Oggetto del Consiglio n. 9 del 17 gennaio 1964 - Verbale

OGGETTO N. 9/64 - RICORSI PROPOSTI DAL SIG. ALESSI ALFONSO E DAL SIG. PANELLI FERDINANDO CONTRO L'ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE DEL DR. FRANCESCO BALESTRI. CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIERE DR. FRANCESCO BALESTRI. DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Il Presidente, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito ai due sottoriportati ricorsi proposti, rispettivamente, dal Sig. Alessi Alfonso e dal Sig. Panelli Ferdinando e pervenuti alla Segreteria del Consiglio il 19 novembre 1963, nonché in merito alle relative controdeduzioni sottoriportate presentate dal Dr. Francesco Balestri in data 27 novembre 1963, ricorsi e controdeduzioni trasmessi in copia ai Signori Consiglieri regionali in allegato all'oggetto n. 8 dell'ordine del giorno dell'adunanza e concernenti la elezione e la eleggibilità del Dr. Francesco Balestri a Consigliere regionale:

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Copia

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE della VALLE D'AOSTA

Il sottoscritto Alessi Alfonso nato il 16-11-1921, residente in Aosta, ELETTORE ISCRITTO NELLE LISTE elettorali del Comune di Aosta - certificato elettorale n. 004 - ricorre al Consiglio Regionale contro l'elezione del Sig. Balestri Dott. Francesco a Consigliere regionale in quanto il predetto si trovava e si trova nelle condizioni di ineleggibilità ai sensi dell'art. 6 lettera E della legge 5 agosto 1962 n. 1257 in base al quale le cause di ineleggibilità previste non hanno effetto se le funzioni esercitate SIANO CESSATE PRIMA DELLA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA; INFATTI il Sig. BALESTRI Dott. Francesco, a suo tempo nominato Presidente del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta (Ente sovvenzionato dalla Regione e sottoposto al controllo e alla vigilanza degli organi regionali), HA CONTINUATO AD ESERCITARE LE SUE FUNZIONI DI PRESIDENTE AMMINISTRATORE del predetto Consorzio anche dopo l'accettazione della candidatura e anche dopo la data delle elezioni regionali come risulta dagli atti d'ufficio del predetto Consorzio: vedansi le deliberazioni n. 62 in data 4-10-1963; n. 63 in data 11-10 1963; n. 67 in data 25-10-1963 e n. 68 in data 25-101963, adottate dal Balestri in qualità di Presidente amministratore del Consorzio e trasmesse per il controllo ai competenti organi regionali.

Risulterebbe inoltre che il Dott. Balestri abbia continuato a percepire dal Consorzio la indennità mensile di carica spettantegli quale Presidente amministratore del Consorzio stesso.

Risulterebbe ancora che abbia continuato ad amministrare il Consorzio firmando atti e la corrispondenza d'ufficio.

Quanto sopra può essere agevolmente accertato dal Consiglio regionale cui è diretto il presente ricorso.

Aosta, 14 novembre 1963.

f.to: ALESSI Alfonso

(Viale Garibaldi n. 41 - Aosta)

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Copia

Alla Segreteria del Consiglio della Valle

AOSTA

Il sottoscritto Ferdinando Panelli nato in Alessandria (Eg.) l'8 agosto 1914, residente ed elettore nel Comune di Saint Vincent - in base all'articolo 6 comma e) della legge 5 agosto 1962 n. 1257 - norme per l'elezione del Consiglio Regionale della Valle di Aosta - pagina 3427 della Gazzetta Ufficiale -, ritiene che le funzioni esercitate dal Dottor Francesco Balestri, nella sua qualità di Presidente Amministratore del Consorzio Antitubercolare di Aosta, non siano cessate con l'accettazione della candidatura, ma abbia continuato a firmare tutti gli atti amministrativi (esempio delibere n. 62 del 4-10-1963 - n. 63 dell'11-10-1963 - n. 67 e 68 del 25-10-1963) e probabilmente anche a riscuotere le indennità previste per la sua mansione. Pertanto chiede la sua ineleggibilità al Consiglio Valle.

Con ossequio.

F.to: Ferdinando Panelli

Segretario Org. del P.L.I.

Aosta, lì 19 novembre 1963

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Copia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

MEMORIA PER IL DOTT. FRANCESCO BALESTRI - res. Aosta via Ribitel, palazzo Narbonne - resistente

contro

ALESSI ALFONSO - res. Aosta - ricorrente

A seguito del ricorso proposto da Alessi Alfonso il 14 Novembre 1963 contro l'istante Dott. Francesco Balestri, si osserva:

I. Il ricorso è improcedibile.

Il resistente è di avviso che il ricorso proposto dal Sig Alessi contro l'elezione dell'istante a Consigliere regionale è improcedibile per violazione dell'art. 21 della Legge 5 Agosto 1962 n. 1257.

Infatti secondo l'articolo 21 il ricorso in materia di eleggibilità deve essere presentato nella Segreteria del Consiglio nel termine di 15 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve essere nello stesso termine notificato agli interessati.

Nella specie, se è vero che il ricorso è stato notificato all'istante, lo stesso non è stato notificato all'altro soggetto interessato e cioè il candidato del Partito Socialista Italiano che seguiva immediatamente l'istante per i voti di preferenza riportati ed aveva diritto di intervenire nel procedimento iniziato col ricorso del Sig. Alessi per tutelare i suoi interessi all'eventuale elezione a Consigliere regionale.

Il ricorso inoltre non è stato depositato nella Segreteria del Consiglio prima della notifica all'istante, sicché anche da questo profilo è stata violata la procedura che in ordine a questi ricorsi è prevista dall'art. 21 della legge sopra menzionata.

Insiste pertanto il resistente perché in via pregiudiziale il Consiglio Regionale voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso proposto dal Sig. Alessi.

II. Il ricorso è nel merito infondato.

L'eccezione sopra svolta preclude la cognizione del merito del ricorso amministrativo proposto dal Sig. Alessi. Ciò nondimeno il resistente, nella denegata ipotesi che le eccezioni procedurali sopra svolte dovessero essere disattese dal Consiglio Regionale, stima opportuno sottoporre al Consiglio le seguenti considerazioni che sono sufficienti a denunziare l'infondatezza giuridica del ricorso de quo. L'Alessi ha ritenuto l'ineleggibilità del resistente ai sensi dell'art. 6 comma e) della Legge n. 1257 del 1962 per avere l'istante esercitato, dopo avere accettato la candidatura, le funzioni di Presidente del Consorzio Antitubercolare della Regione.

Orbene se è vero che l'istante, a ciò spinto da una profonda sensibilità amministrativa, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consorzio Antitubercolare, è altrettanto vero, alla stregua delle norme che disciplinano questo organismo, che nessuna incompatibilità è dato ravvisare fra le funzioni di Presidente del Consorzio Antitubercolare e quelle di Consigliere regionale della Valle d'Aosta.

