Oggetto del Consiglio n. 17 del 17 gennaio 1964 - Verbale

OGGETTO N. 17/64 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 17 gennaio 1964:

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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 21 febbraio 1963 (provvedimento legislativo n. 30) approvava un disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

L'emanazione del provvedimento legislativo venne tenuta in sospeso in quanto ne fu subordinata l'approvazione definitiva da parte del Consiglio al preventivo benestare della Commissione della Comunità Economica Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato di Roma sul Mercato Comune Europeo.

Con lettera in data 26 novembre 1963, prot. n. 4096, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:

"Il Ministero degli Affari Esteri con telegramma n. 27173, del 14 c.m., ha comunicato che la Commissione della C.E.E. ha espresso parere favorevole allo schema del disegno di legge regionale intesa a concedere contributi per il miglioramento e l'incremento di produzioni agricole pregiate.

La rappresentanza permanente italiana presso la Comunità economica Europea, con telespresso n. 7207, qui pervenuto il 15 c.m., ha fatto presente che la Commissione della predetta C.E.E., peraltro:

1) ha formulato espresse riserve circa l'effetto che il cumulo della legge in parola con altre forme di aiuto potrà avere e circa gli emendamenti o le aggiunte che si apportassero al progetto tanto nel corso della procedura di approvazione quanto nell'avvenire.

2) desidererebbe conoscere le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale a fissare la ripartizione prevista dal progetto di legge e secondo la quale la quota maggiore della sovvenzione è destinata alle spese per nuove piantagioni e una quota minore alle spese di riorganizzazione, risanamento e razionalizzazione delle colture; essa desidererebbe altresì conoscere la quota della sovvenzione che il Consiglio regionale intende destinare alla messa a coltura delle terre incolte.

Per pormi in grado di corrispondere alla richiesta della predetta Commissione gradirò informazioni al riguardo con cortese urgenza".

Con lettera in data 13 dicembre 1963, prot. n. 289, il Presidente della Giunta regionale comunicava quanto segue al Signor Presidente della Commissione per la Valle d'Aosta:

"In riscontro alla lettera in data 26 novembre 1963, prot. n. 4096, concernente l'oggetto sopra indicato, si precisa quanto segue:

Punto 1 - Le disposizioni legislative dello Stato in materia di miglioramento fondiario prevedono la non cumulabilità delle provvidenze statali con quelle delle Regioni, Provincie o di qualsiasi altro Ente. Alcuna possibilità di cumulo è pertanto possibile fra le provvidenze regionali di cui trattasi e quelle similari (legge 2 giugno 1961, n. 454) in vigore.

Si aggiunge, anzi, che nella preparazione del provvedimento si è tenuta sempre presente la necessità di armonizzarlo (per quanto possibile con le esigenze del particolare ambiente in cui si deve operare) con le provvidenze già in atto.

Il provvedimento, quindi, rappresenta non già un doppione od un cumulo di provvidenze, ma bensì un adattamento delle norme legislative statali alle particolari condizioni ambientali della Regione.

Ciò facendo, l'Amministrazione Regionale ha esercitato ed assolto proprio una delle sue fondamentali funzioni prevista dallo Statuto Speciale.

Infine si fa presente che il provvedimento sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio Regionale nel testo già esaminato dalla Commissione CEE (senza modificazioni). Circa le modifiche che si rendessero necessarie in avvenire, esse non sono ovviamente da escludere, ma è impossibile prevederle attualmente.

Punto 2 - La relazione al disegno di legge regionale contiene alcuni elementi che si ritiene possano in parte chiarire eventuali perplessità (vedi 2° capoverso della pagina 1 e 2°, 3° e 4° capoverso della pagina 2).

Si osserva, comunque, che l'attuale frutticoltura valdostana (che ha antiche tradizioni) è essenzialmente in coltura promiscua (frutteto e prato stabile); pertanto un suo radicale miglioramento è ottenibile principalmente mediante una graduale trasformazione in frutteti specializzati. Ciò consentirà di eliminare i noti inconvenienti delle colture promiscue (competitività fra le colture; difficoltà nei trattamenti antiparassitari; difficoltà nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.), di abbassare i costi di produzione attraverso ad un maggiore uso delle macchine e di migliorare qualitativamente la produzione mediante l'adozione di tecniche specifiche (sistemi di allevamento, di potatura, raccolta, concimazione).

Questa trasformazione richiede, ovviamente, l'impianto di frutteti ex-novo, in sostituzione dei vecchi, da attuarsi con perseveranza, ma anche con gradualità nel tempo.

Non si esclude, ovviamente, la possibilità di una estensione delle colture frutticole mediante l'impianto di frutteti non in sostituzione di quelli preesistenti; ma, senza sottovalutare queste possibilità, esse sono piuttosto limitate in questa Regione.

Il provvedimento legislativo in esame mira essenzialmente ad indirizzare la frutticoltura (e ciò vale anche per la viticoltura) su queste basi tecniche (le uniche che oggi consentano di fare della frutticoltura e della viticoltura redditizie), ma non poteva, tuttavia, ignorare la situazione attuale. È noto che questi tipi di trasformazione agraria sono caratterizzati da estrema lentezza e da considerevoli investimenti di capitali. Non è quindi pensabile di poter modificare in pochi anni un sistema colturale consolidato nel tempo. Nell'attesa della auspicata completa trasformazione devesi cercare di migliorare il migliorabile e di razionalizzare ciò che è possibile nelle attuali piantagioni (specie in quelle più giovani).

