Oggetto del Consiglio n. 70 del 14 giugno 1961 - Verbale
OGGETTO N. 70/61 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA EMOTECA REGIONALE IN AOSTA.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente l'istituzione di una Emoteca regionale in Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con la relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Come da proposta dell'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale (vedi allegato all'oggetto n. 39 dell'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 8 aprile 1961), con deliberazione n. 54, in data 14 aprile 1961, il Consiglio ha stabilito:
"1) di approvare in via di massima la proposta di istituzione di una Emoteca regionale presso l'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, in conformità a quanto indicato in premessa;
2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'istituzione della Emoteca regionale e per il finanziamento, l'approvazione e l'erogazione delle relative spese, previste, in linea di massima, in Lire 8.500.000 e da finanziare su apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per il prossimo esercizio finanziario 1-7-1961 - 30-6-1962".
Si trattava, in sostanza, di un provvedimento di massima, con cui non si approvava né si impegnava alcuna spesa, ma si dava delega alla Giunta di deliberare e di provvedere in merito nel prossimo esercizio finanziario.
In sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il prossimo esercizio finanziario sarebbe stato dal Consiglio approvato l'apposito stanziamento di spesa per la istituzione, l'arredamento e la gestione della Emoteca, in modo che la Giunta potesse provvedere, come da delega del Consiglio, alla istituzione della Emoteca nel prossimo esercizio finanziario.
Con lettera in data 21-4-1961 prot. n. 1017, il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:
"È da premettere, in ordine alla deliberazione di cui all'oggetto, che:
a) le spese devono essere impegnate nei limiti dei fondi assegnati sul bilancio cui esse si riferiscono e che l'impegno a carico dell'esercizio successivo è limitato agli affitti, alle spese continuative e ricorrenti, o quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, circostanze queste che non si verificano nel caso in esame.
b) le "spese nuove", ossia quelle che richiedono la istituzione di un capitolo nuovo, nella competenza dell'esercizio, debbono essere autorizzate con legge regionale.
Consegue che, pur plaudendo all'istituzione di una Emoteca regionale, spiace comunicare che l'adottato provvedimento non può essere vistato da questa Commissione di Coordinamento prima della emanazione di apposita legge regionale, indicante anche i mezzi per far fronte ai relativi oneri".
Senza esaminare nel merito i rilievi di cui sopra, in considerazione della "opportunità" della suggerita emanazione di una legge regionale in materia, si propone che il Consiglio regionale approvi il seguente disegno di legge regionale:
(OMISSIS: Segue disegno di legge regionale, riportato in calce al deliberato).
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Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, mediante votazioni per alzata di mano.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i vari articoli (n. 8 articoli) del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventisei.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione di una Emoteca regionale in Aosta:
Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
Legge regionale ... 1961, n. ... : ISTITUZIONE DI UNA EMOTECA REGIONALE IN AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per assicurare la efficienza dei servizi locali di trasfusione del sangue nel campo dell'assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica, è approvata la istituzione di una Emoteca regionale presso l'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.
Art. 2
L'Emoteca regionale sarà gestita e funzionerà, sotto il controllo dell'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia nonché ai sensi dell'apposito regolamento speciale.
Art. 3
Al funzionamento dell'Emoteca regionale si provvederà mediante il seguente personale già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale:
a) per la parte tecnico-sanitaria: il Direttore e l'Assistente del Reparto Medico-Micrografico del laboratorio regionale di Igiene e Profilassi; un Sanitario e personale ausiliario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta designati dall'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale;
b) per la parte amministrativa: il Ragioniere-Economo dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.
Art. 4
L'Emoteca regionale provvederà, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e a' sensi dell'apposito regolamento speciale:
a) ai prelievi di sangue e alla sua classificazione sistematica, mediante i. necessari esami di laboratorio, alla sua eventuale trasformazione e alla conservazione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue;
b) alla distribuzione del sangue, del plasma, o di altri derivati del sangue, occorrenti per l'assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica.
Art. 5
Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Istituti ed Enti ospedalieri, assistenziali e mutualistici, con Associazioni di donatori volontari di sangue, con la Croce Rossa Italiana, con il Corpo di Soccorso Alpino e con Autorità Militari, convenzioni recanti accordi e modalità regolanti i prelievi, la conservazione e la distribuzione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue.
Art. 6
L'Emoteca regionale deve essere costantemente provvista delle apparecchiature tecnico-sanitarie e delle suppellettili di laboratorio prescritte e atte ad assicurare il buon funzionamento dei servizi.
Art. 7
Le spese straordinarie iniziali per l'istituzione, l'arredamento e l'attrezzatura tecnico-sanitaria dell'Emoteca regionale, previste in complessive Lire nove milioni saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta e con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa straordinaria della parte "SPESA" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962: capitolo: "Spese per l'arredamento e l'attrezzatura dell'Emoteca regionale", con lo stanziamento di Lire nove milioni.
Le spese per il funzionamento e la gestione dell'Emoteca regionale, previste in iniziali annue lire due milioni, saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta, con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa ordinaria del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari: capitolo: "Spese per la gestione della Emoteca regionale", con lo stanziamento annuo iniziale di lire due milioni.
Art. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.
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