Oggetto del Consiglio n. 56 del 5 aprile 1963 - Verbale

OGGETTO N. 56/63 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, AL "CONSORZIO DEI SERVIZI FRAZIONALI TRA GLI ABITANTI DI PLANAVAL" DI DERIVARE ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE E ANTINCENDIO DAL TORRENTE PLANAVAL, IN COMUNE DI ARVIER.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione, in via di sanatoria, al "Consorzio dei servizi frazionali tra gli abitanti di Planaval", del Comune di Arvier, di derivare acque per uso di forza motrice e antincendio dal torrente Planaval, in Comune di Arvier.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sui due disciplinari di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:

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Con domanda in data 1.2.1954 i proprietari del Molino della frazione Planaval, del Comune di Arvier, hanno chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare moduli 1,50 di acqua dal torrente Planaval per produrre, su di un salto di mt 4,80, la potenza di Kw 7,06 per l'azionamento del molino della frazione. La domanda è corredata dal progetto in data 1.2.1954 a firma del Geom. Remigio Thomasset. Con domanda ancora in data 1.2.1954 i frazionisti di Planaval, del Comune di Arvier, hanno chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Planaval mod. 0,15 di acqua per servizio di antincendio della frazione. Anche quest'ultima domanda è corredata da progetto a firma Geom. Remigio Thomasset.

L'Assessorato ai Lavori Pubblici dell'Amministrazione Regionale, rilevato che le 2 domande riguardano due derivazioni dello stesso corso d'acqua aventi la presa in comune, ha ritenuto opportuno, per ridurre le spese, di abbinare le due domande in una unica istruttoria.

Istruttoria

L'avviso relativo alla presentazione delle due domande è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 12 in data 6.9.1954 e nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n . 238 in data 15.10.1954 e non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.

Con ordinanza n. 26 in data 5.2.1955 del Presidente della Giunta Regionale è stata disposta la pubblicazione delle due domande e dei relativi progetti presso l'Ufficio Acque della Regione per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 12 aprile 1955, e la affissione di copia dell'ordinanza agli Albi pretori dei Comuni di Valgrisanche e di Arvier per lo stesso periodo.

Copia dell'ordinanza è stata poi inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, all'Assessorato Agricoltura e Foreste dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, al Comando del Corpo Forestale Valdostano, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP).

La pubblicazione degli atti di cui sopra è avvenuta regolarmente tanto presso l'Ufficio Acque regionale, quanto presso i Comuni sopramenzionati, come da referti posti in calce alle Ordinanze e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

La visita locale di istruttoria, fissata con l'Ordinanza per il giorno 18 maggio 1955, con ritrovo alle ore 10,30 presso il Municipio di Arvier, ha avuto regolarmente luogo con l'intervento dei signori:

- Ing. Mosti Alfredo - Direttore dell'Ufficio regionale Acque, assistito dal Geom. Gonrad Michele, dello stesso Ufficio -

- Dott. Doveri Giulio, Ispettore Superiore del Corpo Forestale Valdostano -

- Dott. Cattaneo Alessandro, rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (SIP)

- Gex Emilio di Baldassarre, in rappresentanza dei frazionisti di Planaval, assistito dal Geom. Remigio Thomasset.

Durante la visita, il Dott. Cattaneo, della Società SIP, ha presentato una memoria oppositiva datata 16.5.1955.

Sulla memoria ha interloquito il Geom. Thomasset per i frazionisti di Planaval.

Tanto sulla memoria della Società SIP quanto sulla risposta del Geom. Thomasset si riferisce in appresso.

CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE

A) Per Quanto attinenti al molino di Planaval

La derivazione dal torrente Planaval, per il molino omonimo, in atto ha luogo in sponda destra del torrente mediante sbarramento con diga instabile di pietre, ciottoli e fascine che consente la introduzione delle acque in un antico canale in terra, che serve anche per usi di irrigazione.

Da questo canale, a circa mt 200 dalla presa, le acque vengono poi deviate, mediante opportuno gioco di paratoie, in un canale in destra, costituente il canale di carico del molino, costituito per un primo tratto di circa mt. 5,50 del tutto in terra, e per un secondo tratto da un canale in legno, pensile sul piano di campagna, della sezione di mt. 0,30 x 0,37 dello sviluppo di circa metri 10,50.

