Oggetto del Consiglio n. 182 del 26 novembre 1963 - Verbale

OGGETTO N. 182/63 - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO DA PARTE DEL DR. DUJANY CESARE CONTRO LA CONVALIDA DELLA ELEZIONE DEL DR. BALESTRI FRANCESCO A CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DELLA SEDUTA.

Il Consigliere Avv. Giuseppe TORRIONE fa presente di avere appreso, in seduta di Consiglio, che è stato notificato un ricorso inoltrato alla Corte di Appello di Torino, - ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 - contro la convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale.

Ritiene che, secondo quanto ha inteso, tale ricorso sia stato proposto in quanto non si è dato il peso che meritava al voto espresso dal Consigliere Dr. Prof. Montesano nella seduta di ieri.

Ritiene che, se detto voto fosse stato preso in maggior considerazione, il Consiglio non si troverebbe oggi nella critica situazione venutasi a creare in seguito a questo ricorso giurisdizionale.

Fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 33 della citata legge recita testualmente: "I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di Appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio Regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati".

Osserva che il ricorso è stato proposto contro la deliberazione del Consiglio Regionale con cui è stata convalidata la elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale, deliberazione in virtù della quale il Dr. Balestri è oggi Consigliere regionale e vota sulle proposte di provvedimenti da adottare dal Consiglio.

Rileva che la presentazione del ricorso contro tale deliberazione di convalida sospende di diritto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della predetta legge, la deliberata convalida del Dr. Balestri a Consigliere regionale.

Ritiene, pertanto, che il Dr. Balestri, contro il quale è stato proposto il ricorso giurisdizionale, debba astenersi dal prendere parte ai lavori del Consiglio e dalle votazioni sulle deliberazioni consiliari, a' sensi dell'ultima parte dell'articolo 33 della citata legge elettorale, in attesa della decisione della Corte di Appello di Torino sulla questione della sua eleggibilità.

Il Consigliere Avv. Severino CAVERI dichiara che non si può parlare di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1962 n. 1257, ma che si dovrebbe, semmai, parlare di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della citata legge.

Evidentemente - egli dice - si vuole accedere ad una interpretazione pessimistica e restrittiva dell'articolo 33, interpretazione che non è nemmeno esatta.

Comunque sia - egli continua - noi ci troviamo di fronte a questo problema: come configurare il ricorso che è stato presentato ieri? Ora qui bisogna tenere presente una duplice distinzione, distinzione che non è stata tenuta presente dai Consiglieri che hanno preso la parola su questo argomento e, cioè, che la legge distingue tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale.

Rileva quindi che è il ricorso giurisdizionale, semmai, che è contemplato dal citato articolo 33 ai fini di quella sospensione, la quale però non funziona nel senso desiderato dai Consiglieri Montesano, Torrione e da altri Consiglieri.

Fa presente che bisogna vedere a quale categoria appartiene il ricorso presentato ieri dal Consigliere Dr. Dujany e ritiene, senza volere mancare di rispetto verso nessuno, che tale ricorso sia una specie di "monstrum" del mondo giuridico per varie ragioni.

Osserva che l'articolo 22 della citata legge dice: "Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di Appello di Torino, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione".

Richiama poi l'attenzione del Consiglio sul secondo comma dell'articolo 20 della legge stessa che dice: "La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati".

Dichiara che, collegando questa ultima norma dell'articolo 20 con quella dell'articolo 22, devesi dedurre che un ricorso può essere considerato come ricorso giurisdizionale, a termine di legge, soltanto se si tratta di un ricorso contro una deliberazione consiliare di annullamento della elezione di un Consigliere regionale.

Questo è - egli dice - il punto della questione nei suoi termini esatti.

Ritiene che, nel caso in esame, il Consiglio Regionale non si trovi davanti ad un ricorso giurisdizionale, ma davanti ad un ricorso che non si sa come debba essere configurato e classificato.

Afferma che si tratta, comunque, di un ricorso improponibile, da considerarsi e da ritenersi nullo e del quale, pertanto, non si può tenere conto, ai fini che sarebbero desiderati dai Consiglieri che hanno preso prima la parola.

