Oggetto del Consiglio n. 73 del 4 giugno 1962 - Verbale
OGGETTO N. 73/62 - PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL 22 DICEMBRE 1961 (OGGETTO N. 156) RECANTE PROVVIDENZE PER L'IMPIANTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA - NUOVO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE. - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO.
L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazioni al disegno di legge regionale approvato nell'adunanza del 22 dicembre 1961 (oggetto n. 156) recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta e che necessitano dell'appoggio economico di attività industriali.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sul sottoriportato nuovo disegno di legge regionale recante provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione illustrativa, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione in data 7 aprile 1961 n. 9 il Consiglio regionale approvava un programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale, da finanziare sul bilancio dell'esercizio finanziario 1961/62 mediante l'assunzione di mutui passivi a lunga scadenza, per un importo di spese di complessive lire tre miliardi.
Il menzionato programma comprendeva anche la spesa dì Lire sessanta milioni per interventi finanziari straordinari regionali nelle spese per l'acquisto di terreni destinati alla creazione di nuovi impianti industriali in Valle d'Aosta.
In sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1961/62 si provvide allo stanziamento della anzidetta spesa di lire sessanta milioni al Cap. 155; tale spesa venne poi finanziata, unitamente alle spese per altre opere ed iniziative comprese nel menzionato programma -, mediante l'assunzione di mutui passivi a lunga scadenza ai sensi ed in esecuzione della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.
La legge regionale 30 agosto 1961, n. 8, concernente l'assunzione di mutui passivi per il finanziamento del menzionato programma di lavori e di provvidenze, prevede che le spese finanziate con il provento dei mutui per l'attuazione del programma di cui si tratta gravino con impegno sui vari appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1961/1962.
Nell'adunanza del 22.12.1961 il Consiglio regionale ha approvato il seguente disegno di legge recante norme per la concessione di contributi al fine di favorire 1'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle di Aosta:
Disegno di legge regionale n. 19
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... 1961, n. ... : PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE D'ELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.
Art. 3
I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per l'industria ed il commercio, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per Io scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.
I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
Art. 4
I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:
a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle imprese industriali, di assumere al lavoro mano d'opera locale secondo le percentuali della mano d'opera complessivamente impiegata nei costruendi stabilimenti fissate con le deliberazioni di concessione dei contributi;
b) preventivo rilascio, da parte delle imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;
c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;
d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:
1^ rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;
2^ rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;
3^ rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2^ rata.
Art. 5
Le spese per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario in lire sessanta milioni, saranno approvate e finanziate con imputazione all'apposito capitolo 155 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/62, recante lo stanziamento straordinario di lire sessanta milioni.
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge.
Art. 6
Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
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In merito alle norme del disegno di legge di cui sopra sono intercorse le seguenti lettere, di richiesta e di comunicazione di chiarimenti, tra il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta e la Presidenza del Consiglio:
""COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Prot. n. 300 Aosta, lì 27 gennaio 1962
Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale
AOSTA
e, p.c.:
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale
AOSTA
OGGETTO: Disegno di legge recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti in zone economicamente depresse della Regione.- Deliberazione consiliare n. 156 in data 22.12.1961.
Si rinvia a codesto Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 - 4° comma - dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, copia del disegno di legge distinto in oggetto perché:
1) risultando approvato senza attendere le determinazioni della Commissione C.E.E. contrasta con l'osservanza degli obblighi internazionali sotto lo specifico aspetto della violazione dell'art. 93 - n. 3 - della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 - concernente la ratifica del trattato Roma-Istituto C.E.E.;
2) l'articolo 3 conferisce alla Giunta regionale troppi ampi poteri discrezionali per la concessione dei contributi e relativo ammontare;
3) l'articolo 4 - lettera A - concreta limitazione per l'assunzione di mano d'opera mentre la Regione non ha competenza legislativa in materia di lavoro.
IL PREFETTO PRESIDENTE
f.to Querci""
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""Repubblica Italiana -
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA -
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno - Presidente
Prot. n. 660 Aosta, lì 23.2.1962
Oggetto: Disegno di legge regionale recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.- Richiesta di elementi da parte della C.E.E.
Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale della Valle di AOSTA
e, p.c.
Al Signor PRESIDENTE
della Giunta Regionale della Valle di AOSTA
A seguito della nota 27 gennaio u.s., n. 300, si comunica che la Commissione della C.E.E., alla quale, ai sensi dell'art. 93, par. 3, del Trattato di Roma, la Rappresentanza Permanente Italiana ha provveduto a notificare il disegno di legge di cui all'oggetto, ha fatto presente che per poter procedere ad un esame approfondito delle disposizioni progettate, desidera conoscere, a titolo di informazione complementare, quali sono le modalità con cui la misura del "contributo straordinario" viene fissata per ciascuna impresa beneficiaria ed in particolare qual è l'ammontare massimo e la percentuale del prezzo di acquisto dei terreni che, detto contributo, può raggiungere.
