Oggetto del Consiglio n. 147 del 21 dicembre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 147/61 - PROPOSTA CONCERNENTE CORRESPONSIONE A PARTE DEL PERSONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DI RAGIONERIA E SEGRETERIA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI COMPENSI SPECIALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DI LAVORI APPALTATI.
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che il Consiglio deve procedere alla discussione dell'oggetto iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno e concernente: "Corresponsione al personale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e di Ragioneria e di Segreteria dell'Amministrazione Regionale di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori appaltati".
Fa presente che, per evitare la possibilità che sorgano eventuali contestazioni da parte della Commissione di Coordinamento, in sede di controllo di legittimità del provvedimento adottando, è opportuno che la trattazione dell'argomento avvenga in seduta segreta, anziché in seduta pubblica.
Il Consigliere DUJANY esprime l'avviso che la trattazione dell'argomento debba aver luogo in seduta pubblica e ne illustra le ragioni.
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di approvazione che la discussione dell'argomento iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno avvenga in seduta pubblica.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) ha approvato che la trattazione dell'oggetto iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno avvenga in seduta pubblica.
Il Consiglio prende atto.
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di corresponsione a parte del personale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e di Ragioneria e Segreteria dell'Amministrazione regionale di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori appaltati, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:
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Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 29 luglio 1961 (oggetto n. 99), ha approvato la corresponsione al personale dell'Assessorato Lavori Pubblici di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori appaltati dalla Regione concordando unanime sulla necessità di addivenire sollecitamente all'approvazione di analoghi provvedimenti in relazione alla norma di cui al secondo comma dell'art. 182 del vigente regolamento organico regionale a favore di altre categorie di personale regionale ivi indicate (di segreteria e di ragioneria).
La Presidenza della Commissione di Coordinamento, con lettera 12 agosto 1961 prot. n. 2142 ha fatto presente la necessità che il dispositivo della citata deliberazione consiliare sia integrato con la indicazione che i compensi fissati saranno liquidati con decorrenza 1 luglio 1961 e calcolati in base alle opere che saranno appaltate da tale data.
Con la citata lettera, la Presidenza della Commissione di Coordinamento ha anche fatto presente che occorre provvedere alla istituzione nello stato di previsione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1961-62 di appositi capitoli nella parte ENTRATA e nella parte SPESA, sui quali dovranno affluire le somme trattenute sugli stati di avanzamento dei lavori e sui quali dovranno gravare le spese per la corresponsione dei compensi di cui si tratta.
Per quanto si riferisce alla seconda osservazione della Presidenza della Commissione di Coordinamento, si fa presente che il Consiglio regionale con provvedimento legislativo di variazione del bilancio in data 6 ottobre 1961 di cui si propongono varie modifiche nell'adunanza odierna, ha già provveduto alla istituzione degli appositi capitoli di entrata e di spesa.
Per quanto concerne, invece, la prima osservazione e la raccomandazione fatta dal Consiglio, si sottopongono all'esame del Consiglio regionale le sottoriportate proposte.
Con successiva lettera in data 28 novembre 1961, prot. n. 3317, la Presidenza della Commissione di Coordinamento ha, inoltre comunicato quanto segue:
"Sono pervenuti, per il prescritto visto, vari provvedimenti di Giunta concernenti pagamento di acconti a favore di Imprese per le opere ad esse aggiudicate in base a trattativa a licitazione privata ed ai conseguenti, regolari contratti stipulati con codesta Amministrazione regionale.
Benché con le deliberazioni anzicennate venga, fra l'altro, disposta la ritenuta dell'1% per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori in virtù di apposita clausola contrattuale, questa Commissione di Coordinamento, ad evitare ritardi nei pagamenti con eventuali controversie ed oneri a carico della Regione, ha munito del proprio visto tali provvedimenti.
Si affretta, peraltro, ad avvertire che il visto apposto alle citate deliberazioni deve intendersi limitato alla corresponsione degli acconti a favore delle Imprese creditrici, in quanto formula le più ampie riserve in ordine alla ritenuta dell'1% per la quale non risulta emanato da codesta Regione alcun provvedimento legislativo.
Fa inoltre presente che la deliberazione consiliare n. 99, del 29-7-61, alla quale potrebbe farsi indiretto riferimento, non fu vistata.
Questa Commissione di Coordinamento fa, parimenti, ampia riserva per quanto concerne l'introito della ritenuta predetta all'Entrata del bilancio regionale, atteso che il disegno di legge relativo alle variazioni del preventivo per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962 (Delibera consiliare n. 120, del 6-10-1961) non risulta finora approvato".
