Oggetto del Consiglio n. 94 del 6 luglio 1962 - Verbale

OGGETTO N. 94/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione del progetto di bilancio di previsione della Regione, predisposto e proposto dalla Giunta, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, bilancio da approvare con disegno di legge regionale, come da relazione e atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri quali altri allegati all'ordine del giorno.

Il Consigliere BONDAZ, premesso che parla a nome dei Consiglieri del gruppo di minoranza e riferendosi alle osservazioni da essi fatte in merito al progetto di bilancio di previsione in esame nell'adunanza odierna del mattino (oggetto n. 93), dichiara che i Consiglieri del gruppo di minoranza voteranno contro il bilancio di cui si tratta.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende fare osservazioni di carattere generale, dichiara chiusa la discussione di carattere generale sul progetto di bilancio ed apre la discussione di carattere particolare sui singoli stanziamenti di previsione del bilancio.

Si dà atto che il Consiglio procede, quindi, all'esame e all'approvazione dei singoli capitoli dei vari titoli, capi e categorie del bilancio, su lettura data dal Presidente, FILLIETROZ, fornendo il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti per materia i necessari chiarimenti ai vari Consiglieri interpellanti.

Si fa presente che sono intervenuti nella discussione il Presidente, FILLIETROZ, il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori MANGANONI, COLOMBO, CHANTEL, SAVIOZ, FOSSON, GEX, NICCO ed i Consiglieri DUJANY, VESAN, BONDAZ, BORDON, GUGLIELMINETTI, BERTHET, MONTESANO, BERTHOD, AILLON, TREVES, PAGE e LUCAT.

Ultimate la discussione e la votazione sui singoli capitoli della parte prima - Allegato A - Entrata (capitoli dall'1 al 61 compresi) e della parte seconda - Allegato B (capitoli dall'1 al 228 compresi), il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge concernente l'approvazione del bilancio di previsione in esame e dei relativi allegati.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, senza discussione, con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari sette (Consiglieri presenti; trentadue; Consiglieri votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, senza discussione, con voti favorevoli ventuno e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti: trentuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articoli 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, senza discussione, con voti favorevoli ventitré e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentaquattro; Consiglieri votanti: trentatré; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articoli 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli 5 e 6 sono approvati dal Consiglio, senza discussione, con voti favorevoli ventidue e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articolo 7 - (testo originario):

"I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'Ordine (capitolo 46) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47) e la iscrizione dei le somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

Sono all'uopo approvati i seguenti tre elenchi allegati F, G, H annessi alla presente legge:

a) Elenco n. 1 (allegato F): Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962/63 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, con provvedimento della Giunta Regionale.

b) Elenco n. 2 (allegato G): Elenco dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962/63 ad integrazione dei quali è autorizzato, con provvedimenti della Giunta Regionale, il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

c) Elenco n. 3 (allegato H): Elenco dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962/63 ad integrazione dei quali è autorizzato, con provvedimenti della Giunta Regionale, il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine."

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, propone che l'allegato G al bilancio di previsione sia soppresso e che i capitoli di spesa elencati in tale allegato siano inclusi e conglobati nell'allegato F al bilancio e ne illustra le ragioni.

Propone, inoltre, che sia stralciato l'allegato H, precisandone pure le ragioni.

Fa presente che, in relazione a tali sue proposte, l'articolo 7 in esame risulterebbe modificato e da approvare nel seguente nuovo testo:

Articolo 7 - (nuovo testo)

"I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 46) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta Regionale e dal Consiglio, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

È all'uopo approvato il seguente elenco allegato F annesso alla presente legge:

Elenco allegato F: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1962/1963 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta Regionale."

Si dà atto che l'articolo 7 è approvato nel nuovo testo soprariportato e senza discussione dal Consiglio, con voti favorevoli ventidue e dieci voti contrari (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articoli 8, 9, 10 e 11 - Si dà atto che gli articoli 8, 9, 10 e 11 sono approvati dal Consiglio senza discussione, con voti favorevoli ventidue e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES).

Articoli 12, 13, 14 e 27 - L'Assessore COLOMBO propone che gli articoli 12, 13, 14 e 27 siano stralciati e ne illustra le ragioni.

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla soppressione dei citati quattro articoli (Consiglieri presenti: trentatré) e che, conseguentemente, viene variata la numerazione degli articoli successivi.

Articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23 (ex articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26).

Si dà atto che gli articoli enumerati, sono approvati dal Consiglio senza discussione, con voti favorevoli ventidue e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi il Consigliere TREVES).

Articoli 24 e 25 (ex articoli 28 e 29)

Si dà atto che gli articoli 24 e 25 sono approvati dal Consiglio, senza discussione con voti favorevoli ventidue e voti contrari dieci (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; astenutosi il Consigliere TREVES).

Il Presidente FILLIETROZ - dopo aver accertato e dichiarato che il Consiglio, con precedenti separate votazioni per alzata di mano, ha approvato il progetto di bilancio e i singoli (25) articoli del disegno di legge concernente l'approvazione del bilancio di previsione - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso e dei relativi allegati.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentaquattro;

- Consiglieri votanti; trentatré (astenutosi dalla votazione il Consigliere TREVES);

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: dodici.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato la sotto riportata legge regionale - con i relativi allegati - concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle di Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

(SEGUE: Disegno di legge regionale n. 12)

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 12

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N?.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del sei luglio 1962 (provvedimento n. 94), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di Lire otto miliardi quattrocento cinquanta milioni duecento quarantaduemila settecento per numero 61 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A), recante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi finanziari precedenti in Lire 536.500.000 (allegato D), e l'ammontare di Lire otto miliardi quattrocentocinquanta milioni duecentoquaranta duemila settecento per numero 228 capitoli dello stato di previsione della SBESA (allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione Regionale ai sensi di legge.