Al riguardo, la stessa Commissione ritiene utile che le informazioni richieste siano fornite per i due stabilimenti industriali (Società Industria Dolciaria ed Affini; Costruzioni Meccaniche Baltea) con i quali l'Amministrazione regionale ha già condotto negoziati, com'è indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge.
Poiché vengono, pure, richieste informazioni sulle disposizioni contenute nel "Programma di lavori pubblici straordinari e di iniziative e misure d'interesse regionale", di cui è parola nella stessa relazione, al fine di permettere l'esame del disegno di legge in rapporto al detto programma si prega di volerne inviare, per le necessità della predetta Rappresentanza, due copie unitamente ad una copia del disegno di legge in esame e della relativa relazione, in modo ch'io possa provvedere, con le notizie richieste, al necessario inoltro di tali elaborati, tramite il Ministero degli Affari Esteri.
IL PREFETTO PRESIDENTE
f.to Querci""
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""REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
- Il Presidente del Consiglio -
Prot. n. 40 Aosta, lì 3 marzo 1962
Al Signor PRESIDENTE
della Commissione di Coordinamento
della Valle d'Aosta
AOSTA
OGGETTO: Provvedimento legislativo n. 156 del 22 dicembre 1961
In risposta alle lettere in data 27 gennaio 1962, prot. n. 300, e 23 febbraio 1962, prot. n. 660, concernenti l'oggetto sopraindicato, si comunica quanto segue:
1°- con lettera in data 11 dicembre 1961, prot. n. 2420/4, furono trasmesse preventivamente quattro copie del disegno di legge e della relazione al disegno di legge stesso, con riferimento e per gli adempimenti di cui alla Vs. lettera 2.2.1961 n. 0622 di protocollo, nella convinzione che il parere favorevole della Commissione C.E.E. potesse pervenire prima della data di apposizione del visto sul provvedimento legislativo emanando, cioè entro il 27 gennaio 1962.
Si trattava, infatti, di un provvedimento avente particolare carattere di urgenza. Per l'avvenire si attenderà, invece, il preventivo benestare della Commissione C.E.E. prima di sottoporre analoghi disegni di legge all'approvazione del Consiglio reg.le.
2°- non sembra che il Consiglio regionale conferisca, con l'art. 3, troppi ampi poteri discrezionali alla Giunta per la concessione dei contributi e per la determinazione del relativo ammontare, in quanto con l'art. 4 sono stabilite condizioni e modalità per la concessione dei contributi stessi, il cui ammontare varia, necessariamente, di volta in volta, in relazione alle varie condizioni e possibilità di impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
La questione sarà, comunque, ripresa in esame dal Consiglio in sede di riesame del provvedimento legislativo.
3°- la norma del cpv. lettera a) dell'art. 4 del disegno di legge è stata prevista allo scopo di assicurare l'avviamento al lavoro della manodopera locale disoccupata, in modo che con la concessione dei contributi straordinari regionali si possa ridurre la disoccupazione locale nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse, nelle quali viene appunto promosso l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.
La questione sarà, comunque, ripresa in esame dal Consiglio, in sede di riesame del provvedimento legislativo, in relazione al rilievo formulato nella lettera del 27.1.1962 n. 300.
4°- La misura dei contributi straordinari potrà variare per ciascun nuovo impianto industriale e saranno quindi determinati di volta in volta dalla Giunta, in relazione alle diverse condizioni e difficoltà di attuazione delle nuove iniziative industriali nonché in relazione alle trattative condotte tra l'Amministrazione regionale e la Società promotrice delle iniziative stesse.
Il criterio di massima che intende seguire l'Amministrazione regionale è quello di concedere contributi da determinarsi in misura non superiore a L. 1.300 (misura massima) per ogni metro quadrato di superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
Per quanto riguarda, in particolare, la misura dei contributi da concedere per l'impianto dei due nuovi stabilimenti industriali di Arnaz e di Donnaz, per i quali la Regione ha già condotto trattative, si comunica che i contributi stessi dovrebbero essere determinati come segue:
a) per il nuovo stabilimento della Società Industria Dolciaria ed Affini di Arnaz, per il quale la superficie di terreno occupato è prevista in 28 mila metri quadrati circa, il contributo regionale dovrebbe ammontare a complessive Lire 28 milioni, in base alla misura di lire mille per metro quadrato, corrispondente a circa i due terzi del prezzo di acquisto dell'area di terreno acquistata ed occupata;
b) per il nuovo stabilimento industriale della Società per Azioni "Costruzioni meccaniche Baltea", di Donnaz, per il quale la superficie di terreno occupato è prevista dai 3 mila cinquecento metri quadrati ai 4 mila metri quadrati, il contributo regionale dovrebbe ammontare a complessive massime Lire 5 milioni e 200 mila, in base alla misura di Lire mille trecento al metro quadrato, corrispondente a circa il 40% del prezzo di acquisto dell'area di terreno da acquistare e da occupare.
