Oggetto del Consiglio n. 50 del 14 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 50/61 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 20-12-1955 N. 3, SULL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI. APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazioni al Regolamento per l'attuazione delle norme della legge regionale 20-12-1955 n. 3, sull'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 77, in data 29-5-1957, veniva approvato il testo del Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20-12-1955, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti. Tale deliberazione non è stata resa esecutiva dalla Commissione di Coordinamento.

Con successive deliberazioni n. 74 in data 10-6-1960, n. 91 in data 12-7-1960 e n. 137 in data 7-10-1960, il Consiglio regionale modificava il testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge suddetta.

La Commissione di Coordinamento con nota n. 290/3 in data 15-11-1960, in relazione alle deliberazioni consiliari sopra citate, ha fatto presente quanto segue:

"Questa Commissione di Coordinamento ha esaminato con i migliori propositi quanto fatto presente dalla S.V. con la lettera del 9 c.m. n. 282 ed ha constatato che i rilievi prospettati dalla Commissione stessa con la lettera del 19 luglio 1960, n. 1923, non sono stati accolti nel nuovo testo di regolamento approvato da codesto Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre u. s.

Come si ebbe a rilevare con la lettera sopra citata e con la successiva del 30-10 u. s., gli interventi della Regione, previsti dalla legge regionale 20-12-1955, n. 3, per la integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, alla quale il regolamento in esame intende dare attuazione, sono i seguenti:

a) l'assunzione a carico della Regione, in misura totale o parziale, del contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, in maniera che la Regione viene a sostituirsi agli Enti comunali di assistenza nell'intervento previsto dall'art. 24 ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Detto contributo capitario è esplicitamente destinato dalla legge nazionale alla assistenza generica di competenza delle Casse mutue comunali ed, infatti, lo stesso è ripartito, a cura della Cassa mutua provinciale, alle singole mutue comunali in relazione al numero dei rispettivi assicurati:

b) l'assunzione a carico della Regione, nella misura annualmente stabilita con apposita deliberazione del Consiglio regionale, delle quote di contributo integrativo previste dalla lettera d) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, per il maggior costo della assistenza sanitaria generica e per l'eventuale estensione dell'assistenza nelle forme facoltative, tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o da altri eventi straordinari.

Tali forme facoltative che, ai sensi dell'art. 4 della legge nazionale, possono essere deliberate a maggioranza dall'assemblea delle singole Casse Mutue comunali per i rispettivi iscritti, consistono - come precisa lo stesso articolo - nell'assistenza farmaceutica e nell'assistenza integrativa.

In definitiva, quindi, la legge regionale in argomento prevede l'intervento finanziario della Regione esclusivamente per le prestazioni assistenziali di competenza delle Casse mutue comunali e, cioè, per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, per l'assistenza ostetrica, nonché per la farmaceutica e per le prestazioni integrative, qualora l'assemblea della Cassa mutua comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 della ripetuta legge n. 1136, ritenga di deliberare l'adozione di una o di entrambe queste ultime forme assistenziali.

Tutto ciò premesso, si rileva che, all'art. 6, lett. b) del regolamento è previsto l'intervento della Regione per il rimborso totale o parziale alle Casse mutue comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria.

In relazione a detta norma vengono esplicitamente considerate, al successivo art. 9, a carico della Regione:

- l'assunzione totale delle spese relative ai ricoveri, disposti con ordinanza del Sindaco, per malattie infettive e contagiose, con esclusione delle forme tubercolari;

- l'assunzione parziale, nella misura massima di L. 1.000 giornaliere, delle spese di spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose presso cliniche o case di cura regolarmente convenzionate;

- un contributo "una tantum" nella misura massima di L. 20.000 per le spese di ricovero per parti eutocici, da liquidarsi direttamente alla Direzione dell'Istituto di ricovero su presentazione di copia delle relative contabilità.

Trattasi, pertanto, di forme assistenziali che non soltanto non sono contemplate dalla legge regionale n. 3, ai fini degli interventi della Regione, ma che, in base alla legge nazionale non rientrano nella competenza delle Casse mutue comunali in quanto l'assistenza ospedaliera è riservata alla competenza della Cassa mutua provinciale. È da notare, peraltro, che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge nazionale, sono escluse dall'assistenza a carico delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti" le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici.

In tale esclusione non sembra dubbio che rientrino i ricoveri disposti, con ordinanza del Sindaco per malattie infettive e contagiose e i ricoveri manicomiali, considerati appunto dall'art. 9 del regolamento in esame.

