Oggetto del Consiglio n. 63 del 14 giugno 1961 - Verbale
OGGETTO N. 63/61 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DI DUE MUTUI PASSIVI A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO, DI TORINO, E PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PER PROVVIDENZE ED INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente l'assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale, disegno di legge trasmesso in copia, con la relazione e allegati vari, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961 quali allegati all'oggetto n. 9:
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Con lettera in data 21 febbraio 1961 prot. n. 2966/4 vennero invitati a presentare offerta per la eventuale contrattazione di un mutuo passivo a lunga scadenza, per il finanziamento di spese straordinarie relative a lavori di pubblica utilità e per iniziative e provvidenze di interesse regionale, di cui al precedente oggetto n. 5 dell'ordine del giorno dell'adunanza, i seguenti Istituti Bancari:
1) CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - Succursale di AOSTA
2) BANCA POPOLARE DI NOVARA - Succursale di AOSTA
3) ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO - Succursale di AOSTA
4) ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI - Agenzia Generale AOSTA
5) BANCA COMMERCIALE - Succursale di AOSTA
6) BANCO VALDOSTANO DI A. BERARD - AOSTA
7) CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - Via Aureliana, 7 - ROMA
8) ISTITUTO BANCARIO CREDITO ITALIANO - TORINO - Via Arsenale, 23
Con la sopracitata lettera n. 2966/4 veniva comunicato ai predetti Istituti quanto segue:
"Questa Amministrazione regionale intenderebbe contrarre un mutuo passivo dell'importo effettivo di Lire 3.000.000.000, ammortizzabile in anni 25, per il finanziamento di spese straordinarie relative a lavori di pubblica utilità da eseguire in Valle d'Aosta.
A tal fine questa Amministrazione richiede a cotesto Istituto e ad altri Istituti bancari di voler comunicare le condizioni di offerta per la stipulazione del mutuo di cui sopra, tenendo presente quanto segue:
1) Il pagamento delle quote annuali di ammortamento del mutuo sarà garantito mediante delegazioni rilasciate sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annue di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.
2) Il prelevamento della somma mutuata potrà essere effettuato dalla Regione a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa, sino al complessivo importo di Lire 3.000.000.000 entro il 31 dicembre 1962.
3) Le annualità del piano di ammortamento del mutuo, per capitale ed interessi, decorreranno dal 1° gennaio 1963.
4) Sui singoli prelevamenti di somme effettuati prima della data di decorrenza del piano di ammortamento del mutuo (1° gennaio 1963) questa Regione corrisponderà gli interessi nella misura da precisare da cotesto Istituto e da inserire fra le condizioni di stipulazione del mutuo.
5) L'importo effettivo totale dei prelevamenti effettuati in conto mutuo dovrà corrispondere all'importo nominale del mutuo stesso (Lire 3.000.000.000): non sono ammesse operazioni di emissione di cartelle di obbligazioni che possano, comunque, variare il capitale nominale del mutuo.
6) La stipulazione del contratto del mutuo dovrà essere perfezionata entro il 1° luglio del corrente anno.
Se cotesto Istituto non è in grado di concedere il mutuo per l'ammontare totale di lire tre miliardi, può comunicare le condizioni di offerta per la concessione di un mutuo di importo inferiore. (Omissis)".
Hanno aderito alla richiesta dell'Amministrazione regionale l'Istituto Bancario San Paolo di Torino (limitatamente all'importo di lire un miliardo di mutuo) e la Cassa di Risparmio di Torino (per l'ammontare totale di lire tre miliardi di mutuo), alle condizioni risultanti dalle allegate copie di lettere pervenute dai predetti due Istituti Bancari.
