Oggetto del Consiglio n. 100 del 29 luglio 1961 - Verbale
OGGETTO N. 100/61 - PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a continuare la discussione sull'argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna, concernente la proposta di disegno di legge dello Stato per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta.
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Si dà atto che il Presidente, FILLIETROZ, sospende la discussione dell'argomento dalle ore undici e minuti quindici alle ore undici e minuti trenta, per dare modo ai rappresentanti della maggioranza e della minoranza di concordare su alcuni emendamenti da apportare al disegno di legge di cui si tratta.
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Riaperta la seduta e la discussione, il Presidente Fillietroz dichiara chiusa la discussione di carattere generale sul disegno di legge e apre la discussione sui singoli articoli e sulle proposte di emendamenti.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, comunica che la illustrazione degli emendamenti proposti dalla Giunta al disegno di legge dello Stato per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta sarà fatta dall'Assessore Fosson che ha una specifica competenza in materia di zona franca per essersi occupato di tale problema nella seconda legislatura (1949- 1954) quale Assessore regionale all'Industria e Commercio.
Articolo 1 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 1, precisando che non vi è alcuna proposta di emendamenti in ordine a tale articolo.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Articolo 2 - L'Assessore Fosson comunica che l'articolo 2 è sempre stato il punto più controverso fra l'Amministrazione regionale e gli organi centrali per il fatto che è l'articolo fondamentale e più importante del progetto di zona franca.
Rileva che vi è una proposta di emendamento del Consigliere Bondaz in ordine all'articolo in esame, emendamento che consiste nella sostituzione del primo capoverso con il seguente:
"Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti, i diritti di monopolio e l'imposta generale sull'entrata. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale ed alla imposta generale sull'entrata sul consumo del gas e dell'energia elettrica".
Fa presente che la Giunta è d'accordo sull'emendamento proposto, ma ritiene però opportuno che sia mantenuto il primo capoverso che si propone di sostituire, per cui l'emendamento di cui si tratta dovrebbe essere inserito fra il secondo ed il terzo capoverso, con una piccola modifica per quanto riguarda la questione della imposta generale sull'entrata, in relazione a quanto sostiene la. Regione, nel senso che l'esenzione dall'imposta generale sulla entrata si applica soltanto al primo atto economico.
Precisa che il primo capoverso ha riferimento alle merci estere, mentre l'emendamento proposto dal Consigliere Bondaz si riferisce alle merci nazionali ed è questa la ragione, - egli dice -, per cui la Giunta ritiene opportuno che sia mantenuto il primo capoverso.
Propone quindi che l'emendamento presentato dal Consigliere Bondaz e da inserirsi fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 2 sia modificato come segue:
"Le merci nazionali...., ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti e i diritti di monopolio. Sono, altresì, esenti dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F ??".
Osserva che l'ultimo capoverso dell'articolo 2 rimarrebbe invariato.
Il Consigliere DUJANY, dopo aver dichiarato di concordare sull'emendamento proposto dal Consigliere Bondaz, modificato come da proposta fatta dall'Assessore Fosson, ritiene opportuno, per motivi di chiarezza, che le disposizioni attinenti alle merci estere siano raggruppate in un solo capoverso, per tenerle distinte da quelle concernenti le merci nazionali.
Il Consigliere PALMAS illustra le ragioni per cui, a suo avviso, non è opportuno modificare la disposizione dei vari commi dell'articolo 2 in esame.
Riferendosi all'emendamento proposto dal Consigliere Bondaz, osserva che detto emendamento, modificato come suggerito dall'Assessore Fosson, è molto opportuno ed è bene che sia inserito quale capoverso secondo all'articolo 2, dal momento che i disegni di legge ministeriali concernenti l'attuazione del regime di zona franca per la Valle d'Aosta entrano nei dettagli con l'intendimento di chiarire in che cosa consista la zona franca.
Dichiara che l'unica disposizione chiara, precisa ed inequivocabile, per quanto riguarda la zona franca, è quella dell'art. 14 - primo comma - dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ("Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca") ed afferma che tutte le altre disposizioni inserite nel disegno di legge ministeriale sono pleonastiche.
Segue breve discussione in merito fra i Consiglieri DUJANY e PALMAS.
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: ventisette) nel seguente testo:
"Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; la franchigia si estende ai generi di monopolio dello Stato.