A quanto sopra detto è pure da aggiungere che i rimborsi previsti dall'art. 6 lettera b) del regolamento, in favore delle Casse mutue comunali, non soltanto si riferiscono a prestazioni estranee alla competenza delle Casse stesse, ma in base al successivo art. 9, risultano dovuti, in contrasto con la stessa lettera b) direttamente alle Case di cura ovvero agli interessati, senza alcun intervento, come del resto è logico, della Cassa comunale.

Tutto ciò considerato, non sembra che negli interventi previsti dall'art. 6, lett. b), e precisati dall'art. 9, lett. a), b e c), possa ravvisarsi l'attuazione degli art. 1, 2 e 3 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, e delle disposizioni della legge nazionale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge regionale.

Le accennate norme dovrebbero pertanto essere soppresse.

Si deve rilevare, inoltre, che codesto Consiglio regionale non ha modificato il primo comma dell'articolo 11 del Regolamento in relazione alle considerazioni di questa Commissione di Coordinamento.

La nuova formulazione non sembra, infatti, che lasci impregiudicato, come è necessario ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1136, il carattere discrezionale della eventuale deliberazione dell'assistenza farmaceutica da. parte dell'assemblea delle Casse mutue comunali; pertanto alla parola "deliberano" dovranno sostituirsi le parole "possono deliberare".

Si rileva, infine, per quanto concerne l'art. 12, che tale articolo prevede determinati compiti nei riguardi dei Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in ceno al Comitato direttivo della Cassa mutua regionale.

Invero il Comitato direttivo in questione, in quanto organo collegiale, non può essere considerato se non unitariamente.

Pertanto si ritiene che l'intero articolo debba essere soppresso. È ovvio che eventuali particolari istruzioni ai Consiglieri della Rappresentanza Regionale potranno essere impartite dalla Regione senza che sia compromessa con una norma di regolamento, e di un regolamento di legge regionale, la unitarietà dell'organo in questione prevista, tra l'altro, da una legge nazionale.

Ciò stante, questa Commissione ritiene che il regolamento non possa aver corso nell'attuale stesura, in quanto viziato sotto il profilo della legittimità, ed occorre, pertanto, che sia opportunamente modificato".

La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, nelle riunioni del 18 novembre e del 30 dicembre 1960, ha preso in attento esame la nota di cui sopra e, ritenendo doversi aderire ai suggerimenti ed alle osservazioni fatte dalla Commissione di Coordinamento, ha provveduto a rielaborare un nuovo testo di norme regolamentari in questione.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di approvare l'allegato nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale in data 20-12-1955 n. 3 sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti:

(OMISSIS: Segue nuovo Regolamento riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore CHANTEL riferisce al Consiglio sui precedenti della questione ed illustra i motivi per cui la Commissione di Coordinamento ha restituito, non vistate, le deliberazioni consiliari n. 74 in data 10 giugno 1960, n. 91 in data 12 luglio 1960 e n. 137 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'approvazione del nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3, sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Dà lettura della nota n. 290/3 in data 15 novembre 1960 della Presidenza della Commissione di Coordinamento, commentando la nota stessa e richiamando l'attenzione dei Signori Consiglieri sui punti salienti di detta nota.

Precisa, in particolare, che la Commissione di Coordinamento afferma che non è consentito, a' sensi di legge, l'intervento finanziario della Regione per il rimborso totale o parziale alle Casse mutue comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria.

Osserva che tale rilievo concerne l'articolo 9 del Regolamento approvato nella seduta consiliare del 10 giugno 1960, n. 74, che stabilisce:

a) l'assunzione totale a carico della Regione delle spese relative ai ricoveri, disposti con ordinanza del Sindaco, per malattie infettive e contagiose, con esclusione delle forme tubercolari;

b) l'assunzione parziale, a carico della Regione, nella misura massima di Lire 1000 giornaliere, delle spese di spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose presso cliniche o case di cura regolarmente convenzionate;

c) la concessione di un contributo "una tantum" nella misura massima di Lire 20.000, per le spese di ricovero per parti eutocici, da liquidarsi direttamente alla direzione dell'Istituto di ricovero su presentazione di copia delle relative contabilità.

Fa presente che viene osservato, in proposito, dalla Commissione di Coordinamento che trattasi "di forme assistenziali che non soltanto non sono contemplate dalla legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955, ai fini degli interventi della Regione, ma che, in base alla legge nazionale non rientrano nella competenza delle Casse mutue comunali in quanto l'assistenza ospedaliera è riservata alla competenza della Cassa Mutua Provinciale".

Rileva che, effettivamente, i ricoveri per malattie contagiose fanno carico ai Comuni, mentre, invece, le spese di spedalità relative al ricovero di affetti da alienazione mentale fanno carico alle Provincie e, in Valle d'Aosta, alla Regione.