In merito ai soprariportati rilievi, di cui alla lettera prot. n. 3317, devesi osservare che la trattenuta dell'1% che si opera sugli stati di avanzamento di lavori pubblici appaltati e la corresponsione dei compensi speciali di cui in oggetto sono basate:
a) sugli articoli 12 (paragrafo 11) e 20 del Decreto Legislativo L. 7-9-1945 n. 545, - in relazione anche agli articoli 4 e 51 dello Statuto speciale della Regione, - nonché sulla apposita clausola dei capitolati di appalto approvata, di volta in volta, con le deliberazioni di appalto di lavori pubblici munite del visto di legittimità da parte della Commissione di Coordinamento.
Si tratta di normale clausola di capitolato che molte Amministrazioni Provinciali e Comunali da anni deliberano di inserire nei capitolati di appalto dei lavori pubblici di maggiore importanza per operare trattenute a rimborso di spese di progettazione, direzione e contabilizzazione, ecc., dei lavori appaltati.
Nelle premesse della deliberazione consiliare n. 99 in data 29-7-1961 sono state citate, ad esempio, molte Amministrazioni che hanno deliberato l'adozione della clausola in questione, con la conseguente corresponsione di compensi speciali al personale incaricato della progettazione, direzione, contabilizzazione, ecc. dei lavori.
In relazione alle soprarichiamate norme di legge concernenti la devoluzione dei servizi ex provinciali all'Amministrazione regionale e all'articolo 9 della legge 29-11-1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, questa Amministrazione regionale può provvedere alla gestione dei servizi stessi e alle relative spese mediante adozione di normali provvedimenti deliberativi a' sensi delle vigenti leggi, senza necessità di preventiva emanazione di leggi regionali speciali; così come faceva e farebbe l'Amministrazione Provinciale di Aosta e come fanno, appunto, le altre Amministrazioni Provinciali.
D'altra parte, anche per ragioni di principio e di regolarità, non si ritiene opportuno di adottare normali provvedimenti di natura amministrativa con la forma del provvedimento legislativo regionale, che fra l'altro, è soggetto ad una speciale procedura di controlli diversa da quella prevista per i provvedimenti deliberativi.
b) sulle varie deliberazioni di Giunta, munite di visto di legittimità da parte della Commissione di Coordinamento, concernenti l'appalto di lavori pubblici di una certa importanza e con le quali fu approvata l'inserzione nei capitolati di appalto della clausola di capitolato di cui si tratta, che è una normale clausola di capitolato. Si citano, ad esempio, le seguenti deliberazioni di Giunta: n. 456, n. 457, n. 458, n. 459, n. 460, n. 461, n. 462 e n. 463 in data 23 marzo 1956; - n. 854, n. 855, n. 856 e n. 857 in data 11 ottobre 1961 - n. 985 in data 20 novembre 1961. Le successive deliberazioni concernenti la liquidazione di stati di avanzamento dei lavori appaltati e la trattenuta delle somme in questione sugli stati di avanzamento sono normali provvedimenti deliberativi di esecuzione delle deliberazioni di appalto di cui sopra.
c) sul secondo comma dell'articolo 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, che dispone quanto segue: "Con deliberazione del Consiglio sono stabilite le misure e le modalità di liquidazione di analoghe compartecipazioni a favore del rimanente personale addetto ai servizi di Segreteria, di Ragioneria e ai servizi tecnici"
d) sulla deliberazione del Consiglio regionale n. 99 in data 29 luglio 1961, - da modificare e completare, come da separata proposta, nell'adunanza del ... dicembre 1961, - concernente appunto il provento in questione e la corresponsione al personale addetto ai servizi tecnici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e a personale di segreteria e di ragioneria di compensi speciali per la progettazione, la direzione e la contabilizzazione di lavori appaltati e per l'appalto dei lavori stessi e la liquidazione delle spese relative alla esecuzione dei lavori.
Con il provento delle menzionate trattenute sugli stati di avanzamento di lavori appaltati, operate a' sensi di apposite deliberate clausole di capitolato, l'Amministrazione regionale, - come le Amministrazioni Provinciali, - può provvedere al pagamento delle spese di progettazione, direzione, contabilizzazione, liquidazione e collaudo dei lavori appaltati, sia mediante liquidazione di parcelle professionali a tecnici liberi professionisti incaricati della progettazione, direzione, ecc. dei lavori, sia mediante corresponsione di deliberati compensi speciali e di indennità di viaggio, trasferta e accesso ai lavori a favore del personale tecnico e ausiliario addetto in modo specifico alla progettazione, direzione, contabilizzazione dei lavori e alla liquidazione dei relativi stati di avanzamento.
L'Amministrazione regionale sta attuando, come è noto, un programma straordinario di opere pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 7 aprile 1961, con spese straordinarie finanziate con i mutui passivi a lunga scadenza previsti dalla legge regionale 30-8-1961 n 8.
