Oggetto del Consiglio n. 186 del 20 dicembre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 186/62 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE, I COMUNI RIVIERASCHI DI GABY ED ISSIME E LA SOCIETÀ ILSSA-VIOLA PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI IN MATERIA DI SOVRACANONI PER L'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE LYS DETTO DI GRAND PRAZ, IN COMUNE DI ISSIME.- DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a discutere ed a decidere in merito alla proposta di approvazione di una bozza di Convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby ed Issime e la Società Ilssa-Viola per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Grand Praz, in Comune di Issime.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente relazione e sulla sottoriportata bozza di Convenzione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:
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Con deliberazioni n. 127 e n. 128, in data 15 luglio 1962, il Consiglio regionale approvò le bozze delle convenzioni da stipulare fra la Regione, vari Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica SIP per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici di Sendren, Zuino, Hône, Perrères, Avise, Saint Clair, Quart, Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont Saint Martin.
Analogo provvedimento si propone ora per quanto concerne la convenzione per il regolamento dei reciproci rapporti da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby ed Issime e la Società ILSSA-Viola di Pont Saint Martin in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Grand Praz, in Comune di Issime.
Si fa presente, in proposito, quanto segue:
Ai sensi dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933, la predetta Società non era tenuta a corrispondere i sovracanoni ai Comuni rivieraschi ed alla Regione utilizzando l'energia prodotta dall'impianto in questione negli stabilimenti di Pont St. Martin (cioè entro il raggio di 15 Km. dalla centrale di produzione).
In seguito all'entrata in vigore della legge 4.12.1956 n.1377, invece, la Società ILSSA può essere obbligata con decreto del Ministero delle Finanze a versare ai Comuni rivieraschi ed alla Regione un sovracanone da applicarsi sulla potenza nominale di concessione, con un limite massimo di £. 800 per Kw (legge 21.12.1961 n.1501).
I Comuni rivieraschi di Issime e di Gaby nonché la Regione hanno da tempo inoltrato domanda per ottenere la concessione, da parte del Ministero delle Finanze, del sovracanone di cui si tratta.
Poiché sembra che si debba attendere per molto tempo l'emissione di tale decreto, tra la Regione, i Comuni rivieraschi e l'ILSSA-Viola si è concordato di addivenire alla sottoriportata transazione sia in merito all'entità del sovracanone annuo da corrispondere dal 1.1.1962, sia in merito all'ammontare degli arretrati per il periodo dal 1.1.1957 al 31.12.1961.
Il sovracanone annuo convenuto sarebbe di £. 1.200.000, pari a circa £. 400/Kw., mentre gli arretrati che l'ILSSA dovrebbe versare in seguito all'accordo sarebbe di Lire 2.000.000, pari a circa il 65% del dovuto.
Il riparto tra i vari Enti interessati dovrebbe essere il seguente:
- alla Regione |
10% |
- al Comune di Gaby |
10% |
- al Comune di Issime |
80% |
Il Comune di Gaby ha accettato l'accordo di cui sopra con deliberazione consiliare n. 30 in data 30.7.1962, approvata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 14.9.1962 n. 5445/2.
Il Comune di Issime ha accettato l'accordo di cui sopra con deliberazione consiliare n.35 del 4.8.1962 approvata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 14.9.1962 n. 5419/4.
L'accordo deve ancora essere approvato dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione, - tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, i Comuni di Gaby e di Issime rappresentati da ______________ e la Società ILSSA-Viola -Industrie Lamiere Speciali Società Azionaria Carlo Viola, con sede in Milano (via Ferrini n.47) in persona del suo legale rappresentante -, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys, detto di Grand Praz, in Comune di Issime;
2°) di delegare alla Giunta regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che le somme di £. 200.000 e di £. 120.000 - costituenti, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei sovracanoni da versare alla Regione per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 e l'ammontare annuo complessivo concordato per sovracanoni da versare alla Regione per il periodo a decorrere dal 1.1.1962 per l'impianto idroelettrico di cui si tratta - dovranno essere, dalla Giunta regionale, accertate ed introitate rispettivamente ai capitoli 37 (Entrate straordinarie diverse) e 3 (Sovracanoni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico) della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963, nonché agli istituendi Capitoli di ENTRATA dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario per quanto concerne le somme dei sovracanoni annui concordati e decorrenti dal 1° gennaio 1962.
(Segue bozza di convenzione)
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame. Prendono parte alla discussione l'Assessore MANGANONI ed i Consiglieri BORDON, DUJANY, e VUILLERMOZ.
Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano, per l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventidue);
DELIBERA
1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione, - tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, i Comuni di Gaby e di Issime rappresentati da _________________ e la Società ILSSA-Viola -Industrie Lamiere Speciali Società Azionaria Carlo Viola, con sede in Milano (Via Ferrini n. 47) in persona del suo legale rappresentante - di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys, detto di Grand Praz, in Comune di Issime;
2°) di delegare alla Giunta regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che le somme di Lire 200.000 e di Lire 120.000 - costituenti, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei sovracanoni da versare alla Regione per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 e lo ammontare annuo complessivo concordato per sovracanoni da versare alla Regione per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1962 per l'impianto idroelettrico di cui si tratta - dovranno essere, dalla Giunta regionale, accertate ed introitate rispettivamente ai capitoli 37 (Entrate straordinarie diverse) e 3 (Sovracanoni per derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963, nonché agli istituendi capitoli di ENTRATA dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario per quanto concerne le somme dei sovracanoni annui concordati e decorrenti dal 1° gennaio 1962.
BOZZA DI CONVENZIONE
fra
la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in Persona del Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione del Consiglio regionale n. ? in data ?, vistata il ? dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ed i Comuni di Gaby e di Issime in persona, rispettivamente, dei Signori _________ autorizzati alla firma del presente atto con deliberazioni _____________ approvate dalla Giunta regionale in data __________ da una parte;
e
la Società I.L.S.S.A. Viola - Industrie Lamiere Speciali Società Azionaria Carlo Viola, - con sede in Milano Via Ferrini 47 -, in persona del suo legale rappresentante, Signor __________, dall'altra parte,
premesso
- che, ai sensi della Legge 4.12.1956 n. 1377, che modifica l'articolo 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, il Ministro per le Finanze può stabilire con proprio decreto a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Provincie, a carico del concessionario, un sovracanone fino all'importo massimo unitario previsto dalla citata Legge;
- che, ai sensi della Legge 21.12.1961 n. 1501 tale sovracanone è stato raddoppiato con il limite massimo di n. 800 al Kw.;
- che, la Regione, i Comuni rivieraschi e l'I.L.S.S.A. Viola, animati da reciproca comprensione per gli interessi ed esigenze rispettivi, intendono addivenire ad un amichevole accordo circa la corresponsione del sovracanone per l'impianto idroelettrico di Grand Praz, in Comune di Issime, di proprietà dell'I.L.S.S.A. Viola, per il quale la Società nulla versa ancora a tale titolo e, conseguentemente, sia l'entità del sovracanone annuo da corrispondere a decorrere dall'annualità 1962, sia l'ammontare degli arretrati dal 1.1.1957 al 31.12.1961 da versarsi;
- che la potenza del citato impianto è di Kw. 3.074 come risulta dall'atto di concessione;
SI CONVIENE
Art. 1 - La narrativa che precede vale patto.-
Art. 2 - La Società I.L.S.S.A. Viola accetta e si impegna di corrispondere annualmente, dal 1.1.1962, il sovracanone annuo di Lire 1.200.000 (lire unmilioneduecentomila)per 1'impianto di Grand Praz, in Comune di Issime.-
Tale sovracanone è ripartito fra gli Enti beneficiari nelle seguenti proporzioni:
- Regione Autonoma |
10% |
= |
Lire |
120.000 |
- Comune di Gaby |
10% |
= |
Lire |
120.000 |
- Comune di Issime |
80% |
= |
Lire |
960.000 |
Art. 3 - Il versamento del sovracanone per l'annualità 1962 sarà effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione della presente convenzione, mentre il pagamento delle successive annualità, a partire dall'annualità 1963, avrà luogo nel mese di giugno dell'anno cui si riferisce.-
Art. 4 - La Società I.L.S.S.A. Viola accetta e si impegna di versare la somma di Lire 2.000.000 (lire duemilioni) che costituisce l'importo complessivo, transattivamente concordato, quale arretrato dal 1° gennaio 1957 (data di entrata in vigore della citata legge 12.12.1956 n. 1377) al 31dicembre 1961.
La ripartizione di tale importo viene fatto nelle stesse proporzioni del canone annuo di cui all'art. 2.-
Il versamento dell'importo pattuito a titolo di arretrati verrà fatto entro 60 giorni dalla data di registrazione della presente convenzione.
Art. 5 - Alla stipulazione dell'atto relativo al presente accordo le parti addiverranno entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'ultima delle deliberazioni che saranno adottate dagli Enti locali interessati a dal Consiglio di Amministrazione della I.L.S.S.A. Viola.-
Art. 6 - Le spese inerenti al presente atto e conseguenziali saranno sostenute per metà dagli Enti locali e per metà dell'I.L.S.S.A. Viola.
Art. 7 - Nel caso di vertenza giudiziaria sulla interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.
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