Oggetto del Consiglio n. 117 del 15 giugno 1963 - Verbale
OGGETTO N. 117/63 - NUOVO SCHEMA DI STATUTO DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO - PARERE FAVOREVOLE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente proposte di modifiche alla bozza di Statuto dell'Ente Valdostano per l'Artigianato tipico oggetto del provvedimento consiliare numero 66 in data 5 aprile 1963, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14/15 giugno 1963:
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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 5 aprile 1963, con deliberazione n. 66, ha espresso parere favorevole alla proposta di Statuto dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico istituito con legge regionale in data 9 maggio 1963, n. 12.
La Presidenza della Commissione di Coordinamento con lettera in data 18.5.1963 - prot. n. 1388 - ha restituito, non vistata, tale deliberazione riguardante la proposta di Statuto suddetto precisando quanto segue:
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Si restituisce non vistata l'unica copia del provvedimento all'oggetto atteso che questa Commissione di Coordinamento ha ritenuto che debba essere compiutamente disciplinato l'esercizio della vigilanza della Regione sull'Ente Valdostano dell'Artigianato, non sembrando a tal fine sufficiente l'adempimento previsto dall'art. 12 dello Statuto circa la trasmissione dei bilanci di previsione e dei consuntivi all'Assessorato dell'Industria e Commercio, per eventuali rilievi e osservazioni.
Invero, il bilancio di previsione e quello consuntivo dovrebbero, invece, essere approvati dall'Amministrazione regionale che dovrebbe essere facultata ad espezioni atte ad accertare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente. All'Amministrazione regionale dovrebbe essere concesso, altresì, il diritto di scioglimento del Consiglio d'amministrazione nei casi di violazione dello Statuto, o di gravi irregolarità, o quando, per altre cause, non sia in grado di funzionare. Sarà, inoltre, opportuno esaminare l'opportunità e la convenienza di determinare quali delibere dell'Ente, di maggiore importanza, siano da sottoporre, per la esecutorietà, all'approvazione dell'amministrazione regionale.
Questa Commissione reputa, infine, opportuno fare presente che l'istituzione del marchio ufficiale previsto dalla lettera e) dell'articolo 3 dello Statuto medesimo non può comportare l'imposizione e la riscossione della tassa prevista dal R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1490, o di altro tributo sostitutivo.
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In relazione a quanto sopra, si propone di apportare le seguenti modifiche allo schema di Statuto di cui si tratta:
- ART. 3: alla lettera e)- aggiungere dopo la parola "valdostano" la locuzione: "senza imposizione e riscossione della tassa prevista dal R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1490, o di altro tributo sostitutivo".
- ART. 6: alla lettera b)- sostituire la parola "promozione" con la parola "formazione" ed aggiungere la lettera e)- con la locuzione seguente: "e)- alle compravendite e permute di beni immobili".
- ART. 8: aggiungere il comma seguente: "in caso di urgenza il Presidente, previo benestare dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio, ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva".
Inserire dopo l'art. 8 il seguente nuovo articolo: "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato regionale Industria e Commercio per l'approvazione.
Le deliberazioni di cui all'art. 6 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale".
Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di fare eseguire ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle attività dell'Ente".
Sopprimere il 2° comma dell'art. 12.
- ART. 13: inserire al 1°comma la parola "Ente" dopo la parola "scioglimento" ed aggiungere i seguenti due commi:
"Nei casi di violazione dello Statuto, o di gravi irregolarità, o quando, per altre cause, non sia in grado di funzionare, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.- In caso di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi".
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Quanto sopra premesso, si sottopone all'esame del Consiglio regionale, per il parere, l'allegato nuovo schema di Statuto dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, schema sul quale la Commissione Consigliare Permanente per l'Industria ed il Commercio si è già favorevolmente espressa.
(Segue schema di Statuto)
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L'Assessore all'Industria e Commercio, Geom. Giulio NICCO, fa una breve relazione sull'argomento in esame, richiamando, tra l'altro, alcune osservazioni formulate dalla Commissione di Coordinamento; fa presente l'opportunità di apportare alcune modifiche all'articolo 3 lettera c) dello schema di Statuto di cui si tratta, osservazioni e modifiche riportate nella relazione trasmessa ai Consiglieri.
Segue breve discussione alla quale prendono parte l'Assessore NICCO ed i Consiglieri BORDON e DUJANY.
Il Vice Presidente VUILLERMOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a votare in merito alla proposta di schema di Statuto di cui si tratta:
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio;
veduti i rilievi formulati dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento in ordine alla bozza di Statuto dell'Ente Valdostano per l'Artigianato tipico, oggetto del provvedimento consiliare n. 66 in data 5 aprile 1963;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisei);
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al sottoriportato nuovo schema di Statuto dell'Ente Valdostano per l'Artigianato tipico, schema risultante dalle modificazioni di cui in premessa allo schema di Statuto oggetto del provvedimento consiliare n. 66 in data 5 aprile 1963:
SCHEMA DI STATUTO DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO
Art. 1
"L'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico", istituito con legge regionale 9.5.1963 n. 12, ha sede legale ed amministrativa in Aosta.
