Oggetto del Consiglio n. 76 del 5 giugno 1962 - Verbale
OGGETTO N. 76/62 - MODIFICAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL 6 APRILE 1962 (OGGETTO N. 31) RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DELLA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.- APPROVAZIONE DI NUOVO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazioni al disegno di legge regionale approvato nell'adunanza del 6 aprile 1962 (oggetto n. 31), recante norme per il risanamento del bestiame in Valle di Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.
Richiama, in proposito l'attenzione dei Signori Consiglieri sul sottoriportato nuovo disegno di legge regionale nonché sulla relazione illustrativa del disegno di legge stesso e sugli altri atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri:
---
Nell'adunanza del 6 aprile 1962 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge regionale recante: "Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti" (vedi allegato disegno di legge regionale n. 3).
Il suddetto disegno di legge regionale è stato rinviato al Consiglio Regionale dal Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con la seguente lettera 1383 del 9 maggio 1962:
"Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a codesto Consiglio Regionale il disegno di legge di cui all'oggetto, osservando quanto segue:
Art. 2 |
- |
Poiché nell'attuazione dei piani di risanamento delle malattie considerate, le misure sanitarie debbono applicarsi non soltanto sugli animali infetti, ma anche, ed in particolare per i trattamenti vaccinali, sugli animali sani, il 1° comma dell'articolo dovrebbe essere così modificato: "Negli allevamenti riconosciuti infetti sarà disposta, con le norme di cui al successivo art. 3 l'applicazione di particolari misure profilattiche atte a conseguire il risanamento delle malattie previste nell'art. 1. Per quanto riguarda gli animali infetti potrà anche essere disposto l'obbligo della cura o dell'abbattimento". |
Art. 3 |
- |
Con tale articolo viene conferito al Presidente della Giunta Regionale il potere discrezionale di stabilire le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Poiché l'azione profilattica è unica, essa deve essere necessariamente inquadrata nell'azione generale svolta dallo Stato in tutto il territorio della Repubblica, anche in rapporto alle garanzie sanitarie richieste dai Paesi esteri per l'importazione degli animali e dei prodotti alimentari di origine animale dall'Italia. Pertanto, si è d'avviso che le modalità per l'attuazione della legge sono da disciplinare mediante apposite norme regolamentari, che potrebbero essere sottoposte al preventivo esame del Ministero della Sanità. Del resto, questo principio è già sancito nella legislazione nazionale relativa ai piani di risanamento, come può desumersi dall'esame degli articoli 68 e 69 del vigente regolamento di polizia veterinaria e della legge 27 novembre 1956, n. 1367. È raccomandabile, inoltre, che nel regolamento siano stabilite anche le norme: a) per il riconoscimento ufficiale degli allevamenti indenni; b) per il rilascio dei certificati che devono scortare gli animali provenienti da allevamenti indenni; c) per l'apposizione sui formaggi e sugli involucri del burro della dicitura "Prodotto con latte di allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (Legge regionale...............)". Tali norme sono intese a garantire la salubrità dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri, come pure ad incoraggiare gli allevatori. |
Art. 4 |
- |
Sarebbe opportuno demandare all'apposito regolamento di cui all'art. 11, di fissare l'ammontare delle indennità da corrispondere ai proprietari per la eventuale macellazione degli animali infetti, indennizzi ora genericamente demandati all'Amministrazione Regionale. |
Art. 5 |
- |
Per le considerazioni fatte a proposito dell'art. 3, si osserva che invece dell'istituzione di un Centro diagnostico veterinario, funzionante presso il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, sarebbe più opportuno istituire una Sezione regionale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, il quale, a norme dell'art. 67 del citato Regolamento di polizia veterinaria, svolge tutta l'attività diagnostica e di consulenza tecnica delle province del Piemonte e della Liguria, secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità. In tal modo verrebbe realizzata, anche nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la stessa organizzazione attuata per l'attività diagnostica di laboratorio e l'assistenza tecnica agli allevatori in tutto il territorio nazionale ivi compreso le altre Regioni a Statuto autonomo. In ogni caso, la Sezione (o il Centro diagnostico) deve funzionare sotto la vigilanza del veterinario regionale il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 12 del succitato Regolamento, di polizia veterinaria, ad informare il Medico regionale dei casi di malattie degli animali trasmissibili all'uomo. Pertanto, il 2° comma potrà essere soppresso. |
Art. 9 |
- |
Gli indennizzi ai conduttori degli alpeggi, previsti dall'art. 9 dovrebbero essere parimenti indicati nel regolamento. |
Art. 11 |
- |
L'art. 11 dovrebbe tassativamente specificare quali sono le spese poste a carico della Regione e quali quelle a carico di altri Enti o di privati. |
Art. 13 |
- |
Con la modifica dell'art. 4 anzindicato l'art. 13 potrebbe essere soppresso. |
Si reputa doveroso segnalare, infine, che la materia del disegno di legge in esame rientra preminentemente nella competenza dell'Assessorato Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3".
