Oggetto del Consiglio n. 175 del 25 novembre 1963 - Verbale
OGGETTO N. 175/63 - CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.
Il Presidente, Avv. Oreste MARCOZ, fa presente che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale 5 agosto 1962 n. 1257 e delle norme del vigente Regolamento interno del Consiglio, deve procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri regionali neo-eletti nella consultazione elettorale regionale del 27-28 ottobre 1963, come da verbale in data 29 ottobre 1963 - 5 novembre 1963 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta come da manifesto pubblico in data 7 novembre 1963 del Presidente della Giunta regionale della Valle di Aosta.
Comunica quindi che contro la elezione del Consigliere Dr. Francesco BALESTRI sono pervenuti al Consiglio i seguenti due ricorsi, di cui dà lettura:
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RICORSO ALESSI ALFONSO
"ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE della VALLE D'AOSTA
Il sottoscritto Alessi Alfonso nato il 16.11.1921, residente in Aosta, ELETTORE ISCRITTO NELLE LISTE elettorali del Comune di Aosta certificato elettorale n. 004 - ricorre al Consiglio Reg.le contro l'elezione del Sig. Balestri dott. Francesco a consigliere regionale in quanto il predetto si trovava e si trova nelle condizioni di ineleggibilità ai sensi dell'art. 6 lettera E della legge 5 agosto 1962 n. 1257 in base al quale le cause di ineleggibilità previste non hanno effetto se le funzioni esercitate SIANO CESSATE PRIMA DELLA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA; INFATTI il sig. Balestri dott. Francesco a suo tempo nominato Presidente del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta (Ente sovvenzionato dalla Regione e sottoposto al controllo e alla vigilanza degli organi regionali) HA CONTINUATO AD ESERCITARE LE SUE FUNZIONI DI PRESIDENTE AMMINISTRATORE del predetto Consorzio anche dopo l'accettazione della candidatura e anche dopo la data delle elezioni regionali come risulta dagli atti d'ufficio del predetto Consorzio: vedansi le deliberazioni n. 62 in data 4/10/1963; n. 63 in data 11/10/1963; n. 67 in data 25/10/1963 e n. 68 in data 25/10/1963, adottate dal Balestri in qualità di Presidente-amministratore del Consorzio e trasmesse per il controllo ai competenti organi regionali.
Risulterebbe inoltre che il dott. Balestri abbia continuato a percepire dal Consorzio la indennità mensile di carica spettantegli quale Presidente amministratore del Consorzio stesso.
Risulterebbe ancora che abbia continuato ad amministrare il Consorzio firmando atti e la corrispondenza d'ufficio.
Quanto sopra può essere agevolmente accertato dal Consiglio regionale cui è diretto il presente ricorso,
Aosta, 14 novembre 1963.
f.to: ALESSI Alfonso
(Viale Garibaldi n.41 - Aosta)"
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RICORSO PANELLI FERDINANDO
"Alla Segreteria del Consiglio della Valle
AOSTA
Il sottoscritto Ferdinando Panelli nato in Alessandria (Eg.) l'8 agosto 1914, residente ed elettore nel Comune di Saint Vincent in base all'articolo 6 comma e) della Legge 5 agosto 1962 n. 1257 - norme per l'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta - pagina 3427 della Gazzetta Ufficiale, ritiene che le funzioni esercitate dal Dottore Francesco Balestri nella sua qualità di Presidente Amministratore del Consorzio Antitubercolare di Aosta non siano cessate con l'accettazione della candidatura, ma abbia continuato a firmare tutti gli atti amministrativi (esempio delibere n. 62 del 4/10/1963 - n. 63 dell'11/10/1963, n.67 e 68 del 25/10/1963) e probabilmente anche a riscuotere le indennità previste per la sua mansione - Pertanto chiede la sua ineleggibilità al Consiglio Valle.
Con ossequio.
F.to: Ferdinando Panelli Segretario Org. del P.L.I.
Aosta, li 19 novembre 1963."
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Il Presidente, MARCOZ, chiede se qualche Consigliere abbia da proporre osservazioni in merito alla convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali neo-eletti.