Art. 2
"L'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico" ha il compito di promuovere ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigiana tipica valdostana riguardante la scultura in legno, la tornitura di oggetti in legno e in pietra ollare, la fabbricazione tipica di attrezzi agricoli e casalinghi in legno, in ferro battuto ed in vimini (ceste, panieri e gerle), di mobili, di oggetti ornamentali vari, di ceramiche, di pizzi, di tessuti, ecc. nonché di dare un indirizzo a tale attività artigiana per orientarla dal lato estetico e far sì che essa conservi le sue caratteristiche locali.
Art. 3
Per l'attuazione dei propri fini l'Ente può:
a) - prestare la sua assistenza tecnico-artistica alle aziende artigiane per promuoverne l'incremento economico e lo sviluppo produttivo;
b) - acquistare e vendere oggetti dell'artigianato tipico valdostano, aprire ed allestire negozi per la vendita, organizzare mostre, rassegne, esposizioni di tali oggetti in Italia ed all'estero;
c) - istituire scuole e corsi di arte popolare, promuovere pubblicazioni e proiezioni, conferenze culturali, organizzare viaggi istruttivi per artigiani, raccogliere documentazioni fotografiche di oggetti antichi e moderni dell'artigianato tipico locale;
d) - costituire musei di oggetti antichi e moderni dell'arte popolare tipica valdostana;
e) - istituire un marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato tipico valdostano (senza imposizione e riscossione della tassa prevista dal R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1490, o di altro tributo sostitutivo);
f) - espletare tutti quegli altri compiti ed incarichi che possono essergli eventualmente affidati nell'interesse dell'artigianato tipico valdostano.
Art. 4
L'Ente ha un proprio patrimonio e un proprio bilancio. Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede:
a) - con le rendite patrimoniali;
b) - con gli utili della sua attività;
c) - con i contributi annuali concessi dalla Regione;
d) - con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati;
e) - con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.
Art. 5
L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
1) - un Presidente, designato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e da scegliere fra le persone aventi competenza artistica e storica sull'artigianato tipico valdostano;
2) - un Membro designato dall'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio della Valle d'Aosta;
3) - un Membro designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e, Foreste;
4) - un Membro designato dal Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacini Imbrifero Montano della Dora Baltea;
5) - tre Rappresentanti delle categorie di artigianato tipico scelti in modo da assicurare la rappresentanza dei principali centri di lavoro della Regione e designati dalle categorie stesse;
6) - quattro Esperti di riconosciuto valore nello studio dei problemi artistico, folcloristico, economico e commerciale e d'interesse generale e locale, di cui uno designato dall'Assessore regionale al Turismo e gli altri tre designati dal Comité des Traditions Valdôtaines e dalle Organizzazioni di categoria.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.
Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente è demandato ad un Collegio Sindacale.
Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente e provvede:
a) - alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) - alla formazione dei programmi annuali di attività dell'Ente;
c) - alla assunzione in servizio, al licenziamento e alla revoca del Direttore e del rimanente personale dell'Ente;
d) - alla approvazione del Regolamento interno per il funzionamento e la gestione dell'Ente;
e) - alla compravendita e permuta di beni immobili.
Adotta, inoltre, tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possano comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'Ente.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è convocato, di regola, ogni semestre ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria è convocato quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri di Amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.
Art. 8
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente. Per gli affari di ordinaria amministrazione, il Direttore, o chi ne fa le veci, può essere delegato alla firma.
In caso di urgenza il Presidente, previo benestare dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio, ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva.
Art. 9
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato regionale all'Industria e Commercio per l'approvazione.
Le deliberazioni esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi trenta giorni da quello della loro ricezione senza che il predetto Assessorato regionale abbia interloquito.
Le deliberazioni riguardanti le materie di cui allo articolo 6 sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di far eseguire ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle attività dell'Ente.
Art. 10
Al Presidente dell'Ente è dovuta una indennità mensile in misura da fissarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, d'intesa con l'Assessore regionale all'Industria e Commercio.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci è dovuta, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito dal Regolamento interno di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.
Spetta, inoltre, ai Consiglieri non residenti in Aosta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità diaria di soggiorno il cui ammontare è stabilito nel predetto Regolamento interno.
Art. 11
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno funge da Presidente, e da due membri supplenti.
I Sindaci sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile vigente per i Sindaci.
Art. 12
L'attività dei servizi dell'Ente e l'attuazione delle iniziative dell'Ente sono affidate al Direttore, che è il capo degli uffici e del personale dell'Ente.
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e funge da Segretario del Consiglio stesso.
Art. 13
L'esercizio finanziario annuo, per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, ha inizio il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno.
Art. 14
La proposta di modifica del presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Ente dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dalla Giunta regionale.
Nei casi di violazione dello Statuto, o di gravi irregolarità o quando, per altre cause, l'Ente non sia in grado di funzionare, il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio, previsa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.
In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario reggente, che non può rimanere in carica più di sei mesi.
Art. 15
In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente san totalmente devoluto alla Regione.
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
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