Considerato che la attuazione di tale programma, per quanto riguarda le numerose opere pubbliche straordinarie appaltate a cura dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, comporta una considerevole mole di maggior lavoro di carattere straordinario per il personale addetto alla progettazione, direzione, contabilizzazione dei lavori e alla liquidazione dei relativi stati di avanzamento.
Considerato che alla progettazione, direzione e contabilizzazione di molti lavori pubblici compresi nel programma di opere pubbliche straordinarie di cui sopra si provvede direttamente da parte del personale tecnico dipendente dall'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, - personale che assume, di conseguenza, le responsabilità particolari previste dalle leggi vigenti in materia, con notevole economia di spese per la Regione, che evita così ingenti spese per parcelle professionali di tecnici liberi professionisti.
In conformità a quanto da anni deliberato e praticato da molte Amministrazioni Provinciali e Comunali, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare, a modificazione e completamento di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 99 in data 29 luglio 1961, la corresponsione, con decorrenza 1 luglio 1961, al sottoindicato personale dell'Assessorato Lavori Pubblici di compensi speciali calcolati in base alle opere appaltate dal 1 luglio 1961 in poi per l'espletamento di incarichi professionali concernenti la progettazione, la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori pubblici e di importo a base d'asta non inferiore a Lire cinque milioni, compresi nel programma di opere pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 7 aprile 1961 e da appaltare a cura dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, compensi da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale, in base alle rispettive seguenti misure percentuali dell'importo annuo complessivo massimo di Lire 4 milioni sulle somme come sopra trattenute (1%) dall'Amministrazione regionale, - a' sensi di apposite deliberate clausole dei capitolati d'oneri per l'appalto dei lavori -, sugli acconti di somme liquidate alle Imprese appaltatrici di opere pubbliche all'atto dell'approvazione e liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori:
- Ingegnere Capo 7,80% x 1 = 7,80%
- Vice Ingegnere Capo 6,90% x 1 = 6,90%
- Ingegnere 5,70% x 1 = 5,70%
- Segretario e Geometri di 1° classe 5,40% x 6 = 32,40%
- Geometri di 2° classe ed equiparati 4,80% x 6 = 28,80%
- Assistente di 1° classe 4,30% x 1 = 4,30%
- Assistente disegnatore 3,90% x 1 = 3,90%
- Assistente tecnico 3,60% x 1 = 3,60%
- Assistente cantieri di lavoro e impiegato servizio lavori e concessioni stradali 3,30% x 2 = 6,60%
Totale 100,00%
2) di approvare la corresponsione con decorrenza 1 luglio 1961, al sottoindicato personale, addetto al lavoro concernente gli appalti delle opere pubbliche straordinarie di cui in premessa, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi stati di avanzamento in servizio presso la Segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio legale contratti e contenzioso e l'Ufficio gestione bilancio regionale (emissione mandati di pagamento) di compensi speciali analoghi a quelli di cui al precedente paragrafo 1) e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale in base alle seguenti misure percentuali dell'importo annuo complessivo massimo di Lire 1.500.000 sulle somme trattenute e introitate come indicato al paragrafo 1):
- Ragioniere Capo 14,80% x 1 = 14,80%
- Applicato di 1° classe 7,00% x 1 = 7,00%
- Applicati di 2° classe 5,90% x 4 = 23,60%
- Primi Segretari di gruppo A 12,40% x 2 = 24,80%
- Segretari di 1° classe 10,60% x 1 = 10,60%
- Contabile e aiutante di Segreteria 9,60% x 2 = 19,20%
Totale 100,00%
3) di stabilire che l'importo annuo massimo dei compensi di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) non possa superare, in complesso, le Lire 5.500.000, di cui Lire 4.000.000 per il personale tecnico e L. 1.500.000 per il personale di Segreteria e di Ragioneria, stabilendo nel contempo che le rimanenti somme, introitate oltre l'importo di Lire 5.500.000, siano trattenute dall'Amministrazione regionale per spese di progettazione, direzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche comprese nel programma straordinario di cui sopra.
4) di stabilire che la spesa annua massima di Lire 5.500.000 prevista per i compensi speciali di cui sopra, sia finanziata sull'apposito capitolo 30 bis del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, - capitolo di nuova istituzione, come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio approvato nell'adunanza del ... dicembre 1961, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi due esercizi finanziari.
5) di stabilire che le somme trattenute dall'Amministrazione regionale come previsto al paragrafo 1) siano introitate all'apposito capitolo di entrata 20 bis del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, capitolo di nuova istituzione, come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio approvato nell'adunanza del ... dicembre 1961, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci di previsione della Regione per i successivi due esercizi finanziari.
6) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione.
