Oggetto del Consiglio n. 65 del 5 aprile 1963 - Verbale

OGGETTO N. 65/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:

---

E' noto che l'artigianato tipico valdostano rappresenta la sintesi e l'espressione più genuina delle tradizioni dell'arte e della cultura delle genti della Valle d'Aosta.

L'industrializzazione tende, purtroppo, ad invadere anche questo settore del ramo artigiano sotto l'aspetto sia produttivo sia concorrenziale. Le forme originali e caratteristiche degli elaborati creati dalla semplicità e dalla spontaneità degli artigiani sono così riprodotti in serie e su larga scala. Le ripercussioni sull'artigianato sono, perciò, evidenti per le conseguenze negative che ne possono derivare al suo desiderio di creare, al suo spirito artistico ed alla possibilità di guadagno.

L'arte popolare e pastorale perderebbe il suo intrinseco substrato e cederebbe il passo all'artigianato industrializzato, ricco sì di elaborati, ma privo di originalità, arcaicità, spontaneità e semplicità.

L'artigianato tipico valdostano, per le sue peculiari caratteristiche, è oggi molto apprezzato ed i suoi elaborati sono assai ricercati.

Occorre, quindi, più che mai salvaguardare simile patrimonio artistico e culturale al fine soprattutto di evitare che l'artigianato tipico valdostano si svilisca allineandosi ad altre produzioni artigiane troppo appiattite e standardizzate.

Gli artigiani interessati, i cultori dell'arte popolare e pastorale della Valle d'Aosta hanno manifestato le proprie preoccupazioni sull'attuale situazione produttiva ed artistica dell'artigianato tipico valdostano, resa particolarmente delicata per l'interferenza della produzione industriale, ed hanno espresso il vivo desiderio affinché venga considerata la necessità della costituzione di un apposito Ente atto a tutelare la tipica e pregiata produzione artistica artigianale valdostana.

L'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio ha sempre rivolto le sue più vive premure allo sviluppo dell'artigianato nelle sue molteplici manifestazioni di attività e ha proposto la concessione di particolari provvidenze a favore delle imprese artigiane. In particolare, per quanto concerne l'artigianato tipico valdostano, ha promosso fin dal 1547 la costituzione di un apposito Comitato seguendone direttamente il funzionamento ed ha, inoltre, organizzato e partecipato a mostre-concorso, ad esposizioni e fiere regionali, nazionali ed internazionali, presentandovi gli elaborati della tipica produzione artigiana.

Tale Comitato, denominato "Comitato Valdostano per le piccole Industrie e per l'Artigianato", venne costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 prot. n. 2563/5 Div. Ind. e comm. in data 27 agosto 1947 e la sua composizione venne modificata con successivi provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale.

Il Comitato stesso non ha, però, personalità giuridica. Ne consegue l'impossibilità del Comitato stesso di svolgere compiti di tutela e di sviluppo dell'artigianato locale.

Per le ragioni suesposte, l'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio è dell'avviso che si debba predisporre uno strumento atto a mantenere i valori spirituali tradizionali della tipica produzione artigianale valdostana, salvaguardandola dalla speculazione industriale. Ritiene che si possa affidare ad un organismo idoneo e qualificato il compito di attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico-artistico e commerciale della produzione tipica artigianale valdostana, dalla scultura in legno alla fabbricazione di attrezzi agricoli e casalinghi in legno, in ferro battuto ed in vimini, di pizzi, di oggetti ornamentali, di ceramiche, ecc.

Sentita l'apposita Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, si propone la costituzione di un apposito Ente regionale, come risulta dalla unita proposta di disegno di legge regionale.

Tale Ente dovrebbe assorbire il patrimonio del già citato Comitato ed il relativo personale e dovrebbe poter fruire dell'assegnazione di un contributo regionale straordinario "una tantum" nelle spese di prima costituzione, nonché di contributi annuali per il conseguimento delle proprie finalità.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'esame del Consiglio Regionale, per la approvazione, l'unita proposta di disegno di legge regionale riguardante la costituzione dell' "ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO".

(SEGUE: disegno di legge regionale con bozza di Statuto)

---

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in discussione, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge:

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, previa rettifica al terzo rigo, della cifra "lire diecimilioni" in "lire quindicimilioni", su proposta dell'Assessore Nicco (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).

Articoli 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).

Il Presidente, FILLIETROZ - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate cinque votazioni per alzata di mano - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, PAGE e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- voti favorevoli: ventuno;

- voti contrari: tre.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico:

Disegno di legge regionale n. 9

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : ISTITUZIONE DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito, con sede in Aosta, l'"Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico" avente personalità giuridica e il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, sarà regolato da apposito Statuto, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio e sentita la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio.

Art. 2

Per la costituzione del capitale iniziale del predetto Ente è approvata l'assegnazione di un contributo straordinario regionale di Lire quindici milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilità di fondi (cap. 157: "Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche").

Art. 3

Per il finanziamento delle spese generali annuali di gestione del predetto Ente è autorizzata la concessione di contributi annuali regionali in misura da stabilirsi, in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Ente stesso, con provvedimento del Consiglio Regionale.

Per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 è approvata la concessione di un contributo annuo regionale di Lire cinque milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che offre la necessaria disponibilità di fondi (cap. 65: "Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale, ecc.").

I successivi contributi annuali regionali saranno imputati all'istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione corrispondente al capitolo 65 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.

Art. 4

Il "Comitato Valdostano per l'Artigianato", costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 prot. n. 2568/5, in data 27.8.1947, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto all'Ente Valdostano di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale del soppresso Comitato Valdostano per l'Artigianato è trasferito all'Ente Valdostano di cui all'articolo 1 della presente legge con il trattamento economico in godimento.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

______