Il Consigliere MONTESANO fa la seguente dichiarazione, di cui chiede la iscrizione a verbale:
"In dipendenza dell'eventuale voto determinante di un Consigliere, per la cui eleggibilità è operante ricorso che potrà avere seguito in sede giurisdizionale, a norma dell'art. 22 della legge 5 agosto 1962 n. 1257, invalido fin d'ora, nel caso in cui in quella sede vi sia accoglimento del ricorso stesso, ogni deliberazione presa in questa seduta, riservandomi d'invalidare in seguito e per la stessa ragione ogni atto legislativo e amministrativo del Consiglio stesso, qualora venga ad essere approvato con voto determinante del citato Consigliere: ciò in base anche al preciso disposto dell'art. 33 della stessa legge, nel quale è contemplata tassativamente la sospensione di diritto delle deliberazioni del Consiglio Regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati".
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, illustra la questione relativa alla convalida della elezione dei Consiglieri e ai due soprariportati ricorsi, dando lettura dell'articolo 21 della legge elettorale 5/8/1962 n. 1257 e facendo presente che, ai sensi dell'articolo stesso, il Dr. Balestri ha dieci giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni ai ricorsi, a decorrere dalla data di notifica.
Fa presente che i dieci giorni non sono ancora decorsi, per cui il Consiglio regionale potrà decidere in ordine ai ricorsi stessi dopo che il Dr. Balestri avrà presentato le sue controdeduzioni.
Ritiene quindi che,- rinviando ad una prossima adunanza ogni decisione del Consiglio in ordine alla questione di ineleggibilità prospettata nei ricorsi, ad avvenuta acquisizione delle notizie e degli atti necessari,- il Consiglio possa oggi procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri regionali neo-eletti.
Invita il Consiglio ad esaminare questa proposta che viene fatta allo scopo di evitare che il Consiglio decida oggi sui ricorsi soprariportati senza avere i necessari dati e notizie, con il pericolo di dover adottare una decisione diversa sulla questione stessa in sede di successivo esame dei ricorsi e delle controdeduzioni del Dr. Balestri.
Il Consigliere BERTHET dichiara che i Consiglieri del suo gruppo si associano alle dichiarazioni fatte dal Consigliere Montesano e propongono di sospendere la seduta di Consiglio e di rinviare la trattazione della questione in esame ad una prossima adunanza, da tenersi fra pochi giorni, in modo che il Consiglio possa con cognizione di causa decidere in merito ai ricorsi e alla convalida, o meno, del Consigliere Dr. Balestri.
Il Presidente, MARCOZ, fa nuovamente presente che, a' sensi dell'articolo 21 della sopracitata legge elettorale -, occorre attendere la scadenza del termine di dieci giorni a disposizione del Dr. Balestri per la presentazione delle sue controdeduzioni ai ricorsi, per cui, data l'importanza degli argomenti da trattare, il Consiglio potrebbe, per intanto, procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 19 della citata legge elettorale, rinviando a successiva seduta ogni decisione in merito ai ricorsi di cui sopra.
Il Consigliere TORRIONE propone di sospendere la seduta e di rinviare la trattazione dell'argomento ad una seduta successiva, alla scadenza del termine di dieci giorni, al fine di dar modo all'interessato Dr. Balestri di presentare le sue controdeduzioni e di mettere il Consiglio in grado di decidere con cognizione di causa sulla questione.
Il Consigliere CAVERI ritiene che, di fronte alle osservazioni dei Consiglieri di opposizione, il Consiglio debba, allo stato degli atti, procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri regionali, rinviando ad altra adunanza ogni decisione in merito ai due ricorsi, come proposto dal Presidente del Consiglio.
Il Consigliere PEDRINI osserva che, per il momento, non si dovrebbe ancora parlare di Consiglieri di opposizione, in quanto la trattazione dell'argomento in esame viene per ora discussa dai 35 Consiglieri neo-eletti, la cui elezione non è ancora stata convalidata.
Il Consigliere BIONAZ ritiene che, data la delicatezza della questione, il Consiglio non debba decidere in merito alla convalida della elezione del Dr. Balestri senza aver conoscenza degli elementi sufficienti, per cui chiede che la seduta venga sospesa e rinviata di almeno otto giorni per dare al Consiglio la possibilità di avere conoscenza dei necessari elementi e giudicare in merito con cognizione di causa ad avvenuta presentazione delle controdeduzioni del Consigliere Balestri.
Il Presidente, MARCOZ ritiene debba procedersi ad una votazione sulla proposta di sospensione e di rinvio della seduta, per conoscere quale sia il parere della maggioranza dei Consiglieri sulla proposta stessa.