In merito ai rilievi di cui sopra, sui quali non si può concordare, anche per ragioni tecniche, se non in alcuni punti, sono intercorse opportune intese con i competenti organi statali al fine di addivenire all'approvazione ed emanazione di un nuovo disegno di legge modificativo, in parte, del disegno di legge di cui in oggetto.
Il testo del nuovo provvedimento legislativo, in corso di elaborazione in base alle intese di cui sopra, sarà trasmesso quanto prima ai Signori Consiglieri regionali.
Per quanto concerne i soprariportati rilievi sulle norme del disegno di legge già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 6 aprile 1962 si osserva quanto segue:
OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO SULLA LEGGE PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME -
sull'articolo 2: |
Non è stata specificatamente prevista nella legge la vaccinazione sugli animali sani, per la brucellosi, per non creare la possibilità di eventuali reazioni sierodiagnostiche positive da vaccino. La dizione generica dell'art. 2 non esclude la possibilità di procedere all'adozione di ulteriori provvedimenti di carattere profilattico, da stabilirsi con successive ordinanze (come previsto dall'art.3), in relazione alle particolari situazioni sanitarie del bestiame nelle varie località. |
sull'articolo 3: |
Non è possibile, allo stato attuale, fissare norme regolamentari precise, tanto più che le situazioni possono variare sensibilmente da una località all'altra. A tale inconveniente si potrebbe porre rimedio con le ordinanze in quanto, in tal modo, si avrebbe la possibilità di dettare norme rispondenti alle necessità riscontrate. Né, d'altra parte, era possibile fissare norme precise in via preventiva non essendo ancora accertata la situazione sanitaria attuale degli allevamenti della Valle d'Aosta nei riguardi delle malattie in oggetto. Un eventuale regolamento per l'applicazione della legge potrà essere studiato, in un secondo tempo, allorquando si potrà disporre di dati e di elementi sufficienti a tutto il territorio della Regione. |
sull'articolo 4: |
Non si ritiene opportuno fissare l'ammontare degli indennizzi, da corrispondere ai proprietari per la eventuale macellazione degli animali infetti, in quanto l'indennizzo deve essere riferito al valore reale dell'animale ed al danno derivante all'allevatore dall'abbattimento; tale valore deve necessariamente essere determinato caso per caso, in base a vari elementi. A tale scopo è stata appunto prevista la Commissione di valutazione di cui all'articolo 4. |
sull'articolo 5: |
Si tratta di una questione di merito, dalla quale è esclusa qualsiasi questione di legittimità. L'art. 67 del Regolamento di polizia veterinaria prevede la possibilità di avvalersi dell'opera dei Laboratori di Igiene e Profilassi. Si potrebbe anche prevedere l'istituzione di una Sezione staccata dei Laboratori sotto la vigilanza del Veterinario regionale. Trattasi comunque di una questione che deve essere esaminata e risolta dagli amministratori della Regione in base alle esigenze dei servizi. |
sull'articolo 9: |
In linea di massima si può accogliere l'osservazione, con riserva, tuttavia, che in attesa della promulgazione del regolamento, la misura dell'indennizzo sarà stabilita dalla Giunta Regionale. Qualora si intendesse modificare la formulazione dell'articolo la parte iniziale del primo comma dovrebbe essere modificata come segue: "I soggetti provenienti da allevamenti risanati" anziché come detto attualmente: "I soggetti sani". |
sull'articolo 11: |
L'osservazione va esaminata tenendo presenti le intenzioni dell'Amministrazione Regionale e le possibilità economico-finanziarie dei singoli allevatori. |
sull'articolo 13: |
Si rinvia a quanto fatto presente circa l'osservazione all'articolo 4". |
(SEGUE testo del disegno di legge approvato dal Consiglio nell'adunanza del 6.4.1962
---
Allegato suppletivo all'oggetto n.14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Adunanze del Consiglio Regionale in sessione ordinaria
Adunanza del 4 giugno 1962
OGGETTO: Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.- Disegno di legge regionale.
