Oggetto del Consiglio n. 68 del 14 giugno 1961 - Verbale

OGGETTO N. 68/61 - MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955 N. 3, SULLA ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

L'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazioni agli articoli 1 e 2 del Regolamento per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, sull'assistenza di malattia ai Coltivatori diretti, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 50 in data 14 aprile 1961, ha approvato il nuovo testo del Regolamento per l'attuazione delle norme della legge regionale 20-12-1955, n. 3, sull'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Con nota n. 1013 in data 8-5-1961, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha restituito, munita del visto, la precitata deliberazione "subordinatamente alla sostituzione della parola "INTEGRAZIONE" con la parola "COPERTURA" negli articoli 1° (secondo comma) e 2° (penultimo comma)", articoli il cui testo era stato approvato con la seguente formulazione:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, l'Amministrazione regionale verserą alle Casse Mutue Comunali per ciascun Coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954 n. 1136, un contributo annuo di L. 100.

Detto contributo sarą devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale integrazione totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse Mutue Comunali.

Art. 2

L'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno č effettuato mediante iscrizione degli stessi in appositi elenchi nominativi comunali mod. A.

Per la compilazione degli elenchi stessi č istituita, in ogni Comune, una Commissione composta da:

1) il Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza che la presiede;

2) il Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti, con funzioni di Vice Presidente.

3) tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza;

4) due membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale dei Coltivatori Diretti.

La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:

Prima categoria - integrazione totale delle quote individuali.

Seconda categoria - integrazione parziale delle quote individuali.

Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.

Al fine di promulgare il regolamento nel testo definitivo tenendo conto della condizione posta dalla Commissione di Coordinamento, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di apportare agli articoli 1 e 2 del testo del Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20-12-1955, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, approvato con la deliberazione consiliare n. 50 in data 14-4-1961, le seguenti modifiche:

a) l'ultimo comma dell'articolo 1 č modificato come segue:

"Detto contributo sarą devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale copertura totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse mutue comunali".

b) il penultimo comma dell'articolo 2 č modificato come segue:

"La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:

Prima categoria - copertura totale delle quote individuali.

Seconda categoria - copertura parziale delle quote individuali".

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanitą ed Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

di apportare agli articoli 1 e 2 del testo del Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20-12-1955, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, approvato con la deliberazione consiliare n. 50 in data 14 aprile 1961, le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo comma dell'articolo 1 č modificato come segue:

"Detto contributo sarą devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale copertura totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse mutue Comunali".

b ) il penultimo comma dell'articolo 2 č modificato come segue:

"La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco Mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:

Prima categoria - copertura totale delle quote individuali.

Seconda categoria - copertura parziale delle spese individuali".

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