Il Consigliere BORDON ritiene che, in considerazione della importanza dei problemi da discutere, sia necessario di esaminare molto bene la posizione di ciascuno dei Consiglieri, ai fini della convalida della loro elezione, perché la configurazione che ha il nuovo Consiglio è tale che il voto di un solo Consigliere può determinare la formazione della maggioranza e una certa impostazione, piuttosto che un'altra, delle decisioni da adottare.
Dichiara pertanto di concordare sulla impostazione data alla questione dal Consigliere Montesano, concordando sulla proposta di sospensione e di rinvio della seduta al fine di dare la possibilità al Consigliere Balestri di presentare le sue controdeduzioni entro il prescritto termine di dieci giorni dalla notifica dei ricorsi.
Il Consigliere ANDRIONE ritiene che il Consiglio, rinviando ad una successiva seduta ogni decisione in merito ai ricorsi contro la impugnata della elezione del Dr. Balestri, possa, per intanto, procedere alla convalida della elezione dei Consiglieri regionali.
Ritiene che si possa procedere alla votazione sulla proposta di sospensione e di rinvio della seduta, per non trascinare troppo a lungo il dibattito.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che, di fronte al contrasto di opinioni sulla questione, non resta che ricorrere alla votazione sulla proposta di sospensione e di aggiornamento della seduta.
Il Consigliere BIONAZ dichiara che i Consiglieri del suo gruppo si oppongono alla impostazione data al problema, non ritenendo che si debba procedere nella seduta odierna alla convalida della elezione del Consigliere Balestri.
Il Consigliere BORDON ritiene che al Consigliere Balestri debba essere data la possibilità di presentare le sue controdeduzioni ai ricorsi, entro il prescritto termine di dieci giorni prima che il Consiglio regionale decida in merito alla convalida, o meno, della sua elezione a Consigliere regionale.
Ritiene che sia illegittima la eventuale decisione del Consiglio nella adunanza odierna in ordine alla convalida della elezione del Consigliere Balestri,- indipendentemente da quella che potrebbe essere la decisione, positiva o negativa, del Consiglio, in quanto il Consigliere Balestri non ha ancora presentato le sue controdeduzioni.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che il Consiglio sarà chiamato a decidere sui ricorsi sopra riportati contro la elezione del Dr. Balestri dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica dei ricorsi stessi all'interessato, per cui il Consigliere Balestri avrà la possibilità di presentare entro il termine stesso le sue controdeduzioni, come previsto dall'articolo 21 della citata legge elettorale.
Ritiene, quindi, che non possa parlarsi di illegalità, né di impedimento al Dr. Balestri a presentare le sue controdeduzioni nel termine che la legge prevede.
Fa presente che nulla verrebbe pregiudicato sia per quanto riguarda la possibilità da parte del Dr. Balestri di presentare le sue controdeduzioni nel prescritto termine, sia per quanto riguarda la possibilità da parte del Consiglio regionale di decidere con cognizione di causa sui ricorsi stessi, dopo aver esaminato anche le controdeduzioni del Dr. Balestri.
Rileva che nei casi, previsti dalla legge, di sopravvenute cause di ineleggibilità, si verifica che Consiglieri già precedentemente convalidati vengono dichiarati decaduti, per cui certe posizioni analogie al caso in esame sono previste dalla legge.
Il Consigliere BORDON fa presente che si potrebbe accedere alla impostazione data dal Presidente qualora il voto eventuale del Dr. Balestri sulle varie deliberazioni da adottare dal Consiglio non fosse determinante; come lo è il voto di ciascuno dei Consiglieri nell'attuale situazione.
Dichiara che, trattandosi invece di un voto determinante, non è possibile accettare la proposta dì decidere nell'attuale seduta in merito alla convalida della elezione del Dr. Balestri.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che queste situazioni si verificheranno sempre perché derivano dalla necessità di osservare le norme procedurali vigenti in materia.
Dichiara che non si sente di assumere personalmente la responsabilità di sospendere la seduta del Consiglio e di paralizzare, così, l'attività del nuovo Consiglio per cui ritiene che in merito alla proposta di sospensione della seduta debba decidere il Consiglio stesso.
