Oggetto del Consiglio n. 51 del 14 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 51/61 - CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STRAORDINARIO REGIONALE ALLA CASSA MUTUA REGIONALE MALATTIA COLTIVATORI DIRETTI. DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione a favore della Cassa Mutua regionale malattia coltivatori diretti, con sede in Aosta, di un sussidio straordinario regionale di Lire 15.160.205 a titolo di concorso nelle spese per ricovero ospedaliero, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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In seguito ai rilievi della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta sul progetto di regolamento per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della Legge 22-11-1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti", l'Amministrazione regionale ha dovuto riesaminare e modificare il testo di tale regolamento (vedi oggetto precedente) e ha comunicato alla Cassa Mutua regionale che, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, doveva soprassedere all'accettazione delle spese per ricoveri ospedalieri, riservandosi di esaminare la possibilità di concedere contributi straordinari alla Cassa Mutua stessa.

La predetta Cassa Mutua, in relazione a quanto sopra, con nota n. 73/c di prot. in data 24-1-1961, ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la concessione di un contributo straordinario.

Successivamente la Commissione di Coordinamento con nota in data 18-2-1961, ha restituito, non vistata, la deliberazione della Giunta regionale n. 2212 del 1-2-1961, con la quale veniva approvata la liquidazione a favore delle Casse Mutue comunali malattia coltivatori diretti della somma di Lire 7.160.205 a titolo di rimborso spese sostenute per ricoveri ospedalieri per malattie non assistibili a carico della Cassa Mutua regionale.

Tale forma di assistenza era stata in precedenza effettuata senza rilievi da parte della Commissione di Coordinamento sino all'esercizio finanziario 1960.

La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale ha ripreso in esame la richiesta inoltrata dalla Cassa Mutua regionale nonché le osservazioni della Commissione di Coordinamento.

La Commissione consiliare ha considerato le particolari e disagiate condizioni economico-finanziarie ed ambientali degli agricoltori valdostani e, tenendo presente la necessità che la predetta Cassa Mutua regionale mantenga e, possibilmente, migliori l'attuale livello dei servizi di assistenza sanitaria senza dover addivenire all'aumento dell'aliquota del contributo aziendale di cui all'art. 22 lettera b) della legge 22-11-1954 n. 1136, ha espresso in via di massima parere favorevole alla concessione di un sussidio regionale straordinario di Lire 15.160.205, di cui Lire 8 milioni per l'esercizio 1961, - subordinandone la liquidazione alla presentazione, da parte della Cassa Mutua regionale, della regolare documentazione delle maggiori spese sostenute, documentazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame ed al controllo dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale, - e Lire 7.160.205 a saldo per l'esercizio 1960.

Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare la concessione a favore della Cassa Mutua regionale malattia coltivatori diretti, con sede in Aosta -Piazza Arco d'Augusto, di un sussidio straordinario regionale di Lire 11.160.205 per le spese di cui in premessa;

2) di approvare e impegnare la relativa spesa, da liquidare con successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale, su presentazione dei documenti giustificativi delle sopramenzionate spese e da imputare al Capitolo 166 bis della parte SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 "Spese, contributi e sussidi di carattere straordinario ad Enti, a privati e ad Istituzioni varie", previo aumento dello stanziamento del capitolo stesso della somma di Lire 11.160.205 (undicimilionicentosessantamiladuecentocinque) mediante storno di corrispondente somma dal capitolo 98 del bilancio stesso, che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi, nel prossimo esercizio finanziario, necessari per la concessione e la liquidazione di un ulteriore analogo contributo straordinario di importo sino a Lire 4.000.000 (quattro milioni) a favore della predetta Cassa Mutua regionale per le spese di cui si tratta, contributo da concedere con imputazione della relativa spesa all'istituendo capitolo di spesa del bilancio per il prossimo esercizio finanziario corrispondente al sopramenzionato capitolo 166 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

