Oggetto del Consiglio n. 53 del 14 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 53/61 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'"UFFICIO ASSESSORATO" DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale, concernente approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'"Ufficio Assessorato" dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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Con precedenti leggi regionali n. 4 in data 16-7-1960 e n. 7 in data 17-11-1960 si è provveduto ad approvare le nuove tabelle organiche dei servizi, dei posti e del personale, rispettivamente, del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi e dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, a parziale modifica della tabella organica allegato C alla legge regionale 28-7-1956 n. 3 concernente le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Particolari ed urgenti necessità dei servizi dell'Assessorato della Sanità rendono necessario di modificare anche la tabella organica dell'Ufficio Assessorato dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Si propone:

a) l'istituzione del posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, analogamente a quanto già stabilito per gli altri Assessorati (in luogo del posto fuori ruolo e di incaricato attualmente previsto);

b) la istituzione di un nuovo posto di ruolo di Medico scolastico;

c) la istituzione di un secondo posto di Assistente sociale.

La nuova tabella organica del predetto Ufficio Assessorato risulta dall'allegato A al disegno di legge regionale che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio (vedi allegato).

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n.

NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ASSESSORATO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.

Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

- Articolo 1 -

È approvata la nuova tabella organica (Allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi annui lordi iniziali (totalmente conglobati) per il personale addetto all'Ufficio Assessorato dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale dell'Amministrazione regionale.

- Articolo 2 -

L'annessa tabella organica (Allegato A) modifica e sostituisce l'organico dei servizi dei posti dell'Ufficio Assessorato dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali (tabella allegato C) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 concernente le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

- Articolo 3 -

Per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è prescritto il seguente titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, oltre ai titoli di servizio previsti dall'art. 78 del vigente regolamento organico per la nomina ai posti di Dirigenti di Assessorato.

Per la nomina al nuovo posto organico di Medico scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia.

- Articolo 4 -

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova Tabella allegato A recante un nuovo posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, un nuovo posto di ruolo di Medico scolastico, un nuovo posto di Assistente sociale, previste a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, in complessive annue iniziali e lorde Lire 6.400.000, saranno approvate con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale e saranno finanziate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e per i successivi esercizi corrispondenti al Capitolo 8 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale");

- Articolo 5 -

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà insorta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della V alle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DELL'UFFICIO-ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE.

(Allegato A alla legge regionale n. )

SERVIZI

NUOVA TABELLA

Stipendio annuo iniziale conglobato Lire

Posti

Gruppi

Grado

Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale

Ufficio Assessorato

Dirigente di Assessorato

1

A

2.010.000

Medico scolastico

1

A

1.500.000

Assistenti Sociali

2

B

975.000

Ragioniere di 2a classe

1

B

813.000

Dattilografa di 2a classe

1

C

11°

471.000

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L'Assessore CHANTEL illustra la relazione soprariportata e sottolinea l'urgente necessità che la vigente tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'"Ufficio Assessorato" dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale sia aggiornata, - in relazione alle funzioni, competenze ed esigenze sempre crescenti di detto Assessorato -, con la istituzione dei seguenti nuovi posti di organico:

a) istituzione del posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, analogamente a quanto già stabilito per altri Assessorati, in luogo del posto, fuori ruolo, di incaricato attualmente previsto nella vigente tabella organica.

Precisa che compito del Dirigente di Assessorato è quello di dirigere e coordinare tutti i servizi amministrativi e sanitari che fanno capo all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale nonché di provvedere, eventualmente, allo studio di norme legislative modificative della legislazione vigente nelle materie di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, materie in cui la Regione, a sensi dell'articolo 3 del suo Statuto, ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica.

Comunica che è, quindi, necessario che il Dirigente dell'Assessorato sia preparato in materia giuridica e che appunto per questa ragione viene richiesto, come titolo di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza.

b) istituzione di un secondo posto di Assistente Sociale

Informa che la spesa erogata annualmente dall'Amministrazione regionale in sussidi per assistenza varia si aggira sui venti milioni e riferisce che, per poter decidere in merito alla necessità e congruità dei sussidi da concedere, la Giunta deve essere in possesso di rapporti precisi sulle condizioni economiche, sanitarie ed ambientali dei richiedenti; ciò che, - egli dice -, può ottenersi sollecitamente soltanto tramite l'Assistente Sociale, che, recandosi sul posto, accerta di persona le condizioni familiari, igieniche, sanitarie e di bisogno dei richiedenti il sussidio e formula le proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Osserva che tali proposte possono consistere, ad esempio, anziché nella concessione di un sussidio, nella proposta di assunzione di determinati provvedimenti, quale il ricovero di un minore in un idoneo Istituto, per toglierlo dall'ambiente in cui vive e per assicurargli la necessaria educazione ed istruzione.