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, illustrando la relazione soprariportata, rileva che nella adunanza del 29 luglio 1961 il Consiglio ebbe a deliberare la corresponsione al personale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici di compensi speciali per l'espletamento di incarichi professionali concernenti la progettazione, la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori pubblici di importo a base d'asta non inferiore a Lire 5 milioni, finanziati e da appaltare dalla Regione.
Ricorda che, in tale occasione, il Consiglio concordò, unanime, sulla necessità di addivenire sollecitamente, in una prossima adunanza consiliare, alla approvazione di analoghi provvedimenti per la attuazione della norma di cui al 2° comma dell'articolo 182 del vigente Regolamento organico regionale a favore di altre categorie di personale regionale.
Fa presente che il provvedimento suddetto era stato adottato in analogia a quanto da anni praticato da molte Amministrazioni Provinciali (27) e Comunali (47) e non costituiva, quindi, una iniziativa assunta ex novo dall'Amministrazione regionale.
Informa che, dopo l'adozione da parte del Consiglio del provvedimento menzionato è pervenuto alla Presidenza della Giunta un esposto, a firma di 119 dipendenti regionali, con il quale si chiedeva di concedere a tutto il personale in servizio nella Regione compensi speciali analoghi a quelli approvati a favore del personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Dà lettura dell'esposto in questione, datato 22-8-1961, informando che l'accoglimento dell'esposto di cui sopra comporterebbe l'assunzione a carico della Amministrazione Regionale di una ulteriore spesa annua di Lire 40 milioni circa, oltre la spesa di Lire 5.500.000 prevista nella relazione al provvedimento in discussione per la concessione di compensi speciali a parte del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, della Segreteria della Giunta e della Ragioneria.
Comunica che il provvedimento sottoposto all'approvazione del Consiglio è stato oggetto di approfondito esame e discussione da parte della Commissione Consultiva Paritetica prevista dall'articolo 110 del vigente Regolamento organico nella seduta del 20 dicembre 1961.
Dà lettura, in proposito, di un lungo stralcio del verbale della suddetta riunione, rilevando che, come risulta dal verbale di cui ha dato lettura, vi è una grande discordanza di pareri in merito alla questione in discussione tra i vari membri componenti la Commissione Consultiva Paritetica e che il solo punto sul quale si constata l'unanimità dei membri della predetta Commissione è che si incontrano gravi difficoltà per la pratica attuazione della disposizione del 2° comma dell'articolo 182 del vigente Regolamento organico, che statuisce: "Con deliberazione del Consiglio sono stabilite le misure e le modalità di liquidazione di analoghe compartecipazioni a favore del rimanente personale addetto ai servizi di Segreteria, di Ragioneria e ai Servizi Tecnici".
Secondo il Presidente della Commissione Interna del personale, Dr. Barbero, la suddetta disposizione dovrebbe essere interpretata in senso estensivo e, in tal modo "potrebbe comprendere un largo strato del personale regionale, mentre per la rimanente parte del personale di questa Amministrazione si potrebbero adottare i provvedimenti in via di approvazione in campo nazionale a favore degli statali "non sganciati" e, cioè, di quei dipendenti di ruolo e non di ruolo che non godono di trattamento differenziato o di indennità particolari".
Un fatto è certo, - egli dice -, che il provvedimento adottato dal Consiglio nella seduta del 29-7-1961 (Corresponsione al personale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori appaltati) come pure il provvedimento sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio, - che prevede la concessione di analoghi compensi a parte del personale della Segreteria della Giunta regionale, dell'Ufficio legale, contratti e contenzioso e dell'Ufficio gestione bilancio regionale -, hanno creato un gran malcontento fra il personale regionale.
Osserva che quanto sopra risulta anche dalla lettera in data 15-12-1961 inviata ai Signori Consiglieri regionali dalla Commissione Interna dei dipendenti regionali, lettera nella quale si afferma: "Non si ritiene ingiustificato rilevare, Sig. Consigliere, che dell'approvazione dell'oggetto n. 7 beneficerebbero solo 31 dipendenti rimanendone esclusi circa 300. I membri della Commissione Interna La pregano, pertanto, di voler chiedere la temporanea sospensione del provvedimento ed il suo rinvio all'esame delle succitate Commissioni competenti al fine di uno studio più approfondito, per il quale la Commissione Interna desidererebbe esprimere il proprio parere".
Precisa che la Giunta, in esecuzione anche del mandato conferitole dal Consiglio nella citata seduta del 19-7-1961 (oggetto n. 99), si era accinta allo studio del problema con la massima buona volontà e, basandosi anche su provvedimenti adottati da molte Amministrazioni Provinciali e Comunali, aveva formulato la proposta che è stata sottoposta oggi all'approvazione del Consiglio e sulla quale era stato sentito il parere della Commissione Consultiva Paritetica, proposta che prevede la corresponsione di compensi speciali a quei dipendenti regionali che provvedono, di fatto, all'espletamento di incarichi professionali concernenti la progettazione, la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori pubblici.