Al riguardo infatti va considerato:

a) che ai sensi dell'art. 7 del D.C.P.S. del 23 Dicembre 1946 n. 532 il Presidente della Giunta Regionale esercita nei confronti del Consorzio Antitubercolare della Regione le stesse funzioni che la legge attribuisce all'Autorità Prefettizia nei confronti degli altri consorzi antitubercolari che hanno sede nel territorio dello Stato. Ne consegue pertanto che le funzioni espletate al riguardo dal Presidente della Giunta Regionale sono funzioni dello Stato, sicché manca quella situazione di soggezione amministrativa che è il substrato dell'ineleggibilità prevista dall'art. 6 comma e) della Legge più volte citata, fra il Consorzio Antitubercolare della Regione ed il Consiglio Regionale.

b) che lo Statuto del Consorzio Antitubercolare della Valle di Aosta prevede (art. 5) che le funzioni di Presidente del Consorzio appartengano di diritto al Presidente della Giunta Regionale e possono essere esercitate dallo stesso direttamente od a mezzo di un suo delegato. Attraverso questa norma l'ordinamento perviene ad una identificazione della persona del Presidente del Consorzio Antitubercolare con quella del Presidente della Giunta Regionale, sicché viene a cadere quella situazione di incompatibilità richiamata dal ricorrente anche da questo profilo.

c) che infine lo stesso Statuto del Consorzio sopra citato statuisce (art. 5) che membro del Comitato Amministrativo del Consorzio sia anche un Consigliere regionale, con l'ovvia conseguenza che non solo non è dato ravvisare dal sistema amministrativo una situazione di incompatibilità fra il candidato alla elezione del Consiglio Regionale e l'appartenenza di lui all'Amministrazione del Consorzio Antitubercolare, ma all'opposto, si può affermare che lo stesso ordinamento esclude ogni ragione di incompatibilità. Quando poi si consideri che nella specie il resistente è stato invitato dal Presidente della Giunta Regionale ad attendere agli atti di ordinaria amministrazione indispensabili per il funzionamento del Consorzio, in epoca successiva alle sue dimissioni, appare evidente come, attesa la fonte di quella autorizzazione, viene a mancare ogni fondamento al ricorso proposto ex adverso.

Quanto sopra premesso, il Dott. Francesco Balestri chiede che il Consiglio Regionale voglia:

in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il ricorso;

in via subordinata, respingerlo nel merito perché infondato.

Aosta, lì 27 Novembre 1963

F.to: Francesco Balestri

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CONSIGLIO REGIONALEDELLA VALLE D'AOSTA

MEMORIA PER IL DOTT . FRANCESCO BALESTRI - res. Aosta, palazzo Narbonne, via Ribitel, - resistente

contro

FERDINANDO PANELLI - res. St. Vincent ricorrente.

A seguito del ricorso proposto da Ferdinando Panelli il 19 Novembre 1963 contro l'istante Dott. Francesco Balestri, si osserva:

I. Il ricorso è improcedibile.

L'art. 21 della legge 5-8-1962 n. 1257 che disciplina la procedura dei ricorsi amministrativi avverso l'elezione a Consigliere Regionale della Valle di Aosta, stabilisce che il ricorso "deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio Regionale" nel termine di 15 gg e nello stesso termine deve essere notificato agli interessati.

Orbene l'art. 21 è stato violato dal ricorrente il quale non ha depositato il ricorso nella Segreteria del Consiglio della Valle di Aosta - non risultando dalla copia del ricorso notificato all'istante l'adempimento di questo incombente - né è stato notificato all'altro soggetto interessato e cioè al candidato della lista del Partito Socialista Italiano che per i voti riportati seguiva immediatamente il Dott. Balestri, ed aveva interesse ad intervenire nel presente procedimento al fine di far valere i suoi diritti all'eventuale elezione a Consigliere regionale in vece dello stesso istante. Essendo stato violato da due distinti profili l'iter procedurale assegnato dalla Legge al ricorso amministrativo, l'impugnativa non è procedibile.

Chiede pertanto il resistente in via pregiudiziale che il Consiglio Regionale voglia dichiarare l'improcedibilità del ricorso presentato da Panelli Ferdinando per violazione dell'articolo 21 della Legge n. 1257 del 1962.

II. Il ricorso è nel merito infondato.

L'eccezione sopra svolta preclude la cognizione del merito del ricorso amministrativo proposto dal Sig. Panelli. Ciò nondimeno il resistente, nella denegata ipotesi che le eccezioni procedurali sopra svolte dovessero essere disattese dal Consiglio Regionale, stima opportuno sottoporre al Consiglio le seguenti considerazioni che sono sufficienti a denunziare l'infondatezza giuridica del ricorso de quo. Il Sig. Panelli ha ritenuto l'ineleggibilità del resistente ai sensi dell'art. 6 comma e) della Legge più volte citata per avere l'istante esercitato, dopo avere accettato la candidatura, le funzioni di Presidente del Consorzio Antitubercolare della Regione.

Orbene se è vero che l'istante, a ciò spinto da una profonda sensibilità amministrativa, aveva rassegnato

le dimissioni dalla carica di Presidente del Consorzio Antitubercolare, è altrettanto vero, alla stregua delle norme che disciplinano questo organismo, che nessuna incompatibilità è dato ravvisare fra le funzioni di Presidente del Consorzio Antitubercolare e quelle di Consigliere regionale della Valle di Aosta.

Al riguardo infatti va considerato:

a) che ai sensi dell'art. 7 del D.C.P.S. del 23 Dicembre 1946 n. 532 il Presidente della Giunta Regionale esercita nei confronti del Consorzio Antitubercolare della Regione le stesse funzioni che la Legge attribuisce all'Autorità Prefettizia nei confronti degli altri consorzi antitubercolari che hanno sede nel territorio dello Stato. Ne consegue pertanto che le funzioni espletate al riguardo dal Presidente della Giunta Regionale sono funzioni dello Stato, sicché manca quella situazione di soggezione amministrativa che è il substrato dell'ineleggibilità prevista dall'art. 6 comma e) della Legge più volte citata, fra il Consorzio Antitubercolare della Regione ed il Consiglio Regionale.

b) che lo Statuto del Consorzio Antitubercolare della Valle di Aosta prevede (art. 5) che le funzioni di Presidente del Consorzio appartengano di diritto al Presidente della Giunta Regionale e possono essere esercitate dallo stesso direttamente od a mezzo di un suo delegato. Attraverso questa norma l'ordinamento perviene ad una identificazione della persona del Presidente del Consorzio Antitubercolare con quella del

Presidente della Giunta Regionale, sicché viene a cadere quella situazione di incompatibilità richiamata dal ricorrente anche da questo profilo.

c) che infine lo stesso Statuto del Consorzio sopra citato statuisce (art. 5) che membro del Comitato Amministrativo del Consorzio sia anche un Consigliere regionale, con l'ovvia conseguenza che non solo non è dato ravvisare dal sistema amministrativo una situazione di incompatibilità fra il candidato alla elezione del Consiglio Regionale e l'appartenenza di lui all'Amministrazione del Consorzio Antitubercolare, ma all'opposto, si può affermare che lo stesso ordinamento esclude ogni ragione di incompatibilità.

Quando poi si consideri che nella specie il resistente è stato invitato dal Presidente della Giunta Regionale ad attendere agli atti di ordinaria amministrazione indispensabili per il funzionamento del Consorzio, in epoca successiva alle sue dimissioni, appare evidente come, attesa la fonte di quella autorizzazione, viene a mancare ogni fondamento al ricorso proposto ex adverso.

Quanto sopra premesso il sott. Francesco Balestri chiede che il Consiglio Regionale voglia:

in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il ricorso;

in via subordinata, respingerlo nel merito perché infondato.

Aosta, lì 27 Novembre 1963

F.to: Francesco Balestri

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Il Presidente, MARCOZ, fa presente che i due ricorsi contro la elezione a Consigliere regionale del Dr. Francesco Balestri presentati dai Signori Alessi e Panelli vertono entrambi sullo stesso argomento, per cui ritiene che, secondo la procedura rituale, i due ricorsi debbano essere abbinati e discussi con temporaneamente.

Informa che la Corte d'Appello di Torino in data 20 dicembre 1963, pronunciandosi sul ricorso contro la deliberazione di convalida della elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri, presentato dal Prof. Amato Berthet, ha dichiarato improponibile il ricorso stesso, convalidando così la decisione adottata dal Consiglio regionale e decidendo su una questione di procedura e di improponibilità del ricorso.