Da questo canale le acque vengono condotte ad agire su di una ruota in legno, ad asse verticale, del diametro di mt. 1,30, con una caduta di mt. 4,80, azionata dal quale ricadono mediante breve canale di scarico del canale derivatore e che lo scarica nel torrente Planaval.

Il molino, secondo quanto è detto nella domanda e nella relazione tecnica del progetto, sarebbe esistito già nell'anno 1769. Nessun documento probatorio è stato peraltro presentato in merito perché la dichiarazione 20.5.1953 rilasciata dal Comune di Arvier, pure attestando che dai registri del vecchio catasto, conservati nell'Archivio del Comune, si rileva l'esistenza di un molino per la comunità dei villaggi di Planavi e di Leger, non risulta effettivamente se il molino esistesse quanto meno nel 1854, cioè nel trentennio anteriore alla pubblicazione della legge del 1884 sulle acque, costituente titolo valido per la documentazione di un diritto di uso di acqua.

La cosa tuttavia ha una importanza relativa poiché, comunque sia, il diritto del molino è andato perduto per omessa tempestiva presentazione in tempo utile della domanda di riconoscimento.

Si provvederà, quindi, al rilascio della subconcessione, in via di sanatoria, come del resto chiesto dai proprietari del molino con la loro domanda.

B) per quanto attinente agli usi anti incendi

La derivazione d'acqua per questi usi ha luogo dal torrente Planaval mediante la stessa diga instabile di presa di cui sopra si è detto per il Molino.

Le acque per questi usi, anziché essere immesse nel canale di derivazione che serve il molino, vengono condotte ad una vasca di scarico, già costruita, di mt. 1,25 x 1,25 x 1,70, provvista di opportuno scaricatore di troppo pieno, dal quale, le acque eccedenti vengono scaricate nel canale di derivazione del molino.

Dalla vasca si diparte una tubazione d'acciaio, adduttrice dell'acqua, essa pure già costruita, del diametro interno di cmt. 2,5 capace di convogliare una portata dai 15 ai 20 lit/sec., la quale dopo circa mt. 200 di sviluppo va a far capo ad un pozzetto esso pure già costruito.

Da questo pozzetto, detto di manovra, perché conterrà la saracinesca per manovrare lo scarico dell'acqua condotta dalla tubazione adduttrice, si dipartirà la tubazione che distribuisce l'acqua agli idranti, prevista anche essa in acciaio del diametro di cm. 2,5 che si estenderà fino all'estremità di ponente del villaggio di Planaval, con un percorso di circa mt. 178, per quivi scaricare le acque di estremità in un esistente rivo di irrigazione.

Poiché il servizio antincendio richiede l'immediatezza di intervento, è previsto il mantenimento in permanenza dell'acqua nelle tubazioni. Poiché d'inverno ciò potrebbe essere pericoloso per le condutture, a causa del gelo, si è previsto di dare all'acqua una certa velocità non inferiore a 40 mt. al secondo,

ESAME DELLE OPPOSIZIONI

In sede di visita locale, come si è già più sopra riferito, il rappresentante della Società SIP, Dott. Cattaneo, ha presentato una memoria oppositiva, datata 16.5.1955, con la quale è fatto presente che la Società SIP è titolare di una regolare concessione d'acqua assentita con R.D. 20.8.1923 n. 833, che contempla fra l'altro anche l'utilizzazione delle acque del torrente Planaval per il periodo annuale 1° ottobre - 1° aprile; si eccepisce l'impossibilità che tali acque possano essere subconcesse per il detto periodo per gli usi richiesti ai frazionisti di Planaval poiché la subconcessione costituirebbe atto di illegittimità nei confronti della Società SIP, dato che il torrente Planaval non ha, nel periodo indicato, sufficiente acqua per alimentare la concessione SIP e le subconcessioni che sono ora richieste.