Rileva che, nell'esposto a firma di 120 dipendenti regionali di cui ha dato lettura, si chiede e si insiste affinché il provvedimento adottato a favore del personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici con deliberazione in data 29-7-1961 sia esteso a tutto il rimanente personale dell'Amministrazione Regionale e con la medesima decorrenza.
Ricorda che nella lettera inviata dalla Commissione Interna ai Consiglieri regionali si chiede, come già detto, la temporanea sospensione del provvedimento ed il suo rinvio all'esame delle Commissioni competenti al fine di uno studio più approfondito della questione.
Osserva, in proposito, che non vi è Commissione più qualificata della Commissione Consultiva Paritetica per esprimere un parere sulla questione, che è stata oggetto di studio approfondito da parte della Commissione Consultiva per il personale e da parte della Giunta.
Conclude facendo presente che, - allo stato delle cose ed anche perché la richiesta fatta dal personale di corrispondere analoghi compensi speciali a tutto il personale regionale non può essere accolta per ragioni di bilancio, l'unica soluzione possibile sia quella di lasciare cadere la proposta sottoposta all'esame del Consiglio e di revocare il provvedimento consiliare assunto nell'adunanza del 29 luglio 1961 (oggetto n. 99).
Il Consigliere GUGLIELMINETTI rileva che nella seduta del 29-7-1961, - in cui venne deliberata la corresponsione al personale regionale dei Lavori Pubblici di compensi per progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori appaltati, - l'Assessore Manganoni affermò che le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici non venivano retribuite e che era, pertanto doveroso che il Consiglio regionale deliberasse la concessione a favore del personale stesso dei compensi predetti.
Afferma che chi lavora ha diritto di essere pagato e che, in base a tale principio, le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'Ufficio tecnico regionale debbono essere retribuite.
In merito al provvedimento in discussione constata che vi è discordanza di pareri fra i membri della Commissione Paritetica sulle proposte fatte dalla Giunta.
Riferendosi all'esposto testé fatto dal personale regionale al Presidente della Giunta e all'esposto inviato ai Signori Consiglieri dalla Commissione Interna del personale, - che chiede al Consiglio di soprassedere ad ogni decisione sul provvedimento proposto dalla Giunta e di rinviare la questione alle Commissioni competenti per un più approfondito studio della questione -, dichiara di essere favorevole all'accoglimento della richiesta fatta dalla Commissione Interna.
L'Assessore MANGANONI informa di aver dato comunicazione, a suo tempo, al personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del provvedimento assunto dal Consiglio nella seduta del 19-7-1961 (oggetto n. 99) concernente la corresponsione al personale predetto di compensi speciali per progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori appaltati, facendo presente che le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale stesso sarebbero state indirettamente pagate con tali compensi.
Osserva che, se oggi il Consiglio si pronunciasse affermativamente sulla proposta di revocare il provvedimento assunto il 29 luglio 1961, bisognerà procedere al computo e al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal suddetto personale, perché la diaria di trasferta corrisposta al predetto personale non è altro che un rimborso spese e, quindi, non ha nulla a che vedere con quanto è dovuto per le ore di lavoro effettuate extra orario normale d'ufficio.
In merito all'affermazione fatta dal Consigliere Guglielminetti, secondo cui le ore di lavoro straordinario vanno pagate, precisa che la Giunta non si è mai rifiutata di pagare al personale dell'Ufficio tecnico regionale le ore di lavoro straordinario eseguite; infatti, si intendeva retribuire indirettamente le ore di lavoro straordinario mediante la corresponsione dei compensi speciali approvati dal Consiglio nella seduta del 29 luglio 1961.
L'Assessore CHANTEL comunica di aver dato il suo voto favorevole al provvedimento assunto in data 29-7-1961 dal Consiglio a favore del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per ragioni di ordine tecnico e giuridico che illustra.
Rileva che gli ingegneri ed i geometri in servizio presso l'Amministrazione Regionale sono iscritti agli ordini degli ingegneri e dei geometri e rispondono civilmente e penalmente per i progetti da essi elaborati, mentre invece gli altri dipendenti amministrativi regionali non hanno responsabilità tecniche di tal genere.
Ritiene, quindi, giusto che il predetto personale percepisca compensi speciali; ritiene fuori luogo pretendere di voler pianificare all'assurdo le retribuzioni dei dipendenti regionali.