Da quanto sopra esposto, appare evidente il fine principale che si prefigge il provvedimento legislativo (nuovi impianti di frutteti e vigneti specializzati) e quello, secondario e subordinato, del miglioramento delle colture in atto.

Se, insieme ai concetti esposti, si considera ancora la notevole diversità della onerosità dei due tipi di lavori (assai gravoso per l'impianto di frutteti specializzati, relativamente modesta per i lavori di riordino, risanamento, reinnesto e razionalizzazione delle piantagioni esistenti), apparirà come, non solo sia giustificata, ma si imponga una differenza fra le due forme d'intervento, come appunto prevede il provvedimento. Il riservare uguale trattamento per i due generi di opere potrebbe, fra l'altro, frustrare il fine principale che si prefigge il provvedimento.

In Valle d'Aosta non esiste un vero e proprio problema di terre incolte, almeno nel senso che comunemente è dato a questo termine. Anzi, nonostante la ben nota diminuzione della popolazione agricola, persiste una buona richiesta dí sfruttamento delle terre coltivabili. Talché una delle caratteristiche preminenti dell'agricoltura locale, che più colpisce ancora oggi l'osservatore, sta proprio nel modo ammirevole e quasi inverosimile con il quale ogni piccolo appezzamento di terra è messo a coltura e sfruttato.

Si affaccia e prende sempre maggiore consistenza, invece, il problema di dare ai terreni una più confacente destinazione colturale, sia in rapporto alle loro caratteristiche agronomiche, sia in rapporto alle mutate esigenze di mercato ed ai mezzi tecnici oggi impiegabili.

Così, molte terre di monte, oggi adibite a coltivazioni erbacee, dovranno essere restituite assai più fruttuosamente al bosco od al pascolo; molti terreni, il cui aspetto (per sistemazione e giacitura) non lascia dubbi sulla loro passata destinazione e che attualmente sono quasi abbandonati o destinati a colture erbacee che forniscono redditi aleatori e marginali, possono essere restituiti a redditizie colture agricole pregiate del tipo previsto dal provvedimento.

È in questa visione che va inquadrato il provvedimento ed è questo il significato da attribuire all'accenno alle terre incolte contenuto alla fine dell'articolo 3.

In conclusione, il provvedimento legislativo in esame non esclude affatto la possibilità di favorire la trasformazione in frutteti, vigneti ed altre colture pregiate, di terre abbandonate o meglio definibili come marginali, ma tale possibilità è lasciata in via indiretta e del tutto secondaria perché, si ripete, non esiste un vero problema di terre incolte, ma si va affacciando solo quello di terre marginali suscettibili di essere meglio riutilizzate con le provvidenze previste dal provvedimento legislativo di cui si tratta.

Per tali motivi, unitamente a quello della limitata estensione di tali terre, non si è ritenuto necessario né opportuno riservare per esse una quota speciale nelle provvidenze e misure di intervento".

Quanto sopra premesso si sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale concernente provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

(OMISSIS: vedi disegno di legge riportato in calce al deliberato).

Si allega copia della relazione al disegno di legge stesso, già trasmessa a suo tempo ai Consiglieri regionali in allegato all'oggetto n. 25 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 20-21 febbraio 1963.

Copia

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.

La necessità e l'importanza del provvedimento sono talmente evidenti che esimono dal farne una lunga illustrazione. Fra le ragioni tecniche che consigliano il potenziamento della frutticoltura, della viticoltura e delle altre produzioni agricole pregiate, basterà citare che l'ambiente (clima, terreno) ha tutti i requisiti per consentire l'ottenimento di produzioni qualitativamente di alto pregio, già conosciute e ricercate sul mercato e che, comunque, si distinguono nettamente dalle altre del piano.

Se a queste felici condizioni naturali si aggiunge una intelligente e razionale opera dell'agricoltore, bene preparato e guidato, i risultati pratici non potranno mancare. Certamente, occorre subito avvertire, il provvedimento basa la sua efficacia piuttosto sul miglioramento qualitativo delle produzioni che sul miglioramento quantitativo, anche se le possibilità di estendere le colture di cui si tratta non sono affatto da sottovalutare e risultano maggiori di quanto comunemente si crede.

Ciò facendo l'Amministrazione Regionale, fra l'altro, è perfettamente allineata con quelli che sono i programmi europei nel settore dell'agricoltura.

Sotto l'aspetto economico, sarà sufficiente osservare che un'agricoltura basata sulla monocoltura o quasi (colture foraggiere e allevamento bestiame) risulta assai vulnerabile alle variazioni del mercato ed estremamente sensibile alle vicende climatiche.

Un maggiore sviluppo di queste colture contribuirà sicuramente da un lato ad aumentare il reddito aziendale e dall'altro ad equilibrare, nelle annate, i redditi stessi.

Per produzioni pregiate di cui all'art. 1, oltre alla frutticoltura e alla viticoltura espressamente citate, si intendono, di norma, tutte quelle provenienti da colture capaci di fornire elevati redditi unitari rispetto alle tradizionali coltivazioni (prato, seminativi) e che, per contro, hanno anche una notevole intensità colturale relativamente all'impiego di mano d'opera, di capitali e di mezzi tecnici.

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare, per questa Regione, le seguenti: fragole; colture da orto in genere (esclusi gli orti familiari); colture arbustive quali lampone e ribes; nocciolo, ecc.