Sciogliendo la riserva contenuta nell'allegato all'oggetto n.14 dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Regionale del 4 giugno 1962 si allega:
a) Nuovo testo di disegno di legge regionale;
b) Copia di lettera in data 1.6.1962 trasmessa al Presidente della Commissione di Coordinamento.
(SEGUE: nuovo testo di disegno di legge)
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Giunta Regionale
Prot.n. 8307/4
Aosta, lì 1° giugno 1962 -
Al Sig. PRESIDENTE della Commissione di Coordinamento - AOSTA
OGGETTO: Disegno di legge regionale recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.- Provvedimento del Consiglio Regionale n.31 del 6.4.1962.
In risposta alla Sua lettera in data 9.5.1962 prot. n. 1383, si fa presente quanto segue:
Art. 2 - Si concorda sull'opportunità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge regionale di cui all'oggetto, come proposto dalla S.V.Ill.ma.
Art. 3 - E' impossibile, allo stato attuale, disciplinare mediante un apposito regolamento le future operazioni inerenti il piano di risanamento del bestiame e ciò per motivi di carattere tecnico; non si conosce, infatti, la reale situazione degli allevamenti bovini nei riguardi della tubercolosi e della brucellosi, né si può vincolare l'azione futura, se si tiene conto del continuo progresso scientifico nel campo della terapia e della profilassi immunitarie delle malattie infettive.
Si ritiene, quindi, più opportuno e più rispondente alla situazione attuale l'emanazione di ordinanze, preventivamente concordate con il Ministero della Sanità, per quanto riguarda la parte tecnico-sanitaria, ai fini del coordinamento e dell'uniformità dell'azione profilattica in campo nazionale e internazionale.
Anche l'art. 68 del vigente regolamento generale di polizia veterinaria prevede per i piani di profilassi l'emanazione di ordinanze da parte dell'Autorità Prefettizia.
In relazione a quanto sopra, l'articolo 3 sarà modificato come segue: "Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno stabilite con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e saranno concordate, preventivamente, per la parte tecnico-sanitaria, tra l'Assessorato della Sanità ed il Ministero della Sanità, sentito il parere degli Assessori regionali alla Sanità e all'Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza".
Art. 4 - Si ritiene più opportuno determinare l'indennizzo capo per capo, tramite un'apposita Commissione dì esperti, perché la misura dell'indennizzo stesso risulterà, in tal modo, più rispondente al reale danno economico derivante all'allevatore dall'abbattimento del capo di bestiame. Al riguardo occorre, infatti, tener conto non solo del valore dell'animale in relazione all'età, al peso, allo stato di nutrizione ed alla produzione lattea, ecc., ma anche del tipo di malattia da cui è affetto e della conseguente possibilità di utilizzazione o meno della carne dell'animale abbattuto.
Art. 5 - Per la Sezione Zooprofilattica saranno sottoposte all'esame del Consiglio Regionale le seguenti due soluzioni:
a) l'istituzione di una sezione zooprofilattica regionale valdostana dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria, di Torino, in analogia a quanto è già stato fatto in altre provincie e Regioni Autonome. La Sezione funzionerebbe sotto la vigilanza del Veterinario regionale.
b) L'istituzione di una Sezione Zooprofilattica regionale, autonoma, funzionante con spese totalmente a carico dell'Amministrazione Regionale, collegata dal lato tecnico con l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria, di Torino.
Nel primo caso, di cui alla precedente lettera a), l'articolo 5 potrebbe essere così formulato: "Per i servizi di profilassi veterinaria è prevista l'istituzione di una Sezione Zooprofilattica regionale valdostana dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria, funzionante sotto la vigilanza del Veterinario regionale della Valle di Aosta".
Nel secondo caso, di cui alla precedente lettera b), lo stesso articolo potrebbe essere così formulato: "Per i servizi di profilassi veterinaria è prevista l'istituzione di una Sezione Zooprofilattica regionale autonoma, funzionante sotto la vigilanza del Veterinario regionale della Valle d'Aosta e collegata, dal lato tecnico, all'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria".
---
In entrambi i casi sono assicurate l'assistenza e la consulenza tecnica dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria, in conformità al disposto dell'articolo 67 del vigente regolamento di polizia veterinaria.
