Oggetto del Consiglio n. 568 del 26 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 568/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19".
Con legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, venne disciplinato il trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale. In tale occasione, la misura della indennità di trasferta venne fissata in Lire 12.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio, per le missioni in località con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti, e in Lire 15.600 per le missioni svolte in località con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.
Con D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e con legge 26 luglio 1978, n. 417, vennero stabilite le nuove indennità di trasferta spettanti ai dipendenti dello Stato, in misura variabile a seconda della qualifica e del grado, da L. 10.000 a L. 27.200.
L'articolo 1 del decreto sopra citato prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto stesso, le misure dell'indennità di trasferta possano essere rideterminate annualmente in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.
Il disegno di legge allegato prevede l'estensione al personale regionale, tenuto conto ovviamente della specialità della struttura regionale, delle misure delle indennità di cui trattasi, nonché del meccanismo di adeguamento all'aumento del costo della vita.
Il disegno di legge dispone in modo analogo per quanto concerne l'indennità per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, la cui misura è elevata da L. 80 a L. 150 al chilometro ed è rideterminata ogni anno, con lo stesso meccanismo usato per l'aggiornamento dell'indennità di trasferta.
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Disegno di legge n. 129
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............................... n.........: "ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1975, N. 19".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
L'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 44, è sostituito dai seguente:
"Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, per ogni 24 ore di assenza dalla sede:
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Gruppi regionali |
Importi indennità |
|
- A/1 |
£. 22.700 |
|
- A/2, A/3, B, C/1, C/F1 e C/F2 |
£. 19.100 |
|
- C, C/2, C/F3, S/1, S/2, S/3 e S/SP |
£. 14.000 |
Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dell'indennità giornaliera, per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Le frazioni di ore inferiori a trenta minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio nazionale;
- dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;
- dalla Giunta regionale negli altri casi.
In luogo del trattamento di missione, l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al 1° ed al 2°comma del presente articolo è ridotta di un terzo.
Nel caso di dipendenti che effettuano più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;
c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) sia di durata inferiore alle tre ore;
e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta."
Articolo 2
A decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura dell'indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.
Articolo 3
L'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.
La misura dell'indennità di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 80.000.000, di cui lire 40.000.000 per arretrati per l'anno 1978, graveranno sui capitoli indicati al successivo articolo 5, relativi alle indennità di missione del personale, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante l'aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979:
|
Cap. 295 - |
Provento gestione delle Funivie Buisson-Chamois |
L. 35.000.000 |
|
Cap. 450 - |
Ricupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti |
L. 45.000.000 |
|
|
TOTALE |
L. 80.000.000 |
Per gli esercizi futuri l'onere di lire 40.000.000 sarà iscritto in corrispondenti capitoli di bilancio.
Articolo 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
|
Cap. 295 |
L. 35.000.000 |
|
Cap. 450 |
L. 45.000.000 |
|
TOTALE |
L. 80.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
|
Cap. 510 |
L. 1.600.000 |
|
Cap. 540 |
L. 40.000.000 |
|
Cap. 705 |
L. 200.000 |
|
Cap. 1790 |
L. 200.000 |
|
Cap. 2985 |
L. 8.000.000 |
|
Cap. 3100 |
L. 1.000.000 |
|
Cap. 4665 |
L. 900.000 |
|
Cap. 5005 |
L. 13.000.000 |
|
Cap. 5970 |
L. 300.000 |
|
Cap. 7445 |
L. 5.000.000 |
|
Cap. 7446 |
L. 900.000 |
|
Cap. 7615 |
L. 100.000 |
|
Cap. 8960 |
L. 6.800.000 |
|
Cap. 8972 |
L. 500.000 |
|
Cap. 9130 |
L. 1.500.000 |
|
TOTALE |
L. 80.000.000 |
Articolo 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Si tratta di un adeguamento delle indennità di missione che è paragonato a quello delle uguali categorie, sia nella Regione che nello Stato; praticamente non vi sono delle novità, salvo l'adeguamento di queste indennità di trasferta. Ci sono due piccoli errori di battitura. Al 4° comma dell'articolo 1, cioè l'ultima frase della prima pagina, dove si legge: "Le missioni sono preventivamente disposte dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta, dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio"...non è nazionale, ma è regionale, è stato battuto...e al primo comma della pagina successiva, sempre nell'articolo 1: "...dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza"...di norma, (si aggiunge la parola "di norma") su proposta del Dirigente" per evitare che, in caso di assenza di ferie o malattia, o qualsiasi motivo, non sia possibile fare delle trasferte.
