Oggetto del Consiglio n. 46 del 18 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 46/62 - NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE E LA SOCIETÀ IDROELETTRICA S.I.P. PER IL REGOLAMENTO GENERALE DEI RECIPROCI RAPPORTI IN MATERIA DI SUBCONCESSIONI DI ACQUE AD USI IDROELETTRICI.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Manganoni, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di norme per l'attuazione dell'art. 6 della convenzione stipulata tra la Regione e la Società Idroelettrica S.I.P. per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni di acque ad usi idroelettrici, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:

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Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 91 in data 28 giugno 1961, approvava lo schema di Convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Società Idroelettrica Piemonte per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque ad usi idroelettrici.

Con successiva deliberazione n. 110, in data 29 luglio 1961, il Consiglio stesso provvedeva a completare quanto già stabilito nella parte dispositiva della precedente sopracitata deliberazione con l'aggiunta delle seguenti disposizioni finali:

"delegando alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione della stipulanda convenzione transattiva e stabilendo che le somme che dovranno essere versate dalla Società S.I.P. alla Regione, in esecuzione della convenzione stessa, siano introitate ai seguenti capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/1962 e dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari":

(...Omissis...)

" f) la somma annua di Lire 8.000.000 (ottomilioni), che la S.I.P. dovrà versare alla Regione per anni 20 a' sensi dell'art. 6 della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 44 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961/1962 "Riscossioni per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di Entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, stabilendo che la somma annua stessa sia erogata, con deliberazione della Giunta regionale, con imputazione delle relative spese al Capitolo 202 della parte SPESA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961/1962 "Pagamenti per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari".

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La Giunta regionale, con deliberazione n. 2017 in data 17 gennaio 1962 (allegata in copia), in relazione alle deleghe consiliari sopraindicate, ha provveduto all'introito della somma di cui si tratta nonché alla sua erogazione e ripartizione, da effettuare in base a necessari criteri e modalità di erogazione.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con nota in data 19.2.1962, prot. n. 525, nel restituire non vistata la sopraindicata deliberazione della Giunta regionale, ha comunicato quanto segue:

"dall'esame del provvedimento suindicato, si rileva che codesta Giunta regionale ha stabilito, fra l'altro, le norme per la ripartizione e per la erogazione della somma di Lire 8.000.000 da versare annualmente, per anni 20, dalla Società S.I.P., ai sensi dello articolo 6 della convenzione approvata con delibere consiliari n. 91 del 28.6.1961 e n. 110 del 29.7.1961.

Sembra a questa Commissione di Coordinamento che le funzioni normative siano di esclusiva competenza del Consiglio, giusta le vigenti disposizioni statali e regionali, e che, comunque, la eccezionale attribuzione regolamentare non sia stata neppure temporaneamente delegata alla Giunta, atteso che, con la su citata deliberazione n. 110 (lettera f), codesta Giunta fu delegata soltanto alla erogazione dell'annua somma di L 8.000.000.

Si restituisce, pertanto, non vistato l'atto deliberativo all'oggetto".

Pur ritenendosi che nelle soprariportate deleghe consiliari alla Giunta rientri anche la facoltà di determinare i criteri e le modalità per la erogazione della somma annua di cui si tratta, allo scopo di non frapporre ulteriori ritardi alla erogazione della somma stessa, si propone che anche il Consiglio regionale

approvi

le sottoriportate norme per la ripartizione e la erogazione della somma annua di Lire 8.000.000 da versare dalla Società Idroelettrica S.I.P. alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione stipulata in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.1961, delegando altresì alla Giunta di deliberare in merito alle eventuali successive modificazioni da apportare alle norme stesse:

NORME PER LA RIPARTIZIONE E LA EROGAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DI L. 8.000.000 VERSATA DALLA S.I.P. ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ESECUZIONE DELLE SOPRACITATE DELIBERAZIONI CONSILIARI:

"1°) la somma di Lire 8.000.000 sarà ripartita annualmente dalla Giunta regionale tra gli assistibili dei Comuni della Regione in base alle stesse quote percentuali comunali secondo le quali viene ripartita la somma annua erogata dalla Regione per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

2°) ad avvenuta ripartizione della somma suddetta, sarà comunicato ad ogni E.C.A. l'ammontare della somma globale assegnata agli assistiti del rispettivo Comune con invito a far pervenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'elenco nominativo e l'indirizzo delle persone bisognose proposte per l'ammissione al rimborso totale o parziale delle somme spese nell'anno precedente per fornitura di luce ed applicazioni domestiche.