Ad evitare l'errore, verificatosi purtroppo frequentemente in molte Regioni, di un diffondersi disordinato di colture in zone non propriamente adatte, o di varietà non confacenti, il provvedimento demanda all'Organo tecnico l'approvazione preventiva dei progetti. Poiché per la viticoltura questo aspetto assume un'importanza preminente, si è creduto bene di limitare l'applicabilità della legge alle sole zone aventi vocazione viticola. Ovviamente, per zone a vocazione viticola si intendono quelle nelle quali è possibile produrre vini tipici, pregiati, apprezzati sul mercato e aventi caratteristiche distintive.

La delimitazione di tali zone è demandata all'Organo tecnico.

Può ancora essere utile rilevare che il provvedimento mira a promuovere lo sviluppo delle colture di cui si tratta in forma "specializzata". Si intende, cioè, incoraggiare l'agricoltura a creare una nuova frutticoltura e viticoltura svincolate dai sistemi ormai superati, in modo che sia possibile nei nuovi impianti applicare veramente tutti i moderni mezzi tecnici e colturali.

Tuttavia, in considerazione del notevole tempo occorrente, che rappresenta una delle caratteristiche di queste trasformazioni fondiarie, si è ritenuto necessario comprendere nel provvedimento anche i lavori di riordino e di razionalizzazione delle colture attualmente in atto.

Resta inteso che tali lavori, per poter beneficiare delle provvidenze, devono essere di rilevante entità, trasformare sostanzialmente tutta la coltura ed avere per oggetto colture che contribuiscano in modo sensibile alla formazione del reddito aziendale.

La norma di cui all'art. 6 consente all'Amministrazione Regionale di liquidare acconti anche nel caso (che si presume si verificherà frequentemente) della esecuzione frazionata in lotti di lavori relativi ad impianti di colture comprese in un unico progetto. E ciò allo scope di poter corrispondere ai richiedenti gli acconti di cui all'articolo 6 nonché la totale liquidazione dei contributi allo scadere del termine fissato nell'art. 4 per ciascun lotto.

Ovviamente, il frazionamento del progetto, ai fini della esecuzione dei lavori, sarà determinato e autorizzato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste avendo cura che ciascun lotto rappresenti una entità a sé stante e di sufficiente ampiezza rispetto al totale.

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L'Assessore FOSSON accenna brevemente ai precedenti del disegno di legge in esame e alle ragioni per cui l'emanazione del provvedimento legislativo venne tenuta in sospeso, richiamando l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla prima parte della relazione trasmessa loro in copia in allegato al disegno di legge.

Dopo aver rilevato che le disposizioni legislative dello Stato in materia di miglioramenti fondiari non consentono la cumulabilità delle provvidenze statali con quelle delle Regioni, delle Provincie o di altri Enti pubblici, precisa che il provvedimento legislativo in esame non costituisce un cumulo di provvidenze, ma bensì un adattamento delle norme legislative statali alle particolari condizioni ambientali della Regione.

Fa presente che, - ammontando a sole Lire 3.800.000 l'assegnazione annua di fondi statali per l'attuazione in Valle d'Aosta delle provvidenze previste dalla legge sul Piano verde per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate -, la Giunta ha ritenuto, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura, di proporre lo stanziamento della somma di Lire 30 milioni per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dalla applicazione della emananda legge regionale durante l'esercizio finanziario 1963/1964.

Precisa che lo scopo che si intende raggiungere con l'attuazione delle provvidenze in questione è quello di ottenere produzioni qualitative di alto pregio, già conosciute e ricercate sul mercato, nel settore della frutticoltura, della viticoltura e di altre produzioni agricole pregiate.

Fa presente che l'emananda legge regionale si inquadra nel programma di provvedimenti a favore dell'agricoltura che l'Assessorato all'Agricoltura si proponeva di realizzare.

Ricorda che nell'anno 1962 il Consiglio Regionale ha approvato ed il Presidente della Giunta ha promulgato le seguenti due leggi regionali:

- legge regionale 14.8.1962 n. 17 "Provvedimenti per promuovere lo sviluppo della viabilità rurale";

- legge regionale 14.8.1962 n. 18 "Provvedimenti per promuovere lo sviluppo di Cooperative di meccanizzazione agricola".

Fa presente che le iniziative in programma per il miglioramento e il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, - quest'ultima limitatamente alle zone a vocazione vinicola -, verranno attuate nelle zone ove la produzione può dare un certo reddito.

Aggiunge che si cercherà anche, specialmente nei paesi di montagna, di orientare gli agricoltori verso altre produzioni pregiate che possano dare un reddito superiore a quello normale.

Informa che l'orientamento, per quanto riguarda la frutticoltura, è di promuovere l'impianto di frutteti specializzati, non più consociati a colture prative, rilevando che sarà, così, possibile intensificare e migliorare i trattamenti alle piante da frutto, in modo da ottenere una produzione qualitativa di alto pregio.

Rileva che l'impianto di frutteti specializzati comporta spese rilevanti perché, oltre all'acquisto delle piantine e del concime, bisogna provvedere alla esecuzione di lavori di scasso profondo del terreno.

Precisa che, in considerazione di tali rilevanti spese e per invogliare gli agricoltori ad orientarsi verso la coltivazione di produzioni pregiate con impianti moderni, è prevista la concessione di contributi nella misura del 33% delle spese ammesse, comprensive delle spese di impianto nonché di quelle relative alle pratiche colturali, strettamente inerenti alle operazioni di impianto, fino al secondo anno di vita.