---
Art. 9 - Per ragioni tecniche, la prima parte dell'articolo 9 sarà modificata come segue: "I soggetti appartenenti agli allevamenti indenni ed agli allevamenti risanati devono.....(segue come da testo precedente)".
Si ritiene più opportuno che eventuali indennizzi ai conduttori degli alpeggi siano stabiliti di volta in volta e caso per caso, con le ordinanze, in relazione: alle reali necessità dei conduttori degli alpeggi prescelti per gli animali provenienti da allevamenti sani o risanati; agli eventuali danni derivanti dalle difficoltà di reperimento di un numero sufficiente di animali sani in relazione alla portata dell'alpeggio ed alla conseguente minor produzione; alle spese e oneri per le cure prestate per evitare ogni causa di contagio per gli animali posti sotto la loro custodia e secondo le disponibilità finanziarie della Regione.
La seconda parte dell'articolo 9 potrebbe essere modificata come segue: "Ai conduttori di tali alpeggi saranno corrisposti indennizzi per le cure prestate e per gli oneri sostenuti nell'evitare.....(segue come da testo precedente)."
Art. 11 - Saranno totalmente a carico dell'Amministrazione Regionale le spese che riguardano la marcatura e la schedatura degli animali, l'esecuzione delle prove diagnostiche, le disinfezioni e le spese accessorie e generali. Per gli indennizzi di abbattimento e per le cure degli animali infetti sarà stabilita, con le apposite ordinanze, l'eventuale quota da porre a carico degli allevatori, tenuto presente il numero dei capi da eliminare o da sottoporre a trattamento terapeutico o profilattico e le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Regionale.
In relazione a quanto sopra, l'articolo 11 verrebbe modificato come segue:
"La Regione provvede, totalmente, alle spese per la marcatura e la schedatura degli animali, per l'esecuzione delle prove diagnostiche, per le disinfezioni e per le spese accessorie e generali.
Per gli indennizzi di abbattimento e per le cure degli animali infetti la quota di contributi a favore degli allevatori da parte della Regione sarà stabilita con apposite ordinanze.
La Giunta è autorizzata.....(segue come da testo precedente)".
Art. 13 - Va mantenuto nel testo attuale in relazione a quanto già fatto presente in merito all'articolo 4.
---
Le varie modificazioni di cui sopra sono state discusse e concordate in una riunione che ha avuto luogo a Torino il giorno 25 corrente mese e alla quale hanno partecipato il Prof. Igino Altara, Direttore Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità, gli Assessori regionali alla Sanità e all'Agricoltura della Valle d'Aosta, il Prof. Antonio Serra, Direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria, il Veterinario regionale e l'Ispettore agrario regionale della Valle d'Aosta.
Con osservanza.
IL PRESIDENTE
(Avv. Oreste Marcoz)
---
Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione generale sul nuovo disegno di legge regionale.
Segue sull'argomento ampia discussione a cui prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori CHANTEL e FOSSON, ed i Consiglieri BERTHOD, BORDON, MASCHIO, PETIGAT, TREVES e VESAN.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per formulare osservazioni o chiedere chiarimenti di carattere generale sul disegno di legge di cui si tratta, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articolo 1 |
- |
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei). |
Articolo 2 |
- |
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei) con l'aggiunta del seguente emendamento finale: "I ricoveri nei quali hanno soggiornato animali infetti devono essere sottoposti ad accurate disinfezioni". |
Articolo 3 |
- |
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette) nel seguente nuovo testo emendato: "Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno stabilite con ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Assessori regionali alla Sanità e all'Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza. Per la parte tecnico-sanitaria, le modalità di cui sopra saranno concordate preventivamente tra l'Assessorato regionale della Sanità ed il Ministero della Sanità". |
Articolo 4 |
- |
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette). |
Articolo 5 |
- |
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette) nel seguente testo: "Per i servizi di profilassi veterinaria è prevista l'istituzione di una Sezione Zooprofilattica regionale autonoma, funzionante sotto la vigilanza del Veterinario regionale della Valle d'Aosta e collegata, dal lato tecnico, allo Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria". |
Articoli 6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15 |
- |
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette). |
Il Presidente, FILLIETROZ,- dopo aver accertato e dichiarato che i quindici articoli del nuovo disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate quindici votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventisei;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti:
---
Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere sottoposto periodicamente alle prove allergiche, sierologiche e batteriologiche per la diagnosi della tubercolosi, brucellosi e mastiti.
