le opere suddette dovranno essere conformi al progetto, che fa parte integrante del presente disciplinare di cui si è detto al precedente articolo 4.

Art. 6

VASCA DI CARICO DELL'IMPIANTO - SCARICO

Sarà in caverna, costituita da un tratto di galleria allargata lunga circa mt. 70 e da una testata all'aperto comprendente gli organi di manovra e di scarico, lunga circa mt. 24.

Avrà forma poligonale un po' irregolare con pelo d'acqua a quota 436,80 e massima altezza d'acqua di metri nove. Sui lati verso monte verranno a sboccare le gallerie di derivazione e sul lato di fronte ad esse si dipartiranno gli imbocchi delle due condotte forzate in metallo dell'impianto, aventi la sezione di mm. 3400 distanti fra di loro di metri 16 che porteranno le acque ad agire su due gruppi Francis, ognuno di Kw 25.000. Dopo l'azionamento le acque, mediante due brevi canali di scarico, saranno restituite alla Dora Baltea ovvero immesse nel canale di allacciamento dell'impianto di Hône.

La vasca di carico avrà un suo scarico di superficie dal quale lasciar defluire tuttta la portata dell'impianto, quando la centrale andrà fuori esercizio, costituito da tre paratoie a ventola, poste sul lato a sinistra della testata, ognuna delle dimensioni di mt. 6,00 x 2,30, avente la soglia a quota 434,50, cui farà seguito un canale gradinato, a forte pendenza, che porterà le acque in eccesso dalla vasca di carico alla Dora Baltea.

Anche tutte le opere suddescritte dovranno essere attuate in conformità del progetto di cui si è detto al precedente articolo 4.

Art. 7

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di subconcessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella da subconcedersi si dovrà:

a) mantenere nel canale derivatore del vecchio impianto di Montjovet lo sfioratore esistente della lunghezza di circa m1. 60, sito nel canale nel tratto all'aperto, a monte del sovrapasso del torrente Moriola, con ciglio sfiorante a quota 439,20;

b) costruire sul nuovo costruendo canale derivatore, un nuovo sfioratore, in galleria, di circa mt. 51 di lunghezza, all'altezza circa della finestra di Moriola avente il ciglio sfiorante esso pure a quota 439,20.

L'acqua sfiorante verrà convogliata al torrente Moriola.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di imporre nuove opere di modulazione qualora quelle di cui sopra non siano sufficienti.

A tale riguardo a richiesta dell'Amministrazione, fatta con semplice lettera raccomandata, la Ditta subconcessionaria, dovrà provvedere senz'altro entro il termine di tempo che le sarà assegnato, previa presentazione all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, del progetto relativo per la sua approvazione.

Art. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Nell'interesse delle Ferrovie dello Stato è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di ottenere, prima di iniziare i relativi lavori, il benestare della autorità ferroviaria competente per quanto concerne il sovrapassaggio in Comune di Montjovet, della ferrovia Torino-Aosta, con le condotte forzate dell'impianto.

Nell'interesse dell'incolumità pubblica è pure fatto obbligo, alla subconcessionaria, di non attuare, salvo necessità contingenti, improvvise discariche di acqua, alle opere di presa dell'impianto, con le manovre delle paratoie dello sbarramento sulla Dora Baltea.

Qualora le manovre si rendessero necessarie per inderogabili necessità di servizio, la subconcessionaria dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione, almeno 24 ore prima, all'Ufficio Acque della Regione, ai Comuni, ai Comandi dei Carabinieri della zona a valle degli scarichi e dovrà, in ogni caso, graduare le discariche stesse in modo da attuare un lento, progressivo aumento del livello delle acque della Dora Baltea, per cui, per tale aumento, chiunque si trovi nell'alveo della medesima possa rendersi conto del pericolo determinantesi.

Qualora, a causa dell'impianto, venisse a verificarsi l'inaridimento parziale o totale di pozzi, sorgenti, fontanili, utilizzati a qualsiasi scopo, la subconcessionaria dovrà provvedere, salvo diversi accordi fra le parti, a fornire la corrispondente acqua perduta e, comunque, a soddisfare, gli usi praticati, in maniera non inferiore, per qualità e quantità, a quanto sempre praticato.

Art. 9

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno, a carico della subconcessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del fiume Dora Baltea, in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di tali opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

A termini dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 la subconcessionaria è obbligata, a propria cura e spese, a soddisfare i fabbisogni d'acqua delle utenze irrigue, civiche e domestiche i cui usi interferiranno con l'esercizio dell'impianto di essa Ditta subconcessionaria.