Fa presente che analoghi contributi sono previsti per il potenziamento della viticoltura limitatamente, però, nelle zone ove è possibile avere una produzione pregiata, cioè una produzione di vini tipici.

Riferisce che alla determinazione di tali zone si provvederà avvalendosi della collaborazione di una apposita Commissione tecnica.

Informa che già in passato sono stati fatti esperimenti per alcune varietà di vitigni, esperimenti che in alcune zone non hanno dato i risultati che si speravano.

Dichiara che questi esperimenti saranno continuati e che, comunque, oggi si è già in grado di consigliare i contadini sulle qualità di vitigni da coltivare in determinate zone.

Informa che nelle zone non a vocazione viticola l'Amministrazione Regionale continuerà ad intervenire, come per il passato, concedendo contributi per l'acquisto di barbatelle nella misura del 50% della spesa sostenuta.

Rileva che le zone non indicate per la viticoltura e la frutticoltura potranno essere destinate alla coltivazione di noccioleti, oppure alla coltivazione razionale di fragole e di lamponi, coltivazioni, queste ultime, che possono anche dare un reddito unitario superiore a quello dei frutteti.

Fa presente che per tali coltivazioni gli agricoltori potranno beneficiare, come per i frutteti e i vigneti specializzati, di contributi nella misura del 33% delle spese di impianto e varie.

Osserva che altra iniziativa ottima, sussidiabile nella misura del 33% della spesa, sarebbe quella della trasformazione di alcuni terreni in orti, con coltivazione di ortaggi vari, specialmente nei paesi di montagna, perché l'orticoltura potrebbe costituire un reddito complementare suscettibile di aumentare con lo sviluppo turistico della Valle.

Rileva che il contributo è elevato al 40% quando le iniziative per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate vengono assunte da Cooperative agricole o da Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti.

Fa presente che il contributo viene concesso nella misura del 15% della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e di vigneti già esistenti e nella misura del 25% della spesa ammessa per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti.

Rileva che la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 del disegno di legge è subordinata alla presentazione e alla preventiva approvazione, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, dei piani organici dei lavori da eseguire, comprendenti le operazioni che vanno dall'inizio fino al primo o al secondo anno di vita, a seconda della natura delle colture degli impianti.

Osserva che in qualche caso può essere sufficiente la presentazione di un semplice programma, mentre in altri casi può essere necessaria la presentazione di un progetto dettagliato dei lavori.

Comunica che è intendimento dell'Assessorato all'Agricoltura di arrivare a fare una analisi campionaria dei terreni delle varie zone della Valle, in modo da trarre un orientamento generico sulle colture più indicate per le singole zone.

Ritiene che si dovrebbe, in seguito, addivenire ad una analisi particolareggiata dei terreni delle varie zone a cura dei tecnici del suo Assessorato, i quali dovranno poi dare consigli agli agricoltori per quanto riguarda le colture più indicate, i criteri tecnici da seguire per l'impianto delle colture, le concimazioni più adatte, ecc.

Per quanto concerne la liquidazione dei contributi, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'articolo 6 del disegno di legge, che prevede la liquidazione dei contributi ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto, del vigneto o del vivaio.

Fa presente che il 2° comma di tale articolo prevede che possano essere concessi acconti sui contributi in misura non superiore al 50% e soltanto quando dallo stato di avanzamento dei lavori risulti ultimato l'impianto delle colture.

Conclude, raccomandando ai Signori Consiglieri di voler approvare il disegno di legge nel testo già approvato dal precedente Consiglio ed ora sottoposto al loro esame, affinché il provvedimento possa avere sollecito corso; fa presente infatti che, in caso di eventuali modifiche, il testo del disegno di legge dovrebbe essere sottoposto nuovamente al preventivo benestare della Commissione della Comunità Economica Europea, a' sensi degli articoli 92 e 93 del trattato di Roma sul Mercato Comune Europeo, il che significherebbe ritardare di alcuni mesi l'attuazione dei provvedimenti per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

Il Consigliere TORRIONE dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento legislativo in esame; suggerisce, però, alcune rettifiche e modificazioni di forma ai seguenti articoli:

"Articolo 1 - È autorizzata la concessione di contributi a favore delle aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per progetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest'ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola)."

Il Consigliere Torrione ritiene che la parola "progetto" costituisca un "lapsus calami" cioè un errore materiale di copia e che debba, quindi, essere rettificata nella parola "... oggetto ...".

Circa l'ultima parte dell'articolo "... con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest'ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola)", esprime l'avviso che sia la viticoltura quanto la frutticoltura vadano incoraggiate nelle zone a vocazione naturale, il che si desume anche dall'articolo 3 e dall'articolo 5.

Propone, pertanto, che l'ultima parte dell'articolo 1 sia così modificata "... con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, limitatamente alle zone a vocazione naturale".

"Articolo 4 - I contributi nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli 33% della somma ammessa comprensiva di tutte le spese di impianto, nonché di quelle relative alle pratiche colturali strettamente inerenti alle operazioni di impianto medesimo fino al secondo anno di vita;

b) alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario, entrambi legalmente costituiti, il contributo di cui alla lettera a) è elevato al 40%;

c) 15% della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

d) 25% della spesa ammessa per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti."

Il Consigliere Torrione constata con soddisfazione che i contributi per le opere di cui agli articoli 1 e 3 del disegno di legge sono da corrispondere in misura percentuale superiore per le cooperative agricole e per i consorzi di miglioramento fondiario.