Rileva che una delle ragioni per cui molte Amministrazioni Comunali e molte Amministrazioni Provinciali hanno deliberato la corresponsione al personale tecnico addetto ai lavori pubblici dei compensi in questione è stata quella di migliorare il trattamento economico per cercare di evitare che i tecnici di valore preferissero impiegarsi presso aziende private, in quanto le retribuzioni corrisposte da tali aziende sono più elevate di quelle corrisposte dalle Amministrazioni pubbliche.
Riferisce di aver preso parte a tutte le riunioni di Giunta e di Commissioni in cui il provvedimento, sottoposto oggi all'esame ed approvazione del Consiglio, è stato discusso e approfondito ed afferma che, al punto in cui sono le cose e data la posizione rigida assunta e dal personale regionale e dalla Commissione Interna, è inutile che il Consiglio soprassieda ancora ad ogni decisione sul provvedimento proposto dalla Giunta rinviandolo all'esame di altre Commissioni.
Dichiara che ogni Consigliere dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e che il Consiglio dovrebbe pronunciarsi sul provvedimento proposto dalla Giunta.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI osserva che, se è giusto che i tecnici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici percepiscano adeguati compensi speciali per la responsabilità civile e penale che loro incombe per i progetti di opere pubbliche che essi elaborano, è altresì giusto che analoghi compensi vengano corrisposti al rimanente personale, sia pure in misura inferiore, per le rispettive responsabilità amministrative, contabili e tecniche.
L'Assessore COLOMBO, riferendosi alla affermazione del Consigliere Guglielminetti per il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dai tecnici dell'Assessorato Lavori Pubblici, precisa che le ore di lavoro straordinario effettuate dal predetto personale sono regolarmente pagate, comprese le trasferte e le prestazioni per visite sopralluogo eseguite oltre il normale orario d'ufficio.
Rileva che la diaria di trasferta non può essere considerata soltanto come un semplice rimborso di spese, perché nella diaria è anche compreso il corrispettivo per la prestazione eseguita.
Per quanto riguarda il merito dell'argomento in discussione, dichiara che le soluzioni che si presentano sono due: o il Consiglio delibera di estendere a tutto il personale regionale i compensi speciali approvati a favore del personale dei Lavori Pubblici con deliberazione n. 99 del 19-7-1961; oppure il Consiglio, concordando sulla proposta fatta dal Presidente della Giunta, delibera di revocare la citata deliberazione, anche perché, come hanno potuto constatare tutti i Consiglieri, la pratica applicazione del 2° comma dell'articolo 182 è di difficile attuazione.
Rileva che l'estensione a tutto il personale regionale del citato provvedimento incontra difficoltà insormontabili per il fatto che la Amministrazione Regionale non ha la possibilità di fare fronte alla maggiore spesa annua che ne deriverebbe e che si aggira sui 40 milioni.
Fa presente che, d'altra parte, limitare la corresponsione di compensi speciali solo ad alcune categorie di personale regionale contribuirebbe ad aumentare l'attuale malcontento della maggioranza del personale, il che è assolutamente da evitare.
Ritiene che l'unica soluzione possibile sia, quindi, quella di revocare il provvedimento Consiliare assunto nell'adunanza del 29-7-1961 concernente la corresponsione al personale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici dei compensi in questione.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, comunica che, nella seduta del 29 luglio 1961, era rimasto alquanto perplesso di fronte al provvedimento proposto dalla Giunta a favore del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, perché detto provvedimento veniva ad instaurare il principio della compartecipazione di una categoria di dipendenti regionali a determinate entrate della Regione e perché il provvedimento era stato sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio senza aver sentito in merito il parere della Commissione Interna del personale.
Rileva che detto provvedimento ha creato una categoria ristretta di personale privilegiato, il che ha sollevato il malumore della maggioranza del personale, che ha protestato direttamente con un esposto indirizzato al Presidente della Giunta regionale.
Osserva che anche la Commissione Interna ha inviato una lettera a tutti i Consiglieri regionali lamentando l'ingiustizia che si è venuta a creare col fare beneficiare di compensi speciali solo 31 dipendenti, con esclusione da tale beneficio degli altri 300 dipendenti della Amministrazione regionale.
Osserva che il personale dell'Ufficio Tecnico regionale percepisce già, al pari degli altri dipendenti regionali, le diarie di trasferta per le prestazioni effettuate fuori sede e compensi per le ore di lavoro straordinarie effettuate, come risulta da quanto comunicato dall'Assessore Colombo.
Dopo aver sottolineato che è stato da tutti riconosciuto come la pratica applicazione del 2° comma dell'articolo 182 del vigente regolamento organico incontri grandi difficoltà, dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Presidente della Giunta, Marcoz, intesa a revocare il provvedimento adottato dal Consiglio nella seduta del 29 luglio 1961 a favore del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ed a ritirare la proposta in discussione.