Aggiunge poi il Cattaneo che non ha rilevanza che le subconcessioni richieste siano già attuate e, quindi, siano da subconcedersi con eventuale sanatoria, per il fatto che, dovendosi considerare tali subconcessioni in sanatoria come subconcessioni ex novo, i relativi subconcessionari non potranno poi pretendere di essere indennizzati, ai sensi dell'art. 45 del T.U. dalla concessione che le sottende.

Alla memoria suddetta ha risposto, già durante la stessa visita d'istruttoria, il Geom. Thomasset sostenendo che la concessione data alla Società SIP con il R.D. del 1923 prevedeva è vero anche l'utilizzazione delle acque del torrente Planaval, però la presa dell'acqua era ubicata a valle della presa delle utenze oggetto dell'istruttoria attuale, cosicché nessuna incompatibilità esisteva con le prese di tali utenze.

Al Geom. Thomasset ha subito risposto il Dott. Cattaneo affermando che la SIP nel 1941 ha presentato la domanda 2 febbraio per concessione di varianti consistenti in una diversa ubicazione delle opere di presa ed in un diverso andamento del canale derivatore. Per effetto di tale variante, la derivazione delle acque del torrente Planaval è prevista più a monte di quanto era stato in precedenza prevista ed in un punto tale da far nascere l'incompatibilità con le domande attuali dei frazionisti di Planaval, le quali sarebbero da considerare presentate fuori dei termini di legge e, quindi, non ammissibili ad istruttoria, se non in concorrenza eccezionale, con la domanda di varianti della Soc. SIP.

Il Geom. Thomasset, per rispondere compiutamente in merito alle eccezioni della Soc. SIP, ha chiesto di poter rispondere entro un termine di due mesi, previa visione degli atti prodotti ed ha così presentato il memoriale controdeduttivo in data 18 luglio 1955.

In sostanza, nel memoriale Thomasset si dice:

La Società SIP è titolare di una concessione che risale al 1923, per effetto della quale doveva eseguire determinati lavori che non contemplavano, però, la sottensione delle utenze attuali di Planaval.

La SIP non può vantare dei diritti sulle acque delle utenze, conseguenti al decreto di concessione. E' vero che la Soc. SIP, presentando il progetto esecutivo dell'impianto nel 1941, ha previsto delle varianti all'impianto stesso per cui è venuta anche a verificarsi la sottensione delle utenze di cui trattasi, però anche se per queste varianti è stata esperita l'istruttoria ed è stata rilasciata autorizzazione provvisoria alla loro esecuzione, questo non significa che la Soc. SIP abbia acquisito dei diritti reali, poiché l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione dei lavori di varianti non costituisce atto vincolativo per l'Amministrazione concedente poiché il vincolo insorge soltanto con il decreto di concessione definitivo.

Dice, infine, il Geom. Thomasset che, siccome le varianti non sono state oggetto di un decreto di concessione, le acque pertinenti ad esse rientrano fra quelle di cui la Regione è concessionaria per anni 99.

Sono da ritenersi attendibili le ragioni esposte dal Thomasset.

La Società SIP non può, infatti, accampare dei diritti sulle acque delle utenze di cui trattasi poiché il decreto di concessione del 1923 non gliene ha conferiti; e neppure può vantarne per effetto del progetto esecutivo di varianti, poiché la domanda relativa, non essendo stata poi conclusa con un decreto di concessione da parte dello Stato, alla data 7 settembre 1945 è decaduta "ope legis" ai sensi del secondo comma dell'art.7 dello Statuto della Regione approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n.4. Infatti, non può parificarsi ad un decreto di concessione l'atto rilasciato di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori perché tale atto, come ha osservato il Geom. Thomasset non è vincolativo per l'Amministrazione concedente tanto che, come si rileva dalla circolare 18.3.1936 n. 11827 del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque e Impianti elettrici -, è rilasciata a rischio e pericolo del richiedente.

Le eccezioni sollevate dalla Soc. SIP contro l'accoglimento delle domande dei frazionisti di Planaval, oggetto della presente istruttoria, sono pertanto da respingere. Al riguardo è da tenere presente che, con decreto interministeriale 18.7.1962, n. 2305, fu preso atto dell'estinzione, ai sensi del 1 comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, della anzidetta concessione 20.8.1923, n. 8833.