Ritiene, però, che tale misura non sia ancora sufficiente, in quanto lo spirito cooperativistico e consorziale difetta alquanto in Valle d'Aosta.

Propone, pertanto, che la misura del contributo di cui si tratta sia elevata dal 40% al 60% per le cooperative agricole e per i consorzi di miglioramento fondiario.

Monsieur le Conseiller MAPPELLI déclare de n'avoir aucun éclaircissement à demander quant au projet de loi en question, mais qu'il désirerait cependant savoir ce que pense Monsieur l'Assesseur Fosson du problème de l'Enfer (Arvier) et, précisément, comment et quand pense-t-il de résoudre ce problème.

Il Consigliere BORDONI, premesso che nell'articolo 2 si legge che "i contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, tenuto conto dell'ambiente agrario nel quale si attua l'impianto", il che lascia desumere che saranno stabilite le zone nelle quali devono essere attuati gli impianti -, chiede precisazioni circa le modalità per la determinazione di tali zone.

Il Consigliere DUJANY richiama l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 7: "all'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge nonché ogni altro adempimento di esecuzione per l'applicazione della legge stessa".

Rileva che, in base a tale disposizione, compete all'Assessorato stabilire le zone a vocazione viticola e le entità colturali di apprezzabile rilievo, nonché accertare la rispondenza tecnica ed economica dei nuovi impianti.

Sottolinea l'opportunità (di predisporre ed approvare un regolamento che stabilisca norme precise per quanto riguarda le zone a vocazione viticola e le entità colturali di apprezzabile rilievo, nonché i requisiti e le condizioni che debbono avere gli impianti per rispondere alle finalità che la legge si prefigge; ciò affinché l'agricoltore che desideri beneficiare delle provvidenze stabilite dall'emananda legge per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate sappia come regolarsi e non sia costretto a recarsi ogni volta presso gli uffici dell'Assessorato per avere chiarimenti in merito agli impianti che desidera attuare.

Il Consigliere BIONAZ fa presente che in Valle d'Aosta vi è una frutticoltura tradizionale, - cita la produzione della mela renetta -, ed anche una viticoltura tradizionale.

Raccomanda vivamente che, pur promuovendo nuove colture, - quali quelle delle nocciole, dei lamponi, delle fragole e degli ortaggi -, non si trascurino la frutticoltura e la viticoltura tradizionali.

Il Consigliere CHABOD concorda sull'opportunità di migliorare e di potenziare le produzioni agricole pregiate, ma fa notare che gli agricoltori valdostani si trovano ogni anno in sempre maggiori difficoltà per smerciare la loro produzione.

Auspica, quindi, che l'Assessorato all'Agricoltura promuova iniziative intese a costituire cooperative o consorzi di agricoltori per la vendita dei loro prodotti.

Il Consigliere ALBANEY dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame; richiama l'attenzione dell'Assessore Fosson sull'opportunità di risolvere con urgenza anche gli altri problemi che interessano gli agricoltori quali, ad esempio, il problema del latte e il problema della fontina.

Passando all'esame del disegno di legge, rileva che, secondo quanto stabilito all'articolo 2, "I contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, ...".

Osserva che le colture nella maggior parte delle zone sono a carattere promiscuo, per cui, mantenendo nell'articolo 2 la dizione "di apprezzabile rilievo", la maggior parte degli agricoltori non potrebbe beneficiare delle provvidenze di cui si tratta.

Ritiene, pertanto, che tale dizione debba essere quanto meno attenuata, se non eliminata.

Per quanto riguarda l'articolo 4, concernente le misure percentuali dei contributi concessi per l'attuazione delle iniziative previste dalla emananda legge, propone che la percentuale del 33% stabilita per gli imprenditori agricoli venga elevata al 50% e che sia pure adeguatamente elevata la misura percentuale del 40% stabilita per le cooperative agricole e i Consorzi di miglioramento fondiario, al fine di indurre gli agricoltori a costituirsi in Cooperative ed in Consorzi per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge.

Fa presente che le misure percentuali del contributo statale previsto dal Piano verde per le Cooperative ed i Consorzi sono superiori a quella del 40% stabilita per le Cooperative ed i Consorzi nell'articolo in esame.

Passando all'articolo 6, rileva che il primo comma di tale articolo stabilisce che alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto, del vigneto o dei vivai e che dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita d'insieme delle colture, sia per quanto concerne l'aspetto qualitativo che quello quantitativo.

Osserva, in proposito, che gli agricoltori non dispongono di fondi e che, quindi, la liquidazione del contributo dovrebbe essere effettuata almeno dopo il primo anno di vita del frutteto, del vigneto o dei vivai.

Ritiene poi che, essendo prescritta la preventiva autorizzazione dell'Assessorato per l'attuazione degli impianti, non sia giusto che l'agricoltore non possa ottenere alcun contributo nel caso di una non perfetta riuscita d'insieme delle colture in seguito al collaudo.

Il Consigliere PEDRINI dichiara di concordare con il Consigliere Albaney sulla opportunità di elevare la misura percentuale del contributo proposto per le Cooperative agricole e per i Consorzi di miglioramento fondiario, perché gli agricoltori valdostani sono piuttosto restii a costituirsi in Cooperative e in Consorzi; ritiene, quindi, che occorra aumentare la misura del contributo per invogliare a costituirsi in Cooperative e in Consorzi.