Il Consigliere DUJANY osserva che l'eventuale rinvio della seduta per alcuni giorni non paralizzerebbe l'attività del Consiglio e consentirebbe di ottemperare esattamente ad una disposizione di legge, dando la possibilità al Consigliere Balestri di presentare le sue controdeduzioni entro il prescritto termine.
Rileva d'altra parte, che lo stesso articolo 21 della legge elettorale, che stabilisce il termine di 10 giorni per rispondere e controdedurre ai ricorsi, stabilisce altresì che il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi entro 60 giorni dalla loro presentazione, per cui non è detto che si debba decidere nell'adunanza odierna dato che la stessa legge ha previsto il termine di 60 giorni per dare la possibilità al Consiglio di esaminare con cognizione di causa i ricorsi e le controdeduzioni da parte degli interessati.
Ritiene quindi che si incominci male e che con la forza del numero si voglia schiacciare la ragione in quanto è chiaro che 18 Consiglieri voteranno per la continuazione della seduta.
Il Consigliere MONTESANO ritiene che rinviando la seduta di qualche giorno, per dar modo al Consigliere Balestri di presentare le sue controdeduzioni al ricorso, non si paralizzi l'attività del Consiglio.
Riferendosi quindi alla dichiarazione già fatta in precedenza, e alla considerazione che il voto del Consigliere Balestri può essere determinante per le deliberazioni eventualmente adottate dal Consiglio,-ritiene che l'attività del Consiglio possa essere maggiormente paralizzata proprio dalla continuazione dei lavori e dalla adozione di deliberazioni, impugnabili, approvate con il voto determinante del Consigliere Balestri.
Fa presente che l'articolo 33 della legge elettorale regionale 5 agosto 1962 n. 1257 stabilisce, all'ultimo comma, che "I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e alla Corte di Appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
Quindi in effetti,- egli continua -, siccome qui ci troviamo o presumiamo di trovarci davanti ad un Consiglio che ha uno schieramento di maggioranza composto da 18 Consiglieri e uno schieramento di opposizione composto da 17 Consiglieri, un voto è effettivamente determinante e questo voto, determinante è sul piano di una contestazione; quindi noi dobbiamo chiarire in primo luogo la posizione di questo voto, se è efficace o inefficace.
Dichiara, pertanto, che tutto ciò che può dipendere e derivare dalla espressione di questo voto determinante può effettivamente paralizzare l'attività del Consiglio.
Il Consigliere GHEIS ritiene che debba essere data al Dr. Balestri, in relazione ai ricorsi pendenti circa la sua eleggibilità, la possibilità di presentare le sue controdeduzioni entro il termine dei dieci giorni previsto dalla legge.
Pertanto, considerato che il voto eventuale del Dr. Balestri potrebbe essere determinante per l'istituzione di una valida maggioranza e potrebbe portare, in seguito, all'annullamento delle eventuali deliberazioni adottate con il suo voto determinante, dichiara di concordare sulla richiesta fatta dal Dr. Montesano per un breve rinvio della seduta del Consiglio.
Il Presidente MARCOZ, dichiara che, secondo da dottrina (cita il commento del Paviolo alla legge comunale e provinciale), non è necessario che i Consiglieri di cui si contesta la regolarità della elezione e i loro parenti o affini si astengano dall'intervenire nelle relative deliberazioni, trattandosi di decidere non su questioni di persone o di interesse privato, ma su questioni di interesse pubblico, quale è quello di Completare il numero dei membri necessario per creare e fare funzionare il consesso amministrativo neo-eletto.
Ritiene, quindi, che anche il Consigliere Balestri possa intervenire e votare nella deliberazione concernente la sua convalida, anche se vi sono pendenti ricorsi contro la sua elezione, fino a quando non sia stato escluso dall'Assemblea per riconosciuta causa di ineleggibilità in seguito alla decisione sui ricorsi.