Poiché le condizioni offerte dai due Istituti Bancari sono corrispondenti per quanto concerne il tasso di interesse e le altre spese accessorie, il Consiglio potrebbe stabilire di assumere un solo mutuo di lire tre miliardi con la Cassa di Risparmio di Torino, oppure di assumere due distinti mutui, di cui uno per l'importo di lire due miliardi, con la Cassa di Risparmio di Torino e l'altro per l'importo di lire un miliardo con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
I costi per le prospettate due possibilità di assunzione di mutuo risultano dal seguente prospetto e dalle allegate proposte di legge regionale per la assunzione di un solo mutuo, oppure di due mutui, per il finanziamento delle spese straordinarie di cui in premessa:
Importo del mutuo Lire |
Istituto mutuante |
Tasso di interesse Lire |
Bimestralità di ammortamento Lire |
Annualità di ammortamento Lire |
Costo totale del mutuo per i 25 anni di durata |
1° caso (un solo mutuo) |
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3.000.000.000 |
Cassa Risparmio di Torino |
6,50 % |
40.556.057 |
243.336.342 |
6.083.408.550 |
2 ° caso (due mutui) |
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2.000.000.000 |
Cassa Risparmio di Torino |
6,50 % |
27.037.372 |
162.224.232 |
4.055.605.800 |
1.000.000.000 |
Istituto Bancario San Paolo di Torino |
6,50 % |
13.518.660 |
81.111.960 |
2.027.799.000 |
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40.556.032 |
243.336.192 |
6.083.404.800 |
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Disegno di legge regionale
LEGGE REGIONALE ... 1961, n. ... : ASSUNZIONE DI DUE MUTUI PASSIVI A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO E PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PROVVIDENZE E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire due miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. in data 7 aprile 1961.
È autorizzata l'assunzione, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire un miliardo, da impiegare per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie di cui al precedente comma.
Art. 2
Gli importi dei mutui passivi di cui al precedente articolo potranno essere riscossi con uno o più prelevamenti di somme e saranno ammortizzati in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale dei capitali mutuati.
Per il finanziamento delle spese, - previste in annue Lire 243.336.192, - per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui.
Art. 3
L'ammortamento dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento dei mutui sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.
Art. 4
I proventi dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli saranno introitati su appositi istituendi capitoli della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.
Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento dei mutui passivi saranno impegnate su appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. in data 7 aprile 1961.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione degli atti notarili per l'assunzione dei mutui passivi, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento dei contratti di mutuo concordate con gli Istituti bancari mutuanti e approvate con deliberazioni della Giunta regionale. Con deliberazioni della Giunta regionale saranno pure approvate le stipulande convenzioni aggiuntive al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolare e dare in carico al Tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell'ammortamento dei mutui passivi.
Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Disegno di legge regionale
Legge regionale ... 1961, n. ... : ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PER PROVVIDENZE E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire tre miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. in data 7 aprile 1961.
Art. 2
L'importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso con uno o più prelevamenti di somme e sarà ammortizzato in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale del capitale mutuato.
Per il finanziamento delle spese, - previste in annue Lire 243.336.342, - per la restituzione della somma mutuata e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.
Art. 3
L'ammortamento del mutuo passivo di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento del mutuo sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.
Art. 4
Il provento del mutuo passivo di cui ai precedenti articoli sarà introitato su apposito istituendo capitolo della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.
Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento del mutuo passivo saranno impegnate su istituendi appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. in data 7 aprile 1961.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione dell'atto notarile per l'assunzione del mutuo passivo, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento del contratto di mutuo concordate con la Cassa di Risparmio di Torino e approvate con deliberazione della Giunta regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sarà pure approvata la stipulanda apposita convenzione aggiuntiva al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolare e dare in carico al Tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell'ammortamento del mutuo passivo.
Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Copia
CASSA di RISPARMIO di TORINO
Torino, li 24 febbraio 1961
Ill.mo Signor Dott. M. COLOMBO Assessore alle Finanze della Regione Autonoma della Valle di Aosta
AOSTA
N. 9570
Ufficio Legale
Oggetto: Mutuo di L. 3.000.000.000.
Riscontriamo la Sua lettera del 21 corr. mese n. 2966/4, diretta alla nostra dipendenza di Aosta, con la quale ci chiede le condizioni per la concessione di un mutuo di L. 3.000.000.000, che la Regione Autonoma della Valle di Aosta intenderebbe contrarre per il finanziamento di spese straordinarie relative a lavori di pubblica utilità da eseguire in Valle d'Aosta.
Ci affrettiamo a significarLe che questa Cassa di Risparmio è ben lieta di mettersi a disposizione della Regione per il mutuo richiesto.
L'operazione dovrà essere estinta con ammortamento nel periodo desiderato in venticinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 1963. Prima di tale data dovranno essere pagati bimestralmente solo gli interessi sulle somme prelevate, tenendo però presente che l'intera somma mutuata dovrà essere ritirata entro il 31 dicembre 1962.
Il tasso d'interesse è fissato nella misura del 6,50% annuo e il mutuo dovrà essere garantito con delegazioni sulle quote dei tributi erariali attribuite alla Regione con l'art. 2 della Legge 29 novembre 1955, n. 1179.
