Oggetto del Consiglio n. 82 del 27 maggio 1963 - Verbale
OGGETTO N. 82/63 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI UN RIFUGIO ALPINO IN LOCALITÀ CIGNANA DEL COMUNE DI VALTOURNANCHE.
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente concessione di un contributo nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana, del Comune di Valtournanche, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 maggio 1963:
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Con provvedimento n. 22 in data 21/2/1963, il Consiglio regionale approvava la concessione a favore del Sig. Giovanni Barmasse, residente in Aosta, di un contributo di Lire 6.750.000 nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana del Comune di Valtournanche, subordinando la liquidazione del contributo stesso ad impegni e vincoli vari da osservare dal predetto Sig. Giovanni Barmasse.
Il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 1° marzo 1963 n. 609 di prot., ha comunicato quanto segue:
"Si restituisce non vistata l'unita copia della deliberazione n. 22, in data 21 febbraio u.s., atteso che la legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, non contempla affatto la concessione di contributi a favore di privati per la costruzione di rifugi alpini.
Invero, l'art. 2 della predetta norma legislativa stabilisce che i contributi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente art. 1 possono essere concessi alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione o alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso alpino e che i contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi anche alle Sezioni del C.A.I. aventi sede fuori della Regione purché proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.
La interpretazione data da questa Commissione di Coordinamento all'anzirichiamata legge regionale trova pure pieno conforto nella diffusa relazione allegata al verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale 6/7 ottobre 1960, nella quale è precisato, alle pagine 4 e 5, che i contributi per la costruzione ex novo di rifugi ed altre opere alpine (art. 2 e 1 lettera a) saranno concessi soltanto alle sezioni del CAI aventi sede nella Regione.
Questa Commissione fa, infine, presente di non essersi soffermata sulla legittimità o meno della subordinata prevista nel provvedimento deliberativo per una eventuale diversa destinazione dell'immobile, ma certo è che l'impegno dell'interessato deve essere quel lo dell'obbligo di vincolare e destinare perennemente la costruzione a rifugio alpino, ai sensi delle leggi vigenti in materia."
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Con legge regionale 9 maggio 1963 n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15.5.1963, è stato approvato il completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 2 concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.
A' sensi della citata legge regionale 9.5.1963 n. 11, l'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 2, è stato completato con l'aggiunta di un nuovo comma (3° comma) e risulta, quindi, del seguente tenore:
""I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo possono esse re concessi alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.
I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.
I contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni locali, nonché a privati residenti in Valle d'Aosta, che provvedano alla costruzione ex novo, alla ricostruzione, ampliamento, sistemazione e arredamento di rifugi ed altre opere alpine nel territorio della Valle d'Aosta, con destinazione in perpetuo delle opere alpine in questione allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti di concessione.""
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In seguito al soprariportato completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10.1.1961 n. 2, si rende ora possibile la concessione, al Sig. Giovanni Barmasse, del contributo regionale per la costruzione del rifugio alpino in località Cignana del Comune di Valtournanche, concessione subordinata all'impegno, da parte dell'interessato, di destinare perennemente il nuovo fabbricato a rifugio alpino.
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Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di approvare la concessione a favore del Sig. Giovanni Barmasse, residente in Aosta (Via St. Martin de Corléans), di un contributo regionale di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino in località Cignana del Comune di Valtournanche;
2) di stabilire che la liquidazione del contributo di cui si tratta sia effettuata, previo rilascio da parte dell'interessato Sig. Giovanni Barmasse, di un impegno scritto con cui il predetto assume l'obbligo di vincolare e di destinare perennemente il costruendo fabbricato a rifugio alpino, a' sensi delle leggi vigenti in materia stabilendo, altresì, che il contributo stesso sia liquidato in vari ratei successivi, in base allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del rifugio, su richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, a' sensi del 2° comma dell'articolo 5 della legge 10 gennaio 1961 n. 2;
3) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) sul capitolo 120 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/63 ("Spese e contributi per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per attrezzatura e funzionamento ecc. ecc."), che presenta la necessaria disponibilità".
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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere considerato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore al Turismo, SAVIOZ;
viste le leggi regionali 10.1.1961 n. 2 e 9.5.1963 n. 11;
richiamata la propria deliberazione n. 22 in data 21.2.1963;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: diciannove);
DELIBERA
1) di revocare il proprio provvedimento n. 22 in data 21.2.1963;
2) di approvare la concessione a favore del Sig. Giovanni Barmasse, residente in Aosta (Via Saint Martin de Corléans), di un contributo regionale di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) nelle spese per la costruzione di un rifugio alpino località Cignana del Comune di Valtournanche;
3) di stabilire che la liquidazione del contributo di cui si tratta sia effettuata, previo rilascio da parte dell'interessato Sig. Giovanni Barmasse, di un impegno scritto con cui il predetto assume l'obbligo di vincolare e di destinare perennemente il costruendo fabbricato a rifugio alpino, a' sensi delle leggi vigenti in materia stabilendo, altresì, che il contributo stesso sia liquidato in vari ratei successivi, in base allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del rifugio, su richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, a' sensi del 2° comma dell'articolo 5 della legge 10 gennaio 1961 n. 2;
4) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) sul capitolo 120 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/63 ("Spese e contributi per l'incremento del patrimonio alpinisti co (rifugi ed altre opere alpine) e per attrezzatura e funzionamento ecc. ecc."), che presenta la necessaria disponibilità.
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