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L'Assessore CHANTEL illustra la relazione soprariportata e propone che il Consiglio approvi la concessione a favore della Cassa Mutua regionale malattia coltivatori diretti di un sussidio straordinario di Lire 15.160.000, in cifra arrotondata, a titolo di concorso dell'Amministrazione regionale nelle spese per ricoveri ospedalieri (per malattie non assisti-bili a carico della Cassa Mutua regionale) motivandone le ragioni.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, - premesso che ultimamente hanno avuto luogo nei Comuni della Valle d'Aosta le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi e dei Collegi Sindacali delle Casse Mutue comunali assistenza malattia coltivatori diretti-, informa il Consiglio che, secondo segnalazioni pervenutegli, nel Comune di Nus sarebbero state commesse irregolarità durante le operazioni di votazione e, in proposito, dà lettura della seguente lettera:

"I sottoscritti agricoltori, iscritti alla Cassa Mutua comunale di Nus, poiché gravi irregolarità sono state commesse in sede di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale della Cassa Mutua comunale, indetta per il 19 marzo 1961, irregolarità che falsano completamente i risultati delle libere votazioni tra gli agricoltori, in quanto tutte le numerose deleghe della lista n. 2 non sono state accettate, contrariamente alla prassi normale delle passate elezioni, mentre sono state ritenute valide delle deleghe degli elettori notoriamente riconosciuti come sostenitori della lista n. 1, cosicché, di fronte a tale manifesta illegalità ed altre, la maggior parte dei sottoscritti non ha partecipato alla votazione per protesta contro tale abuso. Chiedono che il risultato delle pretese elezioni venga invalidato e si proceda a rifare nuove elezioni e ciò nell'interesse della serietà e della moralità di una consultazione elettorale libera e democratica tra gli agricoltori".

Il Presidente della Giunta, Marcoz, osserva che il Comune di Nus è l'unico Comune della Valle in cui siano state presentate tre liste in concorrenza per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale Assistenza malattia coltivatori diretti.

Il Consigliere MONTESANO richiama l'attenzione dell'Assessore Chantel sul sesto comma della relazione: "La Commissione consiliare ha espresso in via di massima parere favorevole alla concessione di un sussidio regionale straordinario di Lire 15.160.205, di cui Lire 8 milioni per l'esercizio 1961, - subordinandone la liquidazione alla presentazione, da parte della Cassa Mutua regionale, della regolare documentazione delle maggiori spese sostenute, documentazione che dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame ed al controllo dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale -, e Lire 7.160.205 a saldo per l'esercizio 1960".

Rileva che la devoluzione del preventivo esame e controllo della documentazione ai soli rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale è in contrasto con il rilievo fatto dalla Commissione di Coordinamento, con lettera in data 15 novembre 1960 n. 290/3, in merito alla disposizione dell'articolo 12 del regolamento per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti approvata con deliberazione consiliare n. 74 del 10 giugno 1960.

Ricorda che in detta lettera veniva precisato che non possono venire previsti determinati compiti nei riguardi dei Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al predetto Comitato Direttivo, perché il Comitato Direttivo in questione, in quanto organo regionale, non può essere considerato se non unitariamente.

Concorda sull'opportunità di effettuare il controllo della documentazione delle maggiori spese sostenute per ricoveri ospedalieri finanziate con il provento del contributo regionale, ma ritiene che detto controllo debba essere effettuato presso l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, in sede di Commissione consiliare, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale.

Propone, pertanto, che la clausola di cui sopra, suggerita dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, sia emendata-modificata come segue:

"...subordinandone la liquidazione alla presentazione, da parte della Cassa Mutua regionale, della regolare documentazione delle maggiori spese sostenute, documentazione che dovrà essere preventivamente sottoposta in sede di Commissione consiliare all'esame e al controllo dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale".