Dichiara che, in sostanza, la Corte d'Appello di Torino ha ribadito nella sua sentenza la tesi già sostenuta dalla maggioranza consiliare e secondo la quale il Consiglio regionale non poteva, nella seduta del 26 novembre 1963, prendere in esame e discutere i ricorsi presentati contro la elezione del Consigliere Dr. Balestri perché non era ancora scaduto il termine di 10 giorni stabilito dall'articolo 21 della legge 5-8-1962 n. 1257 per la presentazione da parte del Dr. Francesco Balestri delle sue controdeduzioni ai ricorsi.

Comunica che nella sentenza si legge, a tale riguardo, che se il Consiglio avesse deciso in ordine al ricorso di cui si tratta "lo avrebbe fatto irritualmente, essendo mancato all'interessato il tempo consentitogli dalla legge (art. 21) per presentare le proprie contro-deduzioni".

Osserva che nella sentenza sono richiamate le decisioni emesse dalla Corte di Cassazione su vertenze analoghe ed è riconfermata l'applicazione, per analogia, delle disposizioni di legge per le elezioni amministrative comunali e provinciali per quanto riguarda la questione della convalida della elezione dei Consiglieri.

Ritiene che i Consiglieri siano già edotti della parte dispositiva della sentenza poiché ne è stata data notizia dalla stampa, per cui pensa che non sia il caso di dare lettura della sentenza; osserva che i Consiglieri che desiderano informazioni precise al riguardo potranno prendere visione della sentenza presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda le controdeduzioni presentate dal Dr. Balestri ai due ricorsi contro la sua elezione, ricorsi sui quali il Consiglio deve ora decidere, precisa che le contro-deduzioni fatte in ordine al ricorso del Signor Panelli sono, nella sostanza, uguali alle controdeduzioni fatte in ordine al ricorso del Signor Alessi.

Dichiara che il Consiglio deve oggi esaminare il problema posto dai due ricorsi e pronunciarsi sui ricorsi stessi, previo esame delle controdeduzioni del Dr. Balestri, come stabilito all'art. 21 della legge elettorale 5-8-1962 n. 1257.

Il Consigliere TORRIONE premette che il suo intervento sarà breve, anche perché è evidente, a suo avviso, che la decisione definitiva sulla questione in esame non sarà data dal Consiglio regionale.

Ritiene, comunque, che sia bene inquadrare la questione nei suoi esatti termini.

Ricorda che, come già ha accennato il Presidente Marcoz, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato improponibile il ricorso avverso la convalida della elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri presentato dal Prof. Berthet, ricorso di cui si è già discusso nella seduta del 26 novembre 1963.

Osserva che la sentenza della Corte d'Appello di Torino non fa stato ed informa che, molto probabilmente, detta sentenza sarà impugnata alla Corte di Cassazione, alla quale spetta di dire la parola definitiva.

Fa presente che, delle due vie che si presentavano agli elettori della Valle d'Aosta per ottenere l'osservanza della legge elettorale, la seconda e la principale è quella di cui si discute oggi, cioè l'esame dei ricorsi presentati dagli elettori Alessi e Panelli, ricorsi nei confronti dei quali non può essere certamente mossa l'eccezione di improcedibilità che è stata mossa nei confronti dei ricorsi inoltrati alla Corte di Appello contro la convalida del Dr. Balestri a Consigliere regionale.

Osserva che il Dr. Balestri ha mosso due eccezioni procedurali anche in questa sede; afferma che entrambe le eccezioni sono senz'altro destituite di fondamento.

Dichiara che va respinta la prima eccezione, secondo cui il ricorso doveva essere notificato anche all'altro interessato, cioè al candidato del Partito Socialista Italiano che avrebbe dovuto succedere al Dr. Balestri in seno al Consiglio regionale, qualora fosse stato accolto il ricorso; cita, in proposito, una sentenza della Corte di Cassazione in data 28-12-1954 che, decidendo in materia analoga, stabilisce che il ricorso deve essere notificato soltanto a coloro di cui si impugna l'eleggibilità e che, quindi, hanno interesse ad opporsi all'accoglimento del ricorso stesso.

Quanto alla seconda eccezione, secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella Segreteria del Consiglio prima della notifica agli interessati, - afferma che trattasi di una eccezione pure infondata e già superata da sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

Venendo al merito della questione, rileva che la resistenza del Dr. Balestri si basa praticamente ed essenzialmente sul disposto dell'articolo 7 del Decreto Leg.vo C.P.S. - 23-12-1946, n. 532, che statuisce: "Il Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta è Ente morale ed è retto da uno statuto, approvato dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, il quale esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al Prefetto e al Presidente della Deputazione provinciale".

Fa presente che, in base a tale disposto, sembrerebbe sancita legislativamente una specie di unione reale fra due organismi, fra due enti aventi personalità giuridica, - l'Ente Regione ed il Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta -, e l'abbinamento della persona di colui che deve esercitare la vigilanza con la persona di chi deve essere vigilato.

Ritiene che chi invoca questa norma la consideri valida in relazione alla legge 17-4-1956 n. 561 con cui il Decreto L.C.P.S. 20-12-1946 n. 532 è stato ratificato, unitamente ad altri Decreti legislativi; precisa che l'articolo unico della legge stessa dice: "Sono ratificati, a norma dell'art. 6 del D.L.L. 16-3-1946 n. 98, i decreti legislativi indicati nella tabella annessa alla presente legge, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti anzidetti".

Il Consigliere Torrione, dopo aver fatto presente che nel lungo elenco di decreti legislativi emanati dal Governo e ratificati con la suddetta legge è appunto compreso anche il decreto legislativo C.P.S. 20-12-1946 n. 532, richiama la particolare attenzione dei Consiglieri sull'ultima parte del citato articolo unico, che dice: "salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti anzidetti".

Comunica che dopo tale legge è stata emanata la legge elettorale 5-8-1962 n. 1257, ma che, prima ancora, era stato emanato lo Statuto regionale della Valle d'Aosta, legge costituzionale che regola ampiamente la materia e che indubbiamente deroga a quanto è disposto negli articoli 6 e 7 del Decreto L.C.P.S. 23-12-1946 n. 532.

Infatti -, egli osserva, - l'art. 35 dello Statuto regionale dice espressamente che: "L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di Assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico" e l'articolo 43 (- 1° comma -) dello Statuto stesso dice: "Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consorzi e delle Consorterie e altri Enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia coi principi delle leggi dello Stato".

Secondo tali principi, - egli precisa -, chi controlla non può essere controllato; dal che si ricava la non applicabilità dei disposti di cui all'articolo 7 della legge Decreto Leg. C.P.S. 23-12-1946 n. 532.

Nel caso specifico, - egli continua -, abbiamo una delega da parte del Presidente della Regione, per cui, se si può accettare, in via di ipotesi, che certi poteri possano concentrarsi nella persona del Presidente della Regione, questi poteri non possono essere delegati a chi non ha la veste e le funzioni, espressamente previsti dalla legge, del Presidente della Regione.

Ora, - egli prosegue -, il sostenere che il Dr. Balestri non abbia svolto attività attiva e che, quindi, possano essere considerate valide le dimissioni da lui precedentemente date, è una tesi che è ampiamente smentita dalla documentazione che è stata depositata agli atti ; ragione per cui ritiene di dover insistere nella tesi della ineleggibilità del Dr. Balestri.

Dichiara che tale suo atteggiamento non ha nulla a che vedere con la persona fisica del Dr. Balestri, - nei confronti del quale egli ed i suoi colleghi nutrono rapporti e sentimenti di colleganza, - né con il Partito cui appartiene il Dr. Balestri.