Comunica che per l'espletamento di tale mansione l'unica Assistente Sociale attualmente in servizio non è sufficiente e che si rende quindi indispensabile l'istituzione di un secondo posto di Assistente Sociale.

c) istituzione di un posto di ruolo di Medico Scolastico

L'Assessore CHANTEL, dopo aver premesso che la nostra Regione, con le iniziative già assunte, si trova già all'avanguardia nei confronti delle altre Regioni e Provincie nel campo della medicina preventiva e dell'assistenza medica, ritiene che l'Amministrazione regionale debba proseguire per la strada intrapresa istituendo un posto di ruolo di Medico Scolastico, con il compito di coordinare tutti i servizi sanitari, compresi quelli del Centro di Medicina Preventiva, oltre a quelli dell'assistenza medica alla popolazione scolastica, tenendo i necessari contatti con il Consorzio Antitubercolare per quanto riguarda la prevenzione antitubercolare per la popolazione scolastica.

Fa presente che il Medico Scolastico dovrà, altresì, collaborare con gli Insegnanti dal lato psico-pedagogico, per l'orientamento professionale degli alunni, affinché costoro possano scegliere la strada giusta per raggiungere il posto che loro competerà nella società.

Comunica che le mansioni del Medico Scolastico non sono ancora state stabilite dall'Assessorato e che è suo intendimento che lo studio di tali mansioni sia demandato alla Commissione consiliare permanente alla Sanità ed Assistenza Sociale integrata, per l'occasione, da un nuovo elemento e, cioè, del Consigliere Prof. Dr. Montesano.

Riferisce che, per detto studio, la Commissione consiliare potrà servirsi dei dati che egli si è premurato di richiedere all'Amministrazione comunale di Milano, che ha alle proprie dipendenze parecchi Medici Scolastici.

Il Consigliere MASCHIO dichiara di concordare sulla istituzione del posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, di un posto di ruolo di Medico Scolastico e di un secondo posto di ruolo di Assistente Sociale per varie ragioni che illustra.

L'Assessore GEX dichiara di concordare sulla istituzione dei posti sopra menzionati; rileva però, per quanto riguarda lo studio delle mansioni del Medico Scolastico, che la Commissione consiliare permanente alla Sanità ed Assistenza Sociale dovrebbe sentire anche il parere della Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica.

Il Consigliere BERTHET dichiara di essere perfettamente d'accordo sulle proposte di istituzione dei tre nuovi posti in esame; precisa di essere lieto, in particolare, della istituzione di un posto di ruolo di Medico Scolastico.

Rileva che, a suo avviso, il compito del Medico Scolastico dovrebbe essere quello di controllare periodicamente lo stato di salute della popolazione scolastica della Valle nonché quella degli Insegnanti e di interessarsi, mediante opportuni contatti con le Autorità comunali, affinché le aule scolastiche non lascino a desiderare dal punto di vista sanitario ed igienico.

Aggiunge che sarebbe, inoltre, opportuno che il Medico Scolastico proceda ad accertamenti sullo stato di salute di quegli Insegnanti che troppo sovente si dichiarano ammalati e che forse non sempre lo sono.

Dopo ulteriori interventi dell'Assessore CHANTEL e del Consigliere DUJANY, il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, mediante votazioni per alzata di mano.

Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 3 - "Per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è prescritto il seguente titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, oltre ai titoli di servizio previsti dall'art. 78 del vigente regolamento organico per la nomina ai posti di Dirigente di Assessorato.

Per la nomina al nuovo posto di organico di Medico Scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia").

Il Consigliere MONTESANO rileva, in merito al primo comma, che per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato è prescritto, come titolo di studio, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Osserva che, essendo l'Assessorato denominato "della Sanità ed Assistenza Sociale", si dovrebbe dare la possibilità di concorrere al posto di Dirigente di Assessorato anche a chi è in possesso del diploma di laurea in scienze sociali; per cui, dopo le parole"?: diploma di laurea in giurisprudenza", dovrebbero essere aggiunte le parole "o in scienze sociali, ....".

Per quanto riguarda il secondo comma, che stabilisce: "Per la nomina al nuovo posto di organico di Medico Scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia", fa presente che, trattandosi di concorrere ad un posto di Medico Scolastico, è implicito e logico che il concorrente deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Ritiene che dovrebbero, quindi, essere stralciate nella parte finale del 2° comma le parole "? il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia", che dovrebbero, a suo avviso, essere sostituite dalle seguenti parole "? il possesso della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria".

L'Assessore COLOMBO fa notare che, per quanto gli consta, non esiste in Italia il diploma di laurea in scienze sociali, ma che esiste, invece, il diploma di laurea in scienze politiche.

Precisa che la laurea in scienze politiche richiede una preparazione giuridica inferiore a quella che è necessaria per il conseguimento della laurea in giurisprudenza; ritiene che, per le ragioni già esposte dall'Assessore Chantel, sia opportuno prescrivere per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Ritiene che il primo comma dell'articolo 3 possa, quindi, essere approvato dal Consiglio nella formulazione proposta.