PORTATA - SALTO - POTENZA DELL'IMPIANTO MULINO

Per l'azionamento del Molino è stato chiesto di derivare la portata di mod. 1,50. Tale portata è ammissibile e poiché sembra sempre derivabile nell'anno essa costituisce anche la portata media dell'impianto del molino.

In base a tale portata media ed al salto di mt. 4,80 utilizzabile, la potenza nominale media dell'impianto molino è di 150 x 4,80 / 75 = HP 9,60 pari a Kw 7,06.

PORTATA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO

Per gli usi d'acqua contro gli eventuali incendi della borgata di Planaval è stato chiesto di derivare la portata di moduli di acqua 0,15. Anche questa portata è da ritenersi ammissibile in relazione alla frazione di Planaval.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 1076 in data 26.3.1958, ha espresso parere favorevole nei riguardi idraulici all'assentimento delle richieste subconcessioni.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 1873 in data 16.11.1962, ha espresso il parere che le due domande 1.2.1954 del Consorzio dei servizi frazionali di Planaval per subconcessioni, in via di sanatoria, siano da accogliere.

La Commissione consiliare di studio per i Lavori Pubblici, nell'adunanza del 7.3.1963, ha espresso parere favorevole alla approvazione degli schemi di disciplinare che dovrà regolare le subconcessioni di cui si tratta.

Si propone pertanto che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al "Consorzio dei servizi frazionali tra gli abitanti di Planaval", in Comune di Arvier:

a) di derivare dalla sponda destra del torrente Planaval, in Comune di Arvier, mod. 1,50 per produrre, sul salto di mt. 4,80, la potenza nominale media di Kw 7,06, da utilizzare per l'azionamento del Molino della frazione Planaval;

b) di derivare dalla sponda destra del torrente Planaval, in Comune di Arvier, la quantità continua e costante di mod. 0,15 di acque per l'impianto antincendi della frazione Planaval;

2°) di autorizzare l'emissione dei decreti di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione dei sottoriportati disciplinari da parte del legale rappresentante del predetto Consorzio;

3°) di ordinare l'introito e il deposito delle seguenti somme, da versare alla Tesoreria della Regione:

Subconcessione per uso forza motrice (molino)

a) £. 71.515 (settantunmilacinquecentoquindici) per canoni arretrati dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1962 da introitare al capitolo 4 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

b) £. 20.000 (ventimila) da depositare a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera K del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali;

c) £. 25.000 (venticinquemila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 56 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

d) di stabilire, come specificato nell'art. 9 del disciplinare sottoriportato, in £. 9.625 il canone annuo da pagare dal 1.1.1963 in poi, da introitare al soprariportato capitolo 4 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario e al corrispondente capitolo di entrata da istituire nei bilanci dei successivi esercizi finanziari.

Subconcessione per usi antincendi -

a) £. 20.000 (ventimila), per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 56 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

b) £. 20.000 (ventimila) da depositare a titolo di cauzione ai sensi dell'articolo 16, comma 3° lettera K del regolamento sulle acque, approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, pari al minimo prescritto dall'art.5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali.

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Seguono due disciplinari di subconcessione

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver rilevato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventuno);

DELIBERA

1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al "Consorzio dei servizi frazionali tra gli abitanti di Planaval", in Comune di Arvier:

a) di derivare dalla sponda destra del torrente Planaval, in Comune di Arvier, mod. 1,50 di acqua per produrre, sul salto di mt. 4,80, la potenza nominale media di Kw 7,06, da utilizzare per l'azionamento del Molino della frazione Planaval;

b) di derivare dalla sponda destra del torrente Planaval, in Comune di Arvier, la quantità continua e costante di mod. 0,15 di acque per l'impianto antincendi della frazione Planaval;

2°) di autorizzare l'emissione dei decreti di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione dei sottoriportati disciplinari da parte del legale rappresentante del predetto Consorzio;

3°) di ordinare l'introito e il deposito delle seguenti somme da versare alla Tesoreria della Regione:

Subconcessione per uso forza motrice (molino) -

a) £. 71.515 (settantunmilacinquecentoquindici) per canoni arretrati dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1962 da introitare al capitolo 4 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";

b) £. 20.000 (ventimila) da depositare a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 16 comma 3° lettera K del regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali;

c) £. 25.000 (venticinquemila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 56 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

d) di stabilire, come specificato nell'art. 9 del disciplinare sottoriportato, in Lire 9.625 il canone annuo da pagare dal 1° gennaio 1963 in poi, da introitare al soprariportato capitolo 4 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio ed al corrispondente capitolo di entrata da istituire nei bilanci dei successivi esercizi finanziari.