Il Consigliere TORRIONE ritiene che il parere, sia pure autorevole, di un trattatista non possa fare testo, mentre se vi fossero dei precedenti giurisprudenziali potrebbe forse associarsi a quanto detto dal Presidente, pur rilevando che neppure i precedenti giurisprudenziali possono sempre far testo perché la magistratura è libera da ogni vincolo che possa derivare da decisioni del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione o della Conte dei Conti.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che quanto già detto è confermato anche da precedenti giurisprudenziali come risulta dal seguente passo, di cui dà lettura, del trattatista Princivalle:
"INTERESSE DEI CONSIGLIERI O DEI LORO CONGIUNTI. - I consiglieri si devono astenere dalle deliberazioni quando si tratti di interesse proprio. L'espressione è molto generica ma in giurisprudenza è ormai assodato il principio che deve trattarsi di un interesse privato, diretto, materiale ed esclusivo (conf. C. St. 18.4.1906, R.A. 1906, 459). Non è dunque sufficiente un semplice interesse morale, quale potrebbe essere, ad es., quello di un consigliere che partecipa alla deliberazione di licenziamento di una levatrice che egli ritiene responsabile della morte di una sua figlia (C. St. 29.6.1923, R.A. 1924, 114), ma è necessario che il consigliere possa ritrarre dalla deliberazione un vantaggio diretto ed apprezzabile.
Per conseguenza non è stato ritenuto quale interesse proprio agli effetti dell'art. 290 il presunto o preteso piacere del consigliere di vendicarsi di un avversario (C. St. 18.3.1921, R.A. 1921, 458), un vantaggio ipotetico (C. St. 21.11.1871; M.A. 1871, 376) o quello che il consigliere potrebbe trarre da un'opera pubblica d'interesse collettivo, quale ad es., la costruzione di una strada (C. St. 9.11.1871, M.A. 1871, 382; C. St. 9.9.1882, M.A. 1882, 310; 29. 8.1882, M.A. 1883, 170). Inoltre il divieto di prender parte alle deliberazioni riflettenti interessi propri o dei congiunti dei consiglieri è ritenuto concordemente non applicabile alle votazioni che sono inerenti al sistema elettivo delle pubbliche cariche gratuite e temporanee, dandosi esse per pubblica fiducia e assumendosi dal cittadino non come un impiego, ma come un "munus pubblicum", nel concetto di consacrare l'opera sua disinteressata al pubblico bene.
Fa presente che seguono gli estremi di varie decisioni giurisprudenziali citate nel testo.
Il Consigliere BIONAZ ribadisce che non intende riferirsi alla questione dell'astensione, o meno, del Consigliere Balestri dalla votazione sulla sua convalida, ma alla questione che al Consiglio mancano gli elementi di giudizio per decidere circa la posizione di eleggibilità, o meno, del Dr. Balestri; insiste quindi, a nome del suo gruppo, affinché la seduta sia sospesa e rinviata ad una data successiva alla presentazione da parte del Dr. Balestri delle controdeduzioni ai ricorsi contro la sua elezione.
Il Consigliere BORDON ribadisce quanto già dichiarato in ordine alla regolarità di una eventuale decisione adottata nella seduta odierna in merito alla convalida, o meno, della elezione del Consigliere Balestri senza avere i necessari elementi di giudizio e le controdeduzioni dell'interessato; ribadisce, inoltre, quanto già dichiarato sulle conseguenze che potrebbe avere il voto eventualmente dato dal Consigliere Balestri sulle deliberazioni relative alla sua convalida e alle nomine dei nuovi Amministratori regionali, trattandosi, nel caso in esame, di un voto che è determinante e assai importante, data la composizione degli schieramenti politici dell'attuale Consiglio regionale.
Il Presidente, MARCOZ, conferma che nelle votazioni in materia di convalida delle elezioni ed in materia di eleggibilità possono intervenire nella votazione anche i Consiglieri di cui si discute la convalida e la eleggibilità.
Dopo breve discussione tra il Presidente e il Consigliere BORDON, il Presidente, MARCOZ, propone di sospendere la seduta per cinque minuti, affinché sia data la possibilità al Consiglio di meditare attentamente sul problema in esame.
Il Consigliere BERTHET ritiene che una breve sospensione della seduta non serva allo scopo, per le ragioni già esposte nelle dichiarazioni dei Consiglieri del suo gruppo, e dichiara di insistere per la sospensione e il rinvio della discussione ad una successiva adunanza.
Il Presidente, MARCOZ, ribadendo la necessità che il Consiglio decida in merito alla proposta di sospensione della seduta e di rinvio dell'adunanza, dichiara di porre ai voti la proposta stessa.
Il Consigliere BERTHET dichiara che i Consiglieri del suo gruppo non possono accettare questa proposta e lasceranno la sala della adunanza.
