Oggetto del Consiglio n. 115 del 6 ottobre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 115/61 - LEGGE REGIONALE PER SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO STRADALE DEL GRAN SAN BERNARDO (S.I.T.R.A.S.B.) PER AUMENTO DI CAPITALE AZIONARIO DELLA PREDETTA SOCIETÀ.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla sottoriportata lettera n. 2397 di prot., in data 16 settembre 1961, del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, concernente la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società S.I.T.R.A.S.B. da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, lettera trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente al disegno di legge regionale sottoriportato, in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 ottobre 1961:
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REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
N. 2397 di prot.
Allegati n. 1
Aosta, 16 settembre 1961
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI
AOSTA
OGGETTO: Liquidazione somma alla Società S.I.T.R.A.S.B. di Torino per sottoscrizione di nuovo capitale azionario da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta Delib. G.R. n. 333 del 30-8-1961.
Come fu già fatto presente con la nota n. 1825, in data 4 agosto u.s. (punto sesto, lettera c) per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società per trafori e per le autostrade è d'uopo provvedere con apposite leggi regionali, trattandosi di nuove spese che non possono essere autorizzate con la legge formale di approvazione dello stato di previsione delle Entrate e delle Spese.
Si restituisce, pertanto, non vistato il provvedimento di cui all'oggetto.
IL PRESIDENTE F.to: Temperini
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCI ETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO STRADALE DEL GRAN SAN BERNARDO (S.I.T.R.A.S.B.) PER AUMENTO DEL CAPITALE AZIONARIO DELLA PREDETTA SOCIETÀ.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di Lire 62.500.000 (sessantaduemilioni cinquecentomila), della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da Lire tre miliardi a Lire tre miliardi cinquecentomilioni.
Art. 2
La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo e le eventuali spese accessorie, previste in Lire 400.000 (quattrocentomila) circa, graveranno sull'apposito capitolo 190 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962 "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali".
Art. 3
Alla approvazione e alla liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello Statuto della Società SITRASB, della quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli Azionisti del Consiglio di amministrazione della predetta Società.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta,
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L'Assessore COLOMBO riferisce sui precedenti della questione ed informa che, con legge regionale 5 agosto 1961 n. 7, recante approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, veniva approvata, fra altro, la seguente disposizione dell'articolo 30: "È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, sul capitolo 190 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantaduemilionicinquecentomila, per sottoscrizione di capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale".
Comunica che, in esecuzione di tale disposizione, la Giunta regionale, con deliberazione in data 30 agosto 1961, n. 333, approvava la spesa di Lire 62.500.000 per sottoscrizione di nuovo capitale azionario della predetta Società S.I.T.R.A.S.B..
Fa presente che la citata deliberazione di Giunta veniva restituita non vistata dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta in data 16 settembre 1961, con la soprariportata motivazione.
L'Assessore COLOMBO riferisce che la giustificazione addotta dalla Commissione di Coordinamento a motivo del rinvio della suddetta deliberazione di Giunta è basata sull'articolo 81 - 3° comma - della Costituzione che sancisce quanto segue: "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese".
Comunica che la Giunta si è posta il quesito se la disposizione surrichiamata sia applicabile soltanto al bilancio dello Stato o anche ai bilanci delle Regioni a Statuto speciale e, dopo attento esame della questione, ha riconosciuto che la risposta a tale quesito non è molto semplice.
In effetti, - egli dice, - nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta vi è soltanto un accenno indiretto alla legge di approvazione del bilancio all'articolo 30 (- comma 2° -) che prevede: "non è ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci".
Osserva che non vi è alcun altro riferimento a leggi di approvazione di bilanci nello Statuto regionale.
