Oggetto del Consiglio n. 106 del 14 giugno 1963 - Verbale

OGGETTO N. 106/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione del progetto di bilancio di previsione della Regione, predisposto e proposto dalla Giunta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, bilancio da approvare con disegno di legge regionale, come da relazione e da atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri quali allegati all'ordine del giorno dell'adunanza del 14/15 giugno 1963.

Segue ampia discussione generale, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori ANDRIONE, SAVIOZ, FOSSON, MANGANONI e COLOMBO, i Consiglieri BORDON, DUJANY, PALMAS, MONTESANO, TREVES, LUCAT, NICCO Anselmo, VUILLERMOZ e BERTHOD.

Il Consigliere DUJANY dichiara che i Consiglieri del gruppo di minoranza voteranno contro il progetto di bilancio di cui si tratta.

Il Consigliere LUCAT dichiara che voterà a favore del progetto di bilancio in discussione e che si riserva in sede di esame del programma dei lavori pubblici, di formulare alcune osservazioni.

Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende fare osservazioni di carattere generale, dichiara chiusa la discussione generale sul progetto di bilancio di previsione ed apre la discussione di carattere particolare sui singoli stanziamenti di previsione del bilancio stesso.

Si dà atto che il Consiglio procede all'esame ed all'approvazione dei singoli capitoli dei vari titoli, capi e categorie del bilancio, su lettura data dal Presidente FILLIETROZ, fornendo il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti per materia i necessari chiarimenti ai vari Consiglieri interpellanti.

Intervengono nella discussione il Presidente FILLIETROZ, il Presidente della Giunta MARCOZ, gli Assessori FOSSON, COLOMBO, MANGANONI, SAVIOZ, ANDRIONE, i Consiglieri DUJANY, VUILLERMOZ, BORDON, MONTESANO, TREVES, LUCAT e BERTHOD.

Ultimata la discussione e l'esame sui singoli capitoli della parte prima - Allegato A (capitoli dall'1 all'83 compresi) e della parte seconda - Allegato B (capitoli dall'1 al 269 compresi), il Presidente FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge concernente la approvazione del bilancio di previsione in esame e dei relativi allegati A - B - C - D, con le modifiche e aggiunte proposte, in sede di discussione, dall'Assessore alle Finanze.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio senza discussione, previa sostituzione alla 6^ e 7^ linea e alla 9^ e 10^ linea della dizione "... Lire nove miliardi novecento novantadue milioni settecento quarantadue mila settecento..." con la seguente "... dieci miliardi quarantadue milioni settecento quarantaduemila settecento..." (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio previo stralcio alla 3^ e 4^ linea delle seguenti parole "... con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze in materia..." (Consiglieri presenti e votanti: venti sette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articoli 4, 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli 4, 5 e 6 sono approvati dal Consiglio, senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 7 - Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio, senza discussione, previa aggiunta alla 3^ linea, nello spazio rimasto in bianco, della parola "cinquanta". (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 8 - Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio, senza discussione, previa aggiunta alla 3^ linea, nello spazio rimasto in bianco, della parola"... diciannove..." (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articoli 9, 10 e 11 - Si dà atto che gli articoli 9, 10 e 11 sono approvati dal Consiglio, senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 12 - Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio, senza discussione, previa modifica, su proposta del Presidente Fillietroz, della parola "...predette..."di cui all'ultima linea dell'articolo stesso, in "... precitate..." a ratifica di un errore di scritturazione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articoli 13, 14 e 15 - Si dà atto che gli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dal Consiglio, senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari sette).

L'Assessore alle Finanze propone di inserire il seguente nuovo articolo:

"È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sui capitoli dal 174 al 195 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentotrenta milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2.6.1961 n. 454, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo della agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale".

Si dà atto che il soprariportato nuovo articolo, che assume la numerazione di "articolo 16" è approvato dal Consiglio, senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette) e che conseguentemente viene variata la numerazione degli articoli successivi.

Articolo 17 (ex articolo 16) - Si dà atto che l'articolo 17 è approvato dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 18 (ex articolo 17) - Si dà atto che l'articolo 18 è approvato dal Consiglio, senza discussione, previa aggiunta alla 3^ linea, nello spazio rimasto in bianco, della parola "... nove..." (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articoli 19, 20 e 21 - Si dà atto che gli articoli 19, 20 e 21 sono approvati dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 22 - Si dà atto che l'articolo 22 è approvato dal Consiglio, senza discussione, previa sostituzione e modificazione delle somme indicate nel riepilogo "Entrate e spese effettive" con le seguenti "Entrate £. 8.251.192.700; Spese £. 8.053.137.975; differenze £. 198.054.725" e con conseguente modifica del riassunto generale come segue "Entrate £. 10.042.742.700; Spese £. 10.042.742.700" (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Articolo 23 (ex articolo 22) - Si dà atto che l'articolo 23 è approvato dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: venti; voti contrari: sette).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che il Consiglio, con precedenti separate votazioni per alzata di mano, ha approvato con voti favorevoli venti e voti contrari sette il progetto di bilancio con i relativi Allegati A - B - C - D e i singoli (23) articoli del disegno di legge concernente l'approvazione del bilancio di previsione in esame -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso e dei relativi allegati.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MARTINET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: sette.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata legge regionale - con i relativi allegati - concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle di Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