Si dà atto che lasciano la sala dell'adunanza i seguenti quindici Consiglieri regionali:
ALBANEY Giuseppe; BENZO Dr. ing. Carlo; BERTHET Prof. Amato; BIONAZ Avv. Cesare; BORDON Rag. Mauro; CHABOD Guido; DUJANY Dr. Cesare; GHEIS Dr. Francesco; LUSTRISSY Per. Ind. Ferruccio; MAPPELLI Angelo; MAQUIGNAZ Geom. Giuseppe; MONTESANO Prof. Dr. Giuseppe; PERSONNETTAZ Arlina; TORRIONE Avv. Giuseppe; VERTHUY Franca.
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, MARCOZ, accerta e dichiara che diciotto Consiglieri sono favorevoli alla continuazione della seduta (Consiglieri presenti: venti; votanti: diciotto; favorevoli: diciotto).
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Si dà atto che, su invito del Presidente, Avv. MARCOZ, assume le funzioni di Segretario provvisorio del Consiglio il Consigliere più giovane di età, Dr. Mario ANDRIONE.
Si dà, altresì, atto che il Presidente, Avv. MARCOZ,- su proposta del Consigliere Germano alla quale aderiscono i Consiglieri Bonichon e Pedrini -, designa il Consigliere Sig. Crétier Egidio a fungere da terzo scrutatore provvisorio, in sostituzione del Consigliere Benzo Dr. Ing. Carlo.
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Segue breve discussione in ordine alle modalità da seguire sulla votazione della proposta di convalida della elezione dei Consiglieri.
Al termine della discussione, il Presidente invita il Consiglio a votare, per alzata di mano e per singole votazioni, sulla convalida della elezione dei 35 Consiglieri.
Procedutosi alle singole trentacinque votazioni, per alzata di mano, sulla convalida dei trentacinque Consiglieri regionali neo-eletti, il Presidente, Avv. MARCOZ, accerta e comunica di volta in volta che il Consiglio regionale ha convalidato la elezione dei trentacinque Consiglieri regionali con il seguente esito delle votazioni:
Consiglieri presenti: venti -
a) - elezione dei Consiglieri ANDRIONE Dr. Mario e BONICHON Giuseppe - Consiglieri votanti e favorevoli alla convalida: venti;
b) - elezione del Consigliere ALBANEY Giuseppe - Consiglieri votanti e favorevoli alla convalida: diciotto; Consiglieri astenutisi dalla votazione: due (Bonichon e Pedrini);
c) - elezione del Consigliere BALESTRI Dr. Francesco - Consiglieri votanti: venti; Consiglieri favorevoli alla convalida: diciotto; Consiglieri contrari alla convalida: due (Bonichon e Pedrini);
d) - elezione del Consigliere PEDRINI Comm. Ennio - Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini;
e) - elezione dei Consiglieri ARTAZ-DOTTO Giuseppe; BARONE Prof. Luigi; BENZO Dr. Ing. Carlo; BERTHET Prof. Amato; BIONAZ Avv. Cesare; BORDON Rag. Mauro; CASETTA Giuseppe; CAVERI Avv. Severino; CHABOD Guido; CHAMONIN Geom. Alberto; COLOMBO Mario; CRETIER Egidio; DUJANY Dr. Cesare; FILLIETROZ Avv. Giuseppe; FOSSON Per. Ind. Pietro; GERMANO Pietro; GHEIS Dr. Francesco; LUSTRISSY Per. Ind. Ferruccio; MANGANONI Claudio; MAPPELLI, Angelo; MARCOZ Avv. Oreste; MAQUIGNAZ Geom. Giuseppe; MONTESANO Prof. Dr. Giuseppe; PERRUCHON Maria Celeste Vedova CHANOUX; PERSONNETTAZ Arlina; SAVIOZ Fabiano; SIGGIA Avv. Giovanna in BIANCO; STRAZZA Renato; TORRIONE Avv. Giuseppe; VERTHUY Franca - Consiglieri votanti e favorevoli alla convalida: diciotto; Consiglieri astenutisi dalla votazione: due (Bonichon e Pedrini).
Il Presidente, Avv. MARCOZ, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato la convalida della elezione di ciascuno dei trentacinque Consiglieri regionali neo-eletti nella consultazione elettorale del 27-28 ottobre 1963 e proclamati eletti come da verbale in data 29.10.1963 - 5.11.1963 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta.
Il Consiglio prende atto.
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