Subconcessione per usi antincendi -

a) £. 20.000 (ventimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, copia di atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 56 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";

b) £. 20.000 (ventimila) da depositare a titolo di cauzione ai sensi dell'articolo 16 comma 3° lettera K del regolamento sulle acque, approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n.1501 sui canoni demaniali.

(SEGUONO: due disciplinari di subconcessione).

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, dì derivare acqua, per uso di forza motrice, dal torrente Planaval nella frazione omonima del Comune di Arvier, chiesta dai frazionisti di Planaval con domanda in data 1° febbraio 1954.

Articolo 1 - Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dalla sponda destra del torrente Planaval, nella frazione omonima del Comune di Arvier, continuerà ad essere derivata, come sempre derivata, nella misura continua e costante di mod. 1,50 (litri secondo centocinquanta).

L'acqua continuerà ad essere utilizzata per l'azionamento del Molino dei frazionisti di Planaval.

Articolo 2 - Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone

Il dislivello tra i peli morti nei canali, a monte ed a valle dei meccanismi motori, continuerà ad essere di mt. 4,80 come sempre stato.

Di conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone continuerà ad essere di Kw 150 x 4,80 / 102 = Kw 7,06

Articolo 3 - Luogo e modo di presa d'acqua

Le opere di presa dell'acqua sono quelle stesse del canale di irrigazione detto Champ du Mont, ubicato a circa 200 metri in linea d'aria a levante della frazione Planaval e consistono in uno sbarramento dell'alveo del torrente mediante diga instabile di pietrame e ciottoli per effetto della quale le acque sono convogliate a bocca libera in un canale in terra in destra, che serve anche ad usi irrigui, dal quale vengono poi derivate in destra mediante gioco di paratoie, per essere condotte ad azionare il macchinario del mulino. Tali opere dovranno essere mantenute in conformità del progetto bollato in data 15.2.1954, a firma Geom. Thomasset Remigio che fa parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 4 - Regolazione della portata

L'Amministrazione subconcedente, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di prescrivere opportune opere perché la subconcedenda portata sia mantenuta nei limiti della subconcessione. In tal caso, le eventuali opere prescritte dovranno risulta re da apposito progetto che la Ditta subconcessionaria dovrà presentare, per l'approvazione, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione a semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale, e poi eseguite nei termini di tempo che verranno stabiliti.

Articolo 5 - Canali di carico e di scarico

Il canale di carico dell'impianto mulino, staccantesi in destra dal canale derivato dal torrente Planaval è costituito da un breve tratto di canale in terra seguito da un altro breve tratto di canale in legno, pensile sul piano di campagna, che porta le acque ad azionare la ruota in legno ad asse verticale del mulino.

Il canale di scarico è costituito da un breve canale in terra che riconduce le acque al canale derivatore e quindi al torrente.

Le opere suddescritte, risultanti dal progetto richiamato nel precedente articolo 3, dovranno essere conservate tali.

Articolo 6 - Garanzie da osservarsi

Restano a carico della Ditta subconcessionaria la esecuzione e la manutenzione delle opere costituite per l'attuazione del mulino, sia che riguardino attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia che riguardino la difesa delle proprietà ed il buon regime del torrente Planaval.

La Ditta subconcessionaria resta infine obbligata, durante il periodo irriguo, a lasciar scorrere nel canale derivato dal torrente l'acqua occorrente all'irrigazione e così resta obbligato a lasciare a disposizione dell'impianto antincendi, costituito sulla stessa opera di presa d'acqua del mulino, l'acqua di competenza di detto impianto.