È certo però, - egli aggiunge, - che vi sarebbe stato un minor irrigidimento da parte del suo gruppo consiliare se l'Alessi, che è il presentatore di uno dei ricorsi in esame, non fosse stato ripetutamente minacciato con l'intento di fargli ritirare il ricorso; d'altronde, - egli conclude -, un minor interesse da parte nostra vi sarebbe stato indubbiamente se il Partito Comunista Italiano non avesse seguito questa vicenda con l'interesse con cui si seguono i fatti di casa propria.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di prendere la parola sul caso Balestri per il riflesso che tale caso ha sulla vita politica attuale della Valle d'Aosta.

Ritiene che a nessuno siano sfuggiti e sfuggano l'importanza ed il valore determinante del voto del Consigliere Balestri nel Consiglio regionale e nella formazione della Giunta regionale.

Rileva che, nella prima seduta di Consiglio, i Consiglieri non hanno sentito fare alcuna dichiarazione dai colleghi Consiglieri socialisti sui motivi e sulla impostazione che il Partito Socialista dava alla formazione della Giunta.

Noi comprendiamo, - egli dice -, il travaglio a cui è soggetto attualmente il Partito Socialista Italiano, ma non comprendiamo l'atteggiamento dei Consiglieri socialisti nella attuale vita politica valdostana.

Dichiara quindi di dover fare, - a parte la situazione personale del Collega Balestri, - una premessa di carattere politico.

Precisa che la sua premessa ripete forse quello che già disse nella prima seduta del Consiglio e, cioè, che la formazione della Giunta regionale era già stata decisa prima dell'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

A comprova del suo asserto, richiama l'attenzione dei Consiglieri sul n. 43 di "Rinascita", settimanale del Partito Comunista che, - egli fa notare -, è uscito il 2 novembre 1963, cioè a distanza di quattro giorni appena dal giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'esito delle elezioni della Valle d'Aosta e nel quale il Collega Germano esprimeva di già la "volontà dei Valdostani".

Osserva che il Consigliere Germano, per poter fare pubblicare nel suddetto settimanale l'articolo da lui scritto doveva già averlo preparato in precedenza e averlo telefonato alla Redazione del settimanale.

Dà quindi lettura del seguente stralcio del suddetto articolo: "Nel nuovo Consiglio Regionale Valdostano lo schieramento del "Leone", che ha diretto la Regione negli ultimi quattro anni, potrà contare su 9 Consiglieri del Partito Comunista Italiano, 7 dell'Union Valdôtaine e 2 del Partito Socialista Italiano". Rileva che l'atteggiamento del Partito Socialista, per il Partito Comunista, era quindi già acquisito, come pure era già acquisito l'atteggiamento dell'Union Valdôtaine.

Dichiara che tutta la messa in scena delle trattative e di quanto si è detto nel periodo post elettorale era qualcosa di architettato e che a tale tentativo il Partito Socialista Democratico Italiano non ha mai creduto, come già egli ebbe a dichiarare nella prima seduta del Consiglio regionale.

Osserva che quanto sopra esposto costituisce una premessa di natura politica a quello che dirà in merito ai ricorsi presentati contro l'elezione del Dr. Balestri a Consigliere regionale; fa quindi presente che desidera attirare l'attenzione dei Consiglieri sui vari punti che il Consigliere Dr. Balestri ha voluto evidenziare nelle sue controdeduzioni ai due ricorsi in esame.

Dichiara di aver letto con molta attenzione le norme della legge elettorale che regolano l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e di non comprendere come il Consigliere Dr. Balestri possa affermare nelle sue controdeduzioni che l'articolo 21 della legge elettorale n. 1257 disponga che i ricorsi presentati dai Signori Alessi e Panelli dovevano essere notificati "agli interessati" e cioè, oltre al Consigliere Balestri, anche al candidato che lo segue immediatamente nella lista del Partito Socialista Italiano.

Rileva, infatti, che l'articolo 21 della legge elettorale parla semplicemente di notifica "alla parte che vi ha interesse", usando specificamente il singolare; il che vuol dire che i ricorsi dovevano essere notificati esclusivamente al Consigliere Balestri.

Dichiara di non insistere sulla seconda eccezione, che è stata già controbattuta dal Consigliere Avv. Torrione, ma di volere tuttavia fare qualche breve considerazione sul merito delle controdeduzioni del Dr. Balestri.

Osserva anzitutto che l'art. 273 del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27-7-1934 n. 1265) stabilisce che "Il Consorzio Provinciale Antitubercolare è amministrato da un Comitato composto dal Preside della Provincia, che lo presiede, del Medico provinciale e di 5 altri Membri nominati dal Prefetto".

Rileva che le funzioni del Prefetto nell'ambito del Comitato Amministrativo del Consorzio Provinciale Antitubercolare si limitano, quindi, alla nomina di 5 membri del Comitato stesso e che il Presidente del predetto Comitato non è già il Prefetto ma il Preside della Amministrazione Provinciale (in Valle d'Aosta il Presidente dell'Amministrazione regionale).

Chiarisce che in Valle d'Aosta al Presidente della Giunta regionale spettano le funzioni di Prefetto e quelle di Presidente dell'Amministrazione Provinciale (Regionale), per cui gli spetta la carica di Presidente del Consorzio Antitubercolare non già nella sua qualità di Prefetto, ma nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione regionale.

Ritiene che quanto esposto a questo riguardo dal Consigliere Dr. Balestri non sia confortato da quelle che sono le norme sull'ordinamento dei Comitati di amministrazione dei Consorzi Provinciali Antitubercolari.

Circa il secondo punto delle controdeduzioni del Dr. Balestri, - in cui si mette in evidenza che lo Statuto del Consorzio Antitubercolare dispone in modo difforme da quanto dispone la legge elettorale n. 1257, - dichiara che lo Statuto del locale Consorzio Antitubercolare non può prevalere su una legge, per cui tale Statuto dovrà adeguarsi a quelle che sono le disposizioni della legge elettorale, che elenca chiaramente le cause di ineleggibilità, fra le quali rientra appunto la qualità di Amministratore del Consorzio Antitubercolare.

Rileva che appare chiaro, dall'articolo 6 della legge elettorale n. 1257, che esiste incompatibilità fra la funzione di Consigliere regionale e quella di Amministratore degli Enti controllati dall'Amministrazione regionale.

Il Consigliere Montesano formula quindi al Consigliere Balestri le seguenti due domande:

"1) perché il Consigliere Balestri ha dato le dimissioni da Presidente del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta così come hanno dato le dimissioni dal Comitato di Amministrazione del predetto Consorzio l'interrogante, l'allora Sindaco Artaz-Dotto e l'allora Consigliere regionale Vuillermoz?

2) Perché il Consigliere Balestri, dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'esito delle elezioni, non ha più messo piede nel Consorzio Antitubercolare?".

Esprime quindi l'avviso che il Consigliere Dr. Balestri, - il quale sostiene nelle sue controdeduzioni, che vi è compatibilità tra la funzione di Consigliere regionale e le funzioni di Presidente del Consorzio Antitubercolare -, avrebbe dovuto tranquillamente continuare, secondo tale sua tesi, ad espletare le funzioni di Presidente del Consorzio, anche perché era confortato dalla lettera da lui citata, fattagli pervenire dal Presidente della Giunta regionale.

Dichiara di aver ritenuto opportuno far conoscere il suo parere in merito alle eccezioni sollevate dal Consigliere Dr. Balestri in ordine ai due ricorsi presentati affinché il Consiglio, - esaminando le ragioni da lui addotte e quelle che verranno esposte da altri Consiglieri, - possa esprimere un giudizio fondato sia in merito alla prima parte delle controdeduzioni del Consigliere Dr. Balestri, riguardante la questione della improponibilità dei ricorsi, sia in merito alla seconda parte riguardante la questione di merito.