Ripete che il ricorso del Dr. Dujany non può essere considerato come un ricorso giurisdizionale, in quanto che la legge prevede il ricorso giurisdizionale contro una decisione di annullamento dell'elezione di un Consigliere, mentre nel caso della convalida della elezione del Dr. Balestri una tale decisione non è stata adottata nella seduta di ieri.

Ritiene, quindi, che le conclusioni e le illazioni da trarsi da questa constatazione e dalla interpretazione logica delle norme di legge siano chiare ed evidenti e che, pertanto, debbano essere disattese le osservazioni dei Consiglieri che sinora hanno preso la parola sull'argomento.

Il Consigliere Dr. Prof. MONTESANO dichiara di dissentire da quanto è stato esposto dal Consigliere Avv. Caveri, anzitutto perché il proprio intervento, fatto sotto forma dichiarativa nella seduta di ieri, richiamava l'articolo 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, che riguarda non già la elezione del Consigliere, che è data dal Corpo elettorale, ma la questione della eleggibilità del Consigliere, che è cosa ben diversa e che è di competenza del Consiglio Regionale.

Afferma che l'articolo 22 riguarda la eleggibilità e, quindi, la convalida dei Consiglieri.

Rileva che, nella sua dichiarazione di ieri, ha già richiamato giustamente la norma dell'articolo 22 e ha precisato che: "in dipendenza dell'eventuale voto determinante di un Consigliere, per la cui eleggibilità (- non elezione -) è operante il ricorso che potrà avere seguito in sede giurisdizionale (- non in sede amministrativa -) a norma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 (- proprio quello invocato dall'Avv. Caveri -) invalido, sin da ora, nel caso che in quella sede vi sia accoglimento del ricorso stesso, ogni deliberazione fatta in questa seduta, ecc. ?..".

Precisa di avere, infine, a sostegno del suo asserto, richiamato l'articolo 33 della stessa legge, perché tale articolo 33, nel suo ultimo capoverso, sancisce la sospensione di diritto delle deliberazioni del Consiglio Regionale contro le quali siano stati presentati ricorsi giurisdizionali nella materia in esame.

Il Consigliere Avv. Cesare BIONAZ dichiara di essere in possesso di copia del ricorso alla Corte di Appello di Torino, a firma del Dr. Cesare Dujany, contro la convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale, ricorso di cui è stata data lettura dal Presidente in apertura di seduta.

Ritiene che non possano sussistere dubbi sulla perfetta pertinenza del ricorso stesso in sede giurisdizionale per varie ragioni che illustra.

Osserva che, se vi fosse stato qualche dubbio sulla regolarità della impugnativa della deliberazione di convalida dei Consiglieri regionali, tale dubbio sarebbe chiarito e fugato dalla lettura della lettera, in data 25 novembre 1963, di convocazione del Consiglio Regionale per l'adunanza odierna, lettera nella quale si legge che: "il Consiglio Regionale, dopo aver convalidato nella adunanza odierna la elezione dei trentacinque Consiglieri regionali neo-eletti, ha stabilito di continuare, in seconda convocazione fissata per le ore 9 del 26 novembre 1963, la trattazione degli oggetti già iscritti all'ordine del giorno...".

Sottolinea che con la presentazione del ricorso del Consigliere Dr. Dujany alla Corte di Appello di Torino contro la convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale, vengono invalidate le deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale con il voto determinante del Dr. Balestri, la cui deliberazione di convalida viene a essere sospesa a' sensi dello ultimo comma dell'articolo 33 della citata legge che si applica nei casi di ricorsi in sede giurisdizionale e, quindi, anche nei casi di ricorsi previsti dall'articolo 22.

Ribadisce quindi che non vi possono essere dubbi sulla validità della impugnativa alla Corte di Appello di Torino della deliberazione di convalida del Consigliere regionale Dr. Balestri Francesco o conclude chiedendo che la seduta venga sospesa in relazione agli effetti derivanti, a' sensi del terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1962 n. 1257, dalla presentazione del ricorso giurisdizionale di cui si tratta.

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Si dà atto che la seduta viene momentaneamente sospesa (dalle ore 10,40 alle ore 10,46), dovendo il Presidente, Avv. Marcoz, assentarsi brevemente per ricevere la notifica di un altro ricorso contro la convalida della elezione del Dr. Balestri Francesco a Consigliere regionale.

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