Il regime inerente alla zona franca si estende anche alle imposte e sovrimposte di fabbricazione e di consumo. È altresì concessa l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo all'introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.
Le merci nazionali introdotte o prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dalle imposte di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti e i diritti di monopolio. Sono, altresì, esenti dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle d'Aosta di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale, alla imposta generale sull'entrata ed alla imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
Restano in vigore nella zona franca le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia sanitaria e fitopatologica, di igiene, e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e di conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica".
Articolo 3 - L'Assessore FOSSON ricorda che il Consigliere Bondaz ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla prima parte dell'articolo 3:
"Il Ministro del Commercio con l'estero, d'accordo con la Regione, assegnerà mediante affidamento annuale contingenti di merci di vietata importazione o contingenti per il fabbisogno delle popolazioni e delle imprese. Il Presidente della Giunta rilascerà i relativi permessi di importazione. Analoga procedura sarà applicata per le merci di vietata esportazione".
L'Assessore Fosson rammenta che l'articolo 3 del disegno di legge recante norme per l'attuazione della zona franca della Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre 1957, concerneva soltanto questioni valutarie.
Informa che anche il Consigliere Palmas ha un emendamento aggiuntivo da proporre all'articolo 3, emendamento che è più estensivo perché non prevede limite alcuno per quanto riguarda la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci in Valle d'Aosta.
Ritiene che l'emendamento proposto dal Consigliere Palmas sia quindi senz'altro da preferire, perché non sarebbe più necessario che la Regione prenda accordi con il Ministero del Commercio per l'assegnazione annuale alla Valle d'Aosta di contingenti di merci di vietata importazione o contingenti per il fabbisogno delle popolazioni e delle imprese.
Il Consigliere PALMAS dà lettura del seguente emendamento aggiuntivo che egli propone di inserire all'art. 3 quale terzo comma:
"Non si applicano nel territorio della zona franca le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, salvi i limiti di cui al successivo art. 8".
Comunica che in Italia il commercio della valuta estera è monopolio dello Stato, che provvede a disciplinarlo; fa presente che il Ministero delle Finanze, rendendosi conto della interdipendenza del problema della zona franca con quello della disciplina del commercio estero, si è preoccupato di dire, all'articolo 4, che la materia del commercio con l'estero resta, comunque, riservata alla competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato, il che significa che il cittadino che vuole importare determinate merci dall'estero deve ottenere la preventiva prescritta licenza dal Ministero del Commercio con l'estero.
Rileva che il Consigliere Bondaz si è preoccupato giustamente di richiedere l'inserimento all'art. 3 di un emendamento aggiuntivo che preveda la possibilità di una assegnazione annua alla Regione di determinati contingenti di merci di importazione o contingenti per il fabbisogno delle popolazioni e delle imprese, contingenti da importarsi previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale.
Osserva, però, che potrebbe accadere in futuro che, per una qualsiasi ragione, sia di carattere politico o di carattere economico, venga vietata l'importazione di una qualche merce da un determinato Stato: in tal caso la suddetta disposizione rimarrebbe inoperante.
Ritiene quindi opportuno il proprio emendamento aggiuntivo, molto più ampio di quello formulato dal Consigliere Bondaz, che si potrebbe comunque tener presente e proporre agli Organi centrali in via subordinata.
Esprime l'avviso che il Consiglio dovrebbe sin d'ora dare mandato al Presidente della Giunta regionale di proporre in via subordinata l'emendamento proposto dal Consigliere Bondaz.
Il Consigliere DUJANY dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Consigliere Palmas per varie ragioni che illustra.
Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, completato con l'emendamento aggiuntivo soprariportato proposto dal Consigliere Palmas (Consiglieri presenti e votanti: ventisette), salva la presentazione, in via subordinata, ed in quanto occorra, dell'emendamento proposto dal Consigliere Bondaz.
Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Articolo 5 - L'Assessore FOSSON rileva che il Consigliere Bondaz ha proposto che l'articolo 5 sia completato con l'aggiunta del seguente emendamento:
"È concesso alle industrie della Valle d'Aosta, che abbiano optato per uno dei regimi di cui ai punti a), b) e c) sopracitati, di poter successivamente mutare regime, quando lo ritengano più utile allo svolgimento delle proprie attività, o di poter adottare promiscuamente i regimi stessi allo scopo di agevolare il commercio con altre Provincie della Repubblica".
