Oggetto del Consiglio n. 68 del 4 giugno 1962 - Verbale
OGGETTO N. 68/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE FINANZIAMENTO DT SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PER PROVVIDENZE ED INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE CON I PROVENTI DEI MUTUI PASSIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1961 N. 8.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, richiamata la deliberazione consiliare n. 67 in data 4 giugno 1962, recante modificazioni al programma di opere pubbliche straordinario approvato con provvedimento consiliare in data 7.4.1961 n. 9, riferisce in merito alla proposta di approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale concernente il finanziamento di spese straordinarie per le opere pubbliche, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui al sopramenzionato programma, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza.
(Segue disegno di legge).
---
Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge di cui si tratta, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con due separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Dayné, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: trenta;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.
---
Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PER PROVVIDENZE ED INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE CON I PROVENTI DEI MUTUI PASSIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1961 N. 8.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con le entrate straordinarie derivanti alla Regione dall'avvenuta assunzione dei due mutui passivi bancari a lunga scadenza di cui alla legge regionale 30 agosto 1961 n. 8, sono finanziate sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, per impegno agli appositi capitoli di spesa nel complessivo importo di lire tre miliardi -, esclusivamente le spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui al programma approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961 e modificato con la deliberazione consiliare n. 67 in data 4 giugno 1962 per quanto concerne l'elenco E) riguardante gli edifici scolastici per Scuole elementari ed Asili infantili.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo coma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
______