Conclude, affermando che bisogna evitare di creare delle sperequazioni di ordine economico fra i dipendenti regionali e che occorre far il possibile per armonizzare ogni cosa in modo da mantenere buoni rapporti fra la Amministrazione Regionale e i dipendenti regionali, anche nell'interesse generale e del buon funzionamento dei servizi.
Il Consigliere DUJANY rileva che, nella seduta del 29 luglio 1961, l'Assessore Manganoni ebbe a dichiarare che il personale dell'Ufficio Tecnico regionale non era retribuito per le ore di lavoro straordinarie effettuate.
Osserva che tale sua dichiarazione è contraddetta, ad esempio, dalle deliberazioni di Giunta n. 3985 del 30 giugno 1961 e n. 1603 del 3 dicembre corrente, dalle quali risulta che il personale dell'Ufficio Tecnico regionale è stato retribuito per le ore di lavoro straordinarie eseguite e per le prestazioni effettuate fuori sede.
Rileva che, contro la deliberazione consiliare n. 99 in data 29 luglio 1961, sono stati presentati esposti sia dal personale regionale che dalla Commissione Interna del personale, il che significa, - egli dice -, che la questione è sorta male e questo perché il menzionato provvedimento non è stato sottoposto al vaglio delle varie Commissioni competenti (Commissione Interna del personale, Commissione Affari Generali e Finanze e Commissione Paritetica) prima di essere sottoposto al Consiglio, ma soltanto all'esame della Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici.
Fa presente che sulla proposta oggi in discussione è stato sentito soltanto il parere della Commissione Consultiva Paritetica e non anche il parere della Commissione Affari Generali e Finanze e della Commissione Interna del personale.
In merito al rilievo secondo cui analoghi compensi sarebbero stati concessi a favore del personale tecnico da molte Amministrazioni Comunali e Provinciali, osserva che l'Amministrazione Regionale ha funzioni più ampie, più complesse e diverse da quelle delle Amministrazioni Comunali e Provinciali, per cui non si può fare un raffronto diretto fra i Comuni e le Provincie e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Conclude, proponendo che il Consiglio soprassieda ad ogni decisione sulla proposta di corresponsione dei compensi speciali in discussione a favore di parte del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e di ragioneria e segreteria dell'Amministrazione regionale e dia mandato alla Commissione Interna del personale di esaminare il problema ai fini di concretare eventuali altre proposte per la soluzione del problema stesso, stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato deve essere espletato e l'entità della spesa da approvare, fermo restando che la decorrenza della corresponsione dei compensi speciali di cui si tratta rimane fissata al 1 luglio 1961.
Il Consigliere TREVES dà atto della relazione ampia, precisa e dettagliata fatta dal Presidente della Giunta, Marcoz, sull'argomento in discussione. Lamenta però che, nel trasmettere ai Signori Consiglieri il provvedimento proposto dalla Giunta, non sia stata data comunicazione del parere espresso dalla Commissione Consultiva Paritetica.
Per quanto concerne il merito dell'argomento in esame, esprime l'avviso che non sia opportuno che il Consiglio revochi il provvedimento adottato nella seduta del 29 luglio 1961 e lasci cadere la proposta di provvedimento oggi in discussione.
Dichiara di concordare con il Consigliere Dujany, il quale ha proposto che il Consiglio dia mandato alla Commissione Interna del personale di esaminare il problema e di formulare proposte per la soluzione del problema stesso.
Aggiunge che dello studio della questione dovrebbero essere investite anche le altre Commissioni competenti e, cioè, la Commissione Consultiva Paritetica, la Commissione Consultiva del personale e la Commissione Affari Generali e Finanze.
Ammette che il 2° comma dell'articolo 182 del vigente regolamento organico non è affatto chiaro, ma osserva che questo non significa che si debbano fare delle discriminazioni fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale approvando la concessione di compensi speciali soltanto a favore di determinate categorie di personale.
L'Assessore MANGANONI rileva che il personale dell'Ufficio Tecnico regionale, quando è fuori sede per servizio, percepisce soltanto la diaria di trasferta per prestazioni effettuate fuori sede e non viene retribuito con compensi per le ore di lavoro eseguite extra orario normale di servizio.
Segue discussione fra l'Assessore MANGANONI ed i Consiglieri DUJANY e MARTINET sulla questione del pagamento delle diarie di trasferta e delle ore di lavoro straordinarie al personale dell'Ufficio Tecnico regionale.
Il Consigliere BORDON dichiara di avere avuto, nella seduta del 29-7-1961, varie perplessità sul provvedimento proposto dalla Giunta, perché la concessione dei compensi in questione era limitata al personale dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici.