In tale elenco dovranno essere riportati gli estremi e gli importi delle bollette sottoposte, dagli interessati, all'esame degli E.C.A. ai fini della ammissione al contributo o concorso finanziario della Regione nelle relative spese annue di cui si tratta;

3°) ad avvenuta approvazione degli elenchi trasmessi dagli E.C.A. si provvederà, con ordine di pagamento dell'Assessore alle Finanze, alla liquidazione, tramite l'Economo regionale ed i Presidenti degli E.C.A., delle somme da corrispondere agli iscritti negli elenchi delle persone ammesse all'assistenza in questione, con restituzione all'Economo regionale dei rendiconti quietanzati delle somme erogate recanti le firme di ricevuta da parte di ciascun interessato;

4°) prima della erogazione delle somme tramite i Presidenti degli E.C.A., la Regione provvederà ad avvisare personalmente per iscritto ogni interessato, con invito a presentarsi presso l'E.C.A. locale per la riscossione della somma concessagli dalla Regione".

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Allegato

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Giunta Regionale

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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 17 gennaio 1962

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE

In Aosta, questo giorno diciassette (17) del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantadue alle ore sedici e venti.

Presieduta dal Sig. Avv. Oreste Marcoz si è oggi riunita, nella sala delle adunanze la Giunta regionale della Valle d'Aosta presenti:

(...Omissis...)

Oggetto n. 2017 - Convenzione tra la Regione e la Società S.I.P. per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazione di acque ad usi idroelettrici. - Introito di somma. Ripartizione di somma a favore di assistiti nei Comuni della Regione.

Il Presidente, Avv. Marcoz, riferisce alla Giunta che la Società S.I.P., ai sensi dell'art. 6 della convenzione approvata con deliberazioni consiliari 28.6.1961, n. 91 e 29.7.1961 n. 110, deve versare annualmente alla Regione, per la durata di anni 20 (venti), la somma di Lire 8.000.000, con la quale la Regione concorrerà al pagamento delle bollette per forniture luce ed applicazione domestiche di utenti bisognosi o meno abbienti.

Propone, che, per la ripartizione e per l'erogazione della suddetta somma, siano stabilite le seguenti norme:

1°) La somma di Lire 8.000.000 sarà ripartita annualmente dalla Giunta regionale tra gli assistibili dei Comuni della Regione in base alle stesse quote percentuali comunali secondo le quali viene ripartita la somma annua erogata dalla Regione per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

2°) ad avvenuta ripartizione della somma suddetta, sarà comunicato ad ogni E.C.A. l'ammontare della somma globale assegnata agli assistiti del rispettivo Comune con invito a far pervenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'elenco nominativo e l'indirizzo delle persone bisognose proposte per l'ammissione al rimborso totale o parziale delle somme spese nell'anno precedente per fornitura di luce ed applicazioni domestiche.

In tale elenco dovranno essere riportati gli estremi e gli importi delle bollette sottoposte, dagli interessati, all'esame degli E.C.A. ai fini della ammissione al contributo o concorso finanziario della Regione nelle relative spese annue di cui si tratta.

3°) ad avvenuta approvazione degli elenchi trasmessi dagli E.C.A., si provvederà, con ordine di pagamento dell'Assessore alle Finanze, alla liquidazione, tramite l'Economo regionale ed il Presidente degli E.C.A., delle somme da corrispondere agli iscritti negli elenchi delle persone ammesse all'assistenza in questione, con restituzione all'Economo regionale dei rendiconti quietanzati delle somme erogate recanti le firme di ricevuta da parte di ciascun interessato.

4°) Prima della erogazione delle somme tramite i Presidenti degli E.C.A., la Regione provvederà ad avvisare personalmente per iscritto ogni interessato, con invito a presentarsi presso l'E.C.A. locale per la riscossione della somma concessagli dalla Regione.