Articolo 7 - Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata, trattandosi di piccola derivazione, per anni trenta, successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Articolo 8 - Collaudo

Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione Regionale, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare la continuazione della derivazione. Ove si riconoscesse la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, verrà prescritto un termine di tempo per la loro esecuzione e verrà altresì stabilito se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Articolo 9 - Canone

Salvo il diritto di rinuncia, a termini della lettera b) dell'articolo 17 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942 n. 1434, il subconcessionario deve corrispondere alle Finanze della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, i seguenti canoni:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1946 data del ritorno della Valle d'Aosta all'Amministrazione italiana, fino al 31 dicembre 1946: annue lire 115,43 (centoquindici e centesimi quarantatre) in ragione di lire 16,35 per chilowatt ai sensi della legge 18 ottobre 1942 n. 1426;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1947 fino al 31 dicembre 1948: annue lire 1.157,84 (millecentocinquantasette e centesimi ottantaquattro) in ragione di lire 164 per chilowatt ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947 n. 24;

c) per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 gennaio 1962: annue lire 4.631,36 (quattromilaseicentotrentuno e centesimi trentasei) in ragione di lire 656 per chilowatt ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8;

d) per il periodo 1° febbraio 1962 in poi: annue lire 9.262,72 (novemiladuecentosessantadue e centesimi settandue) in cifra tonda lire 9.263 (novemiladuecentosessantatre) in ragione di lire 1.312 per chilowatt ai sensi della legge 21 dicembre 1961 n. 1501.

Rimane inoltre salvo il diritto dello Stato ai canoni arretrati pel periodo dal 1° luglio 1924, a termini del secondo comma dell'articolo 38 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, fino al 31 dicembre 1945, in ragione:

a) di annue £. 115,20 (centoquindici e cent. venti) in ragione di £. 12 per cavallo dinamico nominale, per il periodo dal 1° luglio 1924 fino al 1° gennaio 1943, a termini dell'art. 35 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775;

b) di annue £. 115,43 (centoquindici e cent. quarantatre) in ragione di Lire 16,35 per chilowatt, per il periodo dal 2 gennaio 1943, data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1942 n. 1426, fino al 31 dicembre 1945, in ragione di Lire 16,35 per chilowatt.

Articolo 10 - Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di avere effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) della somma di £. 71.515 dovuta per canoni arretrati dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1962, come da quietanza n. ... in data ...;

b) il versamento presso la Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della somma di £. 20.000.000, come da quietanza n. ... in data ..., pari al minimo ammesso dal 2° canone dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della subconcessione;

c) il versamento presso la Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della somma di £. 25.000 (venticinquemila) come da quietanza n. ... in data ..., per le spese di sorveglianza dell'impianto;

d) il versamento presso la Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della somma di £. 1.000 (mille) come da quietanza n. ... in data ... quale quarantesimo del canone, a termini dell'art. 7, comma secondo, del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dalla legge 20.1.1949 n. 8 in vigore alla presentazione della domanda.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, ecc.

Articolo 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di tutte le altre norme legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi emanate dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Articolo 12 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Arvier nel cui territorio ricadono le opere di derivazione ed ha luogo l'utilizzazione della relativa acqua.

Articolo 13 - Titolarità della subconcessione

La subconcessione è fatta al "Consorzio dei servizi frazionali tra gli abitanti di Planaval" costituito con atto notarile rogito Dott. Mario Norat in data 16.2.1958 n. di rep. 16468 registrato ad Aosta il 25.2.1958 al n. 1036 vol. 219.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere -

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare acqua dal torrente Planaval, nella frazione omonima del Comune di Arvier, per usi antincendio, chiesta dai frazionisti di Planaval con domanda 1° febbraio 1954.

Articolo 1 - Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua che si deriva dalla sponda destra del torrente Planaval, nella frazione omonima del Comune di Arvier, resta fissata nella misura costante di mod. 0,15 (litri secondo quindici).

L'acqua viene derivata per l'impianto antincendi della frazione Planaval.