In merito all'articolo 6, non ritiene giusto che i contadini, di cui sono note le difficoltà di carattere economico e finanziario, debbano attendere due anni per poter avere il saldo dei contributi.

Fa presente che nella Regione Trentino-Alto Adige gli agricoltori che intendono attuare iniziative intese a migliorare e a potenziare l'agricoltura ricevono anticipazioni di somme dalla Regione.

Ritiene che il testo dell'articolo 6 debba essere riveduto e migliorato, in modo che gli agricoltori possano avere un aiuto più tangibile e più concreto di quello previsto nell'articolo in esame.

Rivolge un plauso all'Assessore Fosson per aver predisposto e sottoposto all'approvazione del Consiglio il provvedimento legislativo di cui si tratta, che prevede provvidenze concrete per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate.

Il Consigliere LUSTRISSY, dopo avere premesso che nella relazione al disegno di legge è precisato che la delimitazione delle zone a vocazione viticola è demandata all'organo tecnico, rileva che sarebbe stato bene che i Consiglieri avessero ricevuto in allegato al disegno di legge una relazione tecnica nella quale fossero già indicate e delimitate le zone a vocazione vinicola e frutticola; in tal modo gli agricoltori avrebbero potuto conoscere sin dall'entrata in vigore della legge le zone destinabili alle coltivazioni di produzioni agricole pregiate.

L'Assessore FOSSON, dopo avere espresso il suo compiacimento per i numerosi interventi di Consiglieri regionali sull'argomento in discussione, ribadisce la opportunità, per le ragioni già esposte, che il testo del disegno di legge non sia modificato, salvo che si tratti di eventuali lievi modificazioni di forma, ad evitare che il provvedimento legislativo debba essere nuovamente sottoposto al parere della. Commissione della C.E.E., il che significherebbe rinviare di un anno la promulgazione della legge regionale di cui si tratta.

Fa presente che eventuali proposte di modifica potranno essere prese in esame in un secondo tempo allorquando, in sede di attuazione pratica della legge, si dovesse constatare la necessità di modificare o di completare qualche norma della legge stessa.

In merito ai rilievi formulati dal Consigliere Torrione, in ordine agli articoli 1 e 4 del disegno di legge, dichiara, per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 1, che la parola "... progetto ..." va rettificata nella parola "... oggetto ...", perché si tratta effettivamente di un errore materiale di copia.

In merito all'ultima parte dell'articolo 1: "con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest'ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola), fa presente che, secondo la formulazione proposta dal Consigliere Torrione, detta frase dovrebbe essere così modificata... con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, limitatamente alle zone a vocazione naturale".

Osserva che il problema della frutticoltura è diverso da quello della viticoltura, perché se è vero che i frutteti, per dare una produzione buona e redditizia, debbono essere impiantati in zone soleggiate, vi sono tuttavia determinate specie di piante fruttifere che possono essere coltivate benissimo anche in zone ombreggiate e piuttosto fredde, per cui è difficile addivenire alla delimitazione delle zone a vocazione frutticola.

Informa che così non è per la viticoltura perché, se si vogliono ottenere vini veramente pregiati e tipici, occorre impiantare i vigneti in zone adatte e soleggiate.

Rileva, infatti, che, salvo poche eccezioni quali, ad esempio, la zona di Aymavilles, la zona di Beaucueil, in Comune di Issogne e qualche altra molto limitata, le zone che producono o che possono produrre vino pregiato e tipico sono situate tutte sulla sinistra orografica della Valle.

Accenna brevemente alle qualità di vitigni che debbono essere coltivati in Valle di Aosta per produrre vini pregiati, affermando che l'esperienza ha dimostrato che nella zona di Donnaz deve essere coltivato il nebbiolo e che nella zona dell'Enfer, in Comune di Arvier, deve essere coltivato il "petit rouge".

Ritiene, per le ragioni anzidette, che l'ultima parte dell'articolo 1 del disegno di legge non debba essere modificata.

Circa la proposta di aumento dal 40% al 60% della misura dei contributi previsti dall'articolo 4 per le Cooperative agricole e per i Consorzi di miglioramento fondiario, dichiara di prendere atto con soddisfazione che vari Consiglieri hanno proposto tale aumento; ribadisce, tuttavia, la opportunità, per le ragioni già esposte, di non modificare, per ora, tale misura percentuale, già approvata a suo tempo, rilevando che la proposta potrà essere presa in esame in seguito.

Se référant à la question posée par Monsieur Mappelli au sujet du problème de la zone de l'Enfer, il informe que les propriétaires se sont constitués en Consortium et qu'ils ont avancé différentes requêtes, en premier lieu celle de pourvoir à leurs nécessités pour permettre l'arrosage à pluie artificielle de toute la zone de l'Enfer. Il fait noter que la dépense est assez forte, car le projet envisageait l'aménagement complet du ruisseau de l'Eau Sourde, qui prend l'eau directement au torrent de Valgrisanche et, au moyen d'un siphon, l'eau doit être portée du côté de l'Enfer et distribuée par moyen d'une installation d'arrosage a pluie.

Il informe que l'Administration Régionale a contribué pour environ 30 millions à l'aménagement du ruisseau de l'Eau Sourde, y compris les travaux de prise au torrent, et qu'il ne reste plus qu'un tronçon à faire, tronçon que le Consortium se trouve en difficulté de réaliser à cause du manque de main d'?uvre.