Propone, quindi, alla Giunta di approvare l'introito e la ripartizione della somma di Lire 8.000.000 da erogarsi per l'anno 1962 secondo le norme suddette, somma che verrà liquidata con ordine di pagamento dell'Assessore alle Finanze nei primi mesi dell'anno 1963.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente, Avv. Marcoz;

- richiamate le deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.1961;

- ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1°) di introitare al capitolo 44 della parte entrata del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Riscossioni per partite di giro diverse", la somma di Lire 8.000.000 (ottomilioni) da versare dalla Società S.I.P. per l'anno 1962, ai sensi dell'art. 6 della convenzione di cui in premessa;

2°) di ripartire per Comuni la somma di Lire 8.000.000 (ottomilioni) da erogare secondo le modalità di cui in premessa, in base al sottoriportato elenco, impegnando la spesa relativa al Capitolo 202 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Pagamenti per partite di giro diverse".

COMUNE

SUDDIVISIONE DEGLI

8.000.000

1°)

ALLAIN

32.530

2°)

ANTEY ST. ANDRE'

22.980

3°)

AOSTA

3.708.310

4°)

ARNAZ

85.225

5°)

ARVIER

58.555

6°)

AYAS

10.735

7°)

AYMAVILLES

71.240

8°)

AVISE

39.035

9°)

BARD

32.530

10°)

BIONAZ

14.640

11°)

BRISSOGNE

35.135

12°)

BRUSSON

48.795

13°)

CHALLANT ST. ANSELME

21.470

14°)

CHALLANT ST. VICTOR

16.265

15°)

CHAMBAVE

58.555

16°)

CHAMOIS

16.265

17°)

CHAMPDEPRAZ

48.790

18°)

CHAMPORCHER

42.290

19°)

CHARVENSOD

35.785

20°)

CHATILLON

390.350

21°)

COGNE

36.435

22°)

COURMAYEUR

29.275

23°)

DONNAZ

162.645

24°)

DOUES

14.640

25°)

EMARESE

25.700

26°)

ETROUBLES

22.790

27°)

FENIS

65.060

28°)

FONTAINEMORE

65.060

29°)

GABY

55.300

30°)

GIGNOD

81.325

31°)

GRESSAN

20.495

32°)

GRESSONEY LA TRINITE'

19.520

33°)

GRESSONEY St. JEAN

48.795

34°)

HONE

48.795

35°)

INTROD

81.325

36°)

ISSIME

38.710

37°)

ISSOGNE

97.590

38°)

JOVENCAN

29.280

39°)

LA MAGDELEINE

14.640

40°)

LA SALLE

65.060

41°)

LA THUILE

45.540

42°)

LILLIANES

45.540

43°)

MONTJOVET

65.060

44°)

MORGEX

97.590

45°)

NUS

104.095

46°)

OLLOMONT

13.015

47°)

OYACE

16.265

48°)

PERLOZ

56.925

49°)

POLLEIN

13.015

50°)

PONT BOZET

48.795

51°)

PONTEY

39.035

52°)

PONT ST. MARTIN

227.705

53°)

PRE' ST. DIDIER

39.035

54°)

QUART

97.590

55°)

RHEMES N. DAME

26.025

56°)

RHEMES St. GEORGES

52.375

57°)

ROISAN

65.060

58°)

ST. CHRISTOPHE

71.240

59°)

ST. DENIS

65.060

60°)

ST. MARCEL

91.085

61°)

ST. NICOLAS

22.770

62°)

ST. OYEN

31.230

63°)

ST. PIERRE

43.590

64°)

ST. RHEMY

48.795

65°)

ST. VINCENT

32.530

66°)

SARRE

97.590

67°)

TORGNON

42.290

68°)

VALGRISANCHE

42.290

69°)

VALPELLINE

54.000

70°)

VALSAVARANCHE

20.495

71°)

VALTOURNANCHE

80.025

72°)

VERRAYES

68.310

73°)

VERRES

260.235

74°)

VILLENEUVE

57.580

TOTALE

8.000.000

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Sull'argomento segue ampia discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta MARCOZ, gli Assessori MANGANONI e CHANTEL ed i Consiglieri AILLON, MACHET, MONTESANO, BERTHET, VESAN, GUGLIELMINETTI, DUJANY, LUCAT, TREVES, BORDON e BONDAZ, i cui pareri sono contrastanti.