Come da richiesta si trasmettono i seguenti atti:
1°) due copie del provvedimento legislativo n. 156, in data 22 dicembre 1961, e della relativa relazione;
2°) due copie del provvedimento deliberativo consiliare n. 9, in data 7 aprile 1961, concernente l'approvazione di un programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale da finanziare mediante l'assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza.
Con distinta considerazione.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. G. Fillietroz""
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""Repubblica Italiana
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno - Presidente
Prot. n. 1010 Aosta, lì 27 marzo 1962
Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale della Valle dì
AOSTA
e, p.c.:
Al Signor PRESIDENTE
della Giunta Regionale della Valle di
AOSTA
OGGETTO: C.E.E. - Disegno di legge regionale recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.
In relazione alle premure rivolte pel sollecito esame del provvedimento di cui all'oggetto, la Rappresentanza permanente Italiana presso la Comunità Economica Europea, e la Comunità europea dell'energia atomica, ha comunicato, con telespresso n. 1811, in data 16 corrente, che la Commissione C.E.E. ha ora chiesto di conoscere qual è l'esatta delimitazione delle "zone economicamente depresse" della Valle d'Aosta considerate nel disegno di legge in questione e qual è la situazione attuale dell'occupazione in questa Regione.
Prego di volermi fornire con ogni urgenza le suindicate notizie.
IL PREFETTO PRESIDENTE
F.to Querci""
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""REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
- Il Presidente del Consiglio -
Prot. n. 40 Aosta, lì 10 aprile 1962
Al Signor PRESIDENTE
della Commissione di Coordinamento della Valle di
AOSTA
OGGETTO: C.E.E. - Disegno di legge regionale recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.
In risposta alla lettera in data 27 marzo 1962 - prot. n. 1010, concernente l'oggetto sopra indicato, si comunica che, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, tutta la Valle d'Aosta, ad eccezione di una parte del territorio (capoluogo) del Comune di Aosta, è riconosciuta zona economicamente depressa. Tuttavia i primi interventi che la Regione intenderebbe effettuare sono a favore delle due zone (Arnaz e Donnaz) precisate nella relazione alla legge e di quelle altre zone ove il disagio economico della popolazione è particolarmente sentito sia per il basso reddito che per la carenza di iniziative produttive.
In via di larga massima, l'Amministrazione regionale, per il momento, ritiene di dovere escludere dalle provvidenze di cui si tratta le zone, contrassegnate in rosso sull'allegata cartina, dei Comuni di Aosta, Ayas, Brusson, Châtillon, Cagne, Courmayeur, Gressoney La Trinité, Gressoney St. Jean, Pont St. Martin, St. Vincent, Valtournanche.
Le zone, invece, che maggiormente necessitano dell'apporto di attività industriali sono contrassegnate in colore verde nell'allegata cartina e sono quelle dei Comuni di Arnaz, Bard, Champdepraz, Donnaz, Hône, Issogne, Montjovet, Morgex, Verrayes, Verrès, Villeneuve; in queste zone saranno rivolti con carattere di priorità gli interventi finanziari straordinari della Regione previsti dalla legge regionale in esame.
Per quanto concerne la situazione dell'occupazione nella Regione, si fa presente che alla data del 31 dicembre 1961 risultavano disoccupate n. 2089 persone alle quali, però, vanno aggiunti i numerosissimi sottoccupati e le migliaia di contadini il cui reddito è del tutto insufficiente a sopperire alle esigenze di vita. Tali circostanze si ripercuotono negativamente sull'andamento dello sviluppo economico delle zone montane.
Il provvedimento regionale è rivolto a favorire un processo economico produttivo, quale strumento indispensabile ed idoneo ad aiutare l'economia agricola a superare la nota grave situazione di crisi economica ed a promuovere l'impiego della mano d'opera locale disoccupata.
Si allega, inoltre, una carta geoplastigrafica della Valle d'Aosta e si fa presente che il provvedimento legislativo di cui si tratta riveste carattere di particolare urgenza, per cui si prega di volere promuovere un sollecito benestare all'emanazione del provvedimento medesimo.
Con distinta considerazione.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. G. Fillietroz""
Allegate n. 2 cartine.