Al riguardo la Ditta subconcessionaria, salvo diversi accordi fra le parti, dovrà lasciare defluire a valle del suo sbarramento sulla Dora di Châtillon:

A) durante il periodo irriguo

i quantitativi d'acqua necessari ai canali irrigui, domestici e civici derivati dalla Dora a valle di detto sbarramento, così da consentire che essi possano sempre derivare, alle loro prese, le stesse portate derivate in passato, mediante canali in normali condizioni di manutenzione, sia in base agli antichi titoli riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia in base a domande già presentate.

Per assicurare che tali portate possano entrare liberamente nei rispettivi canali, soprattutto quando il livello delle acque della Dora sia diminuito per effetto dei prelievi di acqua fatti dall'impianto, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a costruire le necessarie opere, la cui manutenzione ordinaria sarà a carico degli utenti.

B) durante tutto l'anno

i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali di cui sopra.

La Ditta subconcessionaria è tenuta a soddisfare, a termini del già citato art. 45 del Testo Unico, il fabbisogno di forza motrice delle utenze eventualmente sottese dall'impianto, riconosciute e da riconoscere ovvero già concesse, provvedendo loro la fornitura di energia come stabilisce l'articolo, ovvero dovrà provvedere alle definizioni del caso istituendo opportuni accordi con i proprietari interessati.

Per tutte le controversie concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la subconcessionaria, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropri, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari degli immobili da espropriare, ricorrendo, se del caso ad una apposita commissione costituita da tre membri, due dei quali saranno designati dalle parti, uno per parte, ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Nella esecuzione delle opere attinenti al costruendo impianto la subconcessionaria resta obbligata a provvedere, alla sistemazione dei materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo o di galleria, onde evitare che discariche inconsulte di essi materiali possano nuocere alla estetica del paesaggio, ovvero essere causa di frane pericolose per la pubblica incolumità ed anche dannose per le colture agricole.

Nell'interesse dell'autorità militare, la Ditta subconcessionaria dovrà presentare al Comando Genio Militare di Torino il progetto esecutivo dell'impianto e dovrà poi assoggettarsi alla esecuzione di tutte quelle previdenze interessanti la difesa che detta Autorità militare si è riservata di adottare.

Nell'interesse idrografico la Ditta subconcessionaria dovrà installare, a propria cura e spese, su ciascuno dei due canali di scarico dell'impianto un idrometrografo, i cui diagrammi dovranno essere settimanalmente trasmessi alla Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po.

Nell'interesse ittico, la Società subconcessionaria resta obbligata a lasciar defluire in continuità, oltre alle competenze che la Società stessa è obbligata a lasciar defluire per gli usi irrigui, domestici e civici, a valle dello sbarramento della Dora Baltea, moduli 5,00 di acqua nonché a corrispondere annualmente al Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta la somma di L. 200.000 in aggiunta all'indennizzo annuo che essa Società già corrisponde al Consorzio per effetto della convenzione con esso stipulata.

Con il quantitativo d'acqua suddetto di mod. 5,00 si intende anche provvedere alla diluizione ed al trasporto delle materie luride di fognature di Comuni attraversati.

La Società subconcessionaria dovrà infine provvedere a stabilire, a propria cura e spese, appositi caposaldi quotati, ai quali poter riferirsi per gli eventuali riscontri, in corrispondenza dello sbarramento e della presa, nella vasca di carico e dei canali di scarico.

Art. 10

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI.

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:

a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi tre dalla data di notifica della avvenuta emissione e registrazione del Decreto di subconcessione dell'impianto.

b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni, rispettivamente entro mesi quattro e mesi diciotto a decorrere dalla data di notificazione di cui a lettera a) -

c) iniziare e condurre a termine i lavori rispettivamente entro mesi 6 e 36 a decorrere dalla data di notificazione di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra indicato non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà in ogni caso dovuto dalla data indicata nel successivo art. 13 del presente disciplinare.

Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione regionale.

Art. 11

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA.

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, dandone cenno nel certificato di collaudo. Ove detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo, da parte dell'Amministrazione regionale, la Società subconcessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 12

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE -

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione ed avrà per oggetto:

- sino al 31 gennaio 1977, la portata di massimi mod. 800 e medi 349,90 atti a produrre sul salto di mt. 52,80 la potenza nominale media di Kw 18112: a partire dal 1° febbraio 1977 in avanti, la portata di max moduli 1100 e di medi moduli 591,90, atti a produrre sul salto di mt. 52,80 la potenza nominale media di Kw 30.639 -

- il secondo canale derivatore parallelo a quello precedente;

- la nuova vasca di carico;

- le nuove condotte forzate;

- la nuova centrale.