L'Assessore FOSSON, in considerazione del fatto che le norme proposte dalla Giunta per la ripartizione e la erogazione della somma annua di Lire 8.000.000 da versare dalla Società S.I.P. dovrebbero rimanere in vigore per la durata di 20 anni, propone che la validità di tali norme sia, per intanto, limitata all'anno 1961, stabilendo sin d'ora che le norme stesse saranno riesaminate da una apposita Commissione di studio incaricata di trovare un criterio di ripartizione più equo per le annate successive.

Sulla predetta proposta di emendamento intervengono il Presidente FILLIETROZ, gli Assessori CHANTEL, FOSSON, MANGANONI ed i Consiglieri BONDAZ, LUCAT e MONTESANO.

Al termine della discussione, l'Assessore FOSSON dà lettura della formulazione definitiva del primo capoverso della parte dispositiva del provvedimento deliberativo in esame, emendato come da sua proposta:

"di approvare le sottoriportate norme per la ripartizione e la erogazione - limitatamente alla prima annualità (1961) - della somma annua di Lire 8.000.000 da versare dalla Società Idroelettrica S.I.P. alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della convenzione stipulata in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.1961, stabilendo di sottoporre le norme stesse all'esame dell'apposita Commissione consiliare alla Sanità ed alla Assistenza, eventualmente integrata da altri elementi, ai fini della approvazione delle norme per la ripartizione e la erogazione della somma annua di Lire otto milioni per le successive diciannove annualità:"

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul provvedimento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo formulato dall'Assessore FOSSON.

Si dà atto che il Consiglio, con voti favorevoli ventuno e voti contrari undici, ha approvato il sopra riportato emendamento aggiuntivo.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dalla Giunta con l'emendamento apportato al primo capoverso della parte dispositiva.

IL CONSIGLIO

richiamate le deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.1961, nonché la deliberazione di Giunta n. 2017 in data 17 gennaio 1962;

veduta la lettera in data 19 febbraio 1962, prot. n. 525 del Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta;

con voti favorevoli ventuno e voti contrari undici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue),

delibera

di approvare le sottoriportate norme per la ripartizione e la erogazione - limitatamente alla prima annualità (1961) - della somma annua di Lire 8.000.000 da versare dalla Società Idroelettrica S.I.P. alla Regione ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.61 stabilendo di sottoporre le norme stesse all'esame dell'apposita Commissione consiliare alla Sanità ed alla Assistenza, eventualmente integrata da altri elementi, ai fini della approvazione delle norme per la ripartizione e la erogazione della somma annua di Lire 8 milioni per le successive diciannove annualità:

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Norme per la ripartizione e la erogazione - per la prima annualità (1961) - della somma annua di Lire 8.000.000 versata dalla S.I.P. alla Regione ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 91 in data 28.6.1961 e n. 110 in data 29.7.1961:

1°) la somma di Lire 8.000.000 sarà ripartita dalla Giunta regionale tra gli assistibili dei Comuni della Regione in base alle stesse quote percentuali comunali secondo le quali viene ripartita la somma annua erogata dalla Regione per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

2°) ad avvenuta ripartizione della somma suddetta, sarà comunicato ad ogni E.C.A. l'ammontare della somma globale assegnata agli assistiti del rispettivo Comune con invito a far pervenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'elenco nominativo e l'indirizzo delle persone bisognose proposte per l'ammissione al rimborso totale o parziale delle somme spese nell'anno precedente per fornitura di luce ed applicazioni domestiche.

In tale elenco dovranno essere riportati gli estremi e gli importi delle bollette sottoposte, dagli interessati, all'esame degli E.C.A. ai fini della ammissione al contributo o concorso finanziario della Regione nelle relative spese annue di cui si tratta;

3°) ad avvenuta approvazione degli elenchi trasmessi dagli E.C.A., si provvederà, con ordine di pagamento dell'Assessore alle Finanze, alla liquidazione, tramite l'Economo regionale ed i Presidenti degli E.C.A., delle somme da corrispondere agli iscritti negli elenchi delle persone ammesse all'assistenza in questione, con restituzione all'Economo regionale dei rendiconti quietanzati delle somme erogate recanti le firme di ricevuta da parte di ciascun interessato;

4°) prima della erogazione delle somme tramite i Presidenti degli E.C.A., la Regione provvederà ad avvisare personalmente per iscritto ogni interessato, con invito a presentarsi presso l'E.C.A. locale per la riscossione della somma concessagli dalla Regione".

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