Dichiara che la Giunta è d'accordo sulla questione di principio affermata dall'emendamento, principio che era già stato tenuto presente in passato e considerato di utilità pratica in sede di prima applicazione.
Riferisce di aver avuto una lunga discussione su tale punto con il Consigliere Palmas, il quale gli ha fatto osservare che la possibilità di opzione fra il regime doganale e il regime della zona franca, prevista nell'emendamento Bondaz, è già prevista nell'articolo 5 in esame.
Esprime l'avviso che sia, quindi, opportuno al riguardo sentire il Consigliere Palmas.
Il Consigliere PALMAS osserva che l'articolo 5 in esame prevede già la possibilità per le industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca di passare dal regime della zona franca al regime doganale rinunciando alla concessione della zona franca, e viceversa; pertanto ritiene che l'emendamento proposto non sia da accogliere dal Consiglio, anche perché, a suo avviso, sarebbe psicologicamente controproducente.
L'Assessore COLOMBO dichiara di condividere il punto di vista del Consigliere Palmas.
Il Consigliere PALMAS fa notare che l'articolo in esame corrisponde all'articolo 6 del disegno di legge governativo ed in proposito dà lettura del seguente stralcio della relazione ministeriale riguardante l'articolo 6 del disegno di legge governativo:
"L'art. 6 prevede una serie di benefici a favore delle imprese industriali operanti nella zona franca, ed in particolare la possibilità che tali industrie siano considerate in territorio doganale, qualora gli stabilimenti siano sottoposti a vigilanza permanente; l'assoggettamento dei manufatti da dette industrie prodotti in Valle ai soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate, quando i prodotti stessi siano destinati al territorio doganale, ed infine la concessione del trattamento della temporanea importazione per le materie prime nazionali o nazionalizzate introdotte in Valle ai fini della lavorazione in loco e della successiva reintegrazione nel territorio doganale dei relativi prodotti finiti.
La concessione degli anzidetti benefici è attribuita alla competenza del Ministero delle Finanze ed è subordinata alla osservanza di opportune formalità e controlli da stabilirsi di concerto con i Dicasteri dell'Industria e Commercio e del Commercio con l'Estero;".
Il Consigliere PALMAS dichiara che ritiene opportuno inserire le parole "in franchigia" fra le parole "della reintroduzione" e le parole "nel territorio doganale" alla lettera c) dell'articolo 5 in esame.
L'Assessore FOSSON fa presente che il testo dell'articolo in questione, così come è formulato attualmente, non prevede la possibilità che, in un determinato stabilimento, un reparto possa funzionare nel regime di zona franca e un altro, per motivi particolari, possa funzionare nel regime doganale.
Ritiene necessario che tale possibilità sia sancita nell'articolo in discussione, tanto più che, - egli dice -, non viene sollevata alcuna difficoltà al riguardo da parte del Governo centrale, tanto è vero che all'articolo 6 del disegno di legge governativo viene autorizzata l'introduzione temporanea nella zona franca di materie prime, nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
Il Consigliere PALMAS, concordando con l'Assessore Fosson, osserva che la questione potrebbe essere agevolmente superata aggiungendo al primo comma, dopo le parole "Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso" le parole "per, tutta o per parte della loro attività:".
Il Consigliere DUJANY, dopo aver illustrato le ragioni per cui il Consigliere Bondaz ha ritenuto opportuno di presentare il suo emendamento in ordine all'articolo 5 in esame, dichiara che la minoranza, a seguito dei chiarimenti e delle precisazioni fatte dal Consigliere Palmas, non insiste per il mantenimento di detto emendamento.
In merito all'ultimo comma "i relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale:" esprime l'avviso che la parola "sentito" dovrebbe essere sostituita con le parole "d'accordo".
Il Consigliere PALMAS osserva che, nel caso in esame non riveste importanza alcuna la sostituzione della parola "sentito" con le parole "d'accordo", perché la questione dei disciplinari rientra nella competenza specifica del Ministero delle Finanze.
Segue breve discussione in merito fra il Consigliere DUJANY, il Consigliere PALMAS e l'Assessore FOSSON.