Conclude, facendo presente che si riserva di prendere ancora la parola sull'argomento nel corso ulteriore della discussione.

Monsieur CAVERI, Président de la Junte, déclare ce qui suit:

"Je n'ai aucune intention de m'occuper des arguments qui ont été développés dans cette discussion et qui n'ont rien à que faire avec la question des recours Panelli et Alessi.

Je me limiterai à dire que, lorsque j'ai appris que ces recours avaient été présentés, la première idée qui m'est venue a été d'aller lire le décret du Chef Provisoire de l'État qui réglait la question du transfert à la Région de certains services de l'État.

J'ai donc lu l'article 7 du Décret du Chef Provisoire de l'État n. 532 du 23 décembre 1946, qui a été ratifié comme loi.

Tout le monde sait maintenant en quoi consiste cette question et c'est justement pour cela qu'il est inutile de faire de grandes digressions et de multiplier les argumentations. Tout le monde sait que cet article établit que le Président du Conseil de la Vallée d'Aoste "esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al Prefetto ed al Presidente della Deputazione provinciale."

Ce qui est essentiel de remarquer c'est que ce qu'on appelle les fonctions de contrôle et de légitimité - et que l'on dit en italien les fonctions de "vigilanza" - appartiennent au Président de la Junte régionale, non pas en sa qualité d'organe de la Région, mais en vertu des fonctions de Préfet qui appartiennent au Président de la Junte régionale.

Une fois que l'on a fait cette constatation il n'y aurait plus rien à ajouter parce que l'article 6 de la loi électorale dit, entre autre, que ne sont pas éligibles: "coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende".

Or, la Région, à travers ses organes, n'exerce aucun pouvoir de "vigilanza" sur les délibérations du Conseil d'Administration du "Consorzio Antitubercolare".

Dans l'article 6 on parle de "vigilanza" et non pas de "controllo di merito" qui appartient, au contraire, à la Junte régionale.

Il est, par conséquent, clair qu'en base à cette simple considération et à cette argumentation très évidente les recours doivent être repoussés.

D'autre part il faut constater une autre chose encore: le Statut du "Consorzio Antitubercolare" prévoit qu'un Conseiller régional fasse partie de son Conseil d'Administration. Il est donc évident que, si l'on suivait l'argumentation adversaire, on se trouverait dans l'impossibilité de nommer le Conseil d'Administration du "Consorzio Antitubercolare".

Je n'ai donc aucune intention de multiplier les argumentations à cet égard et il me semble qu'en base à ces simples, très simples, éléments que nous avons examinés, en mettant en rapport l'article 7 du décret 23 décembre 1946 avec l'article 6 de la loi électorale, il est évident que le Conseil Régional ne peut faire à moins de repousser les recours que nous sommes en train d'examiner."

Il Consigliere MONTESANO chiede se con l'intervento del Presidente della Giunta, Caveri, si debba ritenere superato il primo punto delle controdeduzioni concernente la questione della improponibilità dei ricorsi.

Il Presidente, MARCOZ, premesso che la questione che deve essere ben approfondita è, a suo avviso, quella di merito, rileva che effettivamente all'articolo 21 della legge elettorale si legge che il ricorso amministrativo al Consiglio regionale contro la elezione dei Consiglieri regionali deve essere giudiziariamente notificato "alla parte che vi ha interesse", e non già "agli interessati" come si sostiene nelle controdeduzioni del Dott. Balestri.

Fa presente che l'inciso "agli interessati" si legge, invece, all'ultimo comma dell'articolo 21 che dice: "La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati"; ma osserva che, in questo caso, l'inciso al plurale ("agli interessati") anziché al singolare, trova giustificazione nel caso che la deliberazione vada notificata ai ricorrenti e ai Consiglieri oggetto dei ricorsi.

Ammette quindi che la questione procedurale, cioè la non ritualità, possa essere un po' discutibile; rileva, d'altra parte, che il Consigliere Torrione ha già annunciato che i ricorsi in esame avranno un ulteriore seguito ed esprime, pertanto, l'avviso che si debba lasciare ai giuristi discutere e decidere su tale questione.

Ritiene che il Consiglio dovrebbe, piuttosto, discutere ed analizzare profondamente la questione di merito.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, ripete che non ritiene di dover diffondersi molto su questi argomenti, perché, a suo avviso, si è già parlato molto della questione e tutti gli argomenti che si sono potuti addurre sono già stati sviscerati e sviluppati.

Dichiara di essere, quindi, dell'opinione che nella motivazione della decisione che respingerà, come egli pensa, i ricorsi presentati contro l'elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri, non si debba rinunciare a nessuno dei motivi elencati nelle controdeduzioni del Dr. Balestri.

Chiede, anzi, che, nella motivazione della decisione del Consiglio, siano ripetuti o richiamati tutti i motivi, sia quelli procedurali che quelli di merito.

Fa presente che spetterà agli Organi giurisdizionali di stabilire, - in caso di ricorso contro la decisione che sarà adottata oggi dal Consiglio regionale, - quali di questi motivi saranno i più fondati.

Il Presidente, MARCOZ, rileva che la discussione sulla questione dei ricorsi è stata molto esauriente e ritiene che, se nessun altro Consigliere desidera prendere la parola, non vi sia che da procedere alla votazione.

Dichiara di essersi preoccupato delle modalità della votazione e a questo riguardo, richiama l'attenzione del Consiglio sulla seguente decisione del Consiglio di Stato 2 dicembre 1950, n. 1228; Presidente Severi; Estensore Polistina; Pellegrini (Avv. De Valles) C. Comune di Pavia (Avv. Tolla, Lodi):

"Comuni - DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE - ESCLUSIONE DI APPREZZAMENTI - NON OBBLIGATORIETA' DELLA SEDUTA E DELLO SCRUTINIO SEGRETI (T.u. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 295, 298).

"Quando si tratta di accertare l'esistenza di una incompatibilità inderogabilmente prevista dalla legge per un determinato ufficio resta escluso qualsiasi apprezzamento sulle qualità e gli atti di una persona e non è luogo all'applicazione degli artt. 295 e 298, secondo comma, del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, che esigono rispettivamente la seduta segreta e lo scrutinio segreto per le deliberazioni che hanno per oggetto persone".(1)

Nota (1) Vedasi in senso conforme: C Sez. 25 giugno 1948, n. 292, in Rivista Amministrativa, 1949, p. 628, nonché V sez., 28 luglio 1950, n. 910, in Rivista Amministrativa, 1950, p. 648

Ricorda che la questione è stata dibattuta nella precedente adunanza del Consiglio del 25-26 novembre, in cui erano già state citate sentenze a sostegno della tesi che non si tratta di un interesse privato, ma di un interesse pubblico, per cui ritiene che si possa procedere alla votazione palese in seduta pubblica.

Il Consigliere GERMANO, dichiara di prendere la parola sull'argomento perché ripetutamente chiamato in causa, precisando di voler, pur non essendo un legale, esaminare alcuni aspetti della questione al lume del buon senso.

Rammenta quindi che il Consigliere Torrione, richiamando l'articolo 35 dello Statuto regionale ("L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di Assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico"), ha tratto la conclusione che non vi è compatibilità fra la carica di Presidente del Consorzio Antitubercolare, per delega del Presidente della Giunta, e la funzione di Consigliere regionale.

Osserva che la questione della ineleggibilità è strettamente connessa con quella della incompatibilità per vari motivi che illustra, rilevando, fra l'altro, che l'ineleggibilità esiste quando due cariche sono incompatibili fra di loro.

