Oggetto del Consiglio n. 155 del 4 ottobre 1962 - Verbale

OGGETTO N. 155/62 - LEGGE REGIONALE PER CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN AOSTA DI UNA SEZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE PER STUDI E RICERCHE SULL'ALIMENTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DELL'ARCO ALPINO.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione del disegno di legge regionale n. 10, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 5 giugno 1961 (provvedimento legislativo n. 81) e riguardante il concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, per studi e ricerche sulla alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio regionale, in seguito ad accordi intercorsi con il Prof. Sabato Visco, Commissario straordinario dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, aveva approvato nell'adunanza del 6 aprile 1962 (deliberazione n. 34) una bozza di convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Istituto Nazionale della Nutrizione per la istituzione, in Aosta, di una Sezione di studi e ricerche nell'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

L'intervento della Regione era limitato alla concessione di un contributo annuo di Lire 1.500.000, da erogarsi in due semestralità anticipate di Lire 750.000 ciascuna, per un periodo di anni 5.

Il Consiglio regionale aveva delegato alla Giunta regionale l'approvazione del testo definitivo della Convenzione da stipulare con l'Istituto della Nutrizione.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 3093 in data 20 aprile 1962 ha approvato il testo definitivo della Convenzione di cui si tratta La pratica a questo punto si è arenata.

Infatti, con lettera 21 maggio 1962, n. 1475 di prot. la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha restituito, non vistata, la suddetta deliberazione della Giunta regionale per i seguenti motivi:

1) la deliberazione consiliare n. 34 in data 6 aprile 1962 fu munita del visto della Commissione di Coordinamento in quanto trattavasi di approvazione di bozza di convenzione in via di massima;

2) l'atto deliberativo n. 3093, adottato dalla Giunta, nella sua adunanza del 20 aprile 1962, invece, approva come testo definitivo lo schema predisposto dal Consiglio e approva la spesa di Lire 1.500.000 da far carico ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio regionale pel prossimo esercizio finanziario;

3) con la legge di approvazione degli stati di previsione delle entrate e delle spese che, come noto, riveste il carattere di legge meramente formale, non possono essere istituiti capitoli per nuove spese qualora queste non siano già state approvate con apposite leggi sostanziali;

4) non possono, comunque, essere approvate spese a carico degli esercizi successivi a quello in corso.

La lettera conteneva, infine, un invito all'Amministrazione regionale a provvedere "all'approvazione della istituzione in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione con apposita legge regionale, con la quale determinerà pure la spesa annua da gravare sul capitolo da istituire con il bilancio di previsione regionale per lo esercizio finanziario 1962/63 e sui corrispondenti capitoli dei quattro esercizi successivi".

In seguito ai suddetti rilievi, si è provveduto a sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale un apposito disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'erogazione all'Istituto Nazionale della Nutrizione, per anni cinque, di un contributo regionale nelle spese per l'istituzione della Sezione staccata di Aosta.

Nessun provvedimento è stato proposto al Consiglio regionale per quanto concerne l'istituzione della Sezione in quanto non di competenza della Regione, la quale si limita ad un intervento finanziario nelle spese.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di carattere amministrativo regionale adottato con legge formale ai soli fini ed effetti dell'approvazione e del finanziamento delle spese, da gravare sul bilancio del corrente e su quelli dei successivi quattro esercizi finanziari.

Il citato disegno di legge regionale è stato approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 5 giugno 1962 (provvedimento n. 81).

Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha, però, restituito non vistato tale disegno di legge regionale, ai sensi dell'art. 31 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta, "in quanto la norma dell'art. 3 secondo cui al finanziamento della nuova spesa gravante sul bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1962/63 provvederebbesi con previsto incremento delle entrate regionali e mediante riduzione di spese straordinarie, è inadeguata ai fini della copertura della spesa".