Alla scadenza della subconcessione, le opere di cui all'art. 25 del T.U. passeranno in proprietà a chi, per legge, ne risulterà il proprietario.

Tenuto conto che l'impianto, oggetto della presente subconcessione, utilizzerà in parte le opere inservienti l'impianto preesistente che, al 31 gennaio 1977 (scadenza della relativa concessione) dovrebbero passare gratuitamente allo Stato, ai sensi dell'articolo 25 del Testo Unico 11.12.1933 n. 1775, la Società subconcessionaria si obbliga a corrispondere, per tale utilizzazione, un adeguato compenso.

A tale fine, prima che venga autorizzato l'esercizio dell'impianto "La Nouvelle Montjovet", l'Ufficio del Genio Civile di Aosta, d'intesa con l'Ufficio regionale Acque, predisporrà, in contradditorio con la Società SIP, un elenco delle opere suddette, con una descrizione sommaria delle medesime, da redigersi in quattro esemplari destinati uno al Ministero dei LL.PP., uno al Ministero delle Finanze, uno alla Società SIP ed uno all'Amministrazione regionale.

La misura o le modalità di tale compenso saranno determinate d'intesa fra le parti interessate: in caso di dissenso, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dalla già Amministrazione concedente, uno dalla già Società concessionaria ed il terzo d'accordo fra le parti, o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Art. 13

CANONE

Salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della lettera b) dell'art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285 e del penultimo comma dell'articolo unico della legge 10.10.1942 n. 1434, la Società deve di anno in anno anticipatamente:

1°) continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al termine assegnato con l'articolo 10 del presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 15.877.824 afferente alla potenza nominale media di Kw 12.102 oggetto della concessione prorogata con decreto presidenziale 30.5.1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

2°) corrispondere alle Finanze dello Stato, fino al 31 gennaio 1977, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con l'art. 10 del presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, l'annuo canone di Lire 16.435.424, in ragione di Lire 1.312 per chilowatt, sulla potenza di:

242 x 52,80 x 100 / 102 = Kw 12.527

che sarà producibile sul nuovo salto di mt. 52,80 con le acque già concesse con il decreto presidenziale ricordato, 30 maggio 1953 n. 1179, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4.

3°) corrispondere alle Finanze della Valle d'Aosta:

a)- a decorrere improrogabilmente dalla data fissata dall'art. 10 del presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di entrata in funzione della nuova utilizzazione, qualora avvenga prima della scadenza di detto termine, e sino al 31 gennaio 1977, l'annuo canone di Lire 23.762.944, in ragione di Lire 1.312 per Kw sulla potenza di Kw 18.112 prodotta sino a tale data dalla subconcessione come precisato dall'articolo 3 del presente disciplinare;

b)- corrispondere alle Finanze della Valle d'Aosta, a decorrere improrogabilmente dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di Lire 40.198.368, in ragione di Lire 1.312 per Kw sulla potenza di Kww 30.639 che sarà prodotta a tale data dalla subconcessione come precisato dall'art. 3 del presente disciplinare.

Detti canoni potranno però essere modificati con effetto dalle date soprastabilite, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice sia risultante dal progetto esecutivo sia risultante da accertamenti futuri.

Al riguardo per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione della Valle d'Aosta, avrà la facoltà di procedere, assieme all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento 14.8.1920 n. 1285 sulle acque. Di conseguenza la subconcessionaria sarà tenuta a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio stesso saranno richiesti, ed a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla subconcessione.

Art. 14

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, come da quietanza n. in data , n. di posizione, della somma di Lire 4.248.256 pari a mezza annualità del maggior canone dovuto allo Stato per la maggior potenza di Kw 425 producibili con le acque già concesse con il Decreto Presidenziale 30 maggio 1953 n. 1179, in dipendenza dell'aumento di salto da metri 51,01 a mt. 52,80 ed in applicazione dell'art. 5 della legge 21.12.1961, n. 1501, a titolo di cauzione complementare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti al termine della concessione medesima.

a') il deposito, a titolo di cauzione, presso la Tesoreria della Amministrazione regionale valdostana, come da quietanza n. in data, , della Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di Lire 11.881.472, pari a mezza annualità del canone di Lire 23.762.944 dovuto dalla subconcessionaria alla Regione sino a tutto il 31.1.1977 sulla potenza subconcessa di Kw 18.112.