Art. 3

È confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione delle sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati con le seguenti aliquote:

- per i terreni: Lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del Decreto L.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356;

- per i fabbricati: Lire 11 per ogni 100 Lire di reddito imponibile.

Art. 4

È confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per i redditi di categoria B e dello 1,40 per cento per i redditi di categoria C/1.

Art. 5

È confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, l'applicazione dell'imposta camerale con l'aliquota del 2,50% a' sensi della legge 20 ottobre 1961 n. 1182.

Art. 6

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze di materia, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 7

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 46) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta Regionale o del Consiglio, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

È all'uopo approvato il seguente elenco allegato F annesso alla presente legge:

Elenco allegato F: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1962/1963 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 8

L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati, ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché al pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 9

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1.7.1962 - 30.6.1963, sul capitolo 55 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28.9.1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 84 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentasette milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle Scuole Elementari e per sussidi ai Patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, la spesa di Lire diciotto milioni novecentomila sul capitolo 98/a del bilancio e la spesa di Lire trenta milioni cinquecentomila sul capitolo 186 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza e di ricovero di tubercolotici poveri ammessi all'assistenza, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n.170 in data 18 dicembre 1959.

Art. 12

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sui capitoli 109 e 111 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trentuno milioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di ma lati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire undici milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1.7.1962 - 30.6.1963 sul capitolo 119 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 17.11.1960 n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art.14

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1.7.1962 - 30.6.1963, sul capitolo 120 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire undici milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10.1.1961, n. 2, recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 19 luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 144 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinque milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità già Stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 148 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinque milioni per la concessione di sussidi straordinari nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 46 in data 7 aprile 1955 e successivi provvedimenti integrativi, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 150 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n.167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze in tese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 18

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 151 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale secondo le modalità previste dai citati provvedimenti consiliari.

Art. 19

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 157 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinque milioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 20

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 173 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire due milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10.1.1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 184 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venti milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont St. Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 195 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novantacinque milioni per contributi a saldo di contributi da concedere per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 23

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 198 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 150 in data 29 dicembre 1949, concernente provvidenze per la tutela e il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 24

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, come da allegati A, B e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrata (compreso avanzo amministrazione)

Lire

6.785.692.700

Spesa

Lire

6.622.450.260

Differenza

+ Lire

163.242.440

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrata

Lire

1.664.550.000

Spesa

Lire

1.827.792.440

Differenza per movimenti di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Lire

163.242.440

Riassunto Generale

ENTRATA

Lire

8.450.242.700

SPESA

Lire

8.450.242.700

Art. 25

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, li.................... 1962

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Allegati annessi alla legge:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963. (Omissis).

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963. (Omissis).

Allegato C: PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1962 AL 30 GIUGNO 1963

ENTRATA

Importi

Parziali

Totali

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

536.500.000

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Regione

Redditi patrimoniali

180.000.000

Proventi diversi

183.200.000

Imposte, tasse e diritti

460.392.700

823.592.700

Entrate dello Stato devolute alla Regione

Provento 9/10 dei canoni sulle acque

385.000.000

Provento riparto entrate erariali (quote fisse)

1.550.000.000

Provento riparto entrate erariali (quote variabili

700.000.000

2.635.000.000

Totale entrate ordinarie

3.458.592.700

ENTRATE STRAORDINARIE

Entrate straordinarie varie

340.600.000

Provento degli stabilimenti speciali di St. Vincent

2.450.000.000

2.790.600.000

Totale entrate effettive

6.249.192.700

Movimenti di Capitali

Alienazione di beni

80.000.000

Accensioni di debiti

per memoria

Estinzione di crediti

221.300.000

301.300.000

Partite che si compensano nella spesa

Partite di giro

927.450.000

Contabilità speciali

435.800.000

1.363.250.000

Totale Entrate

8.450.242.700

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1962 al 30 GIUGNO 1963

SPESA

Spese effettive

TOTALI

ordinarie

straordinarie

Assessorato delle Finanze

1.541.610.000

156.990.260

1.698.600.260

Assessorato Agricoltura e Foreste

208.000.000

522.000.000

730.000.000

Assessorato Industria e Commercio

46.300.000

91.000.000

137.300.000

Assessorato dei Lavori Pubblici

296.000.000

898.900.000

1.194.900.000

Assessorato della Pubblica Istruzione

1.564.550.000

175.200.000

1.739.750.000

Assessorato Sanità e Assistenza

492.400.000

110.000.000

602.400.000

Assessorato Turismo e Antichità

172.500.000

347.000.000

519.500.000

Totale spese effettive

4.321.360.000

2.301.090.260

6.622.450.260

Movimenti di Capitali

Acquisto di beni e affrancazioni

159.000.000

Estinzione di debiti

84.242.440

Accensione di crediti

221.300.000

464.542.440

Partite che si compensano nelle entrate

Partite di giro

927.450.000

Contabilità speciali

435.800.000

1.363.250.000

Totale spese

8.450.242.700

Allegato D: DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Allegato E: TABELLA DIMOSTRATIVA DELLE SPESE STRAORDINARIE NON RICORRENTI ALLE QUALI È STATO DESTINATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO NEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962/1963.

Allegato F: SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962/1963 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA, PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

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