Il Consigliere BORDON, richiamandosi all'accenno fatto dall'Assessore Fosson alla opportunità di inserire all'articolo 5 un inciso che preveda la possibilità per le industrie locali di poter usufruire contemporaneamente del regime della zona franca in un determinato reparto e del regime doganale in un altro reparto, chiede che sia formulato tale inciso.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che il Consigliere Palmas ha suggerito di aggiungere alla prima parte dell'articolo 5 ("Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso") le parole "per tutta o per parte della loro attività" e ritiene che il Consiglio possa concordare su tale proposta.
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), nel seguente testo modificato:
"Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso per tutta o per parte della loro attività:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale: nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero e con quello dell'Industria e Commercio.
Articolo 6 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 6 che è del seguente tenore:
"Per l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi è richiesta la stabile residenza nel territorio della zona franca, e per gli autoveicoli ed i motocicli anche la loro immatricolazione in detto territorio.
Gli autoveicoli e motocicli immatricolati nel territorio doganale hanno libero transito nel territorio della zona franca fino ai valichi corrispondenti ai confini politici, dove verranno compiute tutte le eventuali formalità occorrenti per il loro eventuale passaggio in territorio estero".
L'Assessore GEX propone che al primo comma, dopo le parole "degli autoveicoli...." siano inserite le parole "degli aeromobili"; rileva che la navigazione aerea è in continuo aumento, per cui è opportuno l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma.
Il Consigliere PALMAS dichiara di non essere a conoscenza della legislazione speciale che regola e disciplina la navigazione aerea ed il registro aeronautico.
Esprime, comunque, l'avviso che non sia opportuno apportare al primo comma l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Gex per varie ragioni che illustra.
L'Assessore GEX, preso atto delle ragioni addotte dal Consigliere Palmas, dichiara di ritirare l'emendamento aggiuntivo proposto, formulando la raccomandazione che tale suo emendamento venga tenuto presente dalla Giunta in sede di trattative con gli Organi centrali.
Si fa menzione che sull'argomento in discussione hanno, altresì, preso la parola gli Assessori FOSSON e SAVIOZ ed il Consigliere VALLINO.
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli nel suo testo integrale (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 7 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 7 che è formulato come segue:
"I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura anche lavorati o confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere e dell'artigianato, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e come tali ammessi in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e Commercio, della Agricoltura e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura".
L'Assessore Fosson comunica che il Consigliere Bondaz ha presentato un emendamento con cui propone di sostituire la prima parte dell'articolo, cioè il primo comma, con il seguente:
"Sono ammessi in franchigia nel territorio doganale i seguenti prodotti scortati dal certificato d'origine rilasciato dal Sindaco del luogo di produzione nella Valle d'Aosta: prodotti di artigianato - bestiame ovino, bovino e caprino - miele e cera d'api - burro - formaggi - frutta fresca e secca - acque minerali naturali - erbe aromatiche e medicinali - pietre - calce gesso e marmo - pelli non buone da pellicceria - legname".
L'Assessore Fosson dichiara che la Giunta è dell'avviso che sia più opportuno mantenere la dizione attuale del primo comma, che è formulata in forma generica, anziché accettare la dizione proposta dal Consigliere Bondaz, nella quale sono elencati analiticamente i prodotti da ammettere in franchigia nel territorio doganale della Valle d'Aosta; infatti, vi sarebbe il pericolo di incorrere nella omissione di qualche prodotto.
Il Consigliere DUJANY, - pur riconoscendo che l'elencazione dei prodotti da ammettere in franchigia nel territorio doganale della Valle d'Aosta servirebbe ad evitare il sorgere di dubbi e conseguentemente, di discussioni in sede di attuazione pratica della legge per l'attuazione della zona franca -, dichiara di ritenere più prudente mantenere l'attuale formulazione generica del primo comma dell'articolo in esame.
Il Consigliere MACHET osserva che non è escluso che, in avvenire, i trasporti di merci possano avvenire, oltre che a mezzo ferrovia o per la strada ordinaria, anche con gli aeroplani; propone quindi che al comma primo la frase "spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria" sia completata come segue: "spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria o per via aerea...".
L'Assessore GEX dichiara di essere dell'avviso del Consigliere Machet.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che, con tutta probabilità, in un avvenire non lontano il trasporto di merci per via aerea verrà considerato come un mezzo di trasporto normale.
L'Assessore FOSSON ed il Consigliere BORDONI, concordando con il Presidente della Giunta, Marcoz, propongono che si adotti la dizione "vie ordinarie" anziché la dizione "strade ordinarie".
