Oggetto del Consiglio n. 611 del 19 dicembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 611/79 - Approvazione delle direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni nel settore del commercio ambulante ai sensi dell'art. 8 della legge 19.5.1976, n. 398.
L'art. 8 della legge 19.5.1976, n. 398 prescrive l'emanazione, da parte della Regione, di direttive generali a carattere annuale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante.
Dette direttive devono perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi:
- realizzare la più ampia omogeneità possibile nei contenuti merceologici delle autorizzazioni rilasciate dai diversi Comuni;
- correlare il rilascio delle autorizzazioni alle concrete possibilità di svolgere l'attività di commercio ambulante;
- rendere maggiormente realistici i dati statistici inerenti la consistenza del settore.
Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone pertanto che il Consiglio regionale approvi le seguenti:
DIRETTIVE GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL CONMERCIO AMBULANTE
1°) EQUILIBRIO TRA COMMERCIO FISSO E AMBULANTE.
Le amministrazioni comunali dovranno lasciare sufficiente spazio al commercio ambulante al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra questa forma di vendita ed il commercio fisso, nelle diverse zone commerciali.
A tale principio dovranno uniformarsi le integrazioni da apportare ai piani commerciali previsti dall'articolo 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2°) TABELLE MERCEOLOGICHE.
Tenuto conto della necessità di rendere il più possibile uniforme il contenuto merceologico delle autorizzazioni rilasciate dai singoli comuni della Regione, le tabelle merceologiche da adottarsi in sede di rilascio di nuove autorizzazioni e di conversione delle vecchie licenze debbono uniformarsi alla elencazione delle categorie merceologiche previste dal D.M. 30.8.1971, modificato dal D.M. 28.4.1976, tenuto conto naturalmente del divieto di esercitare il commercio ambulante dei sottoelencati prodotti, dettato sia da norme di carattere generale sia da ordinanze regionali:
- antiparassitari, insetticidi e disinfettanti per uso agricolo (autorizzazione del Ministero della Sanità - D.P.R. 3.8.1968, n. 1255);
- armi e munizioni (art. 37 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773);
- bevande alcooliche, anche se in bottiglie sigillate (art. 87 del citato T.U. delle leggi di P.S.);
- carni fresche, congelate e comunque preparate (art. 29 del regolamento approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298);
- gas in bombole e kerosene (R.D.L. 2.11.1933, n. 1741 e L. 28.5.1959, n. 401);
- latte fresco e pane (art. 11 L. 31.7.1956, n. 1002 e art. 26 L. 4.7.1967 n. 580);
- oggetti preziosi e contenenti metalli o pietre preziose (art. 127 del citato T.U. delle leggi di P.S.);
- piante officinali (art. 7 della legge 6.1.1931, n. 99);
- essenze per profumi, profumi e lozioni alcooliche (soggetti a licenza U.T.I.F.);
- gelato sfuso e pasticceria fresca (ordinanza del Presidente della Giunta regionale, n. 298 prot. n. 979/P.63 in data 22.7.1975 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica - n. 64, prot. 20911 AG/18698, in data 16 giugno 1952.
3°) AUTORIZZAZIONI.
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita al minuto in forma ambulante, che dovranno essere uniformate al fac-simile (allegato A), dovranno essere rilasciate per una sola delle tredici tabelle merceologiche nominate di cui al D.M. 30.8.1971 e al D.M. 28.4.1976, alle quali possono essere abbinate più specializzazioni della tabella XIV, in quanto affini alla tabella merceologica nominata. Le autorizzazioni per la tabella XIV possono riguardare una specializzazione ritenuta prevalente e più specializzazioni ritenute complementari (vedi allegato B).
4°) AMBITO TERRITORIALE DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 19.5.1976, n. 398 e dell'art. 6, primo comma, del D.M. 15.1.1977, per province limitrofe debbono intendersi sia le province confinanti con la Valle d'Aosta e quelle confinanti con queste ultime (Torino, Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria e Novara).
Quando si verifica un trasferimento di residenza nell'ambito delle province per le quali l'autorizzazione è valida, detta autorizzazione non va sostituita; sulla stessa il Comune di nuova residenza apporrà l'annotazione del nuovo domicilio prendendone atto anche ai fini statistici e per le operazioni relative alla vidimazione annuale.
5°) RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI.
Il rilascio di nuove autorizzazioni potrà avvenire solo quando si manifestino particolari necessità in rapporto alle esigenze dei consumatori appartenenti alla popolazione residente ed a quella fluttuante.
6°) MODIFICA DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLE AUTORIZZAZIONI.
È opportuno che siano sempre accolte le richieste di sostituzione con altre tabelle merceologiche delle tabelle merceologiche I - VI - IX - X - XI, nelle quali si verifica il maggiore addensamento delle autorizzazioni.
Dovrà inoltre essere intensificata la sorveglianza al fine di reprimere le attività commerciali abusive svolte da persone sprovviste di autorizzazione o non in regola con il visto annuale o con la prescritta iscrizione al Registro Esercenti il Commercio e al Registro delle Ditte.