Riferisce che in passato vi erano Consiglieri regionali che facevano parte del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare e che mai nessuno, sino ad ora, aveva pensato di sollevare la questione della incompatibilità o della ineleggibilità, neppure la. Commissione di Coordinamento; il che significa che non vi è incompatibilità fra le due cariche.

Cita il Col. Ferrein Giuseppe, il quale ha ricoperto la carica di Presidente del predetto Consorzio pur essendo Consigliere regionale, e il Prof. Dr. Montesano Giuseppe, il quale ha fatto parte del Comitato Amministrativo del Consorzio stesso pur essendo membro del precedente Consiglio regionale.

Osserva che tali nomine a Consigliere regionale non sono mai state impugnate e che solo oggi la questione viene prospettata in modo diverso dai Consiglieri della minoranza perché la parte in causa non condivide le loro idee.

Rileva che i Consiglieri dell'attuale maggioranza consiliare hanno sempre seguito una stessa linea di condotta, tanto è vero che quando il Prof. Giovanni Maschio, il quale era direttore del Dispensario Antitubercolare di Aosta, venne eletto Consigliere regionale si astennero dal sollevare la questione della ineleggibilità del Prof. Maschio.

Rammenta quindi che il Consigliere Torrione ha affermato che il Sig. Alessi Alfonso sarebbe stato minacciato nell'intento di fargli ritirare il ricorso; osserva che occorrerebbe anzitutto sapere chi è stato a suggerire all'Alessi di presentare ricorso contro l'elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri.

"Cui prodest?" - Invita il Consigliere Torrione a porsi tale interrogativo.

Ritiene quindi, che la affermazione del Consigliere Torrione in merito a minacce al ricorrente Alessi sia stata fatta con leggerezza.

Osserva che, se vi sono le prove che l'Alessi è stato minacciato, il Consigliere Torrione dovrebbe sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e che, se tale fatto è stato commesso da qualche membro del Consiglio regionale, il Consigliere Torrione dovrebbe richiedere la nomina di una Commissione consiliare di inchiesta per accertare l'esistenza, o meno, di eventuali responsabilità e per eliminare qualsiasi ombra o dubbio che possa gravare su qualche membro del Consiglio.

Circa poi l'affermazione, fatta dal Consigliere Torrione, - secondo la quale vi sarebbe stato meno interesse da parte dei Consiglieri della D.C. a sostenere l'ineleggibilità del Dr. Balestri se il Partito Comunista non avesse seguito questa vicenda con l'interesse con cui si seguono i fatti di casa propria, - dichiara che i Consiglieri comunisti si sono interessati di questa vicenda né più né meno di quanto se ne sono interessati i Consiglieri democristiani.

Aggiunge che la questione della ineleggibilità del Dr. Balestri interessa il Consiglio e che tutti i membri del Consiglio regionale hanno dunque diritto di interessarsi della questione.

Ricorda di aver affermato nella precedente seduta di Consiglio che, con le sue manovre, la minoranza cercava di fare dell'ostruzionismo, affermazione che aveva toccato la suscettibilità dei Consiglieri della minoranza.

Osserva che se la parola "ostruzionismo" è parsa ad alcuno un po' troppo forte, rimane però il fatto che sul caso del Dr. Balestri si è cercato di impostare delle manovre politiche; il che, - egli dice -, è stato provato dalla campagna di stampa che ne è seguita.

Comunica di aver assistito, il 20 dicembre u.s., all'udienza della Corte d'Appello di Torino in cui è stato discusso il ricorso presentato dal Prof. Berthet contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri e di aver avuto, in tale occasione, la dimostrazione pratica che, nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1963, da parte dei Consiglieri regionali della minoranza che esercitano la professione legale sono state dette delle cose non fondate, soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 33 ultimo comma della legge elettorale n. 1257.

Ricorda, tra l'altro, che il Consigliere Torrione, ebbe a dire testualmente: « ...non ritiene sia il caso che il Consiglio continui ad erigere un edificio sulla sabbia, come si sta facendo in relazione alle riserve espresse dai Consiglieri del suo Gruppo in merito alla validità delle eventuali ulteriori deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante del Consigliere Dr. Balestri ».

Ricorda ancora che il Consigliere Torrione ebbe a dire, rivolgendosi alla maggioranza, che, sacrificando la legge per presunti motivi politici, non si fa la giustizia.

Fa presente che i concetti espressi dal Consigliere Torrione sono stati allora ripetuti dal Consigliere Bordon, - il quale ha sottolineato che i Consiglieri della minoranza volevano che non si adottassero deliberazioni invalidabili e che non si costruisse sulla sabbia, - nonché dal Consigliere Bionaz, il quale ha affermato che i provvedimenti adottati dal Consiglio regionale sarebbero stati nulli e avrebbero dovuto essere rideliberati.

Informa che il 20 dicembre u.s., a Torino, l'Avv. Prof. Gallo, - che patrocinava il Prof. Berthet e che appartiene al partito della D.C., ebbe a dire testualmente, fra l'altro, le seguenti parole: "naturalmente è puerile pensare che l'articolo 33 voglia significare che tutti gli atti del Consiglio restano invalidati, perché sarebbero sufficienti uno o due ricorsi per condannare all'immobilismo centinaia di grandi Comuni ove le elezioni avvengono col sistema proporzionale".

Chiede ai Consiglieri della minoranza se intendano continuare il dibattito sul citato articolo 33 della legge elettorale n. 1257, oppure se ritengano opportuno accantonare tale dibattito.

Dichiara di concordare con il Presidente della Giunta, Caveri, sull'opportunità che la deliberazione consiliare di reiezione dei ricorsi in esame contenga tutti i motivi, sia procedurali che di merito, di cui alle controdeduzioni del Dr. Balestri.

Ringrazia il Consigliere Montesano per la pubblicità fattagli con il richiamo all'articolo pubblicato sul n. 43 del settimanale "Rinascita" in cui veniva precisato che lo schieramento del "Leone" poteva contare su 9 Consiglieri del P.C.I., 7 Consiglieri dell'U.V., e 2 Consiglieri del P.S.I.

Fa presente che tali cifre sono inoppugnabili, perché corrispondono alla realtà.

Circa l'altra affermazione fatta dal Consigliere Montesano riguardante l'intenzione di formare una Giunta che riconfermasse lo schieramento del Leone, dichiara che tale intenzione non è stata manifestata per la prima volta il 2 novembre 1963, ma già molto tempo prima, perché i comunisti hanno sempre detto e ribadito tale loro intenzione ; il che trova conferma sui vari numeri del settimanale "Le Travail", in cui non si può trovare alcuna azione dei comunisti intesa a rompere lo schieramento del Leone.

Conclude, rilevando che dall'articolo sopramenzionato scritto sul n. 43 della Rivista "Rinascita", relativo all'esito delle elezioni, si dovrebbe tutt'al più riconoscere che il Consigliere Germano è stato buon profeta.

Il Consigliere BIONAZ, con riferimento a quanto dichiarato dal Consigliere Germano in merito alla questione della interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge elettorale n. 1257, osserva che, sino ad oggi, non vi è ancora una sentenza definitiva da cui risulti che le deliberazioni adottate dal Consiglio non possano essere invalidate.

Dichiara che, se il Consigliere Germano lo desidera, la discussione sulla interpretazione del citato articolo 33 può essere ripresa e può continuare; ma osserva che ciò non servirebbe a nulla, dato che, per il momento, non vi è alcuna statuizione giurisprudenziale né dottrinale su tale questione.

In merito a quanto dichiarato dal Presidente della Giunta, Caveri, circa l'organo a cui compete la vigilanza sul Consorzio Antitubercolare, rileva di avere già peraltro precisato che la presidenza, anche delegata, del predetto Consorzio spetta al Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione regionale, cioè come successore del Presidente della Deputazione Provinciale, e non già come Prefetto.