Art. 2
Negli allevamenti riconosciuti infetti sarà disposta, secondo le norme di cui al successivo articolo 3, l'applicazione di particolari misure profilattiche atte a conseguire il risanamento del bestiame dalle malattie previste nell'articolo 1. Per quanto riguarda gli animali infetti potrà anche essere disposto l'obbligo della cura o dell'abbattimento.
I ricoveri nei quali hanno soggiornato animali infetti devono essere sottoposti ad accurate disinfezioni.
Art. 3
Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno stabilite con ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Assessori regionali alla Sanità e all'Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza.
Per la parte tecnico-sanitaria, le modalità di cui sopra saranno concordate preventivamente tra l'Assessorato regionale della Sanità ed il Ministero della Sanità.
Art. 4
Per la eventuale macellazione degli animali infetti l'Amministrazione Regionale corrisponde ai proprietari indennizzi in misure percentuali stabilite dall'Amministrazione Regionale con riferimento al valore stimato da una apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale e composta dal Veterinario regionale, in qualità di Presidente, da un tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e da un allevatore particolarmente esperto nella valutazione del bestiame.
I termini utili per la macellazione sono fissati con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 5
Per i servizi di profilassi veterinaria è prevista l'istituzione di una Sezione Zooprofilattica regionale autonoma, funzionante sotto la vigilanza del Veterinario regionale della Valle d'Aosta e collegata, dal lato tecnico, all'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Liguria.
Art. 6
L'Assessorato all'Agricoltura provvederà con proprio personale alla marcatura e alla schedatura di tutti gli animali sottoposti alle prove diagnostiche.
Art.7
Le prove diagnostiche alla stalla devono essere eseguite dai Veterinari comunali e, in caso di necessità, da altri Veterinari incaricati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità. I Veterinari sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni nelle zone loro assegnate.
Art. 8
Nelle zone oggetto di risanamento è vietato introdurre animali che non abbiano subito con esito negativo tutte le prove diagnostiche previste. Gli animali introdotti nella Regione, esclusi quelli destinati alla macellazione, debbono essere sottoposti ad immediato controllo sanitario: i soggetti riconosciuti infetti non possono essere trattenuti nelle zone di risanamento, sotto pena di abbattimento senza alcun indennizzo.
Art. 9
I soggetti appartenenti agli allevamenti indenni ed agli allevamenti risanati debbono essere raggruppati, durante il periodo dell'alpeggio estivo, in appositi pascoli isolati nei quali è vietato introdurre soggetti non sicuramente sani. Ai conduttori di tali alpeggi saranno corrisposti indennizzi per le cure prestate e per gli oneri sostenuti nell'evitare ogni causa di contagio per gli animali posti sotto la loro custodia.
Art.10
I Comuni sono tenuti a prestare ai Veterinari e al personale tecnico ausiliario incaricato la massima collaborazione per il controllo del bestiame, per evitare evasioni e per favorire in ogni modo possibile l'azione di risanamento dei bestiame.
Art.11
La Regione provvede, totalmente, alle spese per la marcatura e la schedatura degli animali, per l'esecuzione delle prove diagnostiche, per le disinfezioni e per le spese accessorie e generali.
Per gli indennizzi di abbattimento e per le cure degli animali infetti, la quota di contributi a favore degli allevatori da parte della Regione sarà stabilita con apposite Ordinanze.
La Giunta è autorizzata a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento del bestiame, fino ad un importo massimo di spesa complessiva di Lire cinquanta milioni.
Art. 12
La spesa di Lire trecentottantamilioni, prevista per il primo biennio di attuazione dei provvedimenti per il risanamento del bestiame di cui alla presente legge, è stata finanziata sull'apposito capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n.8.
Al finanziamento delle corrispondenti spese per i successivi anni di applicazione delle norme della presente legge, previste in annue Lire 125 milioni circa, si provvederà mediante istituzione di appositi stanziamenti di spesa nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, mediante copertura delle spese stesse con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi statali previsti dalle vigenti leggi e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie.
Art. 13
Contro le decisioni della Commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla notificazione.
Contro le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 4 è ammessa opposizione allo stesso Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla notificazione.
Art. 14
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle leggi e dei regolamenti di polizia veterinaria vigenti.
Art. 15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
_____