Fa presente che giustamente il Consigliere Dujany ha osservato che, se il problema fosse stato discusso in allora dalle competenti Commissioni prima di essere sottoposto al Consiglio, molte difficoltà sarebbero state superate e il Consiglio non si troverebbe oggi di fronte ad un esposto del personale regionale e ad un esposto della Commissione Interna intesi ad ottenere che il provvedimento adottato nella seduta del 29 luglio 1961 sia esteso a tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Precisa che l'Ente Regione autonoma della Valle d'Aosta non può essere paragonato con i Comuni e le Provincie perché le funzioni della Regione sono molto più ampie, più complesse e diverse, - come è stato già sottolineato dal Consigliere Dujany, - da quelle delle Provincie e dei Comuni; ritiene, pertanto, che non si possa sostenere che, avendo molte Amministrazioni Comunali e Provinciali corrisposto al proprio personale tecnico compensi speciali per progettazione, direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori pubblici, analoghi compensi debbano essere corrisposti anche al personale dell'Ufficio Tecnico regionale.
Comunica che ai rilievi mossi dai Consiglieri della opposizione nella predetta seduta 29-7-1961, - l'opposizione sosteneva fra l'altro che bisognava dare integrale applicazione al 2° comma dell'articolo 182 del regolamento organico -, fu risposto che non si poteva ritardare l'adozione del provvedimento proposto dalla Giunta perché si sarebbe danneggiato il personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per cui detto provvedimento doveva essere approvato con l'intesa che la Giunta avrebbe proposto, in una prossima adunanza consiliare, analoghi provvedimenti per l'attuazione della norma di cui al 2° comma del citato articolo 182 del vigente regolamento organico regionale a favore di altre categorie di personale regionale.
Rileva che se il problema fosse stato studiato e approfondito in allora con calma, il Consiglio non si troverebbe oggi di fronte al dilemma: o di revocare il provvedimento adottato il 29-7-1961 o di soprassedere ad ogni decisione sulla proposta rinviandola allo studio delle competenti Commissioni.
Osserva che il provvedimento, così come e stato stilato, non è completo perché prevede la concessione di compensi speciali soltanto ad un numero limitato di dipendenti regionali.
Dichiara di essere personalmente favorevole alla prospettata seconda soluzione, precisando che la data di decorrenza della corresponsione dei compensi speciali deve rimanere fissata al 1 luglio 1961 per non danneggiare il personale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici a favore del quale è stato approvato il provvedimento n. 99 del 29-7-1961.
Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori FOSSON e MANGANONI e i Consiglieri BERTHET, MACHET, MARTINET e PAGE.
I Consiglieri BORDON e DUJANY propongono che il Consiglio soprassieda ad ogni decisione sulla proposta di corresponsione dei compensi speciali di cui in premessa e dia mandato alle competenti Commissioni per un ulteriore approfondito studio della questione, con invito a formulare sollecitamente proposte per la soluzione del problema stesso.
Segue breve discussione fra il Presidente della Giunta, MARCOZ, ed i Consiglieri GUGLIELMINETTI, TREVES, LUCAT, MARTINET, VALLINO e l'Assessore MANGANONI.
L'Assessore FOSSON ricorda che il Presidente della Giunta ha proposto la revoca del provvedimento adottato dal Consiglio nella seduta del 29-7-1961, a favore del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ed il ritiro da parte della Giunta della proposta in discussione.
Constata che la maggioranza del Consiglio si è orientata verso l'opportunità di demandare alla Commissione Interna del personale lo studio della questione e dichiara che la Giunta non ha nulla in contrario a tale proposta.
Ritiene tuttavia necessario che il Consiglio debba decidere se intenda, o meno, estendere i compensi di cui si tratta a tutto il personale regionale; fa presente che ciò non è assolutamente possibile per motivi di ordine finanziario ed osserva che se il Consiglio decide di rinviare alla Commissione Interna del personale lo studio del problema, deve essere chiaramente stabilito che la spesa per i compensi da erogare rimane fissata nella cifra di complessive Lire 5.500.000 per le varie categorie di personale che, a parere della Commissione, hanno diritto ai compensi di cui si tratta.
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di demandare alla Commissione Interna del personale lo studio del problema, al fine di concretare eventuali altre proposte per la soluzione del problema stesso, con la precisazione fatta dall'Assessore Fosson circa la spesa massima approvabile.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta; voti favorevoli: trenta);
DELIBERA
di soprassedere ad ogni decisione sulla proposta di corresponsione dei compensi speciali di cui in premessa a favore di parte del personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e di Ragioneria e Segreteria dell'Amministrazione Regionale, concordando che la Commissione Interna del personale esamini il problema ai fini di concretare eventuali altre proposte per la soluzione del problema stesso, in relazione al 2° comma dell'articolo 182 del vigente regolamento organico regionale ed entro un limite massimo e globale di spesa di Lire 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila).
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