Pure ammettendo che la funzione della vigilanza sul predetto Consorzio spetta al Presidente della Giunta quale Prefetto, - egli dice, - rimane però sempre il fatto che l'articolo 6 lettera d) della legge elettorale 5 agosto 1962 n. 1257 sancisce la ineleggibilità nei confronti di "coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati ..., nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti ed Aziende".

Dichiara quindi che sulla questione del "sovvenzionamento" del predetto Consorzio da parte della Regione non vi possono essere dubbi in quanto risulta anche dalla legge regionale 12 luglio 1963 n. 19, - con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, - che il Consorzio Antitubercolare per la Valle d'Aosta beneficia di contributi dell'Amministrazione regionale, poiché al capitolo 108 è stanziata la somma di Lire 20.200.000 quale contributo ordinario ed al capitolo 226 è stanziata la somma di Lire 45 milioni quale contributo straordinario, per un totale quindi di complessive Lire 65.200.000 per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Ritiene, quindi, evidente che, essendo il Consorzio Antitubercolare sovvenzionato dall'Amministrazione regionale, si sia verificata la causa di ineleggibilità nei confronti del Dr. Balestri il quale ha continuato ad amministrare il Consorzio stesso e a percepire l'indennità mensile di carica quale Presidente-Amministratore del Consorzio.

Il Consigliere MONTESANO osserva che il Consigliere Germano, nel suo intervento, gli ha dato ragione in quanto ha riconosciuto che il caso Balestri riveste attualmente una particolare importanza politica.

Circa il fatto che nessun ricorso sia stato presentato in passato contro la elezione a Consigliere regionale del Prof. Dr. Maschio - Direttore del Dispensario Antitubercolare, osserva che nei confronti del Prof. Dr. Maschio non sussisteva un substrato politico, per cui nessuno aveva un interesse politico a presentare ricorso contro la sua elezione; così pure, egli dice, nessuno ha avuto interesse in passato né ha interesse oggi a presentare ricorsi contro la elezione a Consigliere regionale del Prof. Barone e di altri Consiglieri per i quali vi sono dei motivi di ineleggibilità.

Osserva che nei confronti del Dr. Balestri esiste invece un interesse politico, perché, come già detto, egli è il perno di questa Giunta regionale.

Rileva che il Consigliere Germano, nel suo intervento, ha difeso l'impostazione politica assunta dal suo Partito, il che era suo dovere di fare; dichiara, per contro, di non poter giustificare, dal suo punto di vista, la posizione assunta dal Partito Socialista, specie nell'attuale periodo della vita politica nazionale.

Dichiara che esiste, dunque, un fattore politico che impone l'attento esame dei ricorsi presentati contro la elezione a Consigliere regionale del Dr. Balestri.

Riferendosi, infine, alle controdeduzioni fatte dal Dr. Balestri in ordine ai due ricorsi presentati dai Signori Alessi e Panelli, dichiara che si presenta pressoché inutile addentrarsi ora in un approfondito esame di merito dei ricorsi suddetti, in quanto, come detto dal Presidente della Giunta, la reiezione dei ricorsi da parte del Consiglio è da ritenersi come scontata.

Ritiene quindi che la decisione sulla questione in discussione dovrà essere presa dalla Corte di Appello di Torino.

Il Consigliere BORDON, riferendosi all'ultimo intervento del Consigliere Germano, dichiara di confermare quanto già affermato nella seduta del 25-26 novembre u.s. circa la non opportunità di costruire sulla sabbia adottando deliberazioni che possano poi venire invalidate qualora il Consigliere Balestri fosse riconosciuto ineleggibile.

Dichiara di riconfermare tale sua affermazione in relazione, appunto, al fatto che il caso Balestri riveste un particolare interesse politico.

Ricorda di aver detto nella seduta del 25 novembre 1963, che, in considerazione della importanza dei problemi da discutere, era necessario esaminare molto bene la posizione di eleggibilità di alcuni Consiglieri ai fini della convalida della loro elezione.

Ribadisce tale concetto, dichiarando che non è ammissibile una maggioranza consiliare costituita con il voto determinante di un Consigliere contro la cui elezione sono stati presentati due ricorsi.

Osserva che il Dr. Balestri, in tale situazione, dovrebbe astenersi dall'esprimere il proprio voto in una decisione che concerne la sua eleggibilità, o meno, a Consigliere regionale.

Conclude dichiarando di ritenere inammissibile che una maggioranza, costituita con il voto determinante di un Consigliere di cui viene contestata la eleggibilità, possa amministrare la Regione.

Il Presidente, MARCOZ, ricorda di aver già detto nella precedente seduta di Consiglio che, secondo la dottrina, - rammenta di aver citato il commento del Paviolo alla legge comunale e provinciale -, non è necessario che i Consiglieri di cui si contesta la eleggibilità si astengano dall'intervenire nella discussione e nella votazione sulla relativa deliberazione, trattandosi di decidere non su questioni di persona o di interesse privato, ma su questione di interesse pubblico.

Dà lettura, in proposito, del seguente stralcio del trattato (edizione 1963) di Cosimo Nobile sul "funzionamento del Consiglio Comunale e Provinciale":

"È CONSENTITO AL CONSIGLIERE DEL QUALE DOVRA' TRATTARSI DELLA SUA INELEGGIBILITA' O IN SEDE DI CONVALIDA O IN SEDE GIURISDIZIONALE PARTECIPARE ALLA DELIBERAZIONE?

Della questione è stata più volte interessata la dottrina e la giurisprudenza perché da alcuni si riteneva che il Consigliere, del quale doveva discutersi della sua eleggibilità sia in sede amministrativa (convalida) e sia in sede giurisdizionale (su ricorso prodotto al Consiglio), non potesse partecipare alla deliberazione e votazione ai sensi dell'art. 290 del T .U. della legge comunale e provinciale 1915.

Si riteneva cioè che in tale circostanza il Consigliere fosse tenuto ad astenersi obbligatoriamente dalla deliberazione perché l'affare da trattarsi riguardava "interesse proprio".

La questione risulta definitivamente e concordemente risolta nel senso che la norma di cui all'art. 290 non sia applicabile alle deliberazioni e votazioni inerenti alle cariche elettive delle pubbliche Amministrazioni in quanto l'opera degli amministratori non spiega effetti nell'interesse proprio ma nell'interesse della collettività. Per la votazione si veda in questo stesso capo il successivo questito.

In merito la giurisprudenza ha infatti affermato che le cariche elettive sono affidate per pubblica fiducia e vengono assunte dal cittadino non come impiego, ma come un "munus pubblicum" nel concetto di consacrare l'opera sua disinteressata al pubblico bene (C. St. 2-3-1870, Man. Ast. 1870, 121; 30-10-1875 Man. Ast. 1876, 269; 12-2-1875 Man. Ast. 1875, 84; 26-10-1906, Riv. Amm. 1907, 220; 24-6-1910, Riv. Amm. 1910, 628).

Infatti, per potersi parlare di "interesse proprio", deve trattarsi di un interesse privato, diretto, materiale ed esclusivo (Cons. St. 18-4-1906, Riv. Amm. 1906, pag. 459) e, quindi, ammesso il principio che la carica elettiva non costituisce per il Consigliere il conseguimento di alcun interesse personale, dobbiamo per conseguenza non ritenere applicabile la norma di cui all'art. 290 sopracitata nei casi ipotizzati nella domanda. Si veda anche, in proposito, il quesito riportato al successivo Capo XI sotto il titolo: "Che cosa deve intendersi per interesse dei Consiglieri o dei loro congiunti od affini?".