Si dà atto che l'articolo 1 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: ventotto) con la rettifica della frase "...spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria..." in "...spedizioni a mezzo ferrovia o per le vie ordinarie".
Articolo 8 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 8 e rileva che il Consigliere Bondaz ha proposto che nella frase "sentito il Presidente della Giunta regionale" la parola "sentito" sia sostituita con la parola "d'accordo".
Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: ventotto) con la rettifica proposta dal Consigliere Bondaz.
Articolo 9 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 9, che è così formulato:
"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque, nel territorio della zona franca:
a) immetta merci estere nei magazzini riservati al deposito di merci nazionali;
b) tiene in deposito merci estere in località ed in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine all'introduzione in territorio doganale".
Il Consigliere PALMAS informa che l'articolo 11 del disegno di legge governativo, corrispondente all'articolo 9 in esame, prevedeva l'applicazione della penalità prevista nella prima parte del primo comma dell'articolo anche per chi "trasporta merci estere nella zona franca per strada non permessa, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurne in frode nel territorio doganale".
Precisa che tale frase è stata soppressa nel disegno di legge sulla zona franca proposto dalla Giunta per le ragioni che illustra.
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli (senza emendamenti) (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 10 - Si dà atto che l'articolo 10, di cui l'Assessore FOSSON dà lettura, viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio regionale senza emendamenti, dopo breve discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 11 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 11, che è formulato come segue:
"Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge".
Il Consigliere PALMAS rileva che nel corrispondente articolo (articolo 13) del disegno di legge governativo la spesa necessaria per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali e della vigilanza era prevista in Lire 300 milioni, da finanziarsi "mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimento legislativo in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961".
Ritiene opportuno che il primo comma dell'articolo in esame conservi la stessa dizione del primo comma dell'articolo 13 del disegno di legge ministeriale.
L'Assessore FOSSON dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Consigliere Palmas, salvo per quanto riguarda la frase "... per l'esercizio finanziario 1960-1961" che propone sia rettificata in "... per l'esercizio finanziario...", cioè senza precisazione dell'esercizio finanziario.
Il Consigliere PALMAS fa notare che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame ("la presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana") non figurava nel disegno di legge ministeriale ed è stata inserita dalla Giunta.
Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove) nel seguente testo modificato:
"Alla spesa di Lire trecentomilioni necessaria per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario .
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25-7-1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
Articolo 12 - L'Assessore FOSSON dà lettura del testo dell'articolo 12, che è formulato come segue:
"A modifica di quanto previsto dall'art. 16 della legge 29-11-1955 n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle di Aosta rimarrà in vigore per due anni a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca.
Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca.
Il Ministro delle Finanze, di concerto ove occorra con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti necessari per la sua prima applicazione ed il conseguente passaggio del territorio della zona franca dal vecchio al nuovo regime".
L'Assessore FOSSON fa notare che nel disegno di legge governativo il secondo comma dell'articolo in esame, nella parte finale, era così formulato: "...un nuovo ordinamento finanziario che tenga conto degli incrementi tributari conseguenti all'attuazione della zona franca".
Comunica che la Giunta, ritenendo che non sia possibile addivenire alla revisione dell'ordinamento finanziario vigente nel termine di due anni, a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca, ha modificato come segue la suddetta frase: "... un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca".
Si fa menzione che vari chiarimenti sull'argomento vengono forniti dal Presidente della Giunta, MARCOZ, e dal Consigliere PALMAS.
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza emendamenti (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da formulare in merito agli articoli del disegno di legge, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta della Giunta di esprimere parere favorevole sul complesso del disegno di legge proposto dalla Giunta modificato e completato come da proposte approvate dal Consiglio durante la discussione dei singoli articoli.
Procedutosi alla votazione per alzata di mano
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al sottoriportato nuovo disegno di legge, da proporre ai competenti organi dello Stato, recante norme per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4:
Legge ... n. ...: NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA.
...Omissis...
ART. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord dal confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.348) al Monte Dolent (3.823) e dalla Punta Ludwigshohe (4.364) a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segue il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del Comune di Pont St. Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle Vallera, Colle Valbella, Colle di Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle della Arietta (2.833), volge a ovest-sud-ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3.308), Colle Bardoney (2.833), Punta Segne (3.308), Colle Teleccio, Punta Grand Saint Pierre (3.692 ), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grand Etret, Monte Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.641), e di qui, in linea retta, giunge alla Punta Basei (3.338), ed infine alla Punta Galisia (3.348).