Le rate bimestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi scalari, ammontano a Lire 40.556.057 ciascuna, con un carico annuo di Lire 243.336.342.
L'operazione è a contanti e non con cartelle obbligazionarie.
Al fine di guadagnare tempo ci permettiamo già trasmetterLe la bozza del contratto che dovrebbe essere inserita integralmente e senza varianti nella deliberazione della Giunta regionale, debitamente vistata poi per legittimità dalla Commissione di Coordinamento della Valle per l'approvazione delle clausole in essa contenute.
Qualora avessimo l'onore, che ci auguriamo, di essere prescelti per la stipulazione del mutuo in questione, ci affretteremo a trasmettere bozza della Convenzione aggiuntiva al Contratto di Tesoreria in corso, da stipularsi contemporaneamente al mutuo, per vincolare e dare in carico a questa Cassa di Risparmio, nella sua veste di Tesoriere regionale, la necessaria tangente delle quote dei tributi sopraindicati.
In attesa di conoscere le decisioni della Spett. Giunta regionale, porgiamo distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Colombo
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Copia
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
Dipendenza di AOSTA
tc/ AOSTA, 25 marzo 1961
Ill.mo Sig. ASSESSORE ALLE FINANZE della Regione Autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
n. 699
Oggetto: Contrattazione mutuo.
Riferendoci al colloquio odierno con il Vs/ Segretario Generale Dr. Brero confermiamo che nell'eventualità che il mutuo contrattato in L. 3.000.000.000 si riduca a L. 2.000.000.000 nessuna modifica verrà apportata alle condizioni indicate nella ns/ lettera di offerta del 24-2 u.s.
Ci riserviamo di comunicare, non appena in possesso dei dati, gli importi delle bimestralità per un mutuo di Lire 2.000.000.000 per la durata di 25 anni.
Distinti ossequi.
IL REGGENTE
f.to Campagna
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Copia
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Fondato nel 1563
Istituto di credito di diritto pubblico
Sede Centrale: TORINO
Prot. n. 0115
Aosta, 2 marzo 61
Risp. a V/ del 21-2-1961 n. 2966/4
Oggetto: Richiesta mutuo di Lire 3.000.000.000.
On. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato delle Finanze
AOSTA
Con riferimento alla V/ richiesta a margine segnata, ci pregiamo comunicarVi che questo Istituto è disposto a concedere a codesta On. Regione un mutuo di Lire 1.000.000.000 per il parziale finanziamento di un complesso di opere di pubblica utilità, alle seguenti condizioni principali:
- durata: anni 25;
- tasso d'interesse: 3% in più del saggio ufficiale di sconto, con il minimo del 6,50% ed il massimo del 7,50%;
- garanzia: delegazioni sulle quote annue di ripartizione delle entrate erariali;
- possibilità di utilizzo graduale dell'importo entro il 31 dicembre 1962, con pagamento dei soli interessi sulle somme prelevate, dalla data dei singoli prelievi. L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 1963;
- ammortamento: a mezzo semestralità costanti posticipate, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale;
- stipulazione del contratto per atto pubblico notarile entro il 30 settembre 1961. Trascorso infruttuosamente tale termine la concessione potrà essere revocata;
- spese contrattuali ed ogni altra spesa, imposta e tassa a carico della Regione.
Precisiamo che l'annualità occorrente per estinguere un mutuo di Lire un miliardo in 25 anni, al tasso del 6,50%, ammonta a Lire 81.460.560.
Mentre ci teniamo a completa disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o precisazione, restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e ben distintamente salutiamo.
Istituto Bancario San Paolo di Torino
(119) Succursale di Aosta
F.to: Guerci
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Copia
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Fondato nel 1563
Istituto di credito di diritto pubblico
SUCCURSALE DI AOSTA
Prot. n. 0155
Aosta, 22 marzo 61
Risp. a V/ del 21-2-1961 n. 2966/4
Oggetto: Richiesta mutuo di Lire 3.000.000.000.
On. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato delle Finanze
AOSTA
Facciamo seguito alla nostra del 2-3-1961 n. 0115, pari oggetto, per precisare che la nostra Direzione Generale è disposta a modificare la forma dell'ammortamento a mezzo di bimestralità anziché di semestralità come allora indicato.
Pertanto la bimestralità occorrente per estinguere un mutuo di Lire un miliardo in 25 anni, al tasso del 6.50 %, ammonta a Lire 13.518.660, pari a Lire 81.111.960 all'anno. Fermo il resto.