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che risulta confermato dal commento di cui ha dato lettura, che è consentito al Consigliere di cui si contesta l'eleggibilità di partecipare alla deliberazione, trattandosi non già di un interesse proprio, ma di un interesse che concerne la collettività.

Fa riferimento, quindi, all'intervento del Consigliere Torrione, circa la contestata applicabilità dell'articolo 7 del D.L. C.P.S. 23-12-1946 n. 532, successivamente ratificato, nonché circa l'applicazione dell'articolo 35 dello Statuto regionale, emanato successivamente e che stabilisce: "l'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di Assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico".

Fa presente che il Consigliere Torrione ha pure ricordato il principio del "controllato che non può essere controllore", in proposito osserva che tale principio non è nuovo, ma risale a moltissimi anni or sono ed esisteva quindi già nel 1946, allorquando è stato emanato il D.L. C.P.S. 23-12-1946 n. 532, concernente la devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi e con il quale è stato fra l'altro istituito il Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta.

Il Consigliere TORRIONE concorda con il Presidente, Marcoz, che il principio del controllore controllato data da moltissimi anni, poiché risale esattamente alla rivoluzione francese.

Dichiara di essere pure d'accordo con il Presidente Marcoz per quanto riguarda la possibilità da parte del Dr. Balestri di esprimere il suo punto di vista e di votare nella deliberazione che concerne la sua eleggibilità, o meno, a Consigliere regionale.

Precisa quindi che intende non già sottolineare una questione giuridica, ma richiamare l'attenzione del Consiglio su una questione essenzialmente morale, rispondendo al Consigliere Germano, il quale ha ritenuto di poter ironizzare su determinati atteggiamenti tenuti dai Consiglieri della opposizione in ordine alla interpretazione di alcuni articoli di legge decisamente non ben formulati e sulla cui interpretazione autentica non è stata ancora emanata alcuna decisione definitiva.

Esprime il rammarico che il Consigliere Germano non abbia saputo usare il suo acume giuridico all'epoca delle cause alla Corte Costituzionale che hanno portato all'annullamento di provvedimenti e leggi regionali, quali la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio ed auspica che il Consigliere Germano voglia mettere la sua perspicacia al servizio e per il buon esito delle cause in corso o che stanno per sorgere a proposito dei rapporti tra la Regione e l'ENEL, rapporti su cui si dovrà discutere in seguito.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che in merito alla interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge elettorale n. 1257, al quale la minoranza ha dato una interpretazione molto estensiva, si è già avuto un responso giurisprudenziale nella sentenza pronunciata in data 20-12-1963 della Corte d'Appello di Torino, sentenza in cui ad un certo punto si legge quanto segue:

"Un'ultima ragione, di politica legislativa, sorregge l'interpretazione adottata dalla Corte: poiché il ricorso giurisdizionale alla Corte d'Appello di Torino, per l'art. 33 comma 3° della legge elettorale, sospende di diritto le deliberazioni impugnate, se si ritenesse esperibile tale rimedio contro la semplice convalida, ne deriverebbe la possibilità, ad opera di una qualsiasi minoranza consiliare, di paralizzare, per un periodo anche notevole di tempo, l'attività del Consiglio Regionale, ponendolo nell'impossibilità" - come era nei vostri voti, egli dice rivolgendosi alla minoranza -, "di procedere ad un qualsiasi adempimento, a cominciare dall'elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta che, in ottemperanza all'art. 17 e per ovvie esigenze funzionali, deve essere subito effettuata." (Omissis)

"L'intento di evitare una eventuale paralisi totale," (- come era nei vostri voti, dichiara il Presidente della Giunta, CAVERI, rivolgendosi ai Consiglieri della minoranza -) "per una durata indeterminata, del Consiglio Regionale e degli altri organi da esso promananti, è pertanto un altro non trascurabile argomento per ritenere che il legislatore abbia inteso sottrarre alla competenza di questa Corte l'esame dei ricorsi avverso la convalida dei Consiglieri eletti".

Il Consigliere BIONAZ dichiara che la sopracitata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino non fa ancora testo, perché non è un verdetto inoppugnabile.

Osserva che molte discussioni sulla interpretazione dell'art. 33 della legge 5-8-1962 n. 1257, recante norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, si sarebbero evitate se tale legge, - che è stata sottoposta alla discussione ed alla approvazione dal Parlamento per iniziativa dell'allora Deputato della Valle d'Aosta On.le Caveri, - fosse stata formulata in termini più chiari, particolarmente per quanto concerne il menzionato articolo 33.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, fa presente che evidentemente il Consigliere Bionaz non è a conoscenza dell'iter che ha seguito la legge elettorale 5 agosto 1962 n. 1257, perchè se fosse stato informato di tale iter, non avrebbe sicuramente fatto l'osservazione infondata di cui sopra.

Precisa, infatti, che la proposta di legge elettorale in questione da lui presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 20 giugno 1958, è stata successivamente sottoposta all'esame della seconda Commissione legislativa che ne ha rielaborato il testo.

Per quanto concerne in particolare l'articolo 33, precisa che i Deputati democristiani che facevano parte di tale Commissione rilevarono che era opportuno che fossero gli Organi giurisdizionali a pronunciarsi sulle decisioni del Consiglio regionale e formularono vari emendamenti che furono approvati dalla predetta Commissione.

Fa presente di non aver ritenuto opportuno di sollevare obiezioni in ordine a tali emendamenti anche per evitare possibili ritardi all'approvazione della suddetta legge da parte del Parlamento.

Osserva, d'altra parte, che la dizione dell'articolo 33 è sufficientemente chiara, come è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Torino.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che le norme procedurali delle leggi elettorali sono generalmente derivate e trascritte dalle leggi precedenti.

Il Consigliere BIONAZ formula voti affinché la legge elettorale 5 agosto 1962 n. 1257 sia emendata nei punti controversi.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che, se nessun altro Consigliere intende più chiedere la parola sull'argomento, porrà ai voti, con votazione palese, la proposta di approvazione o di reiezione dei due ricorsi presentati contro l'elezione a Consigliere regionale del Dr. Francesco Balestri.

Il Consigliere TORRIONE chiede che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto; si associano alla richiesta del Consigliere Torrione i Consiglieri BENZO, BORDON, GHEIS e MAPPELLI.

Il Presidente, MARCOZ, dato atto che cinque Consiglieri chiedono, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto, invita il Consiglio a procedere alla votazione segreta con il sistema delle palline bianche e nere, precisando che la pallina bianca significa accettazione dei due ricorsi e che la pallina nera significa reiezione dei ricorsi stessi.

Procedutosi alla votazione segreta sulla proposta di approvazione o di reiezione dei due ricorsi di cui si tratta, a firma di Alessi Alfonso e di Panelli Ferdinando (Consiglieri presenti e votanti: trentacinque; voti favorevoli all'accoglimento dei ricorsi: diciassette; voti contrari all'accoglimento dei ricorsi: diciotto; scrutatori i Consiglieri Signori ARTAZ, CASETTA e MAPPELLI);

IL CONSIGLIO REGIONALE

ritenendo fondate e accoglibili le contro-deduzioni, di cui in premessa, presentate dal Dr. Francesco Balestri, sia per quanto riguarda i motivi procedurali concernenti la improcedibilità, sia per quanto riguarda i motivi di merito risultanti dalle controdeduzioni stesse;

DELIBERA

di respingere i due ricorsi di cui in premessa proposti, rispettivamente, dal Sig. Alessi Alfonso e dal Sig. Panelli Ferdinando e riguardanti la questione della elezione e della eleggibilità del Dott. Francesco Balestri a Consigliere regionale.

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