Oggetto del Consiglio n. 66 del 5 aprile 1963 - Verbale

OGGETTO N. 66/63 - PROPOSTA DI STATUTO DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, rileva che nell'adunanza odierna il Consiglio ha approvato un provvedimento legislativo (oggetto n. 65) concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico.

Invita, quindi, il Consiglio ad esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Statuto del predetto costituendo Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, proposta che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963.

(SEGUE: bozza di Statuto)

Sull'argomento prendono la parola per osservazioni di carattere generale sul complesso della bozza di Statuto e proposte di modificazioni, per quanto riguarda l'articolo cinque, il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori NICCO, SAVIOZ e FOSSON ed i Consiglieri DUJANY, MONTESANO, BORDON e TREVES.

Si dà atto che, dopo ampia discussione, il testo dell'articolo 5 è modificato come segue:

"Art. 5

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:

1) un Presidente da designarsi dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e da scegliere fra le persone aventi competenza artistica e storica sull'Artigianato Tipico Valdostano;

2) un membro designato dall'Assessorato dell'Industria e Commercio della Valle d'Aosta;

3) un membro designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste;

4) un membro designato dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero della Dora in Valle d'Aosta;

5) tre rappresentanti delle categorie di artigianato tipico scelti in modo da assicurare la rappresentanza dei principali centri di lavoro della Regione e designati dalle categorie stesse;

6) quattro esperti di riconosciuto valore nello studio dei problemi artistico, folcloristico, economico e commerciale e d'interesse generale e locale di cui uno designato dall'Assessore regionale al Turismo e gli altri tre designati dal Comité des Traditions Valdôtaines e dalle Organizzazioni di categoria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un Collegio Sindacale".

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni o rilievi sull'argomento in discussione, invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere, con votazione per alzata di mano, sulla proposta di Statuto per il costituendo Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico predisposta dalla Giunta e modificata, in sede di discussione, all'articolo 5, come sopra precisato.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: venti);

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla sottoriportata proposta di Statuto per il costituendo Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico:

BOZZA DI STATUTO DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO

Art. 1

L'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, istituito con legge regionale ... n. ... , ha sede legale ed amministrativa in Aosta.

Art. 2

L'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico ha il compito di promuovere ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigiana tipica valdostana riguardanti la scultura in legno, la tornitura di oggetti in legno e in pietra oliare, la fabbricazione tipica di attrezzi agricoli e casalinghi in legno, in ferro battuto ed in vimini (ceste, panieri, e gerle), di mobili, di oggetti ornamentali vari, di ceramiche, di pizzi, di tessuti, ecc. nonché di dare un indirizzo a tale attività artigianale per orientarla dal lato estetico e far sì che essa conservi le sue caratteristiche.

Art. 3

Per l'attuazione dei propri fini l'Ente può:

a) prestare la sua assistenza tecnico-artistica alle aziende artigiane per promuovere l'incremento economico e lo sviluppo produttivo;

b) acquistare e vendere oggetti dell'artigianato tipico valdostano, aprire ed allestire negozi per la vendita, organizzare mostre, rassegne, esposizioni di tali oggetti in Italia ed all'estero;

c) istituire scuole e corsi di arte popolare, promuovere pubblicazioni e proiezioni, conferenze culturali, organizzare viaggi istruttivi per artigiani, raccogliere documentazioni fotografiche di oggetti antichi e moderni dell'artigianato tipico locale;

d) costituire musei di oggetti antichi e moderni dell'arte popolare tipica valdostana;

e) istituire un marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato tipico valdostano;

f) eseguire tutti quegli altri compiti ed incarichi che possono essergli eventualmente affidati nell'interesse dell'artigianato tipico valdostano.

Art. 4

L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con gli utili dei servizi;

c) con i contributi annuali disposti dalla Regione;

d) con le oblazioni volontarie e liberalità disposte da enti pubblici e da privati;

e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

Art. 5

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:

1) un Presidente da designarsi dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e da scegliere fra le persone aventi competenza artistica e storica sull'artigianato tipico valdostano;

2) un membro designato dall'Assessorato dell'Industria e Commercio della Valle d'Aosta;

3) un membro designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste;

4) un membro designato dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero della Dora in Valle d'Aosta;

5) tre rappresentanti delle categorie di artigianato tipico scelti in modo da assicurare la rappresentanza dei principali centri di lavoro della Regione e designati dalle categorie stesse;

6) quattro esperti di riconosciuto valore nello studio dei problemi artistico, folcloristico, economico e commerciale e d'interesse generale e locale di cui uno designato dall'Assessore regionale al Turismo e gli altri tre designati dal Comité des Traditions Valdôtaines e dalle organizzazioni di categoria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un Collegio Sindacale.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente e conseguentemente provvede:

a) alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

b) alla promozione del programma di attività annuale dell'Ente;

c) alla assunzione, alla revoca e alla disciplina del personale;

d) alla compilazione del regolamento interno.

Adotta inoltre tutte quelle iniziative che a suo giudizio possono comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, di regola, ogni semestre, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri di Amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

Art. 8

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente. Per gli affari di ordinaria amministrazione il Direttore o chi ne fa le veci può essere delegato alla firma.

Art. 9

Al Presidente dell'Ente è dovuta un'indennità da fissarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, d'intesa con l'Assessore regionale all'Industria e Commercio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci è dovuta, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito dal regolamento interno.

Spetta inoltre ai Consiglieri non residenti ad Aosta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno il cui ammontare è stabilito nel medesimo regolamento.

Art. 10

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno funge da Presidente, e da due membri supplenti.

I Sindaci sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Finanze.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile per i Sindaci.

Art. 11

L'esecuzione delle iniziative dell'Ente è affidata al Direttore; esso è il capo degli uffici e del personale dell'Ente.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e funge da Segretario.

Art. 12

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente ha inizio il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo dovranno essere trasmessi all'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio, il primo almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio ed il secondo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per eventuali rilievi ed osservazioni.

Art. 13

Le proposte di modifica del presente Statuto e l'eventuale scioglimento dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dalla Giunta Regionale.

Art. 14

In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

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