Mentre restiamo a V/ disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ci è gradito unire i nostri più distinti saluti.
Istituto Bancario San Paolo di Torino
(119) Succursale di Aosta
F.to: Guerci
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L'Assessore COLOMBO ricorda che nella seduta del 7 aprile 1961 (oggetto n. 9) il Consiglio ha approvato un programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale, per un ammontare di spesa previsto in complessive Lire 3 miliardi, da finanziare mediante il provento di un mutuo passivo (o di due mutui passivi) a lunga scadenza da contrarre presso Istituti bancari mutuanti.
Ricorda che, nella seduta dell'8 aprile 1961, il Consiglio, dopo discussione in merito alla proposta di assunzione del mutuo contraendo, ha rinviato ad una prossima seduta consiliare, da tenersi possibilmente entro la fine dello stesso mese di aprile, la continuazione della discussione ed ogni decisione in merito alla proposta di assunzione del mutuo di cui si tratta, al fine di dare la possibilità agli Uffici dell'Assessorato alle Finanze di prendere contatti con Istituti bancari mutuanti onde accertare se fosse possibile addivenire alla stipulazione di un mutuo passivo, oppure di due mutui passivi, a lunga scadenza, dell'importo complessivo di Lire 3 miliardi, a condizioni migliori di quelle offerte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino e dalla Cassa di Risparmio di Torino.
Comunica di aver provveduto, in relazione a quanto stabilito dal Consiglio, a interpellare nuovamente l'Istituto Nazionale Assicurazioni ed il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, invitandoli a fare conoscere, entro breve tempo, le loro offerte definitive.
Riferisce di essersi recato a Roma appositamente, unitamente all'Assessore Fosson, e di aver conferito con un funzionario dell'Istituto Nazionale Assicurazioni in merito alle condizioni e clausole eventuali per il contraendo mutuo.
Informa che a tale colloquio ha fatto seguito una corrispondenza fra il predetto Istituto e l'Amministrazione regionale e che in data 19 maggio 1961 pervenne una lettera con la quale l'Istituto Nazionale Assicurazioni comunicava di essere disposto ad esaminare favorevolmente la possibilità di concedere all'Amministrazione regionale un mutuo passivo, dell'importo di Lire 3 miliardi, da ammortizzarsi in 25 anni.
Precisa, però, che detto Istituto non ha risposto ai chiarimenti richiesti dall'Amministrazione regionale, soprattutto per quanto riguarda il tasso di interesse e la quota annua di ammortamento, che sono gli elementi fondamentali per giudicare sulla convenienza, o meno, delle condizioni del mutuo; precisa, infatti, che nella lettera è detto che il tasso di interesse sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in una successiva adunanza, dopo che l'Amministrazione regionale avrà provveduto a trasmettere copia del proprio bilancio di previsione con i relativi documenti allegati.
Fa presente che, stando così le cose per quanto concerne l'Istituto Nazionale Assicurazioni, e non avendo il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche ritenuto di rispondere alla richiesta fattagli, la Giunta, considerato che il programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale, da finanziare per l'ammontare di Lire 3 miliardi, è stato già approvato con provvedimento consiliare del 7 aprile 1961, propone che il Consiglio si pronunci circa la proposta di assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire 2 miliardi da contrarre con la Cassa di Risparmio di Torino e di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire 1 miliardo da contrarre con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Comunica che le condizioni alle quali i predetti due Istituti bancari si sono dichiarati disposti a stipulare i mutui di cui si tratta sono identiche e fa riferimento, in proposito, alla relazione degli uffici finanziari della Regione e alle lettere dei suddetti due Istituti riportate nelle premesse.
Il Consigliere PALMAS, dopo aver premesso che la questione del mutuo è stata vagliata e discussa dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, comunica di non aver nulla da aggiungere, nella sua qualità di Presidente della suddetta Commissione consiliare, alla relazione, ampia ed esauriente sull'argomento, fatta dall'Assessore Colombo.
Riferisce che, in sede di Commissione, venne osservato dai membri della minoranza, Consiglieri Signori Bondaz, Dujany e Guglielminetti, che la Commissione, prima di esprimere il proprio parere sulle condizioni e modalità del mutuo, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'opportunità o meno della assunzione del mutuo.