Articolo 2 - Luogo e modalità di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua consistono:

- in uno sbarramento dell'alveo del torrente, mediante diga instabile di pietrame e ciottoli, che serve anche per la derivazione del Mulino della frazione;

- in un breve canale derivatore adducente l'acqua derivata ad una vasca di carico per la alimentazione degli idranti di metri 1,25 x 1,70 x 1,25.

Tali opere già eseguite, in conformità del progetto, bollato in data 15.2.1954, a firma Geom. Thomasset Remigio che fa parte integrante del presente disciplinare dovranno essere mantenute tali.

Articolo 3 - Regolazione della portata

L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di prescrivere opere idonee di modulazione della portata al fine di mantenerla nei limiti di quella di subconcessione, qualora ne riconosca la necessità. Le eventuali opere prescritte dovranno risultare in tal caso da apposito progetto che la Ditta suboncessionaria dovrà presentare, a semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione per la relativa approvazione, e poi eseguirle entro prefissato termine.

Articolo 4 - Canale di adduzione dell'acqua e canale di scarico

Dalla vasca di carico di cui al precedente articolo 2 si diparte la condotta adduttrice dell'acqua, già eseguita, costituita da una tubazione di acciaio di circa 200 metri di sviluppo, di m/m 68,50 facente capo ad un pozzetto, pure già eseguito, provvisto di saracinesca di manovra.

Dal pozzetto si dipartirà la condotta di distribuzione dell'acqua agli idranti costituita da una tubazione d'acciaio semplice di m/m 68,50 dello sviluppo di circa mt. 178 che si porterà alla estremità di ponente della frazione di Planaval dove farà capo ad un esistente canale di irrigazione.

Tanto le opere già eseguite, quanto quelle ancora da eseguire, dovranno essere conformi al progetto a firma del Geom. Thomasset, richiamato al precedente articolo.

Articolo 5 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza del subconcedendo impianto di derivazione d'acqua per gli usi antincendi in Qualsiasi tempo si riconosca ne cessano il bisogno di tali opere.

Articolo 6 - Termini per l'ultimazione delle opere - Collaudo

Per l'esecuzione delle opere che ancora restano da eseguire si prescrive un termine di mesi sei dalla data di notifica del decreto di subconcessione.

Ultimate le opere la Ditta subconcessionaria dovrà darne subito notizia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione che provvederà al relativo collaudo. Se dalle risultanze di esse non vi saranno eccezioni in contrario l'Ufficio suddetto potrà autorizzare lo esercizio dell'impianto, dandone atto nel relativo verbale. Qualora per contro risultasse la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli eseguiti l'Ufficio dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, stabilendo altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o no attuarsi l'esercizio dell'impianto.

Articolo 7 - Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, è accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Articolo 8 - Canone

Trattandosi di derivazione d'acqua per usi antincendi e quindi per usi civici che sono considerati usi d'acqua assimilati a quelli irrigui e potabili, nessun canone è dovuto a termini dell'articolo 9 dello statuto speciale della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Articolo 9 - Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di avere effettuato i seguenti versamenti presso la Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta:

a) il versamento della somma di Lire 1.000 (mille) come da quietanza n. ... in data ... a titolo di 1/40 del canone a termini dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dalla legge 20.1.1949 n. 8 in vigore alla presentazione della domanda.

b) il versamento della somma di Lire 20.000 (ventimila) come da quietanza n. ... in data ... per spese di sorveglianza dell'impianto.

c) il versamento della somma di Lire 20.000 (ventimila) come da quietanza n. ... in data ... per cauzione, pari al minimo ammesso dal 2° comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione di atti, copia di disegni, ecc.

Articolo 10 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di tutte le altre norme legislativo concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi emanate in materia di acque pubbliche della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Articolo 11 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Arvier, nel cui territorio ricadono le opere di derivazione ed ha luogo la utilizzazione della relativa acqua.

Articolo 12 - Titolarità della subconcessione

La subconcessione è fatta al "Consorzio dei servizi frazionali tra gli abitanti di Planaval" costituito con atto notarile rogito Dott. Mario Norat in data 16.2.1958 n. rep. 16468 registrato ad Aosta il 25.2.1958 al n. 1036 vol. 219.

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