Tale deposito cauzionale sarà integrato alla data 1° febbraio 1977 dalla somma ulteriore di Lire 8.217.712, corrispondente a mezza annualità del canone, dovuta dalla subconcessionaria alla Regione, sulla maggior potenza di Kw (30.639 - 18.112) = Kw 12.527, che risulterà ulteriormente subconcessa a tale data.

I suddetti depositi, costituiti a garanzia degli obblighi che verrà ad assumere la subconcessionaria per effetto della subconcessione, saranno restituiti, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima.

b) il pagamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale o Ufficio del Registro di Aosta, della somma di L. 425 x 656 / 40 = L. 6.970, pari ad un quarantesimo del maggior canone dovuto allo Stato, alla data di presentazione della domanda, giusta il n. 2 dell'art. 13 del presente disciplinare a termini dell'art. 7 del Testo Unico modificato con 1' art. 3 della legge 21 gennaio 1949 n. 8.

b') il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale valdostana, come da quietanza n. in data della somma di L. 11.881.472: 40 = Lire 297.036,80, pari ad un quarantesimo del canone di Lire 11.881.472, dovuto alla Regione della Valle d'Aosta dalla subconcessionaria alla data di presentazione della domanda di subconcessione, a termini del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21.1.1949 n. 8.

Tale versamento, alla data 1° febbraio 1977, dovrà essere integrato con l'ulteriore versamento presso la stessa Tesoreria della Amministrazione regionale valdostana con la somma di Lire 12.527 x 656 / 40 = L. 205.443, pari ad un quarantesimo del canone dovuto alla Regione alla data di presentazione della domanda sulla maggior potenza di Kw 12.527 che risulterà subconcessa a tale data.

c) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 200.000 come da quietanza n. in data della Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio regionale Acque e Miniere della Valle d'Aosta.

Art. 15

SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA

Per la liquidazione eventuale del sovracanone annuo a favore della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nonché dei Comuni rivieraschi alla Dora Baltea di Châtillon, St.Vincent, Montjovet, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito, a monte dello sbarramento di presa dell'impianto, ed il punto di restituzione, valgono le norme contenute nella legge 4.12.1956 n. 1377, che ha sostituito l'articolo 53 del T.U. sulle acque 11.12.1933 n. 1775, nonché nella legge regionale n. 4 dell'8.11.1956.

Art. 16

RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Ai Comuni rivieraschi di Châtillon, St.Vincent e Montjovet, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta subconcessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di subconcessione, il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Ditta subconcessionaria ed i Comuni, del quale deve essere data comunicazione al Ministero dei LL.PP., il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

Siccome però il Comune di Châtillon ritira già dalla SIP, per l'impianto di Montjovet, oggetto della concessione assentita dallo Stato, un determinato quantitativo di energia riservata, in base a contratto stipulato con la Società Idr. Valle di Aosta il 15 gennaio 1925 e con la Soc. Elettricità Alta Italia il 26.2.1935 e infine con la S.I.P. in base a scrittura privata in data 20.6.1958, la S.I.P. salvo diverse intese con il Comune di Châtillon si obbliga a mantenere fermi ed impregiudicati gli accordi dei suddetti contratti sino al 31 gennaio 1977 data di scadenza della concessione del vecchio impianto di Montjovet prorogato con D. Pr. 30 maggio 1953 n. 1179.

Il Comune di Châtillon per altro potrà chiedere ugualmente alla S.I.P., entro il termine di quattro anni sopraindicati, l'energia riservata di sua competenza ma l'utilizzazione di questa, in base ai nuovi accordi con la S.I.P., non potrà aver luogo che a decorrere dal 1.2.1977.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati dalla complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, compreso le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici fatta eccezione, però, per il Comune di Châtillon il cui termine decorrerà come sopra specificato dal 1° febbraio 1977.

Art. 17

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Società subconcessionaria è tenuta alla precisa ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1949 n. 1745, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le parti riguardanti le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e n. 5 in data 8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative e regolamentari, statali e regionali, in materia di acque e di impianti elettrici, di agricoltura, di piscicoltura, di industria, di igiene e di sicurezza pubblica.

Art. 18

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto legale la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Châtillon.

Aosta, li

Per accettazione LA DITTA SUBCONCESSIONARIA

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