Sulla proposta della Giunta e sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Montesano, segue discussione alla quale prendono parte i Consiglieri MACHET, MONTESANO, BERTHOD, BERTHET, gli Assessori CHANTEL e FOSSON ed il Vice Presidente del Consiglio, VUILLERMOZ.

L'Assessore CHANTEL, concordando sull'emendamento aggiuntivo formulato dal Consigliere Montesano, fornisce chiarimenti sui ricoveri ospedalieri per malattie non assistibili a carico della Cassa Mutua regionale finanziati con il contributo concesso dall'Amministrazione regionale.

Sottolinea la necessità di un controllo, da parte della Commissione consiliare permanente di studio della Sanità ed Assistenza Sociale, della documentazione relativa ai ricoveri ospedalieri disposti dalla Cassa Mutua regionale al fine di accertare che detti ricoveri rientrino effettivamente fra quelli per i quali l'Amministrazione regionale concede un sussidio per il finanziamento delle relative spese.

Precisa che il controllo di cui si tratta verrà fatto posteriormente, dopo 3 - 4 o 6 mesi dall'effettuazione dei ricoveri, cioè a posteriori e propone, pertanto, che venga soppressa dall'emendamento aggiuntivo formulato dal Consigliere Montesano la parola "preventivamente".

L'Assessore FOSSON rileva che l'esame e il controllo della documentazione rientrano nei compiti specifici dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e propone pertanto, - in relazione all'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Montesano e a quello soppressivo proposto dall'Assessore Chantel, - che la frase "...documentazione che dovrà essere preventivamente sottoposta, in sede di Commissione consiliare, all'esame e al controllo dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale" sia modificata come segue: "... documentazione che dovrà essere sottoposta all'esame e al controllo dell'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale".

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che il Consiglio concorda, unanime, sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Montesano, modificato come da proposte fatte dagli Assessori Chantel e Fosson, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del seguente emendamento aggiuntivo:

"Di subordinare la liquidazione dei sussidi straordinari di cui sopra alla presentazione da parte della predetta Cassa Mutua regionale della regolare documentazione delle maggiori spese sostenute, documentazione che dovrà essere sottoposta all'esame e controllo dell'Assessorato Sanità e Assistenza Sociale, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale".

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto) ha approvato l'emendamento aggiuntivo soprariportato.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta di cui ai nn. primo, secondo e terzo della relazione inserita in premessa con l'aggiunta dell'emendamento aggiuntivo di cui sopra.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di approvare la concessione a favore della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti, con sede in Aosta - Piazza Arco d'Augusto, di un sussidio straordinario regionale di Lire 11.160.000 per le spese di cui in premessa;

2) di approvare e impegnare la relativa spesa, da liquidare con successivi provvedi-meni deliberativi della Giunta regionale, su presentazione dei documenti giustificativi delle sopramenzionate spese e da imputare al capitolo 166 bis della parte SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 "Spese, contributi e sussidi di carattere straordinario ad Enti, privati e ad Istituzioni varie", previo aumento dello stanziamento del capitolo stesso della somma di Lire 11.160.000 (undicimilionicentosessantamila) mediante storno di corrispondente somma dal capitolo 98 del bilancio stesso, che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi, nel prossimo esercizio finanziario, necessari per la concessione e la liquidazione di un ulteriore analogo contributo straordinario di importo fino a Lire 4.000.000 (quattromilioni) a favore della predetta Cassa Mutua Regionale per le spese di cui si tratta, contributo da concedere con imputazione della relativa spesa all'istituendo capitolo di spesa del bilancio per il prossimo esercizio finanziario corrispondente al sopramenzionato capitolo 166 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

4) di subordinare la liquidazione dei sussidi straordinari di cui sopra alla presentazione da parte della predetta Cassa Mutua Regionale della regolare documentazione delle maggiori spese sostenute, documentazione che dovrà essere sottoposta all'esame e controllo dell'Assessorato Sanità e Assistenza Sociale, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua Regionale.

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