Oggetto del Consiglio n. 196 del 21 dicembre 1962 - Verbale
OGGETTO N. 196/62 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1962 N. 13, RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DELLA BRUCELLOSI TUBERCOLOSI E MASTITI.- SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL BESTIAME.- DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al la seguente relazione concernente l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:
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Con legge regionale 28 giugno 1962 n. 13 venivano approvate norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, della tubercolosi e delle mastiti e veniva finanziata la relativa spesa prevista per il primo biennio di attuazione in lire 380.000.000.
Con la stessa legge (art. 11) si autorizzava la Giunta regionale a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento di cui si tratta fino ad un importo massimo di spesa di complessive lire 50.000.000.
Essendo ormai ultimata la fase preliminare del piano di bonifica del bestiame, occorre approvare le disposizioni di attuazione e le spese per la continuazione del piano di bonifica stesso.
A tal fine gli Assessorati regionali all'Agricoltura e Foreste e alla Sanità ed Assistenza Sociale, per quanto di rispettiva competenza, hanno predisposto apposite disposizioni sulla formulazione delle quali sono stati sentiti la Commissione consiliare permanente dell'Agricoltura e Foreste, il Veterinario regionale e l'esperto zootecnico, il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Veterinari, nonché il parere tecnico di un gruppo di personalità e studiosi particolarmente esperti in materia.
Tali disposizioni, sulle quali già ha espresso parere favorevole il Ministero della Sanità, e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, possono essere in linea di massima, così riassunte:
1) Profilassi delle mastiti bovine:
a) trattamento con antibiotici specifici di tutte le bovine lattifere durante il periodo precedente al parto;
b) controllo diagnostico di tutte le bovine lattifere nel periodo susseguente al parto;
c) cura delle bovine risultate infette e successivi controlli fino ad accertata guarigione;
2) Profilassi della tubercolosi bovina:
a) prove della tubercolina su tutti i bovini di particolari zone da determinare con ordinanze;
b) isolamento in alpeggi determinati dei bovini sani provenienti dalle zone di cui sopra;
3) Profilassi della brucellosi:
a) indagini diagnostiche appropriate per l'individuazione degli animali infetti su tutti gli animali delle zone di cui al punto 2-a);
b) isolamento come previsto nel punto 2-b);
c) vaccinazione con vaccino ceppo Buch 19 di tutte le vitelle esistenti nel territorio della Regione;
4) Abbattimento obbligatorio degli animali infetti da mastite e dichiarati inguaribili; abbattimento obbligatorio degli animali positivi alla prova della tubercolina o alle indagini diagnostiche per la brucellosi provenienti dalle zone di cui al punto 2-a);
5) Abbattimento obbligatorio dei torelli e tori risultati positivi alla prova della tubercolina o alla sierodiagnosi della brucellosi praticata prima della visita di approvazione tori;
6) Abbattimento volontario delle bovine infette da brucellosi e che presentino sintomi di aborto brucellare.
Le modalità per l'abbattimento degli animali saranno stabilite in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge regionale 26 giugno 1962 n. 13.
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Per la pratica attuazione delle disposizioni di cui sopra per il periodo di un anno è prevista, in linea di massima una spesa complessiva di 200.000.000 così ripartita:
a) |
per l'acquisto di medicinali e prodotti diagnostici |
£. |
25.000.000 |
b) |
per attrezzatura varia (stampati, piastrine marchi ecc.) |
£. |
5.000.000 |
c) |
per il relativo personale (Veterinario, aiuto Veterinario, Commissione di valutazione, ecc.) |
£. |
40.000.000 |
d) |
per indennizzi di abbattimento e sussidi ai conduttori di alpeggi per animali sani |
£. |
110.000.000 |
e) |
per costruzione edificio sede della sezione Zooprofilattica regionale autonoma (Delib. Consiglio n. 15 in data 4.10.1962) |
£. |
20.000.000 |
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200.0000000 |
Tale spesa è da finanziare sull'apposito fondo di lire 380.000.000 impegnato con deliberazione consiliare n. 69 in data 4 luglio 1962.
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Si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare la continuazione della pratica attuazione del piano di risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, previsto dalla legge regionale 28.6.1962 n.13, secondo le disposizioni e modalità di cui in premessa;
2°) di approvare la relativa spesa prevista, in linea di massima, in lire 200.000.000 (duecentomilioni), dando atto che la spesa stessa è finanziata sull'apposito residuo passivo "Spese per la bonifica sanitaria del bestiame" (fondo impegnato con deliberazione consiliare n. 69 in data 4.6.1962);
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per l'attuazione pratica delle norme di cui si tratta nonché per l'approvazione e l'erogazione delle relative spese".
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L'Assessore FOSSON riferisce ampiamente sul problema in esame, fornendo dati statistici sullo stato sanitario del bestiame bovino.
Il Presidente FILLIETROZ dichiara quindi aperta la discussione generale.
Sull'argomento segue discussione, alla quale prendono parte, oltre all'Assessore FOSSON, l'Assessore CHANTEL, i Consiglieri LUCAT, DUJANY, PETIGAT, BERTHOD, VALLINO, BORDON e VUILLERMOZ.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o chiedere chiarimenti, invita il Consiglio a votare sulla proposta della Giunta;
IL CONSIGLIO
veduta la legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti;
ritenuta la necessità di continuare l'azione intrapresa per l'attuazione del piano di bonifica sanitaria del bestiame;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: venticinque);
DELIBERA
1°) di approvare la continuazione della pratica attuazione del piano di risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, previsto dalla legge regionale 28.6.1962 n. 13, secondo le disposizioni e modalità di cui in premessa;
2°) di approvare la relativa spesa prevista, in linea di massima, in Lire 200.000.000 (duecentomilioni), dando atto che la spesa stessa è finanziata sull'apposito residuo passivo "Spese per la bonifica sanitaria del bestiame" (fondo impegnato con deliberazione consiliare n. 69 in data 4.6.1962);
3°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per l'attuazione pratica delle norme di cui si tratta nonché per l'approvazione e l'erogazione delle relative spese.
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