(interruzione dell'Assessore M. Ida Viglino, fuori microfono)
Andrione (P.C.I.) - ...sì, ma non è detto niente, è sottointeso, non c'è pericolo per quello.
Dolchi (P.C.I.) - Allora, dopo la relazione del Presidente della Giunta, io richiamo ancora all'attenzione del Consiglio, come ho fatto in casi analoghi, e cioè sull'esistenza del parere della Commissione Affari Generali, la quale il 12 novembre ha dato parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge nel testo predisposto dalla Giunta. È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Passiamo all'esame della legge, articolo per articolo.
Articolo 1. C'è qualche collega che intende prendere la parola? Metto in approvazione l'articolo 1 precisando che il voto tiene conto delle correzioni fatte dal Presidente della Giunta e, cioè, che alla fine della pagina 1 deve leggersi "regionale" anziché "nazionale" e che viene aggiunta la parola "di norma" alla terza riga della pagina 2 prima delle parole "su proposta del dirigente". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Stesso risultato.
Articolo 6. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa al voto segreto sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 14
Favorevoli: 22
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Disegno di legge n. 129
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............................... n.........: "ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1975, N. 19".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
L'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 44, è sostituito dai seguente:
"Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, per ogni 24 ore di assenza dalla sede:
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Gruppi regionali |
Importi indennità |
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- A/1 |
£. 22.700 |
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- A/2, A/3, B, C/1, C/F1 e C/F2 |
£. 19.100 |
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- C, C/2, C/F3, S/1, S/2, S/3 e S/SP |
£. 14.000 |
Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dell'indennità giornaliera, per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Le frazioni di ore inferiori a trenta minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio regionale;
- dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, di norma su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;
- dalla Giunta regionale negli altri casi.
In luogo del trattamento di missione, l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al 1° ed al 2°comma del presente articolo è ridotta di un terzo.
Nel caso di dipendenti che effettuano più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;
c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) sia di durata inferiore alle tre ore;
e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta."
Articolo 2
A decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura dell'indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.
Articolo 3
L'indennità di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.
La misura dell'indennità di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 80.000.000, di cui lire 40.000.000 per arretrati per l'anno 1978, graveranno sui capitoli indicati al successivo articolo 5, relativi alle indennità di missione del personale, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante l'aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979:
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Cap. 295 - |
Provento gestione delle Funivie Buisson-Chamois |
L. 35.000.000 |
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Cap. 450 - |
Ricupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti |
L. 45.000.000 |
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TOTALE |
L. 80.000.000 |
Per gli esercizi futuri l'onere di lire 40.000.000 sarà iscritto in corrispondenti capitoli di bilancio.
Articolo 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
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Cap. 295 |
L. 35.000.000 |
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Cap. 450 |
L. 45.000.000 |
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TOTALE |
L. 80.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
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Cap. 510 |
L. 1.600.000 |
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Cap. 540 |
L. 40.000.000 |
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Cap. 705 |
L. 200.000 |
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Cap. 1790 |
L. 200.000 |
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Cap. 2985 |
L. 8.000.000 |
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Cap. 3100 |
L. 1.000.000 |
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Cap. 4665 |
L. 900.000 |
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Cap. 5005 |
L. 13.000.000 |
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Cap. 5970 |
L. 300.000 |
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Cap. 7445 |
L. 5.000.000 |
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Cap. 7446 |
L. 900.000 |
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Cap. 7615 |
L. 100.000 |
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Cap. 8960 |
L. 6.800.000 |
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Cap. 8972 |
L. 500.000 |
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Cap. 9130 |
L. 1.500.000 |
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TOTALE |
L. 80.000.000 |
Articolo 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Si passa alla trattazione del punto n. 19 dell'ordine del giorno.