Segue breve discussione fra il Consigliere BERTHET e l'Assessore GEX sulla questione del diploma in scienze sociali.

Il Consigliere MASCHIO dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Montesano per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, rilevando che il testo di tale comma, così come è formulato, costituisce un pleonasmo.

L'Assessore CHANTEL ribadisce le ragioni per cui ritiene necessario che, per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato, sia richiesto, quale titolo di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, ritiene che, per la nomina al posto di organico di Medico Scolastico, debba essere prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia, per cui tale comma dovrebbe essere approvato nella sua attuale formulazione, salvo poi, - egli dice -, stabilire in sede di Commissione consiliare di studio gli eventuali titoli di specializzazione che dovranno essere prescritti oltre al possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

L'Assessore GEX osserva che, se nella presente legge viene prescritto soltanto il possesso del diploma di medicina e chirurgia non sarà più possibile in un secondo tempo, salvo apportare successivamente una modificazione alla legge stessa, prescrivere che il concorrente dovrà essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria o di altri titoli di specializzazione.

L'Assessore COLOMBO rileva che il regolamento organico vigente, all'articolo 78 - n. 11 prescrive il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e inoltre titoli di specializzazione per i posti di "Medico regionale, di Direttore Sanitario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, di Direttore della Sezione Medico-micrografica del Laboratorio di Igiene e Profilassi".

Ritiene che, in analogia a quanto stabilito in detto articolo, il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia debba essere prescritto anche per la nomina al posto di medico scolastico, oltre al possesso di eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione.

Il Consigliere MONTESANO chiede che, quanto meno, oltre al possesso del suddetto titolo di studio, sia richiesto anche il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria e che in tale senso sia completata la disposizione del secondo comma, anche per non dare adito a discussioni e ad eventuali dubbi in seguito.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, in relazione all'emendamento aggiuntivo suggerito dal Consigliere Montesano, propone che il secondo comma dell'articolo 3 sia completato nella parte finale con l'aggiunta delle parole" della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria e dei titoli di specializzazione che saranno precisati nel bando di concorso".

L'Assessore FOSSON dichiara di concordare sulla proposta dell'Assessore Chantel.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che l'articolo 78 del vigente regolamento organico stabilisce che, "per la nomina ai posti di Direttore Sanitario e di Ostetrica dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile e per la nomina ai posti di Direttore di Sezione. del Laboratorio di Igiene e Profilassi" i concorrenti devono essere in possesso dei titoli di specializzazione e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Osserva che in detto articolo si fa, quindi, un richiamo esplicito ai titoli di specializzazione.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Chantel alla parte finale del comma 2° dell'articolo 3.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica che il suddetto emendamento aggiuntivo è stato approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, l'articolo 3, - completato nella parte finale del secondo comma con l'aggiunta delle parole "? della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria e dei titoli di specializzazione che saranno precisati nel bando di concorso" -, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articoli 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MACHET e BARONE, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventotto e voti contrari tre, il sottoriportato disegno di legge regionale recante approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'"Ufficio Assessorato" dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale:

Disegno di legge regionale n. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .... N. ...: NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ASSESSORATO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la nuova tabella organica (Allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi annui lordi iniziali (totalmente conglobati ) per il personale addetto all'Ufficio Assessorato dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

L'annessa tabella organica (Allegato A) modifica e sostituisce l'organico dei servizi dei posti dell'Ufficio Assessorato dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali ( tabella allegato C ) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 concernente le norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 3

Per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è prescritto il seguente titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, oltre ai titoli di servizio previsti dall'articolo 78 del vigente regolamento organico per la nomina ai posti di Dirigente di Assessorato.

Per la nomina al nuovo posto di organico di Medico Scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia, della abilitazione all'esercizio della professione sanitaria e dei titoli di specializzazione che saranno precisati nel bando di concorso.

Art. 4

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova Tabella allegato A recante un nuovo posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, un nuovo posto di ruolo di Medico Scolastico, un nuovo posto di Assistente Sociale, previste a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, in complessive annue iniziali e lorde Lire 6.400.000, saranno approvate con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale e saranno finanziate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e per i successivi esercizi corrispondenti al capitolo 8 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale").

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DELL'UFFICIO ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

(Allegato A alla legge regionale n. )

SERVIZI

NUOVA TABELLA

Stipendio annuo iniziale conglobato Lire

Posti

Gruppo

Grado

Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale -

Ufficio Assessorato

Dirigente di Assessorato

1

A

2.010.000

Medico scolastico

1

A

1.500.000

Assistenti Sociali

2

B

975.000

Ragioniere di 2a classe

1

B

813.000

Dattilografa di 2a classe

1

C

11°

471.000

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