Il souligne que, pendant ces dernières années, plusieurs travaux ont été faits pour le Consortium de l'Enfer et, notamment, une route carrossable et un pont, en direction du chef-lieu d'Arvier et une autre route et un autre pont du côté de Liverogne, avec les fonds pour les chantiers de travail, avec les "fondi per le migliorie boschive" et avec les fonds du budget de l'Administration Régionale et du Consortium des Communes du B.I.M.

Il informe que dernièrement le Consortium de l'enfer a présente un projet pour la construction d'une route carrossable qui, en se reliant aux deux routes sus mentionnées, devra desservir toute la zone de l'Enfer. C'est une ?uvre assez couteuse, dit-il, car il y a des murs d'une certaine hauteur à construire ; l'on a conseillé au Consortium de réduire le montant du projet, étant donné que les propriétaires sont tenus, selon notre loi régionale 14-8-1962 n. 17, à contribuer à la dépense et, si le montant est trop élevé, ils n'ont pas la possibilité de faire face aux dépenses à leur charge.

Il ajoute encore que le Consortium avait demandé de faire une cave sociale, mais il fait noter qu'avant de penser à faire une cave sociale il faut arriver à voir une certaine production.

Se rapportant à la déclaration faite par Monsieur Albaney, qui a attiré l'attention sur les problèmes du lait et de la fontine, il donne son assurance quant à la solution de ces problèmes.

Au sujet des observations et des appréhensions de Monsieur Albaney sur l'article 2, qui établit "i contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo", il précise que cette disposition a été insérée afin de donner la possibilité à l'Assessorat, le cas échéant, de refuser l'allocation lorsqu'il s'agit de cultures d'étendue par trop exigues, par exemple un petit jardin à proximité de l'habitation.

Il tient toutefois à assurer le Conseiller Albaney que les allocations seront accordées aux petits propriétaires qui créent un vignoble ou un verger, pourvu qu'il ne s'agisse pas seulement d'un jardin potager près de la maison.

En ce qui concerne la proposition de Monsieur Albaney d'augmenter le pourcentage des allocations pour les agriculteurs et pour les coopératives agricoles et les Consortiums, il rappelle d'avoir déjà expliqué auparavant les raisons pour lesquelles il ne convient pas actuellement de porter aucune modification au projet de loi, soit pour ce qui concerne la question du pourcentage, soit pour d'autres questions.

Quant aux observations faites par Monsieur le Conseiller Albaney au sujet de l'article 6, il fait noter qu'il est opportun que le paiement des allocations soit subordonné "ad avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto, del vigneto e del vivaio", en tant qu'il pourrait se faire qu'il y ait une année de sécheresse et que les plantes pourraient sécher si l'agriculteur n'a pas le soin de les arroser.

Il fait noter qu'il est cependant prévu, dans le deuxième alinéa de l'article 6, que des acomptes sur le montant des allocations dues peuvent être accordés aux agriculteurs s'il résulte que les travaux sont terminés.

Au sujet de la requête de précisations à l'égard de la détermination des zones, faite par Monsieur le Conseiller Bordon, il rappelle d'avoir déclaré que la détermination des zones sera faite avec l'aide d'une Commission technique.

Se référant à l'article 7, il remarque que Monsieur le Conseiller Dujany, après avoir attiré l'attention du Conseil sur le deuxième alinéa, a souligné la nécessité d'établir par règlement des dispositions précises pour ce qui concerne les "zone a vocazione viticola e le entità colturali di apprezzabile rilievo" et d'autres conditions que doivent avoir les installations afin qu'elles répondent au but que la loi se propose.

Il déclare que la première chose à faire c'est d'établir les zones et qu'ensuite on pourra éventuellement rédiger un règlement contenant des dispositions précises pour l'application de la loi.

Il fait cependant remarquer que les agriculteurs devront également s'adresser aux bureaux de l'Assessorat à l'Agriculture, même lorsque il y aura le règlement, soit pour être renseignés au sujet des cultivations à faire, soit pour la question du projet, qui doit être préalablement présenté et approuvé par l'Assessorat.

Quant à Monsieur le Conseiller Bionaz, qui a recommandé que l'on n'oublie pas les cultivations traditionnelles des arbres fruitiers et de la viticulture pour promouvoir l'installation d'autres cultivations, il fait noter que Monsieur le Conseiller Bionaz ne doit avoir aucune préoccupation à ce sujet, car à l'article 4 est prévue une allocation dans la mesure du 15% "della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti".

Se référant, ensuite, à la proposition faite par Monsieur le Conseiller Chabod, qui a souhaité que l'on constitue des coopératives ou des consortiums d'agriculteurs pour la vente de leurs produits, il déclare de partager son avis et il informe qu'il y a des fonds à dispositions pour le financement de ces initiatives.

Il fait cependant noter que ces initiatives ne sont pas faciles à réaliser et il en explique les motifs.

In merito ai rilievi fatti dal Consigliere Pedrini, richiama la risposta ed i chiarimenti già dati al Consigliere Albaney per quanto riguarda la proposta di elevare la misura percentuale del contributo stabilito per le Cooperative agricole ed i Consorzi di miglioramento fondiario.

Circa i rilievi concernenti l'articolo 6, fa presente che anche in Valle d'Aosta gli agricoltori hanno la possibilità, come nel Trentino-Alto Adige, di ottenere anticipazioni di fondi per l'attuazione di iniziative varie nel settore dell'agricoltura ; fa presente che tali agevolazioni non sono contemplate dal provvedimento in discussione, ma da altri provvedimenti già approvati a suo tempo dal Consiglio.