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""Repubblica Italiana
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE DI AOSTA
- Il Rappresentante del Ministero dell'Interno - Presidente
Prot. n. 3655 Aosta, lì 18 Maggio 1962
Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale della Valle di
AOSTA
OGGETTO: Disegno di legge recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse della Regione - Provvedimento n. 156 del 22 dicembre 1961.
Il Ministero degli Affari Esteri, al quale furono trasmessi gli atti e le notizie pervenute dalla S.V. con nota n. 40 in data 10 aprile u.s., ha, con telegramma 11 corrente, comunicato che la C.E.E. ha fatto presente che la lettera 27 gennaio 1962, numero 300, di questa Commissione di Coordinamento e la risposta data con foglio 3 marzo 1962, n. 40, inducono a credere che l'originario disegno di legge, di cui all'oggetto, sarà modificato ed emendato da codesto Consiglio regionale, in modo da eliminare le incertezze a suo tempo segnalate.
Aggiunge, il predetto Dicastero che, ciò stante, la C.E.E., affinché possa pronunziarsi definitivamente in argomento, gradirebbe ricevere al più presto il testo del disegno di legge emendato.
Si prega, pertanto, volersi compiacere sottoporre al Consiglio regionale le opportune modifiche e trasmettere il nuovo provvedimento con la più cortese sollecitudine per porre in grado questa Commissione di Coordinamento di inoltrarlo alla Rappresentanza permanente Italiana presso la C.E.E..
IL PREFETTO PRESIDENTE
f.to Querci""
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In relazione a quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato nuovo disegno di legge regionale a parziale modificazione degli articoli 3, 4 e 5 del precedente disegno di legge, già approvato nell'adunanza consiliare del 22 dicembre 1961, per quanto concerne i seguenti punti:
a) aggiunta di un nuovo comma finale all'art. 3, per quanto concerne la misura massima per la determinazione dei contributi regionali;
b) modifica del capoverso a) dell'art. 4 per quanto concerne l'assunzione al lavoro di mano d'opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento;
c) modificazione del 1° comma dell'art. 5, per quanto concerne l'impegno della spesa di Lire 60.000.000 già finanziata con mutuo e già prevista all'apposito capitolo 155 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/62.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..........1962, N....: PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone del la Valle di Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione o di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.
Art. 3
I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi, con deliberazione del Consiglio regionale, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.
I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
La misura dei contributi sarà, di volta in volta, determinata in base ad un importo non superiore a lire milletrecento per ogni metro quadrato di superficie delle aree di terreno di cui al precedente comma.
Art. 4
I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:
a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di assumere al lavoro, nei costruendi stabilimenti, mano d'opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle vigenti norme di legge;
b) preventivo rilascio, da parte delle Imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;
c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;
d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:
1^ rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;
2^ rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;
3^ rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2^ rata.
Art. 5
Per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge è approvata ed impegnata sull'apposito capitolo 155 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1961/1962 la spesa di Lire sessanta milioni, già finanziata con mutuo passivo, ai sensi della legge regionale 30.8.1961 n. 8.
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per í successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge.
Art. 6
Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, li
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Facendo seguito alla relazione già trasmessa in merito all'oggetto di cui sopra, si propone di modificare come segue l'art. 5 dello schema di disegno di legge regionale già proposto:
"Art. 5: La spesa di lire sessanta milioni per la concessione dei contributi straordinari dì cui alla presente legge è stata finanziata sull'apposito capitolo 155 della par te SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge".
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame.
Intervengono sull'argomento il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori NICCO e FOSSON ed i Consiglieri BONDAZ, BORDON, DUJANY, GUGLIELMINETTI, LUCAT, MONTESANO, PALMAS, TREVES, VALLINO e VUILLERMOZ.
Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende intervenire in merito, il Presidente Fillietroz dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta, fatta dal Consigliere Guglielminetti e dall'Assessore Fosson, di rinviare alla prossima adunanza consiliare ogni decisione sulle modificazioni al disegno di legge in questione, demandando alle Commissioni consiliari permanenti per l'Industria e il Commercio e per il Turismo, Antichità e Belle Arti di esaminare i problemi e di formulare eventuali altre proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella prossima adunanza.
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli ventinove e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: trentatré);
DELIBERA
di rinviare alla prossima adunanza consiliare ogni decisione sulle proposte di modificazioni al disegno di legge regionale approvato nell'adunanza del 22.12.1961 (oggetto n. 156) recante provvidenze per l'impianto di stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, demandando alle Commissioni consiliari permanenti per l'Industria ed il Commercio e per il Turismo, Antichità e Belle Arti di esaminare la questione e di formulare eventuali altre proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella prossima adunanza.
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore venti e minuti quindici.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Fillietroz Avv. Giuseppe)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Chabod Augusto)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Brero Dr. Attilio)