Informa che, insieme agli altri due membri di maggioranza, ebbe ad eccepire che il Consiglio, pur avendo nella adunanza dell'8 aprile 1961, rinviato ad una prossima seduta consiliare ogni decisione in merito alla proposta di assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire 3 miliardi, di fatto si era già pronunciato favorevolmente per l'assunzione del mutuo avendo approvato, nella seduta del 7-4-1961 (oggetto n. 9) un programma di opere di pubblica utilità, di provvidenze ed iniziative d'interesse regionale, per un ammontare di spesa previsto in complessive Lire 3 miliardi, da finanziare "mediante un corrispondente complessivo provento di un mutuo passivo (o di due mutui passivi) a lunga scadenza da contrarre presso Istituti bancari mutuanti".
Il Consigliere DUJANY osserva che la questione del predetto programma di opere pubbliche e quella della assunzione del mutuo passivo erano effettivamente interdipendenti per cui, discutendosi del programma di lavori, si è pure discusso dell'assunzione del mutuo.
Fa presente che, rimane, comunque, il fatto che l'accensione del mutuo non era ancora stata deliberata dal Consiglio e che era, quindi, pienamente motivata l'osservazione fatta dai Commissari di minoranza in sede di Commissione.
Precisa che la minoranza è contraria alla stipulazione di un mutuo dell'ammontare di Lire 3 miliardi per le ragioni già esposte nella seduta consiliare dell'8 aprile 1961, nonché in sede di Commissione, perché molti dei lavori inclusi nel programma di opere pubbliche straordinarie approvato nella seduta del 7 aprile 1961 avrebbero potuto essere incluse nei programmi annuali di lavori di pubblica utilità finanziati con le normali disponibilità di bilancio.
Aggiunge che la Giunta, anziché proporre la stipulazione di un mutuo passivo (o di due mutui passivi) a lunga scadenza, avrebbe dovuto studiare la possibilità di incrementare alcune delle entrate del bilancio come, ad esempio, quelle dei capitoli di entrata concernenti i proventi delle quote fisse e delle quote variabili di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.
Il Consigliere TREVES, dopo aver ricordato che, nella seduta del 7 aprile 1961, votò contro l'approvazione del menzionato programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze d'interesse regionale, motivandone le ragioni, dichiara quanto segue:
"Intendo fare la presente dichiarazione di voto:
Conscio che alla Regione occorrono fondi onde mettere in esecuzione lavori di prima necessità e risolvere almeno in parte gli innumerevoli problemi che si impongono
Dichiaro
di votare a favore della stipulazione del mutuo all'ordine del giorno -
Ribadisco
la mia opposizione al piano di lavori, così come è stato deliberato dal precedente Consiglio per le ragioni già allora esposte -
Rinnovo
in questa sede il mio più vivo appello affinché si voglia seriamente tener conto delle inderogabili necessità di risolvere i più importanti ed urgenti problemi dell'agricoltura onde arginare il sempre crescente spopolamento delle nostre vallate".
I Consiglieri MACHET, LUCAT e VUILLERMOZ - Vice Presidente del Consiglio, dichiarano di associarsi alla dichiarazione di voto fatta dal Consigliere Trèves.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6: Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventidue; astenutisi dalla votazione: sei - BERTHET, BERTHOD, BORDON, DUJANY, PETIGAT e VESAN).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i vari articoli (n. 6 articoli) del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di Legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori VALLINO, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: sette.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventidue e contrari sette, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale:
Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... 1961 N. ... : ASSUNZIONE DI DUE MUTUI PASSIVI A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RIPARMIO DI TORINO E PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PROVVIDENZE E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire due miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961.
È autorizzata l'assunzione, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire un miliardo, da impiegare per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie di cui al precedente comma.
Art. 2
Gli importi dei mutui passivi di cui al precedente articolo potranno essere riscossi con uno o più prelevamenti di somme e saranno ammortizzati in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale dei capitali mutuati.
Per il finanziamento delle spese, - previste in annue Lire 243.336.192, - per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui.
Art. 3
L'ammortamento dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dei proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento sui mutui sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.
Art. 4
I proventi dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli saranno introitati su appositi istituendi capitoli della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.
Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento dei mutui passivi saranno impegnate su appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione degli atti notarili per l'assunzione dei mutui passivi, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento dei contratti di mutuo concordate con gli Istituti bancari mutuanti e approvate con deliberazioni della Giunta regionale. Con deliberazioni della Giunta regionale saranno pure approvate le stipulande convenzioni aggiuntive al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolare e dare in carico al Tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell'ammortamento dei mutui passivi.
Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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