Il Consigliere PEDRINI, dopo aver preso atto dei chiarimenti dati dall'Assessore Fosson in risposta ai rilievi formulati in merito all'articolo 6, dichiara che non è pensabile che un agricoltore proceda all'impianto razionale di frutteti o di vigneti o di altre colture pregiate e poi se ne disinteressi lasciando che le colture, dopo aver attecchito, deperiscano.

Ritiene che la concessione di acconti sui contributi in misura superiore al 50% della spesa non sia sufficiente ed esprime l'avviso che la misura percentuale dovrebbe essere elevata dal 50% all'80%.

L'Assessore FOSSON dichiara di essere favorevole in linea di principio alla proposta fatta dal Consigliere Pedrini, fermo restando che alla liquidazione delle somme a saldo dei contributi si provveda ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita delle colture.

Fa presente, però, che la questione potrà essere presa in esame soltanto in un secondo tempo per la ragione già esposta.

Il Consigliere TORRIONE, ritornando sull'articolo 1, rileva l'opportunità che la frase finale fra parentesi sia sostituita da altra frase più appropriata e che siano soppresse le due parentesi.

L'Assessore FOSSON ribadisce il motivo per cui ritiene che l'articolo 1 debba essere approvato nel testo proposto.

Dopo un ulteriore breve intervento del Consigliere BORDON, il Presidente, MARCOZ, constatato che la discussione sull'argomento è stata esauriente e che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, previa rettifica, per errore materiale di copia, della parola "progetto" in "oggetto" (Consiglieri presenti: trentacinque; Consiglieri votanti e favorevoli: trentuno; Consiglieri astenutisi dalla votazione quattro: Benzo, Lustrissy, Mappelli e Torrione).

Articoli 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentacinque).

Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentacinque; Consiglieri votanti e favorevoli: ventidue; Consiglieri astenutisi dalla votazione tredici: Benzo, Bionaz, Bonichon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Pedrini, Personnettaz, Torrione e Verthuy).

Articolo 5 - Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione ( Consiglieri presenti e votanti : trentacinque).

Articolo 6 - Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: trentacinque; Consiglieri votanti e favorevoli: trenta; Consiglieri astenutisi dalla votazione cinque: Bonichon, Chabod, Pedrini, Personnettaz e Verthuy).

Articoli 7 - 8 e 9: Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti : trentacinque).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati con nove separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti : trentacinque;

- Voti favorevoli: trentatre;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate:

Disegno di legge regionale n. 1

REGIONE AUTONOMADELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N....

PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione di contributi a favore delle aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest'ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola).

Art. 2

I contributi saranno concessi per l'impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, tenuto conto dell'ambiente agrario nel quale si attua l'impianto.

Art. 3

I contributi saranno concessi di preferenza: per l'impianto di nuovi frutteti e vigneti specializzati; per la trasformazione, nelle zone a vocazione frutticola e viticola, di colture promiscue o sparse in colture specializzate; per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti; per l'impianto di vivai, con precedenza a quelli effettuati da organizzazioni di agricoltori legalmente costituite e di consorzi di miglioramento fondiario; per la trasformazione di terre incolte in frutteti e vigneti o in altre colture pregiate.

Art. 4

I contributi nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli 33 % della somma ammessa comprensiva di tutte le spese di impianto, nonché di quelle relative alle pratiche colturali strettamente inerenti alle operazioni d'impianto medesimo fino al secondo anno di vita ;

b) alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario, entrambi legalmente costituiti, il contributo di cui alla lettera a) è elevato al 40%;

c) 15% della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

d) 25% della spesa ammessa per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti.

Art. 5

La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è subordinata:

1) alla rispondenza tecnica ed economica dei nuovi impianti, di trasformazione o di riordino di colture preesistenti, alle condizioni di mercato e agli indirizzi tecnico-economici della Regione;

2) alla ,presentazione e alla preventiva approvazione, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, del piano completo ed organico dei lavori comprendente le operazioni che vanno dall'impianto fino al primo o al secondo anno di vita a seconda della natura delle colture e degli impianti;

3) all'accertamento che le opere si inseriscano tecnicamente ed economicamente nell'ambiente agrario nel quale saranno eseguite.

Art. 6

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto e del vigneto e dei vivai; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita d'insieme delle colture, sia per quanto concerne l'aspetto qualitativo che quello quantitativo.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in misura non superiore al 50% dell'importo e soltanto quando dallo stato di avanzamento dei lavori risulti ultimato l'impianto delle colture.

Per i lavori di riordino di colture preesistenti, la liquidazione dei contributi sarà effettuata in una unica soluzione ad avvenuto collaudo dei lavori.

Art. 7

Al riconoscimento, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della presente legge provvede l'Assessorato regionale per l'Agricoltura e per le Foreste.

All'Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e delle opere alla finalità che si prefigge la presente legge nonché ogni altro adempimento di esecuzione per l'applicazione della legge stessa.

Contro i provvedimenti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Al finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire trenta milioni, si provvederà:

a) per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964: con aumento da lire quindici milioni a lire quarantacinque milioni dello stanziamento del capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso (Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate), mediante prelevamento della somma di lire trenta milioni dal capitolo 46 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento";

b) per gli esercizi finanziari 1° luglio 1964 - 30 giugno 1965 e seguenti: con imputazione agli istituendi capitoli dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 52 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1963-1964.

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al precitato capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 52 del bilancio per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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