Informa che l'Amministrazione regionale concorreva, per il passato, nel pagamento delle spese di spedalità dei ricoverati in Case di salute ed in Case di cura per malattie nervose nella misura di 1/3 delle spese stesse.

Comunica che, in relazione ai rilievi fatti dalla Commissione di Coordinamento, la Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale ha predisposto il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3 sull'integrazione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti, regolamento che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul nuovo testo di Regolamento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del Regolamento in esame mediante singole votazioni per alzata di mano.

Articoli dal n. 1 al n. 10 compreso

Si dà atto che gli articoli dal n. 1 al n. 10 compreso sono approvati dal Consiglio, per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione. (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione, nel suo complesso del nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3 sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventotto; Scrutatori i Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET);

DELIBERA

di approvare nel seguente nuovo testo le norme di regolamento per l'applicazione della legge regionale in data 20-12-1955 n. 3 sull'integrazione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti:

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 IN DATA 20 DICEMBRE 1955 SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, l'Amministrazione regionale verserà alle Casse Mutue Comunali per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954 n. 1136, un contributo annuo di Lire 100.

Detto contributo sarà devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale integrazione totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse Mutue Comunali.

Art. 2

L'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno è effettuato mediante iscrizione degli stessi in appositi elenchi nominativi comunali mod. A.

Per la compilazione degli elenchi stessi è istituita, in ogni Comune, una Commissione composta da:

1) Il Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza, che la presiede.

2) Il Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti, con funzioni di Vice Presidente.

3) Tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza.

4) Due membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale dei coltivatori diretti.

La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:

1a categoria - integrazione totale delle quote individuali.

2a categoria - integrazione parziale delle quote individuali.

Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.

Art. 3

La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obbiettività prendendo in esame:

a) reddito agrario, dominicale e altri redditi dell'azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti, attività diverse, redditi di pensione, ecc.);

b) composizione della famiglia, età dei genitori, conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio o presso altri Enti oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio;

c) stato di salute e costituzione fisica dei familiari;

d) avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.

Art. 4

Gli elenchi nominativi mod. A debbono essere compilati dalla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicati per 15 giorni agli Albi Comunali.

Copia dei predetti elenchi, munita del referto di pubblicazione, viene successivamente dalle Casse Mutue Comunali inoltrata, per conoscenza, alla Cassa Mutua regionale e all'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale entro il 28 febbraio successivo.

Contro le risultanze degli elenchi stessi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso comparativo all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 15 marzo di ciascun anno.

L'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede alla istruttoria dei ricorsi e li sottopone all'esame della Giunta regionale cui spetta la decisione definitiva di merito.

Art. 5

Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dall'Amministrazione regionale alle Casse Mutue Comunali entro il 31 maggio di ciascun anno.

Entro il 31 luglio successivo le Casse Mutue Comunali debbono inviare il rendiconto di tali somme all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenco nominativo mod. B, nel quale dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.

Art. 6

Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme annue massime che potranno essere erogate alle Casse Mutue Comunali in base al regolamento ed alla documentazione ed entro i limiti annui massimi di spese stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza medico-generica ed ostetrico-generica;

b) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per l'estensione alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

Art. 7

Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Mutua regionale deve inviare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia dei bilanci preventivi dell'anno in corso alle Casse Mutue Comunali.

Art. 8

In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura complessiva calcolata in base a Lire 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibile ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

L'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale prende in esame i singoli conti consuntivi delle Casse Mutue Comunali e provvede ad una classificazione delle Casse Mutue comunali in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai conti suddetti ed in relazione alla particolare ubicazione dei Comuni e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico) da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

La Giunta regionale approva la classificazione delle Casse Mutue comunali e provvede alla ripartizione delle somme da erogarsi ad ognuna di esse.

È facoltà dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere a corredo dei conti consuntivi, la documentazione delle spese che le singole Casse Mutue comunali hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza medico-generica e ostetrico-generica.

Art. 9

Le Casse Mutue Comunali per ottenere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 6 lettera b ) possono deliberare l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità ed i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza stessa.

Le deliberazioni stesse vengono inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Cassa Mutua regionale che le deve trasmettere, per conoscenza, con le proprie osservazioni, entro il 31 marzo successivo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

L'Amministrazione regionale provvede:

a) all'integrazione nella misura non superiore ad un terzo della quota capitaria deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari;

b ) al rimborso totale o parziale della quota deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari iscritti nell'elenco mod. A. È facoltà dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere alle singole Casse Mutue Comunali la documentazione delle spese sostenute.

Art. 10

Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 77, in data 29-5-1957, n. 74, in data 10-6-1960, n. 91, in data 12-7-1960 e n. 137, in data 7-10-1960, non divenute esecutive.

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