Oggetto del Consiglio n. 155 del 27 luglio 1963 - Verbale

OGGETTO N. 155/63 - NUOVO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE. - RINVIO DELLA DISCUSSIONE A SUCCESSIVA ADUNANZA CONSILIARE.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, informa che la proposta di approvazione di un nuovo disegno di legge regionale concernente provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate è stata iscritta al n. 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 26 luglio 1963 per l'eventualità che il parere favorevole della C.E.E., richiesto a suo tempo, potesse pervenire entro il 26 luglio 1963.

Informa che alla data odierna tale parere - circa la compatibilità delle norme del disegno di legge regionale in questione con le norme internazionali vigenti in materia di mercato comune europeo - non è pervenuto.

Propone, pertanto, di rinviare la discussione del nuovo disegno di legge ad una successiva adunanza, in relazione a quanto già comunicato nella seguente relazione trasmessa ai Signori Consiglieri:

---

"Con provvedimento legislativo n. 30 in data 21.2.1963 il Consiglio regionale approvava un disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

In merito al disegno di legge in questione il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 27 marzo 1963 prot. n. 848 ha comunicato quanto segue:

""Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 del vigente Statuto speciale per la Valle d'Aosta rinvio, non vistata, l'unita copia del provvedimento legislativo regionale distinto in oggetto.

Rilevo, all'uopo, che:

1) il disegno di legge in questione non determina l'ammontare della spesa che ne deriva per l'esercizio finanziario corrente;

2) la disponibilità di 50 milioni di cui all'art. 8 - lettera A), essendo stata acquistata al bilancio regionale 1961-62, non può utilizzarsi per la copertura prescritta dall'articolo 81 della Costituzione;

3) detta disponibilità si riferisce al capitolo 151 della parte straordinaria del bilancio, mentre la spesa prodotta è di natura ordinaria, attesa l'imputazione prevista alla lettera B) dello stesso articolo 8 al capitolo 49 della parte ordinaria del bilancio in corso ed ai corrispondenti degli esercizi successivi;

4) il provvedimento ricade sotto la normativa degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma e pertanto è da sottoporre alla Commissione C.E.E., onde accertare la sua compatibilità con il Mercato Comune.

Esprimo, pertanto, l'avviso che codesta Amministrazione regionale predisponga il progetto degli "aiuti" modificato in base alle osservazioni di cui ai numeri 1 - 2 e 3 e, prima di sottoporlo all'approvazione del Consiglio, me ne trasmetta quattro esemplari con relative relazioni illustrative, per pormi in grado di inviarle alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne curerà l'inoltro al Ministero degli Affari Esteri.""

---

Con lettera in data 22 aprile 1963 prot .n. 5099/4 il Signor Presidente della Giunta Regionale comunicava al Signor Presidente della Commissione di Coordinamento quanto segue:

"In risposta alla lettera in data 27 marzo 1963 n. 848, si trasmettono quattro copie del disegno di legge di cui in oggetto (opportunamente modificato all'articolo 8), con allegato quattro copie della relazione al disegno di legge stesso.

Per quanto riguarda il fondo residuato di Lire 50 milioni su cui saranno imputate le spese per la prima applicazione delle provvidenze previste dal disegno di legge, si fa presente che si tratta di un apposito primo fondo straordinario finanziato mediante la assunzione di un mutuo passivo e già impegnato con provvedimento consiliare 4 giugno 1962 n. 69, a' sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.

Per quanto riguarda il merito e le finalità delle norme del disegno di legge, da sottoporre al parere della Commissione C.E.E., ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma, si fa presente che si tratta di norme regionali corrispondenti sostanzialmente, con riferimento alla situazione delle colture locali, alle norme dell'articolo 14 della legge statale 2 giugno 1961 n. 454, sul Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura (Piano Verde).

Per quanto riguarda la potestà legislativa e la competenza amministrativa della Regione nella materia in esame, si fa riferimento agli articoli 2 (lettera d), 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Con distinta considerazione."

---

Sino alla data del 10 luglio 1963 non è ancora pervenuto il parere favorevole della Commissione C.E.E. circa le compatibilità delle norme del disegno di legge regionale in questione con le norme internazionali vigenti in materia di mercato comune europeo (a' sensi degli articoli 92 e 93 del trattato di Roma).

Tuttavia, per l'eventualità che tale parere favorevole sia comunicato entro il 22 luglio 1963, data della convocazione del Consiglio Regionale, è stata inserita nuovamente all'ordine del giorno la proposta di approvazione del disegno di legge regionale di cui si tratta nel nuovo testo modificato di cui in premessa, con modificazioni anche per quanto riguarda il finanziamento delle spese in relazione agli appositi stanziamenti del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1963/1964.

---

Il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta di rinvio.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: venticinque);

DELIBERA

di rinviare a successiva adunanza consiliare la discussione del nuovo disegno di legge regionale concernente provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

______