ART. 2
Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; la franchigia si estende ai generi di monopolio dello Stato.
Il regime inerente alla zona franca si estende anche alle imposte e sovrimposte di fabbricazione e di consumo. È altresì concessa l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo all'introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.
Le merci nazionali introdotte o prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dalle imposte di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti e i diritti di monopolio. Sono, altresì, esenti dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle d'Aosta di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale, alla imposta generale sull'entrata e alla imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
Restano in vigore nella zona franca le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia sanitaria e fitopatologica, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi di commercio, di tutela e di conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
ART. 3
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
È però istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisognosi della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.
Non si applicano nel territorio della zona franca le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, salvi i limiti di cui al successivo articolo 8.
ART. 4
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti come esportate.
Dette merci possono, però, essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano, durante la permanenza nel territorio della zona franca, permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.
Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.
ART. 5
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso per tutta o per parte della loro attività:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale: nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero e con quello dell'Industria e Commercio.
ART. 6
Per l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi è richiesta la stabile residenza nel territorio della zona franca, e per gli autoveicoli ed i motocicli anche la loro immatricolazione in detto territorio.
Gli autoveicoli e motocicli immatricolati nel territorio doganale hanno libero transito nel territorio della zona franca fino ai valichi corrispondenti ai confini politici, dove verranno compiute tutte le eventuali formalità occorrenti per il loro eventuale passaggio in territorio estero.
ART. 7
I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura anche lavorati o confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere e dell'artigianato, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per le vie ordinarie siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e come tali ammessi in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e Commercio, dell'Agricoltura e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
ART. 8
Il Ministro delle Finanze, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci dalla zona franca al territorio doganale e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
ART. 9
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque, nel territorio della zona franca:
a) immette merci estere nei magazzini riservati al deposito di merci nazionali;
b) tiene in deposito merci estere in località ed in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine all'introduzione in territorio doganale.
ART. 10
Per la repressione del contrabbando e la osservanza delle altre disposizioni della presente legge, la Guardia di Finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni, a norma di legge, anche nel territorio della zona franca.
In relazione alla presente legge, essa può eseguire indagini nei registri dei certificati di origine e, in genere, in tutti i registri e documenti relativi al regime di zona franca.
Le Autorità regionali e comunali devono prestare alla Guardia di Finanza tutta la possibile collaborazione per il rigoroso rispetto della presente legge.
ART. 11
Alla spesa di Lire trecento milioni necessaria per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario...
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25-7-1865 numero 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 12
A modifica di quanto previsto dall'art. 16 della legge 29-11-1955 n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta rimarrà in vigore per due anni a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca.
Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca.
Il Ministro delle Finanze, di concerto ove occorra con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti necessari per la sua prima applicazione ed il conseguente passaggio del territorio della zona franca dal vecchio al nuovo regime.
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Il Consigliere PAGE sottolinea la necessità di accelerare per quanto possibile i tempi per l'attuazione della zona franca nel territorio della Valle d'Aosta e propone, a tale scopo, che si dia mandato ad una apposita Commissione permanente di recarsi a Roma per definire le eventuali difficoltà che venissero frapposte dagli organi centrali in ordine al disegno di legge per la attuazione della zona franca approvato nella seduta di oggi dal Consiglio regionale.
Segue breve discussione in merito alla proposta fatta dal Consigliere Page; il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore FOSSON, prendono parte alla discussione.
L'Assessore FOSSON rileva che nella seduta del 4 ottobre '57 (n. 117) il Consiglio, dopo avere espresso parere favorevole sul disegno di legge da proporre ai competenti organi dello Stato, recante norme per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta - disegno di legge che era stato predisposto da apposita Commissione consiliare di studio -, aveva dato mandato alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale di trattare con i competenti organi governativi centrali ai fini dell'approvazione del disegno di legge in questione ed alla emanazione della relativa legge dello Stato per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta.
Propone che analogo mandato sia dato oggi dal Consiglio alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Al termine della discussione il Consiglio concorda, unanime, che la questione di cui si tratta sia esaminata dal Consiglio in apertura della adunanza pomeridiana odierna.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e rinviata alle ore quindici.
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