Oggetto del Consiglio n. 128 del 15 giugno 1963 - Verbale
OGGETTO N. 128/63 - COMPLETAMENTO DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che l'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce quanto segue:
Art. 5
Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.
Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento da parte dei Consiglieri, il Consiglio elegge, Era i suoi componenti, il proprio Presidente.
Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.
Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei Consiglieri in carica.
Agli effetti della determinazione del numero dei votanti si computano anche le schede bianche.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.
Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome.
Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Subito dopo, si procede alla nomina di un Segretario, con le modalità stabilite per la nomina del Presidente.
Rileva la necessità di approvare la seguente aggiunta-completamento al secondo comma del sopracitato articolo 5, considerata la eventualità di non poter più riunire il Consiglio per mancanza di tempo e la possibilità che, con la legge elettorale proporzionale, la prossima coalizione di maggioranza non raggiunga i due terzi:
"; qualora in prima convocazione non siano presenti i due terzi dei Consiglieri, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica".
Il Presidente, FILLIETROZ, apre la discussione sulla soprariportata proposta di completamento del secondo comma dell'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio.
Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a votare sulla proposta di cui si tratta.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri DUTANY, MARTINET e VALLINO;
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli ventidue e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: ventitre);
DELIBERA
di approvare il completamento del secondo comma dell'articolo 5 del Regolamento in terno del Consiglio regionale mediante aggiunta al comma stesso delle seguenti parole:
"; qualora in prima convocazione non siano presenti i due terzi dei Consiglieri, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica".
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