Disegno di legge regionale n. 16

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .................. 1963 N .....: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963 -30 GIUGNO 1964.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 14 giugno 1963 (provvedimento n. 106), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, che prevede nel complesso e in pareggio lo ammontare di Lire dieci miliardi quarantadue milioni settecento quarantaduemila settecento per numero ottanta tre capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A) e lo ammontare di Lire dieci miliardi quarantadue milioni settecento quarantaduemila settecento per numero 269 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, a' sensi di legge e di regolamento.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 47) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 48) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta regionale e del Consiglio, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

È all'uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1963/1964 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5

L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché il pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 6

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964,sul capitolo 55 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quaranta milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni dei la Giunta regionale.

Art. 7

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964,sul capitolo 62 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28.9.1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 8

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 91 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciannove milioni per le finalità previste dalle norme statali vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle Scuole Elementari e per sussidi ai Patronati Scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, la spesa di Lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 108 del bilancio e la spesa di Lire quaranta cinquemilioni sul capitolo 226 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 10

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sui capitoli 127 e 129 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trentasei milioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire quattordici milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 137 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17.11.1960 n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 12

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 138 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quaranta milioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10.1.1961 n. 2 e 9.5.1963 n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 13

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 163 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinque milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955 e successive modificazioni, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 169 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quaranta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 170 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sui capitoli dal 174 al 195 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentotrenta milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2.6.1961 n. 454, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 197 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessanta milioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 18

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 213 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire nove milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10.1.1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 19

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 224 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venti milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont St. Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 235 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novanta milioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 238 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27.5.1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con de liberazioni della Giunta regionale.

Art. 22

È' approvato il seguente riepilogo da cui risulta che il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, come da allegati A,D e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrate

L. 8.251.192.700

Spese

L. 8.053.137.975

Differenza

L. 198.054.725

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrate

L. 1.791.550.000

Spese

L. 1.989.604.725

Differenza per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

L. 198.054.725

Riassunto generale

ENTRATE

L. 10.042.742.700

SPESE

L. 10.042.742.700

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li............ 1963.

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Allegati alla legge:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963-30 GIUGNO 1964. (Omissis)

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963-30 GIUGNO 1964. (Omissis)

Allegato C

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1963 AL 30 GIUGNO 1964


Entrata

Importi

Spesa

Spese effettive

Totali

Parziali

Totali

ordinarie

straordinarie

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-

Assessorato delle Finanze

1.848.400.000

133.687.975

1.982.087.975

ENTRATE ORDINARIE

Assessorato Agricoltura e Foreste

303.003.000

774.000.000

1.077.000.000

Entrate proprie della Regione

Assessorato Industria e Commercio

46.500.000

76.000.000

122.500.000

Redditi patrimoniali

583.000.000

Assessorato dei Lavori Pubblici

351.000.001

901.400.000

1.252.400.000

Proventi diversi

237.200.000

Assessorato della Pubblica istruzione

2.125.250.000

198.200.000

2.323.450.000

Imposte, tasse e redditi

585.392.700

1.405.592.700

Assessorato Sanità e Assistenza

609.700.000

134.500.000

744.200.000

Entrate dello Stato devolute alla Regione

Assessorato Turismo e Antichità

213.500.000

338.000.000

551.500.000

Provento 9/10 dei canoni sulle acque

385.000.000

Totale spese effettive

5.497.350.000

2.555.787.975

8.053.137.195

Provento riparto entrate erariali (quote fisse)

2.000.000.000

Provento riparto entrate erariali (quote variabili)

700.000.000

3.085.000.000

Totale entrate ordinarie

4.490.592.700

ENTRATE STRAORDINARIE

Movimenti di capitali

Entrate straordinarie varie

330.600.000

Acquisto di beni e affrancazioni

163.000.000

Provento degli stabilimenti speciali di St. Vincent

3.100.000.000

Estinzione di debiti

115.054.725

Entrate per contributi Statali per il Piano Verde

330.000.000

3.760.600.000

Accensione di crediti

221.300.000

499.354.725

8.251.192.700

Partite che si compensano nelle entrate

Movimento di capitali

Partite di giro

954.450.000

Alienazione di beni

80.000.000

Contabilità speciali

535.800.000

Accensione di debiti

-

1.490.250.000

Estinzione di crediti

221.300.000

301.300.000

Totale spese

10.042.742.700

Partite che si compensano nella spesa

Partite di giro

954.450.000

VISTO:

Contabilità speciali

525.800.000

1.490.250.000

Totale entrate

10.042.742.700

Aosta. lì


Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963/1964 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME, DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (Omissis).

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore 20,30 e rinviata alle ore 9 di domani sabato 15 giugno 1963.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Fillietroz Avv. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Chabod Augusto)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dott. Attilio)