Circa la motivazione addotta dalla Commissione di Coordinamento a giustificazione del diniego ad apporre il visto di legittimità sulla deliberazione di Giunta n. 333 del 30 agosto 1961, dichiara che la Giunta è dell'avviso che, avendo il Presidente della Commissione di Coordinamento apposto il visto di legittimità sul provvedimento legislativo di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, - legge che conteneva la soprariportata norma di carattere sostanziale (articolo 30) autorizzante la spesa di Lire 62.500.000 per sottoscrizione di capitale azionario della Società S.I.T.R.A.S.B., - sia stato implicitamente approvata anche la menzionata norma dell'articolo 30.
Osserva che il rilievo fatto dalla Commissione di Coordinamento con lettera del 16 settembre 1961 avrebbe dovuto, semmai, essere fatto in sede di esame del provvedimento legislativo di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.
Aggiunge che per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di una Società di cui la Regione è socio-azionista fondatore dovrebbe bastare un provvedimento deliberativo in quanto si tratta di un provvedimento di carattere amministrativo e di spesa che viene finanziata su apposito capitolo di spesa del bilancio che ha la necessaria disponibilità di fondi, per cui non vi è necessità di modificare il bilancio.
Rileva che, sostenendo tali tesi, l'Amministrazione regionale potrebbe impugnare provvedimento della Commissione di Coordinamento con cui viene negato il visto di legittimità alla sopra richiamata deliberazione Giunta, ma fa presente che l'iter dell'impugnativa comporterebbe una perdita di tempo notevole, ciò che si vuole evitare.
Comunica che la Giunta è, quindi, venuta nella determinazione di aderire alla richiesta di approvare la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società S.I.T.R.A.S.B. mediante l'emanazione di una legge.
Conclude, dichiarando che sulle questioni dell'adozione di provvedimenti vari mediante leggi e dell'interpretazione dell'articolo 81 - terzo comma - della Costituzione, la Giunta si riserva di promuovere, a tempo opportuno, il parere del Consiglio di Stato per avere un indirizzo preciso da seguire in futuro.
L'Assessore FOSSON, riferendosi a quanto esposto dall'Assessore Colombo in merito all'interpretazione data dalla Commissione di Coordinamento all'articolo 81 - terzo comma - della Costituzione, osserva che, a differenza della Camera dei Deputati e del Senato che sono organi esclusivamente legislativi, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, oltre ad essere un organo legislativo è, altresì, un organo amministrativo che adotta provvedimenti di natura amministrativa per la gestione dei servizi regionali.
Ritiene che la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società S.I.T.R.A.S.B. possa essere approvata con un provvedimento amministrativo (deliberazione) e non sia quindi necessario adottare un provvedimento legislativo.
Il Consigliere BERTHET dichiara di concordare sulla proposta della Giunta.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli n. 1 e n. 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con due distinte votazioni per alzata di mano, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 3 - L'Assessore COLOMBO propone che la prima parte dell'articolo 3 (Alla approvazione e alla liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ...) sia modificata e completata come segue: "Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ...".
Il Consiglio prende atto e concorda, unanime, sull'emendamento proposto dall'Assessore Colombo.
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto) nel seguente nuovo testo modificato: "Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello Statuto della Società S.I.T.R.A.S.B., della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società".
Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i vari articoli (n. 4 articoli) del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate quattro votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: ventinove;
- un voto contrario;
- un voto nullo.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventinove su trentuno Consiglieri votanti, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Italiana per il Traforo stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), per aumento di capitale azionario della predetta Società:
Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ... : SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO STRADALE DEL GRAN SAN BERNADO (S.I.T.R.A.S.B.) PER AUMENTO DEL CAPITALE AZIONARIO DELLA PREDETTA SOCIETÀ.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di Lire 62.500.000 (sessantaduemilionicinquecentomila), della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T. R.A.S.B.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da Lire tre miliardi a Lire tremiliardi cinquecento milioni.
Art. 2
La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo e le eventuali spese accessorie, previste in Lire 400.000 (quattrocentomila) circa, graveranno sull'apposito capitolo 190 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario l° luglio 1961 - 30 giugno 1962 "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali".
Art. 3
Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello Statuto della Società SITRASB, della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione della predetta Società.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta,
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