Gli organi comunali dovranno vigilare affinché vengano rispettate le norme di cui all'art. 16 del D.M. 15.1.1977, privilegiando, se possibile, le tabelle poco rappresentate e dovranno assicurarsi che i commercianti ambulanti provenienti da province non limitrofe siano muniti della prescritta autorizzazione di cui all'art. 6, terzo e quarto comma della legge 398.
Dovranno inoltre essere assicurati particolari controlli affinché nella vendita ambulante dei generi alimentari siano rispettate le norme igieniche previste dalle leggi e dai regolamenti.
7°) REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI.
I comuni sono tenuti a conservare copia delle autorizzazioni da essi rilasciate, di cui agli artt. 2 e 3 della legge 398/1976, nonché a predisporre idonea registrazione (schedario, registro, ecc.), in cui siano annotati i dati salienti contenuti nelle autorizzazioni medesime, ed in particolare le generalità dell'ambulante, l'indirizzo, gli estremi dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio e al Registro delle Ditte tenuti dall'Assessorato dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Regione, le categorie merceologiche in relazione alle quali l'autorizzazione è rilasciata, le cinque province alle quali, ai sensi dell'art. 6, 1° comma della legge in esame, essa si estende, nonché il numero di codice fiscale e la data di inizio dell'attività, che dovrà essere annotata entro sei mesi.
L'autorizzazione dovrà essere munita di fotografia del titolare.
Ciò dove essere fatto sia per le licenze convertite in autorizzazioni, in vita al momento della entrata in vigore della legge 398/1976, sia per le nuove autorizzazioni concesse. Con detta registrazione saranno annotate tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime (rappresentanza, sospensione, revoca, subingresso, cancellazione, vidimazione, ecc.).
In caso di trasferimento di residenza dell'ambulante nelle province per le quali è valida l'autorizzazione, se ne dovrà registrare il nuovo comune di residenza (art. 6, 1° comma della legge, art. 6, 3° comma del regolamento di esecuzione 15.1.1977), che dovrà provvedere alla vidimazione dell'autorizzazione stessa.
Si dovrà pure registrare l'eventuale autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio ambulante fuori dalle province fissate (art. 6, comma terzo e seguenti della legge, e art. 7 del regolamento).
8°) COMUNICAZIONE DI DATI STATISTICI.
Entro il 31 agosto di ciascun anno i Sindaci dovranno comunicare alla Regione, oltre ai dati riguardanti le autorizzazioni rilasciate (art. 8, secondo coma della legge 398/1976) anche tutte le modifiche intervenute nella situazione dei mercati ambulanti (nuove istituzioni, ampliamenti, trasferimenti, modifiche della situazione dei posteggi, ecc.).
I dati dovranno essere comunicati con riferimento all'anno precedente seguendo lo schema dell'allegato prospetto statistico (All. C).
9°) LIMITI ENTRO I QUALI È CONSENTITO IL COMMERCIO AMBULANTE.
Il commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, può essere esercitato soltanto su quella parte del suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso.
Il commercio ambulante senza posto fisso può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi aerea pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro (Legge 398/1976, art. 1, comma 2°).
Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà di esercitare l'attività autorizzata in entrambi i modi indicati nell'articolo 1 della legge (D.M. 15.1.1977, articolo 4, comma 2°). L'esercizio del commercio ambulante di cui all'articolo 1, lettera b), della legge può essere oggetto di limitazioni, esclusivamente per motivi di polizia annonaria o di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario. In ogni comune devono essere stabilite le zone in cui l'esercizio di tale commercio è vietato per i detti motivi.
Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale (D.M. 15.1.1977, articolo 15, commi 6° e 7°).
In considerazione della funzione calmieratrice svolta dal settore e tenendo presenti prioritariamente le esigenze dei consumatori, il commercio ambulante non può subire restrizioni oltre a quelle contenute nelle disposizioni di legge e regolamentari.
10°) ORARI DI VENDITA.
La fascia oraria continuata per lo svolgimento di mercati settimanali non può essere inferiore ad ore sei, qualora tradizionalmente si svolga solo al mattino, e non inferiore ad ore dodici qualora continui nel pomeriggio, escludendo dal computo il tempo necessario alla istallazione e allo smantellamento dei banchi.
11°) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni diramate dalla Regione Valle d'Aosta in contrasto con le presenti direttive.
Allegati
(omissis)
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Chabod.
Chabod (D.C.) - Dopo varie riunioni della Commissione degli ambulanti per queste direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni nel settore del commercio ambulante, la Commissione ha pensato all'unanimità di portare, di approvare questo documento che abbiamo portato in Consiglio.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione... Chiarisco al Consiglio che il provvedimento è da votare con un atto amministrativo con votazione unica o, se è richiesto, con votazione separata, e riguarda i vari punti, dall'1 all'11, come sono elencati nel documento che è stato trasmesso ai colleghi Consiglieri. È aperta la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno prende la parola? Pertanto metto in approvazione il punto n. 10. Chi è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio regionale approva le soprariportate direttive.
Si passa alla trattazione del punto n. 11 dell'ordine del giorno.