Da parte della Direzione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione viene sollecitata la definizione degli atti concernenti il concordato intervento-concorso della Regione nelle spese per l'attuazione della importante iniziativa, come risulta dalla seguente lettera in data 15 settembre 1962:

"Istituto Naz.le della Nutrizione,

Il Direttore

Roma, 15 settembre 1962

Al Dr. Enrico CHANTEL

Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Caro Dottor Chantel,

rispondo tardi alla Sua lettera perché assente da Roma. L'Istituto sarà rappresentato dal Prof. Guido Galeotti, capo del reparto di Statistica alimentare dell'Istituto stesso.

Se vuole può aggiungere alla relazione che Ella presenterà al Convegno gli scopi per cui l'Istituto Nazionale della Nutrizione apre delle sezioni in varie zone d'Italia.

Questi scopi sono essenzialmente: studiare i consumi alimentari delle popolazioni che abitano in dette zone, le abitudini alimentari locali e le tradizioni alimentari, studiare i rapporti tra alimentazione, accrescimento, rendimento lavorativo e stato di salute in genere. Inoltre la Sezione di Aosta per me dovrebbe essere un punto di incontro con gli studiosi dei problemi alimentari delle valli francesi e svizzere confinanti però...questa sezione di Aosta non va affatto avanti e dovrò finire per costituirla indipendentemente dalla Regione. Me ne duole perché la collaborazione con la Regione la ritengo di fondamentale importanza. Può aggiungere ancora che a Saint Vincent lo Istituto della Nutrizione sta studiando le possibilità di creare una Mostra permanente sulla alimentazione. Su questo mi riservo dì conferire presto con Lei e con il Dott. Puggioni.

Ancora non mi è giunto l'invito a partecipare al Convegno di Aosta. Conosco le vicende della deliberazione della Amministrazione della Valle, ma ho l'impressione che abbiate seguito una via sbagliata. L'Istituto della Nutrizione non dipende da nessun Ministero ed è soltanto sotto la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura.

Io so che la Sua proposta girò per molto tempo sui tavoli del Ministero della Sanità, dove si attardò parecchio perché nessuno sapeva di che cosa si trattasse. Quando vuole trattare questi problemi evidentemente deve far capo alla Direzione Generale dell'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, la quale stanzia una parte dei fondi per il funzionamento della sezione stessa.

Gradisca molti cordiali saluti.

F.to S. Visco"

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Poiché il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963 è stato ormai approvato e prevede, al capitolo 188, la voce per memoria "Spese e contributi per la Sezione di Aosta dell'Istituto Nazionale della Nutrizione", si può ora provvedere al concreto e adeguato finanziamento delle spese di cui si tratta mediante apposita variazione di bilancio (riduzione di lire 1.500.000 allo stanziamento del capitolo 185 e stanziamento di Lire 1.500.000 al capitolo 188).

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale.

(Segue disegno di legge)

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla votazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventidue).

Articoli 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con cinque separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo testo di disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente FILLIETROZ accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette; - voti favorevoli: ventisette.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale concernente il concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino:

Disegno di legge regionale n. 21

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA

LEGGE REGIONALE............. N....: CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN AOSTA DI UNA SEZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE PER STUDI E RICERCHE SULL'ALIMENTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DELL'ARCO ALPINO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962/63, la concessione di contributi regionali per un importo annuo di spesa non superiore a Lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila) all'Istituto Nazionale della Nutrizione, con sede in Roma, - di cui all'art. 1 (lettera d) della legge 6 marzo 1958 n. 199 -, per l'istituzione e il funzionamento in Aosta di una Sezione di studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

Art. 2

Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita Convenzione da stipulare tra la Regione e l'Istituto Nazionale della Nutrizione.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa di Lire 1.500.000, prevista a carico del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 per l'applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei capitoli 185 e 188 dello stato di previsione della Parte 2a - SPESA del bilancio stesso:

Variazione in diminuzione:

Capitolo 185 -

Spese per acquisto di materiali di dotazione del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi e spese per acquisto di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici

L.

1.500.000

Variazione in aumento:

Capitolo 188 -

Spese e contributi per la Sezione di Aosta dell'Istituto Nazionale della Nutrizione

L.

1.500.000

Art. 4

All'approvazione, al finanziamento e all'erogazione delle spese annue per la concessione dei contributi regionali di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione delle spese al sopracitato capitolo 188 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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